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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2044/2024 r.g. e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. , , nata a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Pescara il 22.12.1976, c.f. ; , nato a [...] il C.F._2 Parte_3
02.10.1979, c.f. e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._3 Parte_4
, , tutti elett.te dom.ti in Pescara, Via Falcone e Borsellino n. 32 presso lo C.F._4
studio dell'Avv. Paola Berardi, giusta procura in atti, ricorrente
E
c.f. sito in Montesilvano (PE) alla Via Leopardi n. 2, Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Mirco D'Alicandro, presso il cui studio in Pescara, alla via G. Da Fiore n. 15, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti resistente
(già (c.f. e p.i. ), con sede a Roma, in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
Via Trebbia n. 5, in persona del legale rappresentante p.t.; resistente contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 2/7/2024, i ricorrenti, quali proprietari pro-indiviso di una unità abitativa censita nel NCE al fg. 30, p.lla 181 sub 66, contraddistinta dall'interno A/72, compresa nel fabbricato condominiale sito in Montesilvano alla Via Leopardi n. 2, denominato
”, ereditata da vedova deceduta in Pescara il Controparte_1 Persona_1 Pt_1
07.11.2016, premettevano, in punto di fatto, che a seguito dell'emissione da parte del Sindaco del Comune di Montesilvano, con ordinanza n. 22 del 13 maggio 2021, dello sgombero dell'edificio condominiale, nell'ottica di recuperare l'immobile a mezzo dell'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento, il condominio sceglieva il general contractor per l'esecuzione delle opere in parola nella società (già Controparte_2 Controparte_3
aderendo allo sconto in fattura ed alla cessione del credito fiscale in favore dell'impresa
[...]
appaltatrice (come da documenti da 2 a 7 prodotti in allegato al ricorso), condizione accettata dalla stessa appaltatrice quale modalità di estinzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo d'appalto.
2. In data 04 giugno 2024 i ricorrenti apprendevano il contenuto della delibera assunta dal condominio all'esito dell'assemblea che si era riunita il 24 maggio 2024 ed alla quale i ricorrenti non avevano partecipato, ossia l'approvazione del consuntivo dei lavori di consolidamento eseguiti dalla (ora per un Controparte_3 Controparte_2 ammontare complessivo di € 18.031.236,21, con il relativo stato di ripartizione tra i condomini, nonché del preventivo dei lavori di completamento, con il relativo stato di ripartizione, ivi compresa la quota dovuta da ciascuno condomino con relativo azzeramento per effetto dell'adesione alla cessione del credito fiscale rappresentato dallo sconto in fattura, circostanza non sussistente per i ricorrente, come per alcuni altri condomini, tanto che la quota dovuta per la ristrutturazione non risultava azzerata, ma invece caricata a debito;
cosicchè per effetto di tali deliberazioni, i ricorrenti erano obbligati a corrispondere al che a sua volta CP_1
doveva corrisponderla all'impresa appaltatrice, la complessiva somma di € 77.369.85 (€
75.014,23 per il consuntivo + € 2.355,62 per il preventivo).
