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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/08/2025, n. 4258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4258 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2276/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2276/2021 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], C.F.: , in Controparte_2 CodiceFiscale_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_1
, nato a [...] il [...], C.F.: , tutti residenti in
[...] CodiceFiscale_3
Belpasso, viale della Resistenza, 134, ed elettivamente domiciliati in Catania, via Della
Fiaccola n° 18, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Maria, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attori
Contro
(C.F. ), già Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
in persona del procuratore speciale dott.ssa , domiciliata per la carica
[...] Controparte_5 presso la sede della società in Milano,Corso Como n. 17, elettivamente domiciliata in
Palermo, nella via Sammartino n. 4 presso lo studio dell'avv. Fabio Marino dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
e contro pagina 1 di 8 , nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa, CP_6 CodiceFiscale_4 giusta procura speciale rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Antonino Grippaldi e Ivan Chiaramonte, elettivamente domiciliata in Catania via
Aldebaran 9 presso lo studio del primo;
Convenuta
------------
Conclusioni
All'udienza del 30 aprile 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_1 Controparte_2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
, hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, Persona_1 CP_6 proprietaria dell'autoveicolo Peugeot 207 targato DX350SH, e
[...] [...]
quale compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA, per sentirli Controparte_4 condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sì come causati dal sinistro stradale occorso in data 28 settembre 2019, alle ore 9,30 circa, in territorio del Comune di
Belpasso, frazione Piano Tavola.
Allegavano, a fondamento della domanda, che il figlio si era trovato nella data Per_1 occasione a percorrere con la propria biciletta Bitwin 340 la via Boris Giuliano, con direzione di marcia Nord-Sud, allorquando, giunto nei pressi dell'intersezione con la via Piersanti
Mattarella, aveva arrestato la marcia in prossimità della segnaletica di STOP, e, di poi, nell'atto di immettersi sulla detta via pubblica, era stato investito dall'autoveicolo che procedeva nella corsia di marcia opposta a cavallo delle carreggiate, sì provocandone la caduta in terra.
pagina 2 di 8 Istauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , già Controparte_3 [...]
la quale ha contestato la ricostruzione del sinistro e Controparte_4
l'esorbitanza di quanto richiesto a titolo risarcitorio.
Altrettali difese spiegava a sua volta costituitasi con distinta comparsa di CP_6 costituzione e risposta. Opponeva in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
Con l'ordinanza data all'udienza del 23 giugno 2021 l'adito Giudice invitava gli attori ad esperire la procedura ex art. 5 D. Lgs. 2010 n. 28.
Con quella del 5 dicembre 2022 ammetteva indi le chieste prove orali.
Con il successivo provvedimento dato all'udienza del 27 settembre 2023 disponeva CTU medico-legale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 aprile 2025 previa concessione dei termini per la scambio di memorie conclusionali e repliche.
---------
Motivi della decisione
La dinamica del sinistro occorso in Belpasso, Piano Tavola, alle 9,30 del 28 settembre 2019,
è attestata dalle dichiarazioni testimoniali rese da , presente all'accaduto. Testimone_1
Esse avvalorano in parte qua la ricostruzione della vicenda allegata dagli attori in seno all'atto di citazione: attestano, nello specifico, che , proveniente con la Persona_1 propria biciletta Bitwin 340 dalla via Boris Giuliano, con direzione di marcia Nord-Sud, giunto nei pressi dell'intersezione con la via Piersanti Mattarella, ha arrestato la marcia in prossimità della segnaletica di STOP e, nell'atto di immettersi sulla detta via pubblica, è stato investito dall'autoveicolo che procedeva con direzione opposta a quella intrapresa dal ragazzo a cavallo delle due corsie di marcia, sì provocandone la caduta in terra.
La deposizione è precisa e puntuale riguardo alla dinamica del sinistro: possono dirsi confermate, nello specifico, oltre che la caduta in terra della bicicletta e del suo occupante,
l'arresto della bicicletta nel punto di intersezione e la marcia dell'autovettura a cavallo delle due carreggiate.
pagina 3 di 8 Indimostrata è, d'altra parte, la contraria allegazione per la quale il conducente l'autoveicolo procedeva all'interno della propria corsia di marcia.
