Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato
Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2062/2014 R.G.
TRA
, , , e rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
difese dall'Avv. Maria Lucia Venneri
-attrici-
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Buonfrate CP_1
-convenuto-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale di udienza del 25/3/2025
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le , in epigrafe meglio identificate, convenivano in giudizio il fratello Parte_7 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione relativa a quattro immobili e la condanna del convenuto al pagamento dei frutti relativi all'esclusivo utilizzo di due immobili ed al pagamento di un indennizzo per il mancato godimento degli stessi.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse CP_1
domande.In diritto, la domanda con cui le attrici e hanno chiesto la divisione dei quattro immobili in comproprietà con il convenuto non può essere accolta.Gli immobili in questione sono: 1) terreno in
Leporano alla via Della Libertà in catasto foglio 5 particelle nn. 529, 564, 565, 566; 2) abitazione in
1
con accesso dalla via S. Giovanni n. 6 in catasto al foglio n. 5 particella n. 652.La MA TE (in tal senso
Cass. civ. sez. un. n. 25021/2019) ha ritenuto applicabile la disciplina della nullità, di cui agli artt. 40 Legg n.
47/1985 e 46 D.P.R. n. 380/20021, anche in relazione alle divisioni giudiziali di costruzioni totalmente o parzialmente abusive.Ed ha stabilito il principio (in tal senso Cass. civ. n,. 26564/2021) secondo cui non può disporsi lo scioglimento di comunioni ordinarie ed ereditarie in presenza di immobili anche solo parzialmente abusivi dal punto di vista della regolarità amministrativa in assenza di provvedimenti di sanatoria o di istanze di sanatoria corredate dal versamento delle prime due rate dell'oblazione.Il
nominato CT ME , come dallo stesso evidenziato nella perizia di ufficio agli atti, ha Persona_1
accertato: che l' abitazione descritta al n. 2 di cui innanzi presenta irregolarità amministrative per realizzazione di deposito nell'ortale, la trasformazione di una veranda in cucina ed un ampliamento del vano bagno, in difformità dai provvedimenti concessori amministrativi;
che il locale descritto al n. 3 di cui innanzi presenta un locale interrato ed una diversa disposizione e numero di aperture sulle facciate privi di autorizzazione amministrativa;
il locale descritto al n. 4 di cui innanzi presenta un frazionamento abusivo in difformità dal provvedimento autorizzativo.Detto CT ha anche accertato che per la sanatoria di tali irregolarità amministrative è necessario permesso a costruire, allo stato mancante.Per altro verso non risultano presentate neppure le sole domande di sanatoria con il contestuale versamento delle prime due rate dell'oblazione.Tali irregolarità, in assenza di provvedimenti amministrativi di sanatoria o di istanza di sanatoria corredata dal versamento delle prime due rate dell'oblazione in relazione alla ulteriori opere non assentire, impediscono l'esercizio della facoltà dei comproprietari di richiedere la divisione giudiziale.E
tale facoltà è impedita in relazione all'intero compendio immobiliare in comproprietà tra le parti in lite per successione dei genitori, compreso il terreno.Sul punto va, infatti, rilevato che le attrici hanno chiesto lo scioglimento della comunione in relazione a tutti i beni immobili loro prevenuti per successione ereditaria.In assenza di una esplicita richiesta delle parti di limitare la divisione ad alcuni soltanto dei beni in comunione, la domanda di divisione deve ritenersi finalizzata ad ottenere un completo scioglimento della comunione relativamente a tutti gli immobili in comproprietà (in tal senso Cass. civ. n. 10651/2022).Ma
tale divisione tombale è, allo, stato, impedita dalla presenza di costruzioni abusive nel compendio immobiliare da dividere.Può, essere esaminata anche l'ulteriore domanda di attribuzione dei frutti civili e
2 di indennizzi proposta dalle attrici nei confronti del convenuto.Tale domanda è da intendersi come azione di rendiconto (art. 723 c.c.) proposta nei confronti del comproprietario che sia nel possesso esclusivo di beni comuni allo scopo di ottenere la quota parte dei frutti (art. 820 e segg. c.c.) che l'immobile posseduto in via esclusiva sia in grado di produrre.La MA TE (in tal senso Cass. civ. nn. 18857/2018 e
30552/2011), in relazione a tale domanda, ha precisato che la stessa non è necessariamente collegata a quella di divisione ma può dare luogo ad un autonomo giudizio senza reciproci condizionamenti con il giudizio di divisione stesso.Quanto alla esistenza del diritto delle attrici di percepire frutti civili dal convenuto, la MA TE (in tal senso Cass. civ. nn. 12662/2025, 31105/2023, 10264/2023) ha, inoltre,
affermato il principio secondo cui il comproprietario che utilizza la cosa comune anche in via esclusiva esercita, di norma, il diritto dominicale di cui è titolare essendo, perciò, tenuto a corrispondere i frutti civili agli altri comproprietari solo nell'ipotesi in cui questi ultimi abbiano manifestato l'intenzione di voler utilizzare in modo diretto la cosa comune e ciò sia stato impedito dall'altro comproprietario.Nella specie,
risulta prodotta, nel fascicolo di parte attrice, una missiva, ricevuta dal convenuto il 6/9/2013, con cui le attrici si militano a richiedere al fratello un corrispettivo per la detenzione esclusiva di taluni immobili, ma tale missiva non manifesta alcuna intenzione delle attrici stesse di voler utilizzare in modo diretto detti beni, secondo i principi affermati negli arresti giurisprudenziali innanzi citati.In assenza di una manifestazione di volontà finalizzata ad ottenere il godimento e la disponibilità diretta dei beni utilizzati dal convenuto quest'ultimo non è tenuto a corrispondere nulla per il suo godimento in quanto esso costituisce legittima estrinsecazione del suo diritto di comproprietà.Il rilievo di ufficio delle ragioni della decisione autorizza la integrale compensazione tra le parti delle altre spese di lite per tali gravi ed eccezionali motivi
(art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato da TE Costituzionale sentenza n. 77/2018).Le spese di CT
vanno, invece, definitivamente poste a carico delle attici quali soccombenti.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così
provvede:
1) Rigetta le domande proposte dalle attrici;
2) Pone definitivamente a carico solidale delle attrici le spese di CT, come liquidate in corso di causa;
3 3) Compensa integralmente tra le parti le altre spese di lite.
Taranto, 22/5/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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