Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1979, n. 682
Articolo 2
Versione
23 gennaio 1980
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Versione
24 maggio 1983
Art. 1.
L'indennita' di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, in virtu' della legge 28 marzo 1968, n. 406 , e successive modificazioni, a partire dal 1 gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 . ((1)) Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'indennita' attualmente goduta dai ciechi assoluti civili viene rispettivamente elevata a lire 120 mila, a lire 180 mila ed a lire 232 mila mensili.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 maggio 1983, n. 165 ha disposto (con l'art. 1) che:
"L' articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682 , deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1982, della indennita' di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bi s, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra".
Entrata in vigore il 24 maggio 1983
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