Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N° 2811/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2811 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in via Nigrisoli PA
n° 1, c.f. rappresentata e difesa giusta “Atto di Nomina e procura alle C.F._1 liti ex art. 125 c.p.c.” in atti dall'avv. Pierfrancesco Foschi del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Forlì, via Mameli n° 18, presso lo studio del suddetto difensore,
- attrice nei confronti di nato a [...] il [...], residente in [...]
n° 1, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. C.F._2
Valerio Girani del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Forlì, corso G. Mazzini
n° 83, presso lo studio del predetto difensore;
- convenuto
CONCLUSIONI: Con “Note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
30 ottobre 2024 l'attrice ha così concluso: “Voglia l'ill.mo Tribunale PA adito, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, esperito l'eventuale tentativo di conciliazione, In via principale - accertare la natura e l'entità pari ad € 39.936,58 delle spese, meglio descritte in narrativa, sostenute da
[...] per la conservazione dell'immobile in comproprietà con il convenuto;
- PA pertanto condannare a rimborsare alla sig.ra la CP_1 PA somma di € 13.312,19 oltre agli interessi dalla mora al saldo pari ad un terzo, corrispondente alla sua quota di comproprietà dell'immobile in comunione con la stessa, delle spese nell'ammontare di complessivi € 39.936,58 da questa sostenute nei dieci anni antecedenti l'introduzione della presente causa, nella trascuratezza dello stesso , per il CP_1 mantenimento e la conservazione dell'immobile. In subordine - accertare la natura e l'entità
1
- pertanto condannare a rimborsare alla sig.ra CP_1 PA
la somma di € 13.312,19 oltre ad interessi pari ad un terzo, corrispondente alla sua
[...] quota di effettivo e personale utilizzo e godimento delle utenze di luce, acqua, gas ed imposte per la nettezza urbana relative all'immobile di cui in narrativa, dei consumi pagati integralmente da nei dieci anni antecedenti l'introduzione della PA presente causa, per l'ammontare di complessivi € 39.936,58. In relazione alla domanda riconvenzionale, - rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, le domande e richieste tutte riconvenzionali formulate in via principale e subordinata da nei confronti di e già CP_1 PA tempestivamente contestate a verbale all'udienza del 30.01.2020, previo accertamento dell'insussistenza della lamentata occupazione dell'immobile per cui è causa e quindi del preteso conseguente diritto al risarcimento ovvero all'indennità di occupazione. - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15 % sui compensi, C.P.A. 4% ed IVA 22%”. Con “note trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 28 ottobre 2024 il convenuto ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni diversa CP_1 domanda ed eccezione: in via preliminare: - si insiste per l'ammissione di CTU al fine di accertare la quota dell'immobile in comproprietà effettivamente occupata dal Sig. CP_1
nonché gli effettivi consumi di quest'ultimo relativi alle utenze ed ai servizi
[...] domestici, parametrati alla quota millesimale dell'immobile da lui realmente occupata, così come già richiesta da ultimo nella memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c. e non ammessa dal Giudice;
in via principale: - rigettare le domande proposte dall'odierna attrice, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: - previa riconduzione del periodo oggetto della presente causa a far data dall'anno 2013, e non dal 2010, come erroneamente indicato da parte attrice, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle ragioni avversarie, ridurre le somme eventualmente dovute secondo i minimi consumi del Sig. CP_1 relativi alle utenze ed ai servizi domestici, in proporzione alla quota dell'immobile
[...] da egli effettivamente occupata e per tutte le ulteriori ragioni esposte, con riferimento alle zone effettivamente interessate e/o servite dell'impianto di riscaldamento e per il numero effettivo degli occupanti riconducibili ai comproprietari;
in tutti i casi, in via riconvenzionale:
- per le ragioni sopra esposte, accertare la violazione da parte della Sig.ra PA
dell'art. 1102 c.c., e, per l'effetto, condannare la predetta al risarcimento dei danni
[...] patiti dal Sig. a titolo di indennità di occupazione, quale ristoro per la CP_1 privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, quantificati nella somma di €
72.683,10 pari al periodo intercorrente dal mese di febbraio 2013 al mese di gennaio 2020, a cui andranno poi aggiunte le ulteriori somme dovute fino alla cessazione dell'indebita occupazione degli spazi eccedenti l'effettiva quota di comproprietà in capo alla ovvero Pt_1 nella maggiore o minor somma che risulterà di giustiZI;
- disporre la compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., tra le somme che la Sig.ra sarà condannata a PA pagare al Sig. , con le eventuali somme che dovessero risultare dovute dall'odierno CP_1
2 convenuto alla nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parZIle, Pt_1 delle ragioni avversarie, con condanna al pagamento della differenza dovuta dalla sig.ra in favore del a titolo di indennità per illegittima occupazione. In tutti i casi, con Pt_1 CP_1 vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte in data 12 agosto 2019 PA adiva il Tribunale di Forlì al fine di ottenere la condanna di ex art.
