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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 8107/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8107/2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Erich Grimaldi, C.F. in virtù di procura in atti rilasciata, C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Erich Grimaldi, Pec
Email_1
Opponente
E
CF. in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale pro tempore dott.ssa elett.te domiciliata, presso lo studio Controparte_2 dell'avv.to Vincenzo Maria Cod. Fisc. , che la rappresenta e C.F._3 difende in virtù di mandato in atti, Pec: Email_2
Opposta
E – (C.F. PI: ), rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Luigi Marcone (C.F. ), in forza di procura in C.F._4 atti, PEC: Email_3
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di Pignoramento Preso Terzi, notificato in data 26/01/2023, posto in essere dalla in forza di sentenza n. 2998/2017 emessa in Controparte_1 data 23 febbraio 2017, dal Tribunale di Napoli, e sentenza n. 1277/2020 Corte
d'Appello di Napoli con la quale l'opponente era stata condannata alla refusione delle spese di lite nei rispettivi giudizi, in favore della Controparte_1
Pertanto, la società in data 10 novembre 2022, notificava Controparte_1 dapprima atto di precetto per l'importo di €. 5.987,04, e successivamente, in data 26 gennaio 2023, notificava atto di pignoramento presso terzi con procedura incardinata innanzi al Tribunale di Napoli Nord, con il quale pignorava tutte le somme dovute e debende dal terzo ufficio postale di Marano di Napoli, fino alla Controparte_3 concorrenza di €. 8.980,56.
Avverso l'Atto di Pignoramento presso Terzi, iscritto presso il ruolo del Tribunale di
Napoli Nord, recante RGE 638/2023, G.E. Dott.ssa Guardascione, Parte_1 depositava ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., secondo comma, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa, stante l'impignorabilità delle somme giacenti si C/C Postale, trattandosi di ratei di pensione per prestazioni assistenziali derivanti da indennità d'accompagnamento per l'invalidità civile totale riconosciuta all'opponete. Il GE, dott.ssa Guardascione, con provvedimento emesso a seguito dell'udienza del 10 luglio 2023, così decideva sulla proposta oposizione: “Il
Gop in funzione del Giudice dell'Esecuzione Sull'opposizione spiegata rileva quanto segue: sull'eccezione di impignorabilità delle somme, sollevata dal debitore, la stessa è infondata, in quanto sia nella dichiarazione resa da sia nella Controparte_3 comparsa difensiva depositata, il terzo dichiara di aver accantonato le somme nel
Pag. 2 di 7 rispetto dell'art. 545-546 cpc. Invero, al momento della notifica del pignoramento
(19/01/2023), il saldo del conto corrente postale era pari ad € 15.705,66. Pertanto, correttamente il terzo ha vincolato la somma precettata aumentata della metà, per €
8.950,56. Relativamente alle somme precettate e non dovute, è ormai orientamento costante della giurisprudenza, che non determina la nullità dell'atto, ma da luogo ad una riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, comportando una inefficacia parziale della somma eccedente. In tal senso: “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Corte di Cassazione con ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014). Per quanto fin qui esposto, non sussistono i gravi motivi per procedere alla sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cpc
P.Q.M.
1) Rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva. 2) compensa le spese di lite Fissa il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al Giudice competente.
Dispone l'assegnazione come da separata ordinanza”, concedendo il termine di giorni
60 per l'introduzione del giudizio di merito”.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva l'impignorabilità delle Parte_1 somme essendo crediti aventi natura assistenziale, ed in secondo luogo perché avverso il titolo esecutivo, sentenza delle Corte di Appello di Napoli n. 1277/2020, pendeva ricorso per Cassazione.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di insussistenza del diritto della Controparte_1
a procedere esecutivamente nei suoi confronti, nonché la sospensione della
[...] esecuzione in attesa della pronuncia della Suprema Corte.
Si Costituiva la la quale resisteva alla domanda, chiedendone Controparte_1 il rigetto, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Si costituivano altresì le , le quali confermavano la correttezza del loro CP_3 operato, attraverso l'invio delle dichiarazioni di quantità, ed eccepivano la propria
Pag. 3 di 7 carenza di legittimazione passiva.
