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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1002/2021 R.G. avente ad oggetto: responsabilità professionale
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Elena Anna Gerardo ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
Avv. (C.F. ), procuratore di CP_1 CP_2 C.F._2
se stesso ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., (P. IVA Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tortorano ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata come in atti
terza chiamata in causa
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, specificava di Parte_1
avere conferito, nel maggio 2016, mandato all'avv. Michele Montuori per
Pag. 1 l'introduzione di una domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione alla competente Corte d'Appello Penale di Napoli, tanto sul presupposto di aver subito in precedenza provvedimenti restrittivi della libertà personale in un procedimento nel quale era stato poi assolto per insussistenza del fatto.
Parte attrice sottolineava che in data 11 maggio 2017 il difensore depositava il ricorso in Corte d'Appello, ma che, con ordinanza del 6 febbraio 2020, il ricorso veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo. Specificava, altresì, che avverso l'ordinanza, sempre con il patrocinio dell'avv. CP_1
veniva proposto ricorso in Cassazione che, a sua volta, dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza del 22 ottobre 2020.
In virtù della tardività evidenziata, l'attore chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, causati dall'inadempimento del professionista.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte convenuta che eccepiva l'eccessività del risarcimento richiesto e, pertanto, la riduzione dello stesso in caso di condanna e, ad ogni modo, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa e garanzia compagnia assicurativa tenuto a Controparte_3
garantirlo per la responsabilità professionale come da polizza in corso.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, la società assicuratrice si costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda di garanzia, per inoperatività della polizza e, in subordine, la riduzione dell'indennizzo, oltre che la detrazione dell'importo di €.500,00 quale franchigia. Chiedeva, ad ogni buon conto, il rigetto della domanda principale poiché infondata.
Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. ed al deposito delle memorie previste dallo stesso articolo, il giudice riteneva di non ammettere i mezzi istruttori richiesti dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 2 In via preliminare va evidenziata la procedibilità del presente giudizio rispetto all'obbligatorio tentativo di mediazione. Invero, nel caso di specie quanto alla domanda dell'attore nei confronti del convenuto occorre specificare che “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. N. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (ex multis, Cass., n. 22736/2021; Cass., n. 25155/2021; Trib. Potenza, n.
981/2024), ipotesi non verificatesi nel giudizio che ci occupa.
Quanto alla domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa, risulta documentato in atti l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria con la conseguenza che anche detta domanda risulta procedibile.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, va accolta secondo le specificazioni che seguono. Inoltre, appare fondata anche la domanda di garanzia proposta da parte convenuta nei confronti della compagnia assicurativa.
Occorre preliminarmente esaminare il rapporto intercorso tra l'attore ed il convenuto professionista, rapporto dal quale deriva la responsabilità a cui fare riferimento.
In particolare, l'incarico affidato al difensore, pur rientrando nella più ampia categoria del mandato quale assunzione dell'obbligazione a compiere atti giuridici è, in ragione delle specifiche caratteristiche che connotano l'attività professionale, oggetto dell'obbligazione disciplinata dagli artt. 2229 ss. c.c.
(ex multis, Cass., 9/1/2020, n. 185).
La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, sottolinea che in tema di responsabilità (di natura contrattuale) da attività professionale, il cliente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento deve provare, in base alla regola di cui all'art. 1218 c.c., il contratto e allegare l'inadempimento del professionista, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta
Pag. 3 diligenza. L'attore non è, invece, tenuto a provare la colpa del legale- professionista, né la gravità della stessa, restando a carico dell'obbligato professionista l'onere di provare l'esatto adempimento, rispetto al quale non rileva la valutazione in merito alla difficoltà della prestazione, la quale assurge a mero parametro di valutazione della diligenza nell'adempimento. In particolare, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (ad esempio per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, o per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, o per intempestivo deposito dello stesso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento. Il giudizio di risarcimento del danno per responsabilità professionale comprende quindi, come detto, un giudizio prognostico ex ante sulla accoglibilità della domanda che si andava a proporre nel giudizio che non si è celebrato per la negligenza dell'avvocato.
All'interno di esso si deve peraltro tener conto, anche ai fini di verificare l'intervenuta, corretta distribuzione degli oneri probatori, delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare. Nel caso di specie, occorre considerare, per la particolarità della normativa e per il contenuto della posizione giuridica soggettiva attiva che si andava a far valere, il tipo di diritto che si andava ad azionare, ed il tipo di giudizio che si andava ad aprire (ex multis, Cass.,
6/9/2024, n. 24007; Trib. Foggia, 31/7/2024, n.2023).
La responsabilità dell'avvocato, infatti, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia
Pag. 4 riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (ex multis, Cass. n. 2638/2013).
In generale, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nel caso di specie l'avvocato, per un'attività professionale negligente nei confronti del cliente richiede la dimostrazione del danno e del nesso causale tra il comportamento del professionista e il pregiudizio subito dal cliente (Cass.,
5/6/2024, n.15743; C. App. Napoli, 20/11/2024, n.4699) e, pertanto, il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno
(Cass., 18/4/2007, n.9238; Trib. Gorizia, 7/10/2020, n.296; Trib. Milano,
20/2/2020, n.1640).
Partendo da tali presupposti, deve osservarsi che nel caso che ci occupa nessuna delle parti in causa contesta l'esistenza del contratto tra il professionista ed il cliente, per cui la prova in merito può dirsi raggiunta, trattandosi di circostanza non contestata.
L'esito della prestazione professionale, inammissibilità della domanda per intempestività della stessa, è stato provato mediante la documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, anche essa non contestata.
A tale proposito, la giurisprudenza osserva che è sicuramente responsabile il legale per aver depositato tardivamente un ricorso, tanto da incorrere in dichiarazione di inammissibilità per decadenza, ed anche l'incertezza giurisprudenziale in ordine all'applicazione di una norma relativa ad un termine di decadenza non esclude la responsabilità in capo all'avvocato (ex multis, Cass., 28/9/2018, n.23449).
Pag. 5 Il nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attore e la prestazione professionale resa in suo favore dal convenuto può ritenersi emergere dalla documentazione versata in atti dallo stesso attore, in particolare dall'ordinanza del 6 febbraio 2020, con la quale il ricorso veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo, e dalla successiva sentenza della Corte di
Cassazione del 22 ottobre 2020.
In merito alla gravità o meno della dedotta responsabilità professionale, va osservato che la gravità della colpa, ex art. 2236 c.c., viene in rilievo e può esimere da responsabilità solo se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, non risulta che la prestazione in questione implicasse problemi tecnici particolarmente complessi, per cui il professionista risponde, ex art. 2236 c.c., anche per colpa lieve.
La responsabilità dell'avvocato, come professionista, è regolata dall'obbligo di usare la diligenza del buon professionista. In caso di prestazioni che richiedono la soluzione di problemi tecnici complessi, la responsabilità è limitata al dolo o alla colpa grave. La norma generale è quella della diligenza del buon professionista, mentre l'art. 2236 cod. civ. si applica solo in casi particolari di difficoltà estrema (Cass., 4/9/2024, n.23763).
Invero, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, come quelle dell'avvocato, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato.
Il professionista, infatti, assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, senza che il proprio inadempimento possa essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo, invece, essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale media fissato dall'art. 1176, c. 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. Sicché la
Pag. 6 relativa responsabilità può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (ex multis, Cass., 14/8/1997, n. 7618).
Nella fattispecie che ci occupa, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che l'impugnazione della sentenza di proscioglimento ad opera della sola parte civile non incide sulla decorrenza del termine di decadenza previsto per la proposizione della domanda di equa riparazione (Cass. penale sez. IV,
5/5/2022, n.20156; Cass. penale sez. IV, 29/9/2005, n. 40121), per cui non possono dirsi sussistenti problemi tecnici di particolare difficoltà, tali da incidere sul parametro della diligenza professionale media di cui all' art. 1176, c. 2, c.c..
Orbene, raggiunta la prova del contratto stipulato tra le parti, la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, ed il nesso di causalità tra il danno lamentato ed il trattamento subito, sarebbe stato onere del convenuto fornire la prova liberatoria.
Detta prova liberatoria non è stata fornita, così che va affermata la responsabilità del professionista convenuto per i danni lamentati dall'attore in conseguenza dei fatti per cui è causa.
In particolare, a fronte della intervenuta assoluzione nel merito dell'attore dalle incolpazioni per le quali era stato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, deve ritenersi che il giudizio volto al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta riparazione avrebbe avuto esito probabilmente positivo, e a fronte di ciò sarebbe stato onere del convenuto allegare, quale fatto estintivo, l'esistenza, ad esempio, di una situazione riconducibile alla colpa o al dolo dell'imputato, che avrebbe potuto portare ad un giudizio di non meritevolezza dell'indennizzo, pur a fronte di una assoluzione nel merito,
Pag. 7 ovvero all'esistenza di una altra condizione ostativa all'accoglimento (Cass.,
6/9/2024, n.24007).
Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, infatti, può evincersi l'esistenza dei presupposti che avrebbero portato ragionevolmente all'accoglimento della domanda di equa riparazione ex art. 314 c.p.p., ovvero l'applicazione di misure restrittive della libertà personale, la successiva sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, l'assenza di dolo o colpa grave da parte dell'imputato.
A fronte di quanto sopra evidenziato, occorre arrivare alla quantificazione del danno.
In merito, è evidente che il danno da risarcire vada commisurato alle somme che l'attore avrebbe ricevuto a titolo di equa riparazione nel caso in cui il ricorso fosse stato depositato in maniera tempestiva e fosse stato accolto dalla
Corte d' Appello.
Infatti, con la responsabilità contrattuale, il risarcimento del danno, dovuto all'inadempimento o al ritardo della prestazione, deve essere comprensivo sia della diretta perdita subita dal creditore (il cd. danno emergente) sia del mancato guadagno di quest'ultimo (il cd. lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
A questo proposito, va ricordato che la valutazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione è sottoposta alla verifica del giudice penale (da ultimo, in proposito v. Cass. pen. n. 25359 del 2023). L'indennizzo, disciplinato dagli artt. 314 e 315 c.p.p., per espressa previsione di legge non può eccedere la somma massima di 516.456,90 euro. L'ammontare liquidabile per ogni giorno di ingiusta detenzione si ottiene suddividendo l'importo massimo, indicato, per i numeri di giorni contenuti in sei anni. Si ottiene così un valore massimo di €. 235,82 pro die, moltiplicabile per i giorni di ingiusta detenzione patiti.
Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto, di regola, al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non
Pag. 8 sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Cass., n. 27474 del 2/7/2021;
Cass., n. 10690 del 25/2/2010; Cass., n. 24225 del 04/03/2015), precisandosi al contempo che la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale, trovando l'istituto fondamento nelle sole norme processuali penali, cui sono estranei i criteri dettati dalle norme civilistiche che regolamentano il risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., improntate ad un criterio rigorosamente risarcitorio correlato al pregiudizio patito in termini di lucro cessante o danno emergente (ex multis, Cass., n.
1755 del 9/5/1991; Cass. Sez. Un., n. 24287 del 9/5/2001, secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa).
Il criterio aritmetico, agganciato al valore massimo indennizzabile diviso per la durata della detenzione riconosciuto dalla normativa penal- processualistica, viene a costituire il criterio medio di calcolo adottato per la liquidazione dell'indennizzo da ingiusta detenzione, suscettibile, in un'ottica equitativa, di variazioni in relazione alla valutazione di circostanze accessorie sia di carattere oggettivo che soggettivo, purché inerenti a valori socialmente apprezzabili, riferite alle caratteristiche proprie del singolo caso, fermo restando che, pur in assenza di rigidi parametri valutativi, stante l'ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice della riparazione, è tuttavia necessario, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, che vengano individuati in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche, e perciò ordinarie, conseguenti alla privazione della libertà personale, già considerate nei parametri aritmetici giornalieri.
Pag. 9 Quindi, il giudice, ai fini della determinazione dell'indennizzo, deve fondare il suo calcolo sul parametro aritmetico, costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo, fissato in euro 516.456,90 dall'art. 315, comma secondo, c.p.p., e il termine massimo della custodia cautelare, pari a sei anni ex art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, e può poi aumentare o ridurre il risultato di tale calcolo numerico, sempre nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, tenendo conto anche delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto nell'ambito di una valutazione che prenda in considerazione non solo la durata della custodia cautelare, ma anche i pregiudizi di carattere personale e familiare legati alla privazione della libertà (Cass., n. 30649 del 27/6/2019). La giurisprudenza penale, quindi, indica al giudice della riparazione di prendere come parametro di base il valore medio, con facoltà di discostarsene motivatamente in difetto o in eccesso, pur sempre nei limiti del tetto massimo complessivo, a fronte delle particolarità della vicenda umana e carceraria del destinatario della misura riparatoria (Cass., 6/9/2024, n.24007).
La natura non patrimoniale di questo tipo di danno consente di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai parametri tabellari che costituiscono pur sempre il metodo di liquidazione che il diritto vivente adotta e privilegia e che rappresentano un utile strumento di disciplina per limitare la discrezionalità inevitabile della valutazione equitativa, ma non possono essere considerati obbligatori perché nessuna norma ne impone l'adozione.
Come sopra ricordato, l'equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce ex illecito ma dalla solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare;
il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma nel limite predeterminato - la
Pag. 10 corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto.
La genesi e la regolamentazione di detto istituto deve essere individuato nelle norme processuali penali, con la conseguenza che sono estranee allo stesso le norme civilistiche che regolamentano il risarcimento dei danni da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. (ex multis, Cass., n 1755 del 9/5/1991; Cass. Sez. U., n.
24287 del 9/5/2001, secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa).
La delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - entro i confini della ragionevolezza e della coerenza - ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto.
Fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90 il giudice della riparazione può, dunque, discostarsi dall'ammontare giornaliero di €. 235,82 (€.117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (ex multis, Cass., n. 10123 del
17/11/2011; Cass., n. 40906 del 6/10/2009; Cass., n. 10690 del 25/2/2010).
Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penali-processualistica (Cass., n. 36442 del
23/5/2013).
Pag. 11 Venendo al caso che ci occupa, risulta essere stata documentata in atti, circostanza che può dirsi pacifica tra le parti, la sottoposizione dell'attore alla restrizione della libertà personale per i seguenti periodi: dal 22/07/2009 al
07/08/2009, per un totale di 18 giorni di custodia cautelare in carcere, dal
25/01/2008 al 21/07/2009 e dal 08/08/2009 al 26/03/2014, per un totale di
2234 giorni di arresti domiciliari;
è stata applicata, poi, la misura dell' obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria dal 27/03/2014 al 27/11/20214, per un totale di 245 giorni.
In base al criterio meramente aritmetico, e tenuto conto del fatto che l'indennizzo dovuto per gli arresti domiciliari va calcolato in misura pari alla metà di quello spettante per un identico periodo di detenzione in carcere
(Cassazione penale sez. IV, 10/06/2010, n.34664 ; Cassazione penale sez. IV,
16/07/2009, n.42510), si deve ritenere che sarebbero stati liquidati in favore dell'attore €. 235,82 per ciascun giorno di custodia cautelare in carcere (18), per un totale di €.4.244,76 ed €.117,91 per ciascun giorno di arresti domiciliari (2234) per un totale di €.263.410,94, in totale, dunque, euro
267.655,70.
In ordine ai 245 giorni di applicazione dell'ordine di presentazione alla
Polizia Giudiziaria non spetta, invece, nessun indennizzo e di tale periodo non si può tenere conto neppure ai fini della personalizzazione dell'indennizzo, come conseguenza afflittiva indiretta della custodia cautelare.
Infatti, l'art. 314 c.p.p. parla unicamente di “custodia cautelare”; senza dubbio alla custodia cautelare in carcere possono essere equiparate ai presenti fini la misura custodiale in luogo di cura (art. 286 c.p.p.) e gli arresti domiciliari, equiparati alla custodia in carcere ex art. 284, comma 5, c.p.p..
Restano escluse dall'operatività della riparazione, invece, sia le misure coercitive non custodiali sia le misure interdittive (Cassazione penale sez. IV,
24/11/2005, n.4477).
Inoltre, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione equitativa del relativo indennizzo, il periodo durante il quale
Pag. 12 l'imputato è sottoposto a misure coercitive diverse dalla custodia detentiva non può essere considerato tra le conseguenze afflittive "indirette" dell'ingiusta detenzione subita in quanto, in tali casi, manca "ab origine" il presupposto giuridico per l'esistenza stessa del diritto alla riparazione
(Cassazione penale sez. IV, 20/06/2018, n. 32233; Cassazione penale sez. III,
14/11/2017, n. 55787).
Precisato in tal modo l'importo che sarebbe stato ragionevolmente liquidato in base al criterio puramente aritmetico, vanno ora prese in considerazione le specificità positive o negative del caso concreto e gli eventuali pregiudizi di carattere personale e familiare legati alla privazione della libertà dell'attore
(cfr. art. 643, comma 1, c.p.p., richiamato dall'art. 315 dello stesso codice;
si veda sul punto Cass. Sezioni Unite sentenza n. 1 del 31 maggio 1995).
Come sopra ricordato, infatti, il giudice, ai fini della determinazione dell'indennizzo, deve opportunamente integrare il cd. parametro aritmetico, aumentando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, tenendo conto anche delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto ed effettuando una valutazione svincolata da criteri rigidi, che prenda in considerazione non solo la durata della custodia cautelare, ma anche i pregiudizi di carattere personale e familiare legati alla privazione della libertà, come il danno all'immagine per il risvolto mediatico della vicenda, la perdita del lavoro, (Cassazione penale sez. IV, 27/06/2019, n.30649).
Sul punto, risultano provate in giudizio in maniera documentale le seguenti circostanze, rilevanti al fine di una valutazione personalizzata del pregiudizio subìto dall'attore: l'attore stesso era incensurato e considerato “persona di normale condotta morale e civile”, veniva ingiustamente accusato di un reato non solo assolutamente infamante, ma addirittura raccapricciante (pedofilia a danno dei propri figli), con il conseguente inevitabile discredito sociale
(Cassazione penale sez. IV, 16/07/2009, n.42510), il fatto aveva addirittura rilevanza mediatica a livello locale, articoli pubblicati su quotidiani a
Pag. 13 diffusione locale. Com'è noto, nella valutazione pesa anche il danno all'immagine, che può essere amplificato dal clamore mediatico della notizia e dall'eco che questa può avere (Cassazione penale sez. IV, 05/12/2018,
n.58298). In aggiunta veniva sospesa all'attore la potestà genitoriale e impedita per anni la frequentazione dei figli, privandolo della possibilità di vederli crescere.
Infine, l'attore perdeva il lavoro (è in atti la documentazione relativa al licenziamento ed alla successiva riassunzione, avvenuta solo all' esito dell'assoluzione in sede penale) ed anche tale danno va valutato nella quantificazione complessiva, giacché scopo della legge, se non il risarcimento, è pur sempre quello di consentire, a colui che è stato privato della libertà, di riappropriarsi della propria vita sociale, lavorativa e familiare
(Cassazione penale sez. IV, 24/10/2013, n.49106).
In ordine al mancato esercizio dell'attività lavorativa, si ritiene necessario limitare l'esame al solo periodo di custodia cautelare in carcere ed arresti domiciliari, escludendo i giorni per cui era previsto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, per le ragioni già sopra indicate (e tenuto conto del fatto che tale misura, in sé, non impedisce lo svolgimento di attività lavorativa).
Dunque, vanno considerati 2252 giorni, con una paga giornaliera media di €.
33,33 (paga mensile di euro 1.000,00 risultante dalle buste paga e dall' estratto contributivo Inps, allegati al fascicolo dell'attore): in tal modo si arriverebbe alla somma di €.75.066,66.
Tenuto conto di tutti gli elementi sopra considerati e provati in giudizio, si ritiene, pertanto, equo liquidare in favore dell'attore, oltre alla somma risultante dal criterio aritmetico (€.267.655,70) l'ulteriore somma complessiva di €.115.000,00, quale necessaria personalizzazione (in considerazione dell'effettivo pregiudizio morale e materiale subìto dall' attore), per un totale complessivo di €. 382.655,70.
Pag. 14 Al contrario, si precisa che le spese legali sostenute durante le fasi del giudizio conclusosi con l'assoluzione non possono trovare riconoscimento in sede di equa riparazione per ingiusta detenzione (Cassazione penale sez. IV,
14/10/2005, n. 46267; Cass. Pen. Sez. 1, n. 2628/91, cc. 4/6/1991) e, pertanto, la richiesta in tal senso avanzata dall' attore non può trovare accoglimento.
Sulla somma liquidata vanno riconosciuti gli interessi legali, ma non dal sedicesimo giorno successivo all' emanazione dell'ordinanza che ha deciso sulla richiesta di equa riparazione, ovvero, come richiesto dall'attore, dal
06/05/2020 (l'ordinanza veniva depositata in Cancelleria il 10/03/2020 e notificata il 20/04/2020).
E'ben vero che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante (non già moratori, bensì corrispettivi) vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito
(avente natura non risarcitoria) può ritenersi certo, liquido ed esigibile
(Cassazione penale sez. IV, 12/11/2013, n.1219; Cass. Sez. 3, n. 45706 del
26/10/2011 Rv. 251595; Cass. pen. n. 1678 del 2008, Cassazione penale sez.
IV, 27/11/2007, n.1678; Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2006 n. 14461).
Va anche osservato che nelle conclusioni del ricorso per equa riparazione presentato dal convenuto nell'interesse dell'attore era ricompresa la richiesta degli interessi legali, per cui gli stessi avrebbero dovuto essere liquidati a partire dal passaggio in giudicato dell'ordinanza che, se la domanda fosse stata tempestiva, sarebbe stata, ragionevolmente, di accoglimento.
Quindi, ipotizzando che il ricorso per equa riparazione fosse stato presentato tempestivamente, l'ordinanza emessa il 06/02/2020, depositata in Cancelleria il 10/03/2020 e notificata alle parti il 20/04/2020, anzichè essere di inammissibilità, sarebbe stata di accoglimento e sulle somme nella stessa liquidate sarebbero maturati gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del passaggio in giudicato.
Pag. 15 Riguardo alla determinazione di tale data, va ricordato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, per quanto relativo ad una controversia circa l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti dell'interessato, è regolato dalle norme di rito penale delineate all'art. 646 cod. proc. pen. (alle quali fa rinvio, in quanto compatibili, l'art. 315 stesso codice).
Ne consegue che il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda - in applicazione del comma 1 lett. a) e del comma secondo lett. a) dell'art. 585 del codice di rito - deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa (Cassazione penale sez. III,
25/03/2014, n.26370; Cassazione penale sez. III, 22/10/2003, n.48484).
Quindi, se l'ordinanza del 06/02/2020 fosse stata di accoglimento, la stessa, in mancanza di ricorso in Cassazione, sarebbe passata in giudicato il
06/05/2020.
Nel caso in cui, invece, rispetto a tale ordinanza di accoglimento fosse stato presentato ricorso in Cassazione dal Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello (Cassazione penale sez. IV, 22/01/2021, n.5813), la stessa sarebbe passata in giudicato solo all'esito delle decisione del relativo ricorso;
pertanto, si ritiene più equo individuare come data di ipotetico passaggio in giudicato dell' ordinanza, quella del 15/02/2021 (data del deposito in cancelleria della sentenza n. 58078/21 della Corte di Cassazione) e da tale data far iniziare il computo degli interessi compensativi al tasso legale.
