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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi degli articoli 281 terdecies e 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 18646/2024 tra:
Parte_1
(c.f. - P. I.V.A. P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Paola Ferraris del Foro di
Milano nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla via Daverio n. 6 parte ricorrente
e
Controparte_1
nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale
Controparte_1
(c.f. - P. I.V.A. ) C.F._1 P.IVA_3
con sede legale in Lodi (LO) al corso Vittorio Emanuele II n. 5 parte resistente contumace
OGGETTO: contratto di locazione mobiliare c.d. operativa;
corrispettivo; inadempimento del contratto;
clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile;
risoluzione del contratto;
clausola penale;
domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: la parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni
Parte ricorrente Parte_2
“Dare atto: della avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dei contratti di locazione operativa nn. 20210524082 e 20220214013, ai sensi degli artt. 8 e 9 dei medesimi comunicata giusta PEC in data 3 gennaio 2024 e 16 gennaio 2024; ovvero, in subordine e laddove occorre possa, accertare e dichiarare l'inadempimento di non scarsa importanza del resistente, sig.
[...] nella qualità di titolare dell'impresa individuale CP_1
“ ”, C.F. e P IVA Controparte_1 C.F._1
, con sede legale in Lodi (LO) -cap 26900- Corso Vittorio P.IVA_3
Emanuele II n. 5, ai predetti contratti di locazione operativa e di conseguenza, dichiarare gli stessi risolti ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. e, per l'effetto: Condannare: il resistente, sig. nella qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale “ ”, C.F. e P IVA Controparte_1 C.F._1
, con sede legale in Lodi (LO) -cap 26900- Corso Vittorio P.IVA_3
Emanuele II n. 5, alla restituzione dei beni oggetto dei contratti di locazione operativa di cui è causa, come descritti al punto E) del presente ricorso;
Condannare: il resistente, sig. nella qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale “ ”, C.F. e P IVA Controparte_1 C.F._1
, con sede legale in Lodi (LO) -cap 26900- Corso Vittorio P.IVA_3
Emanuele II n. 5, al pagamento del complessivo importo di € 21.641,58 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, con maggiorazione di interessi ai tassi ivi indicati;
In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte ricorrente ha Parte_2
promosso il presente giudizio, nei confronti della parte resistente
[...]
nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale CP_1
, deducendo – fra l'altro - quanto segue: Controparte_1
2 1) essa ricorrente ha Parte_2
sottoscritto con la parte resistente quale titolare Controparte_1
dell'impresa individuale “ ”, in qualità di conduttore, i Controparte_1
seguenti contratti di locazione operativa:
a) n. 20210524082 sottoscritto in data 03 giugno 2021 avente durata di mesi 36 ed oggetto il seguente bene:
→ n. 1 dispositivo di idrocolonterapia cleancolon italy 004ra ce
0068;
b) n. 20220214013, sottoscritto in data 22.02.2022 avente durata di mesi 60 ed oggetto il seguente bene:
→ n 1 dispositivo idrocolonterapia iclean14 ce 0068 completo di accessori;
2) sia i D.D.T. sia il verbale di consegna ed accettazione in calce al contratto n. 20210524082, nonché il verbale di consegna ed accettazione relativo al contratto n. 20220214013, attestano la consegna, oltre che l'istallazione e il collaudo, dei beni concessi in locazione al conduttore;
3) essa ricorrente è Parte_2
proprietaria dei beni oggetto dei contratti di locazione operativa, avendoli acquistati dai fornitori allo scopo di concederli in locazione al resistente;
4) il conduttore si è reso inadempiente al pagamento delle fatture emesse da essa ricorrente per i canoni di locazione pattuiti nei contratti per cui è causa;
pertanto, essa ricorrente Parte_2
ha comunicato la risoluzione degli stessi, ai sensi e per gli effetti
[...]
degli articoli 8 e 9 dei medesimi, a mezzo di due distinte comunicazioni pec, una del 3 gennaio 2024 e una del 16 gennaio 2024;
5) il conduttore ha lasciato dette intimazioni totalmente prive di riscontro;
6) la parte resistente è quindi tenuta:
→ a restituire i beni strumentali oggetto dei contratti di locazione operativa per cui è causa, così come previsto dagli artt. 9 e 12 del
3 contratto n. 20210524082 e dagli artt. 9 e 11 del contratto n.