[...] CP_1
2043 c.c. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a causa delle spese sostenute per la conservazione dell'immobile in comproprietà con lo stesso. In particolare, l'attrice riferiva di essere comproprietaria dell'immobile sito in Forlì, via Nigrisoli n° 1 (distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 218, particella 82, subalterno 1, categoria C6, al foglio 218, particella 82, subalterno 2, categoria A3, al foglio 218, particella 82, subalterno 3, categoria
A8, al foglio 218, particella 82, subalterno 4, categoria A3, ed al foglio 218, particella 114, categoria C2; aree coperte e scoperte riportate al N.C.T. del Comune di Forlì in parte alla partita n° 1, foglio 218, particella 82, 1.806 mq, ed al foglio 218, particella 114, 1.028 mq, ed in parte al foglio 218, particella 122, incolto sterile) insieme ai nipoti e CP_1 CP_2
per la quota di 1/3 cadauno. A sostegno della propria domanda aggiungeva che
[...]
l'immobile veniva abitato dai tre proprietari i quali, oltre ad utilizzare ognuno le proprie camere, godevano indistintamente degli spazi comuni. Esponeva altresì l'attrice che da tempo ricorrevano motivi di conflittualità con il nipote , il quale dal 2010 non CP_1 provvedeva al pagamento delle utenze idriche ed elettriche;
in particolare, precisava di aver versato € 38.552,10, comprensivi della quota che avrebbe dovuto corrispondere il convenuto pari ad € 12.850,70. Orbene, l'attrice in via principale domandava il rimborso – in proporzione alle rispettive quote di proprietà – delle suddette somme qualificandole dapprima come spese necessarie per la conservazione dell'immobile e quindi, in via subordinata, come spese per il godimento dell'immobile.
Si costituiva in giudizio con comparsa contenente domanda riconvenzionale del 9 gennaio
2020 contestando integralmente in fatto ed in diritto la domanda attorea ed CP_1 evidenZIndo che la in attesa di concludere l'accordo divisionale, aveva manifestato Pt_1
l'intenzione di usucapire la quota di sua proprietà, facendosi intestare i servizi essenZIli (quali l'energia elettrica ed idrica), rendendosi disponibile ad eseguire i relativi pagamenti. Orbene, il convenuto dichiarava che l'odierna attrice, in virtù di tale progetto, iniZIlmente non gli richiedeva alcun contributo mentre successivamente, resasi conto dell'impossibilità di provare l'esclusivo e continuativo possesso del bene immobile, iniZIva a domandare il rimborso di quanto versato. Pertanto contestava le richieste attoree, proponendo domanda CP_1 riconvenzionale e chiedendo la condanna di al risarcimento dei danni PA subìti a titolo di indennità da occupazione, quale ristoro per la privazione dell'utilizzo pro quota del bene comune, dichiarando che la stessa gli precludeva l'utilizzo di parti dell'immobile di sua spettanza;
il convenuto quantificava i suddetti danni in € 72.683,10, decorrenti dal mese di febbraio 2013 (anno in cui riceveva la sua quota di proprietà mediante donazione da parte della madre con atto n° 21244 rep. - n° 11525 racc.) al mese di febbraio 2020, Controparte_3
3 domandando in subordine la compensazione tra tale somma e quanto eventualmente riconosciuto come dovuto all'attrice.
Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione parte attrice eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto;
pertanto all'udienza del 16 settembre 2020 il G.I. riservava ordinanza sulle richieste depositate da entrambe le parti. Successivamente veniva designato un nuovo Giudice Istruttore, il quale in data 28 aprile 2022 provvedeva con ordinanza sulle richieste istruttorie delle parti, ammettendo l'interrogatorio formale delle stesse e l'audizione del teste . Controparte_2
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 21 novembre 2023 il G.I. rinviava all'udienza del 4 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rassegnate mediante deposito di notte scritte.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 4 novembre 2024 il G.I. assumeva la causa a sentenza e contestualmente assegnava alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione del vaglio delle domande di parte attrice, occorre esaminare il merito della questione e quindi in primo luogo la richiesta avanzata da di risarcimento dei danni PA patrimoniali subìti in seguito all'omesso versamento dei pagamenti da parte di CP_1
comproprietario dell'immobile sito in Forlì, via Nigrisoli n° 1.
