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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 512/2023 cui è riunito il n. 543/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 512/2023, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. AMATO ANNA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. SCAGLIONE ELIGIO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con in CP_1 data 8.10.2010, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Sciacca - AG (atto n. 204, P. II, serie A, anno 2010), e che dalla pagina 1 di 10 loro unione erano nate due figlie: (19.02.2010) ed Per_1 Per_2
(27.11.2013).
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, avevano fatto ricorso al Tribunale di Trapani affinché pronunciasse la loro separazione personale (sentenza con conclusioni congiunte n. 830/2018, pubblicata il
27.08.2018).
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i relativi presupposti, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale.
Lamentava di versare in ristrettezze economiche, riconducibili al mancato rinnovo della concessione demaniale in forza della quale era operativo lo stabilimento balneare del padre, presso cui era solito prestare attività lavorativa.
Escludeva di poter continuare a versare la somma di € 600,00, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, unitamente alla totalità delle spese straordinarie.
Pertanto, chiedeva di ridurre il quantum dell'assegno di mantenimento ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) e la percentuale a proprio carico delle spese straordinarie al 50%.
*****
Si costituiva la resistente , aderendo alla domanda CP_1
principale ex adverso formulata ed evidenziando di aver incardinato parallelo procedimento volto ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Precisava di aver richiesto la riunione di detto procedimento (recante r.g. n. 543/2023) al presente, di più risalente iscrizione.
pagina 2 di 10 Contestava il fondamento delle deduzioni avverse e, in particolare, sosteneva la dipendenza da alcol e stupefacenti del , nonché Pt_1
l'assenza di rapporti con le figlie dovuta ai suoi comportamenti violenti e alla sua condizione di pregiudicato.
Lamentava che il padre non si era mai preso cura delle bambine, aveva sovente ostacolato il funzionamento della macchina rappresentativa delle figlie e mai contribuito al loro mantenimento.
Pertanto, chiedeva l'affidamento esclusivo delle figlie minori o, in subordine, l'affidamento condiviso con collocazione della prole presso di sé.
Avversava le richieste aventi ad oggetto il regime economico da adottare, chiedendo la conferma di quello già vigente.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, con successiva ordinanza del 6.06.2023, in via temporanea ed urgente, affidava le figlie minori ed esclusivamente alla madre “con possibilità del padre Per_1 Per_2 di vedere le minori una volta alla settimana presso la casa della nonna paterna (che risulta avere un rapporto buono e continuativo con le minori)”, poneva a carico del l'obbligo di contribuire al Pt_1
mantenimento della prole tramite la corresponsione di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Nella stessa sede, veniva conferito incarico al Coordinamento di Psicologia giuridica di effettuare una valutazione sul nucleo, di individuarne criticità e risorse, al fine di chiarire la necessità di eventuali interventi di sostegno alla genitorialità e/o supporto della prole, per promuovere sinergicamente il massimo benessere psicofisico della prole medesima ed indicare le condizioni maggiormente confacenti all'interesse della prole.
In corso di causa, le parti elaboravano un accordo conciliativo (con previsione di più ampi incontri tra il e le figlie) che, data la Pt_1
pagina 3 di 10 ravvisata opportunità di previamente valutarne la rispondenza all'interesse delle minori da parte degli operatori sociosanitari, non veniva prontamente omologato, ritenendosi necessario disporre la continuazione dei monitoraggi già demandati, atteso il rifiuto manifestato e la sofferenza delle minori.
All'udienza del 24.01.2024, su istanza delle parti, la causa veniva avviata a decisione esclusivamente sulla questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
In esito all'espletamento di ulteriori accertamenti sociosanitari, la causa veniva avviata a decisione, confliggendo le parti in via residua sul diritto di visita. In fase conclusiva il ricorrente rivendicava il diritto a non vedersi privato del rapporto con le minori, la resistente stigmatizzava anche recenti episodi di violenza verbale anche nei confronti delle figlie
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti: consta già sentenza parziale di cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario, emessa in data 20.02.2024, che si richiama.