Infatti, nell' ipotesi in cui il ricorso per equa riparazione fosse stato depositato tempestivamente, e l'eventuale ordinanza di accoglimento fosse stata impugnata dal P.M., il relativo ricorso sarebbe stato deciso dalla Suprema
Corte (come di fatto avvenuto, nella realtà, per il ricorso proposto nell' interesse dell'attore e dichiarato inammissibile) nel febbraio 2021.
Quanto alle ulteriori voci di danno, richieste dall'attore, le stesse non possono trovare accoglimento in quanto non specificatamente provate.
Rimane a questo punto da valutare la domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato in causa e tale domanda è da ritenersi fondata.
Pag. 16 Non è contestata tra le parti l'esistenza di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, stipulato tra il convenuto e la compagnia chiamata in causa.
Ciò che la compagnia contesta è che tale contratto sia divenuto operativo per violazione dell'art.
2.1 delle condizioni di assicurazioni, avendo l'assicurato nella propria comparsa di costituzione del presente giudizio riconosciuto la propria responsabilità.
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
Dalle condizioni generali della polizza allegata in copia dalla Compagnia risulta che l'art. 2.1., rubricato “obblighi in caso di sinistro” disciplina il comportamento che deve tenere l' assicurato che ha ricevuto una richiesta di risarcimento (obbligo di tempestiva denuncia, etc.) e, quindi, chiaramente, disciplina la fase stragiudiziale, nella quale un eventuale riconoscimento di responsabilità potrebbe privare la compagnia della possibilità di trattare liberamente il sinistro, cercando di liquidarlo, magari, su basi concorsuali;
tale articolo, invece, non contiene nessun riferimento espresso al comportamento che le parti sono chiamate a tenere in giudizio.
Inoltre, in tema di responsabilità professionale, sussiste l'obbligo di manleva in capo alla compagnia assicuratrice, anche se esiste una dichiarazione confessoria in cui il legale ammette il suo errore nei confronti del cliente.
L'assicurazione, infatti, non è litisconsorte nell'azione promossa dal cliente contro il proprio avvocato, ma parte di un diverso rapporto di garanzia assicurativa, nascente dal contratto di assicurazione. Pertanto nei rapporti tra assicuratore e assicurato valgono le regole convenzionali del contratto, che prevedono la denuncia del sinistro e, in base all'art. 1917 c.c., la garanzia del rischio da responsabilità professionale (ex multis, Cass., 17/3/2009, n. 6429).
Anche a voler verificare se il convenuto nella fase delle trattative stragiudiziali abbia violato l'art.
2.1. delle condizioni di contratto, la risposta
è negativa.
Pag. 17 Dalla documentazione allegata agli atti (doc. n. 14 fascicolo parte convenuta), risulta che, in seguito alla richiesta di risarcimento ricevuta, il convenuto si limitava a fornire i dati della polizza assicurativa e a dichiarare di avere presentato denuncia alla propria compagnia, senza entrare nel merito della richiesta e senza assumere responsabilità in proposito (comunicazione PEC del 14/01/2021).
La terza chiamata in causa, inoltre, non ha provato che in fase stragiudiziale il convenuto abbia ammesso la propria responsabilità, tutto questo non senza considerare che l'eccezione proposta dalla compagnia chiamata in causa è centrata esclusivamente sul contenuto della comparsa di costituzione, legando l'eccezione, quindi, al comportamento processuale del convenuto.
Occorre, altresì, soffermarsi sull'ulteriore eccezione della terza chiamata, ovvero quella relativa alla data di conferimento del mandato al legale da parte dell'attore.
La compagnia assicurativa evidenzia che dovrebbe farsi riferimento solo alla procura speciale allegata al ricorso per equa riparazione, datata 11/05/2017 e non alla precedente procura del 30 maggio 2016, non avendo detto ultimo atto data certa e, pertanto, non sarebbe opponibile ad La terza chiamata CP_3 in causa ritiene che l'incarico sarebbe stato conferito quando la decadenza era già maturata e, pertanto, nessun danno avrebbe subìto l'attore per l'avvenuto rigetto del ricorso.
Anche tale eccezione non può trovare accoglimento.
La stessa, invero, non riguarda tanto l'operatività della polizza ma lo stesso diritto dell'attore al risarcimento del danno. Infatti, se fosse provato che l'incarico è stato conferito al legale solo dopo il decorso dei due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, l'errore del professionista non avrebbe efficacia causale rispetto alla perdita della possibilità di ricevere l'indennizzo per ingiusta detenzione, con la conseguenza che anche il convenuto, e non solo la sua Compagnia di assicurazione, non sarebbe chiamato a risarcire tale danno.
Pag. 18 Tuttavia, nei rapporti tra legale e cliente valgono le scritture private depositate agli atti, scritture giammai disconosciute.
Rispetto ai terzi, l' art. 2704 c.c. stabilisce che “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
A questo proposito va osservato che la regola stabilita dall' art. 2704 c.c. circa la data della scrittura privata non autenticata non ha portata generale ed assoluta. Essa, invero, è stata dettata dal legislatore per la esclusiva tutela dei terzi quando dalla scrittura medesima, in relazione alla data in essa indicata, si vogliano conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione in essa contenuta.
Quando invece la scrittura privata non venga invocata nel giudizio per il suo contenuto negoziale, ma soltanto come semplice fatto storico, la regola dell'art. 2704 c.c. non è valida perché in tal caso la prova della data può essere offerta con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni (ex multis, Cass.,
24/11/2006, n.24955; Cass., 18/3/2003, n.3998; Cass., 1/3/2002, n.3024;
Cass., 9/5/1997, n .4058; Cass., 25/1/1995, n. 868).
Nel caso di specie, il mandato sottoscritto dall'attore recante la data 30 maggio 2016 e la convenzione per incarico professionale di pari data vengono invocati quali meri fatti storici (per verificare se alla data di conferimento dell'incarico professionale fosse già decorso o meno il termine di decadenza previsto per la richiesta di equa riparazione) e non certo per conseguire gli effetti propri delle convenzioni in esso contenute, per cui la prova della data può essere fornita nei confronti dei terzi con qualunque mezzo, anche per presunzioni.
Pag. 19 A ciò si aggiunga che, comunque, in materia di valutazione di una scrittura privata, l'assenza -nella previsione dell' art. 2704 c.c. - di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al Giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto - diverso dalla registrazione - che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata (C. App. Milano, sez. IV, 30/3/2022, n.1086). Inoltre, non vi è dubbio che in tale materia, ove manchino le situazioni tipiche di certezza di cui all'art. 2704, co. 1, c.c., per l'opponibilità della data ai terzi occorre che sia dedotto e provato un fatto idoneo a stabilire in maniera parimenti certa l'anteriorità della formazione del documento e tale dimostrazione può avvalersi di prove testimoniali o presunzioni, a condizione che evidenzino un fatto determinante e non si limitino a creare una mera apparenza sulla data del documento (Cass. civ. sez. trib., 26/4/2024, n.11220; Cass. civ. sez. trib., 19/7/2023, n.21446 Trib. Bari sez. III, 17/9/2024, n.3849; Cass., 1/7/2022, n. 21039).
Infine, l'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in una certa data possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso.
Nel presente giudizio, le scritture di cui occorre accertare la data non sono atti che richiedono la forma scritta ad substantiam, in quanto l'incarico per lo svolgimento di una prestazione d'opera professionale non necessita di forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti (C. App. Bari Sez.
II, 14/7/2021 n. 1355) con la conseguenza che la prova del contratto di prestazione d'opera intellettuale può essere fornita, da chi ne affermi
Pag. 20 l'esistenza, con ogni mezzo e potrà essere raggiunta anche mediante presunzioni (Trib. Firenze sez. III, 27/4/2022, n.1230; Trib. Ravenna,
11/5/2023, n.330; Trib. Milano, n. 261/19; Cass., n. 23104/17; Cass., n.
