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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 29/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 29/2021 R.G., assunta in decisione con ordinanza emessa in data 6 novembre 2024, comunicata in data 7 novembre 2024, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gioacchino Marletta, sito in Corso Vittorio Emanuele 231, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Sergio Sparti ) e Massimo Campisi ) del foro di C.F._2 C.F._3
Palermo, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Greco (C.F.:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 617 co II c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate all'udienza del 10 luglio 2024 celebrata ex art. 127 ter
c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, , a seguito dell'istanza di rigetto della Parte_1 sospensione della procedura emessa dal G.E., ha introdotto la fase a cognizione piena dell'opposizione ex art. 617 co II c.p.c. proposta con ricorso iscritto a ruolo in data 28 dicembre 2018, avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 eseguito da e Controparte_2 notificatogli a mezzo p.e.c. in data 12 dicembre 2018 fondato tra le altre sulle cartelle di pagamento nr.
29220110006609460000, 29220110007302920000, 29220120011232452000, 29220120018332291000,
29220130013199381000, 29220140003210154000, 29220140011578134000, 29220140011883822000,
29220150001933209000, 29220150003508141000, 29220160009773185000, 29220160010345038000,
29220170000513709000, 29220180005804475000 e avviso di accertamento n. TXRM00089 per il pagamento della somma pari ad euro 22.477,89, oltre interessi, oneri di riscossione e accessori.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
1. l'omessa notifica delle cartelle di pagamento nr. 29220110006609460000,
29220120011232452000, 29220120018332291000, 29220120018332291000,
29220130013199381000, 29220140003210154000, 29220140011578134000,
29220140011883822000, 29220150001933209000 per violazione dell'art. 140 c.p.c. nonché delle cartelle nr. 29220110007302920000 e 29220150003508141000 per violazione dell'art. 4
d.lgs. 261/1999 e delle cartelle nr. 29220160009773185000, 29220160010345038000,
29220170000513709000 per violazione della normativa relativa alle notifiche a mezzo pec nonché dell'avviso di accertamento n. TXRM0008 (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.).
Ha concluso chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente l'atto di pignoramento, con condanna al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa per l'attuazione di condotta illegittima da parte dell'ente della riscossione, con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi ai procuratori dichiaratosi antistatari.
Si è costituita la eccependo chiedendo il rigetto della spiegata opposizione Controparte_2 poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Celebrata la prima udienza, il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo della fase celebrata dinanzi al G.E.; dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata fissata l'udienza del 10 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 6 novembre 2024 e comunicata il giorno successivo, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**************
pagina 2 di 5 Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione, proposta nei termini, deve essere rigettata, poiché in relazione alle cartelle di pagamento nr. 29220110006609460000,
29220120011232452000, 29220120018332291000, 29220130013199381000, 29220140003210154000,
29220140011578134000, 29220140011883822000, 29220150001933209000 è stato rispettato il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c..
Dall'analisi della documentazione in atti, infatti, è possibile desumere che parte convenuta abbia notificato le sopra citate cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ponendo in essere tutte le formalità previste affinché questa particolare forma di notificazione possa dirsi perfezionata per il notificante e per il destinatario. Dalla lettura delle cartoline in atti (la quali consentono di affermare la corrispondenza tra le cartoline e le cartella per cui è causa, stante l'identità del codice numerico identificativo) si evince chiaramente che il messo notificatore, non reperito il destinatario né soggetti idonei a ricevere l'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ha provveduto a depositare busta chiusa e sigillata nella casa del ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. CP_3
A ciò si aggiunga che, affinché la notifica possa dirsi perfezionata, è necessario che tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. siano compiute: solo allora la notifica potrà dirsi perfezionata per il notificante dalla data di consegna all'ufficiale giudiziario (Corte cost. sent. nr. 24/2004), mentre per il destinatario la notifica così compiuta si perfeziona al momento del ricevimento della raccomandata ovvero, in caso di mancato ritiro, decorsi dieci giorni dalla spedizione (cfr. Corte Cost, sent. nr.
3/2010). La Suprema Corte, sul punto, ha avuto modo di affermare che “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n.
258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140
c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n.