Passando al regime inerente all'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori ed si osserva che l'accordo proposto nella prima Per_1 Per_2
parte risulta condivisibile, prevedendo sia un regime di affidamento esclusivo, sia un obbligo di mantenimento nella misura di € 200,00 per ciascuna figlia, onere del pagamento del 70% delle spese straordinarie a carico del padre.
Analogamente per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare alla resistente, su cui le parti hanno dichiarato di concordare.
Ed infatti se è vero che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a pagina 4 di 10 preservare l'equilibrio psico-fisico del minore, già comprensibilmente provato dall'evento traumatico di disgregazione della famiglia, è vero anche che il suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v.
Cass. Civ. sent. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, gli operatori, per quanto concerne la capacità genitoriale della , hanno osservato “sentimenti di profondo affetto, CP_1 interesse e preoccupazione materna” tali da renderla “una base sicura” per le figlie.
Rispetto al hanno, invece, rintracciato “indisponibilità Pt_1
emotiva e fisica e la conseguente incapacità di sintonizzarsi con i bisogni fondamentali di e ”, ciò che “rende la sua genitorialità fragile” Per_3 Per_4
(cfr. rel. C.P.G. del 6.09.2023). Neppure in seguito sono emersi indici da valorizzare, sintomatici di una presa di coscienza del proprio ruolo genitoriale: “Il OR , assume una postura relazionale orientata a Pt_1
pagina 5 di 10 mettere in primo piano il “suo sentire” ed i suoi bisogni, mostrando difficoltà probabilmente rispetto alla capacità di comprendere il sentire emotivo delle figlie con cui nel tempo non ha mantenuto una costanza di legame affettivo” (cfr. rel. C.P.G. del 12.06.2024).
A ciò si accompagna, da ultimo, il rifiuto verbalizzato dalle ragazzine durante il percorso di sostegno svolto: “Rispetto alla relazione con la figura paterna sia che , a tutt'oggi sembrerebbero sperimentare una Per_3 Per_4
condizione emotiva di sofferenza, che allo stato attuale, porta entrambe le minori, a rifiutare la possibilità di incontri con quest'ultimo” (cfr. rel. cit.).
Infine, è stato evidenziato che “sia che sono sostenute nel Per_3 Per_4
loro percorso di crescita dalla madre con cui vivono e dalla nonna paterna, che ha sempre rappresentato sia per la ORa che per le nipoti un CP_1
riferimento affettivo significativo”; pertanto, gli operatori hanno suggerito di lasciare all'autonomia delle minori la decisione, “nel rispetto dei loro tempi di maturazione emotiva e psicologica”, di riprendere i contatti con il padre
(cfr. rel. C.P.G. cit.).
Il quadro soprariportato in primo luogo dunque lascia propendere per l'opportunità dell'affido monogenitoriale alla madre, con concentrazione in capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse, quali ad esempio quelle inerenti a salute, educazione, istruzione e residenza abituale, apparendo plausibile un aggravarsi delle difficoltà nella gestione della vita quotidiana della prole, in considerazione dell'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età
(v. art. 337-quater co.3 c.c., in cui è stabilito che, anche nell'ipotesi di affidamento ad un solo genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi “salvo che non sia diversamente stabilito”).
In secondo luogo, detto quadro non può che suggerire il condizionamento dell'esercizio futuro del diritto di visita da parte del padre, all'esito positivo di un percorso di rivisitazione delle modalità di esercizio pagina 6 di 10 della propria responsabilità genitoriale (cui da ultimo il ricorrente sembrerebbe avere assentito, considerato quanto dedotto in atti conclusivi) ed al sostegno psicologico e consenso delle figlie, prevalendo necessariamente il loro diritto ad una serena crescita psicofisica.
Tali conclusioni, consentono l'ossequio al canone del superiore interesse del minore nonché ai più recenti approdi della giurisprudenza EDU che di legittimità, contenenti riflessioni del seguente tenore: «La giurisprudenza convenzionale si è trovata ad affermare il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, nella valorizzazione della comprensione e collaborazione di tutte le persone coinvolte. L'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato infatti a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione che, in materia non può che essere limitato nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte
e in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione CEDU…A fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente, il giudice di merito…deve valutare anche il fattore tempo. La corte di appello ha
..correttamente valorizzato l'interesse della minore, all'epoca quindicenne, rispettando le sue esigenze personali e sociali e la manifestata in sede di ascolto sua capacità di autodeterminarsi nei rapporti con il padre, segnati da una interruzione protrattasi per lungo tempo” (Cass. ord, 7.6.2019 n.
2134; sulla impossibilità per il giudice di merito di adottare interventi potenzialmente traumatici per il minore come l'allontanamento dal genitore convivente solo al fine di ripristinare la bigenitorialità e la frequentazione con l'altro genitore cfr. anche Cass. ord. 9691 del 24.3.2022).
E' dunque anche una corretta interpretazione dell'art. 8 della
Convenzione ad impedire di adottare misure che danneggerebbero la salute pagina 7 di 10 e lo sviluppo del bambino (Elsholz c. Germania [GC], § 50; e . CP_2 CP_3
Regno Unito [GC] § 71; c. Romania, § 94; c. Parte_2 CP_4
Finlandia, § 128: guida all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione
Europea dei diritti dell'Uomo che tutela la vita privata e familiare (“Article
8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life”, approvata il 31 agosto 2021 reperibile nel sito istituzionale), beni da tutelare in specifiche fasi di sviluppo neuropsicologico, sì che, a determinate condizioni, la decisione di rifiutare il contatto con il padre può essere considerata come presa nell'interesse del bambino” (Sommerfeld c. Germania [GC], §§ 64-65; Buscemi c. Italia, §
55).
Il diritto di visita del padre non va certo categoricamente escluso, ma potrà essere organizzato in modalità protetta, all'esito positivo di tali percorsi: infatti, le decisioni sopra richiamate rammentano che anche nella concreta articolazione del regime di contatti ogni scelta debba riposare su una solida riflessione sull'interesse del minore e sulla valutazione delle capacità genitoriale del genitore stesso: “Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio (Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011;
Caso Pascal c. Romania, sentenza 17.4.2012; Caso CU c. Romania sentenza del 10.1.2012).”(cfr. Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017;
Tribunale di Terni 3 marzo 2022).
Ciò perché (sia consentito rinvio alle articolate e diffuse argomentazioni di Trib. Terni, 14.12.22) “tra le componenti della capacità genitoriale vi è anche la capacità di ascoltare le richieste dei figli, dovendo
pagina 8 di 10 la frustrazione legata alla mancata relazione, cedere rispetto alla necessità di rispettare le volontà di un figlio che abbia manifestato specifiche fragilità. Solo la capacità di attesa, e il porsi in posizione di accoglienza dei bisogni del figlio (anche a prezzo dell'esclusione delle frequentazioni) può sostenere il minore, nella speranza che i percorsi individuali possono ricucire una relazione compromessa”. Proprio in relazione a detti percorsi, specialmente il genitore rifiutato è chiamato a compiere quelli ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
Proseguirà la presa in carico delle minori per ulteriori mesi 6, all'esito della quale i servizi riferiranno al GT sia sul loro benessere che sullo spirito cooperativo eventualmente mostrato dal genitore non collocatario.
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e del parziale accordo raggiunto, nonché dalla complessa e delicata riflessione sulla concreta articolazione del diritto di visita, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- affida le figlie minori ed in via esclusiva alla madre;
Per_1 Per_2
- conferma il collocamento prevalente delle minori e l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
CP_1
- condiziona e regola il diritto di visita come in parte motiva, con onere per i servizi delegati di verificare il benessere delle minori nella vigenza del presente regime e riferire a mesi 6 al GT;
pagina 9 di 10 - obbliga il ricorrente a contribuire al Parte_1
mantenimento della prole tramite la corresponsione mensile di €
400,00 rivalutabili (€ 200,00 per ciascuna figlia) oltre che al concorso alle spese straordinarie nella misura del 70%;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 512/2023, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. AMATO ANNA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. SCAGLIONE ELIGIO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con in CP_1 data 8.10.2010, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Sciacca - AG (atto n. 204, P. II, serie A, anno 2010), e che dalla pagina 1 di 10 loro unione erano nate due figlie: (19.02.2010) ed Per_1 Per_2
(27.11.2013).
