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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 280/2025 RG avente ad oggetto:
“retribuzione – integrazione 20% trattamento economico – Direttore dei servizi sociali ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato ASTOLFO JACOPO Parte_1
ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato BERNARDI LUDOVICA ed elettivamente domiciliata in P.LE ROMA, 468/B 30125 VENEZIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/02/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio l' resistente chiedendo « In CP_1
via principale: - riconosciuto ed accertato il diritto del Dott. a Parte_1
percepire, per le ragioni esposte nel ricorso, l'importo di € 29.220,16, a titolo di integrazione del trattamento economico, ai sensi dell'art. 6 del contratto di lavoro come Direttore dei Servizi Sociali dd. 10.04.2008, condannare la CP_1
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Venezia – Mestre
[...] P.IVA_1
(VE), via Don Federico Tosatto n. 147, in persona del Direttore Generale e legale
1 rappresentante pro tempore, e con domicilio digitale (estratto da Portale IPA)
a corrispondere al ricorrente il predetto Email_1
importo di € 29.220,16, maggiorato altresì di rivalutazione ed interessi, nella misura indicata in narrativa, detratte eventuali ritenute fiscali o trattenute previdenziali/assicurative dovute per legge, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia. In ogni caso: - con vittoria di spese e di compensi professionali, comprensivi di I.V.A., se dovuta, C.P.A. e spese generali al
15% ex D.M. 55/2014;»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa Controparte_1
del ricorrente « - nel merito: rigettarsi l'opposto ricorso in quanto infondato;
(...)
- spese e compensi di lite integralmente rifusi, con inclusione del rimborso per spese generali». la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Il ricorrente, medico chirurgo, espone di aver lavorato per oltre trent'anni presso l' (già ), ricoprendo ruoli Controparte_1 CP_1 Parte_2
apicali, tra i quali quello di Direttore dei Servizi Sociali dal 2008. Il contratto individuale del 10 aprile 2008 prevedeva un trattamento economico annuo di €
132.818,95 lordi, con la possibilità di una integrazione fino al 20% “previa valutazione, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale”. Per l'anno 2008,
l'integrazione del 20% fu effettivamente riconosciuta e corrisposta. Per gli anni
2009, 2010 e 2011, invece, furono corrisposte solo integrazioni parziali (10% per il
2009, 14% per 2010 e 2011), nonostante il raggiungimento degli obiettivi fosse stato attestato da apposite delibere del Direttore Generale. Il ricorrente espone di aver più volte sollecitato il pagamento del saldo residuo, senza esito, ricevendo risposte negative dall' che ha sostenuto la natura CP_1
“omnicomprensiva” del trattamento economico. Sostiene il ricorrente che la mancata corresponsione integrale delle somme sia contraria sia al contratto individuale sia ai principi di buona fede contrattuale, e che le delibere regionali invocate dall' (DGRV 1725/2012 e 309/2011) non siano applicabili al suo caso, CP_1
2 in quanto riferite ai soli Direttori Generali o comunque non retroattive rispetto al suo rapporto. La domanda si fonda sull'art. 6 del contratto individuale e sull'art. 2, comma 5, DPCM 502/1995, che prevedono la possibilità di una integrazione fino al 20% del trattamento economico, subordinata al raggiungimento degli obiettivi. Avendo egli ricorrente raggiunto tutti gli obiettivi per gli anni 2009-
2011 (come attestato dalle delibere del DG), avrebbe diritto all'integrazione massima, come già avvenuto per il 2008. Contesta la tesi già sostenuta dell' CP_1
secondo cui le delibere regionali avrebbero “paralizzato” il diritto all'integrazione, sostenendo che tali provvedimenti non si applicano ai Direttori dei Servizi Sociali e che, comunque, non possono incidere retroattivamente su rapporti già in essere.
