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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/07/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2010 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vitalba Alessandra e dall'avv. Vincenzo Perniciaro e CF/p.iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Ciaravino.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo: CP_
- di aver “lavorato dal 15/06/2022 al 16/02/2023, alle dipendenze della resistente senza alcuna regolarizzazione… con la qualifica di Responsabile livello 1 del CCNL”;
- che la prestazione veniva resa “regolarmente e stabilmente inserita nell'attività e sottoposta al potere direttivo del Sig. , che al tempo era Per_1 Parte_2 il legale rappresentante della ”; CP_1
- di aver dato “al datore di lavoro eventuali indicazioni e suggerimenti ritenuti opportuni per la gestione ordinaria del locale”;
- che il rapporto “ha assunto le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., sussistendo gli indici rivelatori della subordinazione individuati dalla giurisprudenza di legittimità, quali la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, l'osservanza di un orario di lavoro costante, l'obbligo di giustificare assenze o ritardi, l'assenza di una struttura imprenditoriale in capo al lavoratore”;
- che “alla ricorrente veniva richiesto un impegno giornaliero di almeno 10 ore per 6 giorni a settimana (rimanendo escluso il martedì, giorno di chiusura del locale), dalle 8/9.00 alle 14,00 e dalle 17.00 alle 24 e comunque fino alla chiusura”.
1 Chiede quindi la condanna della società resistente al pagamento di € 33.277,79 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità, indennità per lavoro straordinario, ferie, festività e permessi non goduti, maggiorazione per lavoro domenicale e TFR.
Si è costituita in giudizio la società resistente la quale ha contestato la subordinazione, e ha allegato il fatto che “la ricorrente … era socia al 50% della società resistente e che veniva iscritta alla gestione separata commercianti in quanto socio lavoratore”. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente giova ricordare che l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro ed il connotato della subordinazione, grava sulla parte ricorrente, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc. (fra le tante, Cass.n. 11530/2013). Va pure ricordato che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo. Pertanto l'indagine ai fini della qualificazione del rapporto deve svolgersi con riferimento non già alla figura professionale astratta, ma alla fattispecie negoziale concreta come accertata dal giudice di merito” (Cass. 7608/91, seguita da innumerevoli pronunce conformi). Escluso che la prova della subordinazione possa essere desunta dal contenuto delle mansioni espletate, il lavoratore che intenda invocare l'applicazione del regime protezionistico riconosciuto ai lavoratori dipendenti (ossia, della contrattazione collettiva, dello Statuto dei Lavoratori, della protezione dal licenziamento ex L. 604/66 etc.) è tenuto in via principale a fornire la prova del fatto di aver svolto un'attività lavorativa caratterizzata dall'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. In questa ipotesi la subordinazione può darsi per dimostrata senz'altro, avendo il lavoratore fornito la prova diretta della eterodirezione della prestazione lavorativa. In alternativa, la subordinazione può essere dimostrata in via indiretta, attraverso i cc.dd. indici sussidiari. Con evidente approccio pragmatico, infatti, la giurisprudenza ha più volte sottolineato la rilevanza indiziaria delle seguenti circostanze:
- il fatto che l'attività lavorativa si svolga presso i locali aziendali e con impiego di attrezzature del datore di lavoro;
- il fatto che l'orario di lavoro sia fisso e caratterizzato da un vero e proprio obbligo di presenza, con conseguente necessità di giustificare le assenze, di concordare le ferie etc.;
- la mancanza del rischio aziendale in capo al lavoratore, stante l'assenza di una sia pur minima struttura imprenditoriale che faccia capo allo stesso;
- il coordinamento, da parte del datore di lavoro, dell'attività espletata dal prestatore d'opera con l'assetto organizzativo dato dal datore;
2 - la percezione, da parte del lavoratore, di una retribuzione prestabilita ed ancorata al decorso del tempo;
- il fatto che l'attività lavorativa venga svolta nei confronti di un unico datore di lavoro (c.d. monocommittenza). Trattandosi di prove indiziarie, i suddetti indici secondari acquistano rilevanza solo laddove abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza tipici delle prove indirette.
Sulla base della detta premessa vanno analizzate le deduzioni di cui al ricorso e, conseguentemente, il contenuto delle richieste istruttorie ivi confezionate. Le sole allegazioni aventi a oggetto la sussistenza della subordinazione, avuto riguardo al tenore dell'atto introduttivo, sono quelle riportate nel preambolo. Esclusa la rilevanza delle valutazioni apodittiche (come quella per cui, senza fornire elementi concreti, la ricorrente afferma che il rapporto “ha assunto le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato … sussistendo gli indici rivelatori della subordinazione …”), si può ritenere che i fatti espressivi di subordinazione, secondo la ricorrente, sarebbero i seguenti: 1) la sarebbe stata “sottoposta al potere direttivo del Sig. Pt_1 Persona_2
;
[...]
2) alla stessa sarebbe stato “richiesto un impegno” per determinate fasce orarie (ossia, l'orario id lavoro sarebbe stato determinato dalla società resistente e non dalla stessa prestatrice d'opera autonomamente). La prima allegazione, a dire il vero, pecca un po' di genericità (non è chiaro, infatti, quali direttive il impartisse alla ricorrente). Parte_2
Ma anche a voler sorvolare su tale aspetto, va comunque detto che nessuna richiesta istruttoria è stata calibrata sui due profili appena enucleati. In particolare, i capitoli di prova orale articolati in ricorso riguardavano solo fatti compatibili non solo con la tesi della ricorrente, ma pure con la versione data dalla società convenuta (secondo la quale l'attività prestata dalla era stata Pt_1 espletata in veste di socio lavoratore, in assenza di subordinazione). In dettaglio: il fatto che la prestazione sia stata resa per un determinato arco di tempo presso il locale “ ” (cap. a), che le mansioni avessero n determinato contenuto CP_1
(cap. d) e che vi fossero dei briefing con sig. (cap. e), sono tutti fatti Parte_2 inespressivi di subordinazione, che ben si sposano con la circostanza che la ricorrente fosse socia lavoratrice. Sarebbero stati astrattamente idonei a delineare la subordinazione gli due altri capitoli confezionati in ricorso, laddove questi avessero messo a fuoco i due punti fondamentali sopra estrapolati. Invece, i capp. B e C si limitavano a indicare l'orario di lavoro praticato (senza nulla esprimere, neppure in modo indiretto, circa il soggetto che avesse scelto gli orari descritti e la necessità che la ricorrente li osservasse, ovvero, giustificasse assenze e ritardi). Peraltro, come detto sopra, l'esistenza di un orario di lavoro eterodeterminato continuativo è solo uno degli elementi sintomatici della
3 subordinazione;
probabilmente, si tratta di un elemento che, da solo, non avrebbe comunque consentito l'accoglimento del ricorso. Determinante sarebbe stata quindi la prova circa l'altro punto cardinale (le direttive impartite dal legale rappresentante). Nessun capitolo di prova è stato invece articolato per far emergere tale connotato dell'attività di lavoro.
Insomma, la prova della subordinazione non è stata richiesta in modo sufficientemente preciso, e quanto precede è di per sé troncante.
