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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/07/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3224/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICA LUCCHESI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU), Via Nino Bixio n. 30, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 ALESSANDRO CATARSI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Pontedera (PI), fraz. La Rotta, Via Solferino n. 6; CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte rispettivamente depositate ex art. 473-bis.28 c.p.c., da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso nei confronti dell'ex compagno padre del Parte_2 CP_1 figlio minore nato a [...] il [...], deducendo che: gli stessi Persona_1 hanno intrattenuto una relazione sentimentale durata circa tre anni, iniziata nel dicembre
2019 ed evolutasi dopo poche settimane in una convivenza more uxorio presso un immobile dalla stessa condotto in locazione, posto a Viareggio (LU) in via Lauro De Bosis
n. 30; ella ha anche un'altra figlia minore, nata da una precedente relazione;
la convivenza si è interrotta nel mese di maggio 2022 quando, a seguito dello sfratto per morosità, ella, in gravidanza, è stata collocata dal Servizio Sociale del Comune di Viareggio presso la struttura di emergenza abitativa “Casa Tosca” in Viareggio (LU), fraz. Torre del Lago, mentre il convenuto, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato tradotto presso la casa circondariale di Lucca;
tuttavia, anche dal carcere il convenuto ha continuato a tenere condotte volte a controllarla, pertanto ella, unitamente ai due figli minori, grazie alla collaborazione tra il Servizio Sociale del Comune di Viareggio ed il Centro antiviolenza di
Viareggio “L'una per L'Altra”, in data 09.08.2023 è stata inserita in struttura protetta;
ella ha sempre svolto attività lavorative saltuarie nel settore della ristorazione e delle pulizie ed attualmente è disoccupata, percependo il reddito di cittadinanza di € 650,00 mensili, mentre il convenuto non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, in quanto soggetto irregolare sul territorio italiano.
Ha altresì esposto di aver subito violenze fisiche e psicologiche da parte del convenuto, ed in particolare che: il primo episodio si è verificato dopo pochi giorni di convivenza, a gennaio 2020, quando ella, solo perché aveva osato guardarlo negli occhi durante una conversazione, è stata violentemente picchiata, tanto da riportare un'ecchimosi all'occhio destro, ma per paura di ritorsioni non è ricorsa alle cure mediche e ha deciso di perdonarlo, anche considerata l'insistenza della di lui famiglia di origine, nonché le promesse che il gesto non si sarebbe ripetuto;
invece, il 24.02.2020 egli si è reso protagonista di un altro grave episodio di violenza fisica, a seguito del quale ella è riuscita a chiamare il 118, riferendo in un primo momento di essere caduta accidentalmente in casa, salvo poi, giunta al sicuro al Pronto Soccorso dell'Ospedale Unico Versilia, confessare di essere stata, in realtà, aggredita dal compagno;
pertanto, a seguito dell'attivazione del Codice Rosa, ella è
pagina 2 di 14 stata inserita in una struttura protetta, dove è rimasta per circa 10 giorni, ovvero fintanto che le forze dell'ordine non hanno allontanato il convenuto dall'abitazione; purtroppo, di nuovo dopo le sollecitazioni della famiglia d'origine del convenuto e le promesse da parte di quest'ultimo, ella, dopo circa un mese, ha ripreso la relazione;
tuttavia, ben presto le condotte aggressive del compagno si sono ripresentate facendosi ancor più violente, in quanto egli non le consentiva più di uscire di casa, allontanandola dalla cerchia amicale e facendole perdere gli impieghi occasionali che aveva, e le permetteva di uscire solamente in sua compagnia;
durante l'estate 2020, mentre la coppia si trovava in un ristorante a
Viareggio (LU), il convenuto, ritenendo che tre ragazzi la stessero guardando, ha litigato pesantemente con loro, poi, una volta riaccompagnatala a casa, è ritornato sul luogo e con un coltello ha colpito al volto uno dei ragazzi;
il giorno seguente egli è stato arrestato ma, dopo qualche mese, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, cosicché è rientrato nell'abitazione della ricorrente;
da quel momento, ella è diventata vittima di un'escalation di violenza, potendo uscire solamente per fare la spesa, né potendo parlare, se non tenendo la testa bassa, senza guardarlo negli occhi;
nel mese di agosto 2021 ella ha scoperto di essere incinta, avendo subito diverse volte anche violenze sessuali, ed ha vissuto la gravidanza in un terrore caratterizzato da gravi violenze fisiche, in quanto il compagno, quotidianamente e per futili motivi, la picchiava con schiaffi, strattonamenti e calci e la aggrediva verbalmente;
il bambino è nato quando già il convenuto, dopo lo sfratto, si trovava in carcere e, tuttavia, egli ha continuato ad esercitare il controllo nei suoi confronti, alimentando un clima di ansia e terrore, telefonandole più volte al giorno per sapere cosa stesse facendo, dove si trovasse e con chi, nonché contattando il Servizio Sociale o chiedendo ad amici e conoscenti di recarsi alla struttura di emergenza abitativa “Casa
Tosca” per avere notizie della compagna, arrivando addirittura, in una occasione, ad allertare le forze dell'ordine, solamente perché per un giorno ella non aveva risposto alle sue incessanti chiamate;
pertanto, stante la paura che, una volta uscito dal carcere, l'ex compagno la costringesse a tornare con lui, ella è stata inserita in una struttura protetta unitamente ai figli, di comune accordo con il Servizio Sociale del Comune di Viareggio e il
Centro Antiviolenza L'Una per L'altra di Viareggio, previa effettuazione della valutazione del rischio di recidiva delle violenze, risultato elevato;
dopo l'ingresso in struttura protetta,
pagina 3 di 14 il convenuto ha tempestato l'assistente sociale di riferimento di telefonate, nonché di lettere indirizzate all'ex compagna, dalle quali emergono chiaramente la mancata accettazione della fine della relazione sentimentale, il controllo che ancora vuole esercitare su di lei, nonché le minacce di morte nel caso in cui la stessa decida di rifarsi una propria vita.
Ha concluso chiedendo, anche in via temporanea e urgente: di disporre l'affidamento super- esclusivo del figlio a sé, stante l'inidoneità genitoriale mostrata dal padre con le Per_1 condotte violente e controllanti sopra descritte, nonché l'assenza di qualsiasi concreto legame tra padre e figlio, nato quando il primo si trovava già in carcere;
di non disporre alcunché in ordine alle frequentazioni padre-figlio, alla luce dell'esigenza di garantire la sicurezza del nucleo familiare, dimorante in struttura protetta, ovvero, in subordine, laddove ritenuto necessario nel primario interesse del minore, di stabilire incontri protetti adottando tutte le misure di sicurezza volte a tutelare l'incolumità del nucleo familiare;
di porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, sottoposti a rivalutazione secondo gli indici Istat, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
di attribuire a sé in via esclusiva l'assegno unico universale.
Il 16.10.2023 è pervenuto il fascicolo n. 1618/2020 R.G.N.R. relativo al procedimento per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali a carico del convenuto per i fatti commessi in danno della ricorrente il 24.02.2020, archiviato dal G.I.P. con decreto del 26.06.2020.
