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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore dott.ssa Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2619/2024 R.G. promossa ex art. 473 bis cpc e art. 31 D. Lgs 150/2011 da:
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Parte_1
Roberta Parigiani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Siena, Via dei Montanini n. 5
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- Attore - contro
MINISTERO presso il Tribunale di Parma CP_1
- Convenuto - in punto a: “mutamento di sesso e rettifica dati anagrafici”
Conclusioni
All'udienza del 26 febbraio 2025, disposta la discussione orale della causa, la ricorrente si riportava al ricorso e insisteva per l'accoglimento delle domande tutte ivi articolate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis cpc e 31 D. Lgs 150/2011, ha chiesto che fosse disposta Parte_1 la rettificazione del proprio atto di nascita, mediante la sostituzione dell'indicazione del sesso da ER
“femminile” a “maschile” nonché del prenome da ” a “ , con conseguente ordine Pt_1
all'ufficiale dello stato civile di provvedere ai relativi adempimenti. Inoltre, ha chiesto che fosse accertato e dichiarato il suo diritto di accedere ad eventuali interventi chirurgici di affermazione di genere.
A sostegno delle domande svolte, la ricorrente ha esposto di aver sempre evidenziato, fin dalla più tenera età, una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al genere di elezione. Di talché, proprio in considerazione di ciò, nel 2021 aveva deciso di intraprendere un percorso di affermazione di genere presso il centro privato CEST - Centro Salute ERone Trans e Gender Variant (centro accreditato sul portale dell'ISS InfoTrans), in esito al quale la psicologa specializzata Dott.ssa aveva accertato Per_2
la sussistenza di un quadro di “Disforia di genere” secondo i criteri del DSM-V, codice 302.85
(F64.1), riconoscendo che non vi fossero controindicazioni alla terapia ormonale sostitutiva.
Pertanto, ella aveva iniziato il trattamento ormonale mascolinizzante a base di testosterone.
Successivamente, al solo fine di rafforzare la propria appartenenza anche esteriore al genere maschile, si era sottoposta ad un intervento chirurgico di mastectomia bilaterale con ricostruzione di torace maschile, presso la clinica spagnola del Dott. . ERona_3
Si era poi rivolta all del Consultorio M.I.T. Convenzionato Controparte_2 [...]
, dove era stata seguita dall'endocrinologa Prof.ssa e Parte_2 ERona_4
dalla psicologa Dott.ssa , la quale aveva confermato la diagnosi di “Disforia ERona_5 di genere” (DSM-5-TER), riscontrando una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere percepito, condizione associata ad un marcato disagio psicologico. Infine, si era sottoposta alla valutazione medica della Prof.ssa ERona_4 dell' la quale nella relazione del 22
[...] Controparte_3
febbraio 2024 aveva affermato, all'esito di un periodo di osservazione della trasformazione fisica conseguente all'assunzione di testosterone, che la ricorrente era pronta per essere sottoposta all'intervento di isterectomia, eventuale annessiectomia ed eventuale intervento ricostruttivo dei genitali maschili, in modo che la stessa potesse ulteriormente adeguare la sua vita sociale e lavorativa al genere maschile, ricostruendo così il suo equilibrio psico-emotivo.
Tanto esposto in fatto, la ha argomento in diritto, assumendo che è suo interesse tutelare il Pt_1 proprio diritto all'identità personale e all'integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra identità fisica e dati anagrafici, con la rettifica del nome e del genere anagrafico a prescindere e prima dell'effettuazione di eventuali interventi chirurgici di riassegnazione del sesso.
Inoltre, ha chiesto, alla luce della recente pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzione che il
Tribunale accerti il suo diritto ad accedere agli interventi chirurgici di affermazione di genere, senza necessità di una espressa autorizzazione.
Il PM, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito, non opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 26 febbraio 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto la discussione orale e all'esito ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22, comma 4, cpc. *****
Ciò premesso in fatto, le domande attoree sono fondate e devono essere accolte, essendo univocamente emersa dalla documentazione allegata la netta consapevolezza maturata dalla Pt_1
circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che le impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua serenità.
La coscienza e la volontà della scelta, nonché la capacità della ricorrente di assumere in piena consapevolezza la decisione di ottenere l'attribuzione del sesso maschile, con conseguente rettifica del sesso anagrafico, e di sottoporsi eventualmente ai trattamenti medico-chirurgici di affermazione di genere, risultano confermate dagli esiti degli accertamenti medici e psicodiagnostici cui la medesima si è sottoposta primo del processo.
Dal certificato rilasciato in data 28 aprile 2022 dalla dott.ssa , psicologa presso ERona_6
il Centro Salute ERone Trans e Gender Variant, emerge la diagnosi di Disforia di Genere (v. doc.
