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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9835/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9835/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Monza, Corso Milano n. 30 (doc. 001 – certificato di residenza); professione: ingegnere;
titolo di studio: laurea;
rappresentato e difeso, giusta procura telematica allegata al ricorso (doc. 2 – procura alle liti), dall'Avv. Rossella Di Costanzo del Foro di Monza (dotata di firma digitale;
C.F.
), con studio in Monza (MB) Via Lecco n. 18, ed elettivamente domiciliato ai C.F._2 fini del presente procedimento presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], assistita e difesa dall'Avv. Tommaso DELLA VALLE (C.F.:
), con studio in Monza, Via de Amicis n. 6 ed ivi elettivamente domiciliato, C.F._4 giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione (ai fini delle comunicazioni inerenti il processo: Avv. Tommaso DELLA VALLE, Fax.: 039.364820 - posta certificata:
, Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1 pagina 1 di 13 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis:
1) DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig.
e la sig.ra , in data 2 agosto 2001 ad Arona, trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Monza al n. 184, Parte II, Serie B, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arona, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2) DISPORRE, preferibilmente, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussisterne i requisiti ex lege per la miglior tutela del superiore interesse dei minori, l'affidamento esclusivo al padre, eventualmente conferendogli anche pieni poteri di decidere in materia di salute (area psicologica) e/o in materia scolastica, per entrambi i figli, senza il consenso materno, con collocamento prevalente presso di lui, oppure, in subordine, DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli minori ed , con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso il padre;
3) DEFINIRE le modalità di contatto e di permanenza dei figli con ciascun genitore secondo il seguente Piano Genitoriale, indicando che, durante le permanenze dei figli presso l'altro, ciascun genitore potrà fare ai ragazzi una sola telefonata al giorno e i ragazzi saranno invece liberi di contattare di propria iniziativa, ogni volta che ne avranno il desiderio o la necessità, il genitore che non è con loro in quel momento.
Parte_2
Collocamento prevalente dei Weekend alternati, dal giovedì minori presso la residenza in (uscita di scuola;
ore 9.30 se non c'è scuola), al lunedì mattina (con Monza, Corso Milano n. 30 accompagnamento a scuola;
ore 9.30 se non c'è scuola). Vacanze estive: i minori trascorreranno almeno 15 giorni consecutivi di tempo esclusivo con ciascun genitore, da calendarizzare di comune accordo entro la fine del mese di marzo di ogni anno. Gli orari di uscita e di rientro dei bambini dalla residenza sono fissati per le 9.30 e le 21.30.
Vacanze pasquali: salvo migliori accordi, i figli staranno con ciascun genitore per due pernotti consecutivi, in alternanza: Sabato Santo e Pasqua con un genitore;
Pasquetta e martedì, con l'altro. Vacanze natalizie: salvo migliori accordi, i minori trascorreranno, ad anni alterni, la giornata del 24 dicembre con un genitore e il periodo dal 25 dicembre (ore 11) al 31 dicembre (ore 11) con l'altro genitore, per poi ritornare al primo genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio (ore 11).
Altre festività, ponti e ricorrenze particolari: seguiranno il calendario ordinario, salvo migliori accordi fra i genitori.
pagina 2 di 13 oppure, in via subordinata, definire le modalità di contatto e di permanenza dei figli con ciascun genitore secondo il Piano
Genitoriale indicato nella parte in diritto del ricorso introduttivo, ivi compreso quanto indicato nelle
Tabelle A e B – da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, espressamente indicando anche il numero massimo di telefonate che la madre potrà fare ai figli (una al giorno). Conseguentemente
- autorizzare che la residenza dei figli sia stabilita presso l'attuale residenza del sig. sita in Pt_1
Monza, Corso Milano n. 30;
- revocare il diritto di abitazione della sig.ra sulla casa coniugale sita in Monza, Via Rivolta n. 9 CP_1 concessole, con la separazione omologata, a titolo di collocataria prevalente dei figli minori, precisando che, qualora ella volesse continuare ad occupare l'immobile, sarà tenuta a corrispondere al sig. Pt_1 un'indennità di occupazione da quantificare in separata sede;
4) DISPORRE il mantenimento diretto dei figli minori da parte dei genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, per quanto riguarda le spese ordinarie, ed altresì
- quanto alle spese straordinarie, disporre che esse siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, secondo il Protocollo del Tribunale di Monza (Linee guida condivise concernenti le spese per i figli del Tribunale di Monza, prot. 1377/2018 e connesse Disposizioni concernenti le spese straordinarie per i figli datate 7.5.2018); conseguentemente,
- revocare il diritto della madre a percepire gli assegni del padre per il concorso al mantenimento dei figli previsti con la separazione omologata;
5) ACCERTARE la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della IG.ra e CP_1
DICHIARARE che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore;
6) CONDANNARE la sig.ra alle spese di lite per la soccombenza del giudizio di reclamo in CP_1 Corte d'Appello, come previsto dalla sentenza sub doc. 47, che rinvia al primo grado la decisione sul punto in conformità a Cass. Civ. n. 8432/2020; ed infine, allo scopo di disincentivare future condotte pregiudizievoli della madre,
7) la sig.ra , ex art. 709 ter, c. 2, n°1) c.p.c. (ora 473-bis n. 39, lett. a), per le Pt_3 CP_1 reiterate condotte inadempienti dei provvedimenti relativi all'affido dei figli verificatesi dalla data dell'omologa separativa fino a quella della pronuncia, con le quali la madre ha arrecato pregiudizio ai minori e/o ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
8) INDIVIDUARE ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., ex art. 709 ter, c. 2, n° 3) c.p.c. (ora 473-bis n. 39, lett. b) la somma di denaro dovuta dalla sig.ra per ciascuna violazione e/o inosservanza e/o CP_1 ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria che si verificherà a decorrere dalla data della sentenza;
9) CONDANNARE la sig.ra ex art. 709 ter, c. 2, n°4) c.p.c (ora 473-bis n. 39, lett. c) al CP_1 pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura proporzionata anche al suo tenore di vita, a favore della Cassa delle Ammende;
pagina 3 di 13 Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con sentenza esecutiva anche ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c..
per Controparte_1
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il IG.
e la IG.ra ; Parte_1 Controparte_1
ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile di Arona di procedere alle annotazioni di legge dell'emananda sentenza;
DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori non Per_2 Per_1 ricorrendo i requisiti per un affidamento esclusivo al padre.
QUANTO AL COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI: ci si rimette alle decisioni del Tribunale chiedendo allo stesso la massima garanzia della bigenitorialità, come previsto dalla legge.
In ogni caso si chiede che sia valutato, anche alla luce delle dichiarazioni dei figli, che gli stessi possano trascorrere lo stesso tempo in ugual misura con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza.
Valuti inoltre il Tribunale, anche alla luce del tempo trascorso, il collocamento dei minori presso la casa materna, previa rimessione del fascicolo in istruttoria per ascoltare i desiderata dei minori in ambiente protetto.
DISPORRE il mantenimento diretto di e anche quando avranno raggiunto la Per_2 Per_1 maggiore età fintanto che non avranno raggiunto l'indipendenza economica, con partecipazione di ciascun genitore al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie, rette, gite scolastiche, ripetizioni, materiale didattico e libri di testo, nonché di quelle sportive e ricreative preventivamente concordate e adeguatamente documentate.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
DISPORRE, se ritenuto opportuno, l'audizione dei minori e Persona_3 Persona_4 nelle forme protette delegando l'ascolto ad esperti e/o ausiliari.
pagina 4 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 2.3.2021.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nel ricorso introduttivo, ha chiesto il collocamento presso di sé dei figli minori, a Pt_1 modifica delle condizioni della separazione. Poiché la non si era costituita e non è CP_1 comparsa all'udienza presidenziale, il Presidente, prima dell'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ha disposto l'audizione dei figli per l'udienza del 29.6.2023 con ordinanza 11.5.2023.
All'udienza del 29.6.2023, non sono comparsi né la moglie né i figli, sebbene l'ordinanza 11.5.2023 che disponeva l'audizione dei figli fosse stata notificata alla moglie a mani proprie. Il ricorrente ha dichiarato che la moglie era partita con i figli per una vacanza all'estero, per cui il Presidente ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori:
“Rilevato che il marito chiede il collocamento prevalente presso di sè dei figli minori
nato il [...] a [...] e nato il [...] a [...]_4
Milano e il mantenimento diretto dei figli, a modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata nel 2021.
Convive con la nuova compagna, che ha già presentato ai figli. All'udienza del 10.5.2023 ha dichiarato:
pagina 5 di 13 “Io posso lavorare anche da casa, in genere vado due giorni in ufficio, non ho obbligo di timbratura, posso entrare fino alle 9.30 e uscire alle 17.30. Mi posso gestire in autonomia.
Io lavoro a Milano, viale Fulvio Testi presso TUV Italia. Capita che io faccia trasferte in
Italia, anche se negli ultimi anni le ho limitate e posso delegarle ad altre persone. La mia compagna lavora nella stessa azienda con orari entrata fino alle 9.30, uscita tra le 17.30/18.30, deve fare 8 ore, ha l'obbligo di presenza in ufficio due volte la settimana e non fa trasferte.
I figli vanno a scuola a Monza. frequenta la scuola media con orari dalle 7.55 Per_1 alle 13.45. Due volte la settimana gioca a calcio a Monza e un corso di inglese di giovedì.
frequenta la IV elementare dalle 8.25 alle 16.30 e gioca a calcio due volte la Per_2 settimana a Monza nella stessa squadra del fratello.
Mia moglie mi ha detto che non si sarebbe presentata in Tribunale, in quanto non ha soldi da spendere in avvocati. I rapporti tra di noi avvengono via whatsapp.” La moglie non è comparsa all'udienza presidenziale, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e non ha accompagnato i figli all'udienza odierna, ove erano stati convocati per l'audizione, nonostante le sia stato notificato a mani proprie il provvedimento che la l'audizione. Il marito ha riferito che la moglie si trova in vacanza con i figli a Saint Tropez.
Deve, pertanto, ritenersi che non nulla opponga all'istanza del marito di collocamento prevalente dei figli presso di lui e di mantenimento diretto.
Pertanto, a modifica delle condizioni della separazione va disposto il collocamento prevalente dei figli minori presso il padre, con trasferimento della residenza presso di lui, con facoltà per la madre di tenerli come da tabella redatta dal ricorrente che si riporta nel dispositivo. Al cambio di collocamento, consegue la revoca dell'assegnazione a della Controparte_1 casa coniugale sita in Monza, Via Rivolta n.
9. Le parti potranno regolamentare l'eventuale occupazione da parte della moglie della casa coniugale in altra sede.
Va disposto il mantenimento diretto dei figli minori da parte dei genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, per quanto riguarda le spese ordinarie e che le spese straordinarie siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, secondo il Protocollo del
Tribunale di Monza. Va revocato, a far tempo dal mese di luglio 2023, il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli in favore della moglie:
In assenza di domanda della moglie di conferma del contributo al suo mantenimento a carico del marito, va revocato con decorrenza dal mese di luglio 2023,
P.Q.M.
Così provvede, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970, a modifica delle condizioni della separazione:
1) affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre autorizzando che la residenza dei figli sia fissata presso l'attuale residenza del sig.
sita in Monza, Corso Milano n. 30; Pt_1
2) dispone i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore come da tabella predisposta dal padre nel ricorso che si trascrive:
pagina 6 di 13 pagina 7 di 13 dott. Carmen
Arcellaschi
3) revoca l'assegnazione a della casa coniugale in Monza, via Controparte_1
Rivolta 9;
4) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli nel periodo in cui li tiene, revocando dal mese di luglio 2023 l'obbligo a carico del padre di versare a
[...]
