Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Guarino Maria Rita Giudice nel procedimento r.g.n. 3102/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 16/05/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 22/12/2024 da e Parte_1 CP_1
rappresentati e difesi dall'avv. FESTA GIOVANNI, tendente ad ottenere la cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio contratto in LI (TO) in data 03/01/1988; rilevato che dal matrimonio sono nati tre figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 19/09/2012; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- Gli istanti continueranno a vivere separatamente, fissando in piena autonomia la propria residenza ed il proprio domicilio;
- I tre figli, ora tutti economicamente indipendenti, sono stati sempre seguiti ed aiutati economicamente dal padre e, nonostante la guadagnata indipedenza, il sig. non ha mai mancato di aiutarli in ogni stato e grado, CP_1 in ultimo addirittura sottoscrivendo, in qualità di cointestatario, contratto di mutuo con la figlia Persona_1 per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
- Al fine di un definitivo e pacifico rapporto il sig. verserà alla sig.ra , Controparte_1 Parte_1 quale contributo una tantum la somma di euro 7.000,00 così determinati: euro 4.000,00 entro la data di udienza di divorzio ed euro 3.000,00 entro il 30.08.2025;
- I Ricorrenti dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI (To) il 03/01/1988 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO (TO) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno
1988);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese