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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/05/2024, n. 9003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9003 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 54221/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 54221 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 05.02.2024 alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Antonio Baiamonti n. 4, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Fratocchi che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all' Avv. Alessia Voso, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 121, presso lo studio dell'Avv. Antonio De
Martinis che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3854/22 depositata in data
28.02.2022.
CONCLUSIONI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto notificato il 29.07.2022, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
Pt_ indicata in epigrafe, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta in primo grado dal sig. e annullata la cartella di pagamento n. 09720160058273962000, con compensazione delle spese di lite.
Con l'atto di citazione di primo grado il sig. aveva convenuto in giudizio la Pt_1 Controparte_1
e e aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. alla intimazione di
[...] Controparte_2
pagamento n. 097 2018 9101076461000, relativamente alla cartella di pagamento n. 09720160058273962000 dell'importo di euro 584,34, emessa per asserita contravvenzione al codice della strada, deducendo quali motivi di opposizione: - la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di notificazione della sottesa cartella esattoriale e del verbale presupposto;
- la prescrizione del diritto ex art. 28 L. 689/1981; - la nullità dell'intimazione e di ogni atto ad esso conseguente, per illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento.
Parte appellante lamentava, quale unico motivo di gravame, l'ingiustizia della impugnata sentenza per avere il
Giudice di Pace - nonostante l'accoglimento dell'opposizione - in palese violazione dell'art. 91 c.p.c., compensato le spese di lite nei propri confronti.
La si costituiva anche nell'odierno grado del giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_3
gravame e proponendo appello incidentale. In particolare, chiedeva: Pt_
“in via principale, rigettare l'appello proposto dal Sig. , in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in via incidentale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n° 3854/2022, resa fra le parti dal Giudice di Pace di Roma, Dott. Simonetta Masina, in data 15.2.2022, dichiarare improcedibile/inammissibile
l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. per tutti i motivi esposti, condannando l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale per il motivo proposto dall'appellante, condannare in via esclusiva essendo stata corretta e Controparte_2
pagina 2 di 6 pienamente diligente la condotta assunta dall'Ente impositore nella presente vicenda di riscossione esattoriale”.
Parte appellata assumeva la correttezza della sentenza impugnata che aveva compensato le spese di lite nei propri confronti, in quanto l'ente impositore aveva ritualmente notificato i verbali di accertamento e non poteva essere ritenuto responsabile del successivo operato dell'Agente di Riscossione riguardo alla notifica dei provvedimenti emessi successivamente ai verbali.
Deduceva come motivi di appello incidentale: -1. l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non era stata dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, a fronte della documentata prova da parte dell'Ente impositore della rituale notifica degli atti presupposti (verbali) che, non essendo stati impugnati nel termine di legge (30 giorni), comportavano la decadenza dall'impugnazione degli atti successivi (cartella esattoriale e intimazione); - 2. l'inammissibilità dell'opposizione per incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Roma, in quanto, trattandosi di cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti ai verbali presupposti alla stessa,
l'opposizione avrebbe dovuto essere promossa davanti al Giudice di Pace di (luogo in cui erano state CP_1
commesse le violazioni).
sceglieva la contumacia anche nell'odierno grado di giudizio. Controparte_2
Per ragioni di ordine logico- giuridico devono essere esaminati per prima i motivi dell'appello incidentale.
Il motivo di cui al punto n. 1 è infondato.
L'appellante- opponente in primo grado ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di notificazione della sottesa cartella esattoriale e del verbale presupposto, nonché la prescrizione del diritto ex art.
Pt_ 28 L. 689/1981. Nel caso in esame il sig. non ha proposto una opposizione di tipo recuperatorio riguardo ai verbali di accertamento, ma ha proposto una opposizione all'esecuzione ex artt. 615-617 c.p.. Infatti
l'opponente, oltre ad eccepire la mancata notifica dei verbali di accertamento, ha eccepito la prescrizione per essere decorso il termine per inesistenza della notifica successiva al verbale di accertamento. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'attore opponente ha l'obbligo di rispettare il termine di decadenza di 30 giorni per ricorrere, solo laddove deduca la mancata notifica del verbale di accertamento;
in tutti gli altri casi, in cui siano dedotti fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (tra cui la prescrizione), sono esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e il ricorso dovrà essere considerato
pagina 3 di 6 sempre tempestivo. In queste ultime ipotesi, infatti la deduzione dell'omessa o invalida notificazione si atteggia, non quale motivo di opposizione a sé, bensì quale evento potenzialmente idoneo a interrompere la prescrizione, fatto che, pertanto, sarà deducibile senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”
(cfr. Cass. n.16333/2020; Cass. sez. un. n.22080/2017; Cass. n.5279/2002).
