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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1483/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2317/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1132/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 23/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 17 2024 00041576 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza con vittoria di spese
Appellato: rigetto dell'appello principale e accoglimento di quello incidentale con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 adì la CGT di primo grado di Benevento chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 017 2024 00041576 75 emessa dall'Ader di euro 19.618,62.
La cartella scaturiva dal controllo automatizzato ex art. 54 bis del dpr 633/72 dal quale era emerso l'omesso versamento nell'anno di imposta 2022 di euro 15.553,06 per la liquidazione periodica del terzo trimestre Iva.
A tale importo erano stati aggiunti euro 4.365,92 di sanzioni ed interessi.
Resistente_1 motivava la richiesta di annullamento documentando che il 2 gennaio 2024, prima della notifica della cartella, effettuata il 7 marzo 2024, aveva versato l'importo di euro 16.196,76, ottenendo l'emissione di un provvedimento di sgravio.
Costituitasi in giudizio, l'agenzia delle entrate chiedeva il rigetto del ricorso perché al ricorrente il 14 aprile
2023 era stato notificato a mezzo pec l'avviso bonario, per cui entro i successivi 30 giorni avrebbe dovuto pagare l'intero importo o la prima rata per godere dei benefici concessi dall'articolo 54 bis citato in relazione all'importo delle sanzioni.
La CGT con sentenza n. 1132 pronunciata all'udienza del 4.9.2024 e depositata il 23.9.2024 accolse il ricorso compensando le spese per avere il ricorrente fornito prova del pagamento e l'agenzia non provato l'invio dell'avviso bonario.
L'agenzia ha appellato la decisione della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Il Resistente_1 ha depositato controdeduzioni con le quali ha chiesto la conferma della sentenza ed ha proposto appello incidentale per la parte della sentenza relativa al regolamento delle spese.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia nell'atto di appello evidenzia che, se è pur vero che il contribuente il 2 gennaio 2024 aveva effettuato i versamenti, tuttavia, per le sanzioni, aveva autoridotto l'importo ad euro 1.255,31, corrispondente al 10%, mentre avrebbe dovuto versare il 30%, pari ad euro 4.365,92.
A tal fine richiama l'articolo 2 del decreto legislativo 462/1997 il quale, disciplinando i controlli ex art. 54 bis, a comma 2 prevede che: “ L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione”.
L'agenzia sostiene che l'autoriduzione è illegittima in quanto il contribuente, avendo ricevuto la notifica dell'avviso bonario il 14 aprile 2023, aveva effettuato il pagamento ben oltre i 30 giorni previsti dalla suindicata norma.
L'appellato contesta gli argomenti dell'agenzia evidenziando che la controparte non avrebbe fornito la prova della notifica dell'avviso bonario e che il giudice di primo grado, non avendo l'agenzia chiesto la rideterminazione del debito, non poteva far altro che annullare integralmente la cartella.
Il collegio rileva, quanto alla notifica dell'avviso bonario, che l'agenzia in primo grado ha prodotto la ricevuta di una pec del seguente tenore:
Codice Fiscale CF_Resistente_1
Cognome e Nome Resistente_1
Identificativo N. 312379538 del 28/10/2022
Periodo d'Imposta 2022/I1I
Comunicazione N. 59389023401
Importo 16196.76
Num. Protocollo 0004533429
Email_4
Data di elaborazione 13-04-2023
Codice Atto 05938902318
Data Protocollo 14-04-2023
Esito invio PEC: Consegnata il 14-04-2023-16.48.34
Identificativo ricevuta 09004e20de9fa5b3.
La ricezione dell'avviso bonario è provata dalla indicazione sul modello F24 del pagamento effettuato 2 gennaio 2024 del codice atto, 05938902318, riportato sull'avviso bonario.
Comunque l'agenzia solo in questo grado di giudizio ha prodotto anche l'avviso bonario, avendo in primo grado prodotto solo una ricevuta di spedizione, per cui deve essere verificata la sua utilizzabilità.