pagina 2 di 8 3. Nella domanda introduttiva di giudizio, i ricorrenti proponevano due domande tra esse alternative nei confronti del Condominio e dell'appaltatore che restava Controparte_2 contumace, articolate come segue: “A) - Prima ipotesi Se si accertasse che i ricorrenti sono stati esclusi dai benefici del sisma bonus perché non sussistevano i presupposti per poterli ottenere e che non ci fosse alcuna possibilità di rimediare, significherebbe che la certezza garantita ai ricorrenti dal Condominio e dall'impresa appaltatrice che, se l'avessero voluto, avrebbero potuto beneficiare dello sconto in fattura e che, di conseguenza con la cessione del credito fiscale avrebbero saldato la quota di spesa a loro carico, evidentemente era frutto di errate, omesse o insufficienti verifiche e valutazioni. In tal caso i ricorrenti sarebbero stati indotti in errore ed in perfetta buona fede, con la convinzione di poter usufruire dei benefici di cui sopra, hanno aderito alla decisione di effettuare i lavori di consolidamento, rinunciando tacitamente ad invocare la disposizione di cui all'art. 1128, comma 4, c.c., che avrebbe impedito al Condominio di assumere le due deliberazioni che si impugnano e che addebitano a loro la quota di partecipazione alla spesa. Di conseguenza, l'adesione dei ricorrenti alla decisione di effettuare il consolidamento del fabbricato, così come la tacita rinuncia ad invocare la disposizione di cui all'art. 1128, comma 4, c.c. e la dichiarazione con la quale essi hanno aderito alla procedura dello sconto in fattura ed hanno delegato i convenuti ad effettuare tutti i relativi adempimenti sarebbero atti viziati da errore essenziale e quindi annullabili ex art. 1429 c.c. Con l'ulteriore conseguenza che i ricorrenti avrebbero tuttora la possibilità di esercitare utilmente la facoltà riconosciuta dall'art. 1128, comma 4, c.c. B) -
Seconda ipotesi Se si accertasse, invece, che la verifica e la valutazione iniziale era corretta e che l'esclusione dei ricorrenti dai benefici derivanti dal superbonus sismico rappresenta la conseguenza di inadempienze oppure di una gestione negligente, intempestiva e imperita della procedura da parte del Condominio e/o della (ora Controparte_3 CP_2
, le conseguenze di carattere giuridico sarebbero diverse a seconda se sia o non sia
[...]
ancora possibile rimediare. Nel primo caso i convenuti dovrebbero essere condannati a provvedere a propria cura e spese all'assunzione di tutte le iniziative mediante le quali fosse ancora possibile rimediare e ottenere la concessione dei benefici da parte dell'Agenzia delle
Entrate. Nel secondo caso, invece, i convenuti dovrebbero essere condannati a tenere indenni i ricorrenti dai pregiudizi economici che essi rischiano di subire e, più in particolare, ad
pagina 3 di 8 accollarsi la quota di partecipazione al costo delle opere e dei lavori eseguiti addebitata ai ricorrenti.”
4. Si costituiva in giudizio esclusivamente il insistendo per la reiezione della CP_1 domanda e la condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
5. La produzione documentale effettuata dal convenuto costituito rendeva superflua la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla parte ricorrente, la quale nella memoria conclusionale depositata in data 6.02.2025 rinunciava alla domanda formulata sub. A), insistendo per l'accoglimento del capo della domanda formulata al sub B) “in quanto appare evidente come il mancato allineamento catastale potesse essere tempestivamente risolto se i convenuti non fossero venuti meno a i loro obblighi, anche perché la conclusione dei lavori è intervenuta alla fine dell'anno 2023 e quindi vi sarebbe stato tutto il tempo sufficiente per poter eliminare l'ostacolo di carattere esclusivamente formale. Pertanto insistono affinché il
Tribunale:- condanni i convenuti all'esecuzione di tutti gli adempimenti che fossero ancora possibili affinché i ricorrenti possano beneficiare dei suddetti benefici;
- ovvero, nel caso in cui ciò non sia più possibile, ponga a carico dei convenuti, in solido tra loro, la somma corrispondente alla quota di partecipazione alla spesa indicata a carico dei ricorrenti nello stato di ripartizione del consuntivo dei lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2023, approvato dall'assemblea condominiale del 24 maggio 2024, dichiarandone la compensazione;
- annulli di conseguenza la deliberazione di approvazione dello stato di ripartizione del consuntivo dei lavori di consolidamento statico eseguiti dalla (già Controparte_2 Controparte_3
nella parte in cui pone a carico dei ricorrente la quota di € 75.014,23;”
[...]
6. La domanda è infondata e merita di essere respinta.
7. Riconducendo all'unità le argomentazioni spese dai ricorrenti a sostegno della domanda, pur anche come ridotta in sede conclusionale, esse riguardano il paventato loro diritto di accedere ai benefici previsti dagli artt. 119 e 121 del cd. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 conv. in L. n.
