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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 7726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7726 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 24250/2021, avente ad oggetto: riconoscimento compenso professionale e vertente tra
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Claudio Giorgio Suppa
Attore
e
(c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parenti P.IVA_1
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) Dichiarare la decadenza della convenuta dall'eccezione di prescrizione e dichiarare l' Controparte_2 debitrice della somma di euro
[...]
45.875,20 e, di conseguenza, condannarla al pagamento del detto importo, oltre agli interessi di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla data di emissione della fattura 24/11/2006 fino all'effettivo soddisfo.
2) Condannare l' Controparte_2
al pagamento delle spese e competenze
[...] processuali. per la convenuta:
1) dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria e per l'effetto rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
2) Accertare e dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza della fattura attinente lavori mai autorizzati ed approvati e per l'effetto rigettare tutte le domande di parte attrice;
3) Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento danni equitativamente determinati per lite temeraria ex art 96 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio l' Parte_1 [...] ed ha chiesto di condannarla al Controparte_1 pagamento della somma di euro 45.875,20.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: che con delibera
1839 del 25/11/1998 la convenuta lo aveva incaricato di realizzare la progettazione dell'adeguamento della rete MT/BT; che con delibera 1220 del 15/11/2000 gli era stato affidato il compito di realizzare il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria per ultimazione del sistema elettrico;
che gli era stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori per la somma di
€ 44.000,00 inclusi IVA e CPA;
che inoltre era stato incaricato di eseguire i lavori in variante di cui alle note del 02/12/2004, del
12/04/2005 e del 15/04/2005, interventi che non erano ricompresi nel progetto originario e che rientravano nell'alimentazione elettrica dell' ; che le attività non rientranti nel Pt_2 progetto iniziale si erano rese necessarie in corso d'opera per i loro caratteri di necessità e di urgenza;
che con riferimento alla variante erano stati pagati tutti gli altri professionisti e la ditta esecutrice.
L' ha Controparte_1 eccepito la prescrizione del credito dell'attore ex artt. 2956 e
2946 c.c. e nel merito ha sostenuto che nel corso dei lavori non erano state approvate perizie in variante di alcun genere, né erano state disposte sospensioni dei lavori;
che all'attore era stato corrisposto il pagamento dell'onorario di cui alle fatture n.12/2003 di euro 28.880,56, n. 01/2004 di euro 6.700,94 e pro forma di euro 8.418,55 per un totale di 44.000,05, importo indicato nella determinazione dirigenziale n.175/2002; che, come da valutazione della commissione di collaudo tecnico amministrativo, i lavori intrapresi richiedevano una riformulazione sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista amministrativo per la loro copertura finanziaria.
Tutto ciò premesso, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta.
L'eccezione di prescrizione può essere sollevata solo dalla parte convenuta che si sia costituita in giudizio tempestivamente.
Nel caso in esame la convenuta era stata citata in giudizio per l'udienza del 15.2.2022, il termine per la costituzione tempestiva scadeva il 26.1.2022, la convenuta si è costituita il 28.1.2022.
Non rileva che l'udienza per la comparizione delle parti sia stata differita d'ufficio al 17.2.2022 tenuto conto delle previsioni della tabella di organizzazione del Tribunale secondo le quali la sezione presso cui è stato incardinato il giudizio celebra le udienza il lunedì ed il giovedì(il 15.2.2022 cadeva di martedì cosicchè la prima udienza è stata spostata da martedì al primo giovedì successivo).
Non giustifica la costituzione tardiva della convenuta l'indicazione presente nello storico del fascicolo telematico che la prima udienza è stata fissata al 17.2.2022 accompagnata dalle parole in parentesi “art. 183 ai sensi art. 168 bis, c. 5” considerato che nessun decreto del giudice risulta emesso ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c..
Nel merito la domanda dell'attore è infondata.
E' noto che i contratti con gli enti pubblici debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità. Nel caso in esame manca la prova che le attività espletate dall'attore siano state eseguite in esecuzione di un valido contratto concluso con la convenuta.
Non può ritenersi sufficiente al fine di integrare la forma scritta richiesta dalla legge la comunicazione del 2.12.2004.
Nel documento mancano le indicazioni essenziali riferite all'oggetto dell'incarico e la misura del compenso.
Inoltre alla missiva non è seguito un documento a firma dell'attore di accettazione dell'incarico.
Consegue che la domanda dell'attore deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 26000,01.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell'
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza, difesa ed
[...] eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attore.
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 7000,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a..