Ne viene, alla stregua di tutto quanto sopra, la certa responsabilità della conducente del veicolo, che, se pur procedeva a velocità adeguata alle condizioni della strada, ha comunque violato gli obblighi di cui agli artt. 143 e 146 CdS, rispettivamente l'obbligo di mantenere la destra durante la circolazione e l'obbligo di osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale, per tal via adottando una condotta di guida che si pone in chiaro rapporto di causalità con la collisione.
Si appalesa ininfluente, ai fini della decisione, la circostanza della mancata elevazione a carico della conducente l'autoveicolo di alcuna violazione al CdS, fosse solo che per la considerazione che gli agenti operanti l'intervento sono sopraggiunti nell'immediatezza del fatto, epperò a sinistro già avvenuto.
Senonchè, le evidenze del processo verbale dei VVUU attestano una circostanza che, a ben vedere, è oltremodo significativa della concorrente condotta di guida imprudente del ragazzo, per avere ripreso la marcia della biciletta senza avvedersi opportunamente delle condizioni della via pubblica e, con esse, avvertire il sopraggiungere dell'autovettura: il riferimento è a quanto attestato dagli agenti accertatori, secondo cui “l'impatto avveniva al centro dell'area di intersezione ed interessava la parte anteriore del veicolo Peugeot e la parte anteriore della bicicletta”.
Ebbene, l'accertamento dei punti di urto – che è assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso – e l'incontestato sito della collisione al centro della l'incrocio attestano che l'impatto è avvenuto allorchè l'autovettura aveva pienamente impegnato l'incrocio e, per ciò stesso, acclarano l'inadeguata attenzione del ragazzo che, ha sì arrestato la biciletta, epperò ne ha ripreso la marcia allorquando non avrebbe ancora dovuto, di talchè, se avesse adottato la dovuta diligenza attendendo nella ripartenza, non sarebbe incorso nella vicenda dedotta in giudizio.
Essendo inimputabile, perché minore di età, di siffatta condotta colposa rispondono i genitori, odierne parti attrici.
La norma di riferimento è l'art. 2048 cc che disciplina la fattispecie di responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli minori non emancipati.
pagina 4 di 8 La prova liberatoria, al riguardo, ha ad oggetto la positiva dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore, capace di intendere e di volere. Tale prova si concretizza, normalmente, nella dimostrazione, oltre di avere impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di avere esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all'età (v., ex plurimis, Cass. civ., 20 aprile 2007, n. 9509).
Ebbene, la difesa degli attori è del tutto mancata nell'assolvimento di siffatto onere probatorio e tanto basta per ascrivere ad essi la responsabilità del fatto colposo del figlio . Per_1
Con l'accertamento in concreto della colpa di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti, non resta che ricondurre la vicenda dedotta in giudizio alla fattispecie normativa dell'art. 2054 cc, ciò facendosi in ottemperanza al consolidato principio di diritto per il quale l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro giustifica il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass.
2015 n. 18479).
Si tratta, d'altra parte, di dare esatta applicazione all'orientamento giurisprudenziale per il quale l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, ben potendo siffatta accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. 2018
n. 3596).
In ordine alla determinazione del quantum, vi è che la CTU medico-legale ha accertato che, dalle lesioni (“esito cicatriziale sulla superficie superiore del labbro a livello dell'emilato destro.
Perdita degli elementi dentari definitivi 1.1 e 2.1., trauma all'ATM bilaterale con click precoce in apertura e tardivo in chiusura”), subite da in occasione Persona_1 dell'incidente, è derivato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, un pagina 5 di 8 periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15. Sono residuati postumi permanenti valutabili nella misura del 2% (dodici per cento).
Il nominato ausiliario ha attestato la piena compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro, sì come sopra ricostruita.
Anche a volere ritenere che l'utilizzo del casco protettivo avrebbe impedito od attenuato le acclarate lesioni, la circostanza si appalesa ininfluente in ragione della non obbligatorietà del dispositivo di protezione.
La liquidazione va effettuata a misura dell'art. 139 D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 (DM 18 luglio 2025), di guisa che, tenuto conto dell'età del ragazzo al momento del sinistro, il danno biologico va liquidato in complessivi €. 2.108,88.
L'indennizzo (€. 56,18 pro die) è, per tal via, così determinato:
• danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 421,35,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 421,35, per un totale di €. 983,76.
