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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 19/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIORANA ANTONIO, Presidente estensore VASTA ISIDORO, Giudice relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 19/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6003/2018 depositato il 02/08/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 09/01/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7042B01326/2016 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7042B01326/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7042B01326/2016 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
1 FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 19 dicembre 2024 il sottoscritto - ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992 - designava se stesso come estensore, avuto riguardo al notevole arretrato accumulato dal giudice relatore dr. Vasta nel deposito delle sentenze. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello nei confronti della Resistente_1 avverso la sentenza n. 67/2018 della CTP di Siracusa, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. TY7042B01326, notificato il 25.11.2016, con il quale - a seguito della verifica fiscale eseguita dall'Ufficio di cui al s.p.v. del 21.12.2014 e previo disconoscimento delle agevolazioni previste dalla L. n. 398/1991 con la conseguente Resistente_1riqualificazione della ricorrente tra i soggetti passivi di cui all'art. 73 comma 1 del TUIR - erano stati recuperati a tassazione gli importi di euro 67.002,00 ai fini ires ed irap 2011 oltre accessori di legge e di euro 80.152,00 ai fini iva 2011 oltre accessori di legge. L'appello è fondato e va accolto. Con l'avviso di accertamento opposto, per quanto di residuo interesse in questa sede, Resistente_1è stata contestata alla appellata la violazione delle prescrizioni imposte dalla L. n. 398/1991 in merito alla compagine sociale, non avendo la detta Resistente_1 esibito in sede di verifica a seguito di richiesta dell'Ufficio i nominativi ed i dati identificativi dei soci ed avendo invece prodotto il libro dei soci solo in sede di accertamento con adesione come risulta dal processo verbale di contraddittorio del 29.03.2017. Ciò posto, per come eccepito dall'Ufficio appellante, devesi osservare che il libro dei soci citato non è utilizzabile ai sensi dell'art. 32 comma 4 e 5 del DPR n. 600 del 1973 per cui “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal comma quarto non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”. Nel senso suindicato è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “l'inutilizzabilità di atti e documenti consegue in modo automatico all'inottemperanza all'invito di cui all'art. 32, n. 4), D.P.R. n. 600/1973, potendo il contribuente beneficiare di una deroga solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 32, comma 5, ossia depositando in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri, e i registri non trasmessi, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile” (v. Cass. n. 11608/2019 e Cass. n. 22743/2016). Res._1Ora nella specie nulla è stato in tal senso depositato e dichiarato dalla
2 Res._1 con il ricorso introduttivo, mentre dal processo verbale di contraddittorio del 29.03.2017 versato in atti risulta che “la parte in sede di contraddittorio ha predisposto il libro dei soci che deposita” e ciò , di per se stesso, vale ad escludere Resistente_1il fatto che la detta non abbia potuto adempiere alle richieste di esibizione del libro soci fatta dall'Ufficio in sede di verifica per causa ad essa non imputabile, se è vero che il libro soci è stato predisposto solo in sede di contraddittorio endoprocedimentale e quindi non esisteva al momento della verifica. Tale dato oggettivo consente anche di potere disattendere la dichiarazione fatta in udienza con riferimento al suindicato deposito del libro soci dal difensore della Resistente_1, per cui il presidente di quest'ultima ”per ragioni temporali non ha potuto esibire integralmente per causa ad esso non imputabile”. Va pure disattesa l'affermazione fatta in seno alla sentenza impugnata per cui la preclusione di cui all'art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973 può trovare applicazione soltanto in caso di inottemperanza del contribuente al formale esercizio del potere istruttorio da parte dell'Ufficio e non, invece, come sarebbe stato nel caso in esame, allorchè si esplichi il contraddittorio endoprocedimentale tra l'Ufficio ed il contribuente ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del contribuente. Ed, invero, devesi rilevare che nella specie ricorre il caso della suindicata inottemperanza verificatasi in occasione dell'attività istruttoria dell'Ufficio, poiché dal s.p.v. del 