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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 287/2022 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GRASSANI Parte_1 C.F._1
MARIO e dell'Avv. GRASSANI ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Thiene, Piazza G. Rossi n. 7
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BAGGIO Controparte_1 P.IVA_1
SIMONE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bassano del Grappa, Largo Parolini n. 85
CONVENUTA
(C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. AS conveniva in giudizio e Pt_1 CP_2 Controparte_1
(d'ora in avanti, anche solo o l'Assicurazione). CP_1
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 18.01.2022 al n. R.G. 287/2022.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che in data 27.06.2015 era stato coinvolto in un incidente stradale verificatosi Parte_1
intorno alle ore 11,20 quando egli, mentre stava percorrendo in sella al proprio velocipede via Monte
Pasubio in Comune di Caltrano, con direzione di marcia verso via TR, giunto all'altezza della pagina 1 di 11 intersezione tra via Monte Pasubio e via TR era entrato in collisione con l'autocarro targato
VI731555 (condotto dal proprietario ed assicurato da , proveniente da via CP_2 CP_1
TR;
- che la collisione si era verificata tra il velocipede, da un lato, e la ruota anteriore destra e la fiancata destra dell'autocarro, dall'altro lato, secondo quanto risultava dal Rapporto di incidente stradale redatto dai Carabinieri della Stazione di Chiuppano, intervenuti nell'imminenza della verificazione del sinistro
(doc. 1 attore);
- che la via Monte Pasubio al momento di verificazione del sinistro era priva di segnaletica orizzontale, anche all'altezza dell'intersezione con la via TR;
- che il segnale verticale di Stop, posto lungo via Monte Pasubio alla destra della carreggiata, per l'appunto all'altezza dell'intersezione con via TR, era nel frangente “offuscato” (atto di citazione, pag. 2) dalla vegetazione che cresceva nel giardino dell'abitazione affacciata sull'intersezione;
- che “la totale assenza di segnaletica orizzontale e l'offuscamento di quella verticale di stop” avevano indotto a ritenere “di poter procedere tranquillamente nel suo senso di marcia”, Parte_2
anche perché la strada verso cui egli era diretto (via TR) “gli appariva la naturale continuazione di quella percorsa” (via Monte Pasubio) e, in ragione di questo, egli aveva ritenuto che in un'eventuale
“conversione a sinistra” il “camionista avrebbe dovuto concedergli la precedenza” – provenendo il
“da destra” (atto di citazione, pag. 2); Parte_1
- che, a tal riguardo, nell'ambito delle indagini condotte in relazione al sinistro il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza aveva formalmente richiesto che la pericolosità dell'intersezione (per la carenza di segnaletica orizzontale e per l'offuscamento di quella verticale) fosse segnalata al Comune di Caltrano, in vista dell'approntamento degli opportuni provvedimenti (doc. 2 attore);
- che di lì a pochi giorni il aveva portato a termine i lavori di manutenzione della strada e CP_3 provveduto allo sfoltimento della vegetazione del giardino dell'abitazione (doc. 3 attori);
- che, per altro, sulla via TR vigeva altresì il divieto di circolazione per veicoli di portata superiore a
35 quintali;
- che tale divieto era stato disatteso da il quale, nel frangente del sinistro, stava CP_2
transitando su via TR con il proprio autocarro avente portata pari a 78 quintali;
- che era dunque “evidente il nesso causale tra la presenza del grosso veicolo in area a lui interdetta e il sinistro avvenuto”, dal momento che “se il pesante rimorchio non fosse stato nell'area dell'incrocio il sinistro non avrebbe avuto luogo” (atto di citazione, pag. 2);
pagina 2 di 11 - che, ancora, “non aveva minimamente segnalato la conversione a sinistra”, che era CP_2 avvenuta quando “il colto di sorpresa, non poteva più evitare la collisione, essendo ormai Parte_1 vicinissimo all'incrocio” (atto di citazione, pag. 3).
1.2. Tanto dedotto, l'attore quantificava in € 362.301,25 il danno non patrimoniale risentito in ragione del sinistro e concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno medesimo, previo accertamento della esclusiva responsabilità di “nella causazione del CP_2 sinistro per aver circolato in loco nonostante il divieto esistente per autocarri oltre i 35 q.li” (atto di citazione, pag. 3).
2. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 18.10.2022 veniva dichiarato CP_2
contumace.
3. Si costituiva per contro ritualmente in giudizio , che chiedeva in Controparte_1
via principale il rigetto della domanda attorea, rilevando:
- che nell'intersezione tra via TR e via Monte Pasubio la strada “preferita” era via TR, sì che erano i veicoli in transito su via Monte Pasubio a dover dare la precedenza ai veicoli in transito su via
TR (comparsa, pag. 2);
- che la portata dell'autocarro condotto da non aveva avuto alcuna incidenza causale CP_2
nella dinamica del sinistro;
- che i rilievi attorei relativi alla carenza di segnaletica orizzontale e all'offuscamento di quella verticale potevano condurre, a tutto voler concedere, ad un addebito di responsabilità in capo al e al proprietario del giardino affacciato sull'intersezione; Controparte_4
- che, in ogni caso, le fotografie presenti entro il Rapporto di incidente stradale mostravano che nel frangente della verificazione del sinistro il segnale verticale di Stop era stato visibile per il sopraggiungente quanto meno già alla distanza di 40 metri dall'intersezione; Parte_1
- che era stato dunque nella condizione di vedere il segnale verticale di Stop;
di Parte_1
capire che via TR non era affatto la continuazione di via Monte Pasubio;
di capire che, ben diversamente, via Monte Pasubio si immetteva nella via TR, in una intersezione nella quale i veicoli transitanti sulla via TR avevano la precedenza;
di vedere, infine, il sopraggiungente autocarro condotto da;
CP_2
- che, dunque, la collisione era avvenuta in ragione della disattenzione di e della Parte_1
velocità eccessiva che egli aveva serbato;
- che nemmeno rilevava il fatto che il non avesse segnalato la propria (asserita) svolta a sinistra, CP_2
dal momento che il non aveva affatto svoltato a sinistra, essendosi limitato a seguire CP_2
l'andamento della strada che stava percorrendo.
pagina 3 di 11 3.1. Contestata poi anche nel quantum la pretesa risarcitoria dell'attore, l'Assicurazione insisteva per il rigetto della domanda attorea, chiedendo tuttavia di essere autorizzata alla chiamata in causa del , per essere dallo stesso manlevato in caso di accertamento di una Controparte_4
“responsabilità solidale del convenuto in concorso con la responsabilità del CP_2 CP_4
nella causazione del sinistro” (comparsa, pag. 10).