5). Tale diagnosi è stata confermata in data 21 marzo 2024 dalla dott.ssa , ERona_7
psicologa presso il Consultorio MIT di la quale ha rilevato una marcata incongruenza, di Pt_2
lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta.
Tale condizione determina a un marcato disagio psicologico nella ricorrente. La dott.ssa ha Per_5
escluso la presenza di tratti patologici nella ricorrente, che, per numero ed entità, possano legittimare la diagnosi di disturbo di personalità, evidenziando l'assenza di elementi ostativi sul piano psicopatologico alla continuazione dell'iter terapeutico intrapreso.
Dal 2022 la assume una terapia ormonale mascolinizzante a base di testosterone (docc. 4 e Pt_1
5) ed inoltre nel medesimo anno (in data 18 maggio 2022) si è sottoposta ad un intervento chirurgico di mastectomia bilaterale con ricostruzione di torace maschile, presso la clinica spagnola del Dott. , come risulta dai certificati medici in atti (doc. 3) e come dalla medesima ERona_3 confermato all'udienza del 26 febbraio 2025 (v. verbale di udienza).
Infine, dalla relazione in data 22 febbraio 2024 della Prof.ssa si evince che la si Per_4 Pt_1
è sottoposta anche a valutazione psicodiagnostica presso l' di Controparte_3
nel corso della quale ha proseguito la terapia ormonale e ha vestito gli abiti della scelta CP_3
identità maschile. Tale periodo non ha prodotto ripensamenti e paure nella ricorrente, ma anzi ha amplificato il suo desiderio di affermare la propria identità di genere.
Ciò precisato, si ricorda in via generale che, alla luce di ormai risalenti arresti della giurisprudenza costituzionale, l'identità sessuale rientra nell'alveo dei diritti fondamentali della persona ed è concetto che va ricostruito non solo sulla base delle caratteristiche “fisiche” (maschili o femminili) ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (v. Corte Costituzionale n. 161/1985).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della Legge n. 164/1982 che <…il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale>> (così Cass. civ. n. 15138/2015).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 221/2015, ha a sua volta affermato il principio secondo cui
<La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico
e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico>>.
Anche nel 2017, la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'<intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata>>. Tale percorso può essere compiuto anche unicamente mediante trattamenti ormonali e sostegno psicopatologico-comportamentale (v. Corte
Costituzionale n. 180/2017).
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che ha effettivamente Parte_1 acquisito l'identità di genere maschile in modo definitivo, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma della L. 14 aprile 1982 n. 164 art. 1, va quindi attribuito a sesso diverso da Parte_1 quello enunciato nell'atto di nascita, anche prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che <alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, della L. n. 164 del 1982, art. 1, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nel D. lgs. n. 150 del 2011, art. 31, comma 4, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale>> (v. Cass. civ. n. 15138/2015).
Va altresì accolta anche la domanda di rettifica del prenome, dovendo ritenersi ammissibile tale rettifica a fronte della rilevanza che il nome assume ai fini dell'attribuzione dell'identità di genere.
Deve essere quindi ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di rettificare l'atto CP_3
di nascita, nel senso che ove viene indicato il sesso “femminile” deve intendersi “maschile” ed ove ER è indicato il prenome ” deve, invece, riportarsi il prenome , provvedendo alle relative Pt_1
annotazioni.
Occorre poi rilevare che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescriveva l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute fossero ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui è relativa a un trattamento chirurgico che
«avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio appare in palese contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis», non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico. In tale ipotesi, l'accesso ai trattamenti chirurgici diviene automatico in esito all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed è rimesso esclusivamente alla libera autodeterminazione della parte.
Pertanto, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale e in particolare dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri al sesso anagrafico non necessita più di alcuna autorizzazione giudiziale.