2. L' sottolinea che il contratto individuale e le delibere del Direttore CP_1
Generale prevedevano la possibilità di una integrazione “fino al 20%”, ma non un diritto “automatico” a tale misura. L'integrazione del trattamento economico prevista dall'art. 6 del contratto e dall'art. 2, comma 5, DPCM 502/1995 è meramente eventuale e subordinata a una valutazione discrezionale del
Direttore Generale, non costituendo un “diritto automatico”. Evidenzia che per il
2009 fu riconosciuta un'integrazione del 10%, per il 2010 e 2011 del 14% - in linea con le delibere adottate dal Direttore General - , e che tali somme furono corrisposte come “acconto” in attesa delle determinazioni regionali. Tuttavia la
DGRV 1725/2012, adottata per esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha escluso il riconoscimento di compensi aggiuntivi per gli anni 2009 e 2010 ai
Direttori ove le delibere aziendali erano subordinate a tali CP_2
determinazioni regionali. Contesta la tesi del ricorrente secondo cui le delibere regionali non sarebbero applicabili, evidenziando che le stesse erano richiamate nelle delibere aziendali e che il Dott. , quale componente della Direzione Pt_1
Strategica, ne era pienamente a conoscenza.
3. Orbene, preso atto in punto di fatto che non è contestato che gli obiettivi assegnati al ricorrente quale Direttore dei Servizi Sociali sono stati raggiunti non solo nel 2008 ma anche nel 2009, 2010 e 2011, come peraltro attestate nelle Delibere del Direttore Generale appresso citate, deve rilevarsi che l'art. 2, co. 5, dpcm 502/1995 prevede che « Al direttore sanitario e al direttore
3 amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa.
La regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dai luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni. Ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del
Servizio sanitario nazionale».
4. La norma attribuisce, dunque, alle Regioni il potere e il dovere di definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale, entro un minimo costituito da quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali, rispettivamente, della dirigenza medica e della dirigenza amministrativa e un massimo costituito dall'80% del trattamento base attribuito al direttore generale.
5. Alla è pure attribuito il potere di decidere (“può”) di e se Pt_3
integrare il predetto trattamento economico con una ulteriore quota, «fino al
20 per cento dello stesso» «sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori».
4 6. All'art. 6 del contratto individuale prevede che « Il trattamento economico annuo spettante al dr massimo fusello resta determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla giunta regionale con deliberazioni numero 2005 del luglio 2002 e numero 2682 del 7 agosto 2006 virgola in conformità a quanto previsto dall'articolo due, comma 5, del DPCM 19 luglio 1995, numero 502 (come modificato dal d pc m 31 maggio 2001 numero 319) e successivi aggiornamenti» e che « Tale trattamento economico annuo e donne comprensivo viene corrisposto in dodicesimi e può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso, previa valutazione, sulla base di risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori».
7. Orbene, l'art. 2, co. 5, dpcm 502/1995 attribuisce alla Regione il potere di determinare autonomamente il trattamento economico dei direttori sanitario e amministrativo entro il minimo e massimo e massimo sopra riportati e di prevedere, oppure no (“può”), l'integrazione fino al massimo del 20% nei termini sopra riportati. Ciò significa che la poteva decidere di non Parte_4
prevedere l'integrazione, di prevederla in una misura anche inferiore al 20%, o in una misura variabile a seconda del grado di raggiungimento degli obiettivi. La norma non attribuisce un diritto potestativo in capo alla e quindi alle Pt_3
di decidere anno per anno se attribuire o meno l'integrazione e in quali CP_1
termine, ma le attribuisce il potere di prevedere o meno tale integrazione e di disciplinarla. Non vi sono elementi per giungere a conclusioni diverse.
8. Essendosi la , e conseguentemente l' datrice di Parte_4 CP_1
lavoro, limitata a trasfondere la norma così come è scritta, senza disciplinare concretamente, nell'ambito del proprio potere, l'integrazione in parola, che comunque si è deciso di riconoscere, la disposizione contrattuale che vincola le parti non può che essere interpretata nel senso che il Direttore, in questo caso dei Servizi sociali, ha diritto anche all'integrazione prevista dall'art. 6 del contratto sino ad un massimo del 20%, ove sino ad un massimo, in assenza di altre indicazioni, non può che essere inteso come graduabile in base alla percentuale degli obiettivi raggiunti.
5 9. Nel caso in esame non essendo contestato, alla luce delle delibere del
Direttore generale 192/2011 (per il 2009), 206/2012 (per il 2010) e 471/2012 (per il
2011), il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati, deve concludersi che il ricorrente ha diritto così come per il 2008, anche per il 2009, 2010 e 2011 alla integrazione nel limite massimo del 20%.