600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo
l'ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura "trasferito" sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario)” (Cass. sez. V, sent. n. 25079 del 26/11/2014 - Rv. 6342291).
Nel caso di specie, la procedura di notifica di cui all'art. 140 c.p.c. può dirsi perfezionata, essendovi prova dell'invio della raccomandata a/r di avvenuto deposito presso la casa comunale al destinatario, odierno opponente (cfr. Cass. sent, nr. 9422/2019), per ciascuna delle cartelle sopra elencate.
pagina 3 di 5 Ugualmente deve dirsi per la notifica della cartella 29220110007302920000, che risulta correttamente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; non può accogliersi, infatti, la censura sollevata da parte opponente relativa all'affidamento del servizio a un servizio privato, privo del potere certificatorio, dal momento che non tiene conto del meccanismo sanante ex art. 156 c.p.c., operante nel caso di specie.
La Corte di Cassazione ha specificato che, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (da ultimo, cfr. Cassazione Civile, Sez. V,
27/05/2021, n. 14748). Nella specie, avendo l'atto notificato raggiunto il suo scopo - cioè lo scopo di notiziare il contribuente circa l'esistenza della obbligazione esattoriale e circa la volontà dell'Agente della riscossione di procedere, in mancanza di pagamento spontaneo, alla riscossione coattiva del credito in questione - la eventuale nullità della notificazione è sanata in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo, il quale trova fondamento nell'art. 156 c.p.c. (“non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo” laddove “la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto” (cfr. Cassazione Civile, Sez. Un., 28/09/2018, n. 23620; Cassazione
Civile, Sez. Un., 18/04/2016, n. 7665; Cassazione Civile, Sez. VI, 01/06/2018, n. 14042).
Per quanto attiene alle cartelle n.ri 29220160009773185000, 29220160010345038000,
29220170000513709000, parte opponente ha dedotto la nullità della loro notificazione a mezzo p.e.c., per essere la cartella redatta su supporto analogico convertito in formato PDF e sprovvisto di apposita firma analogica o digitale, oltre che di attestazione di conformità.
Ebbene, sul punto si è già espressa, con consolidato orientamento, la Corte di Cassazione la quale ha statuito che “La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica") nel qual caso il provvede a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento Controparte_4 informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.” (tra le tante, cfr. Cassazione Civile,
Sez. VI, 12/05/2021, n. 12517).
La Suprema Corte, invero, ha chiarito che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza
pagina 4 di 5 di prescrizioni normative di segno diverso”: in altri termini, “la notifica della cartella può avvenire a mezzo PEC e, nel qual caso, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta” (nella specie, con firma digitale: cfr. Cassazione Civile, Sez. V, 27/11/2019, n. 30948), non comportando l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento l'invalidità dell'atto. L'esistenza della cartella non dipende, infatti, dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. V, 4/12/2019, n. 31605). Né, del resto, ove il contribuente contesti la notifica della cartella, l'Agente della riscossione deve produrre l'originale dell'atto, potendo dimostrare l'avvenuta notifica producendo copia della stessa (cfr.
Cassazione Civile, Sez. VI, 11/10/2018, n. 25292; Cassazione Civile, Sez. VI, 23/04/2021, n. 10889).
In applicazione dei suddetti principi, la cartella di pagamento allegata in formato PDF alla p.e.c. di notificazione da parte di risulta valida ed efficace, atteso che l'omessa Controparte_2 sottoscrizione della cartella di pagamento con firma digitale così come l'omessa attestazione di conformità all'originale non comporta l'invalidità dell'atto.
Da quanto sopra deriva il rigetto del motivo di opposizione in esame.
Deve, invece, accogliersi l'opposizione per la cartella nr. 29220150003508141000,
29220180005804475000 e all'avviso di accertamento n. TXRM00089 e rispetto ai quali non è stata fornita prova alcuna della notifica.
Dalla reciproca soccombenza deriva la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'atto di opposizione proposto da , dichiara la Parte_1 nullità dell'atto di pignoramento presso terzi in relazione alle cartelle nr.
29220150003508141000, 29220180005804475000 e all'avviso di accertamento n. TXRM00089;
- rigetta nel resto l'opposizione.
- spese compensate
Gela, 27 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 29/2021 R.G., assunta in decisione con ordinanza emessa in data 6 novembre 2024, comunicata in data 7 novembre 2024, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gioacchino Marletta, sito in Corso Vittorio Emanuele 231, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Sergio Sparti ) e Massimo Campisi ) del foro di C.F._2 C.F._3
Palermo, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Greco (C.F.:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 617 co II c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate all'udienza del 10 luglio 2024 celebrata ex art. 127 ter
c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, , a seguito dell'istanza di rigetto della Parte_1 sospensione della procedura emessa dal G.E., ha introdotto la fase a cognizione piena dell'opposizione ex art. 617 co II c.p.c. proposta con ricorso iscritto a ruolo in data 28 dicembre 2018, avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 eseguito da e Controparte_2 notificatogli a mezzo p.e.c. in data 12 dicembre 2018 fondato tra le altre sulle cartelle di pagamento nr.
29220110006609460000, 29220110007302920000, 29220120011232452000, 29220120018332291000,
29220130013199381000, 29220140003210154000, 29220140011578134000, 29220140011883822000,
29220150001933209000, 29220150003508141000, 29220160009773185000, 29220160010345038000,
29220170000513709000, 29220180005804475000 e avviso di accertamento n. TXRM00089 per il pagamento della somma pari ad euro 22.477,89, oltre interessi, oneri di riscossione e accessori.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
1. l'omessa notifica delle cartelle di pagamento nr. 29220110006609460000,
29220120011232452000, 29220120018332291000, 29220120018332291000,
29220130013199381000, 29220140003210154000, 29220140011578134000,
29220140011883822000, 29220150001933209000 per violazione dell'art. 140 c.p.c. nonché delle cartelle nr. 29220110007302920000 e 29220150003508141000 per violazione dell'art. 4
d.lgs. 261/1999 e delle cartelle nr. 29220160009773185000, 29220160010345038000,
29220170000513709000 per violazione della normativa relativa alle notifiche a mezzo pec nonché dell'avviso di accertamento n. TXRM0008 (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.).
Ha concluso chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente l'atto di pignoramento, con condanna al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa per l'attuazione di condotta illegittima da parte dell'ente della riscossione, con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi ai procuratori dichiaratosi antistatari.
Si è costituita la eccependo chiedendo il rigetto della spiegata opposizione Controparte_2 poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Celebrata la prima udienza, il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo della fase celebrata dinanzi al G.E.; dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata fissata l'udienza del 10 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 6 novembre 2024 e comunicata il giorno successivo, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**************
pagina 2 di 5 Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione, proposta nei termini, deve essere rigettata, poiché in relazione alle cartelle di pagamento nr. 29220110006609460000,
29220120011232452000, 29220120018332291000, 29220130013199381000, 29220140003210154000,
29220140011578134000, 29220140011883822000, 29220150001933209000 è stato rispettato il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c..
Dall'analisi della documentazione in atti, infatti, è possibile desumere che parte convenuta abbia notificato le sopra citate cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ponendo in essere tutte le formalità previste affinché questa particolare forma di notificazione possa dirsi perfezionata per il notificante e per il destinatario. Dalla lettura delle cartoline in atti (la quali consentono di affermare la corrispondenza tra le cartoline e le cartella per cui è causa, stante l'identità del codice numerico identificativo) si evince chiaramente che il messo notificatore, non reperito il destinatario né soggetti idonei a ricevere l'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ha provveduto a depositare busta chiusa e sigillata nella casa del ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. CP_3
A ciò si aggiunga che, affinché la notifica possa dirsi perfezionata, è necessario che tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. siano compiute: solo allora la notifica potrà dirsi perfezionata per il notificante dalla data di consegna all'ufficiale giudiziario (Corte cost. sent. nr. 24/2004), mentre per il destinatario la notifica così compiuta si perfeziona al momento del ricevimento della raccomandata ovvero, in caso di mancato ritiro, decorsi dieci giorni dalla spedizione (cfr. Corte Cost, sent. nr.
3/2010). La Suprema Corte, sul punto, ha avuto modo di affermare che “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n.
258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140
c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n.
