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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1716/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott. ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1716/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO VELLUTINI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. MARIA Controparte_1 C.F._1
VERGNANO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), (C.F. , C.F._3 Controparte_4 C.F._4 CP_5
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._5 Controparte_6
), nella loro qualità di coeredi di , con il patrocinio C.F._6 ER dell'avv. LUCA BASCIANI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
(C.F. ), contumace CP_7 C.F._7
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza e domanda, in riforma
1 della sentenza del Tribunale di Pisa n. 371/2022 depositata il 22/3/22, non notificata, relativa alla causa rubricata con R.G. n. 511/20:
- in via istruttoria:
(a) ritenere validamente depositati i documenti doc. A (“Nota informativa mod.
537031ON ed. 03.2010”; “condizioni generali di contratto mod. 5370709C ed. 07.2009”;
“regolamento del PIP mod. 5370508R ed. 09.2008 e relativi allegati”) e doc. B
(conteggio);
(b) ammettere c.t.u. per la determinazione della somma da liquidare con indicazione della data ritenuta il dies a quo per la dovuta liquidazione della somma al fine di consentire l'elaborazione dei conteggi a tale data),
- nel merito, in accoglimento dell'appello:
(a) in tesi: rigettare la domanda attrice, non avendo dimostrato gli attori di essere gli unici ed effettivi eredi della beneficiaria, RA;
CP_8
(b) in ipotesi: nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga che gli attori abbiano dimostrato di essere gli unici ed effettivi eredi della beneficiaria, liquidare la somma dovuta agli stessi, al netto di spese, oneri fiscali e quant'altro contrattualmente previsto, tenuto conto delle normative vigenti in materia, riconoscendo gli interessi legali dal giorno in cui la stessa Corte riterrà che gli attori abbiano offerto, in causa, la prova del loro diritto;
(c) In ogni caso annullare e/o revocare la condanna ex art. 96 c.p.c. o, in denegata ipotesi, ridurne la somma;
(d) conseguentemente, condannare gli appellati, in solido fra loro, alla restituzione della maggior somma da essi percepita.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
“I)- Nel merito: Previa declaratoria di inammissibilità e/o inutilizzabilità ex art. 345
c.p.c. dei documenti prodotti da parte appellante, indicati con le diciture “Nota
Informativa” – “Condizioni Generali di Contratto”- “Regolamento del PIP e relativi allegati”, ritenuti infondati i motivi di appello proposti, sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché le domande ad essi sottese, rigettare integralmente il gravame in ordine alla richiesta di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 371/2022, pubblicata in data 22.03.2022, del Tribunale di
Pisa, con ogni conseguente statuizione;
II)- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
2 Per parte appellata : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
“I)- Nel merito: Previa declaratoria di inammissibilità e/o inutilizzabilità ex art. 345
c.p.c. dei documenti prodotti da parte appellante, indicati con le diciture “Nota
Informativa” – “Condizioni Generali di Contratto”- “Regolamento del PIP e relativi allegati”, ritenuti infondati i motivi di appello proposti, sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché le domande ad essi sottese, rigettare integralmente il gravame in ordine alla richiesta di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 371/2022, pubblicata in data 22.03.2022, del Tribunale di
Pisa, con ogni conseguente statuizione;
II)- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 371/2022 del Tribunale di Pisa, in materia di polizza assicurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
, e , quest'ultimo in qualità di CP_7 Controparte_1 Controparte_2
Amministratore di Sostegno della madre , avevano citato in giudizio ER [...]
chiedendo al Tribunale di Pisa di accertare il loro diritto di riscuotere le somme Pt_1 di cui alla polizza assicurativa – Piano Individuale Pensionistico stipulata da CP_9 con la , n. 132/02761/635100172728 – mod. n.
[...] Parte_1 CP_10
100172728.81 - per € 46.234,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, la condanna della società convenuta al pagamento della somma anzidetta in loro favore, oltre alla condanna ex art. 96 comma 3 cpc, per la condotta omissiva tenuta dalla compagnia.
Le attrici avevano dedotto:
di essere le uniche eredi di deceduto il 6/6/2017 a Volterra Controparte_9
(Lucia e zie materne e zia paterna); CP_7 Controparte_1
che, con decreto del Giudice Tutelare di Chieti del 26/5/2018, a tutela di
[...]
era stato nominato un Amministratore di Sostegno, nella persona del di lei Per_1 figlio, ; Controparte_2
che il G.T. aveva autorizzato l'ADS ad accettare in nome e per conto di
[...]
l'eredità di con beneficio di inventario, ciò che l'ADS Per_1 Controparte_9 aveva fatto con atto notarile in data 27/6/2018;
che era stato redatto l'inventario;
3 che aveva acceso un Piano Individuale Pensionistico assicurativo Controparte_9 del tipo Fondo Pensione con la Vera Vita spa;
che la beneficiaria della polizza per il caso morte era stata indicata nella madre
, premorta il 2/8/2016; CP_8
che, con la morte della beneficiaria, il diritto di credito di cui alla suddetta polizza era confluito nel patrimonio del suo unico erede;
CP_1
che , illegittimamente, non aveva provveduto alla liquidazione Parte_1 dell'importo in favore delle eredi del omettendo di riscontrare le loro CP_1 richieste, né aveva aderito al procedimento di mediazione da loro instaurato.
Si era costituita , chiedendo il rigetto della domanda delle attrici, rilevando Parte_1 che le medesime non avevano dimostrato di essere le uniche ed effettive eredi della beneficiaria, RA (e, per quanto riguardava la posizione di , CP_8 ER neppure che la stessa avesse accettato tale eredità nel rispetto delle normative previste per i soggetti posti in A.d.S.), e che era irrilevante che lo fossero del e che, ove CP_1 nel corso del giudizio lo avessero dimostrato, nel liquidare loro la somma dovuta si doveva tener conto di spese, oneri e quant'altro di competenza di , tenuto conto Parte_1 di quanto previsto contrattualmente e delle normative vigenti in materia;
aveva inoltre contestato la richiesta di interessi e rivalutazione monetaria. Si era comunque dichiarata disposta a versare gli importi su un conto dedicato, in attesa che fosse accertata l'effettiva ed esclusiva titolarità degli attori a percepire quanto rivendicato, anche per evitare sue responsabilità per una liquidazione percepita da soggetti che non ne avevano diritto o che non ne erano gli unici titolari.
Nel corso del giudizio era deceduta e si erano costituiti volontariamente in ER giudizio i suoi eredi, , , , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_5
e .
[...] Controparte_6
All'esito, il tribunale ha accolto la domanda, argomentando che: “Gli attori hanno provato i fatti costitutivi della domanda. Hanno infatti depositato: l'atto di nomina di ad amministratore di sostegno Controparte_2 della propria madre, , integrato dal contestuale atto di autorizzazione del medesimo amministratore di ER sostegno ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità di (docc. C ed F), nonché l'autorizzazione Controparte_9 all'instaurazione dell'odierno giudizio (doc. 15); la dichiarazione di successione relativa al decesso di Controparte_9
(doc. 3); il verbale d'inventario relativo alla successione di formato dal Notaio Dott. di Controparte_9 Persona_2
San Miniato (PI) (doc. 4); l'atto di accettazione di eredità con beneficio d'inventario, relativamente al decesso di manifestata da nella persona del figlio amministratore di sostegno, Controparte_9 ER Controparte_2
(doc. D), con prodromico decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Chieti di autorizzazione all'espletamento di tale formalità (doc. F).
