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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 805\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
13.03.2024 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Marco, in forza di mandato Parte_1 conferito in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Pantaleone Alessandro Mantini, Controparte_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 81\2022, depositata in data
11.07.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“nel merito: 1) in via principale, rilevata l'intervenuta modifica del muro a confine con la proprietà del Sig. ordinare l'arretramento del muro stesso per metri 1 oltre a quanto Parte_1 occupato della proprietà appellante (e come desumibile dalla CTU espletata), come disposto sull'atto a ministero Notar rep. n. 23397 del 15.11.1983, oltre alla liquidazione dei danni Per_1
1 stimati equitativamente in € 10.000,00; 2) in via subordinata, rilevata l'invasione del muro a confine con la proprietà dell'appellante, ordinare la rimessione in pristino stato con l'arretramento del muro stesso per le porzioni invase come delineate dal CTU, oltre al risarcimento dei danni da liquidare equitativamente nella somma di € 10.000,00 ovvero in quell'altra maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
3) in ogni caso cassare la sentenza per quanto concerne la liquidazione delle competenze come effettuata dal dr. per i motivi tutti esposti in narrativa. 4) Infine, ove, in Per_2 ogni caso, denegatamente l'appellante fosse costretto a corrispondere la somma come liquidata dal Tribunale all'odierno appellato, chiede sin da ora che, in caso di riforma, la Ecc.ma Corte voglia condannare il convenuto appellato alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di percezione fino al saldo effettivo.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“1. dichiarare l'appello inammissibile per manifesta carenza di ragionevole probabilità di accoglimento ex art 348 bis c.p.c.; nel merito;
2. rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto;
3. condannare, l'attore al pagamento in favore del convenuto di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
4. in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata ha respinto la domanda proposta da nei confronti Parte_1 del nipote e volta all'accertamento della violazione (perpetrata dal Controparte_1 convenuto) della servitù di passaggio vantata per l'accesso ai propri fondi, esercitata sulla stradella in comune con il convenuto e costituita nell'atto a rogito Notaio del 1983, con il quale il Per_1 padre gli aveva donato vari immobili, altresì beneficiando anche il fratello di un piccolo Per_3 manufatto rurale.
1.1 Lamentava l'attore che il nipote , cui il manufatto rurale era stato donato da CP_1
provvedeva a ristrutturare il piccolo locale, ampliandolo, senza tuttavia procedere Per_3 all'arretramento come stabilito nell'atto costitutivo del diritto reale di godimento laddove fattosi luogo a demolizione o modifica, e così violando non solo le distanze convenzionali, sostanzialmente andando ad incidere, la nuova sagoma, sulla servitù rendendola, per l'attore, meno agevole, ma anche realizzando abusivamente la costruzione in evidente difformità rispetto al progetto presentato con la . CP_2
Chiedeva, pertanto, il ripristino della situazione qua ante con ordine di demolizione, ovvero di arretramento dell'immobile costruito dal convenuto in violazione delle distanze convenzionalmente stabilite ed il risarcimento dei danni quantificati in € 10.000,00.
2 1.2 Il Tribunale, preliminarmente circoscritto l'oggetto del giudizio alla servitù di passaggio, negando rilievo alle eventuali violazioni edilizie poste in essere dall'appellato, attenendo queste al solo rapporto pubblicistico tra la P.A. ed il privato, ha motivato il rigetto della domanda, aderendo alle conclusioni di cui alla espletata CTU in corso di causa che, all'esito dell'accertamento dello stato dei luoghi, ha escluso sussistere le lamentate violazioni della servitù, per essere risultata la stradella di ampiezza maggiore rispetto alle misure indicate nell'atto di donazione costitutivo della servitù.
Secondo soccombenza, ha posto a carico dell'attore le spese di lite e quelle di CTU.
2. ha avversato la sentenza, censurandola per motivi così riassumibili: Parte_1
a) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. – omessa pronuncia ed erronea valutazione degli atti di causa, con riguardo alla domanda di arretramento di un metro del muro del locale di proprietà del convenuto, secondo previsione di cui all'atto di liberalità in ipotesi di demolizione o modifica del fabbricato come ricorrente ed accertata in specie;
b) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. – travisamento dei fatti ed erronea valutazione del compendio documentale da cui evincersi l'incidenza dell'ampliamento del locale di proprietà dell'appellato non solo sul tracciato riservato all'esercizio della servitù di passaggio, ma anche sulla proprietà esclusiva di esso appellante, abusivamente occupata;
c) erronea liquidazione delle spese e competenze di giudizio, sulla base dell'attribuito valore indeterminabile della controversia, in violazione del criterio del “disputatum” e benché indicato, in citazione, un valore pari ad € 20.000,00, ricompreso in scaglione di valore inferiore rispetto a quello applicato.