77/2020), vale a dire il diritto di pagare la loro quota di spettanza del corrispettivo dei lavori di ristrutturazione e consolidamento statico dell'edificio condominiale mediante la cessione del credito fiscale o lo sconto in fattura, addebitando alle controparti il mancato ottenimento dei mentovati benefici fiscali.
pagina 4 di 8 8. Essi contestano, infatti, che nel piano di riparto a consuntivo approvato dall'assemblea straordinaria del 25/05/2024 la quota di corrispettivo di tali lavori di pertinenza della loro unità abitativa A/72 sia stata posta integralmente a loro carico, e non “a zero” come per gli altri condomini, che invece hanno usufruito dello “sconto in fattura” previsto dall'art. 121 del
Decreto Rilancio.
9. Restringono ulteriormente le sollevate censure nell'ultima memoria di replica del 17 febbraio
2025, atteso che già prima del 22 luglio 2022, ossia prima di presentare all'Agenzia delle
Entrate la pratica di cessione del credito, nella nota resa al Condominio, in data 08 novembre
2025, dal dott. nella spiegata qualità di legale rappresentante della Persona_2 Controparte_3
(ora , e di fiscalista dell'impresa appaltatrice, risulterebbe che
[...] Controparte_2 quest'ultimo avesse effettuato una visura catastale dalla quale risultava che l'unità immobiliare in parola era ancora intestata a Ebbene, lamentano i ricorrenti il fatto che, pur Persona_1
nella conoscenza di tale circostanza il dott. non si fosse doverosamente mosso a Persona_2
comunicare ad alcuno, tanto meno ai committenti (né al Condominio, né ai ricorrenti), che era necessario volturare l'iscrizione catastale per accedere ai benefici fiscali.
10. Ebbene, tale operazione ermeneutica che la parte ricorrente registra a sostegno della propria pretesa non risulta percorribile né muovendo dal contratto di appalto, né dall'incarico affidato al fiscale dell'Impresa appaltatrice, né tantomeno dal rapporto del condominio nei confronti del condomino di appartenza, né, infine, dalla valorizzazione dell'immobile di proprietà.
11. Come pacificamente ricostruito dal nella propria memoria di costituzione a CP_1
risposta, la piana ragione di tale differente trattamento è da iscrivere esclusivamente a carico dei condomini. Infatti, la dichiarazione presentata dai sig.ri , e Pt_3 Pt_2 Pt_4 Parte_1 per l'autorizzazione alla cessione del proprio credito d'imposta alla società appaltatrice in pagamento (documenti prodotti sub allegati da 4 a 7 del ricorso) riportava un titolo di proprietà non corrispondente a quello risultante dalla visura catastale, dal momento che l'intestataria dell'immobile in questione – – era deceduta in data 07/11/2016, ed al Parte_5
momento della presentazione delle dichiarazioni di cessione del credito (2022) la dichiarazione di successione non era stata ancora presentata dagli eredi, che non risultavano quindi proprietari dell'immobile, con ovvia conseguenze in danno ai medesimi.
pagina 5 di 8 12. Orbene, le ragioni insite alla mancata presentazione della dichiarazione di successione costituisce un'attività (rectius: omissione), di natura sostanziale, non emendabile né da parte del né da parte dell'appaltatore, né del fiscalista, giacchè risiede esclusivamente in CP_1
capo agli aventi diritto scegliere se onerarsi o meno della presentazione della dichiarazione di successione, quali unici legittimati a tale incombente.
13. Pertanto, nel caso di specie, nella ovvia constatazione il rivesta una propria CP_1
soggettività giuridica, seppure limitata e non qualificabile in termini di vera e propria personalità giuridica, ma utile a consentirgli di divenire titolare di rapporti giuridici distinti rispetto a quelli riferibili ai singoli condomini, non è dato comprendere quali responsabilità o obblighi informativi siano imputabili all'amministratore o al fiscalista, atteso che la presentazione della dichiarazione di successione e la voltura catastale sono attività rimesse alla discrezionalità della parte che vuole eventualmente beneficiare o non sottostare ai relativi oneri.
14. A tanto è doveroso aggiungere che nella dichiarazione del 09/05/2022, al punto e) le parti stesse avevano affermati di avere diritto a fruire dei benefici fiscali di cui alla predetta norma di cui al D.L. 34/2020, per il consolidamento statico e l'efficientamento sismico delle parti comuni dell'edificio, cosìcche appare singolare la difesa della parte ricorrente laddove avrebbe preteso un sindacato a carico del condominio o del fiscalista, non è dato comprendere a quale titolo, teso a valutare la veridicità delle dichiarazioni depositate da decine e decine di condomini fino ad arrivare a scrutinare a quale titolo occupassero gli immobili in questione.
15. Essi, infatti, hanno provveduto alla successione solo in data in data 09/07/2024, trascrivendola in data 22/07/2024, quindi ben dopo la fine dei lavori ed addirittura dopo la delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo (si confrontino i docc. sub 50 e 51 allegati alla comparsa di risposta).
16. Ciò ha comportato che, in difetto di una valida cessione di credito all'appaltatrice (poiché i cedenti non risultavano proprietari dell'unità immobiliare che aveva la possibilità di beneficiare del credito fiscale di ristrutturazione, contrariamente a quanto dagli stessi dichiarato), gli eredi della sig.ra (oggi effettivamente comproprietari dell'immobile) devono Parte_5 rispondere della quota di corrispettivo imputabile all'unità A/72 secondo il principio generale, ossia pagando l'obbligazione pecuniaria in danaro.
pagina 6 di 8 17. Anche proseguendo l'indagine nei confronti del Condominio, quanto ai doveri dell'amministratore in merito all'accesso alle detrazioni fiscali, non può revocarsi in dubbio che sia compito dell'Amministratore di condominio, in ossequio al dovere di diligenza, effettuare i pagamenti in modalità tale da permettere la fruizione delle agevolazioni fiscali ai singoli condòmini (secondo le norme ex D.M. n. 41 del 1998) per lavori eseguiti sulle parti comuni del fabbricato, ma oltre tale adempimento, la mancata fruizione dell'agevolazione fiscale da parte del singolo condomino, comporta la responsabilità dell'amministratore solo se è dimostrato che questo danno non si sarebbe verificato nel caso di corretto adempimento (cfr. sent. Corte di
Cassazione n.22343 del 26/09/2017 e n.11548 del 14/05/2013).
18. Ebbene, nel caso di specie risulta pacifico che l'accesso alla detrazione fiscale sia stata impedita non dal fatto dell'Amministratore ma dal fatto proprio del . CP_1
19. Alla reiezione della domanda della parte ricorrente, segue l'indagine sulla domanda di responsabilità aggravata mossa dal CP_1
20. Ebbene, non sussistono gli estremi per procedere alla condanna della parte ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata a favore della parte resistente ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. (introdotto dalla l. 69/09 quale sorta di sanzione civile a carico del soccombente), in quanto il presente processo non veniva instaurato e limitatamente coltivato colpa grave, cioè con la consapevolezza dell'infondatezza della domanda e con condotte processuali unicamente volte ad ostacolare la realizzazione del diritto della controparte abusando del processo
21. Le spese seguono la soccombenza (atteso che il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv.
648541 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 – 01) e si liquidano in dispositivo, in armonia ai parametri minimi offerti dal DM 55/14, attesa la linearità dell'unica questione giuridica trattata, eliminando la fase istruttoria di fatto non avvenuta (valore indeterminabile complessità bassa parametri minimi)
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, in via principale, da c.f. ; c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; c.f. e c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
nei confronti del c.f. , sito in C.F._4 Controparte_1 P.IVA_1
Montesilvano (PE) alla Via Leopardi n. 2, in persona dell'amministratore "pro tempore", nonchè,
[...]
(già (c.f. e p.i. ), con sede a Roma, in Via CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
Trebbia n. 5, in persona del legale rappresentante p.t. ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda della parte ricorrente;
b) rigetta la domanda di condanna in via solidale per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.,ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente;
c) condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore del CP_1
c.f. sito in Montesilvano (PE) alla Via Leopardi n. 2, in persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore "pro tempore", pari alla misura complessiva di euro 2906,50 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
.
