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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. del 22.12.2025 ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5671/2024 R.G. Sezione Lavoro avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di lavoro /previdenza ” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Pasquale Lista ed elettivamente Parte_1 le sito in S. Maria C.V. (CE) al Viale del Consiglio d'Europa n.6. OPPONENTE E
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
, AV NO, DA RR ed LA De IS ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, località San Benedetto
OPPOSTO FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.07.2024, la parte opponente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-001495442 relativa a sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali per un importo complessivo di euro
6.780,05
Lamentava il ricorrente che non detta ordinanza ingiunzione non era stata preceduta dalla notifica del relativo atto di accertamento.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che con varie argomentazioni eccepiva la CP_1 tardività dell'impugnazione della detta impugnazione nonché l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.
La causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. mediante deposito della sentenza completa di motivazione.
***
L'opposizione è inammissibile.
L'art.6 del Decreto Legislativo n.150 del 2011 che ha abrogato ll'art.22 della L.n.689/1981 – in tema di proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione - prevede al comma IV:
1
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
……
Il comma 6 a sua volta dispone: “
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero”
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è stata portata a conoscenza del ricorrente in data
23.05.2024 (Cfr. avviso di ricevimento in atti)
.L'odierna opposizione, invece, è stata proposta con ricorso depositato in data 27.07.2024 ovvero oltre il termine di 30 giorni.
Pertanto l'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art.6
L.150/2011.
Le spese di lite sono compensate tenuto conto della natura della pronuncia resa
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
2
rapp.to e difeso dall'avvocato Pasquale Lista ed elettivamente Parte_1 le sito in S. Maria C.V. (CE) al Viale del Consiglio d'Europa n.6. OPPONENTE E
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
, AV NO, DA RR ed LA De IS ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, località San Benedetto
OPPOSTO FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.07.2024, la parte opponente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-001495442 relativa a sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali per un importo complessivo di euro
6.780,05
Lamentava il ricorrente che non detta ordinanza ingiunzione non era stata preceduta dalla notifica del relativo atto di accertamento.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che con varie argomentazioni eccepiva la CP_1 tardività dell'impugnazione della detta impugnazione nonché l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.
La causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. mediante deposito della sentenza completa di motivazione.
***
L'opposizione è inammissibile.
L'art.6 del Decreto Legislativo n.150 del 2011 che ha abrogato ll'art.22 della L.n.689/1981 – in tema di proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione - prevede al comma IV:
1
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
……
Il comma 6 a sua volta dispone: “
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero”
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è stata portata a conoscenza del ricorrente in data
23.05.2024 (Cfr. avviso di ricevimento in atti)
.L'odierna opposizione, invece, è stata proposta con ricorso depositato in data 27.07.2024 ovvero oltre il termine di 30 giorni.
Pertanto l'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art.6
L.150/2011.
Le spese di lite sono compensate tenuto conto della natura della pronuncia resa
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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