6143/2023).
La prova dell'anteriorità del conferimento dell'incarico rispetto alla data di deposito del ricorso risulta documentalmente, come evidenziato e documentato dal convenuto, dalla copia conforme della sentenza penale della
Corte d'Appello di Napoli, che veniva emessa il 6 settembre 2016 per uso ingiusta detenzione, così che la richiesta veniva avanzata quando ancora non era scaduto il termine dei due anni dal passaggio in giudicato. A conferma di tanto e di quanto affermato già in precedenza dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, occorre ribadire che il contratto d'opera intellettuale può essere provato attraverso la documentazione prodotta e non richiede la forma scritta a pena di nullità (ex multis, Trib. Nocera Inferiore, 18/2/2025, n. 598).
Il documento in questione non è stato contestato da nessuna delle parti in causa e dallo stesso risulta che nel settembre 2016 il legale già aveva ricevuto l'incarico di redigere il ricorso per equa riparazione, tanto è vero che acquisiva la documentazione da allegare allo stesso.
Per tale ragione, essendo già stata acquisita agli atti una prova documentale, si può confermare l'ordinanza resa in corso di causa che ha reputato superflua la prova orale articolata dall'attore e dal convenuto, che è stata, pertanto, correttamente rigettata, in base al principio per cui in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per
Pag. 21 ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (ex multis,
Cass., 9/5/2023, n.12395).
In definitiva, quindi, in considerazione dell'operatività della garanzia assicurativa nel caso di specie, deve affermarsi la fondatezza della domanda di garanzia rivolta dal convenuto al terzo chiamato in causa.
Trova applicazione, dunque, l'art. 1917 del codice civile, in base al quale nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (con esclusione dei soli danni derivanti da fatti dolosi) e l'assicuratore (che ha sempre facoltà di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta) è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Il convenuto, nelle conclusioni della comparsa di costituzione depositata il 5 novembre 2021, chiedeva espressamente che la compagnia venisse condannata al pagamento diretto nei confronti dell'attore, con conseguente applicabilità dell'art. 1917 c. 2, c.c..
A tale proposito, è stato chiarito che qualora l'assicurato convenuto con azione risarcitoria da fatto illecito, coperto da assicurazione sulla responsabilità civile, chiami in garanzia l'assicuratore ed avvalendosi della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 1917 c.c. chieda che il proprio assicuratore versi direttamente al danneggiato l'indennità dovuta, è legittima la pronuncia di condanna dell'assicuratore al pagamento diretto dell'indennità all'attore danneggiato, pur in difetto di una domanda in tal senso dell'attore medesimo
(Cass., 23/02/1979, n. 1213).
La giurisprudenza di merito ha precisato che riguardo alla garanzia richiesta nei confronti dell'assicuratore da responsabilità civile, la domanda dell'assicurato stabilisce un collegamento unitario con l'azione risarcitoria del danneggiato, riconosciuto normativamente dalla disciplina dell'art. 1917 c.c., che espone l'assicuratore anche all'obbligo di pagamento diretto al terzo, su
Pag. 22 richiesta dell'assicurato, così da configurare addirittura un'ipotesi di garanzia propria (ex multis, Trib. Padova, sez. II, 24/2/2006, n. 485).
Dunque, in ogni caso, alla luce della domanda proposta dal convenuto ex art. 1917 c. 2, c.c., il terzo chiamato in causa va condannato al pagamento diretto in favore dell'attore, benché lo stesso sia terzo rispetto al rapporto tra assicuratore ed assicurato e, in via sussidiaria, per l'ipotesi in cui la compagnia non adempia, va condannato il convenuto stesso, con diritto, però, di ripetere in via di regresso dall'assicuratore le somme eventualmente pagate alla danneggiata.
In merito alla franchigia di €.500,00, prevista nelle condizioni di assicurazione (circostanza pacifica in giudizio e risultante dalla documentazione allegata dalle parti), si osserva che le stesse condizioni di assicurazione al punto 3.10 prevedono espressamente che la suddetta franchigia non è opponibile nei confronti dei terzi danneggiati pertanto la
Società liquiderà i sinistri totalmente e direttamente al terzo danneggiato, ferma in ogni caso la facoltà di recuperare l'importo dall' assicurato.
Sussiste, dunque, il diritto della Compagnia assicurativa ad ottenere dal proprio assicurato il rimborso della somma corrispondente alla franchigia pattuita, subordinatamente all'effettivo esborso di tale somma in favore del terzo danneggiato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va riconosciuta la risarcibilità del danno per responsabilità professionale, danno da quantificare nella somma di €.382.655,70 oltre interessi legali dal 15 febbraio 2021 fino all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese tra attore e convenuto seguono la soccombenza nella misura di 2/3 e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del decisum pari ad
€.382.655,70 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Quanto alle spese di lite tra convenuto e compagnia assicurativa le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.,
Pag. 23 secondo il valore del decisum pari ad €.382.655,70 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. 1002/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda di e la domanda di manleva proposta Parte_1
dal convenuto avv. Michele Montuori nei confronti del terzo chiamato in causa e per effetto: Controparte_3
- dichiara il terzo chiamato in causa , in persona Controparte_3
del legale rapp.te p.t., tenuto a garantire e manlevare il convenuto avv.
Michele Montuori e pertanto condanna la in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento diretto in favore di
[...]
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €.382.655,70, Parte_1 oltre interessi legali dal 15 febbraio 2021 fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
al pagamento diretto in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida in €.545,00 per esborsi e in €.8.030,67 (già calcolati nella misura di 2/3) per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CNPA se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Elena Anna Gerardo dichiaratasi antistataria;
- condanna in via sussidiaria, per l'ipotesi in cui la Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., non adempia al pagamento in via
[...]
diretta, il convenuto avv. Montuori Michele al pagamento, in favore dell'attore della somma di €.382.655,70, oltre interessi Parte_1 legali dal 15 febbraio 2021 fino all'effettivo soddisfo;
- condanna in via sussidiaria, per l'ipotesi in cui per l'ipotesi in cui la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. non adempia in via Controparte_3
diretta, il convenuto avv. Montuori Michele al pagamento, in favore dell'attore , delle spese di lite che liquida in €.545,00 per Parte_1
Pag. 24 esborsi e in €.8.030,67 (già calcolati nella misura di 2/3) per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e
CNPA se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato
Elena Anna Gerardo dichiaratasi antistataria;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
a rimborsare al convenuto, avv. Montuori Michele, tutte le somme che lo stesso dovesse essere chiamato a versare all'attore, in caso di mancato adempimento della Compagnia, a titolo di risarcimento del danno e spese legali, in forza della presente sentenza, ad esclusione dell'importo di euro
500,00, da detrarsi a titolo di franchigia contrattualmente stabilita;
- condanna la in persona del legale rapp.te al Controparte_3
pagamento in favore del convenuto, avv. Montuori Michele, delle spese di lite che liquida in €.518,00 per esborsi e in €.12.046,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e
CNPA se dovute;
- condanna il convenuto, Montuori Michele, a rimborsare alla
[...]
subordinatamente al pagamento integrale, da parte della Controparte_3 stessa, dell'importo liquidato in favore dell'attore, la somma di euro 500,00, dovuta a titolo di franchigia contrattualmente stabilita.
Così deciso in Lagonegro il 9 aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1002/2021 R.G. avente ad oggetto: responsabilità professionale
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Elena Anna Gerardo ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
Avv. (C.F. ), procuratore di CP_1 CP_2 C.F._2
se stesso ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., (P. IVA Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tortorano ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata come in atti
terza chiamata in causa
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, specificava di Parte_1
avere conferito, nel maggio 2016, mandato all'avv. Michele Montuori per
Pag. 1 l'introduzione di una domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione alla competente Corte d'Appello Penale di Napoli, tanto sul presupposto di aver subito in precedenza provvedimenti restrittivi della libertà personale in un procedimento nel quale era stato poi assolto per insussistenza del fatto.