23.12.2014 versato in atti emerge che in sede di verifica i verbalizzanti Resistente_1hanno invitato la in persona di un soggetto delegato dal legale rappresentante ad “esibire tutti i libri, registri, scritture e documenti attinenti all'attività esercitata relativi ai periodi di imposta oggetto di verifica”, con espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza a tale invito e che, a seguito di ciò. è stato esibito solo il libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea dei soci, mentre non è stata fatta alcuna esibizione con riferimento ai nominativi ed ai dati identificativi dei soci. Ed, inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla CTP, devesi notare che la richiesta esibizione del libro soci era assolutamente necessaria con riferimento all'accertamento da parte dell'Ufficio della compagine sociale esistente nel 2011 ai fini della verifica dei presupposti relativi all'invocato regime fiscale forfettario, che è applicabile unicamente alle operazioni poste in essere dalla Resistente_1 nei confronti dei propri soci e/o associati, per la cui identificazione non era sufficiente l'atto costitutivo che da atto solo dei soci fondatori e non pure degli associati sopravvenuti in seguito. Ed, infine, va osservato che, per come già esposto, il regime fiscale agevolato era Resistente_1applicabile unicamente alle operazioni poste in essere dalla nei confronti dei propri soci e/o associati e, quindi, con esclusione di quelle intrattenute con terzi soggetti ed, invece, risultano esibite in sede di verifica n. 31 fatture emesse nei confronti di soggetti terzi aventi per oggetto “attività promo pubblicitarie c/o stadio Comunale di Rosolini” per un ammontare complessivo di ricavi non contabilizzati pari ad € 74.477,00. Pertanto, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio ed in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso introduttivo.
3 Le spese giudiziali di I e II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in base al valore della lite pari alla somma di euro 73.254,03.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo. Resistente_1Condanna l' al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese giudiziali di I e II grado, liquidate - per ciascun grado - nella somma di euro 5.000,00 per compensi già ridotta ex art. 15 comma 2 sexies d. lgs. n. 546/1992.
Catania 19.12.2024
Il presidente estensore
TO NA
4
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 19/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIORANA ANTONIO, Presidente estensore VASTA ISIDORO, Giudice relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 19/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6003/2018 depositato il 02/08/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 09/01/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7042B01326/2016 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7042B01326/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7042B01326/2016 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
1 FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 19 dicembre 2024 il sottoscritto - ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992 - designava se stesso come estensore, avuto riguardo al notevole arretrato accumulato dal giudice relatore dr. Vasta nel deposito delle sentenze. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello nei confronti della Resistente_1 avverso la sentenza n. 67/2018 della CTP di Siracusa, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. TY7042B01326, notificato il 25.11.2016, con il quale - a seguito della verifica fiscale eseguita dall'Ufficio di cui al s.p.v. del 21.12.2014 e previo disconoscimento delle agevolazioni previste dalla L. n. 398/1991 con la conseguente Resistente_1riqualificazione della ricorrente tra i soggetti passivi di cui all'art. 73 comma 1 del TUIR - erano stati recuperati a tassazione gli importi di euro 67.002,00 ai fini ires ed irap 2011 oltre accessori di legge e di euro 80.152,00 ai fini iva 2011 oltre accessori di legge. L'appello è fondato e va accolto. Con l'avviso di accertamento opposto, per quanto di residuo interesse in questa sede, Resistente_1è stata contestata alla appellata la violazione delle prescrizioni imposte dalla L. n. 398/1991 in merito alla compagine sociale, non avendo la detta Resistente_1 esibito in sede di verifica a seguito di richiesta dell'Ufficio i nominativi ed i dati identificativi dei soci ed avendo invece prodotto il libro dei soci solo in sede di accertamento con adesione come risulta dal processo verbale di contraddittorio del 29.03.2017. Ciò posto, per come eccepito dall'Ufficio appellante, devesi osservare che il libro dei soci citato non è utilizzabile ai sensi dell'art. 32 comma 4 e 5 del DPR n. 600 del 1973 per cui “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal comma quarto non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”. Nel senso suindicato è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “l'inutilizzabilità di atti e documenti consegue in modo automatico all'inottemperanza all'invito di cui all'art. 32, n. 4), D.P.R. n. 600/1973, potendo il contribuente beneficiare di una deroga solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 32, comma 5, ossia depositando in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri, e i registri non trasmessi, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile” (v. Cass. n. 11608/2019 e Cass. n. 22743/2016). Res._1Ora nella specie nulla è stato in tal senso depositato e dichiarato dalla
2 Res._1 con il ricorso introduttivo, mentre dal processo verbale di contraddittorio del 29.03.2017 versato in atti risulta che “la parte in sede di contraddittorio ha predisposto il libro dei soci che deposita” e ciò , di per se stesso, vale ad escludere Resistente_1il fatto che la detta non abbia potuto adempiere alle richieste di esibizione del libro soci fatta dall'Ufficio in sede di verifica per causa ad essa non imputabile, se è vero che il libro soci è stato predisposto solo in sede di contraddittorio endoprocedimentale e quindi non esisteva al momento della verifica. Tale dato oggettivo consente anche di potere disattendere la dichiarazione fatta in udienza con riferimento al suindicato deposito del libro soci dal difensore della Resistente_1, per cui il presidente di quest'ultima ”per ragioni temporali non ha potuto esibire integralmente per causa ad esso non imputabile”. Va pure disattesa l'affermazione fatta in seno alla sentenza impugnata per cui la preclusione di cui all'art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973 può trovare applicazione soltanto in caso di inottemperanza del contribuente al formale esercizio del potere istruttorio da parte dell'Ufficio e non, invece, come sarebbe stato nel caso in esame, allorchè si esplichi il contraddittorio endoprocedimentale tra l'Ufficio ed il contribuente ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del contribuente. Ed, invero, devesi rilevare che nella specie ricorre il caso della suindicata inottemperanza verificatasi in occasione dell'attività istruttoria dell'Ufficio, poiché dal s.p.v. del 23.12.2014 versato in atti emerge che in sede di verifica i verbalizzanti Resistente_1hanno invitato la in persona di un soggetto delegato dal legale rappresentante ad “esibire tutti i libri, registri, scritture e documenti attinenti all'attività esercitata relativi ai periodi di imposta oggetto di verifica”, con espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza a tale invito e che, a seguito di ciò. è stato esibito solo il libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea dei soci, mentre non è stata fatta alcuna esibizione con riferimento ai nominativi ed ai dati identificativi dei soci. Ed, inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla CTP, devesi notare che la richiesta esibizione del libro soci era assolutamente necessaria con riferimento all'accertamento da parte dell'Ufficio della compagine sociale esistente nel 2011 ai fini della verifica dei presupposti relativi all'invocato regime fiscale forfettario, che è applicabile unicamente alle operazioni poste in essere dalla Resistente_1 nei confronti dei propri soci e/o associati, per la cui identificazione non era sufficiente l'atto costitutivo che da atto solo dei soci fondatori e non pure degli associati sopravvenuti in seguito. Ed, infine, va osservato che, per come già esposto, il regime fiscale agevolato era Resistente_1applicabile unicamente alle operazioni poste in essere dalla nei confronti dei propri soci e/o associati e, quindi, con esclusione di quelle intrattenute con terzi soggetti ed, invece, risultano esibite in sede di verifica n. 31 fatture emesse nei confronti di soggetti terzi aventi per oggetto “attività promo pubblicitarie c/o stadio Comunale di Rosolini” per un ammontare complessivo di ricavi non contabilizzati pari ad € 74.477,00. Pertanto, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio ed in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso introduttivo.
3 Le spese giudiziali di I e II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in base al valore della lite pari alla somma di euro 73.254,03.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo. Resistente_1Condanna l' al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese giudiziali di I e II grado, liquidate - per ciascun grado - nella somma di euro 5.000,00 per compensi già ridotta ex art. 15 comma 2 sexies d. lgs. n. 546/1992.
Catania 19.12.2024
Il presidente estensore
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