Con ordinanza del 25.11.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata ed andrà accolta, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
La presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo stati sollevati motivi di merito inerenti all'impignorabilità dei crediti.
Nell'esecuzione per espropriazione la contestazione della pignorabilità d'un bene o di una somma di denaro, importando la negazione del diritto di agire in executivis, implica non già un'opposizione agli atti esecutivi, bensì un'opposizione all'esecuzione (cfr., ex pluribus, Cass.
3.8.05 n.16262, cfr. Cass. 17.8.2011 n.17321; Cass.
6.6.2011 n.12165;
Cass. 21.1.2011 n.1402; Cass. 27.9.2010 n.20324).
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, prima dell'inizio del processo esecutivo, o l'impignorabilità dei beni, ad esecuzione iniziata (Cass., n. 12239 del 2007;
Cass., n. 15190 del 2005).
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione.
Nel caso di specie, l'opponete ha eccepito l'impignorabilità delle somme giacenti sul libretto postale della avente tali crediti natura assistenziale, corrisposti Parte_1 dall' , per il riconoscimento della invalidità civile assoluta. CP_4
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha depositato la Comunicazione di
Liquidazione del 21/12/2020, con cui l' riconosceva alla i ratei arretarti CP_4 Pt_1 per la pensione di Indennità di Accompagnamento quale Invalido Totale, pari ad €
522,10 dall'anno 2021 in poi.
La ha depositato estratto conto relativo al periodo 01.04.2022 al 28.03.2023, Pt_1
Pag. 4 di 7 in cui si evincono accrediti mensili di pari importo, pari ad € 522,10, riconducibili alla su indicata indennità di accompagnamento di invalidità civile totale.
Dalla lettura del libretto, però, risulta accreditata la somma di € 6.632,82 del
01.04.2022, giustificata dall'opponente a titolo di prestito personale da parte del figlio, per cui tale somma non rientra nella previsione di cui all'art 545 cpc.
Inoltre, risultano altri accrediti pari ad € 50,00 del 20.12.2022 e del 17.01.2023, nonché di € 54,10 del 24.02.2023 e del 20.03.2023, non riferibili ai ratei di pensione di invalidità della anche queste somme non rientranti nella previsione Parte_1 normativa dell'art 545 cpc.
Considerato che al momento della notifica del pignoramento (19/01/2023), il saldo del conto corrente postale era pari ad € 15.705,66, la somma pignorata non poteva essere superiore all'ammontare delle somme giacenti sul libretto postale, non rientranti negli accrediti per indennità di accompagnamento di invalidità civile totale.
Pertanto, il limite della somma pignorabile poteva essere di € 6.841,02.
Invero, non è possibile pignorare il conto corrente del debitore invalido su cui siano accreditate le prestazioni assistenziali, come ad esempio l'assegno mensile di assistenza e l'indennità di accompagnamento, ricompresi tra i crediti assolutamente impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.
La pensione di invalidità civile al 100% e l'indennità di accompagnamento hanno carattere assistenziale e non previdenziale, dato che sono volte a garantire solamente il minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia.
Da quanto appena esposto si deduce anche l'impignorabilità dell'accompagnamento, ossia del particolare beneficio che viene riconosciuto a chi è invalido al 100% che non sia in grado di deambulare senza il permanente aiuto di un accompagnatore.
La pensione d'inabilità per invalidi totali è un'erogazione volta a garantire unicamente il cosiddetto minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente impignorabilità del relativo importo.
Pag. 5 di 7 L'articolo 545 del codice di procedura civile dispone che non sono soggetti a pignoramento i crediti aventi ad oggetto sussidi di garanzia o di sostentamento a persona comprese nell'elenco dei poveri, o sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Anche la giurisprudenza ha riconosciuto la natura assistenziale di tali somme, destinate a garantire il sostegno necessario alle persone con disabilità.
Sentenza del Tribunale di Marsala n. 522/2018 ha chiarito che: «L'indennità di accompagnamento, caratterizzata da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante ed alla incapacità di “deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” o di “compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguente necessità di assistenza continua”, va inquadrata tra i sussidi impignorabili, previsti dal secondo comma dell'art. 545 cod. proc. civ., a meno che il debito non riguardi il pagamento degli alimenti dovuti dal disabile a terzi».