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, avevano fatto ricorso al Tribunale di Trapani affinché pronunciasse la loro separazione personale (sentenza con conclusioni congiunte n. 830/2018, pubblicata il
27.08.2018).
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i relativi presupposti, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale.
Lamentava di versare in ristrettezze economiche, riconducibili al mancato rinnovo della concessione demaniale in forza della quale era operativo lo stabilimento balneare del padre, presso cui era solito prestare attività lavorativa.
Escludeva di poter continuare a versare la somma di € 600,00, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, unitamente alla totalità delle spese straordinarie.
Pertanto, chiedeva di ridurre il quantum dell'assegno di mantenimento ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) e la percentuale a proprio carico delle spese straordinarie al 50%.
*****
Si costituiva la resistente , aderendo alla domanda CP_1
principale ex adverso formulata ed evidenziando di aver incardinato parallelo procedimento volto ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Precisava di aver richiesto la riunione di detto procedimento (recante r.g. n. 543/2023) al presente, di più risalente iscrizione.
pagina 2 di 10 Contestava il fondamento delle deduzioni avverse e, in particolare, sosteneva la dipendenza da alcol e stupefacenti del , nonché Pt_1
l'assenza di rapporti con le figlie dovuta ai suoi comportamenti violenti e alla sua condizione di pregiudicato.
Lamentava che il padre non si era mai preso cura delle bambine, aveva sovente ostacolato il funzionamento della macchina rappresentativa delle figlie e mai contribuito al loro mantenimento.
Pertanto, chiedeva l'affidamento esclusivo delle figlie minori o, in subordine, l'affidamento condiviso con collocazione della prole presso di sé.
Avversava le richieste aventi ad oggetto il regime economico da adottare, chiedendo la conferma di quello già vigente.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, con successiva ordinanza del 6.06.2023, in via temporanea ed urgente, affidava le figlie minori ed esclusivamente alla madre “con possibilità del padre Per_1 Per_2 di vedere le minori una volta alla settimana presso la casa della nonna paterna (che risulta avere un rapporto buono e continuativo con le minori)”, poneva a carico del l'obbligo di contribuire al Pt_1
mantenimento della prole tramite la corresponsione di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Nella stessa sede, veniva conferito incarico al Coordinamento di Psicologia giuridica di effettuare una valutazione sul nucleo, di individuarne criticità e risorse, al fine di chiarire la necessità di eventuali interventi di sostegno alla genitorialità e/o supporto della prole, per promuovere sinergicamente il massimo benessere psicofisico della prole medesima ed indicare le condizioni maggiormente confacenti all'interesse della prole.
In corso di causa, le parti elaboravano un accordo conciliativo (con previsione di più ampi incontri tra il e le figlie) che, data la Pt_1
pagina 3 di 10 ravvisata opportunità di previamente valutarne la rispondenza all'interesse delle minori da parte degli operatori sociosanitari, non veniva prontamente omologato, ritenendosi necessario disporre la continuazione dei monitoraggi già demandati, atteso il rifiuto manifestato e la sofferenza delle minori.
All'udienza del 24.01.2024, su istanza delle parti, la causa veniva avviata a decisione esclusivamente sulla questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
In esito all'espletamento di ulteriori accertamenti sociosanitari, la causa veniva avviata a decisione, confliggendo le parti in via residua sul diritto di visita. In fase conclusiva il ricorrente rivendicava il diritto a non vedersi privato del rapporto con le minori, la resistente stigmatizzava anche recenti episodi di violenza verbale anche nei confronti delle figlie
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti: consta già sentenza parziale di cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario, emessa in data 20.02.2024, che si richiama.