[...]
In termini generali occorre premettere che l'art. 1104 c.c., in materia di comunione, prevede che “Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunZI al suo diritto”; tale disposizione stabilisce pertanto che tutti i comunisti sono tenuti a contribuire alle spese ritenute indispensabili per il bene in comunione, trattandosi dunque di un'obbligazione propter rem in quanto il dovere contributivo segue le vicende del bene comune;
l'obbligo di partecipare alle spese relative alle parti comuni di un bene incombe quindi su tutti i comunisti, considerata l'utilità che la cosa comune deve ad ognuno di essi garantire.
Ciò posto, occorre evidenZIre che la norma in esame distingue tra spese di “conservazione”
e spese di “godimento”: le prime sono necessarie per custodire il bene in modo che non si deteriori;
le seconde sono invece essenZIli per le utilità che la res può offrire a ciascuno dei comproprietari. Tuttavia, solo le spese per la conservazione dell'immobile costituiscono obbligazioni propter rem (che si caratterizzano per il rapporto di dipendenza tra obbligato e titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa), non potendosi il proprietario sottrarsi all'obbligo del loro pagamento, salvo rinuncia al proprio diritto. Ai fini della risoluzione della controversia in esame, oltre all'art. 1104 c.c. occorre analizzare in termini generali anche l'art. 1110 c.c., il quale detta le condizioni per il diritto del singolo partecipante ad ottenere il rimborso delle spese anticipate per la conservazione della res. Tale disposizione prevede che “Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso”. Come già sopra accennato, costituiscono spese necessarie alla “conservazione” del bene comune quelle necessarie all'integrità della cosa, le 4 quali si differenZIno quindi dalle spese per il “godimento”, che riguardano esclusivamente le utilità che il bene può offrire.
Pertanto, la giurisprudenza maggioritaria è concorde nell'escludere dal diritto al rimborso quegli oneri per la migliore fruizione della cosa, quali, l'illuminazione dell'immobile o l'adempimento di obblighi di tipo fiscale (si vedano in questo senso Cass. Civ., sez. II, n°
33158/2019, e Cass. Civ. sez. II, n° 253/2013).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in proposito che “le spese per il godimento debbono essere sopportate solamente da chi concretamente gode della cosa comune, e perciò il rimborso non è previsto, in quanto il singolo comunista le ha anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale, e non riguarda anche gli altri partecipanti alla comunione” (così Cass. Civ. sez. II, n° 11747/2003). Tuttavia, un'interpretazione giurisprudenZIle più lata ha affermato che “vanno considerate alla stregua di spese necessarie al mantenimento della funzionalità della cosa comune destinata ad abitazione, le spese relative non solo alla conservazione degli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento, ma altresì quelle intese al mantenimento della continuità nell'erogazione dei relativi servizi, non essendo più condivisibile un'interpretazione degli artt.
1104 e 1110 c.c. che configuri come godimento piuttosto che come conservazione della funzione essenZIle di un immobile ad uso abitativo, l'ordinaria erogazione dei servizi in questione, connaturati all'idoneità stessa dell'edificio a svolgere la sua funzione non altrimenti che le sue componenti strutturali” (in questi termini si veda Cass. Civ. sez. II, n° 12568/2002) ed ancora, in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune “l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore; sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerZI che della necessità dei lavori” (cfr. Cass.
Civ. sez. II, n° 20652/2013).
Dunque, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel considerare le suddette spese come obbligatorie per tutti i comunisti, in funzione delle utilità che il bene comune deve a ciascuno di essi garantire;
pertanto, il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'art. 1110 c.c., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili – oltre che a quelle per la conservazione – anche alle spese per il godimento, perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale.
