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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 836/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Pt_2 C.F._2 Parte_3
338 (C.F. , in persona del suo
[...] P.IVA_1
amministratore pro tempore Arch. , assistiti e difesi dall'Avv. PAOLO Parte_4
CAMPAGNA, come da mandato in atti appellanti
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
VITTORIO PETROCCO, come da mandato in atti
Appellato
e
Controparte_2
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. VITTORIO PETROCCO, come
[...] P.IVA_2
da mandato in atti appellato contumace
CONCLUSIONI: per parti appellanti , E Pt_1 Pt_2 Parte_3
338:
[...]
“Nel rito e nel merito: - accogliere le eccezioni e le conclusioni/doglianze dell'odierno gravame, per l'effetto riformando / annullando la Sentenza di prime cure del Tribunale
Civile di Genova, Dr.ssa Alessandra Mainella, n.°1612 del 30.06.2023, notificata ai difensori dell'odierno appellante ex artt. 170, comma 1 e 285 e 325 comma1 c.p.c. / L.
n.°53 del 1994 in data 21.07.2023, facendo luogo al pieno e totale accoglimento dei motivi di appello di cui al presente atto e così integralmente accogliendo, contrariis reiectis, le conclusioni del Sig. , nato a [...] il [...] Parte_1
e residente a [...]14 (C.F.
) e del Sig. nato a [...] il C.F._1 Parte_2
28.11.1954 e residente a [...]1
(C.F. ) e della C.F._2 Controparte_3
a RI TE (GE) (C.F. in persona del suo
[...] P.IVA_1
Amministratore p.t., Arch. (C.F. ), nato a [...]_4
Genova il 07.02.1963, residente a [...] e con studio a Genova, in prime cure e di cui di cui al foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza del
16.03.2023 in R.G. 2511/2021 (dep. PCT del 15/03) con integrale rigetto delle avversarie eccezioni e domande;
- conseguentemente condannare la parte appellata
Geom. al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (ivi CP_4
incluso il danno morale sotteso all'arbitrio) in favore degli odierni appellanti, ut supra;
- conseguentemente condannare la parte appellata Geom. al CP_4 pagamento delle spese di giudizio di primo grado in favore degli odierni appellanti, ut supra;
- vinte le spese del presente gravame”.
per parte appellata CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, : a conferma della gravata sentenza respingere tutte le domande formulate dagli appellanti in quanto inammissibili, improcedibili e/o comunque infondate in fatto e diritto;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quelle di primo grado”
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/3/2021 ex artt. 1168 e 1170 c.c. e 703 c.p.c., Parte_1
e la di Parte_2 Parte_3 Controparte_2
promuovevano un giudizio possessorio nei confronti di in proprio e in CP_4
qualità di amministratore del , sito Controparte_5
in RI TE (GE).
Con tale ricorso chiedevano l'immediata cessazione e la rimozione di ogni turbativa o spoglio all'autorimessa costituita in ed ai box privati intt. n. 2 e 8, Parte_3
rispettivamente di proprietà di e di , Parte_1 Parte_2
disponendo la rimozione di catene e lucchetto dai varchi carrai, il ripristino delle maniglie e dei meccanismi di apertura delle porte pedonali ed eliminando i cartelli di divieto di accesso.
I ricorrenti esponevano: che e erano Parte_1 Parte_2
rispettivamente proprietari ed utilizzatori dei box nn. 2 e 8 posti al primo piano sotto strada o piano seminterrato del fabbricato di Via Antica Romana Occidentale n. 338 in
RI TE (GE) all'interno dell'omonimo Condominio amministrato dal Geom.
e costituiti nella comunione box del relativo piano autorimessa;
che con CP_4
comunicazione delli 8.3.2021 il Geom. aveva comunicato che era interdetto CP_4
l'accesso ai locali condominiali e privati della stessa autorimessa a decorrere dal 15 marzo 2021; che a seguito di tale comunicazione i ricorrenti avevano diffidato il geom. dalla chiusura e dall'interdizione del locale autorimessa;
che nonostante detta CP_4
diffida questi aveva apposto cartelli di divieto di accesso all'autorimessa e ai box sopradescritti e aveva interdetto l'accesso carraio tramite catena e lucchetto, facendo rimuovere le maniglie delle porte di accesso pedonale.