10. Il rilievo dell' che, con D.G.R.V. n. 1725 del 7 agosto 2012 (doc. 6 CP_1
resistente), successiva anche alle delibere del Direttore Generale dell' n. CP_1
206/2012 e n. 471/2012 relative agli anni 2010 e 2011, la «in Parte_4
considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica» abbia deciso di non riconoscere per le annualità 2009 e 2010 alcun compenso aggiuntivo ai Direttori non appare opponibile al CP_2
ricorrente, trattandosi di Delibera che riguarda, appunto, i soli Direttori generali e non i Direttori coadiutori. Non può nemmeno essere condiviso l'assunto che avendo il Direttore generale, nelle delibere 192/2011 (per il 2009), 206/2012 (per il
2010) e 471/2012 (per il 2011) anticipato a titolo di acconto il 10% (per il 2009) e il
14% (per il anni 2010 e 2011) « in attesa delle determinazioni della Giunta
Regionale» essendo « in corso di approvazione a cura della Giunta Regionale gli indicatori e la metodologia utilizzata per la valutazione dei Direttori CP_2
relativamente all'anno 2009, ai fini dell'attribuzione della relativa percentuale di integrazione del trattamento economico» non si sia mai verificato il presupposto in quanto la DGRV 1725/2012 non ha riconosciuto l'integrazione ai Direttori er gli anni 2010 e 2011. CP_2
11. Invero l'unica delibera che contiene tale rinvio è quella 192/2011 per l'anno 2009 mentre quelle 206/2012 e 471/2012, rispettivamente, per gli anni 2010
e 2011 considerati dalla DGRV 1725/2012 non contengono alcun richiamo o rinvio a determinazioni successive. Al più il problema potrebbe porsi per la sola annulaità
2009, ma in ogni caso così non è. Il fatto che il Direttore Generale abbia rimesso ad una successiva determinazione della il pagamento del saldo, non Pt_3
trova alcun fondamento nella clausola 6 del contratto individuale, tanto che nelle successive delibere non ha più rimesso a tale successiva determinazione.
6 12. Non vi è alcuna norma o alcun provvedimento che abbia sospeso l'efficacia della clausola 6 del contratto di lavoro - « stipulato secondo lo schema approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 130 del 29 gennaio 2008» - oggetto di causa e dunque il ricorrente ha diritto alla restante parte dell'integrazione prevista dalla predetta clausola contrattuale.
13. Quanto poi alla D.G.R.V. n. 309/2011, con la quale – in applicazione dell'art. 61, co. 14, D.L. n. 112/2008, poi convertito con modificazioni in L. n.
133/2008 – si è disposta “la riduzione del 20% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi”, dei trattamenti economici complessivi spettanti ai Parte_5
e ai Direttori coadiutori per ragioni di contenimento della spesa
[...]
sanitaria, così evitando “un ulteriore sacrificio economico per i cittadini della in un momento nel quale permane critica la congiuntura economica” Pt_3
(cfr. doc. 7 cit.) trattasi di disposizione che riguarda gli incarichi conferiti o rinnovati dopo la data di approvazione della D.G.R.V.
14. Non essendo stato contestato il quantum nella sua determinazione numerica, deve concludersi come in dispositivo oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, trattandosi di impiego pubblico, dalle singole scadenze (ovvero da quando dovevano essere pagati i singoli importi) al saldo effettivo.
15. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, nella misura del 50% attesa l'assoluta novità della questione trattata (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018); per la restante parte vengono poste a carico della resistente e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022) per le controversie di lavoro scaglione €26000-52000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che non è stata svolta attività
7 istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'importo di
€29.220,16, a titolo di integrazione del trattamento economico per gli anni 2009,
2010 e 2011, ai sensi dell'art. 6 del contratto di lavoro del 10.4.2008 come
Direttore dei Servizi Sociali e per l'effetto condanna l' a Controparte_1
corrispondere al ricorrente il predetto importo di € 29.220,16 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) Condanna la resistente alla rifusione del 50% delle spese di lite che liquida, per tale parte, in € 2.000,00= per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto;
compensa la restante parte.
Venezia, all'udienza del 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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