20220214013;
→ a corrispondere ad essa ricorrente, la somma complessiva di €
21.641,58 e segnatamente:
- € 9.303,06 quanto al contratto n. 20210524082, di cui:
► € 727,19 per le n° 4 fatture insolute comprensive di IVA e quivi:
n. 70T1202273034 del 1° luglio 2022 di € 138,47;
n. 70T1202276805 del 5 luglio 2022 di € 196,24;
n. 70T1202289701 del 1° agosto 2022 di € 196,24;
n. 70T12022101634 del 5 settembre 2022 di € 196,24; oltre agli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, a decorrere dalla data di scadenza del pagamento delle fatture di cui sopra e fino all'effettivo soddisfo;
► € 183,00 a titolo di spese di gestione insoluti, così come previsto dall'art. 13 del contratto di locazione operativa (€ 50,00 x n° 3 insoluti +
IVA = € 183,00);
► € 8.392,87 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto per cui è causa, causata dalla condotta inadempiente del conduttore, intimata ai sensi dell'art. 9 dello stesso che nella specie prevede, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto del locatore di richiedere al conduttore ”… a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione”; avendo il locatore fatturato n. 16 canoni periodici
– ovverosia sino al canone del mese di ottobre 2022 - la penale è pari ad
€ 8.392,87 (44 canoni periodici residui di € 156,35 oltre I.V.A. ciascuno) oltre agli interessi legali dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- € 12.338,52 quanto al contratto n. 20220214013, di cui:
► € 678,60 per le n° 3 fatture insolute comprensive di IVA e quivi:
n. 70T1202279450 del 5 luglio 2022 di € 226,20;
n. 70T1202292236 del 1° agosto 2022 di € 226,20;
n. 70T12022104181del 5 settembre 2022 di € 226,20;
4 oltre agli interessi di mora ai sensi D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data di scadenza del pagamento delle fatture di cui sopra e fino all'effettivo soddisfo;
► € 183,00 a titolo di spese di gestione insoluti, così come previsto dall'art. 12 del contratto di locazione operativa (€ 50,00 x n° 3 insoluti +
IVA = € 183,00);
► € 11.476,92 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto per cui è causa, causata dalla condotta inadempiente del conduttore, intimata ai sensi dell'art. 9 dello stesso che nella specie prevede, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto del cocatore di richiedere al Conduttore ”… a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione”; avendo il locatore fatturato 8 canoni periodici – ovverosia sino al canone del mese di ottobre 2022 - la penale
è pari ad € 11.476,92 (52 canoni periodici residui di € 220,71 oltre I.V.A.) oltre agli interessi legali dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
7) il resistente conduttore non ha versato alcunché dopo la intimata risoluzione e continua a detenere i beni oggetto dei contratti di locazione per cui è causa, pur senza titolo;
8) in ogni caso, la condotta del conduttore presenta comunque quei connotati di gravità disciplinati dall'art. 1455 del codice civile per legittimare comunque la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453
e seguenti del codice civile, tenuto anche conto che la parte resistente, senza minimamente mettere in dubbio il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di Parte_2
ha indebitamente cessato di corrispondere alla ricorrente gli importi contrattualmente pattuiti e continua a tutt'oggi a detenere i beni strumentali oggetto dei contratti per cui è causa;
5 9) sussiste la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di
Torino, in quanto foro eletto dalle parti in via esclusiva giusta art. 19 del contratto di locazione n. 20210524082 e art. 18 del contratto di locazione n. 20220214013.
Sulla base delle deduzioni e allegazioni che precedono, la ricorrente ha quindi promosso il presente giudizio al fine di sentire accogliere le sopra trascritte conclusioni con accertamento della intervenuta risoluzione del contratto e condanna della parte resistente alla restituzione dei beni locati ed al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 21.641,58 oltre accessori.
La parte resistente in qualità di titolare Controparte_1
dell'omonima impresa individuale “ ”, dal canto suo, pur Controparte_1
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali di parte ricorrente.
3. Sulla competenza territoriale del Tribunale Ordinario di
Torino.
Sussiste la competenza territoriale del Tribunale Ordinario di Torino qui adito quale foro eletto dalle parti in via esclusiva in ragione delle previsioni di cui all'art. 19 delle condizioni generali del contratto di locazione n. 20210524082 ed all'art. 18 delle condizioni generali del contratto di locazione n. 20220214013.
Le cennate clausole di cui agli articoli 18 e 19 sopra menzionate risultano peraltro debitamente e specificamente sottoscritte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile (v. i docc. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte attrice).
Peraltro, non essendo stato nulla eccepito dalla resistente, rimasta contumace, né ricorrendo motivo di rilievo d'ufficio da parte del Tribunale,
6 la competenza territoriale del Foro qui adito deve intendersi per acquisita e accertata.
4. Sul merito della causa.
Le domande di parte ricorrente sono fondate e, pertanto, devono essere accolte.
4.1. Sull'intervenuta risoluzione dei contratti oggetto di causa
e l'obbligo di restituzione dei beni oggetto di locazione.
Come è noto la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito e ribadito che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v., per tutte, Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha provato la fonte legale del proprio diritto mediante il deposito in atti dei due contratti di locazione operativa sottoscritti da parte resistente (v. i docc. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte attrice).
La parte ricorrente ha altresì dimostrato l'avvenuta consegna (nelle date dell'8 giugno 2021 e del 23 marzo 2022) dei beni oggetto di locazione (si tratta di attrezzatura medica) mediante deposito dei due relativi d.d.t. (documenti di trasporto) ritualmente sottoscritti dalla parte resistente quale destinatario dei beni:
(v. il documento n. 4 del fascicolo di parte ricorrente)
7 (v. il documento n. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
I predetti documenti contrattuali (contratto e d.d.t), ritualmente sottoscritti dalla parte resistente, costituiscono scrittura privata tacitamente riconosciuta ai sensi degli articoli 2702 del codice civile e 215
n. 2 del codice di procedura civile.
Quanto al contratto n. 20210524082 la durata della locazione è stata concordata in 60 mesi;
il canone periodico di locazione è stato fissato in € 153,35 per un totale complessivo di € 9.381,00 (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Quanto al contratto n. 20220214013 la durata della locazione è stata concordata in 60 mesi;
il canone periodico di locazione è stato fissato in € 180,91 per un totale complessivo di € 10.854,60 (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
I contratti di locazione oggetto di causa contengono altresì la seguente clausola risolutiva espressa:
8 La parte ricorrente ha quindi allegato l'inadempimento di parte resistente, la quale, non ha corrisposto i canoni contrattualmente dovuti a partire da luglio 2022.
In particolare, sono rimaste insolute le seguenti fatture:
- quanto al contratto n. 20210524082
→ n. 4 fatture insolute comprensive di IVA:
n. 70T1202273034 del 1° luglio 2022 di € 138,47;
n. 70T1202276805 del 5 luglio 2022 di € 196,24;
n. 70T1202289701 del 1° agosto 2022 di € 196,24
n. 70T12022101634 del 5 settembre 2022 di € 196,24
- quanto al contratto n. 20220214013
n° 3 fatture insolute comprensive di IVA:
n. 70T1202279450 del 5 luglio 2022 di € 226,20;
n. 70T1202292236 del 1° agosto 2022 di € 226,20;
n. 70T12022104181del 5 settembre 2022 di € 226,20.
A fronte di tale deduzione, la parte resistente, rimanendo contumace, non ha provato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione dovuti, né ha provato la ricorrenza di altri fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione ex adverso azionata.
Ritenuto pertanto provato l'inadempimento di parte resistente, deve in primo luogo accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile (rubricato come “Clausola risolutiva espressa”) il quale così recita:
“I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
La cennata clausola risolutiva espressa posta in contratto ha previsto in capo al locatore la facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante mera comunicazione PEC o con raccomandata A.R. al
9 conduttore, nel caso, fra l'altro, di “inadempimento totale o parziale del
Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente contratto di locazione alle scadenze ivi previste”.
Risulta documentalmente che la parte ricorrente ha comunicato mediante messaggio di posta elettronica certificata di volersi avvalere della predetta clausola risolutiva espressa e – pertanto - i contratti oggetto di causa devono ritenersi risolti nelle date del 3 gennaio 2024 e del 16 gennaio 2024 allorquando la parte ricorrente, come detto, ha comunicato la cennata risoluzione (v. i docc. nn. 9 e 10 del fascicolo di parte ricorrente recanti rituale pec).
Come emerge anche dalla lettura della clausola pattuita tra le parti, in presenza di clausola risolutiva espressa, la risoluzione non è conseguenza immediata dell'inadempienza: essa si verifica soltanto quando la parte non inadempiente, avendo deciso di esercitare il diritto potestativo conferitole dalla clausola, comunichi all'altra parte che intende avvalersene.
Tale dichiarazione ha, quindi, natura recettizia producendo lo scioglimento del contratto intercorso fra le parti non appena perviene all'inadempiente.
Ai fini dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione, è necessario che si verifichi l'inadempimento previsto dalla clausola e che questo sia imputabile alla controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, sent. n.
119601990 e Cass., Sez. 3, sent. n. 11717/2002), non occorre, invece, la valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento avendo le parti valutato e pattuito ex ante le violazioni ritenute sufficientemente gravi da comportare la risoluzione.
Alla risoluzione di diritto dei contratti oggetto di causa consegue l'obbligo di restituzione dei beni oggetto di locazione, peraltro di proprietà della società ricorrente, come anche stabilito dall'articolo 9 del contratto
10 che impone al conduttore la restituzione del bene entro 5 giorni solari dalla data di risoluzione del contratto.
