TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/12/2024, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta CARTA Presidente
Marta GUADALUPI Giudice rel.
Ilaria BRADAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 83/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Rita Parte_1 C.F._1
Marongiu, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 12.1.2024, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
al fine di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio Controparte_1
nato a [...] loro relazione sentimentale il 15.5.2017. Nel ricorso ella ha allegato che: Per_1
1) la convivenza con il SI. si è conclusa a partire dal 2020 e che successivamente non è più CP_1
pagina 1 di 4 riuscita a dialogare in modo costruttivo con quest'ultimo, neppure con riferimento alle decisioni riguardanti il minore;
2) lavora in qualità di barista in Sassari, percependo una retribuzione mensile pari ad € 939,27 e che il SI. è anch'egli occupato e svolge l'attività di carpentiere, ma non è dato CP_1 conoscere quale sia l'entità dei suoi guadagni;
3) a far data dalla rottura dei rapporti tra le parti il SI.
non si è più occupato economicamente del figlio, affrontando esclusivamente la spesa per CP_1
l'iscrizione ad una scuola di calcio, corrispondendole una tantum la somma di € 200,00; 4) nonostante le sue reiterate richieste, il SI. non ha mai provveduto a corrispondere alcuna ulteriore CP_1 somma in favore del minore e che al mantenimento di quest'ultimo (il quale peraltro svolge una terapia comportamentale sotto l'egida della neuropsichiatra infantile) ha dovuto far fronte da sola con l'aiuto sua famiglia di origine.
Sulla base di tali considerazioni la ricorrente ha, perciò, chiesto: a) l'affidamento condiviso del minore, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento presso l'abitazione della madre;
b) di prevedere in merito al diritto di visita, che il SI. possa tenere con sé il bambino dalle ore 16.30 alle ore 18.30 due CP_1
volte a settimana, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi della medesima e delle attività del minore;
c) di stabilire a carico del SI. un contributo al CP_1 mantenimento del figlio pari ad € 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
d) di Per_1 dichiarare che la ricorrente ha il diritto di continuare a percepire il 100% dell'assegno unico per il minore.
In esito alla prima udienza di comparizione delle parti del 2.05.2024, svolta in composizione collegiale, il Collegio, disposta il rinnovazione della notifica, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: affido congiunto del figlio ad entrambi i genitori;
collocamento del minore presso la madre, con poteri autonomi in capo a quest'ultima nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, con quelle scolastiche, extrascolastiche e sanitarie, anche per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio; la regolamentazione del diritto di visita (possibilità per il padre di vedere il minore previo accordo con la madre); la determinazione a carico del SI. dell'assegno di mantenimento del minore nella CP_1 misura complessiva di € 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
la percezione dell'intero assegno unico erogato dall'Inps alla SI.ra . Parte_1
All'udienza successiva del 21.11.2024, il G.I. ha dichiarato la contumacia del SI. , che - CP_1
nonostante la regolare notifica del ricorso (plico ritirato da familiare convivente in data 20.05.2024) - non si è costituito;
nella medesima udienza, la ricorrente ha rappresentato al Giudice che successivamente all'instaurazione del presente giudizio il SI. ha frequentato il figlio per CP_1
pagina 2 di 4 qualche tempo (vedendolo circa quattro volte) e le ha consegnato la somma di € 250,00 al mese per tre mensilità a titolo di contributo al mantenimento ordinario del bambino;
ella ha, altresì, riportato una vicenda avvenuta durante l'estate, esponendo che il minore si sarebbe rivolto alla madre con epiteti che mai aveva pronunciato in precedenza, adottando un comportamento emulativo del padre, come il minore stesso le avrebbe in seguito confermato;
ella ha infine dichiarato che successivamente a tale episodio, il SI. si è limitato a presentarsi presso il suo domicilio in rare occasioni ed in una CP_1
di queste ha incontrato il minore, che -tuttavia- è apparso infastidito dalla circostanza.
Parte ricorrente ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
- affidamento esclusivo del figlio alla madre con collocamento presso di lei, Per_1
- dichiarare tenuto il SI. a versare euro 300,00 mensili alla SI.ra Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento del figlio e a concorrere alle spese straordinarie (a titolo Parte_1
esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50%,
- assegno unico percepito al 100% dalla SInora , Parte_1
- incontri tra padre e figlio liberi su richiesta del padre e previo accordo con la madre.
Sulla base di tali precisate conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Occorre innanzitutto rilevare che, in linea generale, l'affidamento condiviso costituisce la regola, che tuttavia soffre deroga qualora il Giudice ritenga che esso sia «contrario all'interesse del minore» (art. 337 quater, c. 1, c.c.); in simile prospettiva, l'affidamento esclusivo può allora trovare applicazione, in via generale, qualora dall'affidamento condiviso derivi alla prole un pregiudizio a causa della inidoneità educativa e della manifesta carenza da parte di uno dei genitori, ovvero -ancora- ad esempio, allorquando uno di essi abbia abdicato allo svolgimento del ruolo che gli compete, senza curarsi di intrattenere effettivi rapporti con l'altro genitore nell'interesse dei minori, diradando gli incontri con i medesimi e violando gli obblighi, anche di natura economica, derivanti dalla legge o dalle statuizioni emesse dal Giudice (cfr Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 24526/2010; Cass. Civ., Sez. I,
Sent. n. 26587/2009).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il contegno assunto dal SI. , come emerso dal giudizio, si è CP_1
tradotto -in sostanza- in un protratto (dall'anno 2020 ad oggi) disinteresse del padre nei confronti dei bisogni essenziali del figlio e nel reiterato inadempimento del padre (genitore non convivente con il figlio) all'obbligo di suo mantenimento (v. art. 315 bis cc), oltre che nell'assenza di comportamenti del padre idonei in ordine all'educazione, all'istruzione ed alle cure relative al figlio;
tale atteggiamento noncurante è stato inoltre confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente pagina 3 di 4 procedimento, elemento che, appunto, ribadisce il disinteressamento del SI. nei confronti CP_1
ogni decisione che riguardi il figlio.
Sulla base di tali premesse, il Collegio ritiene conforme all'interesse del minore l'attribuzione dell'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, con la quale viene collocato.
Per quanto riguarda il diritto di visita padre/figlio, rilevato che la SI.ra non ha dichiarato Parte_1
esservi ostacoli alla possibilità del padre di incontrare e tenere con sé il figlio, il Collegio dispone che il SI. (allorquando nei fatti manifesterà questo interesse) potrà esercitarlo liberamente, previo CP_1
accordo con la SI.ra e nel rispetto delle eSIenze e della volontà del bambino. Parte_1
Per quanto attiene alle statuizioni di carattere economico, il Collegio, considerato di non avere alcuna informazione sulla condizione reddituale/patrimoniale del soggetto onerato, stabilisce a carico del SI.
un contributo a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore pari ad € 300,00 mensili, CP_1
somma ritenuta come il contributo minimo ed essenziale necessario alla vita e alla crescita di un figlio
(cfr. Cass. n. 11025/1997), oltre rivalutazione ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF. L'assegno unico erogato dall'Inps sarà percepito per intero dalla SI.ra , che si sta occupando da sola di tutte le Parte_1
necessità del figlio.
Spese di lite compensate, stante la natura della causa ed attesa la mancata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_2 Parte_1
con collocazione presso di essa.
2) Il padre potrà vedere il figlio liberamente, previo accordo con la SI.ra Controparte_1
e nel rispetto delle eSIenze e della volontà del bambino. Parte_1
3) Relativamente al contributo al mantenimento ordinario del figlio, il SI. , è Controparte_1
tenuto a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 di € 300,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF.
4) percepirà il 100% dell'assegno unico erogato dall'Inps a favore del figlio. Parte_1
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di ConSIlio del 5 dicembre 2024. .