4 Più in particolare:
- il decesso di è risultato attestato dal relativo certificato di morte (doc. A); CP_8
- che , al momento del decesso, era vedova (come risulta dal suddetto certificato di morte), ed unico figlio CP_8
– e pertanto unico erede - risultava (come da dichiarazione di successione presentata da Controparte_9 quest'ultimo, doc. B);
- la legittimazione di , al momento di introdurre l'odierno giudizio, in forza della nomina ad Controparte_2 amministratore di sostegno della madre, da parte del Tribunale di Chieti (docc. 2, C), D), F). ER
- il decesso di in data 20.08.2021 (come da certificato di morte e dichiarazione sostitutiva atto di ER notorietà eredi, docc. 1 e 2 allegato all'atto di intervento volontario). Dunque ad oggi la posizione sostanziale dell'originaria attrice dovrà essere riconosciuta unitariamente “per stirpe”, successivamente da ER suddividersi pro quota in capo ai vari figli successori legittimi. Per Dal verbale d'inventario redatto dal Notaio Dott. di di San Miniato in data 11.09.2018 (doc. E), relativo alla Per_2 successione di risultano inoltre: Controparte_9
Controparte a.
1 - la qualifica di , e (in persona del figlio amministratore di sostegno, CP_7 ER
) quali uniche eredi legittime del defunto Controparte_2 Controparte_9
a.
2 - la compiuta accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di da parte di in Controparte_9 Controparte_2 qualità di amministratore di sostegno della madre;
ER
b) l'atto di accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di da parte di , in Controparte_9 Controparte_2 qualità di amministratore di sostegno della madre , formato dinanzi al Notaio Dott. in ER Persona_3
Pescara in data 27.06.2018 (doc. D).
In base a tali atti è stato provato che la beneficiaria è deceduta, che le attrici sono eredi di CP_8 CP_9 contraente della polizza e beneficiario, in forza dell'art. 1412 comma 2 cc, a causa della premorienza della
[...] madre;
che era unico erede di;
che è deceduto;
che CP_8 Controparte_9 CP_8 Controparte_9 [...]
ha accettato l'eredità con beneficio di inventario, come richiesto per gli incapaci, mediante l'Amministratore di Per_1
Sostegno nominato, previa autorizzazione del G.T.. E' stato poi provato da , , Controparte_3 Controparte_2
, e , costituitisi volontariamente, il decesso di e la loro Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 ER qualità di eredi della stessa.
Tutta documentazione integra, peraltro, anche la fattispecie di tacita accettazione di eredità, ex art. 476 cod. civ., da parte degli attori.
5 Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, anche la dichiarazione di successione relativa al decesso di Controparte_ dà conto del fatto che è coerede, unitamente e e Controparte_9 CP_7 ER
(circostanza conforme all'attestazione notarile sopra menzionata, doc. E).
La domanda va quindi accolta.
La somma richiesta non è stata contestata dalla convenuta, la quale si è limitata ad eccepire che sarebbe onere degli attori l'esatta quantificazione (onere che invece, anche per il principio di prossimità della prova, non può che gravare su essa stessa) e a fare riferimento, in modo del tutto generico, a oneri e tasse che dovrebbero essere applicati in base al contratto, senza tuttavia provarne la sussistenza, né l'ammontare. La somma va quindi riconosciuta per come richiesta.
Spettano inoltre agli attori gli interessi sulla somma da liquidare, stante l'illegittimità del rifiuto di procedere al pagamento. Non spetta invece la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta.
Merita accoglimento anche la domanda di condanna della convenuta al risarcimento per lite temeraria;
infatti la costituzione in giudizio e la difesa della compagnia è meramente dilatoria, posto che non è contestata l'esistenza della polizza, né la spettanza della somma agli eredi di Le eccezioni sul difetto di prova della qualità di eredi Controparte_9 sono pretestuose, alla luce dell'ampia documentazione versata in atti e comunque l'asserita carenza di documentazione avrebbe ben potuto essere rilevata in via stragiudiziale dalla compagnia, consentendo la produzione da parte dei richiedenti la prestazione, anche alla luce delle numerose richieste di informazioni rivolte alla società dalle aventi diritto – tutte rimaste senza risposta. Ancora, rileva la circostanza che non abbia aderito nemmeno alla Parte_1 procedura di mediazione, rendendo in tal modo necessario per gli attori esperire un'azione giudiziaria, pur in assenza di contestazioni (tanto che la stessa compagnia si è costituita, tardivamente, dichiarando di essere disponibile a versare la somma in deposito sino alla sentenza).
In via equitativa il risarcimento per lite temeraria può essere liquidato in € 6.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del fatto che non vi è stata istruttoria e che la sentenza è resa in forma semplificata”.
ha impugnato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi d'appello: Parte_1
1° MOTIVO: nullità per mancato accoglimento della richiesta di concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e per aver fatto precisare le conclusioni dopo lo spirare del termine per il deposito delle note conclusionali: il giudice aveva imputato all'assicuratore di non aver provato oneri e tasse, senza però avergli concesso i termini – richiesti – per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.; inoltre, non gli aveva concesso di replicare alla copiosa produzione documentale integrativa effettuata da parte attrice senza preventiva autorizzazione con
6 le note per l'udienza tenutasi in data 15/4/21 che, in quanto cartolare, si era svolta senza effettivo contraddittorio.
2° MOTIVO. Mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda: a seguito del decesso della beneficiaria ( si era sostituito ad essa il chiamato all'eredità, Controparte_8 ovvero per quanto affermato dagli attori lo stesso contraente a Controparte_9 quest'ultimo, poi, erano subentrati i chiamati alla sua eredità, ovvero, sempre secondo quanto affermato da parte attrice, e e infine, stante il Per_1 CP_7 Controparte_1 decesso di , nella sua posizione erano subentrati quali suoi eredi gli ER intervenuti , , e . Tuttavia, se CP_3 CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_6 riguardo alla successione di gli intervenuti avevano dimostrato la loro ER legittimazione, era rimasto indimostrato che fosse l'unico erede della Controparte_9 madre , ed anche in relazione alla successione di quest'ultimo le attrici CP_8 avevano omesso di dare prova della loro legittimazione e di avere – esclusivamente loro
– diritto a quanto preteso;
3° MOTIVO. Errore circa la mancata prova di oneri e spese: in ogni caso, come emergeva dal conteggio prodotto con l'atto d'impugnazione, dall'importo maturato andavano detratti € 6.378,75 a titolo di ritenuta IRPEF calcolata sui contributi versati;
4° MOTIVO. Erroneità della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: poiché gli attori avevano prodotto solo in corso di causa documentazione, per di più incompleta, che dimostrava la loro qualità di unici eredi, il proprio contegno era stato corretto.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
13.3.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025.
2. Il primo motivo d'appello: i dedotti vizi processuali.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato il mancato accoglimento Parte_1 dell'istanza di concessione dei termini ex art. 183, comma VI c.p.c., formulata all'udienza del 07.04.2021, e che il giudice avesse fatto precisare le conclusioni dopo lo spirare del termine per il deposito delle note conclusive.