L'odierna parte resistente va pertanto condannata alla restituzione, in favore di parte ricorrente, dei beni oggetto della locazione operativa stipulata fra le odierne parti contendenti.
4.2. Sulle somme dovute dalla parte resistente.
Alla parte ricorrente spettano altresì le somme sopra indicate:
- a titolo di canone (o corrispettivo) contrattuale;
- a titolo di rimborso per spese gestione insolute;
- a titolo di penale contrattuale.
La documentazione contrattuale prodotta in atti, come sopra descritta, costituisce invero adeguata ed esaustiva prova del credito qui azionato e della debenza delle poste monetarie rivendicate da parte ricorrente come sopra indicate.
Spetta quindi alla parte ricorrente quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la locazione fruita in costanza di contratto.
Sono dovute altresì le somme stabilite in contratto a titolo di c.d. gestione insoluti secondo le previsioni contenute all'articolo 13 delle condizioni generali di contratto in materia di “spese”
Per quanto riguarda infine gli importi richiesti dalla ricorrente a titolo di penale anch'essi devono essere ritenuti congri e dovuti.
In via generale si osserva come la clausola penale, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, assolve alla funzione di liquidare la prestazione risarcitoria in via anticipata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la clausola penale, invero, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora egli si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del
11 pregiudizio effettivamente sofferto (v., per tutte, Cass., Sez. 6 – 3, ord. n.
21398/2021).
Nel caso qui delibato – a ben vedere - la parte resistente, anche dopo la risoluzione del contratto, ha continuato e continua ad oggi a detenere ed a usufruire sine titulo dei due beni mobili oggetto dei contratti di locazione di cui trattasi.
E' stato altresì chiarito che nel valutare la clausola penale, nonché ai fini dell'esercizio del potere di riduzione di essa, il giudice non deve limitarsi a valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, come sembra indicare l'art. 1384 del codice civile riferendosi all'interesse che il creditore “aveva” all'adempimento; tale interesse, piuttosto, deve essere valutato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui all'articolo 2 della Costituzione ed agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, conformativi dell'istituto della riduzione equitativa;
la lettera dell'art. 1384 del codice civile, impiegando il verbo “avere” all'imperfetto, deve invero intendersi come riferita soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza che ciò possa però impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga altresì conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass., Sez. 3, sent. n. 11908/2020).
Alla luce di quanto sopra, appare allora evidente che nessuna riduzione deve essere qui applicata ex art. 1384 del codice civile stante il prolungato inadempimento dell'obbligazione di restituzione dei beni mobili oggetto dei contratti di locazione di cui trattasi e la perdurante detenzione CP_ dei suddetti bene di parte della individuale resistente, la quale continua a usufruire dei cennati beni senza pagare alcuna controprestazione.
12 Inoltre, si deve altresì rilevare che la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto ex art. 1384 del codice civile può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa
(v. Cass., Sez. 3, sent. n. 22747/2013), evenienza qui comunque non riscontrabile stante la contumacia dell'odierna parte resistente.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, la parte resistente nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_1
impresa individuale deve dunque essere condannata al Controparte_1
pagamento, in favore della società ricorrente Parte_2
della somma di € 21.641,58 oltre interessi così calcolati:
[...]
a) quanto alle somme dovute a titolo di canone periodico di locazione → interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo esborso;
b) quanto alle somme dovute a titolo di penale e rimborso spese → interessi legali dalla data della messa in mora (v. le pec prodotte sub docc. nn. 9 e 10 del 3 gennaio 2024 e del 16 gennaio 2024) e sino all'effettivo esborso.
5. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori argomentazioni e questioni.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
13 “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), opportunamente modulati in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove;
la parte resistente è rimasta contumace;
non vi è stata concessione di termini per il deposito di memorie istruttorie), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase decisionale → € 1.000,00
- per un totale di € 3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accerta l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione oggetto di causa.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte resistente
[...]
nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale CP_1
all'immediata restituzione dei beni oggetto di locazione Controparte_1
come indicati in parte motiva alla parte ricorrente Parte_2
[...]
3) Condanna la parte resistente nella qualità di Controparte_1
titolare dell'omonima impresa individuale al Controparte_1
14 pagamento, in favore della ricorrente Parte_2
della somma di € 21.645,58 oltre interessi così calcolati:
a) quanto alle somme dovute a titolo di canone periodico di locazione → interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo esborso;
b) quanto alle somme dovute a titolo di penale e rimborso spese → interessi legali dalla data della messa in mora e sino all'effettivo esborso.
4) Condanna la resistente nella qualità di titolare Controparte_1
dell'omonima impresa individuale alla rifusione, in Controparte_1
favore della parte ricorrente delle spese Parte_2
di giudizio che liquida in € 237,00 per esposti e € 3.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi degli articoli 281 terdecies e 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 18646/2024 tra:
Parte_1
(c.f. - P. I.V.A. P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Paola Ferraris del Foro di
Milano nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla via Daverio n. 6 parte ricorrente
e
Controparte_1
nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale
Controparte_1
(c.f. - P. I.V.A. ) C.F._1 P.IVA_3
con sede legale in Lodi (LO) al corso Vittorio Emanuele II n. 5 parte resistente contumace
OGGETTO: contratto di locazione mobiliare c.d. operativa;
corrispettivo; inadempimento del contratto;
clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile;
risoluzione del contratto;
clausola penale;
domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: la parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni
Parte ricorrente Parte_2
“Dare atto: della avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dei contratti di locazione operativa nn. 20210524082 e 20220214013, ai sensi degli artt. 8 e 9 dei medesimi comunicata giusta PEC in data 3 gennaio 2024 e 16 gennaio 2024; ovvero, in subordine e laddove occorre possa, accertare e dichiarare l'inadempimento di non scarsa importanza del resistente, sig.
[...] nella qualità di titolare dell'impresa individuale CP_1
“ ”, C.F. e P IVA Controparte_1 C.F._1
, con sede legale in Lodi (LO) -cap 26900- Corso Vittorio P.IVA_3
Emanuele II n. 5, ai predetti contratti di locazione operativa e di conseguenza, dichiarare gli stessi risolti ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. e, per l'effetto: Condannare: il resistente, sig. nella qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale “ ”, C.F. e P IVA Controparte_1 C.F._1
, con sede legale in Lodi (LO) -cap 26900- Corso Vittorio P.IVA_3
Emanuele II n. 5, alla restituzione dei beni oggetto dei contratti di locazione operativa di cui è causa, come descritti al punto E) del presente ricorso;
Condannare: il resistente, sig. nella qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale “ ”, C.F. e P IVA Controparte_1 C.F._1
, con sede legale in Lodi (LO) -cap 26900- Corso Vittorio P.IVA_3
Emanuele II n. 5, al pagamento del complessivo importo di € 21.641,58 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, con maggiorazione di interessi ai tassi ivi indicati;
In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte ricorrente ha Parte_2
promosso il presente giudizio, nei confronti della parte resistente
[...]
nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale CP_1
, deducendo – fra l'altro - quanto segue: Controparte_1
2 1) essa ricorrente ha Parte_2
sottoscritto con la parte resistente quale titolare Controparte_1
dell'impresa individuale “ ”, in qualità di conduttore, i Controparte_1
seguenti contratti di locazione operativa:
a) n. 20210524082 sottoscritto in data 03 giugno 2021 avente durata di mesi 36 ed oggetto il seguente bene:
→ n. 1 dispositivo di idrocolonterapia cleancolon italy 004ra ce
0068;
b) n. 20220214013, sottoscritto in data 22.02.2022 avente durata di mesi 60 ed oggetto il seguente bene:
→ n 1 dispositivo idrocolonterapia iclean14 ce 0068 completo di accessori;
2) sia i D.D.T. sia il verbale di consegna ed accettazione in calce al contratto n. 20210524082, nonché il verbale di consegna ed accettazione relativo al contratto n. 20220214013, attestano la consegna, oltre che l'istallazione e il collaudo, dei beni concessi in locazione al conduttore;
3) essa ricorrente è Parte_2
proprietaria dei beni oggetto dei contratti di locazione operativa, avendoli acquistati dai fornitori allo scopo di concederli in locazione al resistente;
4) il conduttore si è reso inadempiente al pagamento delle fatture emesse da essa ricorrente per i canoni di locazione pattuiti nei contratti per cui è causa;
pertanto, essa ricorrente Parte_2
ha comunicato la risoluzione degli stessi, ai sensi e per gli effetti
[...]
degli articoli 8 e 9 dei medesimi, a mezzo di due distinte comunicazioni pec, una del 3 gennaio 2024 e una del 16 gennaio 2024;
5) il conduttore ha lasciato dette intimazioni totalmente prive di riscontro;
6) la parte resistente è quindi tenuta:
→ a restituire i beni strumentali oggetto dei contratti di locazione operativa per cui è causa, così come previsto dagli artt. 9 e 12 del
3 contratto n. 20210524082 e dagli artt. 9 e 11 del contratto n.