[...]
3.2. Con atto depositato in data 30.06.2022 l'Assicurazione dava tuttavia atto di aver rinunciato agli atti del giudizio nei confronti del e all'udienza del 18.10.2022 veniva dunque Controparte_4 dichiarata l'estinzione del giudizio, quanto al rapporto processuale tra l'Assicurazione e il terzo chiamato.
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 07.03.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4.1. In vista dell'udienza del 17.12.2024, all'uopo fissata e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attore concludeva come segue: “1) accertarsi la responsabilità concorrente ex art. 2054 C.C.,
e comunque per il principio dello affidamento, del convenuto , proprietario e conducente CP_2
del veicolo targato VI 731555 nella causazione del sinistro del 27/06/15 in Caltrano, per avere percorso, illegittimamente, la Via TR con il suo camion avente portata di molto superiore a quella consentita, nonché per disattenzione, negligenza, imprudenza ed imperizia alla guida 2) Accertarsi il danno a persona dell'ing. comunque qualificato e quantificato in € 362.301,25, Parte_1 salvo diverso di giustizia;
3) Condannarsi la parte convenuta al risarcimento a favore dell'ing. dei danni, accertati come da punto 2, secondo la pronuncia in punto an.4) Parte_1
Rivalutazione ed interessi come per legge. 5) Spese e competenze, anche eventualmente di C.T.U. e
C.T.P. rifuse” – al contempo insistendo nelle istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
concludeva come segue: “Nel merito Rigettarsi la domanda attorea, in quanto CP_1
infondata per tutto quanto esposto in atti. Spese e competenze di lite rifuse. In via istruttoria Si insiste
– occorrendo – per tutte le istanze istruttorie a prova diretta formulate nella memoria ex art 183 c. VI
n. 2 c.p.c. e a prova contraria formulate nella memoria ex art 183 c. VI n. 3 c.p.c. e non ammesse”.
Su tali conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. ha promosso il giudizio in scrutinio per vedere risarciti i danni che Parte_1
assume di aver risentito in conseguenza del sinistro occorso in data 27.06.2015, intorno alle ore 11,20, quando egli, mentre stava percorrendo in sella al proprio velocipede via Monte Pasubio in Comune di pagina 4 di 11 Caltrano, con direzione di marcia verso via TR, giunto all'altezza della intersezione tra via Monte
Pasubio e via TR è entrato in collisione con l'autocarro targato VI731555 (condotto nel frangente dal proprietario ed assicurato da , proveniente da via TR. CP_2 CP_1
A tal fine, egli ha evocato in giudizio , proprietario e conducente dell'autocarro, e CP_2
l'Assicurazione che assicurava l'autocarro all'epoca del sinistro, addebitando al la CP_1 CP_2
responsabilità della verificazione del sinistro e riconducendo dunque la propria domanda entro la cornice dell'art. 2054 c.c., quanto al e dell'art. 144 del D. Lgs. n. 209/2005, quanto CP_2 all'Assicurazione.
5.1. Nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. l'Assicurazione ha reso noto che l'attore, per ottenere il risarcimento del medesimo danno di cui anche qui si fa questione, nel 2017 ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza il (identificato quale custode delle strade Controparte_4 teatro del sinistro) e la (la società che, all'epoca del sinistro, aveva Controparte_5
svolto i lavori di rifacimento del manto stradale lungo via Monte Pasubio), addebitando loro la responsabilità della verificazione del sinistro e riconducendo dunque la propria domanda entro la cornice dell'art. 2051 c.c. o, in via gradata, dell'art. 2043 c.c.
Il giudizio così promosso è stato iscritto al n. R.G. 4991/2017 ed è stato definito da questo
Tribunale con sentenza n. 1112/2021, che ha rigettato la domanda del . La sentenza è stata Parte_1 qui depositata sub doc. 1 dall'Assicurazione, che della sentenza ha anche indicato anche il numero
(invero non presente sulla copia depositata).
Che il numero della sentenza sia quello indicato dalla convenuta non è stato contestato dall'attore, il quale non ha nemmeno riferito di aver impugnato la sentenza.
Se ne deve inferire che la sentenza è divenuta definitiva.
5.2. Ebbene, la circostanza ora segnalata è dirimente ai fini della presente decisione.
Valga considerare a tal riguardo quanto segue.
5.3. Nel presente giudizio si fa questione del medesimo evento di danno (il sinistro occorso ai danni di in data 27.06.2015 in Caltrano, all'altezza della intersezione tra via Monte Parte_1
Pasubio e via TR) e del medesimo danno (la compromissione temporanea e permanente dell'integrità psico-fisica di discesa dalle lesioni che egli ha riportato in occasione Parte_1
del sinistro) di cui si è fatta questione anche nel giudizio precedentemente promosso dal Parte_1
innanzi a questo Tribunale.
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4991/2017 l'evento di danno e il danno conseguenza che esso ha in tesi cagionato sono stati ascritti dal , in solido, al e alla Parte_1 Controparte_4 [...]
, ai sensi degli articoli 2051 e 2043 c.c. Controparte_5
pagina 5 di 11 Nel presente giudizio l'evento di danno e il danno conseguenza che esso ha in tesi cagionato sono stati ascritti a e all'Assicurazione, in solido, ai sensi dell'art. 2054 c.c. CP_2
E' allora agevole rilevare che secondo la prospettazione attorea l'evento di danno ed il danno che ci occupano mettono in gioco la responsabilità extracontrattuale e solidale di una pluralità di soggetti, i quali tutti, a dire dell'attore, avrebbero concorso a cagionare l'evento e il danno medesimi, ciascuno con una propria condotta: il e la per non Controparte_4 Controparte_5 aver adeguatamente approntato la segnaletica orizzontale e verticale atta a segnalare l'esistenza di una intersezione tra via Monte Pasubio e via TR, con precedenza ai veicoli circolanti sulla via TR;
(e dunque l'Assicurazione del suo mezzo), per aver circolato sulla via TR con un CP_2
autocarro avente portata superiore a quella consentita, per non aver segnalato (una volta giunto nei pressi dell'imbocco di via Monte Pasubio su via TR) la propria intenzione di svoltare a sinistra, per aver serbato una condotta di guida disattenta, negligente, imprudente e imperita (addebito, quest'ultimo, che l'attore ha genericamente avanzato nelle conclusioni precisate nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.).
L'attore, detto altrimenti, ha prospettato tra il , la Controparte_4 Controparte_5
e il (e l'Assicurazione di quest'ultimo) una solidarietà risarcitoria ai sensi dell'art.