Il motivo è infondato per entrambi i profili.
In ordine alla mancata concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., appare dirimente la considerazione che, all'udienza cartolare della 15.4.2021, il tribunale, lette le note di trattazione scritta delle parti, ed in particolare quella del 7.4.2021 di , ha Parte_1 implicitamente respinta la sua istanza ex art. 183 fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, e specificamente così statuendo:
“L'avv. VERGNANO MARIA , nelle note scritte, ha depositato documenti e preso atto delle difese della controparte ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
7 L'avv. VELLUTINI, nelle note scritte, si riporta integralmente alle difese contenute nella comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
e chiede concedersi i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 c.p.c..
Il giudice fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/10/2021 ore 9:50”.
A fronte di tale ordinanza, l'assicuratore nulla ha lamentato né domandato: né all'udienza cartolare del 5.10.2021, che si è conclusa con la fissazione dell'udienza del 10.3.2022 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., né nelle note conclusive depositate in vista di tale udienza, né, infine, all'udienza del 22.3.2022 di discussione, la medesima ha reiterato la sua richiesta ex art. 183 c.p.c., o proposto istanze istruttorie, o prodotto documenti, così mostrando con ogni evidenza la rinuncia alla richiesta di termini e comunque di non avere concreta intenzione né di precisare o modificare le proprie eccezioni e conclusioni, né di avanzare richieste istruttorie né di effettuare produzioni documentali.
Pertanto, la circostanza che l'assicuratore abbia concluso senza insistere nella concessione dei termini, né proporre istanze istruttorie, e che anche dal suo più complessivo contegno non emerga alcuna volontà in tal senso, gli impedisce in sede d'impugnazione di lamentare alcunché sotto tale profilo (Cass., Sentenza n. 33103 del 10 novembre 2021) e, di conseguenza, di produrre nuovi documenti in questa sede.
Dunque, la “Nota informativa mod. 537031ON ed. 03.2010”, le “condizioni generali di contratto mod. 5370709C ed. 07.2009” e il “regolamento del PIP mod. 5370508R ed.
09.2008 e relativi allegati”, depositati in questo grado sub doc. A, costituiscono produzioni documentali inammissibili ex art. 345 c.p.c.
Invero, si tratta di documenti che già erano in possesso di e che essa non ha Parte_1 prodotto in primo grado per sua precisa scelta processuale.
Men che meno, poi, si può ravvisare un vizio procedimentale per avere il giudice fatto precisare alle parti le conclusioni dopo il deposito delle memorie conclusive.
In realtà, l'udienza del 5.10.2021 era fissata proprio per la precisazione delle conclusioni e se in tale ambito, pur presente, non le ha formalmente precisate non può Parte_1 imputare al giudice tale suo contegno, dovendosi interpretare lo stesso come volontà di mantenere ferme le conclusioni già spiegate all'atto della costituzione in giudizio. Non solo: essa è comunque giunta all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
10.3.2022 avendo depositato la memoria conclusiva del 25.2.2022, in cui giustappunto ha affermato: “Per quanto sopra, la domanda è infondata o, quantomeno, sono rimasti indimostrati sia il diritto fatto valere che il quantum. Si insiste pertanto nelle precisate conclusioni”.
8 D'altro canto, come affermato anche dalla Suprema Corte (v. Cass. 24 settembre 2018 n.
22521), “in caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.”
In ogni caso, la deduzione di una nullità processuale deve essere accompagnata dall'indicazione dell'interesse sostanziale effettivamente pregiudicato, laddove nel verbale d'udienza del 22.3.2022 (di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.), si legge “L'avv.
Mannocci precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi alle note conclusive”, ciò che di per sé avrebbe sanato ogni ipotetica nullità.
3. Il secondo motivo d'appello: la prova della titolarità del credito.
Se in primo grado aveva contestato la domanda attrice sia deducendo che per Parte_1 beneficiare della polizza azionata si doveva aver riguardo non già agli eredi del contraente ma a quelli della beneficiaria ( sia rilevando che le CP_1 Controparte_8 pretese beneficiarie non avevano dimostrato: (1) il decesso della RA;
CP_8
(2) di essere le uniche eredi della RA;
(3) che il signor CP_8 CP_2
, quale A.d.s. di , aveva ricevuto regolarmente autorizzazione dal
[...] ER
Giudice Tutelare;
(4) che fosse stata presentata la dichiarazione di successione della beneficiaria, ; (5) che fosse stata depositata l'accettazione con beneficio di CP_8 inventario, da parte di , dell'eredità di;
(6) che fosse stato Controparte_2 CP_8 depositato il verbale di inventario dei beni, in questo grado molte di tali questioni sono superate.
Intanto, è ormai chiarito che la pretesa delle eredi di non si fondava Controparte_9 sulla di lui qualità di contraente della polizza, ma su quella di erede della beneficiaria.
Nello specifico, come affermato dalla la Suprema Corte, “Qualora il beneficiario muoia prima dell'assicurato saranno gli eredi del beneficiario ad avere diritto a percepire
l'indennità, a meno che colui che ha disposto la polizza non abbia deciso diversamente.”
(Cfr. Ordinanza n. 11101 del 27 aprile 2023).
Poi, ha espressamente dichiarato, nel proprio atto d'impugnazione, di non Parte_1 contestare la qualità di unici eredi di dei sigg. . ER CP_2
Inoltre, non è più in contestazione l'avvenuto decesso di . CP_8
9 In concreto, l'appellante:
a) per quanto riguarda la posizione di non ne contesta la qualità di Controparte_9 figlio né di erede di , ma, solo, dubita, del tutto genericamente, che Persona_4 egli fosse l'unico erede;
Co b) per quanto riguarda le posizioni di e e non ER Controparte_1 contesta che fossero le zie di né la compiuta accettazione con Controparte_9 beneficio d'inventario dell'eredità di da parte di Controparte_9 Controparte_2 in qualità di amministratore di sostegno della madre ma, solo, ER genericamente, la qualità di uniche eredi del CP_1
Quanto al primo profilo, sub a), si deve chiarire che se era certamente onere delle attrici dimostrare che era erede di , perché ciò costituiva il Controparte_9 CP_8 presupposto dell'acquisto in capo a lui dei diritti discendenti dalla polizza azionata, non era però loro onere dimostrare che non vi erano altri eredi, essendo, piuttosto, la presenza di ulteriori eredi oggetto dell'eccezione dell'assicuratore.
D'altro canto, anche sotto il profilo indiziario, si deve dare rilievo al fatto che nella CP_1 denuncia di successione della madre si era dichiarato unico erede, e che il certificato di morte di lei ne attestava lo status di vedova.