la somma di euro 800 mensili;
CP_1
5) dispone che le spese straordinarie pere i figli siano ripartite al 50% tra i genitori;
6) revoca, con decorrenza dal mese di luglio 2023, il contributo a carico del marito in favore della moglie pari ad euro 200 mensili;
7) Fissa per la comparizione dei legali delle parti l'udienza del 23.11.2023 ore 10.45 avanti a sé quale G.I.;
pagina 8 di 13 8) Fissa termine perentorio a parte ricorrente per la notifica della presente ordinanza a parte resistente con l'osservanza dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c. ridotti alla metà;
9) Assegna a parte ricorrente termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma nr. 2),3),4),5) e 6); 10) Assegna termine a parte resistente sino a 10 giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 I e II comma c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 167 e non potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Il Presidente
Dr. Carmen Arcellaschi
L'ordinanza presidenziale è stata reclamata dalla avanti la Corte di Appello di CP_1
Milano, in quanto non erano stati preventivamente ascoltati i figli. La Corte di Appello di Milano ha rigettato il reclamo, in quanto l'audizione era stata disposta ma i figli non sono comparsi all'udienza presidenziale, precisando che, in ogni caso, poteva essere disposta nel corso del giudizio.
In seguito alla costituzione della resistente, che chiedeva di disporre i tempi di permanenza dei figli in base alle dichiarazioni rese dagli stessi, è sentito il figlio delle parti, , Per_1 che, all'udienza del 29.11.2023, che ha dichiarato:
“Frequento la III media, dopo vorrei fare il liceo scientifico scienze applicate.
Mi sono trasferito dal papà, va tutto bene, però mi piacerebbe stare dalla mamma una settimana dal giovedì alla domenica, la settimana successiva dalla mamma qualsiasi giorno ma non il giovedì, pernottando da lei. La scuola media, che frequento adesso, è equidistante dalla due abitazioni, la scuola superiore dove vorrei andare, è più vicina alla casa di mio papà.
Vorrei che mia mamma non mi chiamasse di continuo quando sono dal papà, magari una sola volta al giorno o al massimo due.”
All'esito dell'audizione di , le parti hanno concordato quanto segue: Per_1
La madre terrà i figli dalle ore 11 del 25.12.23 alle ore 19 del 1.1.2024, il padre li terrà negli altri giorni.
La madre si impegna a telefonare una volta al giorno a ciascun figlio.
I genitori concorderanno un giorno diverso dal giovedì per la permanenza presso la madre nella settimana in cui non li tiene nel we, tenendo conto dei loro impegni scolastici, al fine di evitare problemi nello spostamento del materiale scolastico. Riprenderanno a stare con la madre da giovedì 11.1.2024 fino al lunedì dopo le vacanze scolastiche natalizie.
Hanno dichiarato di aver attivato il percorso dell'altro figlio, , con la dr. e, Per_2 Per_5 per tale motivo, non è stato sentito in quanto doveva iniziare un percorso con la neuropsichiatra. Nella comparsa conclusionale la resistente chiede disporsi l'affido condiviso e di valutare il collocamento maggiormente rispondente all'interesse dei minori, chiedendo nuovamente l'audizione degli stessi.
pagina 9 di 13 Relativamente all'affidamento, va evidenziato che la madre ammette di essersi dichiarata contraria alla visita neuropsichiatrica al fine del rilascio della certificazione DSA per motivi legati alla potenziale discriminazione nei confronti del gruppo classe, ma che è Per_2 sempre stato seguito nello studio a casa da un insegnante qualificato.
Fino a quando è rimasto presso l'abitazione materna era seguito nei compiti Per_2 dall'insegnante Persona_6
La resistente sostiene che i figli apprezzano moltissimo i momenti di viaggi e di svago che lei organizza per loro.