Alle considerazioni appena svolte si aggiungono poi ulteriori elementi, che di per se stessi non sarebbero determinanti, ma che, aggiunti al deficit probatorio sopra delineato, assumono invece rilevanza. In particolare: 1) la ricorrente era titolare di una rilevante quota societaria (il 50%). E' infatti rimasta indimostrata la circostanza (riferita dalla per la prima volta con Pt_1 le note del 29.5.25) che la provvista economica per l'acquisto della quota suddetta sarebbe stata data dall'altro socio . Parte_2
Ebbene: la titolarità di una quota societaria tanto importante difficilmente si coniuga con un rapporto fortemente asimmetrico (qual è quello connotato da subordinazione), mentre ben si sposa con un rapporto paritetico (ossia, scevro da eterodirezione). Beninteso: lo scrivente non intende affermare che non possa essere teoricamente ipotizzato un rapporto di matrice subordinata fra la società e un socio lavoratore di maggioranza (è quindi condivisibile la giurisprudenza menzionata nelle note del 29.5.25, Trib. Brescia), ma intende dire che il lavoratore che intenda allegare tale fatto (statisticamente inusuale) dovrà ottemperare all'onere di provare la subordinazione in modo assai più puntuale e meticoloso, rispetto a quanto generalmente non avvenga. Nel caso di specie, in cui (come detto) le allegazioni e le richieste istruttorie non erano di per sé confezionate in modo soddisfacente, l'ulteriore elemento che qui si sta analizzando assume una rilevanza assai grave a sfavore della lavoratrice. 2) La stessa ricorrente afferma in ricorso di aver dato al proprio datore di lavoro
“indicazioni e suggerimenti ritenuti opportuni per la gestione ordinaria del locale”; ebbene: si tratta di un altro particolare che esprime pariteticità e non dipendenza. A un dipendente, infatti, non spetta il compito di partecipare alla gestione dell'azienda. Pure tale indizio (sfavorevole alla , nel contesto in cui si colloca, Pt_1 contribuisce a delineare l'infondatezza della domanda. 3) La ricorrente era iscritta alla gestione separata. Non è stato provato che l'iniziativa per procedere a tale iscrizione sia stata assunta dal legale rappresentante della società all'insaputa della ricorrente (fatto riferito per la prima volta con le memorie del 29.5.25) né quest'ultima ha spiegato quali iniziative abbia assunto per opporsi alla condotta arbitraria del . Parte_2
Si tratta quindi di un indizio da valutare in senso sfavorevole per la lavoratrice.
4 4) La ricorrente, nell'atto introduttivo ha taciuto (senza che ve ne fosse motivo) il fatto di aver ricoperto la posizione di socio della convenuta. Pure tale condotta, che di per sé sarebbe irrilevante, inserita nel contesto che si è sin qui descritto, va valutato a sfavore della parte ai sensi dell'art. 116 cpc (come argomento di prova).
Insomma, la carenza di precise richieste istruttorie inerenti alla subordinazione, unitamente agli altri elementi indiziari da ultimo elencati, impone di pronunciare il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Viene applicata una maggiorazione del 10% in ragione del fatto che il rifiuto opposto dalla ricorrente alla proposta transattiva formulata dal giudice, avuto riguardo all'esito del giudizio, si è rivelato ingiustificato.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.650,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 01/07/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vitalba Alessandra e dall'avv. Vincenzo Perniciaro e CF/p.iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Ciaravino.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo: CP_
- di aver “lavorato dal 15/06/2022 al 16/02/2023, alle dipendenze della resistente senza alcuna regolarizzazione… con la qualifica di Responsabile livello 1 del CCNL”;
- che la prestazione veniva resa “regolarmente e stabilmente inserita nell'attività e sottoposta al potere direttivo del Sig. , che al tempo era Per_1 Parte_2 il legale rappresentante della ”; CP_1
- di aver dato “al datore di lavoro eventuali indicazioni e suggerimenti ritenuti opportuni per la gestione ordinaria del locale”;
- che il rapporto “ha assunto le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., sussistendo gli indici rivelatori della subordinazione individuati dalla giurisprudenza di legittimità, quali la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, l'osservanza di un orario di lavoro costante, l'obbligo di giustificare assenze o ritardi, l'assenza di una struttura imprenditoriale in capo al lavoratore”;
- che “alla ricorrente veniva richiesto un impegno giornaliero di almeno 10 ore per 6 giorni a settimana (rimanendo escluso il martedì, giorno di chiusura del locale), dalle 8/9.00 alle 14,00 e dalle 17.00 alle 24 e comunque fino alla chiusura”.
1 Chiede quindi la condanna della società resistente al pagamento di € 33.277,79 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità, indennità per lavoro straordinario, ferie, festività e permessi non goduti, maggiorazione per lavoro domenicale e TFR.