Così deciso in Pescara, il 25 marzo 2025 Il Giudice
dott. Luigina Tiziana Marganella
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2044/2024 r.g. e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. , , nata a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Pescara il 22.12.1976, c.f. ; , nato a [...] il C.F._2 Parte_3
02.10.1979, c.f. e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._3 Parte_4
, , tutti elett.te dom.ti in Pescara, Via Falcone e Borsellino n. 32 presso lo C.F._4
studio dell'Avv. Paola Berardi, giusta procura in atti, ricorrente
E
c.f. sito in Montesilvano (PE) alla Via Leopardi n. 2, Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Mirco D'Alicandro, presso il cui studio in Pescara, alla via G. Da Fiore n. 15, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti resistente
(già (c.f. e p.i. ), con sede a Roma, in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
Via Trebbia n. 5, in persona del legale rappresentante p.t.; resistente contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 2/7/2024, i ricorrenti, quali proprietari pro-indiviso di una unità abitativa censita nel NCE al fg. 30, p.lla 181 sub 66, contraddistinta dall'interno A/72, compresa nel fabbricato condominiale sito in Montesilvano alla Via Leopardi n. 2, denominato
”, ereditata da vedova deceduta in Pescara il Controparte_1 Persona_1 Pt_1
07.11.2016, premettevano, in punto di fatto, che a seguito dell'emissione da parte del Sindaco del Comune di Montesilvano, con ordinanza n. 22 del 13 maggio 2021, dello sgombero dell'edificio condominiale, nell'ottica di recuperare l'immobile a mezzo dell'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento, il condominio sceglieva il general contractor per l'esecuzione delle opere in parola nella società (già Controparte_2 Controparte_3
aderendo allo sconto in fattura ed alla cessione del credito fiscale in favore dell'impresa
[...]
appaltatrice (come da documenti da 2 a 7 prodotti in allegato al ricorso), condizione accettata dalla stessa appaltatrice quale modalità di estinzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo d'appalto.
2. In data 04 giugno 2024 i ricorrenti apprendevano il contenuto della delibera assunta dal condominio all'esito dell'assemblea che si era riunita il 24 maggio 2024 ed alla quale i ricorrenti non avevano partecipato, ossia l'approvazione del consuntivo dei lavori di consolidamento eseguiti dalla (ora per un Controparte_3 Controparte_2 ammontare complessivo di € 18.031.236,21, con il relativo stato di ripartizione tra i condomini, nonché del preventivo dei lavori di completamento, con il relativo stato di ripartizione, ivi compresa la quota dovuta da ciascuno condomino con relativo azzeramento per effetto dell'adesione alla cessione del credito fiscale rappresentato dallo sconto in fattura, circostanza non sussistente per i ricorrente, come per alcuni altri condomini, tanto che la quota dovuta per la ristrutturazione non risultava azzerata, ma invece caricata a debito;
cosicchè per effetto di tali deliberazioni, i ricorrenti erano obbligati a corrispondere al che a sua volta CP_1
doveva corrisponderla all'impresa appaltatrice, la complessiva somma di € 77.369.85 (€
75.014,23 per il consuntivo + € 2.355,62 per il preventivo).