Il Collegio deve, dunque, limitarsi ad accertare il diritto di ad accedere agli interventi Parte_1
chirurgici di affermazione di genere: invero, il processo di mascolinizzazione della che si Pt_1
protrae da circa tre anni, appare de facto irreversibile, in quanto frutto di una scelta seria, stabile e definitiva.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] [...], Parte_1 CP_3 nel senso che ove viene indicato il sesso “femminile” deve intendersi “maschile” ed ove è indicato ER il prenome ” deve intendersi;
Pt_1
2) ORDINA All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere all'annotazione della CP_3 presente sentenza nell'atto di nascita relativo a;
Parte_1
3) ACCERTA il diritto di ad accedere agli interventi chirurgici di affermazione di Parte_1
genere;
4) NULLA sulle spese;
5) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma, il 3 marzo 2025
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore dott.ssa Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2619/2024 R.G. promossa ex art. 473 bis cpc e art. 31 D. Lgs 150/2011 da:
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Parte_1
Roberta Parigiani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Siena, Via dei Montanini n. 5
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- Attore - contro
MINISTERO presso il Tribunale di Parma CP_1
- Convenuto - in punto a: “mutamento di sesso e rettifica dati anagrafici”
Conclusioni
All'udienza del 26 febbraio 2025, disposta la discussione orale della causa, la ricorrente si riportava al ricorso e insisteva per l'accoglimento delle domande tutte ivi articolate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis cpc e 31 D. Lgs 150/2011, ha chiesto che fosse disposta Parte_1 la rettificazione del proprio atto di nascita, mediante la sostituzione dell'indicazione del sesso da ER
“femminile” a “maschile” nonché del prenome da ” a “ , con conseguente ordine Pt_1
all'ufficiale dello stato civile di provvedere ai relativi adempimenti. Inoltre, ha chiesto che fosse accertato e dichiarato il suo diritto di accedere ad eventuali interventi chirurgici di affermazione di genere.
A sostegno delle domande svolte, la ricorrente ha esposto di aver sempre evidenziato, fin dalla più tenera età, una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al genere di elezione. Di talché, proprio in considerazione di ciò, nel 2021 aveva deciso di intraprendere un percorso di affermazione di genere presso il centro privato CEST - Centro Salute ERone Trans e Gender Variant (centro accreditato sul portale dell'ISS InfoTrans), in esito al quale la psicologa specializzata Dott.ssa aveva accertato Per_2
la sussistenza di un quadro di “Disforia di genere” secondo i criteri del DSM-V, codice 302.85
(F64.1), riconoscendo che non vi fossero controindicazioni alla terapia ormonale sostitutiva.
Pertanto, ella aveva iniziato il trattamento ormonale mascolinizzante a base di testosterone.
Successivamente, al solo fine di rafforzare la propria appartenenza anche esteriore al genere maschile, si era sottoposta ad un intervento chirurgico di mastectomia bilaterale con ricostruzione di torace maschile, presso la clinica spagnola del Dott. . ERona_3
Si era poi rivolta all del Consultorio M.I.T. Convenzionato Controparte_2 [...]
, dove era stata seguita dall'endocrinologa Prof.ssa e Parte_2 ERona_4
dalla psicologa Dott.ssa , la quale aveva confermato la diagnosi di “Disforia ERona_5 di genere” (DSM-5-TER), riscontrando una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere percepito, condizione associata ad un marcato disagio psicologico. Infine, si era sottoposta alla valutazione medica della Prof.ssa ERona_4 dell' la quale nella relazione del 22
[...] Controparte_3
febbraio 2024 aveva affermato, all'esito di un periodo di osservazione della trasformazione fisica conseguente all'assunzione di testosterone, che la ricorrente era pronta per essere sottoposta all'intervento di isterectomia, eventuale annessiectomia ed eventuale intervento ricostruttivo dei genitali maschili, in modo che la stessa potesse ulteriormente adeguare la sua vita sociale e lavorativa al genere maschile, ricostruendo così il suo equilibrio psico-emotivo.
Tanto esposto in fatto, la ha argomento in diritto, assumendo che è suo interesse tutelare il Pt_1 proprio diritto all'identità personale e all'integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra identità fisica e dati anagrafici, con la rettifica del nome e del genere anagrafico a prescindere e prima dell'effettuazione di eventuali interventi chirurgici di riassegnazione del sesso.
Inoltre, ha chiesto, alla luce della recente pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzione che il
Tribunale accerti il suo diritto ad accedere agli interventi chirurgici di affermazione di genere, senza necessità di una espressa autorizzazione.
Il PM, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito, non opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 26 febbraio 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto la discussione orale e all'esito ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22, comma 4, cpc. *****
Ciò premesso in fatto, le domande attoree sono fondate e devono essere accolte, essendo univocamente emersa dalla documentazione allegata la netta consapevolezza maturata dalla Pt_1
circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che le impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua serenità.
La coscienza e la volontà della scelta, nonché la capacità della ricorrente di assumere in piena consapevolezza la decisione di ottenere l'attribuzione del sesso maschile, con conseguente rettifica del sesso anagrafico, e di sottoporsi eventualmente ai trattamenti medico-chirurgici di affermazione di genere, risultano confermate dagli esiti degli accertamenti medici e psicodiagnostici cui la medesima si è sottoposta primo del processo.
Dal certificato rilasciato in data 28 aprile 2022 dalla dott.ssa , psicologa presso ERona_6
il Centro Salute ERone Trans e Gender Variant, emerge la diagnosi di Disforia di Genere (v. doc.
