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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/11/2024, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 655 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], assistita dall'avv. Parte_1
Fragapani Irene, nella qualità di amministratrice di sostegno, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Graci Lorenzo, che la rappresenta e di- fende, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...], assistito dall'avv. Nero Controparte_1
Chetty, nella qualità di amministratore di sostegno, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Riggio Angela, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 giugno 2024;
DEL PM: cfr. conclusioni del 2 luglio 2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 22 febbraio 2023, assistita Parte_1
dall'amministrazione di sostegno avv, Fragapani, premettendo di avere - in da- ta 29 luglio 1974 – contratto matrimonio con , dalla cui Controparte_1
unione sono nati due figli, e maggiorenni ed eco- CP_1 Persona_1
nomicamente indipendenti, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la sepa- razione personale dal marito.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di incompatibilità caratteriali, precisando che i coniugi vi- vrebbero di fatto separati da oltre dieci anni, essendo ospiti da tempo di di- stinte case di cura.
Ha chiesto, inoltre, la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore di importo pari ad euro 300,00, nonché l'assegnazione dell'uso della casa co- niugale.
Con comparsa, depositata l'1 giugno 2023, si è costituito , Controparte_1
assistito dall'amministratore di sostegno avv. Chetty Nero, il quale ha aderito alla domanda di separazione, opponendosi alle restanti domande.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione
- 2 - all'udienza del 7 febbraio 2022, il Presidente f.f. ha ritenuto insussistenti i pre- supposti per adottare i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c., rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con successivi atti ciascuna parte ha insistito nelle proprie difese, contestando le allegazioni avverse.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 giu- gno 2024, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art
190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
Venendo, adesso, alle restanti domande, in assenza di istruttoria e, dunque, in mancanza di elementi di novità, comparata la situazione reddituale dei coniu- gi, e in particolare della , che percepisce una percettrice di inden- Parte_1
nità di accompagnamento di € 527,00, e del , che è gravato mensilmente CP_1
dal pagamento della retta della comunità alloggio ove risiede per un importo pari ad euro 548,93, va disattesa la richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo favore, considerata, dunque, la sostanziale equivalenza del- Parte_1
le condizioni reddituali.
Inoltre, va dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente volta alla con- danna al pagamento della somma di € 300,00 a titolo di risarcitorio per l'asserito danno economico causato dal , trattandosi di domanda da CP_1
- 3 - proporre nell'ambito di un giudizio ordinario.
Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale che, in as- senza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, seguirà il regime civilistico del titolo di proprietà.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_2
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Raffadali, il 29 luglio 1974, CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Raffadali, al n.
54, parte II, serie A, dell'anno 1974; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 31 ottobre 2024.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 655 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], assistita dall'avv. Parte_1
Fragapani Irene, nella qualità di amministratrice di sostegno, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Graci Lorenzo, che la rappresenta e di- fende, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...], assistito dall'avv. Nero Controparte_1
Chetty, nella qualità di amministratore di sostegno, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Riggio Angela, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 giugno 2024;
DEL PM: cfr. conclusioni del 2 luglio 2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 22 febbraio 2023, assistita Parte_1
dall'amministrazione di sostegno avv, Fragapani, premettendo di avere - in da- ta 29 luglio 1974 – contratto matrimonio con , dalla cui Controparte_1
unione sono nati due figli, e maggiorenni ed eco- CP_1 Persona_1
nomicamente indipendenti, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la sepa- razione personale dal marito.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di incompatibilità caratteriali, precisando che i coniugi vi- vrebbero di fatto separati da oltre dieci anni, essendo ospiti da tempo di di- stinte case di cura.
Ha chiesto, inoltre, la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore di importo pari ad euro 300,00, nonché l'assegnazione dell'uso della casa co- niugale.
Con comparsa, depositata l'1 giugno 2023, si è costituito , Controparte_1
assistito dall'amministratore di sostegno avv. Chetty Nero, il quale ha aderito alla domanda di separazione, opponendosi alle restanti domande.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione
- 2 - all'udienza del 7 febbraio 2022, il Presidente f.f. ha ritenuto insussistenti i pre- supposti per adottare i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c., rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con successivi atti ciascuna parte ha insistito nelle proprie difese, contestando le allegazioni avverse.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 giu- gno 2024, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art
190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
Venendo, adesso, alle restanti domande, in assenza di istruttoria e, dunque, in mancanza di elementi di novità, comparata la situazione reddituale dei coniu- gi, e in particolare della , che percepisce una percettrice di inden- Parte_1
nità di accompagnamento di € 527,00, e del , che è gravato mensilmente CP_1
dal pagamento della retta della comunità alloggio ove risiede per un importo pari ad euro 548,93, va disattesa la richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo favore, considerata, dunque, la sostanziale equivalenza del- Parte_1
le condizioni reddituali.
Inoltre, va dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente volta alla con- danna al pagamento della somma di € 300,00 a titolo di risarcitorio per l'asserito danno economico causato dal , trattandosi di domanda da CP_1
- 3 - proporre nell'ambito di un giudizio ordinario.
Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale che, in as- senza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, seguirà il regime civilistico del titolo di proprietà.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_2
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Raffadali, il 29 luglio 1974, CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Raffadali, al n.
54, parte II, serie A, dell'anno 1974; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 31 ottobre 2024.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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