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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1625/2016
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice Parte_1
l'avv. Valentina Schezzini in sostituzione dell'avv. Alessandro Pretelli;
- per parte convenuta l'avv. Giovanni Biancalani. CP_1
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/05/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/05/2025.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1625/2016 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1625/2016 del R.G.A.C., pendente tra
Parte_2
(C.F. ), in persona dei commissari liquidatori dott.
[...] P.IVA_1
avv. Luca Ghelfi e dott. rappresentata e difesa, dall'avv. CP_2 Controparte_3
Maria Assunta Ioele del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Pretelli in Quarrata, Via A. Vespucci n. 7, giusta procura in atti;
- parte attrice -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Giovanni Biancalani del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pistoia, Via Dell'Ospizio n. 34, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: azione revocatoria fallimentare.
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/05/2025:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della società cooperativa in liquidazione coatta Parte_2
amministrativa e, per l'effetto revocare, il pagamento della somma di € 20.960,00
2 R.G. 1625/2016 (ventimilanovecentosessanta/00), al netto della ritenuta d'acconto, effettuato in data
08/06/2011 dalla società cooperativa Parte_2
(oggi in liquidazione coatta amministrativa in forza del D.M. n. 186/2011
[...] del 04/05/2011) a favore dell'Avv. nato a [...] il [...] – C.F. CP_1
– e per l'effetto CodiceFiscale_2 condannare l'Avv. nato a [...] il [...] – C.F. CP_1 [...]
, alla restituzione in favore della società cooperativa C.F._2 [...]
(oggi in liquidazione coatta amministrativa) Parte_2
in persona dei liquidatori Dr. Avv. Luca Ghelfi e Dr. tutti CP_2 Controparte_3
nominati con D.M. n. 186/2011 del 04/05/2011, con sede legale in Lamporecchio (PT) –
C.F. – della somma di € 20.960,00 (ventimilanovecentosessanta/00), oltre P.IVA_1 alla ritenuta d'acconto, ovvero della diversa somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di competenze, spese ed onorari professionali oltre ad accessori di legge.
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memori difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/05/2025:
“In via pregiudiziale principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere per mancanza di interesse ad agire delle parti. Con compensazione delle spese di lite;
in via subordinata, in via istruttoria, ammettere le prove per testi e per interrogatorio formale come formulate nella memoria ex art. 183 VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta del 29.06.2017; nel merito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, respingere le domande ex adverso spiegate in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
* * *
3 R.G. 1625/2016 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione in revocatoria, la società cooperativa
[...]
ha convenuto in giudizio l'Avv. Parte_3 al fine di ottenere la revoca del pagamento di € 20.960,00 effettuato dalla CP_1
società cooperativa in favore di quest'ultimo, con condanna alla restituzione della somma medesima, oltre interessi legali e spese di lite.
In particolare, a sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
- con d.m. n. 186/2011 del 04/05/2011 la società cooperativa Calzaturieri Mastromarco società coop. a.r.l. veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con contestuale nomina del dott. dell'avv. Luca Ghelfi e del dott. quali CP_2 Controparte_3
commissari liquidatori;
- il sopra citato decreto veniva inviato anche al dott. legale rappresentante Persona_1
della cooperativa e liquidatore a tempo indeterminato della fase Parte_2
volontaria;
- con successiva missiva del 06/06/2011, il dott. invitava la società Persona_1 cooperativa a provvedere al pagamento dell'importo di € 20.960,00 in favore dell'avv. per prestazioni professionali da quest'ultimo svolte per conto della società e, CP_1
a tal fine, quest'ultima effettuava il pagamento della fattura n. 59 del 08/06/2011.
Ciò premesso in fatto, parte attrice ha dedotto l'illegittimità e la revocabilità del versamento effettuato in favore del legale, attesa la piena conoscenza da parte dell'avv. dello CP_1
stato di decozione in cui versava la società; inoltre, il suddetto pagamento sarebbe stato effettuato addirittura dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa e, peraltro, da un organo che non aveva più alcun potere di farlo.
Ritenuto, pertanto, pienamente assolto l'onere probatorio di cui all'art. 67 co. 2 L.F.-, parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/09/2016 si è costituito in giudizio l'avv. eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza di parte CP_1 attrice dall'azione revocatoria promossa, stante il decorso del termine triennale di cui all'art. 69 bis L.F.-.