[...] CP_2
2055, comma 1, c.c. il cui presupposto consiste in “un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti” (Cass. civ. n. 26736/2024).
5.4. In un simile scenario, nel giudizio iscritto al n. R.G. 4991/2017 l'attore ha spiegato domanda di risarcimento del danno non verso tutti i (pretesi) corresponsabili, ma soltanto verso due di essi - e tanto egli ben poteva fare, dal momento che, come noto, nel giudizio promosso dal creditore verso un (preteso) condebitore solidale gli ulteriori (pretesi) condebitori solidali non sono litisconsorti necessari
Quel giudizio è stato definito con la sentenza n. 1112/2021, che ha rigettato la domanda di accertando: Parte_1
- la sussistenza, nella condotta tenuta dal , di “profili di colpa, sia specifica per non avere Parte_1
rispettato il segnale di arresto di cui alla segnaletica verticale di STOP visibile quantomeno da una distanza di metri quaranta dall'incrocio, sia generica, per non aver adottato il comportamento diligente esigibile in ragione della tipologia di strada e della segnalazione di pericolo conseguente ai lavori di asfaltatura in corso posta circa duecento metri prima dell'intersezione, nonché in ragione della conformazione dell'incrocio tra Via Monte Pasubio e Via TR, che consente di scorgere i veicoli che sopraggiungono in salita lungo via TR” (sentenza, pag. 10);
pagina 6 di 11 - che “il comportamento imprudente del danneggiato” ha costituito “la causa esclusiva dell'evento dannoso, integrando il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale richiesto dall'art. 2051 c.c., con conseguente esclusione della responsabilità della società e del comune convenuti” (sentenza, pag. 11).
5.5. Ebbene, la sentenza fa certamente stato nei confronti di Parte_2
A norma dell'art. 1306, co. 2 c.c., del resto, i (pretesi) condebitori solidali che Parte_1
ha qui evocato in giudizio hanno titolo per opporgli la sentenza medesima – e tanto ha fatto,
[...] segnatamente, che ha prodotto in giudizio la pronuncia, segnalando che l'esito del giudizio CP_1 iscritto al n. R.G. 4991/2017 è stato “chiarissimo” e che sulla scorta di esso va concluso che “la responsabilità per il sinistro per cui è causa è ravvisabile in via esclusiva in capo all'attore” (memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., pag. 3).
5.6. Sulla scorta della sentenza n. 1112/2021, dunque, deve aversi per accertato (anche) nel presente giudizio che la mattina del 27.06.2015, giunto all'intersezione tra via Parte_1
Monte Pasubio e via TR non ha arrestato il proprio velocipede e ha così omesso di dare la precedenza al sopraggiungente autocarro condotto dal per sua esclusiva colpa e, segnatamente: CP_2
i) poiché non ha rispettato il segnale verticale di Stop presente all'altezza dell'intersezione, segnale che egli era stato in condizione di vedere già quando si era trovato alla distanza di 40 metri dall'intersezione (sentenza n. 1112/2021, pag. 10);
ii) poiché non ha condotto il proprio velocipede con la diligenza che egli avrebbe dovuto osservare avendo riguardo alla “tipologia di strada” che stava percorrendo (“un tratto di strada in discesa, che interseca un'altra strada, in presenza di segnalazione verticale di arresto”: sentenza n. 1112/2021, pagg. 9 e 10) e alla presenza di “segnalazione di pericolo” (la “segnaletica di lavori in corso posta a circa 200 metri dall'incrocio, idonea ad allertare il ciclista, che avrebbe dovuto quanto meno rallentare, della possibile situazione di pericolo”: sentenza, pagg. 9 e 10);
iii) poiché non ha condotto il proprio velocipede con la diligenza che egli avrebbe dovuto osservare avendo riguardo (anche) “alla conformazione dell'incrocio tra Via Monte Pasubio e Via TR, che consente di scorgere i veicoli che sopraggiungono in salita lungo via TR” (sentenza, pag. 10).
*
6. Ciò detto, si tratta di stabilire se a fronte del predetto accertamento, che fa stato contro anche nel presente giudizio, sia possibile addebitare la causazione del sinistro a Parte_1
, in via esclusiva (secondo quanto sostenuto dall'attore in atto di citazione) o in via CP_2
concorrente (secondo quanto sostenuto in via gradata nelle conclusioni formulate nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. dall'attore che, poi, soltanto in sede di precisazione delle conclusioni ha senz'altro chiesto il solo accertamento della responsabilità “concorrente ex art. 2054 C.C., e comunque
pagina 7 di 11 per il principio dello affidamento, del convenuto ”). CP_2
6.1. Ebbene, è evidente che non è possibile sostenere che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità di . CP_2
Il sinistro si è infatti compendiato in una collisione tra l'autocarro condotto da CP_2
(che stava procedendo lungo via TR, godendo del diritto di precedenza rispetto ai veicoli transitanti su via Monte Pasubio) e il velocipede condotto da (il quale, lo si è detto, per sua Parte_1
esclusiva colpa non ha moderato la velocità e non ha serbato un contegno diligente nel transito lungo via Monte Pasubio;
non si è arrestato all'intersezione tra le due vie;
non ha concesso la precedenza all'autocarro, che egli era stato in grado di avvistare avvicinandosi all'intersezione).
7. L'attore, invero, ha sostenuto che il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità del in ragione del fatto che egli, la mattina del 27.06.2015, stava circolando su via TR con un CP_2
autocarro avente portata pari a 78 quintali, così violando il divieto al transito ivi esistente per autocarri di portata superiore a 35 quintali.
L'argomento non coglie nel segno.
7.1. Se il sinistro per cui è causa si fosse verificato per aver il senz'altro imboccato Parte_1
via TR senza concedere alcuna precedenza, confidando nel fatto di non incrociare tout court veicoli antagonisti sulla via TR, in ragione della vigenza di un determinato e generalizzato divieto di transito, il tema della rilevanza causale della violazione del divieto di transito avrebbe potuto
(astrattamente) porsi.
Quella ora tratteggiata non è, tuttavia, la dinamica del sinistro per cui è causa.
7.2. Assume l'attore che il se avesse rispettato il divieto di transito, non si sarebbe CP_2
trovato a transitare sulla via TR e che, in quel caso, il sinistro non si sarebbe verificato.
Si tratta, all'evidenza, di una prospettazione alla quale non può essere dato seguito.