pagina 2 di 8 3. Nella domanda introduttiva di giudizio, i ricorrenti proponevano due domande tra esse alternative nei confronti del Condominio e dell'appaltatore che restava Controparte_2 contumace, articolate come segue: “A) - Prima ipotesi Se si accertasse che i ricorrenti sono stati esclusi dai benefici del sisma bonus perché non sussistevano i presupposti per poterli ottenere e che non ci fosse alcuna possibilità di rimediare, significherebbe che la certezza garantita ai ricorrenti dal Condominio e dall'impresa appaltatrice che, se l'avessero voluto, avrebbero potuto beneficiare dello sconto in fattura e che, di conseguenza con la cessione del credito fiscale avrebbero saldato la quota di spesa a loro carico, evidentemente era frutto di errate, omesse o insufficienti verifiche e valutazioni. In tal caso i ricorrenti sarebbero stati indotti in errore ed in perfetta buona fede, con la convinzione di poter usufruire dei benefici di cui sopra, hanno aderito alla decisione di effettuare i lavori di consolidamento, rinunciando tacitamente ad invocare la disposizione di cui all'art. 1128, comma 4, c.c., che avrebbe impedito al Condominio di assumere le due deliberazioni che si impugnano e che addebitano a loro la quota di partecipazione alla spesa. Di conseguenza, l'adesione dei ricorrenti alla decisione di effettuare il consolidamento del fabbricato, così come la tacita rinuncia ad invocare la disposizione di cui all'art. 1128, comma 4, c.c. e la dichiarazione con la quale essi hanno aderito alla procedura dello sconto in fattura ed hanno delegato i convenuti ad effettuare tutti i relativi adempimenti sarebbero atti viziati da errore essenziale e quindi annullabili ex art. 1429 c.c. Con l'ulteriore conseguenza che i ricorrenti avrebbero tuttora la possibilità di esercitare utilmente la facoltà riconosciuta dall'art. 1128, comma 4, c.c. B) -
Seconda ipotesi Se si accertasse, invece, che la verifica e la valutazione iniziale era corretta e che l'esclusione dei ricorrenti dai benefici derivanti dal superbonus sismico rappresenta la conseguenza di inadempienze oppure di una gestione negligente, intempestiva e imperita della procedura da parte del Condominio e/o della (ora Controparte_3 CP_2
, le conseguenze di carattere giuridico sarebbero diverse a seconda se sia o non sia
[...]
ancora possibile rimediare. Nel primo caso i convenuti dovrebbero essere condannati a provvedere a propria cura e spese all'assunzione di tutte le iniziative mediante le quali fosse ancora possibile rimediare e ottenere la concessione dei benefici da parte dell'Agenzia delle
Entrate. Nel secondo caso, invece, i convenuti dovrebbero essere condannati a tenere indenni i ricorrenti dai pregiudizi economici che essi rischiano di subire e, più in particolare, ad
pagina 3 di 8 accollarsi la quota di partecipazione al costo delle opere e dei lavori eseguiti addebitata ai ricorrenti.”
4. Si costituiva in giudizio esclusivamente il insistendo per la reiezione della CP_1 domanda e la condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
5. La produzione documentale effettuata dal convenuto costituito rendeva superflua la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla parte ricorrente, la quale nella memoria conclusionale depositata in data 6.02.2025 rinunciava alla domanda formulata sub. A), insistendo per l'accoglimento del capo della domanda formulata al sub B) “in quanto appare evidente come il mancato allineamento catastale potesse essere tempestivamente risolto se i convenuti non fossero venuti meno a i loro obblighi, anche perché la conclusione dei lavori è intervenuta alla fine dell'anno 2023 e quindi vi sarebbe stato tutto il tempo sufficiente per poter eliminare l'ostacolo di carattere esclusivamente formale. Pertanto insistono affinché il
Tribunale:- condanni i convenuti all'esecuzione di tutti gli adempimenti che fossero ancora possibili affinché i ricorrenti possano beneficiare dei suddetti benefici;
- ovvero, nel caso in cui ciò non sia più possibile, ponga a carico dei convenuti, in solido tra loro, la somma corrispondente alla quota di partecipazione alla spesa indicata a carico dei ricorrenti nello stato di ripartizione del consuntivo dei lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2023, approvato dall'assemblea condominiale del 24 maggio 2024, dichiarandone la compensazione;
- annulli di conseguenza la deliberazione di approvazione dello stato di ripartizione del consuntivo dei lavori di consolidamento statico eseguiti dalla (già Controparte_2 Controparte_3
nella parte in cui pone a carico dei ricorrente la quota di € 75.014,23;”
[...]
6. La domanda è infondata e merita di essere respinta.
7. Riconducendo all'unità le argomentazioni spese dai ricorrenti a sostegno della domanda, pur anche come ridotta in sede conclusionale, esse riguardano il paventato loro diritto di accedere ai benefici previsti dagli artt. 119 e 121 del cd. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 conv. in L. n.