4 R.G. 1625/2016 Nel merito, parte convenuta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, rilevando, in punto di fatto, la sussistenza di un accordo tra l'avv. e il liquidatore CP_1
della società; nello specifico, il legale avrebbe accettato una cospicua riduzione del credito vantato per l'attività professionale svolta a condizione che gli organi della procedura, una volta nominati, ne autorizzassero il pagamento immediato;
ottenuta, quindi, la predetta autorizzazione, l'avv. avrebbe provveduto all'emissione della fattura e al CP_1 conseguente incasso dell'importo.
In punto di diritto, parte convenuta ha dedotto la natura prededucibile del credito vantato nei confronti della società cooperativa e l'assenza di qualunque pregiudizio nei confronti della massa dei creditori;
difatti, non solo il suddetto importo era dovuto in ogni caso dalla procedura in via anteriore rispetto ad ogni altro creditore, ma l'accettazione della richiesta di stralcio del credito originario avrebbe costituito addirittura un beneficio per la massa medesima;
pertanto, parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto.
Celebrata la prima udienza di trattazione, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.-, all'udienza del 12/10/2017 i procuratori delle parti chiedevano concordemente un rinvio al mese di luglio 2018 essendo in attesa dell'autorizzazione del Ministero alla sottoscrizione della transazione già raggiunta;
seguivano, dunque, rinvii alle udienze del 17/07/2018,
11/12/2018, 16/04/2019, 24/09/2019, 26/11/2019, 18/02/2020, 12/05/2020, 06/10/2020,
15/12/2020, 09/02/2021, 25/05/2021, 05/10/2021, 18/01/2022, 15/03/2022, 13/09/2022,
11/10/2022, 31/01/2023, 09/05/2023, 12/09/2023, 19/12/2023, 16/01/2024 – nell'ambito della quale il Giudice invitava il Ministero dello Sviluppo Economico a informare il
Tribunale in ordine alla posizione assunta in merito all'accordo transattivo raggiunto dalle parti – 05/03/2024, 16/04/2024, 04/06/2024, 02/07/2024, 10/12/2024, 04/02/2025,
15/04/2025, tutti giustificati dalla necessità di ottenere l'autorizzazione del Ministero competente alla sottoscrizione della transazione ormai raggiunta dalle parti;
dunque, il
Giudice, ritenuto che dal punto di vista processuale il raggiungimento di accordo transattivo tra le parti sin dal 2018 determinasse il venir meno dell'interesse alla causa, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, fissava l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
5 R.G. 1625/2016 Con note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 08/05/2025 parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.-.
Con note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 08/05/2025 parte convenuta ha concluso, in via principale, per la declaratoria di cessata materia del contendere con spese di lite compensate tra le parti e, in subordine, per il rigetto della domanda ex adverso formulata.
In rito
In via preliminare, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. Civ. n. 3251/2023).
Nel caso di specie, la circostanza che le odierne parti in causa abbiano raggiunto un accordo transattivo sulle domande oggetto del presente giudizio già a partire dal 2017 (come risulta dal verbale di udienza del giorno 12/10/2017) e che siano da allora in attesa di autorizzazione ministeriale per la sottoscrizione del suddetto accordo, non solo elimina completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, ma determina il venire meno della necessità di una decisione sulla domanda, escludendo in tal modo l'interesse delle stesse ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto inizialmente dedotto in causa.
Con riferimento all'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 35 del r.d. n. 267/1942 per il compimento di determinati atti nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa (ivi
6 R.G. 1625/2016 inclusi gli atti di transazione), si ritiene che la sua attuale mancanza – nonostante i plurimi rinvii e solleciti – non giustifichi la ulteriore pendenza del presente procedimento, essendo tra le parti venuto meno ogni concreto interesse alla prosecuzione della presente controversia.
Spese di lite
La circostanza che le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo a far data dal 2018 e abbiano richiesto - sempre congiuntamente – plurimi rinvii al fine di ottenere la prescritta autorizzazione ministeriale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da
[...]