Si costituiva in giudizio , in proprio e nella qualità di amministratore del CP_4
, chiedendo il rigetto del ricorso CP_2 Parte_5
e allegando: che con comunicazione in data 8 marzo 2021 aveva significato ai condomini la necessità di interdire l'accesso ai locali condominiali e privati dell'autorimessa di cui sopra a decorrere dal 15 marzo 2021, con avvertenza che, dopo tale data, l'accesso sarebbe stato consentito solo in sua presenza, previo appuntamento ed esclusivamente per il prelievo di materiale o veicoli rimasti dentro;
che tale iniziativa era stata assunta in quanto, nel marzo 2021, non risultava depositata la pratica
SCIA presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Genova, indispensabile per lo svolgimento dell'attività di autorimessa;
che con tale diffida voleva tutelare se stesso e il da responsabilità derivanti da un utilizzo non consentito CP_2
dell'autorimessa in assenza di certificato prevenzione incendi;
che il mancato deposito della presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco non era imputabile a fatti CP_6
dipendenti dalla sua volontà, ma a diatribe condominiali relative alla costituzione della
Comunione dei box che avevano impedito o rallentato l'esecuzione degli interventi e delle opere già a capitolato ed occorrenti ai fini dell'adeguamento dell'autorimessa alla normativa antincendio;
che a seguito dell'assemblea condominiale del 24 aprile 2021, il all'unanimità aveva deliberato l'esecuzione di tali lavori. CP_2
Con ordinanza in data 1.10.2021, confermata in sede di reclamo, il Giudice designato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 1168 c.c., disponeva l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel possesso dei locali fondi del fabbricato di
[...]
, dell'autorimessa e dei box privati nn. 2 e 8 e, per l'effetto, Controparte_2
ordinava ai resistenti di provvedere con immediatezza alla rimozione di catene e lucchetti, al ripristino delle maniglie e dei meccanismi di apertura delle porte pedonali e all'eliminazione degli apposti cartelli di divieto di accesso.
Veniva, quindi, introdotta la fase di merito del giudizio per far accertare la sussistenza dei presupposti per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del possesso.
Con sentenza n. 1612 del 30/06/2023 il Tribunale confermava il provvedimento di reintegrazione, ma respingeva la domanda risarcitoria proposta dagli attori.
In particolare, il Tribunale confermava preliminarmente l'ordinanza del 02/09/2022 con cui non venivano ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti;
quindi, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
, data la sua regolare costituzione, così come Controparte_7
emergeva dal verbale di assemblea straordinaria del 31/03/2021.
Dava poi atto dell'intervenuta transazione tra gli attori ed il e dichiarava CP_2
pertanto cessata la materia del contendere relativamente alle pretese attoree avanzate nei confronti del stesso e compensava le spese di lite tra parte attrice ed il CP_2
. CP_2
Relativamente invece alla domanda risarcitoria nei confronti del geom. gli CP_4
attori, allegando di avere subito danni ulteriori, affermavano che dopo l'ordinanza del
01/10/2021 e la confermativa decisione del Collegio in sede di reclamo, il veva CP_4
bensì ottemperato alla liberatoria imposta ma, al contempo, aveva commesso una nuova turbativa possessoria, avendo comunicato ai condomini che, nonostante l'ordinanza con cui veniva accolto il ricorso possessorio, l'autorimessa sarebbe stata interdetta e inaccessibile perché priva di autorizzazione da parte dei vigili del fuoco.
Il primo giudice evidenziava peraltro, sul punto, che l'invio della suddetta comunicazione non dimostrava l'impedimento degli attori all'esercizio del possesso dei loro beni.
Il Tribunale rilevava inoltre che un nuovo eventuale atto di spoglio avrebbe richiesto l'instaurazione di un diverso procedimento possessorio. Quanto alla prova dei danni subiti, il Sig. deduceva di vivere solo con la moglie Pt_1
e che la privazione della propria autovettura aveva determinato numerose difficoltà, soprattutto in relazione ai trasferimenti che doveva effettuare per sottoporre la moglie a cure e terapie mediche.
Il Sig. , che svolgeva la professione di panificatore, dichiarava che aveva Pt_2
dovuto recarsi al lavoro “con mezzi di fortuna”, anche durante gli orari notturni, non potendo disporre della propria autovettura.
Il Tribunale affermava che non meritava accoglimento la domanda di risarcimento del danno da privazione del possesso di un immobile con modalità violenta o clandestina, qualora la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio, non potendosi ammettere il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del giudice.
Invero, gli attori non provavano l'esistenza del danno lamentato, ma si limitavano a domandarne una liquidazione equitativa. Sul punto, il Tribunale osservava che il Sig.
non produceva biglietti dell'autobus, ovvero ricevute relative a pagamenti per Pt_2
l'utilizzo di taxi o altri mezzi di trasporto. Nemmeno il Sig. produceva Pt_1
certificati medici idonei ad attestare le asserite visite, né biglietti o pagamenti relativi all'utilizzo di altri mezzi di trasporto.
Il primo giudice non accoglieva quindi le richieste risarcitorie, perché non provate, precisando che avrebbe potuto effettuare una liquidazione equitativa solo se la parte avesse fornito la prova dell'entità materiale del danno, ma non fosse riuscita a provare il suo preciso ammontare.