Il convenuto si è costituito contestando come segue le richieste e deduzioni della ricorrente: gli atteggiamenti possessivi e gli episodi di violenza dedotti in ricorso non sono mai avvenuti e sono sforniti di prova, essendo stato allegato solo un referto, senza denunce o indicazione di testimoni o certificati medici che riscontrino lo stato di ansia e paura lamentato, scontrandosi peraltro la narrazione con la successiva gravidanza, sintomo di armonia nella coppia;
anzi, egli in carcere ha tenuto una condotta volta soltanto ad effettuare i colloqui familiari con la compagna e con il figlio, effettivamente svolti sino a quando questi ultimi sono stati inseriti in una struttura protetta, nel mese di agosto 2023;
pagina 4 di 14 inoltre, egli si è impegnato a reperire mansioni lavorative per poter inviare alla ricorrente somme di denaro per la famiglia, come dimostrano le ricevute di alcune buste paga e bonifici inviati;
quanto ai propri precedenti penali, questi non hanno alcuna attinenza con la relazione intercorsa con la ricorrente;
parimenti insussistenti sono i presupposti per derogare al regime di affidamento condiviso, non avendo egli mai posto in essere alcuna condotta pregiudizievole o contraria ai doveri genitoriali nei confronti del minore, ad anzi avendo cresciuto anche la figlia della compagna, come fosse figlia propria. Per_2
Ha concluso chiedendo: di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e un regime di frequentazioni padre-figlio secondo il calendario ritenuto più opportuno nell'interesse del minore e tenuto conto del proprio attuale stato detentivo;
di porre a proprio carico un contributo per il mantenimento del figlio minore in misura non superiore ad € 100,00 mensili, da versare entro il giorno 25 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 30%, in considerazione del proprio stato detentivo e delle conseguenti ridotte possibilità lavorative;
di attribuire la percezione dell'assegno unico universale in via esclusiva alla ricorrente.
Con memoria del 05.01.2024 parte ricorrente ha depositato la denuncia-querela sporta nei confronti del convenuto per i reati di cui agli artt. 572 e 612 c.p., consegnata ai Carabinieri di Viareggio il 04.01.2024 e dalla quale è scaturito il procedimento penale n. R.G.N.R.
91/2024 della Procura della Repubblica presso questo Tribunale, come da avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. depositato il 04.07.2024, i cui atti sono stati acquisiti in corso di causa.
All'udienza del 12.01.2024 il Giudice, rilevata la collocazione protetta della ricorrente insieme al figlio minore nonché lo stato detentivo del convenuto, ha assunto i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente:
“Affida il figlio minore alla madre in via esclusiva, consentendo a quest'ultima
l'assunzione delle decisioni anche di maggiore interesse (c.d. affidamento esclusivo rafforzato);
pagina 5 di 14 Ritenuto, sulla base della valutazione del rischio operata dalla struttura protetta che, allo stato, non sia opportuno prevedere incontri tra padre e figlio;
Pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio tramite la corresponsione dell'importo di € 100,00 mensili, tenuto conto di quanto percepito in regime di detenzione (pari a circa € 1.200,00 annui), da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese”.
La causa è stata istruita tramite c.t.u. psicologica, tesa a valutare le capacità genitoriali e ad indicare le migliori modalità di affidamento, collocamento e frequentazioni del figlio minore, e relazioni dei Servizi Sociali di Viareggio.
Con ordinanza del 16.08.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
26.07.2024 il Giudice, in considerazione di quanto accertato dal c.t.u. incaricato, dott.ssa ritenendo condivisibile quanto dalla stessa valutato, ha confermato i Persona_3 provvedimenti provvisori in vigore quanto al regime di affidamento c.d. super esclusivo del figlio minore alla madre e quanto al contributo economico di mantenimento, disponendo, in punto di frequentazioni padre-figlio, l'attivazione di videochiamate da parte dei Servizi
Sociali di Viareggio con frequenza inizialmente settimanale, con possibilità di graduale incremento in relazione alla risposta psico-affettiva del bambino e alle capacità paterne di porsi adeguatamente nel rapporto con il figlio e di tutelare la riservatezza del luogo in cui vive, nonché alla presenza fisica di un educatore accanto al minore, evitando la presenza della madre, sia a fini di tutela che di riuscita dell'intervento.
All'esito del deposito delle note e memorie di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del
30.05.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Le risultanze emerse nel corso del procedimento conducono il Tribunale a ritenere che il regime di affidamento maggiormente idoneo a tutelare il superiore interesse del figlio minore sia quello esclusivo c.d. rafforzato alla madre, già disposto in via temporanea e urgente.
In linea generale, l'art. 337-quater c.c. prevede: “Il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
pagina 6 di 14 l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Il genitore a cui sono affidati
i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi […]. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. Pertanto il Tribunale, laddove ritenga che l'affido condiviso – che rappresenta la misura preferibile in linea astratta - sia pregiudizievole per il minore, può affidare il figlio ad uno solo dei genitori, con relativo esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte del genitore affidatario;
in tal caso, restano condivise le scelte di maggior interesse per il figlio e il genitore non affidatario, pur avendone limitato l'esercizio, conserva la titolarità della responsabilità genitoriale e, di conseguenza, il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Il medesimo riguardo al best interest of the child può condurre a limitare ulteriormente l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario, concentrando ogni scelta relativa al minore, anche quelle di maggior interesse, sul genitore affidatario in via esclusiva, che diventa così unico centro decisionale della vita del bambino: è il caso dell'affidamento c.d. esclusivo rafforzato, assetto necessario per fare fronte a quei casi in cui risulti pregiudizievole, per l'equilibrio e il corretto sviluppo psicofisico del minore, la condivisione delle suddette decisioni da parte di entrambi i genitori.
E tale è il caso di specie, in cui sin dall'inizio del procedimento sono emerse le condotte violente e maltrattanti poste in essere dal convenuto nei confronti della ricorrente, anche durante la gravidanza.
Il rilievo, ripetuto dal convenuto negli atti difensivi depositati, secondo cui non vi sarebbe alcun elemento oggettivo capace di sostenere le accuse di maltrattamenti avanzate nei suoi confronti dalla compagna, si scontra con i seguenti dati oggettivi:
- Il referto del pronto soccorso del 24.02.2020, che riporta “Rif. di essere stata picchiata con dei pugni nel volto dal compagno. Rif. Che è già il secondo episodio” e “trauma cranio-facciale e distorsione rachide cervicale, contusione arto sup. sinistro”, con prognosi pagina 7 di 14 clinica di 10 giorni (doc. 3 allegato al ricorso) e primo ingresso in struttura protetta. Non rileva, infatti, in questa sede, l'archiviazione del procedimento penale n. RGNR 1618/2020 aperto a seguito del suddetto episodio, peraltro riconducibile non all'insussistenza del fatto materiale, bensì alla mancanza della condizione di procedibilità, ovvero della querela, per quanto concerne il reato di lesioni personali, ed al difetto di prova circa l'abitualità della condotta e il dolo unitario per quanto concerne il reato di maltrattamenti in famiglia (cfr. richiesta di archiviazione del 28.04.2020 e decreto di archiviazione del 26.06.2020 rinvenibili nel fascicolo cartaceo depositato in cancelleria);
- Gli screenshot delle numerose telefonate effettuate più volte al giorno e a brevissima distanza di tempo dal ricorrente nei confronti della convenuta, nonché il contenuto delle lettere alla stessa inviate, prima dell'ingresso in struttura, dalle quali emerge la volontà controllante del medesimo (docc. 4, 8 e 9 allegati al ricorso); atteggiamento confermato da quanto riferito dall'assistente sociale dott.ssa in sede di c.t.u.:”…la signora le ha Per_4 riferito che la sorella di ha provato a cercarla su Facebook per avere sue notizie CP_1 chiedendo anche ai suoi parenti se conoscevano il posto in cui si trova adesso, comportamento che considera un'ulteriore prova del tentativo dell'ex compagno di Pt_1 controllarla anche dal carcere…La dott.ssa dichiara, inoltre, che, mentre si stava organizzando l'inserimento della sig.ra in struttura protetta, il sig. a faceva Pt_1 CP_1 chiamare continuamente dal personale del carcere perché voleva parlare con Pt_1
CP_ atteggiamento che ha tenuto fino a quando l' gli ha fatto riferire che la signora non voleva più sentirlo. tuttavia, ha avuto difficoltà a comprendere detta situazione”; CP_1
- Il fatto che la ricorrente, a far data dal 09.08.2023, si trova inserita, unitamente ai tre figli minori, all'interno di una struttura protetta, all'esito dello svolgimento di tre colloqui dai quali sono emersi fattori elevati di “rischio di recidiva per l'escalation della violenza” (doc.
