Articolo 46 della Legge 23 luglio 2009, n. 99
Articolo 45Articolo 47
Versione
15 agosto 2009
Art. 46. (Progetti di innovazione industriale e misure
per il riordino del sistema delle stazioni
sperimentali per l'industria) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitivita' del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all' articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche puo' intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicita' delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di miglioramento della competitivita' del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;
b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attivita' di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;
c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali gia' esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno del sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attivita', in considerazione delle capacita' ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attivita' e in quelli connessi o funzionali alle capacita' operative, professionali e tecniche, definendo le modalita' operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;
d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali gia' esistenti, con individuazione di modalita' operative per l'articolazione delle attivita' di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);
e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni sperimentali, con previsione dell'adozione della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione dell'articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;
f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese e al finanziamento delle proprie attivita' mediante i proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 , senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonche' previsione della stipulazione di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalita' di riscossione dei contributi previsti;
g) previsione della possibilita' di stipulazione, da parte delle stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 , secondo le modalita' e i criteri definiti nello statuto;
h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 , secondo i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo e all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, e individuando espressamente le norme abrogate;
i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuita' operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonche' della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
4. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l'industria.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 842 della legge legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007).»:
«842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e turistiche.».
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali (nella materia di rispettiva competenza); ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Per l' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», si veda nelle note all'art. 14.
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 recante «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .»:
«Art. 8 (Fonti di finanziamento). - 1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria provvedono al finanziamento delle proprie attivita' attraverso:
a) proventi derivanti dalle attivita' di cui all'art. 2, comma 2, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali;
b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell' art. 23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 , modificato con decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n.718 ;
c) rendite dei patrimonio;
d) lasciti e donazioni;
e) eventuali altre entrate.
2. I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi di equita' e proporzionalita', previa individuazione delle imprese cui e' preordinata l'attivita' svolta dalla Stazione Sperimentale.
3. Alla riscossione dei contributi si provvede in conformita' alle norme vigenti.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 recante «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .»:
«2. In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive leggi istitutive, le Stazioni Sperimentali per l'industria svolgono in particolare:
a) attivita' di ricerca industriale e attivita' di sviluppo precompetitiva;
b) attivita' di certificazione di prodotti o di processi produttivi;
c) analisi e controlli;
d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
e) attivita' di documentazione, divulgazione, promozione della qualita' e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;
f) partecipazione all'attivita' di normazione tecnica;
g) attivita' ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonche' quelle derivanti da convenzioni internazionali.».
- Per l' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ,e successive modificazioni, recante «elega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.», si veda nelle note all'art. 5.
Entrata in vigore il 15 agosto 2009