L'opposizione proposta non può pertanto essere ritenuta tardiva e improcedibile. Correttamente il Giudice di pace ha ritenuto ammissibile l'opposizione e decorso il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 28 legge n.689/1981, non essendo stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo tra la notifica dei verbali di accertamento (accertate come eseguite nel 2013) e la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta nel 2019.
Anche il motivo di appello incidentale di cui al punto n.2 è infondato.
Invero, a parte il rilievo che l'eccezione è stata formulata dalla costituita Controparte_1
irritualmente in primo grado (a mezzo pec), il Giudice competente territorialmente non è quello del luogo in cui la violazione è stata commessa, ma quello indicato dal combinato disposto degli artt. 27 e 480, 3° co. c.p.c.
(ovvero il Giudice del luogo in cui l'atto di intimazione è stato notificato, in Roma, cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opponente in primo grado), dovendo essere qualificata la domanda proposta quale opposizione all'esecuzione ex artt. 615-617 c.p.c., Pt_ Ciò detto, l'appello principale proposto dal sig. è fondato.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali: artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonchè
D.p.R. n. 115\2002.
Il giudice può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero se “concorrono altri giusti motivi”; l'art. 92 c.p.c. è stato novellato con legge n. 263\05 nel senso di richiedere che i giusti motivi siano “esplicitamente indicati nella motivazione”; successivamente detto articolo è stato innovato in senso ancor più incisivo disponendo – per i giudizi civili instaurati dal 4.7.2009 – che la compensazione è legittima “se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” disposizione poi ulteriormente riformata ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 secondo cui “se vi è soccombenza reciproca ovvero pagina 4 di 6 nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Deve aggiungersi che la Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art. 92 co. 2 cpc nella parte in cui non prevede la possibilità di compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni.
Nella specie, il primo giudice ha motivato la disposta compensazione delle spese del giudizio facendo riferimento alla irrilevante circostanza che l'ente esattore fosse rimasto contumace, nonché in considerazione della ritualità della notifica dei verbali di accertamento. La sentenza deve essere riformata sul punto.
Invero, l'appellante ha visto accolta, in primo grado, la propria domanda, essendo stati accolti i motivi dell'opposizione, relativi alla mancata notifica della cartella e alla prescrizione del credito intimato.
In tale situazione processuale, ad avviso del Tribunale, non si giustifica in alcun modo la compensazione, tra l'altro totale, delle spese processuali in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa nel merito della lite. Né la contumacia dell'ente esattore e l'accertamento della notifica dei verbali di accertamento possono essere configurate quali gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. I relativi oneri per spese di lite devono essere posti a carico di entrambe le parti opposte, atteso che anche l'ente impositore, pur potendo discaricare le somme prescritte ha preferito, nel giudizio di opposizione, contrastare le pretese della parte opponente.
Entrambi i convenuti devono essere quindi condannati in solido al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (e successivi aggiornamenti), del valore della domanda e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
-accoglie l'appello principale proposto da parte appellante e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza liquida in complessivi € 241,00, oltre euro 43,00 per spese non imponibili, spese generali, iva e cpa come per legge, le spese del primo grado in favore dei procuratori dell'appellante dichiaratisi antistatari, da porsi in solido, a carico della e di . Conferma Controparte_1 Controparte_2 nel resto l'impugnata sentenza;
pagina 5 di 6 -rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_1
-condanna e di , in solido, alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2
spese del secondo grado del giudizio nei confronti del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario, liquidate, in complessivi € 362,00, oltre al rimborso del contributo unificato (ove versato), spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 27.05.2024
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 54221 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 05.02.2024 alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Antonio Baiamonti n. 4, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Fratocchi che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all' Avv. Alessia Voso, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 121, presso lo studio dell'Avv. Antonio De
Martinis che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3854/22 depositata in data
28.02.2022.