5 relazione del Centro Antiviolenza);
- Il contenuto della relazione della struttura protetta, che dà atto della paura della ricorrente di essere rintracciata dall'ex compagno e dalle misure di autoprotezione dalla stessa poste in essere (ad esempio, “non rivelare il suo vero nome e la sua provenienza alle persone che ha iniziato a conoscere sul territorio”, cfr. relazione prodotta il 05.10.2024);
pagina 8 di 14 - Gli atti del procedimento penale n. 91/2024 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso questo Tribunale, per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, aperto a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente nei confronti del convenuto il 04.01.2024 e in relazione al quale è stato notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.;
- Il contenuto della c.t.u. svolta nel presente giudizio, che riporta come il convenuto continui a negare decisamente le violenze poste in essere nei confronti della ricorrente, dicendosi convinto di voler “trovare la verità” in merito alle cause dell'allontanamento della ricorrente, chiedendosi “chi possa averla condizionata in tal modo” e pensando che l'ex compagna “sia ancora innamorata di lui altrimenti non avrebbe deciso di farci un figlio assieme”; al contempo, dalle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di c.t.u., emerge la fondatezza del timore nutrito dalla ricorrente in merito a probabili ritorsioni: “Riconosce, inoltre, di averla “minacciata dicendo che, se avesse trovato qualcuno con lei, lo avrebbe lasciato sulla sedia a rotella”, “E', infine, convinto che la sig.ra abbia inscenato Pt_1 tutta questa situazione a suo danno, perché ritiene che sia stata proprio la stessa ad aver commesso molti “errori” che, se denunciati, potrebbero anche portarla in carcere”;
- Il forte timore nutrito dalla ricorrente nei confronti del convenuto, emerso chiaramente da tutte le relazioni provenienti dal Centro Antiviolenza, dalla struttura protetta e dai Servizi
Sociali di Viareggio, nonché dalla c.t.u.: “Lamya, in particolare, ha fatto intendere di temere fortemente quella forma di “controllo” che dichiara di subire da sempre dall'ex compagno, un controllo che - a suo dire - avveniva attraverso varie forme durante la loro relazione quando on si trovava in carcere e che ha continuato a mantenersi anche CP_1 con il di lui ingresso in casa circondariale, fino al momento attuale. Un controllo, quello presente, che pertanto, secondo il sig. ercherebbe di esercitare attraverso Pt_1 CP_1 il costante tentativo di acquisire informazioni sul suo conto da conoscenti dentro e fuori i diversi carceri nei quali è stato detenuto. Strettamente correlata a ciò si evidenzia, inoltre, la paura espressa dalla sig.ra per le minacce, anche di morte, che riferisce aver Pt_1 ricevuto dall'ex compagno dopo che ha posto fine alla loro relazione e si è trasferita in luogo protetto, minacce che, pertanto, la fanno temere per sé e per l'incolumità dei figli.
invero, considera il sig. una persona pericolosa, difficilmente capace di Pt_1 CP_1
pagina 9 di 14 cambiare e questo la porta a temere ancora di più il fatto di poter essere rintracciata per le conseguenze che, a suo parere, ne potrebbero derivare in termini di sicurezza sua e dei figli e ”. Per_5 Per_1
È evidente e persino superfluo considerare che un qualsiasi atto di violenza fisica si pone di per sé in contrasto con i basilari principi della convivenza, rendendosi opportuno chiarire che non può in alcun modo trovare spazio in un ordinamento civile l'argomento secondo cui, in quanto i fatti pregressi non sono mai stati denunciati, essi devono ritenersi non avvenuti, rappresentando ormai un dato notorio la circostanza che la maggioranza delle donne non denuncia le violenze subite da parte del compagno/coniuge, essendo intrappolata all'interno di una relazione disfunzionale, governata dal c.d. ciclo della violenza, ciò non dovendo condurre a giustificare il maltrattante o ad accusare la vittima, bensì solamente a fornire gli adeguati strumenti di tutela.
Peraltro, anche dal certificato del casellario giudiziale agli atti emerge l'indole violenta del convenuto, già resosi colpevole di delitti violenti.
Per quanto concerne, invece, la figura materna, la c.t.u. svolta nel corso del giudizio ha restituito un'immagine della madre quale genitore attento e adeguato: “Ella, inoltre, sembra saper comprendere i diversi momenti evolutivi attraversati da e e Per_2 Per_1 modificare, come conseguenza, il suo modo di rapportarsi a loro tenuto conto delle differenti caratteristiche e necessità (funzione predittiva). A livello educativo e normativo
(funzione normativa) d'altro canto, sembra dare molta importanza alla trasmissione di insegnamenti e valori quali, ad esempio, il rispetto, la sincerità ed il fatto che “non si picchia, non si alza la voce e non si rompono i giochi”, insegnamenti che appaiono adeguati e coerenti in riferimento alle rispettive età dei bambini. Oltre ciò come Pt_1 rappresentato dalle sue educatrici, sembra prestare molta attenzione anche alla formazione dei figli e al farli crescere adeguatamente, si ipotizza soprattutto dal punto di vista comportamentale….La valutazione condotta, inoltre, non ha rilevato criticità nella capacità della sig.ra di fornire adeguate strategie di regolazione ai figli…Tutto Pt_1 quanto sin qui evidenziato, dunque, porta a concludere che la sig.ra presenti Pt_1 capacità sufficientemente adeguate nel comprendere, soddisfare e dare un senso a tutti i
pagina 10 di 14 bisogni di cura, protezione, accudimento ed educazione dei figli che sono legati alla loro fase evolutiva (funzione significante)”.
Nonostante i timori per la propria incolumità personale sopra precisati, ugualmente esente da criticità risulta essere la funzione di accesso all'altro genitore: “si evidenzia come Pt_1 sembri riconoscere l'importanza del padre per il figlio. Ella, invero, sebbene ad oggi mai abbia parlato a del papà come forma di tutela nei suoi confronti per evitare di Per_1 esporlo a contenuti ed informazioni difficilmente comprensibili per la sua tenerissima età, nel confronto con la scrivente ha mostrato di essere disposta a mettere da parte le proprie paure, riconoscendo ed accettando la possibilità di iniziare a organizzare momenti di contatto tra padre e figlio”.