Le spese di lite tra gli attori e il Sig. eguivano la soccombenza e venivano poste CP_4
a carico delle parti attrici, mentre venivano compensate le spese tra gli attori ed il
, in virtù dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti. CP_2
Avverso tale sentenza proponevano appello Parte_1 Parte_2
e la , chiedendone la riforma. Controparte_3
Con il primo motivo di appello, gli appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui affermava che le richieste risarcitorie non erano provate né in punto an né in punto quantum. Invero, il Tribunale non aveva ammesso le prove orali richieste dalle parti e aveva ritenuto non provato il danno stesso, che si poteva desumere invece da dati oggettivi, quali il pagamento dell' della delle spese condominiali dei CP_8 CP_9
box, nonché degli oneri per l'assicurazione e tagliandi di autovetture e motocicli.
Il Tribunale avrebbe dovuto liquidare in via equitativa un danno certo, ma non facilmente accertabile nel suo preciso ammontare. Sul punto, gli appellanti precisavano che il primo giudice avrebbe potuto adottare una base minima indefettibile di danno risarcibile parametrando proporzionalmente le rendite catastali dei cespiti, prodotte documentalmente dagli attori, al tempo dello spossessamento.
Gli appellanti osservavano, inoltre, che il primo giudice non si pronunciava sulla richiesta di risarcimento del danno morale derivante dalla illecita condotta del Sig.
CP_4
Con il secondo motivo di appello, censuravano la statuizione in punto spese di lite, che seguivano la soccombenza: il Tribunale non considerava però che, trattandosi di un giudizio di merito possessorio, la domanda principale verteva sulla conferma dell'ordinanza possessoria.
Il Tribunale avrebbe dovuto dunque ritenere il Sig. soccombente e condannarlo CP_4
alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, poiché confermava integralmente la reintegrazione nel possesso e rigettava anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della Parte_3
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversario appello e CP_4
chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, osservava che il Condominio interveniva “ad adiuvandum” perché condivideva l'operato dell'appellato.
Invero, il Sig. veva agito in una situazione di emergenza, così come dimostrato CP_4
attraverso la CTU espletata nella fase sommaria, secondo cui vi era un serio pericolo per l'incolumità dei condomini.
L'appellato affermava poi che, attraverso l'introduzione del giudizio di merito possessorio, le controparti ampliavano il petitum, poiché solo con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. chiedevano che il danno fosse “meglio rivalutato e aggiornato nel giusto quantum risarcitorio”; quindi, l'originario importo di euro 1.500,00 diventava impreciso e mutevole.
Inoltre, gli appellanti stessi producevano la comunicazione in data 21/12/2021 che faceva riferimento all'interdizione e non accessibilità all'autorimessa perché sprovvista di CPI.
Pertanto, non veniva posto in essere nessun atto emulatorio, né tantomeno la reiterazione dello spoglio da parte di esso CP_4
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 18/2/2025 veniva trattenuta in decisione.
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Il primo motivo di appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.
Appare inconferente la censura mossa alla sentenza impugnata con tale motivo, secondo cui il rigetto delle prove testimoniali con ordinanza del 02/09/2022 avrebbe impedito agli odierni appellanti di provare l'entità dei danni subiti.
Sul punto, occorre osservare che i capitoli di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c, specificamente a sostegno della richiesta risarcitoria, erano diretti a provare fatti irrilevanti;
invero, il capitolo di prova n. 8 era volto a dimostrare che il Sig. non riusciva agevolmente a raggiungere il luogo di Pt_2
lavoro durante i turni notturni perché privato dalla propria vettura, mentre il capitolo di prova n. 9 era diretto a ottenere la prova che il Sig. era in difficoltà ad Pt_1
effettuare gli spostamenti necessari per cure e terapie di cui la moglie aveva bisogno.
Ora, tali capitoli di prova anche se ammessi non avrebbero permesso di dimostrare che gli appellanti hanno dovuto affrontare spese per far fronte alla privazione dell'autorimessa e dei box privati nn. 2 e 8.
Gli appellanti avrebbero dovuto piuttosto dimostrare esborsi per l'utilizzo di eventuali mezzi sostitutivi al fine di effettuare gli spostamenti necessari per compiere le proprie attività quotidiane, ovvero fornire la prova di un contratto di affitto di un diverso box auto o, ancora, il pagamento per il noleggio di un'autovettura nel periodo del mancato utilizzo dei box.
Pertanto, correttamente il primo giudice ha respinto la prova testimoniale richiesta dagli odierni appellanti, in quanto inidonea ad accertare l'effettiva lesione patrimoniale subita;
del tutto correttamente ha quindi ritenuto sfornita di prova la domanda risarcitoria.
