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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1093 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo De Santis ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla piazza L. Rossi n. 1, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE - APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Boccuti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via Trieste n. 21, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA - APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
pagina 1 di 7 OGGETTO: appello - buoni fruttiferi postali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 07/2021 (R.G. n. 1049/2020) del 25.01.2021, emesso dal Giudice di
Pace Rossano, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 4.500,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù
[...] dell'omesso rimborso dei buoni fruttiferi postali n. 27086254, emesso in data 05.06.2007 dell'importo di € 3.500,00, e n. 29608890, emesso in data 30.06.2008 dell'importo di € 1.000,00.
Parte opponente, in particolare, chiedeva dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancanza degli elementi essenziali e, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
2. Si costituiva in giudizio che chiedeva di rigettare l'opposizione, Controparte_1 poiché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, di condannare parte opponente al risarcimento dai danni per violazione degli oneri informativi.
3. Con sentenza n. 438/2022 (R.G. n. 417/2021) del 30.11.2022, il Giudice di Pace di Rossano accoglieva l'opposizione limitatamente all'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso dei titoli in parola e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ma condannava l'opponente al pagamento della somma di € 4.500,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., oltre accessori, e al pagamento delle spese processuali.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello che, riproponendo Parte_1
sostanzialmente tutte le argomentazioni difensive già svolte nel giudizio di primo grado, deduceva:
a) l'erronea ricostruzione in fatto in riferimento alla dedotta violazione dei doveri informativi;
b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 645 c.p.c.
5. Si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e di rigettarlo.
La stessa proponeva, inoltre, appello incidentale condizionato avverso la statuizione del
Giudice di Pace, che aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, chiedendo la modifica della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 7 6. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 08.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c..
***
7. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. proposta dall'appellata, che ha denunciato la mancata indicazione delle modifiche richieste alla sentenza di primo grado, delle circostanze da cui derivava la violazione di legge, della loro rilevanza ai fini della decisione e il non condivisibile percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure.
Invero, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 13535/2018).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021).
In applicazione dei richiamati principi di diritto, si evidenzia che, nel caso di specie,
l'appellante ha, intanto, specificamente indicato nell'atto di appello le parti della sentenza censurate, offrendo argomenti giuridici di contrasto alla linea seguita dal Giudice di primo grado e a sostegno della propria diversa tesi difensiva, e ha, altresì, specificamente indicato le circostanze da cui derivava la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Tanto rende infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
8. Ciò detto, si rileva che risulta circostanza non contestata e non oggetto di gravame l'intervenuta sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali n. 27086254, emesso in data 05.06.2007 dell'importo di € 3.500,00, e n. 29608890, emesso in data 30.06.2008 dell'importo di € 1.000,00.
pagina 3 di 7 9. Ciò detto, in punto di diritto, si rileva che i buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono garantiti direttamente dallo Stato (con certezza del rimborso del capitale versato) e vengono collocati presso gli uffici di Parte_1
Il termine per il decorso della prescrizione è stato fissato in 10 anni con il decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000 che, modificando la precedente disciplina, all'art. 8 ha previsto che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Detti titoli secondo la Corte di Cassazione vanno qualificati quali titoli di legittimazione (cfr.
Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13979/2007), necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere il contenuto del contratto “ab externo”, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
In forza di tale ricostruzione, pertanto, è stata ritenuta non applicabile ai buoni in parola la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati, cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 3963/2019).
10. Ciò premesso, in merito all'asserita violazione degli obblighi informativi e di trasparenza da parte dell'odierna appellante, si rileva che, nel caso di specie, sussisteva l'onere dell'appellata di attivarsi per conoscere gli elementi di disciplina del rapporto non indicati nel titolo e, in particolare, il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi e, d'altra parte, tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione del sito di o dal D.M. del 19.12.2000 del Parte_2
Ministero del Tesoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
A tal proposito, si segnala che l'esposizione delle condizioni praticate nei locali delle Poste, la pubblicizzazione del foglio illustrativo e la pubblicazione delle predette informazioni sui siti internet, finalizzate a consentire al risparmiatore di verificare direttamente presso l'ufficio postale o via internet le condizioni applicate al rapporto, non integrano obblighi informativi dalla cui pagina 4 di 7 osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cfr.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 33631/2024; Tribunale Savona, sez. I, sent. del 22 febbraio 2022, n. 186;
Tribunale Pavia, sent. del 7 marzo 2022, n. 281).