Ne consegue che vanno considerate alla stregua di spese necessarie al mantenimento della funzionalità delle parti comuni di un edificio destinato ad abitazione le spese relative non solo alla conservazione degli impianti elettrici, idrici o di riscaldamento, ma altresì quelle intese al mantenimento della continuità nell'erogazione dei relativi servizi, non essendo più condivisibile un'interpretazione degli artt. 1104 e 1110 c.c. che configuri come godimento –
5 piuttosto che come conservazione della funzione essenZIle d'un immobile ad uso abitativo – l'ordinaria erogazione dei servizi in questione, connaturati all'idoneità stessa dell'edificio a svolgere la sua funzione non altrimenti che le sue componenti strutturali (in questo senso si veda Cass. Civ. sez. II, n° 12568/2002, già cit.).
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che il confine tra le spese di godimento e le spese di conservazione appare piuttosto labile e discutibile.
Tanto premesso, passando al merito della questione sub judice, occorre rilevare che, nel caso di specie, trattandosi di immobile indiviso e non di un condominio, le spese idriche ed elettriche rientrerebbero tra quelle inerenti alla conservazione del bene finalizzate ad impedirne l'ammaloramento; pertanto, accogliendo la tesi giurisprudenZIle che ritiene di avere riguardo non già al godimento effettivo, bensì al godimento potenZIle che il singolo comproprietario potrebbe ricavare dalla cosa comune, posto che lo stesso può godere del bene in qualsivoglia momento, anche se di fatto non lo utilizza, non potrebbe considerarsi esonerato dal pagamento delle spese.
Tuttavia, pur volendo accogliere l'orientamento giurisprudenZIle di senso opposto – e quindi qualificare tali spese come di godimento – le stesse andrebbero sostenute esclusivamente da chi gode concretamente dalla cosa, considerato che il singolo comunista le avrebbe anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale e che non può pertanto riguardare anche gli altri partecipanti alla comunione;
invero, giurisprudenza di legittimità sul punto ha rilevato che “è del tutto evidente che le spese per il combustibile e per l'energia elettrica occorrenti per l'impianto di riscaldamento, nonché quelle per l'acqua potabile raffigurano spese per il mero godimento. Spese per il godimento devono considerarsi anche quelle occorrenti per le piccole manutenzioni dell'impianto (lubrificazioni, messa a punto etc.), perché senza di esse l'impianto stesso non potrebbe essere mantenuto in efficienza e utilizzato dai singoli. Per queste spese dalla legge non è previsto il diritto al rimborso” (cfr. Cass. Civ. sez. II, n° 11747/2003, già cit.).
Tanto chiarito, occorre comunque evidenZIre che dalle dichiarazioni rese dal teste
[...]
all'udienza del 20 novembre 2023 emergono dati rilevanti, seppur a tratti incerti. CP_2
Più precisamente, riferiva il teste quanto segue: “mio IN , sin da quando CP_1 si è insediato nell'immobile, ha sempre goduto delle utenze e servizi, quali acqua, luce, gas, riscaldamento e asporto dei rifiuti urbani di cui beneficia la comune abitazione”; “per quanto
a mia conoscenza mio IN non ha pagato o rimborsato nulla a mia ZI CP_1
delle spese sostenute per le utenze e servizi (luce, acqua, gas, asporto PA rifiuti) di cui è servita la casa”; ed ancora: “mia ZI ed i suoi familiari nell'immobile di cui si tratta hanno da sempre utilizzato in via esclusiva le rispettive camere da letto ed un solo bagno ristrutturato a proprie spese;
finché i rapporti col sono stati buoni lui non aveva CP_1 comunque uno specifico divieto di entrare nelle loro stanze”; “quanto al capitolo di prova n°
14) che mi viene letto posso semplicemente ribadire che, per consuetudine consolidata, ognuno cercava di utilizzare le proprie stanze, anche se all'occorrenza ed in caso di necessità si poteva anche usare ad esempio il bagno altrui, ciò ovviamente solo fino a quando c'è stata armonia, vale a dire comunque prima del 2010, quando è deceduta mia nonna;
preciso peraltro che io all'epoca frequentavo l'università (che ho finito nel 2005) quindi non ero costantemente presente nell'immobile”; “confermo che la caldaia a servizio dell'immobile è unica,
6 centralizzata e priva di termostati che consentano la diversa regolazione della temperatura nelle diverse stanze”.