L'articolo 58 del decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 30.12.2023 n. 220 e nell'attuale formulazione al comma 1, che qui interessa, prevede che:
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Il collegio ritiene l'avviso bonario prodotto in questo grado utilizzabile, perché indispensabile per la decisione. Un documento è indispensabile quando è intrinsecamente idoneo a chiarire fatti rimasti incerti o a smentire/ confermare la sentenza di primo grado, eliminando ogni ragionevole dubbio. In questo caso l'agenzia aveva fornito la prova della notifica di un atto, ma poteva rimanere dubbio se quell'atto, del quale comunque era indicato il riferimento al “periodo di imposta 2022/III, fosse riferibile al controllo a carico del Resistente_1. Il documento prodotto dirime il dubbio consentendo di ritenere provato il contenuto dell'avviso bonario del quale in primo grado era stata provata solo la notifica.
Il documento prodotto non costituisce, peraltro, atto nuovo, ma solo una, consentita, integrazione di documento in parte già prodotto.
Ne deriva che il pagamento è avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso, per cui il
Resistente_1 avrebbe dovuto pagare le sanzioni quantificate nel 30% dell'importo dovuto.
Avendo versato il 10% - 1.455,30 – deve versare, per differenza, euro 2.910, 62. A questo importo vanno aggiunti 468,68 di interessi.
La decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso non ritenendo che fosse stata fornita la prova della notifica dell'avviso bonario, va riformata.
L'appellato ha negato che il giudice tributario potesse fare altro che annullare la cartella, non potendo effettuare il ricalcolo del debito.
Così non è.
Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale
(e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, la cartella, tenuto conto dello sgravio, va parzialmente annullata rideterminando il debito in euro 2.910,62 per sanzioni ed euro 468,68 per interessi.
L'appello incidentale proposto dal contribuente va respinto in quanto l'esito favorevole si fondava sul dato formale costituito dalla mancata produzione di documentazione da parte dell'agenzia.
La decisione favorevole all'ufficio in conseguenza della produzione solo in questo grado di giudizio del documento rilevante per la decisione e l'annullamento solo parziale della cartella comportano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello principale, rideterminando il debito in euro 2.910,62 per sanzioni ed euro 468,68 per interessi.
Rigetta l'appello incidentale.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2317/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1132/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 23/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 17 2024 00041576 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza con vittoria di spese
Appellato: rigetto dell'appello principale e accoglimento di quello incidentale con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 adì la CGT di primo grado di Benevento chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 017 2024 00041576 75 emessa dall'Ader di euro 19.618,62.
La cartella scaturiva dal controllo automatizzato ex art. 54 bis del dpr 633/72 dal quale era emerso l'omesso versamento nell'anno di imposta 2022 di euro 15.553,06 per la liquidazione periodica del terzo trimestre Iva.
A tale importo erano stati aggiunti euro 4.365,92 di sanzioni ed interessi.
Resistente_1 motivava la richiesta di annullamento documentando che il 2 gennaio 2024, prima della notifica della cartella, effettuata il 7 marzo 2024, aveva versato l'importo di euro 16.196,76, ottenendo l'emissione di un provvedimento di sgravio.
Costituitasi in giudizio, l'agenzia delle entrate chiedeva il rigetto del ricorso perché al ricorrente il 14 aprile
2023 era stato notificato a mezzo pec l'avviso bonario, per cui entro i successivi 30 giorni avrebbe dovuto pagare l'intero importo o la prima rata per godere dei benefici concessi dall'articolo 54 bis citato in relazione all'importo delle sanzioni.
La CGT con sentenza n. 1132 pronunciata all'udienza del 4.9.2024 e depositata il 23.9.2024 accolse il ricorso compensando le spese per avere il ricorrente fornito prova del pagamento e l'agenzia non provato l'invio dell'avviso bonario.
L'agenzia ha appellato la decisione della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Il Resistente_1 ha depositato controdeduzioni con le quali ha chiesto la conferma della sentenza ed ha proposto appello incidentale per la parte della sentenza relativa al regolamento delle spese.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia nell'atto di appello evidenzia che, se è pur vero che il contribuente il 2 gennaio 2024 aveva effettuato i versamenti, tuttavia, per le sanzioni, aveva autoridotto l'importo ad euro 1.255,31, corrispondente al 10%, mentre avrebbe dovuto versare il 30%, pari ad euro 4.365,92.