Ebbene, essendo presente sui buoni per cui è causa, la serie di appartenenza e la data di scadenza, l'appellata, come visto, poteva agevolmente avere conoscenza della disciplina dei titoli - tra cui il termine di prescrizione - la quale è di fonte normativa.
Per tali ragioni, non si ravvisano comportamenti violativi degli oneri di informazione e trasparenza da parte di Parte_1
Inoltre, si ritiene che nemmeno sussiste il nesso di causalità tra l'asserito inadempimento dell'appellante per asserita omessa consegna del foglio illustrativo in occasione della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali e i danni conseguenti, atteso che l'appellata, omettendo di comportarsi secondo il canone di diligenza, hanno assunto una condotta da sola idonea a rivestire un'esclusiva efficacia causale rispetto al danno in questa sede lamentato.
Nè alcuna significativa incidenza o rilevanza decisionale ha il provvedimento del 18.10.2022, con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato l'appellante per il compimento di pratiche commerciali scorrette, atteso che, come visto, la grave e colpevole negligenza che ha caratterizzato l'operato dell'odierna appellata è stata tale da incidere in maniera esclusiva sull'efficacia causale del danno, al punto da interrompere qualsiasi nesso di derivazione causale tra l'asserita condotta colposa ascrivibile alla società e la perdita patrimoniale determinata dalla prescrizione dei buoni fruttiferi (cfr. Corte Appello L'Aquila, sent. n. 775/2024).
Per tale ragione, non ravvisandosi comportamenti violativi della buona fede e della correttezza da parte di va rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata Parte_1
dall'appellata.
11. Ciò detto, va a questo punto scrutinato l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata, relativo all'eccezione di prescrizione dei diritto di credito al rimborso.
Orbene, si segnala che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa prevedevano espressamente, essendo indicata sui titoli, la scadenza al 28.01.2010.
Ebbene, la prescrizione maturava trascorsi dieci anni dalla scadenza ai sensi dell'art. 8 del
D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19.12.2000.
Dunque, la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni in questione, scaduti in data
28.01.2010, risulta maturata in data 28.01.2020.
pagina 5 di 7 Di conseguenza, al momento della presentazione della domanda di rimborso trasmessa in data
23.11.2010 e del deposito del ricorso monitorio il buono era risultava già prescritto.
Non appaiono fondate le argomentazioni svolte dell'odierna appellata, nella parte in cui afferma che il termine prescrizionale non sarebbe decorso in quanto violando Parte_1
gli obblighi informativi sulla stessa gravanti, non la avrebbe messa nelle condizioni di conoscere la natura e le caratteristiche dell'investimento e di avvedersi, in particolare, del fatto che i buoni sarebbero scaduti dopo 10 anni dalla data di sottoscrizione.
Invero, l'art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possa, pertanto, influire sul relativo decorso l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo giuridicamente rilevanti come causa di sospensione solo quelle circostanze tassativamente indicate nell'art. 2941 c.c.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi…Come ha infatti più volte evidenziato questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. in particolare Cass. 3584/2012)” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 996/2022).
Risulta, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 2941, c. I, n. 8) c.c., che prevede la sospensione della prescrizione nel caso in cui il debitore abbia dolosamente occultato il debito al creditore.
Invero, nel caso di specie, il debito (i.e. l'esistenza dell'obbligazione di rimborso dei buoni) non è stata occultata dall'appellante, avendo la creditrice sottoscritto i relativi buoni postali che attestano l'esistenza del credito e il correlativo obbligo di rimborso.
