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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2332/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Francesco Lista Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.6.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso le intimazioni di pagamento n. 03420239009428943/000
e n. 03420229006147171/000, notificate dall'agente della riscossione il
24.5.2024 e aventi ad oggetto gli avvisi di addebito meglio indicati alle CP_1 pagg.
1-2 dell'atto introduttivo, chiedendo “Dichiarare nulle e/o annullabili e/o illegittime e/o comunque inefficaci le intimazioni di pagamento oggetto della presente opposizione n. 034 2023 90094289 43/000, notificata in data 24-05-
2024, relativamente ai seguenti atti presupposti: avviso di addebito n. 334
2016 0002 49237 8000; avviso di addebito n. 334 2016 0005 61839 0000; avviso di addebito n. 334 2017 0000 54320 7000; e n. 034 2022 90061471
71/000, notificata in data 24-05-2024, relativamente ai seguenti atti presupposti: avviso di addebito n. 334 2013 0004 01571 8000; avviso di
1 addebito n. 334 2014 0003 98921 5000; avviso di addebito n. 334 2016 0002
49237 8000; avviso di addebito n. 334 2016 0005 61839 0000; avviso di addebito n. 334 2017 0000 54320 7000; nuovamente precisando che questi ultimi 3 (tre) avvisi di addebito sono contenuti in entrambe le intimazioni notificate, oggi opposte: per sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria avente ad oggetto contributi previdenziali Modello DM/10 rettificativo e di cui agli avvisi di addebito sopra indicati ed insussistente il diritto dell' e, per esso, del concessionario della riscossione, di CP_1 preannunciare in danno dell'opponente l'esecuzione forzata per il soddisfacimento della relativa pretesa contributiva [..]”.
Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi per il decorso del termine quinquennale successivo alla notifica degli avvisi di addebito presupposti.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che mira ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale maturata in epoca successiva alla data di notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito), qualificandosi, sotto questo profilo, l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito.
Ciò precisato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento agli avvisi di addebito n. 33420130004015718000 e n. 33420140003989215000 atteso che questi – per come dedotto dall' - CP_1 sono stati oggetto di stralcio rientrando nel perimetro applicativo del D.L.
119/2018 e del D.L. 41/2021.
Quanto ai restanti avvisi di addebito – ossia ai n. 33420160002492378000, n.
2 33420160005618390000 e n. 33420170000543207000 – premesso che parte ricorrente non si duole della omessa notifica di tali atti (comunque provata dall' , cfr. all. fasc. di parte) ma soltanto della prescrizione intervenuta CP_2 successivamente alla loro notifica, si osserva che alcuna prescrizione è intervenuta siccome utilmente interrotta, antecedentemente alla notifica delle intimazioni per cui è causa, dalla notifica da parte di , in data CP_3
17.12.2019, dell'intimazione di pagamento n. 03420199014181016000 (che ha ad oggetto, tra gli altri, anche gli avvisi di addebito innanzi indicati).
La documentazione depositata dall' con le note scritte ex art. 127 ter CP_2
c.p.c. del 2.4.2025, consistente nella citata intimazione di pagamento n.
03420199014181016000 con relativo avviso di ricevimento, è qui valorizzabile, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., avendo l' dedotto in memoria di CP_1 costituzione l'avvenuta interruzione della prescrizione ad opera dell'agente della riscossione (cfr. pagg. 2 e 4 della memoria) anche documentando (all. 7-
8 fasc. ) le interlocuzioni con intese ad ottenere copia degli atti CP_1 CP_3 interruttivi della prescrizione da questi posti in essere, ed essendo, in ogni caso, quella della interruzione della prescrizione una eccezione in senso lato e non in senso stretto (cfr., tra le altre, Cass. n. 14755/2018 e Cass. n.
23518/2019) e, come tale, rilevabile d'ufficio sicchè il documento che offre la prova dell'interruzione della prescrizione (come nella specie) può essere acquisto agli atti del processo, ex art. 421 c.p.c., seppure tardivamente prodotto.
Ed allora, in conclusione, essendo stato utilmente interrotto il termine di prescrizione in relazione ai menzionati avvisi di addebito n.
33420160002492378000, n. 33420160005618390000 e n.
33420170000543207000, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 33420130004015718000
e n. 33420140003989215000 mentre per il resto l'opposizione deve essere rigettata.