Il Presidente Il Giudice rel.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta CARTA Presidente
Marta GUADALUPI Giudice rel.
Ilaria BRADAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 83/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Rita Parte_1 C.F._1
Marongiu, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 12.1.2024, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
al fine di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio Controparte_1
nato a [...] loro relazione sentimentale il 15.5.2017. Nel ricorso ella ha allegato che: Per_1
1) la convivenza con il SI. si è conclusa a partire dal 2020 e che successivamente non è più CP_1
pagina 1 di 4 riuscita a dialogare in modo costruttivo con quest'ultimo, neppure con riferimento alle decisioni riguardanti il minore;
2) lavora in qualità di barista in Sassari, percependo una retribuzione mensile pari ad € 939,27 e che il SI. è anch'egli occupato e svolge l'attività di carpentiere, ma non è dato CP_1 conoscere quale sia l'entità dei suoi guadagni;
3) a far data dalla rottura dei rapporti tra le parti il SI.
non si è più occupato economicamente del figlio, affrontando esclusivamente la spesa per CP_1
l'iscrizione ad una scuola di calcio, corrispondendole una tantum la somma di € 200,00; 4) nonostante le sue reiterate richieste, il SI. non ha mai provveduto a corrispondere alcuna ulteriore CP_1 somma in favore del minore e che al mantenimento di quest'ultimo (il quale peraltro svolge una terapia comportamentale sotto l'egida della neuropsichiatra infantile) ha dovuto far fronte da sola con l'aiuto sua famiglia di origine.
Sulla base di tali considerazioni la ricorrente ha, perciò, chiesto: a) l'affidamento condiviso del minore, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento presso l'abitazione della madre;
b) di prevedere in merito al diritto di visita, che il SI. possa tenere con sé il bambino dalle ore 16.30 alle ore 18.30 due CP_1
volte a settimana, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi della medesima e delle attività del minore;
c) di stabilire a carico del SI. un contributo al CP_1 mantenimento del figlio pari ad € 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
d) di Per_1 dichiarare che la ricorrente ha il diritto di continuare a percepire il 100% dell'assegno unico per il minore.
In esito alla prima udienza di comparizione delle parti del 2.05.2024, svolta in composizione collegiale, il Collegio, disposta il rinnovazione della notifica, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: affido congiunto del figlio ad entrambi i genitori;
collocamento del minore presso la madre, con poteri autonomi in capo a quest'ultima nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, con quelle scolastiche, extrascolastiche e sanitarie, anche per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio; la regolamentazione del diritto di visita (possibilità per il padre di vedere il minore previo accordo con la madre); la determinazione a carico del SI. dell'assegno di mantenimento del minore nella CP_1 misura complessiva di € 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
la percezione dell'intero assegno unico erogato dall'Inps alla SI.ra . Parte_1
All'udienza successiva del 21.11.2024, il G.I. ha dichiarato la contumacia del SI. , che - CP_1
nonostante la regolare notifica del ricorso (plico ritirato da familiare convivente in data 20.05.2024) - non si è costituito;
nella medesima udienza, la ricorrente ha rappresentato al Giudice che successivamente all'instaurazione del presente giudizio il SI. ha frequentato il figlio per CP_1
pagina 2 di 4 qualche tempo (vedendolo circa quattro volte) e le ha consegnato la somma di € 250,00 al mese per tre mensilità a titolo di contributo al mantenimento ordinario del bambino;
ella ha, altresì, riportato una vicenda avvenuta durante l'estate, esponendo che il minore si sarebbe rivolto alla madre con epiteti che mai aveva pronunciato in precedenza, adottando un comportamento emulativo del padre, come il minore stesso le avrebbe in seguito confermato;
ella ha infine dichiarato che successivamente a tale episodio, il SI. si è limitato a presentarsi presso il suo domicilio in rare occasioni ed in una CP_1
di queste ha incontrato il minore, che -tuttavia- è apparso infastidito dalla circostanza.