Inoltre, con riferimento al termine di prescrizione, come visto, lo stesso era stabilito per atto normativo, il che ovviamente non consente di ritenere configurabile l'occultamento da parte dell'appellante.
Le argomentazioni sopra esposte impediscono, quindi, di ritenere la sussistenza di responsabilità in capo a per omessa osservanza di obblighi informativi o per Parte_1
pagina 6 di 7 inadeguatezza delle informazioni presenti sul Buono Postale Fruttifero, tali da avere impedito il decorso della prescrizione del diritto al rimborso del buono medesimo ormai scaduto e non più incassabile (cfr. Tribunale La Spezia, sent. n. 586/2019; Tribunale Torino, sent. n. 8.4.2020;
Tribunale Busto Arsizio, sent. n. 286/2021; Tribunale Brescia sent. n. 6.10.2021).
Infondata, risulta, altresì, l'exceptio doli sollevata da parte appellata, volta a paralizzare l'eccezione di prescrizione, atteso che, come visto, l'appellante ha gito secondo buona fede e correttezza.
Del tutto infondata risulta l'eccezione, sollevata da parte appellata, circa l'incapacità ad agire della stessa, atteso che al momento della scadenza dei buoni la stessa aveva raggiunto la maggiore età e aveva a disposizione dieci anni per riscuotere i buoni per cui è causa.
12. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello va accolto e, in riforma della gravata sentenza, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte dell'odierna appellata;
va rigettato, invece, l'appello incidentale.
13. Si ritiene congruo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione delle spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia, dei recenti arresti giurisprudenziali di cui si è dato conto, dell'intricato quadro normativo e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede accoglie l'appello e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 438/2022 (R.G. n.
417/2021) del 30.11.2022, emessa dal Giudice di Pace di Rossano, rigetta la domanda proposta dall'odierna appellata di risarcimento dei danni;
rigetta l'appello incidentale;
compensa integralmente tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Castrovillari, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1093 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo De Santis ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla piazza L. Rossi n. 1, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE - APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Boccuti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via Trieste n. 21, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA - APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
pagina 1 di 7 OGGETTO: appello - buoni fruttiferi postali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 07/2021 (R.G. n. 1049/2020) del 25.01.2021, emesso dal Giudice di
Pace Rossano, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 4.500,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù
[...] dell'omesso rimborso dei buoni fruttiferi postali n. 27086254, emesso in data 05.06.2007 dell'importo di € 3.500,00, e n. 29608890, emesso in data 30.06.2008 dell'importo di € 1.000,00.
Parte opponente, in particolare, chiedeva dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancanza degli elementi essenziali e, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
2. Si costituiva in giudizio che chiedeva di rigettare l'opposizione, Controparte_1 poiché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, di condannare parte opponente al risarcimento dai danni per violazione degli oneri informativi.
3. Con sentenza n. 438/2022 (R.G. n. 417/2021) del 30.11.2022, il Giudice di Pace di Rossano accoglieva l'opposizione limitatamente all'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso dei titoli in parola e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ma condannava l'opponente al pagamento della somma di € 4.500,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., oltre accessori, e al pagamento delle spese processuali.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello che, riproponendo Parte_1
sostanzialmente tutte le argomentazioni difensive già svolte nel giudizio di primo grado, deduceva:
a) l'erronea ricostruzione in fatto in riferimento alla dedotta violazione dei doveri informativi;
b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 645 c.p.c.
5. Si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e di rigettarlo.
La stessa proponeva, inoltre, appello incidentale condizionato avverso la statuizione del
Giudice di Pace, che aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, chiedendo la modifica della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 7 6. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 08.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c..
***
7. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. proposta dall'appellata, che ha denunciato la mancata indicazione delle modifiche richieste alla sentenza di primo grado, delle circostanze da cui derivava la violazione di legge, della loro rilevanza ai fini della decisione e il non condivisibile percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure.