Posto che non si fa qui questione di una responsabilità dolosa del (il quale, chiaramente, CP_2
non ha volontariamente investito il ), ciò che questo Giudice deve verificare è la sussistenza Parte_1
di una responsabilità colposa del medesimo. Tale verifica va qui effettuata rispetto allo specifico CP_2
evento per cui è causa (cioè a dire la collisione tra l'autocarro e il velocipede) e rispetto alla specifica colpa addebitata al (cioè a dire la violazione del divieto di transito). CP_2
Varrà allora rammentare che laddove si faccia questione di una colpa specifica, compendiatasi nella violazione di una determinata regola cautelare di condotta, l'evento di danno è oggettivamente imputabile all'agente quando esso rientra nello scopo preventivo della regola violata e concretizza, così, il rischio specifico che la regola intende evitare.
Ebbene, non si può certo asserire che il divieto di transito su una determinata strada, rivolto a pagina 8 di 11 mezzi di una determinata portata, sia volto ad impedire che i mezzi in questione, transitando sulla strada, rischino di entrare in collisione con mezzi antagonisti che, impegnando un incrocio, non concedano la precedenza che sono tenuti a concedere.
7.3. Tanto basta per concludere che il tema della violazione del divieto di transito non ha alcuna rilevanza ai fini che ci occupano e che da esso non si può dunque inferire una responsabilità
(nemmeno) concorrente del in relazione al sinistro occorso ai danni del . CP_2 Parte_1
8. L'attore in atto di citazione ha poi sostenuto che il sinistro si sarebbe verificato per fatto e colpa del in ragione del fatto che egli, transitando sulla via TR, non avrebbe “minimamente CP_2 segnalato la conversione a sinistra” (atto di citazione, pag. 3).
Anche questo argomento non coglie nel segno.
Come correttamente segnalato dalla convenuta, in effetti, il non ha effettuato alcuna CP_2 svolta a sinistra, dal momento che egli, trovandosi su via TR, una volta giunto all'altezza della intersezione tra via TR e via monte Pasubio, ha semplicemente proseguito la propria marcia lungo via TR (si veda, tra le altre, la fotografia n. 15 del Rapporto di incidente stradale)
9. Resta infine da rilevare che l'attore, precisando le conclusioni nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (prima memoria nella quale egli ha per l'appunto soltanto precisato le conclusioni, senza replicare al contenuto della comparsa avversaria e senza portare in giudizio alcuna allegazione ulteriore, rispetto a quelle di cui all'atto di citazione), ha chiesto l'accertamento della responsabilità
(esclusiva o concorrente) del anche “per disattenzione, negligenza, imprudenza e imperizia alla CP_2 guida” (memoria, pag. 1).
Ebbene, la domanda va senz'altro rigettata.
9.1. In atto di citazione l'attore si è limitato ad addebitare al la violazione del divieto di CP_2 transito e la mancata attivazione dell'indicatore di direzione, spendendo a tal riguardo argomenti già presi in esame e non fondati.
9.2. Ciò detto, in atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (e dunque entro il termine di preclusione posto dal codice di rito per l'attività assertiva delle parti) l'attore non ha nemmeno genericamente indicato quale condotta di disattenzione, negligenza, imprudenza ed imperizia sarebbe stata serbata dal CP_2
Non è stato allegato che il nel frangente della verificazione del sinistro stesse procedendo CP_2
a velocità elevata o comunque non adeguata allo stato dei luoghi. E, del resto, una simile circostanza va esclusa, dal momento che negli istanti precedenti la verificazione del sinistro il con il proprio CP_2
(pesante) autocarro, aveva percorso una strada (per lui) in salita e si era apprestato a proseguire sulla strada medesima impegnando una curva sinistrorsa ed in salita (il riferimento è ancora alla fotografia n.
pagina 9 di 11 15 della Relazione di incidente stradale)
Non è stato allegato che il non abbia approntato manovre di emergenza. E, del resto, CP_2
emerge ex actis che il ha effettivamente approntato una manovra di emergenza, avendo gli CP_2
Agenti accertatori rinvenuto sulla sede stradale la traccia di frenata lasciata dagli pneumatici del suo autocarro – traccia che per contro non è stata lasciata dal velocipede del il quale, Parte_1 all'evidenza, non ha approntato alcuna frenata di emergenza (Relazione di incidente stradale, pag. 2).
9.3. Posto che l'elenco delle (ipotetiche) condotte colpose che l'attore non ha allegato potrebbe proseguire, va qui rilevato che l'attore non ha offerto in giudizio (lo si ribadisce, entro il termine posto dal codice di rito per l'attività assertiva delle parti: termine il cui rispetto si impone non certo per amor di forma, ma per preservare il diritto di difesa della controparte) nemmeno una ricostruzione cinematica del sinistro, atta (con una descrizione sì di parte, ma ancorata a dati oggettivi: rilievi, calcolazioni1) a dotare di un “contenuto” l'addebito di colpa avanzato nei confronti del convenuto nella sola prima memoria ex art. 183, co. 6.
Un addebito, questo, a tal punto generico ed esplorativo da non compendiare nemmeno un'allegazione e che, per ciò stesso, va ritenuto irrilevante ai fini del presente giudizio, che non può essere chiamato a “trovare” quella colpa che lo stesso attore non ha rinvenuto, al punto da aver originariamente deciso di agire non verso il ma verso il e la CP_2 Controparte_4 [...]
- a tal fine promuovendo un giudizio del cui esito si è già dato ampiamente Controparte_5
conto.
*
10. In conclusione, le domande attoree vanno rigettate.
11. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannato a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00, nei valori minimi che si reputano congrui valutato il grado di effettiva complessità della lite e delle questioni dibattute tra le parti), vanno liquidate in € 11.229,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 1 Soltanto nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. l'attore ha evocato il tema dalla velocità dell'autocarro, limitandosi a formulare il capitolo di prova n. 7 (“vero che il pur vedendo il ciclista, avvicinandosi all'incrocio, non CP_2 rallentava, non arrestava la marcia del furgone”), manifestamente inammissibile siccome recante formulazione generica e tale da demandare al teste una pluralità di valutazioni. Si consideri, poi, che nel capitolo di prova n. 10 l'attore ha chiesto di provare per mezzo di testimoni di aver effettuato una frenata di emergenza di 1,10 metri: frenata che a mente del Rapporto di incidente stradale in atti (e al quale il capitolo di prova fa rinvio) è stata tuttavia compiuta non dal velocipede, ma dall'autocarro. pagina 10 di 11 11.1. Le spese di lite di , non costituito in giudizio, vanno dichiarate irripetibili. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 287/2022:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 11.229,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite del convenuto contumace . CP_2
Vicenza, 09/06/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 287/2022 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GRASSANI Parte_1 C.F._1
MARIO e dell'Avv. GRASSANI ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Thiene, Piazza G. Rossi n. 7
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BAGGIO Controparte_1 P.IVA_1
SIMONE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bassano del Grappa, Largo Parolini n. 85
CONVENUTA
(C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. AS conveniva in giudizio e Pt_1 CP_2 Controparte_1
(d'ora in avanti, anche solo o l'Assicurazione). CP_1
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 18.01.2022 al n. R.G. 287/2022.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che in data 27.06.2015 era stato coinvolto in un incidente stradale verificatosi Parte_1
intorno alle ore 11,20 quando egli, mentre stava percorrendo in sella al proprio velocipede via Monte
Pasubio in Comune di Caltrano, con direzione di marcia verso via TR, giunto all'altezza della pagina 1 di 11 intersezione tra via Monte Pasubio e via TR era entrato in collisione con l'autocarro targato
VI731555 (condotto dal proprietario ed assicurato da , proveniente da via CP_2 CP_1
TR;
- che la collisione si era verificata tra il velocipede, da un lato, e la ruota anteriore destra e la fiancata destra dell'autocarro, dall'altro lato, secondo quanto risultava dal Rapporto di incidente stradale redatto dai Carabinieri della Stazione di Chiuppano, intervenuti nell'imminenza della verificazione del sinistro
(doc. 1 attore);
- che la via Monte Pasubio al momento di verificazione del sinistro era priva di segnaletica orizzontale, anche all'altezza dell'intersezione con la via TR;
- che il segnale verticale di Stop, posto lungo via Monte Pasubio alla destra della carreggiata, per l'appunto all'altezza dell'intersezione con via TR, era nel frangente “offuscato” (atto di citazione, pag. 2) dalla vegetazione che cresceva nel giardino dell'abitazione affacciata sull'intersezione;
- che “la totale assenza di segnaletica orizzontale e l'offuscamento di quella verticale di stop” avevano indotto a ritenere “di poter procedere tranquillamente nel suo senso di marcia”, Parte_2
anche perché la strada verso cui egli era diretto (via TR) “gli appariva la naturale continuazione di quella percorsa” (via Monte Pasubio) e, in ragione di questo, egli aveva ritenuto che in un'eventuale
“conversione a sinistra” il “camionista avrebbe dovuto concedergli la precedenza” – provenendo il
“da destra” (atto di citazione, pag. 2); Parte_1
- che, a tal riguardo, nell'ambito delle indagini condotte in relazione al sinistro il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza aveva formalmente richiesto che la pericolosità dell'intersezione (per la carenza di segnaletica orizzontale e per l'offuscamento di quella verticale) fosse segnalata al Comune di Caltrano, in vista dell'approntamento degli opportuni provvedimenti (doc. 2 attore);
- che di lì a pochi giorni il aveva portato a termine i lavori di manutenzione della strada e CP_3 provveduto allo sfoltimento della vegetazione del giardino dell'abitazione (doc. 3 attori);
- che, per altro, sulla via TR vigeva altresì il divieto di circolazione per veicoli di portata superiore a
35 quintali;
- che tale divieto era stato disatteso da il quale, nel frangente del sinistro, stava CP_2
transitando su via TR con il proprio autocarro avente portata pari a 78 quintali;
- che era dunque “evidente il nesso causale tra la presenza del grosso veicolo in area a lui interdetta e il sinistro avvenuto”, dal momento che “se il pesante rimorchio non fosse stato nell'area dell'incrocio il sinistro non avrebbe avuto luogo” (atto di citazione, pag. 2);
pagina 2 di 11 - che, ancora, “non aveva minimamente segnalato la conversione a sinistra”, che era CP_2 avvenuta quando “il colto di sorpresa, non poteva più evitare la collisione, essendo ormai Parte_1 vicinissimo all'incrocio” (atto di citazione, pag. 3).
1.2. Tanto dedotto, l'attore quantificava in € 362.301,25 il danno non patrimoniale risentito in ragione del sinistro e concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno medesimo, previo accertamento della esclusiva responsabilità di “nella causazione del CP_2 sinistro per aver circolato in loco nonostante il divieto esistente per autocarri oltre i 35 q.li” (atto di citazione, pag. 3).
2. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 18.10.2022 veniva dichiarato CP_2
contumace.
3. Si costituiva per contro ritualmente in giudizio , che chiedeva in Controparte_1
via principale il rigetto della domanda attorea, rilevando:
- che nell'intersezione tra via TR e via Monte Pasubio la strada “preferita” era via TR, sì che erano i veicoli in transito su via Monte Pasubio a dover dare la precedenza ai veicoli in transito su via
TR (comparsa, pag. 2);
- che la portata dell'autocarro condotto da non aveva avuto alcuna incidenza causale CP_2
nella dinamica del sinistro;
- che i rilievi attorei relativi alla carenza di segnaletica orizzontale e all'offuscamento di quella verticale potevano condurre, a tutto voler concedere, ad un addebito di responsabilità in capo al e al proprietario del giardino affacciato sull'intersezione; Controparte_4
- che, in ogni caso, le fotografie presenti entro il Rapporto di incidente stradale mostravano che nel frangente della verificazione del sinistro il segnale verticale di Stop era stato visibile per il sopraggiungente quanto meno già alla distanza di 40 metri dall'intersezione; Parte_1
- che era stato dunque nella condizione di vedere il segnale verticale di Stop;
di Parte_1
capire che via TR non era affatto la continuazione di via Monte Pasubio;
di capire che, ben diversamente, via Monte Pasubio si immetteva nella via TR, in una intersezione nella quale i veicoli transitanti sulla via TR avevano la precedenza;
di vedere, infine, il sopraggiungente autocarro condotto da;
CP_2
- che, dunque, la collisione era avvenuta in ragione della disattenzione di e della Parte_1
velocità eccessiva che egli aveva serbato;
- che nemmeno rilevava il fatto che il non avesse segnalato la propria (asserita) svolta a sinistra, CP_2
dal momento che il non aveva affatto svoltato a sinistra, essendosi limitato a seguire CP_2
l'andamento della strada che stava percorrendo.
pagina 3 di 11 3.1. Contestata poi anche nel quantum la pretesa risarcitoria dell'attore, l'Assicurazione insisteva per il rigetto della domanda attorea, chiedendo tuttavia di essere autorizzata alla chiamata in causa del , per essere dallo stesso manlevato in caso di accertamento di una Controparte_4
“responsabilità solidale del convenuto in concorso con la responsabilità del CP_2 CP_4
nella causazione del sinistro” (comparsa, pag. 10).
