Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1813/2024
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
Il Tribunale, in persona dei magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente dott.ssa Enza Foti Giudice dott.ssa Simona D'Ottavi Giudice Relatore
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 28.02.2025, letti gli atti depositati dalle parti ed esaminata la documentazione agli stessi allegata, uditi in udienza le parti ed i loro difensori
Pt_1
Ad un esame sommario, proprio dell'odierna fase cautelare, il reclamo non appare meritevole di accoglimento, con decisione che può essere resa sulla base degli atti disponibili.
La reclamante lamenta l'erroneità della decisione adotta in sede monocratica sia in punto di insussistenza del fumus boni iuris che di insussistenza del periculum in mora.
Va preliminarmente evidenziato che non appare decisivo ai fini dell'odierna decisione l'ascolto della parte. La ricostruzione fattuale della vicenda è emersa in modo sufficientemente chiaro dall'ascolto degli informatori in sede di emissione del provvedimento reclamato. Sul punto, inoltre, preme rilevare che l'ascolto della reclamante non appare in ogni caso idoneo a fornire elementi utili ai fini del decidere: alcuna indicazione, infatti, potrebbe essere dalla stessa fornita in merito alla data di raggiungimento di una condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio, valutazione che richiederebbe, al più, l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, peraltro non richiesta, da ritenere allo stato incompatibile con la natura sommaria dell'odierno giudizio. I motivi appena esposti valgono altresì a fondare il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti.
Nel merito, la reclamante lamenta l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito formulata dalla propria controparte. La ricorrente ritiene, infatti, che la decisione reclamata risulti erronea nella parte in cui omette di considerare che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo”, in altri termini, essendo quello in rilievo un illecito di natura permanente, la decorrenza dello stesso non può che decorrere dalla data di cessazione della condotta, “soltanto dal giorno in cui il comportamento, da colpevolmente omissivo, si tramuta in una condotta positiva volta all'adempimento dei propri, indeclinabili, inestinguibili e non fungibili doveri morali (oltre che materiali) di genitore” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9930 del 13/04/2023).
L'argomento, seppur condivisibile in punto di diritto, non appare meritevole di accoglimento. Pur a fronte della natura permanente dell'illecito endofamiliare contestato all'odierno reclamato, infatti, il diritto al risarcimento del relativo danno appare nel caso di specie prescritto.
A conferma di tale assunto possono trarsi spunti dalla giurisprudenza formatasi in materia di obblighi di mantenimento del figlio maggiorenne, secondo cui i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021). Ancora, non può trascurarsi il riferimento alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 5088 del 05/03/2018).
Nel caso oggetto dell'odierna decisione, ad un esame sommario, i fatti come allegati dalla stessa reclamante suggeriscono la sussistenza, in capo alla stessa, di uno stato di emancipazione tale da far ritenere cessati il dovere di assistenza genitoriale e il conseguente stato di abbandono in data antecedente rispetto al compimento del trentaquattresimo anno di età: la stessa, infatti, pur nelle rappresentate difficoltà, fin dalla giovane età ha formato un proprio nucleo familiare con il sig.
e da tale unione sono nati 4 figli. L'indipendenza del citato nucleo familiare, Parte_2 seppur nelle allegate e comprensibili difficoltà, appare desumibile dalla riferita circostanza secondo cui, a fronte del rifiuto di aiuto da parte della madre, la reclamante, con i figli, si trasferì a Mugnano di Napoli, andando a vivere insieme con . Può ragionevolmente ritenersi, dunque, Parte_2 che al compimento del trentaquattresimo anno di età della reclamante, peraltro idonea al lavoro, fossero cessati gli obblighi di assistenza familiare.