Napoli, 28.8.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 24250/2021, avente ad oggetto: riconoscimento compenso professionale e vertente tra
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Claudio Giorgio Suppa
Attore
e
(c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parenti P.IVA_1
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) Dichiarare la decadenza della convenuta dall'eccezione di prescrizione e dichiarare l' Controparte_2 debitrice della somma di euro
[...]
45.875,20 e, di conseguenza, condannarla al pagamento del detto importo, oltre agli interessi di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla data di emissione della fattura 24/11/2006 fino all'effettivo soddisfo.
2) Condannare l' Controparte_2
al pagamento delle spese e competenze
[...] processuali. per la convenuta:
1) dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria e per l'effetto rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
2) Accertare e dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza della fattura attinente lavori mai autorizzati ed approvati e per l'effetto rigettare tutte le domande di parte attrice;
3) Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento danni equitativamente determinati per lite temeraria ex art 96 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio l' Parte_1 [...] ed ha chiesto di condannarla al Controparte_1 pagamento della somma di euro 45.875,20.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: che con delibera
1839 del 25/11/1998 la convenuta lo aveva incaricato di realizzare la progettazione dell'adeguamento della rete MT/BT; che con delibera 1220 del 15/11/2000 gli era stato affidato il compito di realizzare il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria per ultimazione del sistema elettrico;
che gli era stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori per la somma di
€ 44.000,00 inclusi IVA e CPA;
che inoltre era stato incaricato di eseguire i lavori in variante di cui alle note del 02/12/2004, del
12/04/2005 e del 15/04/2005, interventi che non erano ricompresi nel progetto originario e che rientravano nell'alimentazione elettrica dell' ; che le attività non rientranti nel Pt_2 progetto iniziale si erano rese necessarie in corso d'opera per i loro caratteri di necessità e di urgenza;
che con riferimento alla variante erano stati pagati tutti gli altri professionisti e la ditta esecutrice.
L' ha Controparte_1 eccepito la prescrizione del credito dell'attore ex artt. 2956 e
2946 c.c. e nel merito ha sostenuto che nel corso dei lavori non erano state approvate perizie in variante di alcun genere, né erano state disposte sospensioni dei lavori;
che all'attore era stato corrisposto il pagamento dell'onorario di cui alle fatture n.12/2003 di euro 28.880,56, n. 01/2004 di euro 6.700,94 e pro forma di euro 8.418,55 per un totale di 44.000,05, importo indicato nella determinazione dirigenziale n.175/2002; che, come da valutazione della commissione di collaudo tecnico amministrativo, i lavori intrapresi richiedevano una riformulazione sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista amministrativo per la loro copertura finanziaria.
Tutto ciò premesso, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta.
L'eccezione di prescrizione può essere sollevata solo dalla parte convenuta che si sia costituita in giudizio tempestivamente.
Nel caso in esame la convenuta era stata citata in giudizio per l'udienza del 15.2.2022, il termine per la costituzione tempestiva scadeva il 26.1.2022, la convenuta si è costituita il 28.1.2022.
Non rileva che l'udienza per la comparizione delle parti sia stata differita d'ufficio al 17.2.2022 tenuto conto delle previsioni della tabella di organizzazione del Tribunale secondo le quali la sezione presso cui è stato incardinato il giudizio celebra le udienza il lunedì ed il giovedì(il 15.2.2022 cadeva di martedì cosicchè la prima udienza è stata spostata da martedì al primo giovedì successivo).
Non giustifica la costituzione tardiva della convenuta l'indicazione presente nello storico del fascicolo telematico che la prima udienza è stata fissata al 17.2.2022 accompagnata dalle parole in parentesi “art. 183 ai sensi art. 168 bis, c. 5” considerato che nessun decreto del giudice risulta emesso ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c..
Nel merito la domanda dell'attore è infondata.
E' noto che i contratti con gli enti pubblici debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità. Nel caso in esame manca la prova che le attività espletate dall'attore siano state eseguite in esecuzione di un valido contratto concluso con la convenuta.
Non può ritenersi sufficiente al fine di integrare la forma scritta richiesta dalla legge la comunicazione del 2.12.2004.
Nel documento mancano le indicazioni essenziali riferite all'oggetto dell'incarico e la misura del compenso.
Inoltre alla missiva non è seguito un documento a firma dell'attore di accettazione dell'incarico.
Consegue che la domanda dell'attore deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 26000,01.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell'
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza, difesa ed
[...] eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attore.
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 7000,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a..
Napoli, 28.8.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa