Articolo 102 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 101Articolo 103
Versione
14 maggio 1967
Art. 102.
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e' stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 8.000.000.000.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967