Quanto al secondo profilo, sub b), si deve rilevare, da un canto, che la contestazione della qualità d'eredi in capo alle tre attrici è quanto mai generica e non riguarda la qualità in capo alle medesime di zie di e, dall'altro, che l'assenza di parenti di Controparte_9 più prossimi delle tre zie, e/o di persone a lui vicine cui in ipotesi Controparte_9 devolvere la propria eredità per testamento, è confermata dalla scelta del medesimo di nominare beneficiaria della polizza di causa, in caso di propria morte, l'anziana madre
, e di non nominare successivi beneficiari in caso di premorienza di lei. CP_8
Se a tale quadro si aggiunge la denuncia di successione in favore delle tre attrici, il Per_ verbale d'inventario redatto dal Notaio Dott. di di San Miniato in data Per_2
11.09.2018 (doc. E), relativo alla successione del sig. - in cui si dà Controparte_9 formalmente atto della qualifica delle attrici sigg.re , e Controparte_1 CP_7 Per_1
(in persona del figlio amministratore di sostegno Sig. ) quali
[...] Controparte_2 coeredi legittime del de cuius e della compiuta accettazione con Controparte_9 beneficio d'inventario dell'eredità di da parte del sig. , Controparte_9 Controparte_2 in qualità di amministratore di sostegno della madre - e la circostanza che ER dopo quasi 8 anni nessuno ha rivendicato alcunché dell'eredità di si Controparte_9 deve ritenere che vi siano elementi idonei a confermare la statuizione sul punto del tribunale.
4. Il terzo motivo d'appello: la decurtazione di spese e oneri fiscali.
10 Nel costituirsi in primo grado aveva contestato la titolarità dei diritti discendenti Parte_1 dalla polizza in capo alle attrici, ma non anche che dalla polizza azionata discendesse - a favore di - il diritto di riscuotere l'importo indicato in citazione, di € CP_8
46.234,57, salvo precisare che “in sede di liquidazione dovranno considerarsi le spese, gli oneri e quant'altro previsto e di competenza della società convenuta, nonché quanto previsto nella nota informativa mod. 5370310N ed. 3.2010, nelle condizioni generali di contratto mod. 5370709C ed. 7.2009, nel regolamento del PIP mod. ed. Numer_1
9.2008, degli allegati e di ogni ulteriore normativa e documento utile”.
Essa, tuttavia, come esposto sub 2, non aveva depositato alcuno dei documenti allegati, come sarebbe stato suo onere, posto che eventuali spese ed oneri a carico del beneficiario che andassero a diminuire il suo diritto rappresentavano un fatto parzialmente impeditivo della pretesa avversaria.
Le eredi del avevano prodotto il Modulo di Adesione al P.I.P. sottoscritto in data CP_1
13.05.2010 dal de cuius, contenenti le condizioni di polizza (contratto mai contestato da
), fatto costitutivo del proprio diritto;
l'assicuratore, dal canto suo, avrebbe Parte_1 dovuto produrre eventuali allegati per dimostrare le proprie eccezioni.
Si tratta allora di comprendere se, nonostante il mancato deposito di tali documenti, possa ritenersi dimostrata l'eccezione e, dunque, vada diminuita la somma di €
46.234,57 riconosciuta dal tribunale - ed attribuita agli attori in n. 3 quote di eguale valore (1/3 , 1/3 , 1/3 ). Controparte_1 CP_7 Controparte_11
Ebbene, certamente in mancanza del documento contrattuale non vi è prova della pattuizione a carico del cliente di specifiche spese.
Per converso, per quanto attiene la tassazione del rendimento finanziario opera la regola generale secondo cui, nel regime amministrato, comune per le banche e gli assicuratori italiani, le imposte vengono trattenute direttamente alla fonte, semplificando la procedura fiscale per gli investitori;
tutti i rendimenti finanziari, generati da qualsiasi forma di investimento, sono tassati, anche se in misura differente a seconda del tipo di prodotto in cui si investe - posto che le forme pensionistiche, qual era quella in esame, sono soggette ad una imposta agevolata rispetto a tutte le altre forme di investimento.
Dunque, a titolo di ritenuta IRPEF devono essere detratti € 6.378,75 (non essendo tale conteggio stato puntualmente contestato), ed il credito degli appellati (ciascuno pro quota, come già indicato dal tribunale) è di euro 39.855,82 (46.234,57 - 6.378,75), oltre interessi legali come indicato dal primo giudice.
Poiché l'appellante fin dall'inizio del presente grado ha chiesto la restituzione di quanto pagato in eccesso in forza della sentenza appellata, documentando (v. docc. D e E depositati unitamente all'atto d'appello) le puntuali e dettagliate richieste degli avv.
11 Vergnano e Basciani (corredate dall'Iban dei clienti), ma non anche i pagamenti (dati già per effettuati), e poiché, tuttavia, le controparti non hanno contestato gli avvenuti pagamenti in favore di tutti gli attori in primo grado (dove l'avv. Vergnano difendeva anche l'appellata contumace), dovrà essere restituito dagli appellati pro quota quanto percepito in esubero (6.378,65 oltre interessi) nonché, per quanto si va ad argomentare nel prossimo paragrafo, la somma di 6.000,00 euro, oltre interessi legali dalla data del pagamento.
5. Il quarto motivo d'appello: la condanna ex art. 96 c.p.c.
Col quarto motivo, ha censurato la propria condanna ex art. 96 per lite Parte_1 temeraria.
Tale motivo merita accoglimento, vuoi perché il contegno prudenziale inizialmente tenuto dall'assicuratore non era frutto di colpa grave né costituiva abuso processuale, vuoi perché all'esito dei due gradi è stata accolta la sua eccezione di decurtazione dall'importo dovuto degli oneri fiscali.
6. Le spese di lite.
La seppur parziale riforma della decisione impugnata determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, pur essendo l'appello stato parzialmente accolto, gli appellati all'esito dei due gradi hanno visto riconosciuto il proprio diritto all'indennizzo; d'altro canto, seppur la liquidazione sia stata inferiore a quella pretesa, ciò, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di
12 parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi); inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell'accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.
A ciò consegue che le spese di entrambi i gradi vadano poste integralmente a carico dell'appellante, e quantificate sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22.
Per il primo grado non v'è ragione di modificare la liquidazione operata dal tribunale
(posto che la riduzione del credito riconosciuto non determina un passaggio di scaglione).
Per il secondo grado, poiché s'è costituita con un difensore, gli eredi di Controparte_1
con altro difensore, e è rimasta contumace, le spese vanno ER CP_7 liquidate tenendo conto che il credito della da un canto, e degli eredi di CP_1 CP_7
(unitariamente intesi), dall'altro, ammonta a 13.000 euro e rotti, oltre accessori.
[...]
Dunque, applicati i valori medi e lo scaglione 5.201/26.000, stante la media complessità della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta a favore dell'appellata da un canto, e degli eredi CP_1 Per_1 unitariamente intesi, dall'altro, la somma di euro 3.966,00 ciascuno.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 371/2022 del Tribunale di Parte_1
Pisa, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, riduce il credito riconosciuto in favore degli appellati in forza della polizza azionata dalla somma di euro 46.234,57 alla somma di euro 39.855,82, oltre interessi come già statuito dal tribunale, e dichiara che nulla è dovuto ex art. 96 c.p.c. (respingendo la relativa domanda, già accolta dal primo giudice); dispone che le spese di primo grado siano quantificate secondo l'importo disposto con la sentenza appellata;
condanna l'appellante a rifondere agli appellati eredi , da un canto, ER
e , dall'altro, le spese dell'appello, che liquida nell'importo di euro Controparte_1
3.966,00 ciascuno, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
13 condanna gli appellati a restituire pro quota quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, per la parte in cui tale sentenza è stata riformata
(euro 6.378,65 oltre interessi + euro 6.000,00), oltre interessi legali dalla data dei pagamenti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott. ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1716/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO VELLUTINI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. MARIA Controparte_1 C.F._1
VERGNANO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), (C.F. , C.F._3 Controparte_4 C.F._4 CP_5
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._5 Controparte_6
), nella loro qualità di coeredi di , con il patrocinio C.F._6 ER dell'avv. LUCA BASCIANI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
(C.F. ), contumace CP_7 C.F._7
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza e domanda, in riforma
1 della sentenza del Tribunale di Pisa n. 371/2022 depositata il 22/3/22, non notificata, relativa alla causa rubricata con R.G. n. 511/20:
- in via istruttoria:
(a) ritenere validamente depositati i documenti doc. A (“Nota informativa mod.