77/2020), vale a dire il diritto di pagare la loro quota di spettanza del corrispettivo dei lavori di ristrutturazione e consolidamento statico dell'edificio condominiale mediante la cessione del credito fiscale o lo sconto in fattura, addebitando alle controparti il mancato ottenimento dei mentovati benefici fiscali.
pagina 4 di 8 8. Essi contestano, infatti, che nel piano di riparto a consuntivo approvato dall'assemblea straordinaria del 25/05/2024 la quota di corrispettivo di tali lavori di pertinenza della loro unità abitativa A/72 sia stata posta integralmente a loro carico, e non “a zero” come per gli altri condomini, che invece hanno usufruito dello “sconto in fattura” previsto dall'art. 121 del
Decreto Rilancio.
9. Restringono ulteriormente le sollevate censure nell'ultima memoria di replica del 17 febbraio
2025, atteso che già prima del 22 luglio 2022, ossia prima di presentare all'Agenzia delle
Entrate la pratica di cessione del credito, nella nota resa al Condominio, in data 08 novembre
2025, dal dott. nella spiegata qualità di legale rappresentante della Persona_2 Controparte_3
(ora , e di fiscalista dell'impresa appaltatrice, risulterebbe che
[...] Controparte_2 quest'ultimo avesse effettuato una visura catastale dalla quale risultava che l'unità immobiliare in parola era ancora intestata a Ebbene, lamentano i ricorrenti il fatto che, pur Persona_1
nella conoscenza di tale circostanza il dott. non si fosse doverosamente mosso a Persona_2
comunicare ad alcuno, tanto meno ai committenti (né al Condominio, né ai ricorrenti), che era necessario volturare l'iscrizione catastale per accedere ai benefici fiscali.
10. Ebbene, tale operazione ermeneutica che la parte ricorrente registra a sostegno della propria pretesa non risulta percorribile né muovendo dal contratto di appalto, né dall'incarico affidato al fiscale dell'Impresa appaltatrice, né tantomeno dal rapporto del condominio nei confronti del condomino di appartenza, né, infine, dalla valorizzazione dell'immobile di proprietà.
11. Come pacificamente ricostruito dal nella propria memoria di costituzione a CP_1
risposta, la piana ragione di tale differente trattamento è da iscrivere esclusivamente a carico dei condomini. Infatti, la dichiarazione presentata dai sig.ri , e Pt_3 Pt_2 Pt_4 Parte_1 per l'autorizzazione alla cessione del proprio credito d'imposta alla società appaltatrice in pagamento (documenti prodotti sub allegati da 4 a 7 del ricorso) riportava un titolo di proprietà non corrispondente a quello risultante dalla visura catastale, dal momento che l'intestataria dell'immobile in questione – – era deceduta in data 07/11/2016, ed al Parte_5
momento della presentazione delle dichiarazioni di cessione del credito (2022) la dichiarazione di successione non era stata ancora presentata dagli eredi, che non risultavano quindi proprietari dell'immobile, con ovvia conseguenze in danno ai medesimi.
pagina 5 di 8 12. Orbene, le ragioni insite alla mancata presentazione della dichiarazione di successione costituisce un'attività (rectius: omissione), di natura sostanziale, non emendabile né da parte del né da parte dell'appaltatore, né del fiscalista, giacchè risiede esclusivamente in CP_1
capo agli aventi diritto scegliere se onerarsi o meno della presentazione della dichiarazione di successione, quali unici legittimati a tale incombente.
13. Pertanto, nel caso di specie, nella ovvia constatazione il rivesta una propria CP_1
soggettività giuridica, seppure limitata e non qualificabile in termini di vera e propria personalità giuridica, ma utile a consentirgli di divenire titolare di rapporti giuridici distinti rispetto a quelli riferibili ai singoli condomini, non è dato comprendere quali responsabilità o obblighi informativi siano imputabili all'amministratore o al fiscalista, atteso che la presentazione della dichiarazione di successione e la voltura catastale sono attività rimesse alla discrezionalità della parte che vuole eventualmente beneficiare o non sottostare ai relativi oneri.