Pertanto, le somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, ai sordomuti e ai ciechi, alle vittime della criminalità e altre provvidenze economiche simili non possono essere oggetto di pignoramento, in quanto rappresentano la monetizzazione dell'assistenza che lo Stato avrebbe dovuto fornire, in forma specifica, ai soggetti bisognosi.
Questa tutela è volta a garantire che le persone con disabilità possano continuare a ricevere il supporto economico necessario per far fronte alle loro esigenze quotidiane, senza che tali somme possano essere prelevate e sottratte dai creditori per soddisfarsi attraverso i pignoramenti.
La Corte di Cassazione, in numerose occasioni ha ribadito che la pensione di invalidità non si può pignorare, e con la sentenza n. 5761/1999 si legge ad esempio che il vigente regime di impignorabilità della pensione di invalidità è stabilito nell'interesse pubblico e pertanto, il pignoramento di essa, al di fuori dei limiti consentiti, è nullo per violazione di norme imperative e tale nullità è rilevabile dal giudice anche d'ufficio.
Di nessun pregio la circostanza per cui penderebbe il giudizio in Cassazione: la sentenza
Pag. 6 di 7 azionata è provvisoriamente esecutiva, viepiù il presente giudizio è di opposizione all'esecuzione già iniziata, per cui nessuna sospensione di alcuna procedura esecutiva può essere richiesta a questo giudice.
L'opposizione, dunque, è parzialmente fondata.
Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara la pignorabilità delle somme giacenti sul Libretto postale, limitatamente alla somma di € 6.841,02.
- dichiara l'impignorabilità delle restanti somme oggetto di pignoramento, con la restituzione dell'eccedenza rispetto alla somma assegnata nell'Ordinanza di
Assegnazione, pari ad € 7.687,04;
- ordina la restituzione delle somme in eccedenza pari ad € 846,02, in favore dell'opponente nei limiti e per le motivazioni di cui sopra;
- compensa le spese del presente giudizio tra le parti;
Aversa, 04.12.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 8107/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8107/2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Erich Grimaldi, C.F. in virtù di procura in atti rilasciata, C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Erich Grimaldi, Pec
Email_1
Opponente
E
CF. in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale pro tempore dott.ssa elett.te domiciliata, presso lo studio Controparte_2 dell'avv.to Vincenzo Maria Cod. Fisc. , che la rappresenta e C.F._3 difende in virtù di mandato in atti, Pec: Email_2
Opposta
E – (C.F. PI: ), rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Luigi Marcone (C.F. ), in forza di procura in C.F._4 atti, PEC: Email_3
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di Pignoramento Preso Terzi, notificato in data 26/01/2023, posto in essere dalla in forza di sentenza n. 2998/2017 emessa in Controparte_1 data 23 febbraio 2017, dal Tribunale di Napoli, e sentenza n. 1277/2020 Corte
d'Appello di Napoli con la quale l'opponente era stata condannata alla refusione delle spese di lite nei rispettivi giudizi, in favore della Controparte_1
Pertanto, la società in data 10 novembre 2022, notificava Controparte_1 dapprima atto di precetto per l'importo di €. 5.987,04, e successivamente, in data 26 gennaio 2023, notificava atto di pignoramento presso terzi con procedura incardinata innanzi al Tribunale di Napoli Nord, con il quale pignorava tutte le somme dovute e debende dal terzo ufficio postale di Marano di Napoli, fino alla Controparte_3 concorrenza di €. 8.980,56.