Per quanto concerne il profilo lavorativo, sin dall'ingresso in struttura ella ha dimostrato la ferma e fattiva intenzione di costruire un nuovo futuro per sé e per i figli, come riferito dalle educatrici alla consulente, dott.ssa “[la sig.ra ] si sta formando in modo Per_3 Pt_1 adeguato e si sta inserendo positivamente sul territorio pur cercando di non instaurare amicizie per paura di essere rintracciata”. Ad oggi e dal mese di dicembre 2024, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali di Viareggio del 17.03.2025, ella sta svolgendo un tirocinio formativo presso un bar, auspicandosi che tale esperienza possa tradursi in una effettiva possibilità lavorativa.
Ciò detto, considerate da una parte le condotte violente tenute dal convenuto nei confronti della ricorrente, come sopra accertate - in relazione alle quali occorre tener conto anche del persistente atteggiamento negazionista dello stesso, il quale non ne ha riconosciuta alcuna, attribuendo la causa della fine della relazione alla volontà arbitraria e inaspettata dell'ex compagna – le quali costituiscono un forte indicatore dell'insussistenza di adeguate capacità educative in capo al medesimo (se non altro nella creazione e promozione di un adeguato setting valoriale) nonché, dall'altra, la situazione di incomunicabilità tra le parti, dovuta alle rispettive situazioni in cui le stesse si trovano - la madre in struttura protetta ad indirizzo segreto insieme al figlio, alla luce delle esigenze di protezione della sua incolumità personale dal pericolo di condotte recidivanti da parte del padre anche tramite conoscenti o familiari di quest'ultimo; il padre detenuto in carcere per l'esecuzione della pena relativa ad un cumulo di condanne, come si evince dal casellario giudiziale in atti - il pagina 11 di 14 riguardo al superiore interesse del minore impone di affidare lo stesso alla madre, attribuendo altresì alla medesima in via esclusiva il potere decisionale relativo alle decisioni di maggior interesse, secondo il paradigma c.d. rafforzato, con collocamento presso la medesima, all'interno della struttura protetta ove già attualmente si trovano inseriti, il cui indirizzo deve rimanere segreto.
In punto di frequentazioni tra padre e figlio, dato atto – pur in presenza di inadeguatezze comunicative quali “richieste di interrompere le videochiamate per attirare le attenzioni del bambino”- del complessivo buon andamento delle videochiamate disposte in sede di provvedimenti provvisori, risultando il minore “sereno” e “interessato” alla figura del padre, l'appuntamento con il quale “attende con piacere” (cfr relazione dell'educatrice allegata alla relazione dei Servizi Sociali di Viareggio del 17.03.2025) e dell'opportunità, quindi, di mantenere tale forma di contatto, si ritiene, per contro, che le esigenze di tutela della segretezza della collocazione protetta di madre e minore, nonché l'attuale stato detentivo del padre, non consentano di disporre incontri in presenza.
Si confermano, pertanto, le attuali modalità di frequentazione tramite videochiamate con cadenza settimanale ed alla presenza di una educatrice, dando mandato ai Servizi sociali di
Viareggio, incaricati della relativa organizzazione, di relazionare al Giudice Tutelare con cadenza semestrale, per la durata di un anno, prorogabile di un altro anno.
È rimessa alla valutazione dei Servizi sociali di Viareggio, sotto la vigilanza del Giudice
Tutelare, la verifica circa l'inverarsi delle condizioni per una graduale modifica dei tempi e/o delle modalità di contatto o frequentazione, con l'adozione delle opportune misure, avuto riguardo all'implementazione delle capacità genitoriali del resistente quale effetto della conclusione con positivo esito dei percorsi di seguito indicati ed alla cui intrapresa lo stesso viene formalmente invitato, nonché alla positiva risposta emotiva e comportamentale del minore, sempre nel rispetto delle esigenze di segretezza dell'indirizzo di collocamento del nucleo familiare e alla luce degli impegni quotidiani del minore e della compatibilità con le disponibilità indicate dall'Istituto penitenziario ove il padre si trova.
Si ritiene dunque opportuno invitare il convenuto all'intrapresa di un percorso rieducativo per uomini maltrattanti, nonché di un percorso di sostegno alla genitorialità presso la pagina 12 di 14 competente UF Consultoriale, affinché possa lavorare da una parte sul proprio vissuto di relazione e, dall'altra, sul proprio ruolo di padre, al fine di acquisire gli strumenti per elaborare la separazione e per strutturare al meglio la relazione con il figlio, attualmente in via di costruzione. L'UF Consultoriale relazionerà al Giudice Tutelare nei termini sopra detti.
Relativamente alle statuizioni economiche, si ritiene congruo confermare l'obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento ordinario del figlio tramite la corresponsione dell'importo di € 100,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 25 di ogni mese, come da provvedimento provvisorio, con rivalutazione annuale Istat e ciò tenuto conto, da un lato, della collocazione del minore in struttura protetta insieme alla madre e dello stato solo embrionale del percorso di indipendenza economica dalla stessa intrapreso, dall'altro, della situazione economica del padre, il quale, per l'attività svolta in regime di detenzione, percepisce un reddito pari a circa € 1.200,00 annui (cfr. docc. 4 e 6 allegati alla comparsa di costituzione). Per le stesse ragioni le spese straordinarie saranno ripartite in misura paritaria tra i genitori, secondo le previsioni di cui al Protocollo siglato da questo Tribunale il
7.10.2020.
Valutata la reciproca soccombenza delle parti (di parte ricorrente in ordine alla domanda relativa al contributo per il mantenimento ordinario e di parte convenuta in ordine alle domande di affidamento e frequentazioni e di contributo per le spese straordinarie) e la maggiore soccombenza nella quale è incorsa parte convenuta, le spese processuali si dichiarano compensate nella misura di ¼, con condanna del convenuto al pagamento dei ¾ in favore dello Stato, essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese di questo.
Liquidate dette spese, per intero, nella misura di € 6.000,00, il convenuto viene condannato al pagamento in favore dello Stato dell'importo di € 4.500,00, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge.
In applicazione del medesimo criterio della soccombenza sulle domande svolte in giudizio, le spese della c.t.u. volta ad individuare le migliori condizioni di affidamento, collocamento e frequentazioni del figlio minore, come già liquidate, e le spese del c.t. della ricorrente,
pagina 13 di 14 pari ad € 512,04, come da proforma depositato il 24/06/2024, sono poste a definitivo carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del minore alla madre Persona_1
con collocamento presso la stessa nella struttura protetta ad indirizzo segreto Parte_2 ove attualmente si trova;
- Incarica i Servizi sociali del Comune di Viareggio dell'organizzazione degli incontri padre/figlio tramite videochiamate e secondo quanto detto in motivazione, nonché del monitoraggio della situazione familiare;
- Invita il convenuto ad intraprendere i percorsi di sostegno indicati in parte motiva;
- Invita i Servizi sociali di Viareggio e l'UF Consultoriale a relazionare al Giudice tutelare con cadenza semestrale, per la durata di un anno, prorogabile di un altro anno;
- Pone a carico del convenuto il versamento dell'importo di € 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare alla ricorrente entro il giorno
25 di ogni mese, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020;
- Compensate le spese processuali nella misura di ¼, condanna parte convenuta al pagamento dell'importo di € 4.500,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge a favore dello Stato;
- Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa e le spese del consulente tecnico nominato da parte ricorrente nella misura di €
512,04.