CONCLUSIONI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto notificato il 29.07.2022, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
Pt_ indicata in epigrafe, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta in primo grado dal sig. e annullata la cartella di pagamento n. 09720160058273962000, con compensazione delle spese di lite.
Con l'atto di citazione di primo grado il sig. aveva convenuto in giudizio la Pt_1 Controparte_1
e e aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. alla intimazione di
[...] Controparte_2
pagamento n. 097 2018 9101076461000, relativamente alla cartella di pagamento n. 09720160058273962000 dell'importo di euro 584,34, emessa per asserita contravvenzione al codice della strada, deducendo quali motivi di opposizione: - la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di notificazione della sottesa cartella esattoriale e del verbale presupposto;
- la prescrizione del diritto ex art. 28 L. 689/1981; - la nullità dell'intimazione e di ogni atto ad esso conseguente, per illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento.
Parte appellante lamentava, quale unico motivo di gravame, l'ingiustizia della impugnata sentenza per avere il
Giudice di Pace - nonostante l'accoglimento dell'opposizione - in palese violazione dell'art. 91 c.p.c., compensato le spese di lite nei propri confronti.
La si costituiva anche nell'odierno grado del giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_3
gravame e proponendo appello incidentale. In particolare, chiedeva: Pt_
“in via principale, rigettare l'appello proposto dal Sig. , in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in via incidentale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n° 3854/2022, resa fra le parti dal Giudice di Pace di Roma, Dott. Simonetta Masina, in data 15.2.2022, dichiarare improcedibile/inammissibile
l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. per tutti i motivi esposti, condannando l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale per il motivo proposto dall'appellante, condannare in via esclusiva essendo stata corretta e Controparte_2
pagina 2 di 6 pienamente diligente la condotta assunta dall'Ente impositore nella presente vicenda di riscossione esattoriale”.
Parte appellata assumeva la correttezza della sentenza impugnata che aveva compensato le spese di lite nei propri confronti, in quanto l'ente impositore aveva ritualmente notificato i verbali di accertamento e non poteva essere ritenuto responsabile del successivo operato dell'Agente di Riscossione riguardo alla notifica dei provvedimenti emessi successivamente ai verbali.
Deduceva come motivi di appello incidentale: -1. l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non era stata dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, a fronte della documentata prova da parte dell'Ente impositore della rituale notifica degli atti presupposti (verbali) che, non essendo stati impugnati nel termine di legge (30 giorni), comportavano la decadenza dall'impugnazione degli atti successivi (cartella esattoriale e intimazione); - 2. l'inammissibilità dell'opposizione per incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Roma, in quanto, trattandosi di cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti ai verbali presupposti alla stessa,
l'opposizione avrebbe dovuto essere promossa davanti al Giudice di Pace di (luogo in cui erano state CP_1
commesse le violazioni).
sceglieva la contumacia anche nell'odierno grado di giudizio. Controparte_2
Per ragioni di ordine logico- giuridico devono essere esaminati per prima i motivi dell'appello incidentale.
Il motivo di cui al punto n. 1 è infondato.
L'appellante- opponente in primo grado ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di notificazione della sottesa cartella esattoriale e del verbale presupposto, nonché la prescrizione del diritto ex art.
Pt_ 28 L. 689/1981. Nel caso in esame il sig. non ha proposto una opposizione di tipo recuperatorio riguardo ai verbali di accertamento, ma ha proposto una opposizione all'esecuzione ex artt. 615-617 c.p.. Infatti
l'opponente, oltre ad eccepire la mancata notifica dei verbali di accertamento, ha eccepito la prescrizione per essere decorso il termine per inesistenza della notifica successiva al verbale di accertamento. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'attore opponente ha l'obbligo di rispettare il termine di decadenza di 30 giorni per ricorrere, solo laddove deduca la mancata notifica del verbale di accertamento;
in tutti gli altri casi, in cui siano dedotti fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (tra cui la prescrizione), sono esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e il ricorso dovrà essere considerato
pagina 3 di 6 sempre tempestivo. In queste ultime ipotesi, infatti la deduzione dell'omessa o invalida notificazione si atteggia, non quale motivo di opposizione a sé, bensì quale evento potenzialmente idoneo a interrompere la prescrizione, fatto che, pertanto, sarà deducibile senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”
(cfr. Cass. n.16333/2020; Cass. sez. un. n.22080/2017; Cass. n.5279/2002).