A tal fine richiama l'articolo 2 del decreto legislativo 462/1997 il quale, disciplinando i controlli ex art. 54 bis, a comma 2 prevede che: “ L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione”.
L'agenzia sostiene che l'autoriduzione è illegittima in quanto il contribuente, avendo ricevuto la notifica dell'avviso bonario il 14 aprile 2023, aveva effettuato il pagamento ben oltre i 30 giorni previsti dalla suindicata norma.
L'appellato contesta gli argomenti dell'agenzia evidenziando che la controparte non avrebbe fornito la prova della notifica dell'avviso bonario e che il giudice di primo grado, non avendo l'agenzia chiesto la rideterminazione del debito, non poteva far altro che annullare integralmente la cartella.
Il collegio rileva, quanto alla notifica dell'avviso bonario, che l'agenzia in primo grado ha prodotto la ricevuta di una pec del seguente tenore:
Codice Fiscale CF_Resistente_1
Cognome e Nome Resistente_1
Identificativo N. 312379538 del 28/10/2022
Periodo d'Imposta 2022/I1I
Comunicazione N. 59389023401
Importo 16196.76
Num. Protocollo 0004533429
Email_4
Data di elaborazione 13-04-2023
Codice Atto 05938902318
Data Protocollo 14-04-2023
Esito invio PEC: Consegnata il 14-04-2023-16.48.34
Identificativo ricevuta 09004e20de9fa5b3.
La ricezione dell'avviso bonario è provata dalla indicazione sul modello F24 del pagamento effettuato 2 gennaio 2024 del codice atto, 05938902318, riportato sull'avviso bonario.
Comunque l'agenzia solo in questo grado di giudizio ha prodotto anche l'avviso bonario, avendo in primo grado prodotto solo una ricevuta di spedizione, per cui deve essere verificata la sua utilizzabilità.
L'articolo 58 del decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 30.12.2023 n. 220 e nell'attuale formulazione al comma 1, che qui interessa, prevede che:
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Il collegio ritiene l'avviso bonario prodotto in questo grado utilizzabile, perché indispensabile per la decisione. Un documento è indispensabile quando è intrinsecamente idoneo a chiarire fatti rimasti incerti o a smentire/ confermare la sentenza di primo grado, eliminando ogni ragionevole dubbio. In questo caso l'agenzia aveva fornito la prova della notifica di un atto, ma poteva rimanere dubbio se quell'atto, del quale comunque era indicato il riferimento al “periodo di imposta 2022/III, fosse riferibile al controllo a carico del Resistente_1. Il documento prodotto dirime il dubbio consentendo di ritenere provato il contenuto dell'avviso bonario del quale in primo grado era stata provata solo la notifica.
Il documento prodotto non costituisce, peraltro, atto nuovo, ma solo una, consentita, integrazione di documento in parte già prodotto.
Ne deriva che il pagamento è avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso, per cui il
Resistente_1 avrebbe dovuto pagare le sanzioni quantificate nel 30% dell'importo dovuto.
Avendo versato il 10% - 1.455,30 – deve versare, per differenza, euro 2.910, 62. A questo importo vanno aggiunti 468,68 di interessi.
La decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso non ritenendo che fosse stata fornita la prova della notifica dell'avviso bonario, va riformata.
L'appellato ha negato che il giudice tributario potesse fare altro che annullare la cartella, non potendo effettuare il ricalcolo del debito.
Così non è.
Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale
(e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, la cartella, tenuto conto dello sgravio, va parzialmente annullata rideterminando il debito in euro 2.910,62 per sanzioni ed euro 468,68 per interessi.
L'appello incidentale proposto dal contribuente va respinto in quanto l'esito favorevole si fondava sul dato formale costituito dalla mancata produzione di documentazione da parte dell'agenzia.
La decisione favorevole all'ufficio in conseguenza della produzione solo in questo grado di giudizio del documento rilevante per la decisione e l'annullamento solo parziale della cartella comportano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello principale, rideterminando il debito in euro 2.910,62 per sanzioni ed euro 468,68 per interessi.
Rigetta l'appello incidentale.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.