Nel complesso fanno €. 3.935,34.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio, or ora liquidato, è dato di riconoscere, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa degli attori adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È infatti noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre
2008 n. 26972, non vi è più spazio, in punto di diritto, per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice pagina 6 di 8 di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo di €. 3.935,34 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'occorso incidente (€. 3.312,29) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €. 4.328,56.
Agli attori vanno riconosciute anche le spese mediche, sì come ritenute congrue dal nominato
CTU nella complessiva misura di €. 122,00, con gli interessi al tasso legale dai singoli esborsi sino al soddisfo.
Ancor di più, vanno liquidate le spese mediche ancora da sostenersi per il trattamento odontoiatrico cui dovrà in futuro sottoporsi, segnatamente €. Persona_1
20.000,00.
Tenuto conto del dichiarato concorso partitario di colpa, , in solido Controparte_3 con vanno condannati al pagamento della metà dei suindicati importi: CP_6 segnatamente, a titolo di danno non patrimoniale, €. 2.164,00, oltre gli interessi legali dalla data della presente statuizione sino al soddisfo, a titolo di danno patrimoniale, €. 61,00, con gli interessi al tasso legale dal dì dell'esborso sino al soddisfo, a titolo di danno futuro, €.
10.000,00, con gli interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo.
L'esito del giudizio impone la condanna di , in solido con Controparte_3 CP_6 alla refusione in favore degli attori, delle spese processuali a misura del DM 147/2018
((valore della causa: €. 5.200,00/€. 26.000,00 – compensi medi – tutte le fasi processuali).
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste direttamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2276/2021RG, così statuisce: condanna , in solido con al pagamento, in favore degli Controparte_3 CP_6 attori, a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di €. 2.164,00, oltre gli interessi legali dalla data della presente statuizione sino al soddisfo, a titolo di danno patrimoniale, €. 61,00, con gli interessi al tasso legale dal dì dell'esborso sino al soddisfo, ed,
a titolo di danno futuro, €. 10.000,00, con gli interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo.
Condanna , in solido con alla refusione, in favore degli Controparte_3 CP_6 attori, delle spese processuali che si liquidano in €. 5.077,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Sono distratte in favore del procuratore costituito.
Le spese di CTU sono a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Catania, il 12 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2276/2021 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], C.F.: , in Controparte_2 CodiceFiscale_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_1
, nato a [...] il [...], C.F.: , tutti residenti in
[...] CodiceFiscale_3
Belpasso, viale della Resistenza, 134, ed elettivamente domiciliati in Catania, via Della
Fiaccola n° 18, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Maria, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attori
Contro
(C.F. ), già Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
in persona del procuratore speciale dott.ssa , domiciliata per la carica
[...] Controparte_5 presso la sede della società in Milano,Corso Como n. 17, elettivamente domiciliata in
Palermo, nella via Sammartino n. 4 presso lo studio dell'avv. Fabio Marino dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
e contro pagina 1 di 8 , nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa, CP_6 CodiceFiscale_4 giusta procura speciale rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Antonino Grippaldi e Ivan Chiaramonte, elettivamente domiciliata in Catania via
Aldebaran 9 presso lo studio del primo;
Convenuta
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Conclusioni
All'udienza del 30 aprile 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_1 Controparte_2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
, hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, Persona_1 CP_6 proprietaria dell'autoveicolo Peugeot 207 targato DX350SH, e
[...] [...]
quale compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA, per sentirli Controparte_4 condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sì come causati dal sinistro stradale occorso in data 28 settembre 2019, alle ore 9,30 circa, in territorio del Comune di
Belpasso, frazione Piano Tavola.
Allegavano, a fondamento della domanda, che il figlio si era trovato nella data Per_1 occasione a percorrere con la propria biciletta Bitwin 340 la via Boris Giuliano, con direzione di marcia Nord-Sud, allorquando, giunto nei pressi dell'intersezione con la via Piersanti
Mattarella, aveva arrestato la marcia in prossimità della segnaletica di STOP, e, di poi, nell'atto di immettersi sulla detta via pubblica, era stato investito dall'autoveicolo che procedeva nella corsia di marcia opposta a cavallo delle carreggiate, sì provocandone la caduta in terra.
pagina 2 di 8 Istauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , già Controparte_3 [...]
la quale ha contestato la ricostruzione del sinistro e Controparte_4
l'esorbitanza di quanto richiesto a titolo risarcitorio.