[...]
3.2. Con atto depositato in data 30.06.2022 l'Assicurazione dava tuttavia atto di aver rinunciato agli atti del giudizio nei confronti del e all'udienza del 18.10.2022 veniva dunque Controparte_4 dichiarata l'estinzione del giudizio, quanto al rapporto processuale tra l'Assicurazione e il terzo chiamato.
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 07.03.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4.1. In vista dell'udienza del 17.12.2024, all'uopo fissata e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attore concludeva come segue: “1) accertarsi la responsabilità concorrente ex art. 2054 C.C.,
e comunque per il principio dello affidamento, del convenuto , proprietario e conducente CP_2
del veicolo targato VI 731555 nella causazione del sinistro del 27/06/15 in Caltrano, per avere percorso, illegittimamente, la Via TR con il suo camion avente portata di molto superiore a quella consentita, nonché per disattenzione, negligenza, imprudenza ed imperizia alla guida 2) Accertarsi il danno a persona dell'ing. comunque qualificato e quantificato in € 362.301,25, Parte_1 salvo diverso di giustizia;
3) Condannarsi la parte convenuta al risarcimento a favore dell'ing. dei danni, accertati come da punto 2, secondo la pronuncia in punto an.4) Parte_1
Rivalutazione ed interessi come per legge. 5) Spese e competenze, anche eventualmente di C.T.U. e
C.T.P. rifuse” – al contempo insistendo nelle istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
concludeva come segue: “Nel merito Rigettarsi la domanda attorea, in quanto CP_1
infondata per tutto quanto esposto in atti. Spese e competenze di lite rifuse. In via istruttoria Si insiste
– occorrendo – per tutte le istanze istruttorie a prova diretta formulate nella memoria ex art 183 c. VI
n. 2 c.p.c. e a prova contraria formulate nella memoria ex art 183 c. VI n. 3 c.p.c. e non ammesse”.
Su tali conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. ha promosso il giudizio in scrutinio per vedere risarciti i danni che Parte_1
assume di aver risentito in conseguenza del sinistro occorso in data 27.06.2015, intorno alle ore 11,20, quando egli, mentre stava percorrendo in sella al proprio velocipede via Monte Pasubio in Comune di pagina 4 di 11 Caltrano, con direzione di marcia verso via TR, giunto all'altezza della intersezione tra via Monte
Pasubio e via TR è entrato in collisione con l'autocarro targato VI731555 (condotto nel frangente dal proprietario ed assicurato da , proveniente da via TR. CP_2 CP_1
A tal fine, egli ha evocato in giudizio , proprietario e conducente dell'autocarro, e CP_2
l'Assicurazione che assicurava l'autocarro all'epoca del sinistro, addebitando al la CP_1 CP_2
responsabilità della verificazione del sinistro e riconducendo dunque la propria domanda entro la cornice dell'art. 2054 c.c., quanto al e dell'art. 144 del D. Lgs. n. 209/2005, quanto CP_2 all'Assicurazione.
5.1. Nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. l'Assicurazione ha reso noto che l'attore, per ottenere il risarcimento del medesimo danno di cui anche qui si fa questione, nel 2017 ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza il (identificato quale custode delle strade Controparte_4 teatro del sinistro) e la (la società che, all'epoca del sinistro, aveva Controparte_5
svolto i lavori di rifacimento del manto stradale lungo via Monte Pasubio), addebitando loro la responsabilità della verificazione del sinistro e riconducendo dunque la propria domanda entro la cornice dell'art. 2051 c.c. o, in via gradata, dell'art. 2043 c.c.
Il giudizio così promosso è stato iscritto al n. R.G. 4991/2017 ed è stato definito da questo
Tribunale con sentenza n. 1112/2021, che ha rigettato la domanda del . La sentenza è stata Parte_1 qui depositata sub doc. 1 dall'Assicurazione, che della sentenza ha anche indicato anche il numero
(invero non presente sulla copia depositata).
Che il numero della sentenza sia quello indicato dalla convenuta non è stato contestato dall'attore, il quale non ha nemmeno riferito di aver impugnato la sentenza.
Se ne deve inferire che la sentenza è divenuta definitiva.
5.2. Ebbene, la circostanza ora segnalata è dirimente ai fini della presente decisione.
Valga considerare a tal riguardo quanto segue.
5.3. Nel presente giudizio si fa questione del medesimo evento di danno (il sinistro occorso ai danni di in data 27.06.2015 in Caltrano, all'altezza della intersezione tra via Monte Parte_1
Pasubio e via TR) e del medesimo danno (la compromissione temporanea e permanente dell'integrità psico-fisica di discesa dalle lesioni che egli ha riportato in occasione Parte_1
del sinistro) di cui si è fatta questione anche nel giudizio precedentemente promosso dal Parte_1
innanzi a questo Tribunale.
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4991/2017 l'evento di danno e il danno conseguenza che esso ha in tesi cagionato sono stati ascritti dal , in solido, al e alla Parte_1 Controparte_4 [...]
, ai sensi degli articoli 2051 e 2043 c.c. Controparte_5
pagina 5 di 11 Nel presente giudizio l'evento di danno e il danno conseguenza che esso ha in tesi cagionato sono stati ascritti a e all'Assicurazione, in solido, ai sensi dell'art. 2054 c.c. CP_2
E' allora agevole rilevare che secondo la prospettazione attorea l'evento di danno ed il danno che ci occupano mettono in gioco la responsabilità extracontrattuale e solidale di una pluralità di soggetti, i quali tutti, a dire dell'attore, avrebbero concorso a cagionare l'evento e il danno medesimi, ciascuno con una propria condotta: il e la per non Controparte_4 Controparte_5 aver adeguatamente approntato la segnaletica orizzontale e verticale atta a segnalare l'esistenza di una intersezione tra via Monte Pasubio e via TR, con precedenza ai veicoli circolanti sulla via TR;
(e dunque l'Assicurazione del suo mezzo), per aver circolato sulla via TR con un CP_2
autocarro avente portata superiore a quella consentita, per non aver segnalato (una volta giunto nei pressi dell'imbocco di via Monte Pasubio su via TR) la propria intenzione di svoltare a sinistra, per aver serbato una condotta di guida disattenta, negligente, imprudente e imperita (addebito, quest'ultimo, che l'attore ha genericamente avanzato nelle conclusioni precisate nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.).
L'attore, detto altrimenti, ha prospettato tra il , la Controparte_4 Controparte_5
e il (e l'Assicurazione di quest'ultimo) una solidarietà risarcitoria ai sensi dell'art.