14. A tanto è doveroso aggiungere che nella dichiarazione del 09/05/2022, al punto e) le parti stesse avevano affermati di avere diritto a fruire dei benefici fiscali di cui alla predetta norma di cui al D.L. 34/2020, per il consolidamento statico e l'efficientamento sismico delle parti comuni dell'edificio, cosìcche appare singolare la difesa della parte ricorrente laddove avrebbe preteso un sindacato a carico del condominio o del fiscalista, non è dato comprendere a quale titolo, teso a valutare la veridicità delle dichiarazioni depositate da decine e decine di condomini fino ad arrivare a scrutinare a quale titolo occupassero gli immobili in questione.
15. Essi, infatti, hanno provveduto alla successione solo in data in data 09/07/2024, trascrivendola in data 22/07/2024, quindi ben dopo la fine dei lavori ed addirittura dopo la delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo (si confrontino i docc. sub 50 e 51 allegati alla comparsa di risposta).
16. Ciò ha comportato che, in difetto di una valida cessione di credito all'appaltatrice (poiché i cedenti non risultavano proprietari dell'unità immobiliare che aveva la possibilità di beneficiare del credito fiscale di ristrutturazione, contrariamente a quanto dagli stessi dichiarato), gli eredi della sig.ra (oggi effettivamente comproprietari dell'immobile) devono Parte_5 rispondere della quota di corrispettivo imputabile all'unità A/72 secondo il principio generale, ossia pagando l'obbligazione pecuniaria in danaro.
pagina 6 di 8 17. Anche proseguendo l'indagine nei confronti del Condominio, quanto ai doveri dell'amministratore in merito all'accesso alle detrazioni fiscali, non può revocarsi in dubbio che sia compito dell'Amministratore di condominio, in ossequio al dovere di diligenza, effettuare i pagamenti in modalità tale da permettere la fruizione delle agevolazioni fiscali ai singoli condòmini (secondo le norme ex D.M. n. 41 del 1998) per lavori eseguiti sulle parti comuni del fabbricato, ma oltre tale adempimento, la mancata fruizione dell'agevolazione fiscale da parte del singolo condomino, comporta la responsabilità dell'amministratore solo se è dimostrato che questo danno non si sarebbe verificato nel caso di corretto adempimento (cfr. sent. Corte di
Cassazione n.22343 del 26/09/2017 e n.11548 del 14/05/2013).
18. Ebbene, nel caso di specie risulta pacifico che l'accesso alla detrazione fiscale sia stata impedita non dal fatto dell'Amministratore ma dal fatto proprio del . CP_1
19. Alla reiezione della domanda della parte ricorrente, segue l'indagine sulla domanda di responsabilità aggravata mossa dal CP_1
20. Ebbene, non sussistono gli estremi per procedere alla condanna della parte ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata a favore della parte resistente ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. (introdotto dalla l. 69/09 quale sorta di sanzione civile a carico del soccombente), in quanto il presente processo non veniva instaurato e limitatamente coltivato colpa grave, cioè con la consapevolezza dell'infondatezza della domanda e con condotte processuali unicamente volte ad ostacolare la realizzazione del diritto della controparte abusando del processo
21. Le spese seguono la soccombenza (atteso che il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv.
648541 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 – 01) e si liquidano in dispositivo, in armonia ai parametri minimi offerti dal DM 55/14, attesa la linearità dell'unica questione giuridica trattata, eliminando la fase istruttoria di fatto non avvenuta (valore indeterminabile complessità bassa parametri minimi)
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, in via principale, da c.f. ; c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; c.f. e c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
nei confronti del c.f. , sito in C.F._4 Controparte_1 P.IVA_1
Montesilvano (PE) alla Via Leopardi n. 2, in persona dell'amministratore "pro tempore", nonchè,
[...]
(già (c.f. e p.i. ), con sede a Roma, in Via CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
Trebbia n. 5, in persona del legale rappresentante p.t. ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda della parte ricorrente;
b) rigetta la domanda di condanna in via solidale per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.,ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente;
c) condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore del CP_1
c.f. sito in Montesilvano (PE) alla Via Leopardi n. 2, in persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore "pro tempore", pari alla misura complessiva di euro 2906,50 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
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Così deciso in Pescara, il 25 marzo 2025 Il Giudice
dott. Luigina Tiziana Marganella
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