Si è costituita in giudizio la società resistente la quale ha contestato la subordinazione, e ha allegato il fatto che “la ricorrente … era socia al 50% della società resistente e che veniva iscritta alla gestione separata commercianti in quanto socio lavoratore”. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente giova ricordare che l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro ed il connotato della subordinazione, grava sulla parte ricorrente, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc. (fra le tante, Cass.n. 11530/2013). Va pure ricordato che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo. Pertanto l'indagine ai fini della qualificazione del rapporto deve svolgersi con riferimento non già alla figura professionale astratta, ma alla fattispecie negoziale concreta come accertata dal giudice di merito” (Cass. 7608/91, seguita da innumerevoli pronunce conformi). Escluso che la prova della subordinazione possa essere desunta dal contenuto delle mansioni espletate, il lavoratore che intenda invocare l'applicazione del regime protezionistico riconosciuto ai lavoratori dipendenti (ossia, della contrattazione collettiva, dello Statuto dei Lavoratori, della protezione dal licenziamento ex L. 604/66 etc.) è tenuto in via principale a fornire la prova del fatto di aver svolto un'attività lavorativa caratterizzata dall'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. In questa ipotesi la subordinazione può darsi per dimostrata senz'altro, avendo il lavoratore fornito la prova diretta della eterodirezione della prestazione lavorativa. In alternativa, la subordinazione può essere dimostrata in via indiretta, attraverso i cc.dd. indici sussidiari. Con evidente approccio pragmatico, infatti, la giurisprudenza ha più volte sottolineato la rilevanza indiziaria delle seguenti circostanze:
- il fatto che l'attività lavorativa si svolga presso i locali aziendali e con impiego di attrezzature del datore di lavoro;
- il fatto che l'orario di lavoro sia fisso e caratterizzato da un vero e proprio obbligo di presenza, con conseguente necessità di giustificare le assenze, di concordare le ferie etc.;
- la mancanza del rischio aziendale in capo al lavoratore, stante l'assenza di una sia pur minima struttura imprenditoriale che faccia capo allo stesso;
- il coordinamento, da parte del datore di lavoro, dell'attività espletata dal prestatore d'opera con l'assetto organizzativo dato dal datore;
2 - la percezione, da parte del lavoratore, di una retribuzione prestabilita ed ancorata al decorso del tempo;
- il fatto che l'attività lavorativa venga svolta nei confronti di un unico datore di lavoro (c.d. monocommittenza). Trattandosi di prove indiziarie, i suddetti indici secondari acquistano rilevanza solo laddove abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza tipici delle prove indirette.
Sulla base della detta premessa vanno analizzate le deduzioni di cui al ricorso e, conseguentemente, il contenuto delle richieste istruttorie ivi confezionate. Le sole allegazioni aventi a oggetto la sussistenza della subordinazione, avuto riguardo al tenore dell'atto introduttivo, sono quelle riportate nel preambolo. Esclusa la rilevanza delle valutazioni apodittiche (come quella per cui, senza fornire elementi concreti, la ricorrente afferma che il rapporto “ha assunto le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato … sussistendo gli indici rivelatori della subordinazione …”), si può ritenere che i fatti espressivi di subordinazione, secondo la ricorrente, sarebbero i seguenti: 1) la sarebbe stata “sottoposta al potere direttivo del Sig. Pt_1 Persona_2
;
[...]
2) alla stessa sarebbe stato “richiesto un impegno” per determinate fasce orarie (ossia, l'orario id lavoro sarebbe stato determinato dalla società resistente e non dalla stessa prestatrice d'opera autonomamente). La prima allegazione, a dire il vero, pecca un po' di genericità (non è chiaro, infatti, quali direttive il impartisse alla ricorrente). Parte_2
Ma anche a voler sorvolare su tale aspetto, va comunque detto che nessuna richiesta istruttoria è stata calibrata sui due profili appena enucleati. In particolare, i capitoli di prova orale articolati in ricorso riguardavano solo fatti compatibili non solo con la tesi della ricorrente, ma pure con la versione data dalla società convenuta (secondo la quale l'attività prestata dalla era stata Pt_1 espletata in veste di socio lavoratore, in assenza di subordinazione). In dettaglio: il fatto che la prestazione sia stata resa per un determinato arco di tempo presso il locale “ ” (cap. a), che le mansioni avessero n determinato contenuto CP_1
(cap. d) e che vi fossero dei briefing con sig. (cap. e), sono tutti fatti Parte_2 inespressivi di subordinazione, che ben si sposano con la circostanza che la ricorrente fosse socia lavoratrice. Sarebbero stati astrattamente idonei a delineare la subordinazione gli due altri capitoli confezionati in ricorso, laddove questi avessero messo a fuoco i due punti fondamentali sopra estrapolati. Invece, i capp. B e C si limitavano a indicare l'orario di lavoro praticato (senza nulla esprimere, neppure in modo indiretto, circa il soggetto che avesse scelto gli orari descritti e la necessità che la ricorrente li osservasse, ovvero, giustificasse assenze e ritardi). Peraltro, come detto sopra, l'esistenza di un orario di lavoro eterodeterminato continuativo è solo uno degli elementi sintomatici della
3 subordinazione;
probabilmente, si tratta di un elemento che, da solo, non avrebbe comunque consentito l'accoglimento del ricorso. Determinante sarebbe stata quindi la prova circa l'altro punto cardinale (le direttive impartite dal legale rappresentante). Nessun capitolo di prova è stato invece articolato per far emergere tale connotato dell'attività di lavoro.