Alla luce di tali affermazioni, non può dirsi provato che abbia CP_1 effettivamente occupato una parte minima dell'immobile, tale da incidere sulla ripartizione
(altrimenti ugualitaria, in ragione delle rispettive quote) delle spese relative alla conservazione ed al godimento dell'immobile; pertanto «il contributo è adeguato al godimento che, in ordine alla stessa cosa, può cambiare da un partecipante all'altro in modo del tutto autonomo rispetto al valore della quota. Quanto alla imputazione ed alla ripartizione dei due tipi di spese,
l'ordinamento attribuisce rilevanza decisiva a due dati non omogenei: esclusivamente al rapporto di diritto, nel primo caso;
essenZIlmente alla relazione di fatto, nel secondo.
Relativamente alle spese per la conservazione, al rapporto di diritto costituito dalla proprietà comune commisurato alla quota;
alle spese per il godimento, alla relazione di fatto consistente nell'uso compiuto nell'esercizio di una facoltà inerente al diritto di comproprietà (ovvero a quello di usufrutto o al rapporto di locazione) e ragguagliato all'uso. Quanto detto spiega perché nell'art. 1104 cit. siano previsti due diversi tipi di spese (per la conservazione e per il godimento), contrassegnate da una diversa funzione e da un differente fondamento, mentre nell'art. 1110 siano contemplate le sole spese per la conservazione. La ragione del trattamento difforme è chiara. Le spese per conservazione, nel caso di “trascuranza” degli altri comproprietari, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse. È perciò coerente che possa chiederne il rimborso il comunista, che le ha anticipate. Quanto alle spese per il godimento, le quali invece debbono essere sostenute solamente da chi concretamente gode della cosa comune, non avrebbe senso prevedere il rimborso in quanto il singolo comunista le ha anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale che non può riguardare anche gli altri partecipanti alla comunione» (così Cass. Civ. sez. II, 1° agosto 2003
n° 11747, già sopra citata).
Ciò posto, per quanto sopra evidenZIto, indipendentemente dalla tesi giurisprudenZIle cui si intenda aderire, l'odierna parte attrice ha diritto al rimborso di quanto corrisposto per le utenze;
invero, accogliendo l'orientamento secondo cui tali spese rientrerebbero tra quelle essenZIli al mantenimento dell'immobile il convenuto sarebbe certamente tenuto al rimborso di quanto sostenuto dall'attrice in proporzione alla sua quota;
diversamente opinando, applicando cioè la tesi secondo cui tali spese sarebbero inquadrabili tra quelle di godimento, non essendo in alcun modo provato l'uso minimo (ovvero comunque significativamente ridotto) dell'immobile da parte del , egli sarebbe comunque tenuto a contribuire alle CP_1 stesse in misura adeguata all'effettivo utilizzo. Avuto riguardo poi agli esiti dell'istruttoria orale espletata nel corso del giudizio non può dirsi neppure raggiunta la prova del danno – commisurato all'indennità da indebita occupazione – derivante dalla condotta asseritamente posta in essere dall'attrice, ciò da cui consegue il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto;
ed invero, all'udienza del 20 novembre 2023 il teste escusso – soggetto di certo ben a Controparte_2 conoscenza dei fatti oggetto di causa e della cui attendibilità non vi è pertanto ragione alcuna di dubitare – ha recisamente smentito la tesi di parte convenuta, riferendo specificamente a tale proposito quanto segue: “mio IN , da quando si è trasferito nell'immobile CP_1
7 (intorno probabilmente all'anno 1996, di sicuro dopo il 1994), è sempre stato libero di condividere e utilizzare i diversi vani e spazi dell'abitazione insieme alla ZI PA
e alla sua famiglia di cui era entrato a far parte, nel senso che alcuni vani erano
[...] stati resi disponibili per l'uso esclusivo da parte sua (anche al fine di dormirci) mentre altre zone dell'immobile erano di uso comune e condiviso ad entrambi, quali ad esempio la sala da pranzo e la cucina;
mio IN era comunque libero di andare dove voleva;
(…) c'erano delle abitudini condivise secondo cui alcuni vani erano riservati ad alcuni degli occupanti dell'immobile (…) mentre altri erano di uso comune;
in tale ottica, mio IN era considerato appartenente al nucleo familiare di mia ZI (…) vi era una ripartizione PA di massima fra tutti gli occupanti in modo da garantire a ciascuno di essi l'uso esclusivo di determinati ambienti, per quanto non vi fosse un divieto specifico di entrare anche nelle stanze altrui (…) non mi risulta che mia ZI , a partire dal 2010, abbia PA ostacolato il libero utilizzo dell'immobile da parte di mio IN (…) per CP_1 consuetudine consolidata, ognuno cercava di utilizzare le proprie stanze, anche se all'occorrenza ed in caso di necessità si poteva anche usare ad esempio il bagno altrui (…) non è vero che mia ZI , fino a quando ha abitato nell'immobile, ha PA occupato una quota parte dello stesso superiore a quella di 1/3 di sua spettanza, ed in particolare tutte le zone evidenZIte in rosso nella planimetria dell'immobile allegata al doc.