Invero, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 13535/2018).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021).
In applicazione dei richiamati principi di diritto, si evidenzia che, nel caso di specie,
l'appellante ha, intanto, specificamente indicato nell'atto di appello le parti della sentenza censurate, offrendo argomenti giuridici di contrasto alla linea seguita dal Giudice di primo grado e a sostegno della propria diversa tesi difensiva, e ha, altresì, specificamente indicato le circostanze da cui derivava la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Tanto rende infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
8. Ciò detto, si rileva che risulta circostanza non contestata e non oggetto di gravame l'intervenuta sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali n. 27086254, emesso in data 05.06.2007 dell'importo di € 3.500,00, e n. 29608890, emesso in data 30.06.2008 dell'importo di € 1.000,00.
pagina 3 di 7 9. Ciò detto, in punto di diritto, si rileva che i buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono garantiti direttamente dallo Stato (con certezza del rimborso del capitale versato) e vengono collocati presso gli uffici di Parte_1
Il termine per il decorso della prescrizione è stato fissato in 10 anni con il decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000 che, modificando la precedente disciplina, all'art. 8 ha previsto che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Detti titoli secondo la Corte di Cassazione vanno qualificati quali titoli di legittimazione (cfr.
Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13979/2007), necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere il contenuto del contratto “ab externo”, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
In forza di tale ricostruzione, pertanto, è stata ritenuta non applicabile ai buoni in parola la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati, cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 3963/2019).
10. Ciò premesso, in merito all'asserita violazione degli obblighi informativi e di trasparenza da parte dell'odierna appellante, si rileva che, nel caso di specie, sussisteva l'onere dell'appellata di attivarsi per conoscere gli elementi di disciplina del rapporto non indicati nel titolo e, in particolare, il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi e, d'altra parte, tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione del sito di o dal D.M. del 19.12.2000 del Parte_2
Ministero del Tesoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
A tal proposito, si segnala che l'esposizione delle condizioni praticate nei locali delle Poste, la pubblicizzazione del foglio illustrativo e la pubblicazione delle predette informazioni sui siti internet, finalizzate a consentire al risparmiatore di verificare direttamente presso l'ufficio postale o via internet le condizioni applicate al rapporto, non integrano obblighi informativi dalla cui pagina 4 di 7 osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cfr.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 33631/2024; Tribunale Savona, sez. I, sent. del 22 febbraio 2022, n. 186;
Tribunale Pavia, sent. del 7 marzo 2022, n. 281).
Ebbene, essendo presente sui buoni per cui è causa, la serie di appartenenza e la data di scadenza, l'appellata, come visto, poteva agevolmente avere conoscenza della disciplina dei titoli - tra cui il termine di prescrizione - la quale è di fonte normativa.
Per tali ragioni, non si ravvisano comportamenti violativi degli oneri di informazione e trasparenza da parte di Parte_1
Inoltre, si ritiene che nemmeno sussiste il nesso di causalità tra l'asserito inadempimento dell'appellante per asserita omessa consegna del foglio illustrativo in occasione della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali e i danni conseguenti, atteso che l'appellata, omettendo di comportarsi secondo il canone di diligenza, hanno assunto una condotta da sola idonea a rivestire un'esclusiva efficacia causale rispetto al danno in questa sede lamentato.
Nè alcuna significativa incidenza o rilevanza decisionale ha il provvedimento del 18.10.2022, con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato l'appellante per il compimento di pratiche commerciali scorrette, atteso che, come visto, la grave e colpevole negligenza che ha caratterizzato l'operato dell'odierna appellata è stata tale da incidere in maniera esclusiva sull'efficacia causale del danno, al punto da interrompere qualsiasi nesso di derivazione causale tra l'asserita condotta colposa ascrivibile alla società e la perdita patrimoniale determinata dalla prescrizione dei buoni fruttiferi (cfr. Corte Appello L'Aquila, sent. n. 775/2024).
