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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1480 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. NOTARO TERESA , giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato il 16.05.2024, il sig. – titolare di pensione cat. Parte_1
INVCIV n. 07704879 con decorrenza 01.07.2013 nonché titolare di pensione INPS Cat. IO n.
15053733 con decorrenza 01.08.2019 giusta delibera n. 2113851 del 17.02.2021 del Comitato
CP_ Provinciale Inps – premetteva che l' con comunicazione di liquidazione del 21.09.2022, aveva provveduto a liquidare i ratei di detta prestazione previdenziale per il periodo 01.07.2018 –
30.09.2022 quantificando in € 31.152,19 il complessivo importo da corrispondere. CP_ Esponeva che l' nel mese di Dicembre 2022, aveva provveduto a corrispondere a titolo di arretrati il complessivo importo di € 7.505,88 in quanto operava trattenute pari ad € 24.785,00 trattandosi di somme percepite a titolo di disoccupazione e, dunque, incompatibili con la prestazione previdenziale riconosciuta.
CP_ Rilevava, ancora, che l' con comunicazione di rideterminazione del 26.12.2022 (All. 4 del ricorso), lo aveva informato di aver ricalcolato la pensione Inv. Civ. n. 07704879 dal 1 gennaio
2020 e che da tale ricalcolo era emerso che “ da gennaio 2021 a dicembre 2022 sulla pensione numero CP_ 07704879 categoria invciv l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 7.535,32”;
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Per tale ragione, il sig. , nel proposto ricorso giudiziario, contestava la Parte_1 sussistenza dell'asserito debito, rilevando la sua illegittimità non possedendo, negli anni 2021 e 2022, redditi in misura incompatibile con quelli previsti dalla legge per il conseguimento della pensione di inabilità civile erogata dall'Istituto, tali non potendosi considerare quelli derivanti dagli arretrati della liquidazione della pensione Cat. IO n. , liquidata nell'anno 2022, ed eccependo altresì la Numer_1
propria buona fede.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio riconoscendo che la prestazione di era interamente CP_1 CP_2
dovuta al ricorrente, e rappresentava di essere in procinto di annullare l'indebito, chiedendo a tal uopo un rinvio della causa per addivenire alla cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui Parte_1
è titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
L' , sia con la relazione amministrativa prodotta in atti, che nella propria memoria di CP_1
costituzione, ha adottato dichiarazioni dalla portata confessoria volte a rappresentare che la prestazione di invalidità civile era in realtà dovuta al ricorrente e che, quindi, sul presupposto della sua illegittimità, l'indebito oggi impugnato sarebbe stato annullato.
Disposto il chiesto rinvio, l tuttavia non ha compiutamente dimostrato di aver posto in CP_1
essere tutte le azioni necessarie a determinare il cessare della materia del contendere, dal momento che non ha compiutamente dimostrato che le somme trattenute sulle liquidazioni delle prestazioni in capo al (in atti) siano state tutte riattribuite al ricorrente, ed ha affidato le proprie Pt_1
argomentazioni ad una laconica comunicazione dell'ufficio, del seguente tenore: “In data 21 settembre 2022 è stato ripristinato l'Assegno Ordinario Invalidità su dispositivo del Decreto di
Omologa RG 422/2020 del Tribunale di Patti dell' 8 luglio 2022.
La decorrenza originaria dell'assegno è luglio 2012, il ripristino è avvenuto dal terzo triennio luglio 2018.
Il Comitato Provinciale in precedenza aveva accolto il ricorso amministrativo con una decorrenza successiva da agosto 2019 ed e stata liquidata il 20 febbraio 2021. Quest ultimo, è stato recuperato in fase di sblocco degli arretrati dell'aoi n. 48 00 15055038
(Vedasi conguaglio Arte e Te08 del 21/9/2022).
Già titolare di pensione invciv con decorrenza luglio 2013 è stato ricostituita d'ufficio lo stesso giorno e l'importo è rimasto invariato.
In data successiva con ricostituzione batch è stato creato il debito n. 17392270 oggi recuperato per intero con ricostituzione del 15 marzo 2023 e dalla ricostituzione liquidata in data odierna.
Cessata materia del contendere per storno /abbandono del debito.
Patti, 11 aprile 2024
D.F.S.”.
Ora, tale dichiarazione appare scarsamente comprensibile e certamente non trova agevole riscontro nei documenti allegati alle odierne note sostitutive d'udienza, documentazione nella quale, va ribadito, non si ravvisa l'integrale restituzione delle somme trattenute dall' in esecuzione di CP_1
un provvedimento di indebito dallo stesso ritenuto da annullare. CP_1
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha documentalmente allegato di continuare a subire trattenute mensili in virtù del recupero di un indebito che con ogni evidenza non risulta ancora annullato (cfr. cedolini di pensione, in particolar modo, aprile 2025).
Non può dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ma la domanda va del ricorrente va invece accolta.
Il provvedimento di indebito impugnato va annullato, e con esso ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in CP_1
virtù di detto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
16/05/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato, ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di CP_1
detto provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1
liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Patti, 17/04/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena