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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice monocratico, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Maria Ida Scotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galli, in Parte_1 forza di mandato depositato nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
- Controparte_1
Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Consorte, in forza di procura generale alle liti notaio Per_1 rep. 91537, racc. 6036
[...]
convenuto
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2024 il sig. conviene in Parte_1 giudizio l' affermando di essere affetto da ipoacusia di origine professionale e CP_1
1 chiedendo la condanna dell'Istituto al riconoscimento della rendita conseguente, previa unificazione con i postumi di un precedente infortunio.
Il ricorrente formula pertanto le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo le meglio viste pronunce,
- accertare, tramite CTU medico legale, la sussistenza in capo signor Fasce della malattia professionale di cui in narrativa, con danno permanente del 12% (o a quello meglio visto, anche maggiore, alla luce della CTU),
- dichiarare il diritto dell'esponente a percepire dall' oggi convenuto la rendita per CP_1
inabilità permanente nella misura del 32% o come graduata in sede di CTU (essendo il ricorrente già titolare di rendita evento di natura infortunistica con danno permanente nella misura CP_1 del 21%), dalla data di presentazione della domanda (o dalla data meglio vista) e, conseguentemente
- condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1 del signor dei ratei di rendita per inabilità permanente in misura del 32% o come graduati Pt_1
in sede di CTU, maturati dalla domanda (o dalla data meglio vista) in poi, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Con vittoria si spese, diritti, onorari di causa (con distrazione a favore del sottoscritto patrono anticipatario)”.
L' , ritualmente costituito in giudizio, contesta l'idoneità del rischio CP_1 lavorativo in ordine all'insorgenza della patologia lamentata e chiede pertanto la reiezione della domanda.
Istruita la causa con l'escussione dei testimoni, espletata CTU medico legale, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Espletata CTU medico legale, il consulente, dopo aver esaminato e valutato approfonditamente tutte le risultanze di causa, ha condivisibilmente concluso che:
“il sig. è affetto da M.P. 71 “ipoacusia da rumore bilaterale”. Parte_1
2 L'inabilità permanente che ne è conseguita può essere valutata, a partire dall'epoca della domanda amministrativa e a tutt'oggi, nella misura del 15%.
Poiché il ricorrente era già titolare di postumi per precedenti infortuni nella misura del 21%, la complessiva menomazione permanente dell'integrità psicofisica risulta pari al 34%”.
Le valutazioni e conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici, sorrette da corretta ed esauriente motivazione e non contestate da alcuna delle parti.
Richiamate e condivise le conclusioni del CTU, le domande devono pertanto essere accolte e l' deve essere condannato a corrispondere al ricorrente la rendita CP_1 nella misura di legge pari al 34% di danno a decorrere dalla data della domanda.
Quanto agli accessori, trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite in misura prossima ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura di legge pari al 34% a decorrere dalla data della domanda, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda e dalla successiva maturazione dei ratei e sino al saldo;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 4.650,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
3 rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Galli;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Genova, 3 giugno 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice monocratico, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Maria Ida Scotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galli, in Parte_1 forza di mandato depositato nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
- Controparte_1
Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Consorte, in forza di procura generale alle liti notaio Per_1 rep. 91537, racc. 6036
[...]
convenuto
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2024 il sig. conviene in Parte_1 giudizio l' affermando di essere affetto da ipoacusia di origine professionale e CP_1
1 chiedendo la condanna dell'Istituto al riconoscimento della rendita conseguente, previa unificazione con i postumi di un precedente infortunio.
Il ricorrente formula pertanto le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo le meglio viste pronunce,
- accertare, tramite CTU medico legale, la sussistenza in capo signor Fasce della malattia professionale di cui in narrativa, con danno permanente del 12% (o a quello meglio visto, anche maggiore, alla luce della CTU),
- dichiarare il diritto dell'esponente a percepire dall' oggi convenuto la rendita per CP_1
inabilità permanente nella misura del 32% o come graduata in sede di CTU (essendo il ricorrente già titolare di rendita evento di natura infortunistica con danno permanente nella misura CP_1 del 21%), dalla data di presentazione della domanda (o dalla data meglio vista) e, conseguentemente
- condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1 del signor dei ratei di rendita per inabilità permanente in misura del 32% o come graduati Pt_1
in sede di CTU, maturati dalla domanda (o dalla data meglio vista) in poi, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Con vittoria si spese, diritti, onorari di causa (con distrazione a favore del sottoscritto patrono anticipatario)”.
L' , ritualmente costituito in giudizio, contesta l'idoneità del rischio CP_1 lavorativo in ordine all'insorgenza della patologia lamentata e chiede pertanto la reiezione della domanda.
Istruita la causa con l'escussione dei testimoni, espletata CTU medico legale, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Espletata CTU medico legale, il consulente, dopo aver esaminato e valutato approfonditamente tutte le risultanze di causa, ha condivisibilmente concluso che:
“il sig. è affetto da M.P. 71 “ipoacusia da rumore bilaterale”. Parte_1
2 L'inabilità permanente che ne è conseguita può essere valutata, a partire dall'epoca della domanda amministrativa e a tutt'oggi, nella misura del 15%.
Poiché il ricorrente era già titolare di postumi per precedenti infortuni nella misura del 21%, la complessiva menomazione permanente dell'integrità psicofisica risulta pari al 34%”.
Le valutazioni e conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici, sorrette da corretta ed esauriente motivazione e non contestate da alcuna delle parti.
Richiamate e condivise le conclusioni del CTU, le domande devono pertanto essere accolte e l' deve essere condannato a corrispondere al ricorrente la rendita CP_1 nella misura di legge pari al 34% di danno a decorrere dalla data della domanda.
Quanto agli accessori, trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite in misura prossima ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura di legge pari al 34% a decorrere dalla data della domanda, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda e dalla successiva maturazione dei ratei e sino al saldo;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 4.650,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
3 rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Galli;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Genova, 3 giugno 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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