Articolo 2 della Legge 4 ottobre 1994, n. 578
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 ottobre 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione medesima.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1994