Art. 1. Articolo unico.
Per l'anno accademico 1948-1949 sono prorogate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168 , concernente tasse e contributi a favore delle Universita' e degli Istituti superiori.
L'indicazione dell'anno accademico 1946-1947, di cui all'art. 2 del predetto decreto, e' modificata in "anno accademico 1947-1948".
Per l'anno accademico 1948-1949 sono prorogate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168 , concernente tasse e contributi a favore delle Universita' e degli Istituti superiori.
L'indicazione dell'anno accademico 1946-1947, di cui all'art. 2 del predetto decreto, e' modificata in "anno accademico 1947-1948".