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Articolo 2 della Legge 4 ottobre 1994, n. 578
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Legge 4 ottobre 1994, n. 578
Articolo 2 della Legge 4 ottobre 1994, n. 578
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20 ottobre 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione medesima.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1994
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