Priva di pregio appare poi la tesi secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto ritenere provato il danno attraverso il pagamento di imposte (I.M.U., T.A.R.I.), spese condominiali riferite ai box, oneri assicurativi e tagliandi per autovetture e motocicli a carico degli odierni appellanti, facendo derivare da tale circostanza la sussistenza di un
“danno in re ipsa”.
Con particolare riferimento a e il Collegio osserva che dette imposte CP_8 CP_9
attengono al diritto di proprietà dei titolari formali dei beni, non potendo la commissione della turbativa possessoria rappresentare una causa atipica di esenzione dal pagamento del tributo. Analogo discorso vale per le ulteriori spese elencate nell'atto di appello, che attengono al diritto di proprietà delle autovetture o dei box e non involgono il mancato utilizzo degli stessi. Inoltre, in assenza di una specifica prova in ordine alla quantificazione dei danni, questi non possono essere nemmeno calcolati in via equitativa tenendo conto della rendita catastale parametrata in maniera proporzionale al tempo dello spossessamento, trattandosi di un valore fiscale rilevante a meri fini tributari.
Si appalesa altresì inconsistente il risarcimento del danno morale derivante dalla asserita commissione del reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen., non potendosi ravvisare nel caso concreto una condotta penalmente rilevante del Sig.
considerata l'insussistenza dell'elemento soggettivo, poiché l'appellato CP_4
interveniva nella convinzione dell'inagibilità dell'autorimessa, e non con l'intento di coartare la volontà degli appellanti. Siccome non risultava depositata la SCIA presso il
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Genova e non poteva quindi essere rilasciato il certificato prevenzione incendi, l'appellato vietava l'accesso ai locali condominiali e privati della stessa autorimessa al fine di evitare di incorrere in responsabilità civili, penali ed amministrative in qualità di amministratore del Condominio e per ragioni di sicurezza.
Deve, pertanto, ritenersi che gli appellanti non abbiano fornito la prova del danno lamentato e ciò non consente il ricorso alla liquidazione equitativa del danno: il primo motivo di appello non può quindi essere accolto.
Infondato appare anche il secondo motivo di appello.
Occorre al riguardo osservare che il giudizio possessorio proseguiva con l'instaurazione, da parte degli appellanti, del giudizio a cognizione piena, per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della turbativa possessoria posta in essere dall'appellato, sicchè l'oggetto del giudizio non era limitato alla sola conferma dell'ordinanza possessoria delli 1/10/2021.
Ora, il Tribunale già aveva liquidato le spese del giudizio possessorio a carico dell'odierno appellato Sig. al momento dell'accoglimento del ricorso instaurato CP_4
dai Signori e dalla Pt_1 Pt_2 Controparte_10
, nella somma di euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA,
[...]
nonché le spese di CTU. Invero, il Sig. risultava soccombente nella prima fase CP_4
del procedimento possessorio, avendo il Tribunale ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 1168 c.c.; quindi, il giudizio possessorio proseguiva attraverso l'instaurazione della seconda fase a cognizione piena, con cui gli appellanti domandavano il risarcimento dei danni patiti a causa della turbativa possessoria posta in essere dal Sig. CP_4
Tanto premesso, occorre osservare che con la sentenza impugnata il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria e si è limitato a confermare l'ordinanza di accoglimento del ricorso possessorio, anche nella parte sulle spese.
Infatti, gli appellanti sono risultati soccombenti non avendo provato i danni lamentati, né tantomeno la sussistenza di un'ulteriore turbativa possessoria. Invero, la comunicazione del Sig. on cui informava i condomini del condominio di RI CP_4
TE, Via Antica Romana Occidentale n. 338 che, nonostante l'ordinanza di accoglimento del ricorso possessorio, l'autorimessa sarebbe rimasta ancora interdetta ed inaccessibile, non rappresentava un impedimento per gli appellanti all'esercizio del possesso dei propri beni.
Infine, il rigetto dell'eccezione dedotta dal Sig. relativamente al difetto di CP_4
legittimazione attiva della non può dar luogo ad una soccombenza Parte_3
reciproca, essendo risultato vittorioso l'appellato nel merito all'esito della vicenda complessiva.
Per tali ragioni nemmeno il secondo motivo di appello può essere accolto.
In conclusione l'appello viene respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra gli appellanti ed il in proprio e sono liquidate come in CP_4
dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro
1.101 a euro 5.200 ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.”
Nei confronti del appellato, rimasto contumace, nessuna domanda è stata CP_2
formulata (era infatti intervenuta la transazione con compensazione delle spese) sicchè non deve provvedersi in merito alle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna gli appellanti a rifondere all'appellato le spese del presente CP_4
grado del giudizio che liquida in euro 1.923,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 21/2/2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello Bruno