537031ON ed. 03.2010”; “condizioni generali di contratto mod. 5370709C ed. 07.2009”;
“regolamento del PIP mod. 5370508R ed. 09.2008 e relativi allegati”) e doc. B
(conteggio);
(b) ammettere c.t.u. per la determinazione della somma da liquidare con indicazione della data ritenuta il dies a quo per la dovuta liquidazione della somma al fine di consentire l'elaborazione dei conteggi a tale data),
- nel merito, in accoglimento dell'appello:
(a) in tesi: rigettare la domanda attrice, non avendo dimostrato gli attori di essere gli unici ed effettivi eredi della beneficiaria, RA;
CP_8
(b) in ipotesi: nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga che gli attori abbiano dimostrato di essere gli unici ed effettivi eredi della beneficiaria, liquidare la somma dovuta agli stessi, al netto di spese, oneri fiscali e quant'altro contrattualmente previsto, tenuto conto delle normative vigenti in materia, riconoscendo gli interessi legali dal giorno in cui la stessa Corte riterrà che gli attori abbiano offerto, in causa, la prova del loro diritto;
(c) In ogni caso annullare e/o revocare la condanna ex art. 96 c.p.c. o, in denegata ipotesi, ridurne la somma;
(d) conseguentemente, condannare gli appellati, in solido fra loro, alla restituzione della maggior somma da essi percepita.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
“I)- Nel merito: Previa declaratoria di inammissibilità e/o inutilizzabilità ex art. 345
c.p.c. dei documenti prodotti da parte appellante, indicati con le diciture “Nota
Informativa” – “Condizioni Generali di Contratto”- “Regolamento del PIP e relativi allegati”, ritenuti infondati i motivi di appello proposti, sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché le domande ad essi sottese, rigettare integralmente il gravame in ordine alla richiesta di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 371/2022, pubblicata in data 22.03.2022, del Tribunale di
Pisa, con ogni conseguente statuizione;
II)- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
2 Per parte appellata : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
“I)- Nel merito: Previa declaratoria di inammissibilità e/o inutilizzabilità ex art. 345
c.p.c. dei documenti prodotti da parte appellante, indicati con le diciture “Nota
Informativa” – “Condizioni Generali di Contratto”- “Regolamento del PIP e relativi allegati”, ritenuti infondati i motivi di appello proposti, sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché le domande ad essi sottese, rigettare integralmente il gravame in ordine alla richiesta di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 371/2022, pubblicata in data 22.03.2022, del Tribunale di
Pisa, con ogni conseguente statuizione;
II)- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 371/2022 del Tribunale di Pisa, in materia di polizza assicurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
, e , quest'ultimo in qualità di CP_7 Controparte_1 Controparte_2
Amministratore di Sostegno della madre , avevano citato in giudizio ER [...]
chiedendo al Tribunale di Pisa di accertare il loro diritto di riscuotere le somme Pt_1 di cui alla polizza assicurativa – Piano Individuale Pensionistico stipulata da CP_9 con la , n. 132/02761/635100172728 – mod. n.
[...] Parte_1 CP_10
100172728.81 - per € 46.234,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, la condanna della società convenuta al pagamento della somma anzidetta in loro favore, oltre alla condanna ex art. 96 comma 3 cpc, per la condotta omissiva tenuta dalla compagnia.
Le attrici avevano dedotto:
di essere le uniche eredi di deceduto il 6/6/2017 a Volterra Controparte_9
(Lucia e zie materne e zia paterna); CP_7 Controparte_1
che, con decreto del Giudice Tutelare di Chieti del 26/5/2018, a tutela di
[...]
era stato nominato un Amministratore di Sostegno, nella persona del di lei Per_1 figlio, ; Controparte_2
che il G.T. aveva autorizzato l'ADS ad accettare in nome e per conto di
[...]
l'eredità di con beneficio di inventario, ciò che l'ADS Per_1 Controparte_9 aveva fatto con atto notarile in data 27/6/2018;
che era stato redatto l'inventario;
3 che aveva acceso un Piano Individuale Pensionistico assicurativo Controparte_9 del tipo Fondo Pensione con la Vera Vita spa;
che la beneficiaria della polizza per il caso morte era stata indicata nella madre
, premorta il 2/8/2016; CP_8
che, con la morte della beneficiaria, il diritto di credito di cui alla suddetta polizza era confluito nel patrimonio del suo unico erede;
CP_1
che , illegittimamente, non aveva provveduto alla liquidazione Parte_1 dell'importo in favore delle eredi del omettendo di riscontrare le loro CP_1 richieste, né aveva aderito al procedimento di mediazione da loro instaurato.
Si era costituita , chiedendo il rigetto della domanda delle attrici, rilevando Parte_1 che le medesime non avevano dimostrato di essere le uniche ed effettive eredi della beneficiaria, RA (e, per quanto riguardava la posizione di , CP_8 ER neppure che la stessa avesse accettato tale eredità nel rispetto delle normative previste per i soggetti posti in A.d.S.), e che era irrilevante che lo fossero del e che, ove CP_1 nel corso del giudizio lo avessero dimostrato, nel liquidare loro la somma dovuta si doveva tener conto di spese, oneri e quant'altro di competenza di , tenuto conto Parte_1 di quanto previsto contrattualmente e delle normative vigenti in materia;
aveva inoltre contestato la richiesta di interessi e rivalutazione monetaria. Si era comunque dichiarata disposta a versare gli importi su un conto dedicato, in attesa che fosse accertata l'effettiva ed esclusiva titolarità degli attori a percepire quanto rivendicato, anche per evitare sue responsabilità per una liquidazione percepita da soggetti che non ne avevano diritto o che non ne erano gli unici titolari.
Nel corso del giudizio era deceduta e si erano costituiti volontariamente in ER giudizio i suoi eredi, , , , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_5
e .
[...] Controparte_6
All'esito, il tribunale ha accolto la domanda, argomentando che: “Gli attori hanno provato i fatti costitutivi della domanda. Hanno infatti depositato: l'atto di nomina di ad amministratore di sostegno Controparte_2 della propria madre, , integrato dal contestuale atto di autorizzazione del medesimo amministratore di ER sostegno ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità di (docc. C ed F), nonché l'autorizzazione Controparte_9 all'instaurazione dell'odierno giudizio (doc. 15); la dichiarazione di successione relativa al decesso di Controparte_9
(doc. 3); il verbale d'inventario relativo alla successione di formato dal Notaio Dott. di Controparte_9 Persona_2
San Miniato (PI) (doc. 4); l'atto di accettazione di eredità con beneficio d'inventario, relativamente al decesso di manifestata da nella persona del figlio amministratore di sostegno, Controparte_9 ER Controparte_2
(doc. D), con prodromico decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Chieti di autorizzazione all'espletamento di tale formalità (doc. F).