Altrettali difese spiegava a sua volta costituitasi con distinta comparsa di CP_6 costituzione e risposta. Opponeva in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
Con l'ordinanza data all'udienza del 23 giugno 2021 l'adito Giudice invitava gli attori ad esperire la procedura ex art. 5 D. Lgs. 2010 n. 28.
Con quella del 5 dicembre 2022 ammetteva indi le chieste prove orali.
Con il successivo provvedimento dato all'udienza del 27 settembre 2023 disponeva CTU medico-legale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 aprile 2025 previa concessione dei termini per la scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione
La dinamica del sinistro occorso in Belpasso, Piano Tavola, alle 9,30 del 28 settembre 2019,
è attestata dalle dichiarazioni testimoniali rese da , presente all'accaduto. Testimone_1
Esse avvalorano in parte qua la ricostruzione della vicenda allegata dagli attori in seno all'atto di citazione: attestano, nello specifico, che , proveniente con la Persona_1 propria biciletta Bitwin 340 dalla via Boris Giuliano, con direzione di marcia Nord-Sud, giunto nei pressi dell'intersezione con la via Piersanti Mattarella, ha arrestato la marcia in prossimità della segnaletica di STOP e, nell'atto di immettersi sulla detta via pubblica, è stato investito dall'autoveicolo che procedeva con direzione opposta a quella intrapresa dal ragazzo a cavallo delle due corsie di marcia, sì provocandone la caduta in terra.
La deposizione è precisa e puntuale riguardo alla dinamica del sinistro: possono dirsi confermate, nello specifico, oltre che la caduta in terra della bicicletta e del suo occupante,
l'arresto della bicicletta nel punto di intersezione e la marcia dell'autovettura a cavallo delle due carreggiate.
pagina 3 di 8 Indimostrata è, d'altra parte, la contraria allegazione per la quale il conducente l'autoveicolo procedeva all'interno della propria corsia di marcia.
Ne viene, alla stregua di tutto quanto sopra, la certa responsabilità della conducente del veicolo, che, se pur procedeva a velocità adeguata alle condizioni della strada, ha comunque violato gli obblighi di cui agli artt. 143 e 146 CdS, rispettivamente l'obbligo di mantenere la destra durante la circolazione e l'obbligo di osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale, per tal via adottando una condotta di guida che si pone in chiaro rapporto di causalità con la collisione.
Si appalesa ininfluente, ai fini della decisione, la circostanza della mancata elevazione a carico della conducente l'autoveicolo di alcuna violazione al CdS, fosse solo che per la considerazione che gli agenti operanti l'intervento sono sopraggiunti nell'immediatezza del fatto, epperò a sinistro già avvenuto.
Senonchè, le evidenze del processo verbale dei VVUU attestano una circostanza che, a ben vedere, è oltremodo significativa della concorrente condotta di guida imprudente del ragazzo, per avere ripreso la marcia della biciletta senza avvedersi opportunamente delle condizioni della via pubblica e, con esse, avvertire il sopraggiungere dell'autovettura: il riferimento è a quanto attestato dagli agenti accertatori, secondo cui “l'impatto avveniva al centro dell'area di intersezione ed interessava la parte anteriore del veicolo Peugeot e la parte anteriore della bicicletta”.
Ebbene, l'accertamento dei punti di urto – che è assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso – e l'incontestato sito della collisione al centro della l'incrocio attestano che l'impatto è avvenuto allorchè l'autovettura aveva pienamente impegnato l'incrocio e, per ciò stesso, acclarano l'inadeguata attenzione del ragazzo che, ha sì arrestato la biciletta, epperò ne ha ripreso la marcia allorquando non avrebbe ancora dovuto, di talchè, se avesse adottato la dovuta diligenza attendendo nella ripartenza, non sarebbe incorso nella vicenda dedotta in giudizio.
Essendo inimputabile, perché minore di età, di siffatta condotta colposa rispondono i genitori, odierne parti attrici.
La norma di riferimento è l'art. 2048 cc che disciplina la fattispecie di responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli minori non emancipati.
pagina 4 di 8 La prova liberatoria, al riguardo, ha ad oggetto la positiva dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore, capace di intendere e di volere. Tale prova si concretizza, normalmente, nella dimostrazione, oltre di avere impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di avere esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all'età (v., ex plurimis, Cass. civ., 20 aprile 2007, n. 9509).