Avverso l'Atto di Pignoramento presso Terzi, iscritto presso il ruolo del Tribunale di
Napoli Nord, recante RGE 638/2023, G.E. Dott.ssa Guardascione, Parte_1 depositava ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., secondo comma, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa, stante l'impignorabilità delle somme giacenti si C/C Postale, trattandosi di ratei di pensione per prestazioni assistenziali derivanti da indennità d'accompagnamento per l'invalidità civile totale riconosciuta all'opponete. Il GE, dott.ssa Guardascione, con provvedimento emesso a seguito dell'udienza del 10 luglio 2023, così decideva sulla proposta oposizione: “Il
Gop in funzione del Giudice dell'Esecuzione Sull'opposizione spiegata rileva quanto segue: sull'eccezione di impignorabilità delle somme, sollevata dal debitore, la stessa è infondata, in quanto sia nella dichiarazione resa da sia nella Controparte_3 comparsa difensiva depositata, il terzo dichiara di aver accantonato le somme nel
Pag. 2 di 7 rispetto dell'art. 545-546 cpc. Invero, al momento della notifica del pignoramento
(19/01/2023), il saldo del conto corrente postale era pari ad € 15.705,66. Pertanto, correttamente il terzo ha vincolato la somma precettata aumentata della metà, per €
8.950,56. Relativamente alle somme precettate e non dovute, è ormai orientamento costante della giurisprudenza, che non determina la nullità dell'atto, ma da luogo ad una riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, comportando una inefficacia parziale della somma eccedente. In tal senso: “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Corte di Cassazione con ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014). Per quanto fin qui esposto, non sussistono i gravi motivi per procedere alla sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cpc
P.Q.M.
1) Rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva. 2) compensa le spese di lite Fissa il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al Giudice competente.
Dispone l'assegnazione come da separata ordinanza”, concedendo il termine di giorni
60 per l'introduzione del giudizio di merito”.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva l'impignorabilità delle Parte_1 somme essendo crediti aventi natura assistenziale, ed in secondo luogo perché avverso il titolo esecutivo, sentenza delle Corte di Appello di Napoli n. 1277/2020, pendeva ricorso per Cassazione.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di insussistenza del diritto della Controparte_1
a procedere esecutivamente nei suoi confronti, nonché la sospensione della
[...] esecuzione in attesa della pronuncia della Suprema Corte.
Si Costituiva la la quale resisteva alla domanda, chiedendone Controparte_1 il rigetto, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Si costituivano altresì le , le quali confermavano la correttezza del loro CP_3 operato, attraverso l'invio delle dichiarazioni di quantità, ed eccepivano la propria
Pag. 3 di 7 carenza di legittimazione passiva.
Con ordinanza del 25.11.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata ed andrà accolta, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
La presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo stati sollevati motivi di merito inerenti all'impignorabilità dei crediti.
Nell'esecuzione per espropriazione la contestazione della pignorabilità d'un bene o di una somma di denaro, importando la negazione del diritto di agire in executivis, implica non già un'opposizione agli atti esecutivi, bensì un'opposizione all'esecuzione (cfr., ex pluribus, Cass.
3.8.05 n.16262, cfr. Cass. 17.8.2011 n.17321; Cass.
6.6.2011 n.12165;
Cass. 21.1.2011 n.1402; Cass. 27.9.2010 n.20324).
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, prima dell'inizio del processo esecutivo, o l'impignorabilità dei beni, ad esecuzione iniziata (Cass., n. 12239 del 2007;
Cass., n. 15190 del 2005).
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione.
Nel caso di specie, l'opponete ha eccepito l'impignorabilità delle somme giacenti sul libretto postale della avente tali crediti natura assistenziale, corrisposti Parte_1 dall' , per il riconoscimento della invalidità civile assoluta. CP_4
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha depositato la Comunicazione di
Liquidazione del 21/12/2020, con cui l' riconosceva alla i ratei arretarti CP_4 Pt_1 per la pensione di Indennità di Accompagnamento quale Invalido Totale, pari ad €
522,10 dall'anno 2021 in poi.
La ha depositato estratto conto relativo al periodo 01.04.2022 al 28.03.2023, Pt_1
Pag. 4 di 7 in cui si evincono accrediti mensili di pari importo, pari ad € 522,10, riconducibili alla su indicata indennità di accompagnamento di invalidità civile totale.
Dalla lettura del libretto, però, risulta accreditata la somma di € 6.632,82 del
01.04.2022, giustificata dall'opponente a titolo di prestito personale da parte del figlio, per cui tale somma non rientra nella previsione di cui all'art 545 cpc.
Inoltre, risultano altri accrediti pari ad € 50,00 del 20.12.2022 e del 17.01.2023, nonché di € 54,10 del 24.02.2023 e del 20.03.2023, non riferibili ai ratei di pensione di invalidità della anche queste somme non rientranti nella previsione Parte_1 normativa dell'art 545 cpc.
Considerato che al momento della notifica del pignoramento (19/01/2023), il saldo del conto corrente postale era pari ad € 15.705,66, la somma pignorata non poteva essere superiore all'ammontare delle somme giacenti sul libretto postale, non rientranti negli accrediti per indennità di accompagnamento di invalidità civile totale.
Pertanto, il limite della somma pignorabile poteva essere di € 6.841,02.
Invero, non è possibile pignorare il conto corrente del debitore invalido su cui siano accreditate le prestazioni assistenziali, come ad esempio l'assegno mensile di assistenza e l'indennità di accompagnamento, ricompresi tra i crediti assolutamente impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.
La pensione di invalidità civile al 100% e l'indennità di accompagnamento hanno carattere assistenziale e non previdenziale, dato che sono volte a garantire solamente il minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia.
Da quanto appena esposto si deduce anche l'impignorabilità dell'accompagnamento, ossia del particolare beneficio che viene riconosciuto a chi è invalido al 100% che non sia in grado di deambulare senza il permanente aiuto di un accompagnatore.
La pensione d'inabilità per invalidi totali è un'erogazione volta a garantire unicamente il cosiddetto minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente impignorabilità del relativo importo.
Pag. 5 di 7 L'articolo 545 del codice di procedura civile dispone che non sono soggetti a pignoramento i crediti aventi ad oggetto sussidi di garanzia o di sostentamento a persona comprese nell'elenco dei poveri, o sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Anche la giurisprudenza ha riconosciuto la natura assistenziale di tali somme, destinate a garantire il sostegno necessario alle persone con disabilità.
Sentenza del Tribunale di Marsala n. 522/2018 ha chiarito che: «L'indennità di accompagnamento, caratterizzata da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante ed alla incapacità di “deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” o di “compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguente necessità di assistenza continua”, va inquadrata tra i sussidi impignorabili, previsti dal secondo comma dell'art. 545 cod. proc. civ., a meno che il debito non riguardi il pagamento degli alimenti dovuti dal disabile a terzi».
Pertanto, le somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, ai sordomuti e ai ciechi, alle vittime della criminalità e altre provvidenze economiche simili non possono essere oggetto di pignoramento, in quanto rappresentano la monetizzazione dell'assistenza che lo Stato avrebbe dovuto fornire, in forma specifica, ai soggetti bisognosi.
Questa tutela è volta a garantire che le persone con disabilità possano continuare a ricevere il supporto economico necessario per far fronte alle loro esigenze quotidiane, senza che tali somme possano essere prelevate e sottratte dai creditori per soddisfarsi attraverso i pignoramenti.
La Corte di Cassazione, in numerose occasioni ha ribadito che la pensione di invalidità non si può pignorare, e con la sentenza n. 5761/1999 si legge ad esempio che il vigente regime di impignorabilità della pensione di invalidità è stabilito nell'interesse pubblico e pertanto, il pignoramento di essa, al di fuori dei limiti consentiti, è nullo per violazione di norme imperative e tale nullità è rilevabile dal giudice anche d'ufficio.
Di nessun pregio la circostanza per cui penderebbe il giudizio in Cassazione: la sentenza
Pag. 6 di 7 azionata è provvisoriamente esecutiva, viepiù il presente giudizio è di opposizione all'esecuzione già iniziata, per cui nessuna sospensione di alcuna procedura esecutiva può essere richiesta a questo giudice.
L'opposizione, dunque, è parzialmente fondata.
Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara la pignorabilità delle somme giacenti sul Libretto postale, limitatamente alla somma di € 6.841,02.
- dichiara l'impignorabilità delle restanti somme oggetto di pignoramento, con la restituzione dell'eccedenza rispetto alla somma assegnata nell'Ordinanza di
Assegnazione, pari ad € 7.687,04;
- ordina la restituzione delle somme in eccedenza pari ad € 846,02, in favore dell'opponente nei limiti e per le motivazioni di cui sopra;
- compensa le spese del presente giudizio tra le parti;
Aversa, 04.12.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni.
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