Passando al regime inerente all'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori ed si osserva che l'accordo proposto nella prima Per_1 Per_2
parte risulta condivisibile, prevedendo sia un regime di affidamento esclusivo, sia un obbligo di mantenimento nella misura di € 200,00 per ciascuna figlia, onere del pagamento del 70% delle spese straordinarie a carico del padre.
Analogamente per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare alla resistente, su cui le parti hanno dichiarato di concordare.
Ed infatti se è vero che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a pagina 4 di 10 preservare l'equilibrio psico-fisico del minore, già comprensibilmente provato dall'evento traumatico di disgregazione della famiglia, è vero anche che il suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v.
Cass. Civ. sent. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, gli operatori, per quanto concerne la capacità genitoriale della , hanno osservato “sentimenti di profondo affetto, CP_1 interesse e preoccupazione materna” tali da renderla “una base sicura” per le figlie.
Rispetto al hanno, invece, rintracciato “indisponibilità Pt_1
emotiva e fisica e la conseguente incapacità di sintonizzarsi con i bisogni fondamentali di e ”, ciò che “rende la sua genitorialità fragile” Per_3 Per_4
(cfr. rel. C.P.G. del 6.09.2023). Neppure in seguito sono emersi indici da valorizzare, sintomatici di una presa di coscienza del proprio ruolo genitoriale: “Il OR , assume una postura relazionale orientata a Pt_1
pagina 5 di 10 mettere in primo piano il “suo sentire” ed i suoi bisogni, mostrando difficoltà probabilmente rispetto alla capacità di comprendere il sentire emotivo delle figlie con cui nel tempo non ha mantenuto una costanza di legame affettivo” (cfr. rel. C.P.G. del 12.06.2024).
A ciò si accompagna, da ultimo, il rifiuto verbalizzato dalle ragazzine durante il percorso di sostegno svolto: “Rispetto alla relazione con la figura paterna sia che , a tutt'oggi sembrerebbero sperimentare una Per_3 Per_4
condizione emotiva di sofferenza, che allo stato attuale, porta entrambe le minori, a rifiutare la possibilità di incontri con quest'ultimo” (cfr. rel. cit.).
Infine, è stato evidenziato che “sia che sono sostenute nel Per_3 Per_4
loro percorso di crescita dalla madre con cui vivono e dalla nonna paterna, che ha sempre rappresentato sia per la ORa che per le nipoti un CP_1
riferimento affettivo significativo”; pertanto, gli operatori hanno suggerito di lasciare all'autonomia delle minori la decisione, “nel rispetto dei loro tempi di maturazione emotiva e psicologica”, di riprendere i contatti con il padre
(cfr. rel. C.P.G. cit.).
Il quadro soprariportato in primo luogo dunque lascia propendere per l'opportunità dell'affido monogenitoriale alla madre, con concentrazione in capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse, quali ad esempio quelle inerenti a salute, educazione, istruzione e residenza abituale, apparendo plausibile un aggravarsi delle difficoltà nella gestione della vita quotidiana della prole, in considerazione dell'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età
(v. art. 337-quater co.3 c.c., in cui è stabilito che, anche nell'ipotesi di affidamento ad un solo genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi “salvo che non sia diversamente stabilito”).
In secondo luogo, detto quadro non può che suggerire il condizionamento dell'esercizio futuro del diritto di visita da parte del padre, all'esito positivo di un percorso di rivisitazione delle modalità di esercizio pagina 6 di 10 della propria responsabilità genitoriale (cui da ultimo il ricorrente sembrerebbe avere assentito, considerato quanto dedotto in atti conclusivi) ed al sostegno psicologico e consenso delle figlie, prevalendo necessariamente il loro diritto ad una serena crescita psicofisica.