Ebbene, la difesa degli attori è del tutto mancata nell'assolvimento di siffatto onere probatorio e tanto basta per ascrivere ad essi la responsabilità del fatto colposo del figlio . Per_1
Con l'accertamento in concreto della colpa di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti, non resta che ricondurre la vicenda dedotta in giudizio alla fattispecie normativa dell'art. 2054 cc, ciò facendosi in ottemperanza al consolidato principio di diritto per il quale l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro giustifica il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass.
2015 n. 18479).
Si tratta, d'altra parte, di dare esatta applicazione all'orientamento giurisprudenziale per il quale l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, ben potendo siffatta accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. 2018
n. 3596).
In ordine alla determinazione del quantum, vi è che la CTU medico-legale ha accertato che, dalle lesioni (“esito cicatriziale sulla superficie superiore del labbro a livello dell'emilato destro.
Perdita degli elementi dentari definitivi 1.1 e 2.1., trauma all'ATM bilaterale con click precoce in apertura e tardivo in chiusura”), subite da in occasione Persona_1 dell'incidente, è derivato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, un pagina 5 di 8 periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15. Sono residuati postumi permanenti valutabili nella misura del 2% (dodici per cento).
Il nominato ausiliario ha attestato la piena compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro, sì come sopra ricostruita.
Anche a volere ritenere che l'utilizzo del casco protettivo avrebbe impedito od attenuato le acclarate lesioni, la circostanza si appalesa ininfluente in ragione della non obbligatorietà del dispositivo di protezione.
La liquidazione va effettuata a misura dell'art. 139 D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 (DM 18 luglio 2025), di guisa che, tenuto conto dell'età del ragazzo al momento del sinistro, il danno biologico va liquidato in complessivi €. 2.108,88.
L'indennizzo (€. 56,18 pro die) è, per tal via, così determinato:
• danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 421,35,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 421,35, per un totale di €. 983,76.
Nel complesso fanno €. 3.935,34.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio, or ora liquidato, è dato di riconoscere, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa degli attori adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È infatti noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre
2008 n. 26972, non vi è più spazio, in punto di diritto, per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice pagina 6 di 8 di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo di €. 3.935,34 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'occorso incidente (€. 3.312,29) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €. 4.328,56.
Agli attori vanno riconosciute anche le spese mediche, sì come ritenute congrue dal nominato
CTU nella complessiva misura di €. 122,00, con gli interessi al tasso legale dai singoli esborsi sino al soddisfo.
Ancor di più, vanno liquidate le spese mediche ancora da sostenersi per il trattamento odontoiatrico cui dovrà in futuro sottoporsi, segnatamente €. Persona_1
20.000,00.
Tenuto conto del dichiarato concorso partitario di colpa, , in solido Controparte_3 con vanno condannati al pagamento della metà dei suindicati importi: CP_6 segnatamente, a titolo di danno non patrimoniale, €. 2.164,00, oltre gli interessi legali dalla data della presente statuizione sino al soddisfo, a titolo di danno patrimoniale, €. 61,00, con gli interessi al tasso legale dal dì dell'esborso sino al soddisfo, a titolo di danno futuro, €.
10.000,00, con gli interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo.
L'esito del giudizio impone la condanna di , in solido con Controparte_3 CP_6 alla refusione in favore degli attori, delle spese processuali a misura del DM 147/2018
((valore della causa: €. 5.200,00/€. 26.000,00 – compensi medi – tutte le fasi processuali).
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste direttamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2276/2021RG, così statuisce: condanna , in solido con al pagamento, in favore degli Controparte_3 CP_6 attori, a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di €. 2.164,00, oltre gli interessi legali dalla data della presente statuizione sino al soddisfo, a titolo di danno patrimoniale, €. 61,00, con gli interessi al tasso legale dal dì dell'esborso sino al soddisfo, ed,
a titolo di danno futuro, €. 10.000,00, con gli interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo.
Condanna , in solido con alla refusione, in favore degli Controparte_3 CP_6 attori, delle spese processuali che si liquidano in €. 5.077,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Sono distratte in favore del procuratore costituito.
Le spese di CTU sono a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Catania, il 12 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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