[...] CP_2
2055, comma 1, c.c. il cui presupposto consiste in “un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti” (Cass. civ. n. 26736/2024).
5.4. In un simile scenario, nel giudizio iscritto al n. R.G. 4991/2017 l'attore ha spiegato domanda di risarcimento del danno non verso tutti i (pretesi) corresponsabili, ma soltanto verso due di essi - e tanto egli ben poteva fare, dal momento che, come noto, nel giudizio promosso dal creditore verso un (preteso) condebitore solidale gli ulteriori (pretesi) condebitori solidali non sono litisconsorti necessari
Quel giudizio è stato definito con la sentenza n. 1112/2021, che ha rigettato la domanda di accertando: Parte_1
- la sussistenza, nella condotta tenuta dal , di “profili di colpa, sia specifica per non avere Parte_1
rispettato il segnale di arresto di cui alla segnaletica verticale di STOP visibile quantomeno da una distanza di metri quaranta dall'incrocio, sia generica, per non aver adottato il comportamento diligente esigibile in ragione della tipologia di strada e della segnalazione di pericolo conseguente ai lavori di asfaltatura in corso posta circa duecento metri prima dell'intersezione, nonché in ragione della conformazione dell'incrocio tra Via Monte Pasubio e Via TR, che consente di scorgere i veicoli che sopraggiungono in salita lungo via TR” (sentenza, pag. 10);
pagina 6 di 11 - che “il comportamento imprudente del danneggiato” ha costituito “la causa esclusiva dell'evento dannoso, integrando il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale richiesto dall'art. 2051 c.c., con conseguente esclusione della responsabilità della società e del comune convenuti” (sentenza, pag. 11).
5.5. Ebbene, la sentenza fa certamente stato nei confronti di Parte_2
A norma dell'art. 1306, co. 2 c.c., del resto, i (pretesi) condebitori solidali che Parte_1
ha qui evocato in giudizio hanno titolo per opporgli la sentenza medesima – e tanto ha fatto,
[...] segnatamente, che ha prodotto in giudizio la pronuncia, segnalando che l'esito del giudizio CP_1 iscritto al n. R.G. 4991/2017 è stato “chiarissimo” e che sulla scorta di esso va concluso che “la responsabilità per il sinistro per cui è causa è ravvisabile in via esclusiva in capo all'attore” (memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., pag. 3).
5.6. Sulla scorta della sentenza n. 1112/2021, dunque, deve aversi per accertato (anche) nel presente giudizio che la mattina del 27.06.2015, giunto all'intersezione tra via Parte_1
Monte Pasubio e via TR non ha arrestato il proprio velocipede e ha così omesso di dare la precedenza al sopraggiungente autocarro condotto dal per sua esclusiva colpa e, segnatamente: CP_2
i) poiché non ha rispettato il segnale verticale di Stop presente all'altezza dell'intersezione, segnale che egli era stato in condizione di vedere già quando si era trovato alla distanza di 40 metri dall'intersezione (sentenza n. 1112/2021, pag. 10);
ii) poiché non ha condotto il proprio velocipede con la diligenza che egli avrebbe dovuto osservare avendo riguardo alla “tipologia di strada” che stava percorrendo (“un tratto di strada in discesa, che interseca un'altra strada, in presenza di segnalazione verticale di arresto”: sentenza n. 1112/2021, pagg. 9 e 10) e alla presenza di “segnalazione di pericolo” (la “segnaletica di lavori in corso posta a circa 200 metri dall'incrocio, idonea ad allertare il ciclista, che avrebbe dovuto quanto meno rallentare, della possibile situazione di pericolo”: sentenza, pagg. 9 e 10);
iii) poiché non ha condotto il proprio velocipede con la diligenza che egli avrebbe dovuto osservare avendo riguardo (anche) “alla conformazione dell'incrocio tra Via Monte Pasubio e Via TR, che consente di scorgere i veicoli che sopraggiungono in salita lungo via TR” (sentenza, pag. 10).
*
6. Ciò detto, si tratta di stabilire se a fronte del predetto accertamento, che fa stato contro anche nel presente giudizio, sia possibile addebitare la causazione del sinistro a Parte_1
, in via esclusiva (secondo quanto sostenuto dall'attore in atto di citazione) o in via CP_2
concorrente (secondo quanto sostenuto in via gradata nelle conclusioni formulate nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. dall'attore che, poi, soltanto in sede di precisazione delle conclusioni ha senz'altro chiesto il solo accertamento della responsabilità “concorrente ex art. 2054 C.C., e comunque
pagina 7 di 11 per il principio dello affidamento, del convenuto ”). CP_2
6.1. Ebbene, è evidente che non è possibile sostenere che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità di . CP_2
Il sinistro si è infatti compendiato in una collisione tra l'autocarro condotto da CP_2
(che stava procedendo lungo via TR, godendo del diritto di precedenza rispetto ai veicoli transitanti su via Monte Pasubio) e il velocipede condotto da (il quale, lo si è detto, per sua Parte_1
esclusiva colpa non ha moderato la velocità e non ha serbato un contegno diligente nel transito lungo via Monte Pasubio;
non si è arrestato all'intersezione tra le due vie;
non ha concesso la precedenza all'autocarro, che egli era stato in grado di avvistare avvicinandosi all'intersezione).
7. L'attore, invero, ha sostenuto che il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità del in ragione del fatto che egli, la mattina del 27.06.2015, stava circolando su via TR con un CP_2
autocarro avente portata pari a 78 quintali, così violando il divieto al transito ivi esistente per autocarri di portata superiore a 35 quintali.
L'argomento non coglie nel segno.
7.1. Se il sinistro per cui è causa si fosse verificato per aver il senz'altro imboccato Parte_1
via TR senza concedere alcuna precedenza, confidando nel fatto di non incrociare tout court veicoli antagonisti sulla via TR, in ragione della vigenza di un determinato e generalizzato divieto di transito, il tema della rilevanza causale della violazione del divieto di transito avrebbe potuto
(astrattamente) porsi.
Quella ora tratteggiata non è, tuttavia, la dinamica del sinistro per cui è causa.
7.2. Assume l'attore che il se avesse rispettato il divieto di transito, non si sarebbe CP_2
trovato a transitare sulla via TR e che, in quel caso, il sinistro non si sarebbe verificato.
Si tratta, all'evidenza, di una prospettazione alla quale non può essere dato seguito.
