Cass. civ., sez. III, sentenza 06/12/1968, n. 3908
CASS
Sentenza 6 dicembre 1968

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Nei procedimenti per convalida di sfratto, in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione da parte dell'intimato, l'attivita del giudice e limitata all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissibilita del procedimento speciale disciplinato dagli artt 657 e segg cod proc civ e per l'emanazione del provvedimento di convalida di cui all'art. 663 cod. proc. civ.. quando sussistano tali condizioni, il provvedimento adottato ha le caratteristiche estrinseche ed intrinseche di un'ordinanza, contro la quale non sono, quindi, esperibili i mezzi di impugnazione stabiliti per le sentenze. ( Conf. 1505-64 1189-63 1379-61 950-60).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/12/1968, n. 3908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3908
    Data del deposito : 6 dicembre 1968

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