4 del fascicolo di parte convenuta, che mi viene rammostrato;
(…) ribadisco che i miei zii godevano in via esclusiva della loro camera da letto e di un bagno (quindi di una porzione immobiliare di molto inferiore ad 1/3 dell'intero) oltre che dell'ambulatorio posto al piano interrato (…) , oltre alla sua camera da letto testé indicata, ha potuto CP_1 utilizzare liberamente insieme a noi altri occupanti dell'edificio una porzione del piano seminterrato (che per vero noi altri abbiamo poi deciso spontaneamente di non utilizzare più
e di lasciare a suo uso esclusivo), il garage (anche se lui non vi parcheggiava la sua auto), le parti comuni dei piani terra e primo (ad eccezione quindi della camera da letto e del bagno degli zii), ed un ripostiglio nel corpo di fabbrica separato ad uso proservizio, che sostanZIlmente è un capanno utilizzato per il ricovero degli attrezzi”. La domanda riconvenzionale di va pertanto integralmente disattesa. CP_1
Deve invece essere riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale consistente nell'esborso di denaro dimostrato con la produzione dei documenti attestanti tali spese, da maggiorare degli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1° c.c. dai singoli esborsi fino alla proposizione della domanda giudiZIle e, successivamente, al tasso di cui al comma
4° della suddetta norma sino al saldo effettivo;
la circostanza del mancato rimborso delle suddette spese nel corso degli anni da parte di è stato peraltro da quest'ultimo CP_1 espressamente riconosciuta in sede di interrogatorio formale, pur adducendo la giustificazione secondo cui tra le parti “non è mai stato raggiunto un accordo in ordine alla corretta ripartizione” delle rispettive quote [“non avendomi mia ZI mai PA sottoposto un dettaglio delle bollette che afferma di aver pagato in questi anni, dal 2010 ad oggi non le ho pagato o rimborsato le spese che ha sostenuto per le utenze e servizi (luce, acqua, gas, asporto rifiuti) di cui è servita la casa”]. Corretta deve inoltre considerarsi l'individuazione del periodo di riferimento effettuata dall'attrice posto che, in disparte la formale acquisizione della propria quota di comproprietà da parte del (risalente al CP_1
8 gennaio del 2013), è pacifica la ben più risalente occupazione dell'immobile da parte dello stesso, in epoca di certo anteriore all'anno 2010 fondatamente conteggiato in citazione dalla
Pt_1
Va inoltre disattesa l'istanza di C.T.U. più volte reiterata in atti dal convenuto CP_1 posto che il tecnico eventualmente nominato di certo non potrebbe “accertare la
[...] quota dell'immobile in comproprietà effettivamente occupata dal Sig. ” CP_1
(trattandosi di verifica che presuppone necessariamente il previo accertamento di circostanze fattuali che non sono state adeguatamente comprovate nel corso del giudizio dalla parte a ciò tenuta) né quindi “gli effettivi consumi di quest'ultimo relativi alle utenze ed ai servizi domestici, parametrati alla quota millesimale dell'immobile da lui realmente occupata”.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e – in difetto di notula – si liquidano come in dispositivo in favore dell'attrice, con applicazione di congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto
2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad €
26.000,00).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: disattesa la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di CP_1 [...] con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 gennaio 2020, PA accoglie le domande avanzate da nei confronti di con PA CP_1 atto di citazione notificato in data 12 agosto 2019 e, per l'effetto, accerta e dichiara che il danno patrimoniale subito dall'attrice ammonta ad € 13.312,19, condannando quindi l'odierno convenuto al pagamento del suddetto importo in favore di parte attrice, oltre interessi nelle misure e con le decorrenze dettagliatamente esplicitate in motivazione;
condanna altresì al pagamento in favore di delle CP_1 PA spese del presente giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 5.347,87 (di cui € 277,87 per esborsi, € 950,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.650,00 per la fase istruttoria ed € 1.670,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Forlì, 12 aprile 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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