Per tale ragione, non ravvisandosi comportamenti violativi della buona fede e della correttezza da parte di va rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata Parte_1
dall'appellata.
11. Ciò detto, va a questo punto scrutinato l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata, relativo all'eccezione di prescrizione dei diritto di credito al rimborso.
Orbene, si segnala che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa prevedevano espressamente, essendo indicata sui titoli, la scadenza al 28.01.2010.
Ebbene, la prescrizione maturava trascorsi dieci anni dalla scadenza ai sensi dell'art. 8 del
D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19.12.2000.
Dunque, la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni in questione, scaduti in data
28.01.2010, risulta maturata in data 28.01.2020.
pagina 5 di 7 Di conseguenza, al momento della presentazione della domanda di rimborso trasmessa in data
23.11.2010 e del deposito del ricorso monitorio il buono era risultava già prescritto.
Non appaiono fondate le argomentazioni svolte dell'odierna appellata, nella parte in cui afferma che il termine prescrizionale non sarebbe decorso in quanto violando Parte_1
gli obblighi informativi sulla stessa gravanti, non la avrebbe messa nelle condizioni di conoscere la natura e le caratteristiche dell'investimento e di avvedersi, in particolare, del fatto che i buoni sarebbero scaduti dopo 10 anni dalla data di sottoscrizione.
Invero, l'art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possa, pertanto, influire sul relativo decorso l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo giuridicamente rilevanti come causa di sospensione solo quelle circostanze tassativamente indicate nell'art. 2941 c.c.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi…Come ha infatti più volte evidenziato questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. in particolare Cass. 3584/2012)” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 996/2022).
Risulta, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 2941, c. I, n. 8) c.c., che prevede la sospensione della prescrizione nel caso in cui il debitore abbia dolosamente occultato il debito al creditore.
Invero, nel caso di specie, il debito (i.e. l'esistenza dell'obbligazione di rimborso dei buoni) non è stata occultata dall'appellante, avendo la creditrice sottoscritto i relativi buoni postali che attestano l'esistenza del credito e il correlativo obbligo di rimborso.
Inoltre, con riferimento al termine di prescrizione, come visto, lo stesso era stabilito per atto normativo, il che ovviamente non consente di ritenere configurabile l'occultamento da parte dell'appellante.
Le argomentazioni sopra esposte impediscono, quindi, di ritenere la sussistenza di responsabilità in capo a per omessa osservanza di obblighi informativi o per Parte_1
pagina 6 di 7 inadeguatezza delle informazioni presenti sul Buono Postale Fruttifero, tali da avere impedito il decorso della prescrizione del diritto al rimborso del buono medesimo ormai scaduto e non più incassabile (cfr. Tribunale La Spezia, sent. n. 586/2019; Tribunale Torino, sent. n. 8.4.2020;
Tribunale Busto Arsizio, sent. n. 286/2021; Tribunale Brescia sent. n. 6.10.2021).
Infondata, risulta, altresì, l'exceptio doli sollevata da parte appellata, volta a paralizzare l'eccezione di prescrizione, atteso che, come visto, l'appellante ha gito secondo buona fede e correttezza.
Del tutto infondata risulta l'eccezione, sollevata da parte appellata, circa l'incapacità ad agire della stessa, atteso che al momento della scadenza dei buoni la stessa aveva raggiunto la maggiore età e aveva a disposizione dieci anni per riscuotere i buoni per cui è causa.
12. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello va accolto e, in riforma della gravata sentenza, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte dell'odierna appellata;
va rigettato, invece, l'appello incidentale.
13. Si ritiene congruo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione delle spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia, dei recenti arresti giurisprudenziali di cui si è dato conto, dell'intricato quadro normativo e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede accoglie l'appello e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 438/2022 (R.G. n.
417/2021) del 30.11.2022, emessa dal Giudice di Pace di Rossano, rigetta la domanda proposta dall'odierna appellata di risarcimento dei danni;
rigetta l'appello incidentale;
compensa integralmente tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Castrovillari, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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