4 Più in particolare:
- il decesso di è risultato attestato dal relativo certificato di morte (doc. A); CP_8
- che , al momento del decesso, era vedova (come risulta dal suddetto certificato di morte), ed unico figlio CP_8
– e pertanto unico erede - risultava (come da dichiarazione di successione presentata da Controparte_9 quest'ultimo, doc. B);
- la legittimazione di , al momento di introdurre l'odierno giudizio, in forza della nomina ad Controparte_2 amministratore di sostegno della madre, da parte del Tribunale di Chieti (docc. 2, C), D), F). ER
- il decesso di in data 20.08.2021 (come da certificato di morte e dichiarazione sostitutiva atto di ER notorietà eredi, docc. 1 e 2 allegato all'atto di intervento volontario). Dunque ad oggi la posizione sostanziale dell'originaria attrice dovrà essere riconosciuta unitariamente “per stirpe”, successivamente da ER suddividersi pro quota in capo ai vari figli successori legittimi. Per Dal verbale d'inventario redatto dal Notaio Dott. di di San Miniato in data 11.09.2018 (doc. E), relativo alla Per_2 successione di risultano inoltre: Controparte_9
Controparte a.
1 - la qualifica di , e (in persona del figlio amministratore di sostegno, CP_7 ER
) quali uniche eredi legittime del defunto Controparte_2 Controparte_9
a.
2 - la compiuta accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di da parte di in Controparte_9 Controparte_2 qualità di amministratore di sostegno della madre;
ER
b) l'atto di accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di da parte di , in Controparte_9 Controparte_2 qualità di amministratore di sostegno della madre , formato dinanzi al Notaio Dott. in ER Persona_3
Pescara in data 27.06.2018 (doc. D).
In base a tali atti è stato provato che la beneficiaria è deceduta, che le attrici sono eredi di CP_8 CP_9 contraente della polizza e beneficiario, in forza dell'art. 1412 comma 2 cc, a causa della premorienza della
[...] madre;
che era unico erede di;
che è deceduto;
che CP_8 Controparte_9 CP_8 Controparte_9 [...]
ha accettato l'eredità con beneficio di inventario, come richiesto per gli incapaci, mediante l'Amministratore di Per_1
Sostegno nominato, previa autorizzazione del G.T.. E' stato poi provato da , , Controparte_3 Controparte_2
, e , costituitisi volontariamente, il decesso di e la loro Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 ER qualità di eredi della stessa.
Tutta documentazione integra, peraltro, anche la fattispecie di tacita accettazione di eredità, ex art. 476 cod. civ., da parte degli attori.
5 Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, anche la dichiarazione di successione relativa al decesso di Controparte_ dà conto del fatto che è coerede, unitamente e e Controparte_9 CP_7 ER
(circostanza conforme all'attestazione notarile sopra menzionata, doc. E).
La domanda va quindi accolta.
La somma richiesta non è stata contestata dalla convenuta, la quale si è limitata ad eccepire che sarebbe onere degli attori l'esatta quantificazione (onere che invece, anche per il principio di prossimità della prova, non può che gravare su essa stessa) e a fare riferimento, in modo del tutto generico, a oneri e tasse che dovrebbero essere applicati in base al contratto, senza tuttavia provarne la sussistenza, né l'ammontare. La somma va quindi riconosciuta per come richiesta.
Spettano inoltre agli attori gli interessi sulla somma da liquidare, stante l'illegittimità del rifiuto di procedere al pagamento. Non spetta invece la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta.
Merita accoglimento anche la domanda di condanna della convenuta al risarcimento per lite temeraria;
infatti la costituzione in giudizio e la difesa della compagnia è meramente dilatoria, posto che non è contestata l'esistenza della polizza, né la spettanza della somma agli eredi di Le eccezioni sul difetto di prova della qualità di eredi Controparte_9 sono pretestuose, alla luce dell'ampia documentazione versata in atti e comunque l'asserita carenza di documentazione avrebbe ben potuto essere rilevata in via stragiudiziale dalla compagnia, consentendo la produzione da parte dei richiedenti la prestazione, anche alla luce delle numerose richieste di informazioni rivolte alla società dalle aventi diritto – tutte rimaste senza risposta. Ancora, rileva la circostanza che non abbia aderito nemmeno alla Parte_1 procedura di mediazione, rendendo in tal modo necessario per gli attori esperire un'azione giudiziaria, pur in assenza di contestazioni (tanto che la stessa compagnia si è costituita, tardivamente, dichiarando di essere disponibile a versare la somma in deposito sino alla sentenza).
In via equitativa il risarcimento per lite temeraria può essere liquidato in € 6.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del fatto che non vi è stata istruttoria e che la sentenza è resa in forma semplificata”.
ha impugnato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi d'appello: Parte_1
1° MOTIVO: nullità per mancato accoglimento della richiesta di concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e per aver fatto precisare le conclusioni dopo lo spirare del termine per il deposito delle note conclusionali: il giudice aveva imputato all'assicuratore di non aver provato oneri e tasse, senza però avergli concesso i termini – richiesti – per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.; inoltre, non gli aveva concesso di replicare alla copiosa produzione documentale integrativa effettuata da parte attrice senza preventiva autorizzazione con
6 le note per l'udienza tenutasi in data 15/4/21 che, in quanto cartolare, si era svolta senza effettivo contraddittorio.
2° MOTIVO. Mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda: a seguito del decesso della beneficiaria ( si era sostituito ad essa il chiamato all'eredità, Controparte_8 ovvero per quanto affermato dagli attori lo stesso contraente a Controparte_9 quest'ultimo, poi, erano subentrati i chiamati alla sua eredità, ovvero, sempre secondo quanto affermato da parte attrice, e e infine, stante il Per_1 CP_7 Controparte_1 decesso di , nella sua posizione erano subentrati quali suoi eredi gli ER intervenuti , , e . Tuttavia, se CP_3 CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_6 riguardo alla successione di gli intervenuti avevano dimostrato la loro ER legittimazione, era rimasto indimostrato che fosse l'unico erede della Controparte_9 madre , ed anche in relazione alla successione di quest'ultimo le attrici CP_8 avevano omesso di dare prova della loro legittimazione e di avere – esclusivamente loro
– diritto a quanto preteso;
3° MOTIVO. Errore circa la mancata prova di oneri e spese: in ogni caso, come emergeva dal conteggio prodotto con l'atto d'impugnazione, dall'importo maturato andavano detratti € 6.378,75 a titolo di ritenuta IRPEF calcolata sui contributi versati;
4° MOTIVO. Erroneità della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: poiché gli attori avevano prodotto solo in corso di causa documentazione, per di più incompleta, che dimostrava la loro qualità di unici eredi, il proprio contegno era stato corretto.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
13.3.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025.
2. Il primo motivo d'appello: i dedotti vizi processuali.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato il mancato accoglimento Parte_1 dell'istanza di concessione dei termini ex art. 183, comma VI c.p.c., formulata all'udienza del 07.04.2021, e che il giudice avesse fatto precisare le conclusioni dopo lo spirare del termine per il deposito delle note conclusive.