20220214013;
→ a corrispondere ad essa ricorrente, la somma complessiva di €
21.641,58 e segnatamente:
- € 9.303,06 quanto al contratto n. 20210524082, di cui:
► € 727,19 per le n° 4 fatture insolute comprensive di IVA e quivi:
n. 70T1202273034 del 1° luglio 2022 di € 138,47;
n. 70T1202276805 del 5 luglio 2022 di € 196,24;
n. 70T1202289701 del 1° agosto 2022 di € 196,24;
n. 70T12022101634 del 5 settembre 2022 di € 196,24; oltre agli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, a decorrere dalla data di scadenza del pagamento delle fatture di cui sopra e fino all'effettivo soddisfo;
► € 183,00 a titolo di spese di gestione insoluti, così come previsto dall'art. 13 del contratto di locazione operativa (€ 50,00 x n° 3 insoluti +
IVA = € 183,00);
► € 8.392,87 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto per cui è causa, causata dalla condotta inadempiente del conduttore, intimata ai sensi dell'art. 9 dello stesso che nella specie prevede, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto del locatore di richiedere al conduttore ”… a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione”; avendo il locatore fatturato n. 16 canoni periodici
– ovverosia sino al canone del mese di ottobre 2022 - la penale è pari ad
€ 8.392,87 (44 canoni periodici residui di € 156,35 oltre I.V.A. ciascuno) oltre agli interessi legali dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- € 12.338,52 quanto al contratto n. 20220214013, di cui:
► € 678,60 per le n° 3 fatture insolute comprensive di IVA e quivi:
n. 70T1202279450 del 5 luglio 2022 di € 226,20;
n. 70T1202292236 del 1° agosto 2022 di € 226,20;
n. 70T12022104181del 5 settembre 2022 di € 226,20;
4 oltre agli interessi di mora ai sensi D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data di scadenza del pagamento delle fatture di cui sopra e fino all'effettivo soddisfo;
► € 183,00 a titolo di spese di gestione insoluti, così come previsto dall'art. 12 del contratto di locazione operativa (€ 50,00 x n° 3 insoluti +
IVA = € 183,00);
► € 11.476,92 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto per cui è causa, causata dalla condotta inadempiente del conduttore, intimata ai sensi dell'art. 9 dello stesso che nella specie prevede, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto del cocatore di richiedere al Conduttore ”… a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione”; avendo il locatore fatturato 8 canoni periodici – ovverosia sino al canone del mese di ottobre 2022 - la penale
è pari ad € 11.476,92 (52 canoni periodici residui di € 220,71 oltre I.V.A.) oltre agli interessi legali dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
7) il resistente conduttore non ha versato alcunché dopo la intimata risoluzione e continua a detenere i beni oggetto dei contratti di locazione per cui è causa, pur senza titolo;
8) in ogni caso, la condotta del conduttore presenta comunque quei connotati di gravità disciplinati dall'art. 1455 del codice civile per legittimare comunque la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453
e seguenti del codice civile, tenuto anche conto che la parte resistente, senza minimamente mettere in dubbio il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di Parte_2
ha indebitamente cessato di corrispondere alla ricorrente gli importi contrattualmente pattuiti e continua a tutt'oggi a detenere i beni strumentali oggetto dei contratti per cui è causa;
5 9) sussiste la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di
Torino, in quanto foro eletto dalle parti in via esclusiva giusta art. 19 del contratto di locazione n. 20210524082 e art. 18 del contratto di locazione n. 20220214013.
Sulla base delle deduzioni e allegazioni che precedono, la ricorrente ha quindi promosso il presente giudizio al fine di sentire accogliere le sopra trascritte conclusioni con accertamento della intervenuta risoluzione del contratto e condanna della parte resistente alla restituzione dei beni locati ed al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 21.641,58 oltre accessori.
La parte resistente in qualità di titolare Controparte_1
dell'omonima impresa individuale “ ”, dal canto suo, pur Controparte_1
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali di parte ricorrente.
3. Sulla competenza territoriale del Tribunale Ordinario di
Torino.
Sussiste la competenza territoriale del Tribunale Ordinario di Torino qui adito quale foro eletto dalle parti in via esclusiva in ragione delle previsioni di cui all'art. 19 delle condizioni generali del contratto di locazione n. 20210524082 ed all'art. 18 delle condizioni generali del contratto di locazione n. 20220214013.
Le cennate clausole di cui agli articoli 18 e 19 sopra menzionate risultano peraltro debitamente e specificamente sottoscritte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile (v. i docc. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte attrice).
Peraltro, non essendo stato nulla eccepito dalla resistente, rimasta contumace, né ricorrendo motivo di rilievo d'ufficio da parte del Tribunale,
6 la competenza territoriale del Foro qui adito deve intendersi per acquisita e accertata.
4. Sul merito della causa.
Le domande di parte ricorrente sono fondate e, pertanto, devono essere accolte.
4.1. Sull'intervenuta risoluzione dei contratti oggetto di causa
e l'obbligo di restituzione dei beni oggetto di locazione.
Come è noto la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito e ribadito che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v., per tutte, Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha provato la fonte legale del proprio diritto mediante il deposito in atti dei due contratti di locazione operativa sottoscritti da parte resistente (v. i docc. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte attrice).
La parte ricorrente ha altresì dimostrato l'avvenuta consegna (nelle date dell'8 giugno 2021 e del 23 marzo 2022) dei beni oggetto di locazione (si tratta di attrezzatura medica) mediante deposito dei due relativi d.d.t. (documenti di trasporto) ritualmente sottoscritti dalla parte resistente quale destinatario dei beni:
(v. il documento n. 4 del fascicolo di parte ricorrente)
7 (v. il documento n. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
I predetti documenti contrattuali (contratto e d.d.t), ritualmente sottoscritti dalla parte resistente, costituiscono scrittura privata tacitamente riconosciuta ai sensi degli articoli 2702 del codice civile e 215
n. 2 del codice di procedura civile.
Quanto al contratto n. 20210524082 la durata della locazione è stata concordata in 60 mesi;
il canone periodico di locazione è stato fissato in € 153,35 per un totale complessivo di € 9.381,00 (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Quanto al contratto n. 20220214013 la durata della locazione è stata concordata in 60 mesi;
il canone periodico di locazione è stato fissato in € 180,91 per un totale complessivo di € 10.854,60 (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
I contratti di locazione oggetto di causa contengono altresì la seguente clausola risolutiva espressa:
8 La parte ricorrente ha quindi allegato l'inadempimento di parte resistente, la quale, non ha corrisposto i canoni contrattualmente dovuti a partire da luglio 2022.
In particolare, sono rimaste insolute le seguenti fatture:
- quanto al contratto n. 20210524082
→ n. 4 fatture insolute comprensive di IVA:
n. 70T1202273034 del 1° luglio 2022 di € 138,47;
n. 70T1202276805 del 5 luglio 2022 di € 196,24;
n. 70T1202289701 del 1° agosto 2022 di € 196,24
n. 70T12022101634 del 5 settembre 2022 di € 196,24
- quanto al contratto n. 20220214013
n° 3 fatture insolute comprensive di IVA:
n. 70T1202279450 del 5 luglio 2022 di € 226,20;
n. 70T1202292236 del 1° agosto 2022 di € 226,20;
n. 70T12022104181del 5 settembre 2022 di € 226,20.
A fronte di tale deduzione, la parte resistente, rimanendo contumace, non ha provato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione dovuti, né ha provato la ricorrenza di altri fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione ex adverso azionata.
Ritenuto pertanto provato l'inadempimento di parte resistente, deve in primo luogo accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile (rubricato come “Clausola risolutiva espressa”) il quale così recita:
“I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
La cennata clausola risolutiva espressa posta in contratto ha previsto in capo al locatore la facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante mera comunicazione PEC o con raccomandata A.R. al
9 conduttore, nel caso, fra l'altro, di “inadempimento totale o parziale del
Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente contratto di locazione alle scadenze ivi previste”.
Risulta documentalmente che la parte ricorrente ha comunicato mediante messaggio di posta elettronica certificata di volersi avvalere della predetta clausola risolutiva espressa e – pertanto - i contratti oggetto di causa devono ritenersi risolti nelle date del 3 gennaio 2024 e del 16 gennaio 2024 allorquando la parte ricorrente, come detto, ha comunicato la cennata risoluzione (v. i docc. nn. 9 e 10 del fascicolo di parte ricorrente recanti rituale pec).
Come emerge anche dalla lettura della clausola pattuita tra le parti, in presenza di clausola risolutiva espressa, la risoluzione non è conseguenza immediata dell'inadempienza: essa si verifica soltanto quando la parte non inadempiente, avendo deciso di esercitare il diritto potestativo conferitole dalla clausola, comunichi all'altra parte che intende avvalersene.
Tale dichiarazione ha, quindi, natura recettizia producendo lo scioglimento del contratto intercorso fra le parti non appena perviene all'inadempiente.
Ai fini dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione, è necessario che si verifichi l'inadempimento previsto dalla clausola e che questo sia imputabile alla controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, sent. n.
119601990 e Cass., Sez. 3, sent. n. 11717/2002), non occorre, invece, la valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento avendo le parti valutato e pattuito ex ante le violazioni ritenute sufficientemente gravi da comportare la risoluzione.
Alla risoluzione di diritto dei contratti oggetto di causa consegue l'obbligo di restituzione dei beni oggetto di locazione, peraltro di proprietà della società ricorrente, come anche stabilito dall'articolo 9 del contratto
10 che impone al conduttore la restituzione del bene entro 5 giorni solari dalla data di risoluzione del contratto.