L'annullamento ex lege di parte delle pretese creditorie oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 33420130004015718000 e n. 33420140003989215000; rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 3 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2332/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Francesco Lista Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.6.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso le intimazioni di pagamento n. 03420239009428943/000
e n. 03420229006147171/000, notificate dall'agente della riscossione il
24.5.2024 e aventi ad oggetto gli avvisi di addebito meglio indicati alle CP_1 pagg.
1-2 dell'atto introduttivo, chiedendo “Dichiarare nulle e/o annullabili e/o illegittime e/o comunque inefficaci le intimazioni di pagamento oggetto della presente opposizione n. 034 2023 90094289 43/000, notificata in data 24-05-
2024, relativamente ai seguenti atti presupposti: avviso di addebito n. 334
2016 0002 49237 8000; avviso di addebito n. 334 2016 0005 61839 0000; avviso di addebito n. 334 2017 0000 54320 7000; e n. 034 2022 90061471
71/000, notificata in data 24-05-2024, relativamente ai seguenti atti presupposti: avviso di addebito n. 334 2013 0004 01571 8000; avviso di
1 addebito n. 334 2014 0003 98921 5000; avviso di addebito n. 334 2016 0002
49237 8000; avviso di addebito n. 334 2016 0005 61839 0000; avviso di addebito n. 334 2017 0000 54320 7000; nuovamente precisando che questi ultimi 3 (tre) avvisi di addebito sono contenuti in entrambe le intimazioni notificate, oggi opposte: per sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria avente ad oggetto contributi previdenziali Modello DM/10 rettificativo e di cui agli avvisi di addebito sopra indicati ed insussistente il diritto dell' e, per esso, del concessionario della riscossione, di CP_1 preannunciare in danno dell'opponente l'esecuzione forzata per il soddisfacimento della relativa pretesa contributiva [..]”.
Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi per il decorso del termine quinquennale successivo alla notifica degli avvisi di addebito presupposti.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che mira ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale maturata in epoca successiva alla data di notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito), qualificandosi, sotto questo profilo, l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito.
Ciò precisato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento agli avvisi di addebito n. 33420130004015718000 e n. 33420140003989215000 atteso che questi – per come dedotto dall' - CP_1 sono stati oggetto di stralcio rientrando nel perimetro applicativo del D.L.
119/2018 e del D.L. 41/2021.
Quanto ai restanti avvisi di addebito – ossia ai n. 33420160002492378000, n.
2 33420160005618390000 e n. 33420170000543207000 – premesso che parte ricorrente non si duole della omessa notifica di tali atti (comunque provata dall' , cfr. all. fasc. di parte) ma soltanto della prescrizione intervenuta CP_2 successivamente alla loro notifica, si osserva che alcuna prescrizione è intervenuta siccome utilmente interrotta, antecedentemente alla notifica delle intimazioni per cui è causa, dalla notifica da parte di , in data CP_3
17.12.2019, dell'intimazione di pagamento n. 03420199014181016000 (che ha ad oggetto, tra gli altri, anche gli avvisi di addebito innanzi indicati).
La documentazione depositata dall' con le note scritte ex art. 127 ter CP_2
c.p.c. del 2.4.2025, consistente nella citata intimazione di pagamento n.
03420199014181016000 con relativo avviso di ricevimento, è qui valorizzabile, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., avendo l' dedotto in memoria di CP_1 costituzione l'avvenuta interruzione della prescrizione ad opera dell'agente della riscossione (cfr. pagg. 2 e 4 della memoria) anche documentando (all. 7-
8 fasc. ) le interlocuzioni con intese ad ottenere copia degli atti CP_1 CP_3 interruttivi della prescrizione da questi posti in essere, ed essendo, in ogni caso, quella della interruzione della prescrizione una eccezione in senso lato e non in senso stretto (cfr., tra le altre, Cass. n. 14755/2018 e Cass. n.
23518/2019) e, come tale, rilevabile d'ufficio sicchè il documento che offre la prova dell'interruzione della prescrizione (come nella specie) può essere acquisto agli atti del processo, ex art. 421 c.p.c., seppure tardivamente prodotto.
Ed allora, in conclusione, essendo stato utilmente interrotto il termine di prescrizione in relazione ai menzionati avvisi di addebito n.
33420160002492378000, n. 33420160005618390000 e n.
33420170000543207000, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 33420130004015718000
e n. 33420140003989215000 mentre per il resto l'opposizione deve essere rigettata.
L'annullamento ex lege di parte delle pretese creditorie oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 33420130004015718000 e n. 33420140003989215000; rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 3 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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