Si comunichi alle parti, ai Servizi sociali del Comune di Viareggio e all'UF Consultoriale.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3224/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICA LUCCHESI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU), Via Nino Bixio n. 30, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 ALESSANDRO CATARSI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Pontedera (PI), fraz. La Rotta, Via Solferino n. 6; CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte rispettivamente depositate ex art. 473-bis.28 c.p.c., da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso nei confronti dell'ex compagno padre del Parte_2 CP_1 figlio minore nato a [...] il [...], deducendo che: gli stessi Persona_1 hanno intrattenuto una relazione sentimentale durata circa tre anni, iniziata nel dicembre
2019 ed evolutasi dopo poche settimane in una convivenza more uxorio presso un immobile dalla stessa condotto in locazione, posto a Viareggio (LU) in via Lauro De Bosis
n. 30; ella ha anche un'altra figlia minore, nata da una precedente relazione;
la convivenza si è interrotta nel mese di maggio 2022 quando, a seguito dello sfratto per morosità, ella, in gravidanza, è stata collocata dal Servizio Sociale del Comune di Viareggio presso la struttura di emergenza abitativa “Casa Tosca” in Viareggio (LU), fraz. Torre del Lago, mentre il convenuto, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato tradotto presso la casa circondariale di Lucca;
tuttavia, anche dal carcere il convenuto ha continuato a tenere condotte volte a controllarla, pertanto ella, unitamente ai due figli minori, grazie alla collaborazione tra il Servizio Sociale del Comune di Viareggio ed il Centro antiviolenza di
Viareggio “L'una per L'Altra”, in data 09.08.2023 è stata inserita in struttura protetta;
ella ha sempre svolto attività lavorative saltuarie nel settore della ristorazione e delle pulizie ed attualmente è disoccupata, percependo il reddito di cittadinanza di € 650,00 mensili, mentre il convenuto non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, in quanto soggetto irregolare sul territorio italiano.
Ha altresì esposto di aver subito violenze fisiche e psicologiche da parte del convenuto, ed in particolare che: il primo episodio si è verificato dopo pochi giorni di convivenza, a gennaio 2020, quando ella, solo perché aveva osato guardarlo negli occhi durante una conversazione, è stata violentemente picchiata, tanto da riportare un'ecchimosi all'occhio destro, ma per paura di ritorsioni non è ricorsa alle cure mediche e ha deciso di perdonarlo, anche considerata l'insistenza della di lui famiglia di origine, nonché le promesse che il gesto non si sarebbe ripetuto;
invece, il 24.02.2020 egli si è reso protagonista di un altro grave episodio di violenza fisica, a seguito del quale ella è riuscita a chiamare il 118, riferendo in un primo momento di essere caduta accidentalmente in casa, salvo poi, giunta al sicuro al Pronto Soccorso dell'Ospedale Unico Versilia, confessare di essere stata, in realtà, aggredita dal compagno;
pertanto, a seguito dell'attivazione del Codice Rosa, ella è
pagina 2 di 14 stata inserita in una struttura protetta, dove è rimasta per circa 10 giorni, ovvero fintanto che le forze dell'ordine non hanno allontanato il convenuto dall'abitazione; purtroppo, di nuovo dopo le sollecitazioni della famiglia d'origine del convenuto e le promesse da parte di quest'ultimo, ella, dopo circa un mese, ha ripreso la relazione;
tuttavia, ben presto le condotte aggressive del compagno si sono ripresentate facendosi ancor più violente, in quanto egli non le consentiva più di uscire di casa, allontanandola dalla cerchia amicale e facendole perdere gli impieghi occasionali che aveva, e le permetteva di uscire solamente in sua compagnia;
durante l'estate 2020, mentre la coppia si trovava in un ristorante a
Viareggio (LU), il convenuto, ritenendo che tre ragazzi la stessero guardando, ha litigato pesantemente con loro, poi, una volta riaccompagnatala a casa, è ritornato sul luogo e con un coltello ha colpito al volto uno dei ragazzi;
il giorno seguente egli è stato arrestato ma, dopo qualche mese, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, cosicché è rientrato nell'abitazione della ricorrente;
da quel momento, ella è diventata vittima di un'escalation di violenza, potendo uscire solamente per fare la spesa, né potendo parlare, se non tenendo la testa bassa, senza guardarlo negli occhi;
nel mese di agosto 2021 ella ha scoperto di essere incinta, avendo subito diverse volte anche violenze sessuali, ed ha vissuto la gravidanza in un terrore caratterizzato da gravi violenze fisiche, in quanto il compagno, quotidianamente e per futili motivi, la picchiava con schiaffi, strattonamenti e calci e la aggrediva verbalmente;
il bambino è nato quando già il convenuto, dopo lo sfratto, si trovava in carcere e, tuttavia, egli ha continuato ad esercitare il controllo nei suoi confronti, alimentando un clima di ansia e terrore, telefonandole più volte al giorno per sapere cosa stesse facendo, dove si trovasse e con chi, nonché contattando il Servizio Sociale o chiedendo ad amici e conoscenti di recarsi alla struttura di emergenza abitativa “Casa
Tosca” per avere notizie della compagna, arrivando addirittura, in una occasione, ad allertare le forze dell'ordine, solamente perché per un giorno ella non aveva risposto alle sue incessanti chiamate;
pertanto, stante la paura che, una volta uscito dal carcere, l'ex compagno la costringesse a tornare con lui, ella è stata inserita in una struttura protetta unitamente ai figli, di comune accordo con il Servizio Sociale del Comune di Viareggio e il
Centro Antiviolenza L'Una per L'altra di Viareggio, previa effettuazione della valutazione del rischio di recidiva delle violenze, risultato elevato;
dopo l'ingresso in struttura protetta,
pagina 3 di 14 il convenuto ha tempestato l'assistente sociale di riferimento di telefonate, nonché di lettere indirizzate all'ex compagna, dalle quali emergono chiaramente la mancata accettazione della fine della relazione sentimentale, il controllo che ancora vuole esercitare su di lei, nonché le minacce di morte nel caso in cui la stessa decida di rifarsi una propria vita.
Ha concluso chiedendo, anche in via temporanea e urgente: di disporre l'affidamento super- esclusivo del figlio a sé, stante l'inidoneità genitoriale mostrata dal padre con le Per_1 condotte violente e controllanti sopra descritte, nonché l'assenza di qualsiasi concreto legame tra padre e figlio, nato quando il primo si trovava già in carcere;
di non disporre alcunché in ordine alle frequentazioni padre-figlio, alla luce dell'esigenza di garantire la sicurezza del nucleo familiare, dimorante in struttura protetta, ovvero, in subordine, laddove ritenuto necessario nel primario interesse del minore, di stabilire incontri protetti adottando tutte le misure di sicurezza volte a tutelare l'incolumità del nucleo familiare;
di porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, sottoposti a rivalutazione secondo gli indici Istat, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
di attribuire a sé in via esclusiva l'assegno unico universale.
Il 16.10.2023 è pervenuto il fascicolo n. 1618/2020 R.G.N.R. relativo al procedimento per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali a carico del convenuto per i fatti commessi in danno della ricorrente il 24.02.2020, archiviato dal G.I.P. con decreto del 26.06.2020.
Il convenuto si è costituito contestando come segue le richieste e deduzioni della ricorrente: gli atteggiamenti possessivi e gli episodi di violenza dedotti in ricorso non sono mai avvenuti e sono sforniti di prova, essendo stato allegato solo un referto, senza denunce o indicazione di testimoni o certificati medici che riscontrino lo stato di ansia e paura lamentato, scontrandosi peraltro la narrazione con la successiva gravidanza, sintomo di armonia nella coppia;
anzi, egli in carcere ha tenuto una condotta volta soltanto ad effettuare i colloqui familiari con la compagna e con il figlio, effettivamente svolti sino a quando questi ultimi sono stati inseriti in una struttura protetta, nel mese di agosto 2023;
pagina 4 di 14 inoltre, egli si è impegnato a reperire mansioni lavorative per poter inviare alla ricorrente somme di denaro per la famiglia, come dimostrano le ricevute di alcune buste paga e bonifici inviati;
quanto ai propri precedenti penali, questi non hanno alcuna attinenza con la relazione intercorsa con la ricorrente;
parimenti insussistenti sono i presupposti per derogare al regime di affidamento condiviso, non avendo egli mai posto in essere alcuna condotta pregiudizievole o contraria ai doveri genitoriali nei confronti del minore, ad anzi avendo cresciuto anche la figlia della compagna, come fosse figlia propria. Per_2
Ha concluso chiedendo: di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e un regime di frequentazioni padre-figlio secondo il calendario ritenuto più opportuno nell'interesse del minore e tenuto conto del proprio attuale stato detentivo;
di porre a proprio carico un contributo per il mantenimento del figlio minore in misura non superiore ad € 100,00 mensili, da versare entro il giorno 25 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 30%, in considerazione del proprio stato detentivo e delle conseguenti ridotte possibilità lavorative;
di attribuire la percezione dell'assegno unico universale in via esclusiva alla ricorrente.
Con memoria del 05.01.2024 parte ricorrente ha depositato la denuncia-querela sporta nei confronti del convenuto per i reati di cui agli artt. 572 e 612 c.p., consegnata ai Carabinieri di Viareggio il 04.01.2024 e dalla quale è scaturito il procedimento penale n. R.G.N.R.
91/2024 della Procura della Repubblica presso questo Tribunale, come da avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. depositato il 04.07.2024, i cui atti sono stati acquisiti in corso di causa.
All'udienza del 12.01.2024 il Giudice, rilevata la collocazione protetta della ricorrente insieme al figlio minore nonché lo stato detentivo del convenuto, ha assunto i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente:
“Affida il figlio minore alla madre in via esclusiva, consentendo a quest'ultima
l'assunzione delle decisioni anche di maggiore interesse (c.d. affidamento esclusivo rafforzato);
pagina 5 di 14 Ritenuto, sulla base della valutazione del rischio operata dalla struttura protetta che, allo stato, non sia opportuno prevedere incontri tra padre e figlio;
Pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio tramite la corresponsione dell'importo di € 100,00 mensili, tenuto conto di quanto percepito in regime di detenzione (pari a circa € 1.200,00 annui), da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese”.
La causa è stata istruita tramite c.t.u. psicologica, tesa a valutare le capacità genitoriali e ad indicare le migliori modalità di affidamento, collocamento e frequentazioni del figlio minore, e relazioni dei Servizi Sociali di Viareggio.
Con ordinanza del 16.08.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
26.07.2024 il Giudice, in considerazione di quanto accertato dal c.t.u. incaricato, dott.ssa ritenendo condivisibile quanto dalla stessa valutato, ha confermato i Persona_3 provvedimenti provvisori in vigore quanto al regime di affidamento c.d. super esclusivo del figlio minore alla madre e quanto al contributo economico di mantenimento, disponendo, in punto di frequentazioni padre-figlio, l'attivazione di videochiamate da parte dei Servizi
Sociali di Viareggio con frequenza inizialmente settimanale, con possibilità di graduale incremento in relazione alla risposta psico-affettiva del bambino e alle capacità paterne di porsi adeguatamente nel rapporto con il figlio e di tutelare la riservatezza del luogo in cui vive, nonché alla presenza fisica di un educatore accanto al minore, evitando la presenza della madre, sia a fini di tutela che di riuscita dell'intervento.
All'esito del deposito delle note e memorie di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del
30.05.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Le risultanze emerse nel corso del procedimento conducono il Tribunale a ritenere che il regime di affidamento maggiormente idoneo a tutelare il superiore interesse del figlio minore sia quello esclusivo c.d. rafforzato alla madre, già disposto in via temporanea e urgente.
In linea generale, l'art. 337-quater c.c. prevede: “Il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
pagina 6 di 14 l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Il genitore a cui sono affidati
i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi […]. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. Pertanto il Tribunale, laddove ritenga che l'affido condiviso – che rappresenta la misura preferibile in linea astratta - sia pregiudizievole per il minore, può affidare il figlio ad uno solo dei genitori, con relativo esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte del genitore affidatario;
in tal caso, restano condivise le scelte di maggior interesse per il figlio e il genitore non affidatario, pur avendone limitato l'esercizio, conserva la titolarità della responsabilità genitoriale e, di conseguenza, il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Il medesimo riguardo al best interest of the child può condurre a limitare ulteriormente l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario, concentrando ogni scelta relativa al minore, anche quelle di maggior interesse, sul genitore affidatario in via esclusiva, che diventa così unico centro decisionale della vita del bambino: è il caso dell'affidamento c.d. esclusivo rafforzato, assetto necessario per fare fronte a quei casi in cui risulti pregiudizievole, per l'equilibrio e il corretto sviluppo psicofisico del minore, la condivisione delle suddette decisioni da parte di entrambi i genitori.
E tale è il caso di specie, in cui sin dall'inizio del procedimento sono emerse le condotte violente e maltrattanti poste in essere dal convenuto nei confronti della ricorrente, anche durante la gravidanza.
Il rilievo, ripetuto dal convenuto negli atti difensivi depositati, secondo cui non vi sarebbe alcun elemento oggettivo capace di sostenere le accuse di maltrattamenti avanzate nei suoi confronti dalla compagna, si scontra con i seguenti dati oggettivi:
- Il referto del pronto soccorso del 24.02.2020, che riporta “Rif. di essere stata picchiata con dei pugni nel volto dal compagno. Rif. Che è già il secondo episodio” e “trauma cranio-facciale e distorsione rachide cervicale, contusione arto sup. sinistro”, con prognosi pagina 7 di 14 clinica di 10 giorni (doc. 3 allegato al ricorso) e primo ingresso in struttura protetta. Non rileva, infatti, in questa sede, l'archiviazione del procedimento penale n. RGNR 1618/2020 aperto a seguito del suddetto episodio, peraltro riconducibile non all'insussistenza del fatto materiale, bensì alla mancanza della condizione di procedibilità, ovvero della querela, per quanto concerne il reato di lesioni personali, ed al difetto di prova circa l'abitualità della condotta e il dolo unitario per quanto concerne il reato di maltrattamenti in famiglia (cfr. richiesta di archiviazione del 28.04.2020 e decreto di archiviazione del 26.06.2020 rinvenibili nel fascicolo cartaceo depositato in cancelleria);
- Gli screenshot delle numerose telefonate effettuate più volte al giorno e a brevissima distanza di tempo dal ricorrente nei confronti della convenuta, nonché il contenuto delle lettere alla stessa inviate, prima dell'ingresso in struttura, dalle quali emerge la volontà controllante del medesimo (docc. 4, 8 e 9 allegati al ricorso); atteggiamento confermato da quanto riferito dall'assistente sociale dott.ssa in sede di c.t.u.:”…la signora le ha Per_4 riferito che la sorella di ha provato a cercarla su Facebook per avere sue notizie CP_1 chiedendo anche ai suoi parenti se conoscevano il posto in cui si trova adesso, comportamento che considera un'ulteriore prova del tentativo dell'ex compagno di Pt_1 controllarla anche dal carcere…La dott.ssa dichiara, inoltre, che, mentre si stava organizzando l'inserimento della sig.ra in struttura protetta, il sig. a faceva Pt_1 CP_1 chiamare continuamente dal personale del carcere perché voleva parlare con Pt_1
CP_ atteggiamento che ha tenuto fino a quando l' gli ha fatto riferire che la signora non voleva più sentirlo. tuttavia, ha avuto difficoltà a comprendere detta situazione”; CP_1
- Il fatto che la ricorrente, a far data dal 09.08.2023, si trova inserita, unitamente ai tre figli minori, all'interno di una struttura protetta, all'esito dello svolgimento di tre colloqui dai quali sono emersi fattori elevati di “rischio di recidiva per l'escalation della violenza” (doc.