L'opposizione proposta non può pertanto essere ritenuta tardiva e improcedibile. Correttamente il Giudice di pace ha ritenuto ammissibile l'opposizione e decorso il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 28 legge n.689/1981, non essendo stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo tra la notifica dei verbali di accertamento (accertate come eseguite nel 2013) e la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta nel 2019.
Anche il motivo di appello incidentale di cui al punto n.2 è infondato.
Invero, a parte il rilievo che l'eccezione è stata formulata dalla costituita Controparte_1
irritualmente in primo grado (a mezzo pec), il Giudice competente territorialmente non è quello del luogo in cui la violazione è stata commessa, ma quello indicato dal combinato disposto degli artt. 27 e 480, 3° co. c.p.c.
(ovvero il Giudice del luogo in cui l'atto di intimazione è stato notificato, in Roma, cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opponente in primo grado), dovendo essere qualificata la domanda proposta quale opposizione all'esecuzione ex artt. 615-617 c.p.c., Pt_ Ciò detto, l'appello principale proposto dal sig. è fondato.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali: artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonchè
D.p.R. n. 115\2002.
Il giudice può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero se “concorrono altri giusti motivi”; l'art. 92 c.p.c. è stato novellato con legge n. 263\05 nel senso di richiedere che i giusti motivi siano “esplicitamente indicati nella motivazione”; successivamente detto articolo è stato innovato in senso ancor più incisivo disponendo – per i giudizi civili instaurati dal 4.7.2009 – che la compensazione è legittima “se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” disposizione poi ulteriormente riformata ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 secondo cui “se vi è soccombenza reciproca ovvero pagina 4 di 6 nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Deve aggiungersi che la Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art. 92 co. 2 cpc nella parte in cui non prevede la possibilità di compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni.
Nella specie, il primo giudice ha motivato la disposta compensazione delle spese del giudizio facendo riferimento alla irrilevante circostanza che l'ente esattore fosse rimasto contumace, nonché in considerazione della ritualità della notifica dei verbali di accertamento. La sentenza deve essere riformata sul punto.
Invero, l'appellante ha visto accolta, in primo grado, la propria domanda, essendo stati accolti i motivi dell'opposizione, relativi alla mancata notifica della cartella e alla prescrizione del credito intimato.
In tale situazione processuale, ad avviso del Tribunale, non si giustifica in alcun modo la compensazione, tra l'altro totale, delle spese processuali in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa nel merito della lite. Né la contumacia dell'ente esattore e l'accertamento della notifica dei verbali di accertamento possono essere configurate quali gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. I relativi oneri per spese di lite devono essere posti a carico di entrambe le parti opposte, atteso che anche l'ente impositore, pur potendo discaricare le somme prescritte ha preferito, nel giudizio di opposizione, contrastare le pretese della parte opponente.
Entrambi i convenuti devono essere quindi condannati in solido al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (e successivi aggiornamenti), del valore della domanda e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
-accoglie l'appello principale proposto da parte appellante e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza liquida in complessivi € 241,00, oltre euro 43,00 per spese non imponibili, spese generali, iva e cpa come per legge, le spese del primo grado in favore dei procuratori dell'appellante dichiaratisi antistatari, da porsi in solido, a carico della e di . Conferma Controparte_1 Controparte_2 nel resto l'impugnata sentenza;
pagina 5 di 6 -rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_1
-condanna e di , in solido, alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2
spese del secondo grado del giudizio nei confronti del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario, liquidate, in complessivi € 362,00, oltre al rimborso del contributo unificato (ove versato), spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 27.05.2024
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 6 di 6