Parte ricorrente ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
- affidamento esclusivo del figlio alla madre con collocamento presso di lei, Per_1
- dichiarare tenuto il SI. a versare euro 300,00 mensili alla SI.ra Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento del figlio e a concorrere alle spese straordinarie (a titolo Parte_1
esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50%,
- assegno unico percepito al 100% dalla SInora , Parte_1
- incontri tra padre e figlio liberi su richiesta del padre e previo accordo con la madre.
Sulla base di tali precisate conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Occorre innanzitutto rilevare che, in linea generale, l'affidamento condiviso costituisce la regola, che tuttavia soffre deroga qualora il Giudice ritenga che esso sia «contrario all'interesse del minore» (art. 337 quater, c. 1, c.c.); in simile prospettiva, l'affidamento esclusivo può allora trovare applicazione, in via generale, qualora dall'affidamento condiviso derivi alla prole un pregiudizio a causa della inidoneità educativa e della manifesta carenza da parte di uno dei genitori, ovvero -ancora- ad esempio, allorquando uno di essi abbia abdicato allo svolgimento del ruolo che gli compete, senza curarsi di intrattenere effettivi rapporti con l'altro genitore nell'interesse dei minori, diradando gli incontri con i medesimi e violando gli obblighi, anche di natura economica, derivanti dalla legge o dalle statuizioni emesse dal Giudice (cfr Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 24526/2010; Cass. Civ., Sez. I,
Sent. n. 26587/2009).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il contegno assunto dal SI. , come emerso dal giudizio, si è CP_1
tradotto -in sostanza- in un protratto (dall'anno 2020 ad oggi) disinteresse del padre nei confronti dei bisogni essenziali del figlio e nel reiterato inadempimento del padre (genitore non convivente con il figlio) all'obbligo di suo mantenimento (v. art. 315 bis cc), oltre che nell'assenza di comportamenti del padre idonei in ordine all'educazione, all'istruzione ed alle cure relative al figlio;
tale atteggiamento noncurante è stato inoltre confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente pagina 3 di 4 procedimento, elemento che, appunto, ribadisce il disinteressamento del SI. nei confronti CP_1
ogni decisione che riguardi il figlio.
Sulla base di tali premesse, il Collegio ritiene conforme all'interesse del minore l'attribuzione dell'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, con la quale viene collocato.
Per quanto riguarda il diritto di visita padre/figlio, rilevato che la SI.ra non ha dichiarato Parte_1
esservi ostacoli alla possibilità del padre di incontrare e tenere con sé il figlio, il Collegio dispone che il SI. (allorquando nei fatti manifesterà questo interesse) potrà esercitarlo liberamente, previo CP_1
accordo con la SI.ra e nel rispetto delle eSIenze e della volontà del bambino. Parte_1
Per quanto attiene alle statuizioni di carattere economico, il Collegio, considerato di non avere alcuna informazione sulla condizione reddituale/patrimoniale del soggetto onerato, stabilisce a carico del SI.
un contributo a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore pari ad € 300,00 mensili, CP_1
somma ritenuta come il contributo minimo ed essenziale necessario alla vita e alla crescita di un figlio
(cfr. Cass. n. 11025/1997), oltre rivalutazione ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF. L'assegno unico erogato dall'Inps sarà percepito per intero dalla SI.ra , che si sta occupando da sola di tutte le Parte_1
necessità del figlio.
Spese di lite compensate, stante la natura della causa ed attesa la mancata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_2 Parte_1
con collocazione presso di essa.
2) Il padre potrà vedere il figlio liberamente, previo accordo con la SI.ra Controparte_1
e nel rispetto delle eSIenze e della volontà del bambino. Parte_1
3) Relativamente al contributo al mantenimento ordinario del figlio, il SI. , è Controparte_1
tenuto a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 di € 300,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF.
4) percepirà il 100% dell'assegno unico erogato dall'Inps a favore del figlio. Parte_1
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di ConSIlio del 5 dicembre 2024. .
Il Presidente Il Giudice rel.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 4 di 4