5 relazione del Centro Antiviolenza);
- Il contenuto della relazione della struttura protetta, che dà atto della paura della ricorrente di essere rintracciata dall'ex compagno e dalle misure di autoprotezione dalla stessa poste in essere (ad esempio, “non rivelare il suo vero nome e la sua provenienza alle persone che ha iniziato a conoscere sul territorio”, cfr. relazione prodotta il 05.10.2024);
pagina 8 di 14 - Gli atti del procedimento penale n. 91/2024 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso questo Tribunale, per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, aperto a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente nei confronti del convenuto il 04.01.2024 e in relazione al quale è stato notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.;
- Il contenuto della c.t.u. svolta nel presente giudizio, che riporta come il convenuto continui a negare decisamente le violenze poste in essere nei confronti della ricorrente, dicendosi convinto di voler “trovare la verità” in merito alle cause dell'allontanamento della ricorrente, chiedendosi “chi possa averla condizionata in tal modo” e pensando che l'ex compagna “sia ancora innamorata di lui altrimenti non avrebbe deciso di farci un figlio assieme”; al contempo, dalle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di c.t.u., emerge la fondatezza del timore nutrito dalla ricorrente in merito a probabili ritorsioni: “Riconosce, inoltre, di averla “minacciata dicendo che, se avesse trovato qualcuno con lei, lo avrebbe lasciato sulla sedia a rotella”, “E', infine, convinto che la sig.ra abbia inscenato Pt_1 tutta questa situazione a suo danno, perché ritiene che sia stata proprio la stessa ad aver commesso molti “errori” che, se denunciati, potrebbero anche portarla in carcere”;
- Il forte timore nutrito dalla ricorrente nei confronti del convenuto, emerso chiaramente da tutte le relazioni provenienti dal Centro Antiviolenza, dalla struttura protetta e dai Servizi
Sociali di Viareggio, nonché dalla c.t.u.: “Lamya, in particolare, ha fatto intendere di temere fortemente quella forma di “controllo” che dichiara di subire da sempre dall'ex compagno, un controllo che - a suo dire - avveniva attraverso varie forme durante la loro relazione quando on si trovava in carcere e che ha continuato a mantenersi anche CP_1 con il di lui ingresso in casa circondariale, fino al momento attuale. Un controllo, quello presente, che pertanto, secondo il sig. ercherebbe di esercitare attraverso Pt_1 CP_1 il costante tentativo di acquisire informazioni sul suo conto da conoscenti dentro e fuori i diversi carceri nei quali è stato detenuto. Strettamente correlata a ciò si evidenzia, inoltre, la paura espressa dalla sig.ra per le minacce, anche di morte, che riferisce aver Pt_1 ricevuto dall'ex compagno dopo che ha posto fine alla loro relazione e si è trasferita in luogo protetto, minacce che, pertanto, la fanno temere per sé e per l'incolumità dei figli.
invero, considera il sig. una persona pericolosa, difficilmente capace di Pt_1 CP_1
pagina 9 di 14 cambiare e questo la porta a temere ancora di più il fatto di poter essere rintracciata per le conseguenze che, a suo parere, ne potrebbero derivare in termini di sicurezza sua e dei figli e ”. Per_5 Per_1
È evidente e persino superfluo considerare che un qualsiasi atto di violenza fisica si pone di per sé in contrasto con i basilari principi della convivenza, rendendosi opportuno chiarire che non può in alcun modo trovare spazio in un ordinamento civile l'argomento secondo cui, in quanto i fatti pregressi non sono mai stati denunciati, essi devono ritenersi non avvenuti, rappresentando ormai un dato notorio la circostanza che la maggioranza delle donne non denuncia le violenze subite da parte del compagno/coniuge, essendo intrappolata all'interno di una relazione disfunzionale, governata dal c.d. ciclo della violenza, ciò non dovendo condurre a giustificare il maltrattante o ad accusare la vittima, bensì solamente a fornire gli adeguati strumenti di tutela.
Peraltro, anche dal certificato del casellario giudiziale agli atti emerge l'indole violenta del convenuto, già resosi colpevole di delitti violenti.
Per quanto concerne, invece, la figura materna, la c.t.u. svolta nel corso del giudizio ha restituito un'immagine della madre quale genitore attento e adeguato: “Ella, inoltre, sembra saper comprendere i diversi momenti evolutivi attraversati da e e Per_2 Per_1 modificare, come conseguenza, il suo modo di rapportarsi a loro tenuto conto delle differenti caratteristiche e necessità (funzione predittiva). A livello educativo e normativo
(funzione normativa) d'altro canto, sembra dare molta importanza alla trasmissione di insegnamenti e valori quali, ad esempio, il rispetto, la sincerità ed il fatto che “non si picchia, non si alza la voce e non si rompono i giochi”, insegnamenti che appaiono adeguati e coerenti in riferimento alle rispettive età dei bambini. Oltre ciò come Pt_1 rappresentato dalle sue educatrici, sembra prestare molta attenzione anche alla formazione dei figli e al farli crescere adeguatamente, si ipotizza soprattutto dal punto di vista comportamentale….La valutazione condotta, inoltre, non ha rilevato criticità nella capacità della sig.ra di fornire adeguate strategie di regolazione ai figli…Tutto Pt_1 quanto sin qui evidenziato, dunque, porta a concludere che la sig.ra presenti Pt_1 capacità sufficientemente adeguate nel comprendere, soddisfare e dare un senso a tutti i
pagina 10 di 14 bisogni di cura, protezione, accudimento ed educazione dei figli che sono legati alla loro fase evolutiva (funzione significante)”.
Nonostante i timori per la propria incolumità personale sopra precisati, ugualmente esente da criticità risulta essere la funzione di accesso all'altro genitore: “si evidenzia come Pt_1 sembri riconoscere l'importanza del padre per il figlio. Ella, invero, sebbene ad oggi mai abbia parlato a del papà come forma di tutela nei suoi confronti per evitare di Per_1 esporlo a contenuti ed informazioni difficilmente comprensibili per la sua tenerissima età, nel confronto con la scrivente ha mostrato di essere disposta a mettere da parte le proprie paure, riconoscendo ed accettando la possibilità di iniziare a organizzare momenti di contatto tra padre e figlio”.