Insomma, la prova della subordinazione non è stata richiesta in modo sufficientemente preciso, e quanto precede è di per sé troncante.
Alle considerazioni appena svolte si aggiungono poi ulteriori elementi, che di per se stessi non sarebbero determinanti, ma che, aggiunti al deficit probatorio sopra delineato, assumono invece rilevanza. In particolare: 1) la ricorrente era titolare di una rilevante quota societaria (il 50%). E' infatti rimasta indimostrata la circostanza (riferita dalla per la prima volta con Pt_1 le note del 29.5.25) che la provvista economica per l'acquisto della quota suddetta sarebbe stata data dall'altro socio . Parte_2
Ebbene: la titolarità di una quota societaria tanto importante difficilmente si coniuga con un rapporto fortemente asimmetrico (qual è quello connotato da subordinazione), mentre ben si sposa con un rapporto paritetico (ossia, scevro da eterodirezione). Beninteso: lo scrivente non intende affermare che non possa essere teoricamente ipotizzato un rapporto di matrice subordinata fra la società e un socio lavoratore di maggioranza (è quindi condivisibile la giurisprudenza menzionata nelle note del 29.5.25, Trib. Brescia), ma intende dire che il lavoratore che intenda allegare tale fatto (statisticamente inusuale) dovrà ottemperare all'onere di provare la subordinazione in modo assai più puntuale e meticoloso, rispetto a quanto generalmente non avvenga. Nel caso di specie, in cui (come detto) le allegazioni e le richieste istruttorie non erano di per sé confezionate in modo soddisfacente, l'ulteriore elemento che qui si sta analizzando assume una rilevanza assai grave a sfavore della lavoratrice. 2) La stessa ricorrente afferma in ricorso di aver dato al proprio datore di lavoro
“indicazioni e suggerimenti ritenuti opportuni per la gestione ordinaria del locale”; ebbene: si tratta di un altro particolare che esprime pariteticità e non dipendenza. A un dipendente, infatti, non spetta il compito di partecipare alla gestione dell'azienda. Pure tale indizio (sfavorevole alla , nel contesto in cui si colloca, Pt_1 contribuisce a delineare l'infondatezza della domanda. 3) La ricorrente era iscritta alla gestione separata. Non è stato provato che l'iniziativa per procedere a tale iscrizione sia stata assunta dal legale rappresentante della società all'insaputa della ricorrente (fatto riferito per la prima volta con le memorie del 29.5.25) né quest'ultima ha spiegato quali iniziative abbia assunto per opporsi alla condotta arbitraria del . Parte_2
Si tratta quindi di un indizio da valutare in senso sfavorevole per la lavoratrice.
4 4) La ricorrente, nell'atto introduttivo ha taciuto (senza che ve ne fosse motivo) il fatto di aver ricoperto la posizione di socio della convenuta. Pure tale condotta, che di per sé sarebbe irrilevante, inserita nel contesto che si è sin qui descritto, va valutato a sfavore della parte ai sensi dell'art. 116 cpc (come argomento di prova).
Insomma, la carenza di precise richieste istruttorie inerenti alla subordinazione, unitamente agli altri elementi indiziari da ultimo elencati, impone di pronunciare il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Viene applicata una maggiorazione del 10% in ragione del fatto che il rifiuto opposto dalla ricorrente alla proposta transattiva formulata dal giudice, avuto riguardo all'esito del giudizio, si è rivelato ingiustificato.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.650,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 01/07/2025 Il giudice
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