Il motivo è infondato per entrambi i profili.
In ordine alla mancata concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., appare dirimente la considerazione che, all'udienza cartolare della 15.4.2021, il tribunale, lette le note di trattazione scritta delle parti, ed in particolare quella del 7.4.2021 di , ha Parte_1 implicitamente respinta la sua istanza ex art. 183 fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, e specificamente così statuendo:
“L'avv. VERGNANO MARIA , nelle note scritte, ha depositato documenti e preso atto delle difese della controparte ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
7 L'avv. VELLUTINI, nelle note scritte, si riporta integralmente alle difese contenute nella comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
e chiede concedersi i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 c.p.c..
Il giudice fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/10/2021 ore 9:50”.
A fronte di tale ordinanza, l'assicuratore nulla ha lamentato né domandato: né all'udienza cartolare del 5.10.2021, che si è conclusa con la fissazione dell'udienza del 10.3.2022 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., né nelle note conclusive depositate in vista di tale udienza, né, infine, all'udienza del 22.3.2022 di discussione, la medesima ha reiterato la sua richiesta ex art. 183 c.p.c., o proposto istanze istruttorie, o prodotto documenti, così mostrando con ogni evidenza la rinuncia alla richiesta di termini e comunque di non avere concreta intenzione né di precisare o modificare le proprie eccezioni e conclusioni, né di avanzare richieste istruttorie né di effettuare produzioni documentali.
Pertanto, la circostanza che l'assicuratore abbia concluso senza insistere nella concessione dei termini, né proporre istanze istruttorie, e che anche dal suo più complessivo contegno non emerga alcuna volontà in tal senso, gli impedisce in sede d'impugnazione di lamentare alcunché sotto tale profilo (Cass., Sentenza n. 33103 del 10 novembre 2021) e, di conseguenza, di produrre nuovi documenti in questa sede.
Dunque, la “Nota informativa mod. 537031ON ed. 03.2010”, le “condizioni generali di contratto mod. 5370709C ed. 07.2009” e il “regolamento del PIP mod. 5370508R ed.
09.2008 e relativi allegati”, depositati in questo grado sub doc. A, costituiscono produzioni documentali inammissibili ex art. 345 c.p.c.
Invero, si tratta di documenti che già erano in possesso di e che essa non ha Parte_1 prodotto in primo grado per sua precisa scelta processuale.
Men che meno, poi, si può ravvisare un vizio procedimentale per avere il giudice fatto precisare alle parti le conclusioni dopo il deposito delle memorie conclusive.
In realtà, l'udienza del 5.10.2021 era fissata proprio per la precisazione delle conclusioni e se in tale ambito, pur presente, non le ha formalmente precisate non può Parte_1 imputare al giudice tale suo contegno, dovendosi interpretare lo stesso come volontà di mantenere ferme le conclusioni già spiegate all'atto della costituzione in giudizio. Non solo: essa è comunque giunta all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
10.3.2022 avendo depositato la memoria conclusiva del 25.2.2022, in cui giustappunto ha affermato: “Per quanto sopra, la domanda è infondata o, quantomeno, sono rimasti indimostrati sia il diritto fatto valere che il quantum. Si insiste pertanto nelle precisate conclusioni”.
8 D'altro canto, come affermato anche dalla Suprema Corte (v. Cass. 24 settembre 2018 n.
22521), “in caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.”
In ogni caso, la deduzione di una nullità processuale deve essere accompagnata dall'indicazione dell'interesse sostanziale effettivamente pregiudicato, laddove nel verbale d'udienza del 22.3.2022 (di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.), si legge “L'avv.
Mannocci precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi alle note conclusive”, ciò che di per sé avrebbe sanato ogni ipotetica nullità.
3. Il secondo motivo d'appello: la prova della titolarità del credito.
Se in primo grado aveva contestato la domanda attrice sia deducendo che per Parte_1 beneficiare della polizza azionata si doveva aver riguardo non già agli eredi del contraente ma a quelli della beneficiaria ( sia rilevando che le CP_1 Controparte_8 pretese beneficiarie non avevano dimostrato: (1) il decesso della RA;
CP_8
(2) di essere le uniche eredi della RA;
(3) che il signor CP_8 CP_2
, quale A.d.s. di , aveva ricevuto regolarmente autorizzazione dal
[...] ER
Giudice Tutelare;
(4) che fosse stata presentata la dichiarazione di successione della beneficiaria, ; (5) che fosse stata depositata l'accettazione con beneficio di CP_8 inventario, da parte di , dell'eredità di;
(6) che fosse stato Controparte_2 CP_8 depositato il verbale di inventario dei beni, in questo grado molte di tali questioni sono superate.
Intanto, è ormai chiarito che la pretesa delle eredi di non si fondava Controparte_9 sulla di lui qualità di contraente della polizza, ma su quella di erede della beneficiaria.
Nello specifico, come affermato dalla la Suprema Corte, “Qualora il beneficiario muoia prima dell'assicurato saranno gli eredi del beneficiario ad avere diritto a percepire
l'indennità, a meno che colui che ha disposto la polizza non abbia deciso diversamente.”
(Cfr. Ordinanza n. 11101 del 27 aprile 2023).
Poi, ha espressamente dichiarato, nel proprio atto d'impugnazione, di non Parte_1 contestare la qualità di unici eredi di dei sigg. . ER CP_2
Inoltre, non è più in contestazione l'avvenuto decesso di . CP_8
9 In concreto, l'appellante:
a) per quanto riguarda la posizione di non ne contesta la qualità di Controparte_9 figlio né di erede di , ma, solo, dubita, del tutto genericamente, che Persona_4 egli fosse l'unico erede;
Co b) per quanto riguarda le posizioni di e e non ER Controparte_1 contesta che fossero le zie di né la compiuta accettazione con Controparte_9 beneficio d'inventario dell'eredità di da parte di Controparte_9 Controparte_2 in qualità di amministratore di sostegno della madre ma, solo, ER genericamente, la qualità di uniche eredi del CP_1
Quanto al primo profilo, sub a), si deve chiarire che se era certamente onere delle attrici dimostrare che era erede di , perché ciò costituiva il Controparte_9 CP_8 presupposto dell'acquisto in capo a lui dei diritti discendenti dalla polizza azionata, non era però loro onere dimostrare che non vi erano altri eredi, essendo, piuttosto, la presenza di ulteriori eredi oggetto dell'eccezione dell'assicuratore.
D'altro canto, anche sotto il profilo indiziario, si deve dare rilievo al fatto che nella CP_1 denuncia di successione della madre si era dichiarato unico erede, e che il certificato di morte di lei ne attestava lo status di vedova.