5). Tale diagnosi è stata confermata in data 21 marzo 2024 dalla dott.ssa , ERona_7
psicologa presso il Consultorio MIT di la quale ha rilevato una marcata incongruenza, di Pt_2
lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta.
Tale condizione determina a un marcato disagio psicologico nella ricorrente. La dott.ssa ha Per_5
escluso la presenza di tratti patologici nella ricorrente, che, per numero ed entità, possano legittimare la diagnosi di disturbo di personalità, evidenziando l'assenza di elementi ostativi sul piano psicopatologico alla continuazione dell'iter terapeutico intrapreso.
Dal 2022 la assume una terapia ormonale mascolinizzante a base di testosterone (docc. 4 e Pt_1
5) ed inoltre nel medesimo anno (in data 18 maggio 2022) si è sottoposta ad un intervento chirurgico di mastectomia bilaterale con ricostruzione di torace maschile, presso la clinica spagnola del Dott. , come risulta dai certificati medici in atti (doc. 3) e come dalla medesima ERona_3 confermato all'udienza del 26 febbraio 2025 (v. verbale di udienza).
Infine, dalla relazione in data 22 febbraio 2024 della Prof.ssa si evince che la si Per_4 Pt_1
è sottoposta anche a valutazione psicodiagnostica presso l' di Controparte_3
nel corso della quale ha proseguito la terapia ormonale e ha vestito gli abiti della scelta CP_3
identità maschile. Tale periodo non ha prodotto ripensamenti e paure nella ricorrente, ma anzi ha amplificato il suo desiderio di affermare la propria identità di genere.
Ciò precisato, si ricorda in via generale che, alla luce di ormai risalenti arresti della giurisprudenza costituzionale, l'identità sessuale rientra nell'alveo dei diritti fondamentali della persona ed è concetto che va ricostruito non solo sulla base delle caratteristiche “fisiche” (maschili o femminili) ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (v. Corte Costituzionale n. 161/1985).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della Legge n. 164/1982 che <…il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale>> (così Cass. civ. n. 15138/2015).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 221/2015, ha a sua volta affermato il principio secondo cui
<La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico
e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico>>.
Anche nel 2017, la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'<intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata>>. Tale percorso può essere compiuto anche unicamente mediante trattamenti ormonali e sostegno psicopatologico-comportamentale (v. Corte
Costituzionale n. 180/2017).
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che ha effettivamente Parte_1 acquisito l'identità di genere maschile in modo definitivo, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma della L. 14 aprile 1982 n. 164 art. 1, va quindi attribuito a sesso diverso da Parte_1 quello enunciato nell'atto di nascita, anche prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che <alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, della L. n. 164 del 1982, art. 1, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nel D. lgs. n. 150 del 2011, art. 31, comma 4, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale>> (v. Cass. civ. n. 15138/2015).
Va altresì accolta anche la domanda di rettifica del prenome, dovendo ritenersi ammissibile tale rettifica a fronte della rilevanza che il nome assume ai fini dell'attribuzione dell'identità di genere.
Deve essere quindi ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di rettificare l'atto CP_3
di nascita, nel senso che ove viene indicato il sesso “femminile” deve intendersi “maschile” ed ove ER è indicato il prenome ” deve, invece, riportarsi il prenome , provvedendo alle relative Pt_1
annotazioni.
Occorre poi rilevare che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescriveva l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute fossero ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui è relativa a un trattamento chirurgico che
«avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio appare in palese contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis», non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico. In tale ipotesi, l'accesso ai trattamenti chirurgici diviene automatico in esito all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed è rimesso esclusivamente alla libera autodeterminazione della parte.
Pertanto, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale e in particolare dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri al sesso anagrafico non necessita più di alcuna autorizzazione giudiziale.
Il Collegio deve, dunque, limitarsi ad accertare il diritto di ad accedere agli interventi Parte_1
chirurgici di affermazione di genere: invero, il processo di mascolinizzazione della che si Pt_1
protrae da circa tre anni, appare de facto irreversibile, in quanto frutto di una scelta seria, stabile e definitiva.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] [...], Parte_1 CP_3 nel senso che ove viene indicato il sesso “femminile” deve intendersi “maschile” ed ove è indicato ER il prenome ” deve intendersi;
Pt_1
2) ORDINA All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere all'annotazione della CP_3 presente sentenza nell'atto di nascita relativo a;
Parte_1
3) ACCERTA il diritto di ad accedere agli interventi chirurgici di affermazione di Parte_1
genere;
4) NULLA sulle spese;
5) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma, il 3 marzo 2025
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)