600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo
l'ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura "trasferito" sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario)” (Cass. sez. V, sent. n. 25079 del 26/11/2014 - Rv. 6342291).
Nel caso di specie, la procedura di notifica di cui all'art. 140 c.p.c. può dirsi perfezionata, essendovi prova dell'invio della raccomandata a/r di avvenuto deposito presso la casa comunale al destinatario, odierno opponente (cfr. Cass. sent, nr. 9422/2019), per ciascuna delle cartelle sopra elencate.
pagina 3 di 5 Ugualmente deve dirsi per la notifica della cartella 29220110007302920000, che risulta correttamente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; non può accogliersi, infatti, la censura sollevata da parte opponente relativa all'affidamento del servizio a un servizio privato, privo del potere certificatorio, dal momento che non tiene conto del meccanismo sanante ex art. 156 c.p.c., operante nel caso di specie.
La Corte di Cassazione ha specificato che, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (da ultimo, cfr. Cassazione Civile, Sez. V,
27/05/2021, n. 14748). Nella specie, avendo l'atto notificato raggiunto il suo scopo - cioè lo scopo di notiziare il contribuente circa l'esistenza della obbligazione esattoriale e circa la volontà dell'Agente della riscossione di procedere, in mancanza di pagamento spontaneo, alla riscossione coattiva del credito in questione - la eventuale nullità della notificazione è sanata in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo, il quale trova fondamento nell'art. 156 c.p.c. (“non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo” laddove “la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto” (cfr. Cassazione Civile, Sez. Un., 28/09/2018, n. 23620; Cassazione
Civile, Sez. Un., 18/04/2016, n. 7665; Cassazione Civile, Sez. VI, 01/06/2018, n. 14042).
Per quanto attiene alle cartelle n.ri 29220160009773185000, 29220160010345038000,
29220170000513709000, parte opponente ha dedotto la nullità della loro notificazione a mezzo p.e.c., per essere la cartella redatta su supporto analogico convertito in formato PDF e sprovvisto di apposita firma analogica o digitale, oltre che di attestazione di conformità.
Ebbene, sul punto si è già espressa, con consolidato orientamento, la Corte di Cassazione la quale ha statuito che “La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica") nel qual caso il provvede a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento Controparte_4 informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.” (tra le tante, cfr. Cassazione Civile,
Sez. VI, 12/05/2021, n. 12517).
La Suprema Corte, invero, ha chiarito che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza
pagina 4 di 5 di prescrizioni normative di segno diverso”: in altri termini, “la notifica della cartella può avvenire a mezzo PEC e, nel qual caso, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta” (nella specie, con firma digitale: cfr. Cassazione Civile, Sez. V, 27/11/2019, n. 30948), non comportando l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento l'invalidità dell'atto. L'esistenza della cartella non dipende, infatti, dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. V, 4/12/2019, n. 31605). Né, del resto, ove il contribuente contesti la notifica della cartella, l'Agente della riscossione deve produrre l'originale dell'atto, potendo dimostrare l'avvenuta notifica producendo copia della stessa (cfr.
Cassazione Civile, Sez. VI, 11/10/2018, n. 25292; Cassazione Civile, Sez. VI, 23/04/2021, n. 10889).
In applicazione dei suddetti principi, la cartella di pagamento allegata in formato PDF alla p.e.c. di notificazione da parte di risulta valida ed efficace, atteso che l'omessa Controparte_2 sottoscrizione della cartella di pagamento con firma digitale così come l'omessa attestazione di conformità all'originale non comporta l'invalidità dell'atto.
Da quanto sopra deriva il rigetto del motivo di opposizione in esame.
Deve, invece, accogliersi l'opposizione per la cartella nr. 29220150003508141000,
29220180005804475000 e all'avviso di accertamento n. TXRM00089 e rispetto ai quali non è stata fornita prova alcuna della notifica.
Dalla reciproca soccombenza deriva la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'atto di opposizione proposto da , dichiara la Parte_1 nullità dell'atto di pignoramento presso terzi in relazione alle cartelle nr.
29220150003508141000, 29220180005804475000 e all'avviso di accertamento n. TXRM00089;
- rigetta nel resto l'opposizione.
- spese compensate
Gela, 27 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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