2.1 Ha formulato, infine e per effetto dell'auspicata riforma in tutto o in parte della pronuncia, istanza di restituzione delle somme che fosse tenuto a corrispondere alla controparte in esecuzione del dispositivo di condanna alla rifusione delle spese.
3. Si è costituito , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., attesa la non ragionevole probabilità di accoglimento;
nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame e per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c..
All'udienza del 13.03.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni con deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione basata sulla violazione delle previsioni di cui all'art.348 bis c.p.c., da ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di
3 procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass.
14696/2016).
5. Ciò premesso, l'appello è infondato e va respinto.
6. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante, nel denunciare il vizio di omessa pronuncia e di falsa e\o erronea valutazione di atti e fatti di causa, sostiene che il primo giudice abbia limitato l'analisi della formulata domanda al solo accertamento della violazione della servitù di passaggio - esclusa per le conclusioni cui è pervenuto il CTU circa le conservate, anzi migliorate, misure dello stradello comune rispetto a quelle indicate nell'atto di costituzione della servitù, anche all'esito dei lavori di ristrutturazione del manufatto da parte di -, Controparte_1 senza tuttavia considerare le obiettive modifiche apportate al manufatto in questione che ne rendevano fondata la domanda di arretramento per la violazione del vincolo convenzionalmente disposto nell'atto pubblico.
6.1 Il motivo è infondato, non sussistendo le lamentate violazioni di legge.
6.2 Come noto, ricorre il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o eccezione sottoposta al suo vaglio;
di contro, ricorre il vizio di omessa motivazione allorché un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla pretermissione di un fatto storico e\o di un elemento e\o di una circostanza specifica, oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione o in motivazione apparente e\o perplessa o incomprensibile, ovvero, infine, allorché il provvedimento manifesti un irriducibile contrasto tra affermazioni tra loro inconciliabili (si veda, Cass. ord. n. 27551\2024 e n. 1539\2018).
6.2.1 Nel caso di specie, non si dà ipotesi di omissione del provvedimento richiesto, posto che il
Tribunale ha fatto luogo al rigetto della domanda, esplicitando le ragioni a ciò sottese.
6.3 La questione relativa alla asserita violazione del disposto di cui all'atto costitutivo della servitù può ben essere inquadrata sotto il diverso profilo della omessa motivazione che, tuttavia, deve altrettanto escludersi anche con riferimento all'art. 116 c.p.c..
Giova, in tal senso, precisare quanto segue.
Il giudice di primo grado, in particolare per quanto rileva ai fini della delibazione del motivo di impugnazione, si è integralmente riportato alle risposte date dal Consulente d'Ufficio al quesito n.
2 in ordine agli interventi effettuati dal convenuto sul manufatto rurale.
Da tali risposte non si può prescindere, anche in ossequio al consolidato principio enunciato dalla
Suprema Corte, a mente del quale: “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben
4 potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. Ord. n. 15147\2018) e ord. n.
11917\2021).
Nessun vizio di motivazione, pertanto, sussiste in specie.
6.4 Andando, invece, nello specifico ad esaminare quella relazione peritale richiamata dal decidente, e, pertanto, vagliando il motivo di impugnazione sotto il profilo più strettamente riconducibile alla contestata falsa e\o erronea valutazione degli esiti del mezzo istruttorio, la Corte non può che osservare come l'ausiliario abbia definito gli interventi realizzati, come di
“ristrutturazione”, volti a salvaguardare “i muri perimetrali esistenti” nell'immobile “fatiscente e malandato”, chiarendo che l'aumento di spessore del muro (pari a circa 5-6 cm.) è dovuto alla apposizione di rete metallica elettrosaldata che si aggrappa ad un primo strato di intonaco di livellamento e sulla quale, poi, viene steso l'intonaco di rifinitura: detto intervento, “si esegue proprio quando non si può spostare e\o ricostruire il muro” (pag. 8 CTU).