L'odierna parte resistente va pertanto condannata alla restituzione, in favore di parte ricorrente, dei beni oggetto della locazione operativa stipulata fra le odierne parti contendenti.
4.2. Sulle somme dovute dalla parte resistente.
Alla parte ricorrente spettano altresì le somme sopra indicate:
- a titolo di canone (o corrispettivo) contrattuale;
- a titolo di rimborso per spese gestione insolute;
- a titolo di penale contrattuale.
La documentazione contrattuale prodotta in atti, come sopra descritta, costituisce invero adeguata ed esaustiva prova del credito qui azionato e della debenza delle poste monetarie rivendicate da parte ricorrente come sopra indicate.
Spetta quindi alla parte ricorrente quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la locazione fruita in costanza di contratto.
Sono dovute altresì le somme stabilite in contratto a titolo di c.d. gestione insoluti secondo le previsioni contenute all'articolo 13 delle condizioni generali di contratto in materia di “spese”
Per quanto riguarda infine gli importi richiesti dalla ricorrente a titolo di penale anch'essi devono essere ritenuti congri e dovuti.
In via generale si osserva come la clausola penale, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, assolve alla funzione di liquidare la prestazione risarcitoria in via anticipata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la clausola penale, invero, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora egli si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del
11 pregiudizio effettivamente sofferto (v., per tutte, Cass., Sez. 6 – 3, ord. n.
21398/2021).
Nel caso qui delibato – a ben vedere - la parte resistente, anche dopo la risoluzione del contratto, ha continuato e continua ad oggi a detenere ed a usufruire sine titulo dei due beni mobili oggetto dei contratti di locazione di cui trattasi.
E' stato altresì chiarito che nel valutare la clausola penale, nonché ai fini dell'esercizio del potere di riduzione di essa, il giudice non deve limitarsi a valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, come sembra indicare l'art. 1384 del codice civile riferendosi all'interesse che il creditore “aveva” all'adempimento; tale interesse, piuttosto, deve essere valutato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui all'articolo 2 della Costituzione ed agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, conformativi dell'istituto della riduzione equitativa;
la lettera dell'art. 1384 del codice civile, impiegando il verbo “avere” all'imperfetto, deve invero intendersi come riferita soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza che ciò possa però impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga altresì conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass., Sez. 3, sent. n. 11908/2020).
Alla luce di quanto sopra, appare allora evidente che nessuna riduzione deve essere qui applicata ex art. 1384 del codice civile stante il prolungato inadempimento dell'obbligazione di restituzione dei beni mobili oggetto dei contratti di locazione di cui trattasi e la perdurante detenzione CP_ dei suddetti bene di parte della individuale resistente, la quale continua a usufruire dei cennati beni senza pagare alcuna controprestazione.
12 Inoltre, si deve altresì rilevare che la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto ex art. 1384 del codice civile può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa
(v. Cass., Sez. 3, sent. n. 22747/2013), evenienza qui comunque non riscontrabile stante la contumacia dell'odierna parte resistente.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, la parte resistente nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_1
impresa individuale deve dunque essere condannata al Controparte_1
pagamento, in favore della società ricorrente Parte_2
della somma di € 21.641,58 oltre interessi così calcolati:
[...]
a) quanto alle somme dovute a titolo di canone periodico di locazione → interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo esborso;
b) quanto alle somme dovute a titolo di penale e rimborso spese → interessi legali dalla data della messa in mora (v. le pec prodotte sub docc. nn. 9 e 10 del 3 gennaio 2024 e del 16 gennaio 2024) e sino all'effettivo esborso.
5. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori argomentazioni e questioni.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
13 “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), opportunamente modulati in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove;
la parte resistente è rimasta contumace;
non vi è stata concessione di termini per il deposito di memorie istruttorie), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase decisionale → € 1.000,00
- per un totale di € 3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accerta l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione oggetto di causa.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte resistente
[...]
nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale CP_1
all'immediata restituzione dei beni oggetto di locazione Controparte_1
come indicati in parte motiva alla parte ricorrente Parte_2
[...]
3) Condanna la parte resistente nella qualità di Controparte_1
titolare dell'omonima impresa individuale al Controparte_1
14 pagamento, in favore della ricorrente Parte_2
della somma di € 21.645,58 oltre interessi così calcolati:
a) quanto alle somme dovute a titolo di canone periodico di locazione → interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo esborso;
b) quanto alle somme dovute a titolo di penale e rimborso spese → interessi legali dalla data della messa in mora e sino all'effettivo esborso.
4) Condanna la resistente nella qualità di titolare Controparte_1
dell'omonima impresa individuale alla rifusione, in Controparte_1
favore della parte ricorrente delle spese Parte_2
di giudizio che liquida in € 237,00 per esposti e € 3.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
15