Posto che non si fa qui questione di una responsabilità dolosa del (il quale, chiaramente, CP_2
non ha volontariamente investito il ), ciò che questo Giudice deve verificare è la sussistenza Parte_1
di una responsabilità colposa del medesimo. Tale verifica va qui effettuata rispetto allo specifico CP_2
evento per cui è causa (cioè a dire la collisione tra l'autocarro e il velocipede) e rispetto alla specifica colpa addebitata al (cioè a dire la violazione del divieto di transito). CP_2
Varrà allora rammentare che laddove si faccia questione di una colpa specifica, compendiatasi nella violazione di una determinata regola cautelare di condotta, l'evento di danno è oggettivamente imputabile all'agente quando esso rientra nello scopo preventivo della regola violata e concretizza, così, il rischio specifico che la regola intende evitare.
Ebbene, non si può certo asserire che il divieto di transito su una determinata strada, rivolto a pagina 8 di 11 mezzi di una determinata portata, sia volto ad impedire che i mezzi in questione, transitando sulla strada, rischino di entrare in collisione con mezzi antagonisti che, impegnando un incrocio, non concedano la precedenza che sono tenuti a concedere.
7.3. Tanto basta per concludere che il tema della violazione del divieto di transito non ha alcuna rilevanza ai fini che ci occupano e che da esso non si può dunque inferire una responsabilità
(nemmeno) concorrente del in relazione al sinistro occorso ai danni del . CP_2 Parte_1
8. L'attore in atto di citazione ha poi sostenuto che il sinistro si sarebbe verificato per fatto e colpa del in ragione del fatto che egli, transitando sulla via TR, non avrebbe “minimamente CP_2 segnalato la conversione a sinistra” (atto di citazione, pag. 3).
Anche questo argomento non coglie nel segno.
Come correttamente segnalato dalla convenuta, in effetti, il non ha effettuato alcuna CP_2 svolta a sinistra, dal momento che egli, trovandosi su via TR, una volta giunto all'altezza della intersezione tra via TR e via monte Pasubio, ha semplicemente proseguito la propria marcia lungo via TR (si veda, tra le altre, la fotografia n. 15 del Rapporto di incidente stradale)
9. Resta infine da rilevare che l'attore, precisando le conclusioni nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (prima memoria nella quale egli ha per l'appunto soltanto precisato le conclusioni, senza replicare al contenuto della comparsa avversaria e senza portare in giudizio alcuna allegazione ulteriore, rispetto a quelle di cui all'atto di citazione), ha chiesto l'accertamento della responsabilità
(esclusiva o concorrente) del anche “per disattenzione, negligenza, imprudenza e imperizia alla CP_2 guida” (memoria, pag. 1).
Ebbene, la domanda va senz'altro rigettata.
9.1. In atto di citazione l'attore si è limitato ad addebitare al la violazione del divieto di CP_2 transito e la mancata attivazione dell'indicatore di direzione, spendendo a tal riguardo argomenti già presi in esame e non fondati.
9.2. Ciò detto, in atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (e dunque entro il termine di preclusione posto dal codice di rito per l'attività assertiva delle parti) l'attore non ha nemmeno genericamente indicato quale condotta di disattenzione, negligenza, imprudenza ed imperizia sarebbe stata serbata dal CP_2
Non è stato allegato che il nel frangente della verificazione del sinistro stesse procedendo CP_2
a velocità elevata o comunque non adeguata allo stato dei luoghi. E, del resto, una simile circostanza va esclusa, dal momento che negli istanti precedenti la verificazione del sinistro il con il proprio CP_2
(pesante) autocarro, aveva percorso una strada (per lui) in salita e si era apprestato a proseguire sulla strada medesima impegnando una curva sinistrorsa ed in salita (il riferimento è ancora alla fotografia n.
pagina 9 di 11 15 della Relazione di incidente stradale)
Non è stato allegato che il non abbia approntato manovre di emergenza. E, del resto, CP_2
emerge ex actis che il ha effettivamente approntato una manovra di emergenza, avendo gli CP_2
Agenti accertatori rinvenuto sulla sede stradale la traccia di frenata lasciata dagli pneumatici del suo autocarro – traccia che per contro non è stata lasciata dal velocipede del il quale, Parte_1 all'evidenza, non ha approntato alcuna frenata di emergenza (Relazione di incidente stradale, pag. 2).
9.3. Posto che l'elenco delle (ipotetiche) condotte colpose che l'attore non ha allegato potrebbe proseguire, va qui rilevato che l'attore non ha offerto in giudizio (lo si ribadisce, entro il termine posto dal codice di rito per l'attività assertiva delle parti: termine il cui rispetto si impone non certo per amor di forma, ma per preservare il diritto di difesa della controparte) nemmeno una ricostruzione cinematica del sinistro, atta (con una descrizione sì di parte, ma ancorata a dati oggettivi: rilievi, calcolazioni1) a dotare di un “contenuto” l'addebito di colpa avanzato nei confronti del convenuto nella sola prima memoria ex art. 183, co. 6.
Un addebito, questo, a tal punto generico ed esplorativo da non compendiare nemmeno un'allegazione e che, per ciò stesso, va ritenuto irrilevante ai fini del presente giudizio, che non può essere chiamato a “trovare” quella colpa che lo stesso attore non ha rinvenuto, al punto da aver originariamente deciso di agire non verso il ma verso il e la CP_2 Controparte_4 [...]
- a tal fine promuovendo un giudizio del cui esito si è già dato ampiamente Controparte_5
conto.
*
10. In conclusione, le domande attoree vanno rigettate.
11. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannato a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00, nei valori minimi che si reputano congrui valutato il grado di effettiva complessità della lite e delle questioni dibattute tra le parti), vanno liquidate in € 11.229,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 1 Soltanto nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. l'attore ha evocato il tema dalla velocità dell'autocarro, limitandosi a formulare il capitolo di prova n. 7 (“vero che il pur vedendo il ciclista, avvicinandosi all'incrocio, non CP_2 rallentava, non arrestava la marcia del furgone”), manifestamente inammissibile siccome recante formulazione generica e tale da demandare al teste una pluralità di valutazioni. Si consideri, poi, che nel capitolo di prova n. 10 l'attore ha chiesto di provare per mezzo di testimoni di aver effettuato una frenata di emergenza di 1,10 metri: frenata che a mente del Rapporto di incidente stradale in atti (e al quale il capitolo di prova fa rinvio) è stata tuttavia compiuta non dal velocipede, ma dall'autocarro. pagina 10 di 11 11.1. Le spese di lite di , non costituito in giudizio, vanno dichiarate irripetibili. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 287/2022:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 11.229,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite del convenuto contumace . CP_2
Vicenza, 09/06/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 11 di 11