6.4.1 In termini obiettivi, pertanto, le opere eseguite non possono qualificarsi né di demolizione, né di modificazione non essendo integrata alcuna modifica di sagoma rispetto al manufatto preesistente, né alcun aumento volumetrico derivante dallo strato di intonaco e ciò secondo le disposizioni di cui all'art. 11 dell'atto pubblico di donazioni e vendite a rogito Notaio del Per_1
1983, di cui peraltro va resa una corretta lettura, posto che quella clausola non fa riferimento al manufatto nella sua interezza, bensì ad una (eventuale) demolizione e\o modificazione solo “del muro del vano isolato donato a rivolto verso il fabbricato donato a Controparte_3 Controparte_4
e . Pt_1
Ciò, in via ulteriore, escludendo qualsivoglia incidenza attribuibile alla denunciata “maggiore altezza” del manufatto realizzatasi per effetto delle opere ed a prescindere dalla valutazione della raggiunta o meno prova di tale modifica con riguardo al compendio documentale in atti.
In tal senso, si è espresso lo stesso consulente d'ufficio, il quale ha concluso, in risposta al quesito, che “i muri perimetrali sono quelli originali”, ma soprattutto che le differenze dimensionali riscontrate sovrapponendo le sagome dello stato di fatto del 2022 (nel corso dell'accertamento tecnico) e del progetto allegato alla SCIA presentata dall'appellato nel 2017 sono riconducibili solo ad un errore di rappresentazione dell'immobile nell'elaborato di progetto (così a pag. 13 elaborato peritale), così negando la ricorrenza di un maggior dimensionamento in relazione alla servitù di passaggio e ciò a prescindere anche dalle misure del transito sullo stradello, del cui miglioramento pure si dà atto in elaborato in risposta al quesito n. 3, non oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'appellante.
6.4.2 Pertanto, non vi è motivo alcuno di discostarsi dalla complessiva adesione che il giudice di primo grado ha operato della , nella parte – pur richiamata per relationem - in Parte_2
5 cui gli interventi sul manufatto per cui è causa sono da ritenersi di semplice “ristrutturazione”, essendo rimaste inalterate le componenti essenziali dell'edificio, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura e, quindi, la sagoma di ingombro.
6.5 Conclusivamente il motivo va respinto.
7. Va respinta anche la seconda censura.
7.1 L'appellante denuncia il travisamento dei fatti e l'erronea assunzione dei documenti prodotti, rilevanti ancora in termini di violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., per non avere il Tribunale attentamente considerato le conclusioni della espletata CTU quanto alla asserita perpetrata invasione, ad opera di e per effetto dell'ampliamento del manufatto, Controparte_1 della proprietà esclusiva di esso appellante e, segnatamente, di un tratto di proprietà verso il lato dei terreni agricoli.
Tale occupazione rappresenterebbe la questione giuridica fondamentale ignorata nella gravata sentenza che, di contro, ha valorizzato (dando credito all'erronea CTU) quella diversa relativa alla consistenza della servitù: servitù che, tuttavia, essendo stata costituita in favore di
[...]
(dante causa di ), non è di interesse per l'appellante stesso, CP_3 Controparte_1 il quale avrebbe sostanzialmente agito al fine di tornare in possesso della porzione di proprietà esclusiva sottrattagli.
7.2 Il mezzo di impugnazione è inammissibile prima ancora che infondato.
7.3 Ai fini della sua delibazione è d'uopo, anzitutto, il richiamo pedissequo alle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado: “…. accertata, con riguardo al manufatto realizzato da la violazione delle disposizioni di cui all'atto Controparte_1 pubblico per Notar rep. n. 23397 del 15.11.1983, costitutivo della servitù di passaggio per cui è causa, Per_1 circa la larghezza della servitù medesima ed in relazione alla modifica del muro esterno, ordinare la demolizione dell'edificio di proprietà del convenuto, relativamente alle parti dello stesso che non rispettano le distanze convenzionali, ovvero l'arretramento del fabbricato medesimo…”.
Come evidente, contrariamente a quanto prospettato in gravame, nessun riferimento è dato in ordine ad un'eventuale occupazione della proprietà esclusiva dell'allora attore, odierno appellante.
L'unica agitata questione è quella – coerentemente affrontata dal Tribunale. – della violazione delle disposizioni convenzionali in ordine alla costituzione della servitù.
7.3.1 Vi è anche da dire che in quell'atto, deduceva, in via esclusiva, come per Parte_1 effetto del denunciato (ancorchè poi rivelatosi infondato) ampliamento del manufatto, “la sagoma incide maggiormente sulla servitù medesima”.
Sotto tale profilo, pertanto, incomprensibile è l'affermazione, resa in gravame, per cui l'appellante non avrebbe avuto alcun interesse alla “servitù”, a tacer del fatto che così fosse ricorrerebbe ipotesi, ab imis, di carenza di interesse ad agire.
6 Di contro, così con evidenza non è, considerati il petitum e la causa petendi – ed in particolare quest'ultima - di cui alla formulata originaria domanda.
7.3.2 Quindi, la dedotta e denunciata – solo in tale sede - invasione della proprietà esclusiva
(insistente, pertanto, non sull'area ove si esercita la servitù) attiene ad un diverso fatto costitutivo della azionata pretesa (violazione delle disposizioni dell'atto pubblico); rispetto ad essa, non solo non sussisteva alcun obbligo di esame da parte del giudice di primo grado, escludendosi, pertanto, la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., ma anzi la relativa domanda deve dichiararsi inammissibile, in quanto qui proposta in violazione dell'art. 345 c.p.c..
7.3.3 In ogni caso, la censura è infondata, avendo il CTU accertato che l'imbocco della rampa utilizzata dall'appellante per l'accesso ai propri fondi agricoli non ha subito modifica alcuna per effetto delle opere realizzate sul manufatto agricolo, anzi risultando la misura dello stradello di larghezza superiore a quella indicata nell'atto di divisione a rogito Notaio ed avendo Per_1 escluso differenze dimensionali del fabbricato ed aumenti di superficie (cui, pertanto, non consegue alcuna occupazione di altrui proprietà), diversamente riconducibili ad errori di rappresentazione nel progetto allegato alla SCIA.
8. Infine, con il terzo motivo di appello, viene censurata la statuizione in punto di spese processuali, lamentando l'appellante la quantificazione operata con riferimento ad una controversia di valore indeterminabile, anziché al dichiarato (e più contenuto) valore di €
20.000,00, viepiù rimasto incontestato.
8.1 Il motivo è privo di pregio.
8.2 La Corte, invero, non riscontra alcuna erroneità nella liquidazione delle spese di lite di primo grado, non essendo incorso il Tribunale nella lamentata violazione dei parametri di cui al D.M. n.
55\2014.
La controversia in esame, infatti, ha ad oggetto beni immobili e nelle cause relative trova applicazione, ai fini della determinazione del valore, l'art. 15 c.p.c..
Per quanto di rilievo in questa sede, la norma prevede (al comma 1) che il valore della causa si determini moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato
(alla data di proposizione della domanda) per duecento per le cause relative alla proprietà e per cinquanta per le cause relative alla servitù.
Il comma 3, così recita: “Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”.
La norma evidentemente va applicata a prescindere dal valore della controversia indicato dall'attore e, soprattutto, se detto valore non corrisponde ai criteri legali.
7 Nel caso di specie, pertanto, considerata la domanda formulata dall'appellante in primo grado, il valore della causa avrebbe potuto determinarsi con riferimento al reddito dominicale della stradella su cui esercitarsi la servitù o, al più, con riferimento alla rendita catastale del manufatto di cui (ancorché, nel suo complesso, immotivatamente visto il tenore della clausola convenzionale che limita gli effetti al solo “muro…. rivolto verso il fabbricato...”) è stato richiesto l'arretramento: valore, tuttavia, che per entrambe le porzioni immobiliari è rimasto ignoto in quanto non indicato al momento della proposizione della domanda, né ricavabile ex actis.
8.3 In detti termini, alla causa giammai avrebbe potuto attribuirsi – come unilateralmente operato nell'atto introduttivo e non rilevando, a tal fine, la carente contestazione – un valore pari ad € 20.000,00, piuttosto dovendosi più congruamente ascriversi a valore indeterminabile in applicazione dell'art. 15, comma 3, c.p.c., come del tutto congruamente fattosi luogo dal
Tribunale con motivazione che, condivisa, non merita riforma alcuna.
9. Da ultimo, non vi sono i presupposti per farsi luogo a condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c., come richiesto dall'appellato.
Come infatti chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: “La condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con
l'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione a titolo esemplificativo la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. S.U. n. 22405/2018).
9.1 Nel caso di specie non emerge l'abuso del diritto e la colpa grave invocata dall'appellato, né la citazione in giudizio per fini differenti da quello per il quale la lite è preordinata, non potendosi argomentare in senso diverso unicamente in base all'infondatezza della domanda proposta dall'avversario.
10. Conclusivamente, l'appello va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate, in favore dell'appellato, come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia (come in primo grado e per le stesse ragioni, da intendersi ricompreso nello scaglione di valore
8 “indeterminabile di complessità bassa”) e delle attività effettivamente compiute e, pertanto, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione che non ha visto espletamento di attività istruttoria.
11. Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Chieti n. 81\2022, depositata in data 11.07.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, facendo delle stesse liquidazione in € 6.946,00,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge dovuti,
• ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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