Il fatto che la tenda ad assumere decisioni relative ai figli in via unilaterale è emerso CP_1 da alcuni documenti prodotti dal ricorrente (per esempio quando non ha mandato a scuola il primo giorno della IV elementare, ma è stato visto dalla maestra fuori dalla Per_2 classe) e anche dal fatto che la resistente ha ritenuto di non far presenziare i figli all'udienza presidenziale, sebbene il giudice avesse disposto la loro audizione, preferendo portarli in vacanza. Dall'audio prodotto dal ricorrente in data 11.11.2024 si evince che la resistente ritiene che, avendo due case diverse, ciascun genitore può far fare ai figli quello che ritiene senza tenere conto di quello che fa l'altro genitore. Tale condotta rende problematico l'affidamento condiviso e legittima l'affido esclusivo al padre, per consentirgli la gestione ordinaria dei figli, fermo restando che le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e residenza, dovranno essere concordate.
Allo stato, va confermato il collocamento presso il padre, non essendo emerso alcun elemento che possa legittimare un diverso provvedimento. Il figlio ha dichiarato al Per_1 giudice che non ci sono problemi a stare presso il padre, anzi vorrebbe che la madre non lo chiamasse di continuo quando è dal padre. I tempi di permanenza presso la madre vengono stabiliti nel dispositivo, prevedendo un ampliamento nel periodo delle vacanze scolastiche.
III. Va revocata l'assegnazione della casa coniugale alla per effetto del collocamento CP_1 prevalente dei figli presso il padre. IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
Le parti hanno chiesto concordemente il mantenimento diretto. V. L'istanza ex art. 709ter c.c. va rigettata. Le censure del ricorrente alla condotta della madre quando tiene i figli attengono ad una diversa modalità educativa, che la ha ben sintetizzato quando afferma che, quando CP_1 ciascun genitore ha i figli, può comportarsi come meglio ritiene. Tali dichiarazioni denotano una difficoltà di comunicazione tra di loro per le questioni relative ai figli che non può essere sanzionata nei termini richiesti. VI. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, ad eccezione delle spese del reclamo averso l'ordinanza presidenziale che devono essere poste a carico della reclamante soccombente in quel procedimento.
P.Q.M.
pagina 10 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in ARONA il 2.8.2001 (trascritto al nr. 30 parte II serie A del Controparte_1 registro atti di matrimonio di quel Comune); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di ARONA per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Affida i figli minori in via esclusiva al padre, fermo restando che le decisioni di maggior interesse relative alla residenza, salute, educazione ed istruzione dovranno essere concordate tra i genitori, con collocamento prevalente dei minori presso la residenza in Monza, Corso
Milano n. 30.
Dispone che ciascun genitore li tenga a weekend alternati, dal giovedì (uscita di scuola;
ore 9.30 se non c'è scuola), al lunedì mattina (con accompagnamento a scuola;
ore 9.30 se non c'è scuola). Vacanze estive: i minori trascorreranno almeno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, da calendarizzare di comune accordo entro la fine del mese di marzo di ogni anno. Gli orari di uscita e di rientro dei figli dalla residenza sono fissati per le 9.30 e le 21.30.
I figli potranno, inoltre, trascorrere con la madre un'ulteriore settimana, in periodo da concordare entro la fine del mese di marzo di ogni anno. Vacanze pasquali: i figli staranno con ciascun genitore per due pernotti consecutivi, in alternanza: Sabato Santo e Pasqua con un genitore;
Pasquetta e martedì, con l'altro.
Vacanze natalizie: i minori trascorreranno, ad anni alterni, la giornata del 24 dicembre con un genitore e il periodo dal 25 dicembre (ore 11) al 31 dicembre (ore 11) con l'altro genitore, per poi ritornare al primo genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio (ore 11). Altre festività, ponti: seguiranno il calendario ordinario.
Sono salvi diversi accordi fra i genitori. IV. Revoca l'assegnazione della casa coniugale alla;
CP_1
V. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario nel periodo in cui tiene i figli. Sono comprese nel mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola.
VI. Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento del cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo pagina 11 di 13 medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza,
VII. Rigetta l'istanza ex art. 709ter c.p.c.; VIII. Condanna a rimborsare a le spese del giudizio di reclamo avverso CP_1 Pt_1
pagina 12 di 13 l'ordinanza presidenziale, che liquida in euro 2.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa;
IX. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 13 di 13