Per quanto concerne il profilo lavorativo, sin dall'ingresso in struttura ella ha dimostrato la ferma e fattiva intenzione di costruire un nuovo futuro per sé e per i figli, come riferito dalle educatrici alla consulente, dott.ssa “[la sig.ra ] si sta formando in modo Per_3 Pt_1 adeguato e si sta inserendo positivamente sul territorio pur cercando di non instaurare amicizie per paura di essere rintracciata”. Ad oggi e dal mese di dicembre 2024, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali di Viareggio del 17.03.2025, ella sta svolgendo un tirocinio formativo presso un bar, auspicandosi che tale esperienza possa tradursi in una effettiva possibilità lavorativa.
Ciò detto, considerate da una parte le condotte violente tenute dal convenuto nei confronti della ricorrente, come sopra accertate - in relazione alle quali occorre tener conto anche del persistente atteggiamento negazionista dello stesso, il quale non ne ha riconosciuta alcuna, attribuendo la causa della fine della relazione alla volontà arbitraria e inaspettata dell'ex compagna – le quali costituiscono un forte indicatore dell'insussistenza di adeguate capacità educative in capo al medesimo (se non altro nella creazione e promozione di un adeguato setting valoriale) nonché, dall'altra, la situazione di incomunicabilità tra le parti, dovuta alle rispettive situazioni in cui le stesse si trovano - la madre in struttura protetta ad indirizzo segreto insieme al figlio, alla luce delle esigenze di protezione della sua incolumità personale dal pericolo di condotte recidivanti da parte del padre anche tramite conoscenti o familiari di quest'ultimo; il padre detenuto in carcere per l'esecuzione della pena relativa ad un cumulo di condanne, come si evince dal casellario giudiziale in atti - il pagina 11 di 14 riguardo al superiore interesse del minore impone di affidare lo stesso alla madre, attribuendo altresì alla medesima in via esclusiva il potere decisionale relativo alle decisioni di maggior interesse, secondo il paradigma c.d. rafforzato, con collocamento presso la medesima, all'interno della struttura protetta ove già attualmente si trovano inseriti, il cui indirizzo deve rimanere segreto.
In punto di frequentazioni tra padre e figlio, dato atto – pur in presenza di inadeguatezze comunicative quali “richieste di interrompere le videochiamate per attirare le attenzioni del bambino”- del complessivo buon andamento delle videochiamate disposte in sede di provvedimenti provvisori, risultando il minore “sereno” e “interessato” alla figura del padre, l'appuntamento con il quale “attende con piacere” (cfr relazione dell'educatrice allegata alla relazione dei Servizi Sociali di Viareggio del 17.03.2025) e dell'opportunità, quindi, di mantenere tale forma di contatto, si ritiene, per contro, che le esigenze di tutela della segretezza della collocazione protetta di madre e minore, nonché l'attuale stato detentivo del padre, non consentano di disporre incontri in presenza.
Si confermano, pertanto, le attuali modalità di frequentazione tramite videochiamate con cadenza settimanale ed alla presenza di una educatrice, dando mandato ai Servizi sociali di
Viareggio, incaricati della relativa organizzazione, di relazionare al Giudice Tutelare con cadenza semestrale, per la durata di un anno, prorogabile di un altro anno.
È rimessa alla valutazione dei Servizi sociali di Viareggio, sotto la vigilanza del Giudice
Tutelare, la verifica circa l'inverarsi delle condizioni per una graduale modifica dei tempi e/o delle modalità di contatto o frequentazione, con l'adozione delle opportune misure, avuto riguardo all'implementazione delle capacità genitoriali del resistente quale effetto della conclusione con positivo esito dei percorsi di seguito indicati ed alla cui intrapresa lo stesso viene formalmente invitato, nonché alla positiva risposta emotiva e comportamentale del minore, sempre nel rispetto delle esigenze di segretezza dell'indirizzo di collocamento del nucleo familiare e alla luce degli impegni quotidiani del minore e della compatibilità con le disponibilità indicate dall'Istituto penitenziario ove il padre si trova.
Si ritiene dunque opportuno invitare il convenuto all'intrapresa di un percorso rieducativo per uomini maltrattanti, nonché di un percorso di sostegno alla genitorialità presso la pagina 12 di 14 competente UF Consultoriale, affinché possa lavorare da una parte sul proprio vissuto di relazione e, dall'altra, sul proprio ruolo di padre, al fine di acquisire gli strumenti per elaborare la separazione e per strutturare al meglio la relazione con il figlio, attualmente in via di costruzione. L'UF Consultoriale relazionerà al Giudice Tutelare nei termini sopra detti.
Relativamente alle statuizioni economiche, si ritiene congruo confermare l'obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento ordinario del figlio tramite la corresponsione dell'importo di € 100,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 25 di ogni mese, come da provvedimento provvisorio, con rivalutazione annuale Istat e ciò tenuto conto, da un lato, della collocazione del minore in struttura protetta insieme alla madre e dello stato solo embrionale del percorso di indipendenza economica dalla stessa intrapreso, dall'altro, della situazione economica del padre, il quale, per l'attività svolta in regime di detenzione, percepisce un reddito pari a circa € 1.200,00 annui (cfr. docc. 4 e 6 allegati alla comparsa di costituzione). Per le stesse ragioni le spese straordinarie saranno ripartite in misura paritaria tra i genitori, secondo le previsioni di cui al Protocollo siglato da questo Tribunale il
7.10.2020.
Valutata la reciproca soccombenza delle parti (di parte ricorrente in ordine alla domanda relativa al contributo per il mantenimento ordinario e di parte convenuta in ordine alle domande di affidamento e frequentazioni e di contributo per le spese straordinarie) e la maggiore soccombenza nella quale è incorsa parte convenuta, le spese processuali si dichiarano compensate nella misura di ¼, con condanna del convenuto al pagamento dei ¾ in favore dello Stato, essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese di questo.
Liquidate dette spese, per intero, nella misura di € 6.000,00, il convenuto viene condannato al pagamento in favore dello Stato dell'importo di € 4.500,00, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge.
In applicazione del medesimo criterio della soccombenza sulle domande svolte in giudizio, le spese della c.t.u. volta ad individuare le migliori condizioni di affidamento, collocamento e frequentazioni del figlio minore, come già liquidate, e le spese del c.t. della ricorrente,
pagina 13 di 14 pari ad € 512,04, come da proforma depositato il 24/06/2024, sono poste a definitivo carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del minore alla madre Persona_1
con collocamento presso la stessa nella struttura protetta ad indirizzo segreto Parte_2 ove attualmente si trova;
- Incarica i Servizi sociali del Comune di Viareggio dell'organizzazione degli incontri padre/figlio tramite videochiamate e secondo quanto detto in motivazione, nonché del monitoraggio della situazione familiare;
- Invita il convenuto ad intraprendere i percorsi di sostegno indicati in parte motiva;
- Invita i Servizi sociali di Viareggio e l'UF Consultoriale a relazionare al Giudice tutelare con cadenza semestrale, per la durata di un anno, prorogabile di un altro anno;
- Pone a carico del convenuto il versamento dell'importo di € 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare alla ricorrente entro il giorno
25 di ogni mese, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020;
- Compensate le spese processuali nella misura di ¼, condanna parte convenuta al pagamento dell'importo di € 4.500,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge a favore dello Stato;
- Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa e le spese del consulente tecnico nominato da parte ricorrente nella misura di €
512,04.
Si comunichi alle parti, ai Servizi sociali del Comune di Viareggio e all'UF Consultoriale.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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