Quanto al secondo profilo, sub b), si deve rilevare, da un canto, che la contestazione della qualità d'eredi in capo alle tre attrici è quanto mai generica e non riguarda la qualità in capo alle medesime di zie di e, dall'altro, che l'assenza di parenti di Controparte_9 più prossimi delle tre zie, e/o di persone a lui vicine cui in ipotesi Controparte_9 devolvere la propria eredità per testamento, è confermata dalla scelta del medesimo di nominare beneficiaria della polizza di causa, in caso di propria morte, l'anziana madre
, e di non nominare successivi beneficiari in caso di premorienza di lei. CP_8
Se a tale quadro si aggiunge la denuncia di successione in favore delle tre attrici, il Per_ verbale d'inventario redatto dal Notaio Dott. di di San Miniato in data Per_2
11.09.2018 (doc. E), relativo alla successione del sig. - in cui si dà Controparte_9 formalmente atto della qualifica delle attrici sigg.re , e Controparte_1 CP_7 Per_1
(in persona del figlio amministratore di sostegno Sig. ) quali
[...] Controparte_2 coeredi legittime del de cuius e della compiuta accettazione con Controparte_9 beneficio d'inventario dell'eredità di da parte del sig. , Controparte_9 Controparte_2 in qualità di amministratore di sostegno della madre - e la circostanza che ER dopo quasi 8 anni nessuno ha rivendicato alcunché dell'eredità di si Controparte_9 deve ritenere che vi siano elementi idonei a confermare la statuizione sul punto del tribunale.
4. Il terzo motivo d'appello: la decurtazione di spese e oneri fiscali.
10 Nel costituirsi in primo grado aveva contestato la titolarità dei diritti discendenti Parte_1 dalla polizza in capo alle attrici, ma non anche che dalla polizza azionata discendesse - a favore di - il diritto di riscuotere l'importo indicato in citazione, di € CP_8
46.234,57, salvo precisare che “in sede di liquidazione dovranno considerarsi le spese, gli oneri e quant'altro previsto e di competenza della società convenuta, nonché quanto previsto nella nota informativa mod. 5370310N ed. 3.2010, nelle condizioni generali di contratto mod. 5370709C ed. 7.2009, nel regolamento del PIP mod. ed. Numer_1
9.2008, degli allegati e di ogni ulteriore normativa e documento utile”.
Essa, tuttavia, come esposto sub 2, non aveva depositato alcuno dei documenti allegati, come sarebbe stato suo onere, posto che eventuali spese ed oneri a carico del beneficiario che andassero a diminuire il suo diritto rappresentavano un fatto parzialmente impeditivo della pretesa avversaria.
Le eredi del avevano prodotto il Modulo di Adesione al P.I.P. sottoscritto in data CP_1
13.05.2010 dal de cuius, contenenti le condizioni di polizza (contratto mai contestato da
), fatto costitutivo del proprio diritto;
l'assicuratore, dal canto suo, avrebbe Parte_1 dovuto produrre eventuali allegati per dimostrare le proprie eccezioni.
Si tratta allora di comprendere se, nonostante il mancato deposito di tali documenti, possa ritenersi dimostrata l'eccezione e, dunque, vada diminuita la somma di €
46.234,57 riconosciuta dal tribunale - ed attribuita agli attori in n. 3 quote di eguale valore (1/3 , 1/3 , 1/3 ). Controparte_1 CP_7 Controparte_11
Ebbene, certamente in mancanza del documento contrattuale non vi è prova della pattuizione a carico del cliente di specifiche spese.
Per converso, per quanto attiene la tassazione del rendimento finanziario opera la regola generale secondo cui, nel regime amministrato, comune per le banche e gli assicuratori italiani, le imposte vengono trattenute direttamente alla fonte, semplificando la procedura fiscale per gli investitori;
tutti i rendimenti finanziari, generati da qualsiasi forma di investimento, sono tassati, anche se in misura differente a seconda del tipo di prodotto in cui si investe - posto che le forme pensionistiche, qual era quella in esame, sono soggette ad una imposta agevolata rispetto a tutte le altre forme di investimento.
Dunque, a titolo di ritenuta IRPEF devono essere detratti € 6.378,75 (non essendo tale conteggio stato puntualmente contestato), ed il credito degli appellati (ciascuno pro quota, come già indicato dal tribunale) è di euro 39.855,82 (46.234,57 - 6.378,75), oltre interessi legali come indicato dal primo giudice.
Poiché l'appellante fin dall'inizio del presente grado ha chiesto la restituzione di quanto pagato in eccesso in forza della sentenza appellata, documentando (v. docc. D e E depositati unitamente all'atto d'appello) le puntuali e dettagliate richieste degli avv.
11 Vergnano e Basciani (corredate dall'Iban dei clienti), ma non anche i pagamenti (dati già per effettuati), e poiché, tuttavia, le controparti non hanno contestato gli avvenuti pagamenti in favore di tutti gli attori in primo grado (dove l'avv. Vergnano difendeva anche l'appellata contumace), dovrà essere restituito dagli appellati pro quota quanto percepito in esubero (6.378,65 oltre interessi) nonché, per quanto si va ad argomentare nel prossimo paragrafo, la somma di 6.000,00 euro, oltre interessi legali dalla data del pagamento.
5. Il quarto motivo d'appello: la condanna ex art. 96 c.p.c.
Col quarto motivo, ha censurato la propria condanna ex art. 96 per lite Parte_1 temeraria.
Tale motivo merita accoglimento, vuoi perché il contegno prudenziale inizialmente tenuto dall'assicuratore non era frutto di colpa grave né costituiva abuso processuale, vuoi perché all'esito dei due gradi è stata accolta la sua eccezione di decurtazione dall'importo dovuto degli oneri fiscali.
6. Le spese di lite.
La seppur parziale riforma della decisione impugnata determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, pur essendo l'appello stato parzialmente accolto, gli appellati all'esito dei due gradi hanno visto riconosciuto il proprio diritto all'indennizzo; d'altro canto, seppur la liquidazione sia stata inferiore a quella pretesa, ciò, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di
12 parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi); inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell'accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.
A ciò consegue che le spese di entrambi i gradi vadano poste integralmente a carico dell'appellante, e quantificate sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22.
Per il primo grado non v'è ragione di modificare la liquidazione operata dal tribunale
(posto che la riduzione del credito riconosciuto non determina un passaggio di scaglione).
Per il secondo grado, poiché s'è costituita con un difensore, gli eredi di Controparte_1
con altro difensore, e è rimasta contumace, le spese vanno ER CP_7 liquidate tenendo conto che il credito della da un canto, e degli eredi di CP_1 CP_7
(unitariamente intesi), dall'altro, ammonta a 13.000 euro e rotti, oltre accessori.
[...]
Dunque, applicati i valori medi e lo scaglione 5.201/26.000, stante la media complessità della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta a favore dell'appellata da un canto, e degli eredi CP_1 Per_1 unitariamente intesi, dall'altro, la somma di euro 3.966,00 ciascuno.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 371/2022 del Tribunale di Parte_1
Pisa, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, riduce il credito riconosciuto in favore degli appellati in forza della polizza azionata dalla somma di euro 46.234,57 alla somma di euro 39.855,82, oltre interessi come già statuito dal tribunale, e dichiara che nulla è dovuto ex art. 96 c.p.c. (respingendo la relativa domanda, già accolta dal primo giudice); dispone che le spese di primo grado siano quantificate secondo l'importo disposto con la sentenza appellata;
condanna l'appellante a rifondere agli appellati eredi , da un canto, ER
e , dall'altro, le spese dell'appello, che liquida nell'importo di euro Controparte_1
3.966,00 ciascuno, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
13 condanna gli appellati a restituire pro quota quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, per la parte in cui tale sentenza è stata riformata
(euro 6.378,65 oltre interessi + euro 6.000,00), oltre interessi legali dalla data dei pagamenti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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