In ogni caso, a dirimere ogni dubbio in punto di cessazione dell'illecito permanente, interviene pure lo stato di salute del reclamato. Come da certificazione medica allegata, il reclamante presenta, quantomeno dall'anno 2018 un quadro clinico incompatibile con i doveri di assistenza parentale. Al di là di patologie più risalenti (quali angioplastica coronarica, cardiopatia ischemica, diabete mellito)
è stato accertato a partire dal 2018 un decadimento cognitivo (oltre la diagnosi di dislipidemia). Ne deriva, dunque, che l'illecito permanente contestato deve essere ritenuto in ogni caso cessato quantomeno a partire dal 2018, con conseguente prescrizione del relativo diritto al risarcimento del danno (l'iniziativa giudiziaria di natura cautelare che ha condotto all'odierna sede di giudizio è stata intrapresa con ricorso del 28.10.2024).
Ferma, dunque, la cessazione dell'illecito permanente in data anteriore al quinquennio precedente la proposizione del ricorso, appaiono meritevoli di conferma tutte le valutazioni espresse dal primo Giudice laddove ha ritenuto che avendo la ricorrente compiuto 18 anni – con la conseguente presunzione di raggiungimento della maturità psichica tale da consentire, per legge, il pieno esercizio dei diritti - nel 2003, allorquando peraltro aveva già formato un proprio autonomo nucleo familiare, nel quale era già nato un figlio al quale ne sono, poi, seguiti, altri due, appare più che legittimo inferire che quanto meno a quell'epoca ella avesse maturato una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio (considerato che l'abbandono era avvenuto, nella stessa prospettazione della ricorrente, già nell'infanzia).
Ne deriva, dunque, che non solo risulti cessato l'illecito permanente da oltre cinque anni dalla data di proposizione del ricorso cautelare (28.10.2024), ma che a tale data risultasse altresì raggiunto dalla reclamante uno stato di maturazione emotiva idoneo a permetterle il consapevole esercizio del diritto al risarcimento del danno da illecito parentale.
Infine, in punto di periculum in mora, appaiono integralmente condivisibili le valutazioni esposte dal primo Giudice in sede di primo rigetto dell'istanza cautelare. Quanto al presupposto soggettivo (sussistenza di condotte distrattive, Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2081 del 13/02/2002) la reclamante non ha allegato alcun elemento di novità idoneo a determinare un ripensamento sul punto: non sono infatti individuabili in capo al reclamato condotte distrattive. In secondo luogo, in merito al presupposto oggettivo (capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito,
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2081 del 13/02/2002), anche alla luce delle allegazioni della reclamante, l'attuale situazione patrimoniale del reclamato appare fin da oggi inidonea a garantire, se non in misura irrisoria, la pretesa creditoria vantata dalla reclamante quantificata in una somma pari a € 749.596,44 oltre interessi ex art. 1284, comma IV. c.c.
In merito ai rilievi esposti in punto di condanna alle spese, pur nella consapevolezza della delicatezza della materia e della drammaticità dei fatti oggetto dell'azione giudiziale, tali circostanze non costituiscono elemento idoneo a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Al mancato accoglimento del reclamo, dunque, consegue la condanna del reclamante alla rifusione delle spese di questa fase, liquidate come in dispositivo in base alle previsioni di cui al D.M. n.
55/2014 valore da €520.001,00 a €1.000.000,0 - con la dovuta precisazione per cui, ai sensi del citato
D.M., avuto riguardo alla non particolare complessità della causa e alle attività effettivamente svolte, le fasi di studio, introduzione e decisione (uniche effettivamente svolte) saranno calcolate in misura minima;
Deve inoltre darsi in ogni caso atto, essendo l'impugnazione stata rigettata, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. 115/2002, con la conseguenza che la reclamante è tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione […] di cui al comma 1 bis” del medesimo articolo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante alla rifusione delle spese di rappresentanza e Parte_3 difesa sostenute dalla parte reclamata, , come costituita nella presente Controparte_1 fase, spese che liquida in Euro 5.069,00 per compensi in favore del reclamato, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CAP.
Dà atto che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il pagamento del doppio contributo unificato.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Simona D'Ottavi Luigi Cirillo