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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12884/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da , nata il [...] in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Santoro nei confronti del Questura Controparte_1 di Roma, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 28.03.2024 l'odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso il 4.03.2024 con cui la Questura di Roma, a seguito di parere negativo della competente Commissione territoriale del 1.02.2024, ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, richiesto con istanza formalizzata in data 20.07.2022.
La ricorrente, cittadina albanese, ha esposto di essere giunta in Italia nel 2017 e di convivere stabilmente con il nipote e con la nuora, entrambi cittadini italiani. Nel 2020 presentava domanda di regolarizzazione per emersione dal lavoro irregolare che le consentiva di regolarizzare la sua posizione lavorativa come badante e di percepire una retribuzione sufficiente per contribuire al mantenimento del nipote. Nelle more, avendo ricevuto preavviso di rigetto della domanda di regolarizzazione, si recava presso la Questura di Roma insieme al figlio, che all'epoca ancora in vita,
e avanzava domanda di carta di soggiorno e/o del permesso di soggiorno come familiare convivente di cittadino UE. Tuttavia, in tale occasione, le veniva riferito a voce che non era ricevibile la domanda in quanto non era possibile ottenere tale tipologia di permesso di soggiorno e le veniva rilasciata una ricevuta di presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. A distanza di un considerevole lasso di tempo, nelle cui more l'Amministrazione riceveva varie e formali diffide ad adempiere, la Questura notificava alla ricorrente il provvedimento di rigetto così motivato: “considerato il parere vincolante id.67414 espresso in data 01.02.2024 dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Roma, non indirizzato alla persona, in merito alla mancata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 11. del D.lvo
286/98 e successive modifiche, necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.2 del D.lvo 286/98…CONSIDERATO che non sussistono motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni e che al momento non vi siano ragioni per concedere il permesso di soggiorno ad altro titolo CONSIDERATO che si è omesso di dare avviso all'interessato, con comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…DECRETA il rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale”. La ricorrente, dunque, ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura evidenziandone l'illegittimità per violazione dell'art n. 19 co. 1, 1.1. 1.2 dlgs 286/98, come interpretato alla luce delle nozioni di vita privata e familiare elaborate dalla giurisprudenza della
Corte EDU in seno all'applicazione dell'art 8 CEDU;
ha lamentato altresì la violazione dell'art. n. 5 co. 5 dgs 286/98.
Nel merito, dunque, ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'illegittimità del decreto emesso dal Questore in data 20.2.2024 - ed, incidentalmente, del parere emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale del
1.2.2024, nonché del silenzio inadempimento relativo all'istanza di attivazione del potere sostitutivo del 10.1.2024 - e, per l'effetto, ordinare alla Questura di Roma di rilasciare alla ricorrente il permesso di soggiorno quale convivente di cittadino UE, ovvero per motivi familiari o ex art. 19 TUI.
Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.”
Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito.
Con memorie scritte del 28.10.2024 il ricorrente ha depositato copia del permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano rilasciato dalla Questura il 17.05.2024. Ha dunque domandato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda principale con condanna alle spese di lite, insistendo per una pronuncia di accertamento circa l'illegittimità del silenzio inadempimento relativo all'istanza di attivazione del potere sostitutivo.
Il Tribunale, preso atto del rilascio del permesso di soggiorno, oggetto del presente ricorso, non sussistendo quindi più alcun diritto meritevole di tutela, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Si osserva, in effetti, che il conseguimento del bene della vita, quale nel caso di specie il rilascio di un titolo per il regolare soggiorno, determina il venir meno della res litigiosa e, in definitiva, dell'interesse in questa sede a una pronuncia di merito sul residuo.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 29 ottobre 2024
La Presidente
Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da , nata il [...] in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Santoro nei confronti del Questura Controparte_1 di Roma, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 28.03.2024 l'odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso il 4.03.2024 con cui la Questura di Roma, a seguito di parere negativo della competente Commissione territoriale del 1.02.2024, ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, richiesto con istanza formalizzata in data 20.07.2022.
La ricorrente, cittadina albanese, ha esposto di essere giunta in Italia nel 2017 e di convivere stabilmente con il nipote e con la nuora, entrambi cittadini italiani. Nel 2020 presentava domanda di regolarizzazione per emersione dal lavoro irregolare che le consentiva di regolarizzare la sua posizione lavorativa come badante e di percepire una retribuzione sufficiente per contribuire al mantenimento del nipote. Nelle more, avendo ricevuto preavviso di rigetto della domanda di regolarizzazione, si recava presso la Questura di Roma insieme al figlio, che all'epoca ancora in vita,
e avanzava domanda di carta di soggiorno e/o del permesso di soggiorno come familiare convivente di cittadino UE. Tuttavia, in tale occasione, le veniva riferito a voce che non era ricevibile la domanda in quanto non era possibile ottenere tale tipologia di permesso di soggiorno e le veniva rilasciata una ricevuta di presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. A distanza di un considerevole lasso di tempo, nelle cui more l'Amministrazione riceveva varie e formali diffide ad adempiere, la Questura notificava alla ricorrente il provvedimento di rigetto così motivato: “considerato il parere vincolante id.67414 espresso in data 01.02.2024 dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Roma, non indirizzato alla persona, in merito alla mancata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 11. del D.lvo
286/98 e successive modifiche, necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.2 del D.lvo 286/98…CONSIDERATO che non sussistono motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni e che al momento non vi siano ragioni per concedere il permesso di soggiorno ad altro titolo CONSIDERATO che si è omesso di dare avviso all'interessato, con comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…DECRETA il rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale”. La ricorrente, dunque, ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura evidenziandone l'illegittimità per violazione dell'art n. 19 co. 1, 1.1. 1.2 dlgs 286/98, come interpretato alla luce delle nozioni di vita privata e familiare elaborate dalla giurisprudenza della
Corte EDU in seno all'applicazione dell'art 8 CEDU;
ha lamentato altresì la violazione dell'art. n. 5 co. 5 dgs 286/98.
Nel merito, dunque, ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'illegittimità del decreto emesso dal Questore in data 20.2.2024 - ed, incidentalmente, del parere emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale del
1.2.2024, nonché del silenzio inadempimento relativo all'istanza di attivazione del potere sostitutivo del 10.1.2024 - e, per l'effetto, ordinare alla Questura di Roma di rilasciare alla ricorrente il permesso di soggiorno quale convivente di cittadino UE, ovvero per motivi familiari o ex art. 19 TUI.
Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.”
Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito.
Con memorie scritte del 28.10.2024 il ricorrente ha depositato copia del permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano rilasciato dalla Questura il 17.05.2024. Ha dunque domandato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda principale con condanna alle spese di lite, insistendo per una pronuncia di accertamento circa l'illegittimità del silenzio inadempimento relativo all'istanza di attivazione del potere sostitutivo.
Il Tribunale, preso atto del rilascio del permesso di soggiorno, oggetto del presente ricorso, non sussistendo quindi più alcun diritto meritevole di tutela, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Si osserva, in effetti, che il conseguimento del bene della vita, quale nel caso di specie il rilascio di un titolo per il regolare soggiorno, determina il venir meno della res litigiosa e, in definitiva, dell'interesse in questa sede a una pronuncia di merito sul residuo.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 29 ottobre 2024
La Presidente
Luciana Sangiovanni