Tali conclusioni, consentono l'ossequio al canone del superiore interesse del minore nonché ai più recenti approdi della giurisprudenza EDU che di legittimità, contenenti riflessioni del seguente tenore: «La giurisprudenza convenzionale si è trovata ad affermare il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, nella valorizzazione della comprensione e collaborazione di tutte le persone coinvolte. L'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato infatti a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione che, in materia non può che essere limitato nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte
e in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione CEDU…A fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente, il giudice di merito…deve valutare anche il fattore tempo. La corte di appello ha
..correttamente valorizzato l'interesse della minore, all'epoca quindicenne, rispettando le sue esigenze personali e sociali e la manifestata in sede di ascolto sua capacità di autodeterminarsi nei rapporti con il padre, segnati da una interruzione protrattasi per lungo tempo” (Cass. ord, 7.6.2019 n.
2134; sulla impossibilità per il giudice di merito di adottare interventi potenzialmente traumatici per il minore come l'allontanamento dal genitore convivente solo al fine di ripristinare la bigenitorialità e la frequentazione con l'altro genitore cfr. anche Cass. ord. 9691 del 24.3.2022).
E' dunque anche una corretta interpretazione dell'art. 8 della
Convenzione ad impedire di adottare misure che danneggerebbero la salute pagina 7 di 10 e lo sviluppo del bambino (Elsholz c. Germania [GC], § 50; e . CP_2 CP_3
Regno Unito [GC] § 71; c. Romania, § 94; c. Parte_2 CP_4
Finlandia, § 128: guida all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione
Europea dei diritti dell'Uomo che tutela la vita privata e familiare (“Article
8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life”, approvata il 31 agosto 2021 reperibile nel sito istituzionale), beni da tutelare in specifiche fasi di sviluppo neuropsicologico, sì che, a determinate condizioni, la decisione di rifiutare il contatto con il padre può essere considerata come presa nell'interesse del bambino” (Sommerfeld c. Germania [GC], §§ 64-65; Buscemi c. Italia, §
55).
Il diritto di visita del padre non va certo categoricamente escluso, ma potrà essere organizzato in modalità protetta, all'esito positivo di tali percorsi: infatti, le decisioni sopra richiamate rammentano che anche nella concreta articolazione del regime di contatti ogni scelta debba riposare su una solida riflessione sull'interesse del minore e sulla valutazione delle capacità genitoriale del genitore stesso: “Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio (Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011;
Caso Pascal c. Romania, sentenza 17.4.2012; Caso CU c. Romania sentenza del 10.1.2012).”(cfr. Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017;
Tribunale di Terni 3 marzo 2022).
Ciò perché (sia consentito rinvio alle articolate e diffuse argomentazioni di Trib. Terni, 14.12.22) “tra le componenti della capacità genitoriale vi è anche la capacità di ascoltare le richieste dei figli, dovendo
pagina 8 di 10 la frustrazione legata alla mancata relazione, cedere rispetto alla necessità di rispettare le volontà di un figlio che abbia manifestato specifiche fragilità. Solo la capacità di attesa, e il porsi in posizione di accoglienza dei bisogni del figlio (anche a prezzo dell'esclusione delle frequentazioni) può sostenere il minore, nella speranza che i percorsi individuali possono ricucire una relazione compromessa”. Proprio in relazione a detti percorsi, specialmente il genitore rifiutato è chiamato a compiere quelli ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
Proseguirà la presa in carico delle minori per ulteriori mesi 6, all'esito della quale i servizi riferiranno al GT sia sul loro benessere che sullo spirito cooperativo eventualmente mostrato dal genitore non collocatario.
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Infine, le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e del parziale accordo raggiunto, nonché dalla complessa e delicata riflessione sulla concreta articolazione del diritto di visita, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- affida le figlie minori ed in via esclusiva alla madre;
Per_1 Per_2
- conferma il collocamento prevalente delle minori e l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
CP_1
- condiziona e regola il diritto di visita come in parte motiva, con onere per i servizi delegati di verificare il benessere delle minori nella vigenza del presente regime e riferire a mesi 6 al GT;
pagina 9 di 10 - obbliga il ricorrente a contribuire al Parte_1
mantenimento della prole tramite la corresponsione mensile di €
400,00 rivalutabili (€ 200,00 per ciascuna figlia) oltre che al concorso alle spese straordinarie nella misura del 70%;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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