Parte_4
nei confronti di ogni diversa istanza
[...] CP_1
ed eccezione reietta, così decide: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
compensa integralmente le spese di lite.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
7 R.G. 1625/2016
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice Parte_1
l'avv. Valentina Schezzini in sostituzione dell'avv. Alessandro Pretelli;
- per parte convenuta l'avv. Giovanni Biancalani. CP_1
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/05/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/05/2025.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1625/2016 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1625/2016 del R.G.A.C., pendente tra
Parte_2
(C.F. ), in persona dei commissari liquidatori dott.
[...] P.IVA_1
avv. Luca Ghelfi e dott. rappresentata e difesa, dall'avv. CP_2 Controparte_3
Maria Assunta Ioele del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Pretelli in Quarrata, Via A. Vespucci n. 7, giusta procura in atti;
- parte attrice -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Giovanni Biancalani del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pistoia, Via Dell'Ospizio n. 34, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: azione revocatoria fallimentare.
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Conclusioni di parte attrice:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/05/2025:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della società cooperativa in liquidazione coatta Parte_2
amministrativa e, per l'effetto revocare, il pagamento della somma di € 20.960,00
2 R.G. 1625/2016 (ventimilanovecentosessanta/00), al netto della ritenuta d'acconto, effettuato in data
08/06/2011 dalla società cooperativa Parte_2
(oggi in liquidazione coatta amministrativa in forza del D.M. n. 186/2011
[...] del 04/05/2011) a favore dell'Avv. nato a [...] il [...] – C.F. CP_1
– e per l'effetto CodiceFiscale_2 condannare l'Avv. nato a [...] il [...] – C.F. CP_1 [...]
, alla restituzione in favore della società cooperativa C.F._2 [...]
(oggi in liquidazione coatta amministrativa) Parte_2
in persona dei liquidatori Dr. Avv. Luca Ghelfi e Dr. tutti CP_2 Controparte_3
nominati con D.M. n. 186/2011 del 04/05/2011, con sede legale in Lamporecchio (PT) –
C.F. – della somma di € 20.960,00 (ventimilanovecentosessanta/00), oltre P.IVA_1 alla ritenuta d'acconto, ovvero della diversa somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di competenze, spese ed onorari professionali oltre ad accessori di legge.
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memori difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/05/2025:
“In via pregiudiziale principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere per mancanza di interesse ad agire delle parti. Con compensazione delle spese di lite;
in via subordinata, in via istruttoria, ammettere le prove per testi e per interrogatorio formale come formulate nella memoria ex art. 183 VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta del 29.06.2017; nel merito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, respingere le domande ex adverso spiegate in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
* * *
3 R.G. 1625/2016 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione in revocatoria, la società cooperativa
[...]
ha convenuto in giudizio l'Avv. Parte_3 al fine di ottenere la revoca del pagamento di € 20.960,00 effettuato dalla CP_1
società cooperativa in favore di quest'ultimo, con condanna alla restituzione della somma medesima, oltre interessi legali e spese di lite.
In particolare, a sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
- con d.m. n. 186/2011 del 04/05/2011 la società cooperativa Calzaturieri Mastromarco società coop. a.r.l. veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con contestuale nomina del dott. dell'avv. Luca Ghelfi e del dott. quali CP_2 Controparte_3
commissari liquidatori;
- il sopra citato decreto veniva inviato anche al dott. legale rappresentante Persona_1
della cooperativa e liquidatore a tempo indeterminato della fase Parte_2
volontaria;
- con successiva missiva del 06/06/2011, il dott. invitava la società Persona_1 cooperativa a provvedere al pagamento dell'importo di € 20.960,00 in favore dell'avv. per prestazioni professionali da quest'ultimo svolte per conto della società e, CP_1
a tal fine, quest'ultima effettuava il pagamento della fattura n. 59 del 08/06/2011.
Ciò premesso in fatto, parte attrice ha dedotto l'illegittimità e la revocabilità del versamento effettuato in favore del legale, attesa la piena conoscenza da parte dell'avv. dello CP_1
stato di decozione in cui versava la società; inoltre, il suddetto pagamento sarebbe stato effettuato addirittura dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa e, peraltro, da un organo che non aveva più alcun potere di farlo.
Ritenuto, pertanto, pienamente assolto l'onere probatorio di cui all'art. 67 co. 2 L.F.-, parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/09/2016 si è costituito in giudizio l'avv. eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza di parte CP_1 attrice dall'azione revocatoria promossa, stante il decorso del termine triennale di cui all'art. 69 bis L.F.-.
4 R.G. 1625/2016 Nel merito, parte convenuta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, rilevando, in punto di fatto, la sussistenza di un accordo tra l'avv. e il liquidatore CP_1
della società; nello specifico, il legale avrebbe accettato una cospicua riduzione del credito vantato per l'attività professionale svolta a condizione che gli organi della procedura, una volta nominati, ne autorizzassero il pagamento immediato;
ottenuta, quindi, la predetta autorizzazione, l'avv. avrebbe provveduto all'emissione della fattura e al CP_1 conseguente incasso dell'importo.
In punto di diritto, parte convenuta ha dedotto la natura prededucibile del credito vantato nei confronti della società cooperativa e l'assenza di qualunque pregiudizio nei confronti della massa dei creditori;
difatti, non solo il suddetto importo era dovuto in ogni caso dalla procedura in via anteriore rispetto ad ogni altro creditore, ma l'accettazione della richiesta di stralcio del credito originario avrebbe costituito addirittura un beneficio per la massa medesima;
pertanto, parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto.
Celebrata la prima udienza di trattazione, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.-, all'udienza del 12/10/2017 i procuratori delle parti chiedevano concordemente un rinvio al mese di luglio 2018 essendo in attesa dell'autorizzazione del Ministero alla sottoscrizione della transazione già raggiunta;
seguivano, dunque, rinvii alle udienze del 17/07/2018,
11/12/2018, 16/04/2019, 24/09/2019, 26/11/2019, 18/02/2020, 12/05/2020, 06/10/2020,
15/12/2020, 09/02/2021, 25/05/2021, 05/10/2021, 18/01/2022, 15/03/2022, 13/09/2022,
11/10/2022, 31/01/2023, 09/05/2023, 12/09/2023, 19/12/2023, 16/01/2024 – nell'ambito della quale il Giudice invitava il Ministero dello Sviluppo Economico a informare il
Tribunale in ordine alla posizione assunta in merito all'accordo transattivo raggiunto dalle parti – 05/03/2024, 16/04/2024, 04/06/2024, 02/07/2024, 10/12/2024, 04/02/2025,
15/04/2025, tutti giustificati dalla necessità di ottenere l'autorizzazione del Ministero competente alla sottoscrizione della transazione ormai raggiunta dalle parti;
dunque, il
Giudice, ritenuto che dal punto di vista processuale il raggiungimento di accordo transattivo tra le parti sin dal 2018 determinasse il venir meno dell'interesse alla causa, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, fissava l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
5 R.G. 1625/2016 Con note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 08/05/2025 parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.-.
Con note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 08/05/2025 parte convenuta ha concluso, in via principale, per la declaratoria di cessata materia del contendere con spese di lite compensate tra le parti e, in subordine, per il rigetto della domanda ex adverso formulata.
In rito
In via preliminare, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. Civ. n. 3251/2023).
Nel caso di specie, la circostanza che le odierne parti in causa abbiano raggiunto un accordo transattivo sulle domande oggetto del presente giudizio già a partire dal 2017 (come risulta dal verbale di udienza del giorno 12/10/2017) e che siano da allora in attesa di autorizzazione ministeriale per la sottoscrizione del suddetto accordo, non solo elimina completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, ma determina il venire meno della necessità di una decisione sulla domanda, escludendo in tal modo l'interesse delle stesse ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto inizialmente dedotto in causa.
Con riferimento all'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 35 del r.d. n. 267/1942 per il compimento di determinati atti nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa (ivi
6 R.G. 1625/2016 inclusi gli atti di transazione), si ritiene che la sua attuale mancanza – nonostante i plurimi rinvii e solleciti – non giustifichi la ulteriore pendenza del presente procedimento, essendo tra le parti venuto meno ogni concreto interesse alla prosecuzione della presente controversia.
Spese di lite
La circostanza che le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo a far data dal 2018 e abbiano richiesto - sempre congiuntamente – plurimi rinvii al fine di ottenere la prescritta autorizzazione ministeriale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da
[...]
Parte_4
nei confronti di ogni diversa istanza
[...] CP_1
ed eccezione reietta, così decide: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
compensa integralmente le spese di lite.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
7 R.G. 1625/2016