Parte attrice sottolineava che in data 11 maggio 2017 il difensore depositava il ricorso in Corte d'Appello, ma che, con ordinanza del 6 febbraio 2020, il ricorso veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo. Specificava, altresì, che avverso l'ordinanza, sempre con il patrocinio dell'avv. CP_1
veniva proposto ricorso in Cassazione che, a sua volta, dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza del 22 ottobre 2020.
In virtù della tardività evidenziata, l'attore chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, causati dall'inadempimento del professionista.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte convenuta che eccepiva l'eccessività del risarcimento richiesto e, pertanto, la riduzione dello stesso in caso di condanna e, ad ogni modo, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa e garanzia compagnia assicurativa tenuto a Controparte_3
garantirlo per la responsabilità professionale come da polizza in corso.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, la società assicuratrice si costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda di garanzia, per inoperatività della polizza e, in subordine, la riduzione dell'indennizzo, oltre che la detrazione dell'importo di €.500,00 quale franchigia. Chiedeva, ad ogni buon conto, il rigetto della domanda principale poiché infondata.
Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. ed al deposito delle memorie previste dallo stesso articolo, il giudice riteneva di non ammettere i mezzi istruttori richiesti dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 2 In via preliminare va evidenziata la procedibilità del presente giudizio rispetto all'obbligatorio tentativo di mediazione. Invero, nel caso di specie quanto alla domanda dell'attore nei confronti del convenuto occorre specificare che “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. N. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (ex multis, Cass., n. 22736/2021; Cass., n. 25155/2021; Trib. Potenza, n.
981/2024), ipotesi non verificatesi nel giudizio che ci occupa.
Quanto alla domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa, risulta documentato in atti l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria con la conseguenza che anche detta domanda risulta procedibile.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, va accolta secondo le specificazioni che seguono. Inoltre, appare fondata anche la domanda di garanzia proposta da parte convenuta nei confronti della compagnia assicurativa.
Occorre preliminarmente esaminare il rapporto intercorso tra l'attore ed il convenuto professionista, rapporto dal quale deriva la responsabilità a cui fare riferimento.
In particolare, l'incarico affidato al difensore, pur rientrando nella più ampia categoria del mandato quale assunzione dell'obbligazione a compiere atti giuridici è, in ragione delle specifiche caratteristiche che connotano l'attività professionale, oggetto dell'obbligazione disciplinata dagli artt. 2229 ss. c.c.
(ex multis, Cass., 9/1/2020, n. 185).
La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, sottolinea che in tema di responsabilità (di natura contrattuale) da attività professionale, il cliente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento deve provare, in base alla regola di cui all'art. 1218 c.c., il contratto e allegare l'inadempimento del professionista, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta
Pag. 3 diligenza. L'attore non è, invece, tenuto a provare la colpa del legale- professionista, né la gravità della stessa, restando a carico dell'obbligato professionista l'onere di provare l'esatto adempimento, rispetto al quale non rileva la valutazione in merito alla difficoltà della prestazione, la quale assurge a mero parametro di valutazione della diligenza nell'adempimento. In particolare, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (ad esempio per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, o per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, o per intempestivo deposito dello stesso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento. Il giudizio di risarcimento del danno per responsabilità professionale comprende quindi, come detto, un giudizio prognostico ex ante sulla accoglibilità della domanda che si andava a proporre nel giudizio che non si è celebrato per la negligenza dell'avvocato.
All'interno di esso si deve peraltro tener conto, anche ai fini di verificare l'intervenuta, corretta distribuzione degli oneri probatori, delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare. Nel caso di specie, occorre considerare, per la particolarità della normativa e per il contenuto della posizione giuridica soggettiva attiva che si andava a far valere, il tipo di diritto che si andava ad azionare, ed il tipo di giudizio che si andava ad aprire (ex multis, Cass.,
6/9/2024, n. 24007; Trib. Foggia, 31/7/2024, n.2023).
La responsabilità dell'avvocato, infatti, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia
Pag. 4 riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (ex multis, Cass. n. 2638/2013).
In generale, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nel caso di specie l'avvocato, per un'attività professionale negligente nei confronti del cliente richiede la dimostrazione del danno e del nesso causale tra il comportamento del professionista e il pregiudizio subito dal cliente (Cass.,
5/6/2024, n.15743; C. App. Napoli, 20/11/2024, n.4699) e, pertanto, il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno
(Cass., 18/4/2007, n.9238; Trib. Gorizia, 7/10/2020, n.296; Trib. Milano,
20/2/2020, n.1640).
Partendo da tali presupposti, deve osservarsi che nel caso che ci occupa nessuna delle parti in causa contesta l'esistenza del contratto tra il professionista ed il cliente, per cui la prova in merito può dirsi raggiunta, trattandosi di circostanza non contestata.
L'esito della prestazione professionale, inammissibilità della domanda per intempestività della stessa, è stato provato mediante la documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, anche essa non contestata.
A tale proposito, la giurisprudenza osserva che è sicuramente responsabile il legale per aver depositato tardivamente un ricorso, tanto da incorrere in dichiarazione di inammissibilità per decadenza, ed anche l'incertezza giurisprudenziale in ordine all'applicazione di una norma relativa ad un termine di decadenza non esclude la responsabilità in capo all'avvocato (ex multis, Cass., 28/9/2018, n.23449).
Pag. 5 Il nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attore e la prestazione professionale resa in suo favore dal convenuto può ritenersi emergere dalla documentazione versata in atti dallo stesso attore, in particolare dall'ordinanza del 6 febbraio 2020, con la quale il ricorso veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo, e dalla successiva sentenza della Corte di
Cassazione del 22 ottobre 2020.
In merito alla gravità o meno della dedotta responsabilità professionale, va osservato che la gravità della colpa, ex art. 2236 c.c., viene in rilievo e può esimere da responsabilità solo se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, non risulta che la prestazione in questione implicasse problemi tecnici particolarmente complessi, per cui il professionista risponde, ex art. 2236 c.c., anche per colpa lieve.
La responsabilità dell'avvocato, come professionista, è regolata dall'obbligo di usare la diligenza del buon professionista. In caso di prestazioni che richiedono la soluzione di problemi tecnici complessi, la responsabilità è limitata al dolo o alla colpa grave. La norma generale è quella della diligenza del buon professionista, mentre l'art. 2236 cod. civ. si applica solo in casi particolari di difficoltà estrema (Cass., 4/9/2024, n.23763).
Invero, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, come quelle dell'avvocato, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato.
Il professionista, infatti, assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, senza che il proprio inadempimento possa essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo, invece, essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale media fissato dall'art. 1176, c. 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. Sicché la
Pag. 6 relativa responsabilità può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (ex multis, Cass., 14/8/1997, n. 7618).
Nella fattispecie che ci occupa, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che l'impugnazione della sentenza di proscioglimento ad opera della sola parte civile non incide sulla decorrenza del termine di decadenza previsto per la proposizione della domanda di equa riparazione (Cass. penale sez. IV,
5/5/2022, n.20156; Cass. penale sez. IV, 29/9/2005, n. 40121), per cui non possono dirsi sussistenti problemi tecnici di particolare difficoltà, tali da incidere sul parametro della diligenza professionale media di cui all' art. 1176, c. 2, c.c..
Orbene, raggiunta la prova del contratto stipulato tra le parti, la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, ed il nesso di causalità tra il danno lamentato ed il trattamento subito, sarebbe stato onere del convenuto fornire la prova liberatoria.
Detta prova liberatoria non è stata fornita, così che va affermata la responsabilità del professionista convenuto per i danni lamentati dall'attore in conseguenza dei fatti per cui è causa.
In particolare, a fronte della intervenuta assoluzione nel merito dell'attore dalle incolpazioni per le quali era stato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, deve ritenersi che il giudizio volto al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta riparazione avrebbe avuto esito probabilmente positivo, e a fronte di ciò sarebbe stato onere del convenuto allegare, quale fatto estintivo, l'esistenza, ad esempio, di una situazione riconducibile alla colpa o al dolo dell'imputato, che avrebbe potuto portare ad un giudizio di non meritevolezza dell'indennizzo, pur a fronte di una assoluzione nel merito,
Pag. 7 ovvero all'esistenza di una altra condizione ostativa all'accoglimento (Cass.,
6/9/2024, n.24007).
Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, infatti, può evincersi l'esistenza dei presupposti che avrebbero portato ragionevolmente all'accoglimento della domanda di equa riparazione ex art. 314 c.p.p., ovvero l'applicazione di misure restrittive della libertà personale, la successiva sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, l'assenza di dolo o colpa grave da parte dell'imputato.
A fronte di quanto sopra evidenziato, occorre arrivare alla quantificazione del danno.
In merito, è evidente che il danno da risarcire vada commisurato alle somme che l'attore avrebbe ricevuto a titolo di equa riparazione nel caso in cui il ricorso fosse stato depositato in maniera tempestiva e fosse stato accolto dalla
Corte d' Appello.
Infatti, con la responsabilità contrattuale, il risarcimento del danno, dovuto all'inadempimento o al ritardo della prestazione, deve essere comprensivo sia della diretta perdita subita dal creditore (il cd. danno emergente) sia del mancato guadagno di quest'ultimo (il cd. lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
A questo proposito, va ricordato che la valutazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione è sottoposta alla verifica del giudice penale (da ultimo, in proposito v. Cass. pen. n. 25359 del 2023). L'indennizzo, disciplinato dagli artt. 314 e 315 c.p.p., per espressa previsione di legge non può eccedere la somma massima di 516.456,90 euro. L'ammontare liquidabile per ogni giorno di ingiusta detenzione si ottiene suddividendo l'importo massimo, indicato, per i numeri di giorni contenuti in sei anni. Si ottiene così un valore massimo di €. 235,82 pro die, moltiplicabile per i giorni di ingiusta detenzione patiti.
Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto, di regola, al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non
Pag. 8 sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Cass., n. 27474 del 2/7/2021;
Cass., n. 10690 del 25/2/2010; Cass., n. 24225 del 04/03/2015), precisandosi al contempo che la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale, trovando l'istituto fondamento nelle sole norme processuali penali, cui sono estranei i criteri dettati dalle norme civilistiche che regolamentano il risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., improntate ad un criterio rigorosamente risarcitorio correlato al pregiudizio patito in termini di lucro cessante o danno emergente (ex multis, Cass., n.
1755 del 9/5/1991; Cass. Sez. Un., n. 24287 del 9/5/2001, secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa).
Il criterio aritmetico, agganciato al valore massimo indennizzabile diviso per la durata della detenzione riconosciuto dalla normativa penal- processualistica, viene a costituire il criterio medio di calcolo adottato per la liquidazione dell'indennizzo da ingiusta detenzione, suscettibile, in un'ottica equitativa, di variazioni in relazione alla valutazione di circostanze accessorie sia di carattere oggettivo che soggettivo, purché inerenti a valori socialmente apprezzabili, riferite alle caratteristiche proprie del singolo caso, fermo restando che, pur in assenza di rigidi parametri valutativi, stante l'ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice della riparazione, è tuttavia necessario, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, che vengano individuati in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche, e perciò ordinarie, conseguenti alla privazione della libertà personale, già considerate nei parametri aritmetici giornalieri.
Pag. 9 Quindi, il giudice, ai fini della determinazione dell'indennizzo, deve fondare il suo calcolo sul parametro aritmetico, costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo, fissato in euro 516.456,90 dall'art. 315, comma secondo, c.p.p., e il termine massimo della custodia cautelare, pari a sei anni ex art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, e può poi aumentare o ridurre il risultato di tale calcolo numerico, sempre nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, tenendo conto anche delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto nell'ambito di una valutazione che prenda in considerazione non solo la durata della custodia cautelare, ma anche i pregiudizi di carattere personale e familiare legati alla privazione della libertà (Cass., n. 30649 del 27/6/2019). La giurisprudenza penale, quindi, indica al giudice della riparazione di prendere come parametro di base il valore medio, con facoltà di discostarsene motivatamente in difetto o in eccesso, pur sempre nei limiti del tetto massimo complessivo, a fronte delle particolarità della vicenda umana e carceraria del destinatario della misura riparatoria (Cass., 6/9/2024, n.24007).
La natura non patrimoniale di questo tipo di danno consente di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai parametri tabellari che costituiscono pur sempre il metodo di liquidazione che il diritto vivente adotta e privilegia e che rappresentano un utile strumento di disciplina per limitare la discrezionalità inevitabile della valutazione equitativa, ma non possono essere considerati obbligatori perché nessuna norma ne impone l'adozione.
Come sopra ricordato, l'equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce ex illecito ma dalla solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare;
il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma nel limite predeterminato - la
Pag. 10 corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto.
La genesi e la regolamentazione di detto istituto deve essere individuato nelle norme processuali penali, con la conseguenza che sono estranee allo stesso le norme civilistiche che regolamentano il risarcimento dei danni da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. (ex multis, Cass., n 1755 del 9/5/1991; Cass. Sez. U., n.
24287 del 9/5/2001, secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa).
La delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - entro i confini della ragionevolezza e della coerenza - ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto.
Fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90 il giudice della riparazione può, dunque, discostarsi dall'ammontare giornaliero di €. 235,82 (€.117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (ex multis, Cass., n. 10123 del
17/11/2011; Cass., n. 40906 del 6/10/2009; Cass., n. 10690 del 25/2/2010).
Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penali-processualistica (Cass., n. 36442 del
23/5/2013).
Pag. 11 Venendo al caso che ci occupa, risulta essere stata documentata in atti, circostanza che può dirsi pacifica tra le parti, la sottoposizione dell'attore alla restrizione della libertà personale per i seguenti periodi: dal 22/07/2009 al
07/08/2009, per un totale di 18 giorni di custodia cautelare in carcere, dal
25/01/2008 al 21/07/2009 e dal 08/08/2009 al 26/03/2014, per un totale di
2234 giorni di arresti domiciliari;
è stata applicata, poi, la misura dell' obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria dal 27/03/2014 al 27/11/20214, per un totale di 245 giorni.
In base al criterio meramente aritmetico, e tenuto conto del fatto che l'indennizzo dovuto per gli arresti domiciliari va calcolato in misura pari alla metà di quello spettante per un identico periodo di detenzione in carcere
(Cassazione penale sez. IV, 10/06/2010, n.34664 ; Cassazione penale sez. IV,
16/07/2009, n.42510), si deve ritenere che sarebbero stati liquidati in favore dell'attore €. 235,82 per ciascun giorno di custodia cautelare in carcere (18), per un totale di €.4.244,76 ed €.117,91 per ciascun giorno di arresti domiciliari (2234) per un totale di €.263.410,94, in totale, dunque, euro
267.655,70.
In ordine ai 245 giorni di applicazione dell'ordine di presentazione alla
Polizia Giudiziaria non spetta, invece, nessun indennizzo e di tale periodo non si può tenere conto neppure ai fini della personalizzazione dell'indennizzo, come conseguenza afflittiva indiretta della custodia cautelare.
Infatti, l'art. 314 c.p.p. parla unicamente di “custodia cautelare”; senza dubbio alla custodia cautelare in carcere possono essere equiparate ai presenti fini la misura custodiale in luogo di cura (art. 286 c.p.p.) e gli arresti domiciliari, equiparati alla custodia in carcere ex art. 284, comma 5, c.p.p..
Restano escluse dall'operatività della riparazione, invece, sia le misure coercitive non custodiali sia le misure interdittive (Cassazione penale sez. IV,
24/11/2005, n.4477).
Inoltre, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione equitativa del relativo indennizzo, il periodo durante il quale
Pag. 12 l'imputato è sottoposto a misure coercitive diverse dalla custodia detentiva non può essere considerato tra le conseguenze afflittive "indirette" dell'ingiusta detenzione subita in quanto, in tali casi, manca "ab origine" il presupposto giuridico per l'esistenza stessa del diritto alla riparazione
(Cassazione penale sez. IV, 20/06/2018, n. 32233; Cassazione penale sez. III,
14/11/2017, n. 55787).
Precisato in tal modo l'importo che sarebbe stato ragionevolmente liquidato in base al criterio puramente aritmetico, vanno ora prese in considerazione le specificità positive o negative del caso concreto e gli eventuali pregiudizi di carattere personale e familiare legati alla privazione della libertà dell'attore
(cfr. art. 643, comma 1, c.p.p., richiamato dall'art. 315 dello stesso codice;
si veda sul punto Cass. Sezioni Unite sentenza n. 1 del 31 maggio 1995).
Come sopra ricordato, infatti, il giudice, ai fini della determinazione dell'indennizzo, deve opportunamente integrare il cd. parametro aritmetico, aumentando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, tenendo conto anche delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto ed effettuando una valutazione svincolata da criteri rigidi, che prenda in considerazione non solo la durata della custodia cautelare, ma anche i pregiudizi di carattere personale e familiare legati alla privazione della libertà, come il danno all'immagine per il risvolto mediatico della vicenda, la perdita del lavoro, (Cassazione penale sez. IV, 27/06/2019, n.30649).
Sul punto, risultano provate in giudizio in maniera documentale le seguenti circostanze, rilevanti al fine di una valutazione personalizzata del pregiudizio subìto dall'attore: l'attore stesso era incensurato e considerato “persona di normale condotta morale e civile”, veniva ingiustamente accusato di un reato non solo assolutamente infamante, ma addirittura raccapricciante (pedofilia a danno dei propri figli), con il conseguente inevitabile discredito sociale
(Cassazione penale sez. IV, 16/07/2009, n.42510), il fatto aveva addirittura rilevanza mediatica a livello locale, articoli pubblicati su quotidiani a
Pag. 13 diffusione locale. Com'è noto, nella valutazione pesa anche il danno all'immagine, che può essere amplificato dal clamore mediatico della notizia e dall'eco che questa può avere (Cassazione penale sez. IV, 05/12/2018,
n.58298). In aggiunta veniva sospesa all'attore la potestà genitoriale e impedita per anni la frequentazione dei figli, privandolo della possibilità di vederli crescere.
Infine, l'attore perdeva il lavoro (è in atti la documentazione relativa al licenziamento ed alla successiva riassunzione, avvenuta solo all' esito dell'assoluzione in sede penale) ed anche tale danno va valutato nella quantificazione complessiva, giacché scopo della legge, se non il risarcimento, è pur sempre quello di consentire, a colui che è stato privato della libertà, di riappropriarsi della propria vita sociale, lavorativa e familiare
(Cassazione penale sez. IV, 24/10/2013, n.49106).
In ordine al mancato esercizio dell'attività lavorativa, si ritiene necessario limitare l'esame al solo periodo di custodia cautelare in carcere ed arresti domiciliari, escludendo i giorni per cui era previsto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, per le ragioni già sopra indicate (e tenuto conto del fatto che tale misura, in sé, non impedisce lo svolgimento di attività lavorativa).
Dunque, vanno considerati 2252 giorni, con una paga giornaliera media di €.
33,33 (paga mensile di euro 1.000,00 risultante dalle buste paga e dall' estratto contributivo Inps, allegati al fascicolo dell'attore): in tal modo si arriverebbe alla somma di €.75.066,66.
Tenuto conto di tutti gli elementi sopra considerati e provati in giudizio, si ritiene, pertanto, equo liquidare in favore dell'attore, oltre alla somma risultante dal criterio aritmetico (€.267.655,70) l'ulteriore somma complessiva di €.115.000,00, quale necessaria personalizzazione (in considerazione dell'effettivo pregiudizio morale e materiale subìto dall' attore), per un totale complessivo di €. 382.655,70.
Pag. 14 Al contrario, si precisa che le spese legali sostenute durante le fasi del giudizio conclusosi con l'assoluzione non possono trovare riconoscimento in sede di equa riparazione per ingiusta detenzione (Cassazione penale sez. IV,
14/10/2005, n. 46267; Cass. Pen. Sez. 1, n. 2628/91, cc. 4/6/1991) e, pertanto, la richiesta in tal senso avanzata dall' attore non può trovare accoglimento.
Sulla somma liquidata vanno riconosciuti gli interessi legali, ma non dal sedicesimo giorno successivo all' emanazione dell'ordinanza che ha deciso sulla richiesta di equa riparazione, ovvero, come richiesto dall'attore, dal
06/05/2020 (l'ordinanza veniva depositata in Cancelleria il 10/03/2020 e notificata il 20/04/2020).
E'ben vero che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante (non già moratori, bensì corrispettivi) vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito
(avente natura non risarcitoria) può ritenersi certo, liquido ed esigibile
(Cassazione penale sez. IV, 12/11/2013, n.1219; Cass. Sez. 3, n. 45706 del
26/10/2011 Rv. 251595; Cass. pen. n. 1678 del 2008, Cassazione penale sez.
IV, 27/11/2007, n.1678; Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2006 n. 14461).
Va anche osservato che nelle conclusioni del ricorso per equa riparazione presentato dal convenuto nell'interesse dell'attore era ricompresa la richiesta degli interessi legali, per cui gli stessi avrebbero dovuto essere liquidati a partire dal passaggio in giudicato dell'ordinanza che, se la domanda fosse stata tempestiva, sarebbe stata, ragionevolmente, di accoglimento.
Quindi, ipotizzando che il ricorso per equa riparazione fosse stato presentato tempestivamente, l'ordinanza emessa il 06/02/2020, depositata in Cancelleria il 10/03/2020 e notificata alle parti il 20/04/2020, anzichè essere di inammissibilità, sarebbe stata di accoglimento e sulle somme nella stessa liquidate sarebbero maturati gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del passaggio in giudicato.
Pag. 15 Riguardo alla determinazione di tale data, va ricordato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, per quanto relativo ad una controversia circa l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti dell'interessato, è regolato dalle norme di rito penale delineate all'art. 646 cod. proc. pen. (alle quali fa rinvio, in quanto compatibili, l'art. 315 stesso codice).
Ne consegue che il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda - in applicazione del comma 1 lett. a) e del comma secondo lett. a) dell'art. 585 del codice di rito - deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa (Cassazione penale sez. III,
25/03/2014, n.26370; Cassazione penale sez. III, 22/10/2003, n.48484).
Quindi, se l'ordinanza del 06/02/2020 fosse stata di accoglimento, la stessa, in mancanza di ricorso in Cassazione, sarebbe passata in giudicato il
06/05/2020.
Nel caso in cui, invece, rispetto a tale ordinanza di accoglimento fosse stato presentato ricorso in Cassazione dal Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello (Cassazione penale sez. IV, 22/01/2021, n.5813), la stessa sarebbe passata in giudicato solo all'esito delle decisione del relativo ricorso;
pertanto, si ritiene più equo individuare come data di ipotetico passaggio in giudicato dell' ordinanza, quella del 15/02/2021 (data del deposito in cancelleria della sentenza n. 58078/21 della Corte di Cassazione) e da tale data far iniziare il computo degli interessi compensativi al tasso legale.
Infatti, nell' ipotesi in cui il ricorso per equa riparazione fosse stato depositato tempestivamente, e l'eventuale ordinanza di accoglimento fosse stata impugnata dal P.M., il relativo ricorso sarebbe stato deciso dalla Suprema
Corte (come di fatto avvenuto, nella realtà, per il ricorso proposto nell' interesse dell'attore e dichiarato inammissibile) nel febbraio 2021.
Quanto alle ulteriori voci di danno, richieste dall'attore, le stesse non possono trovare accoglimento in quanto non specificatamente provate.
Rimane a questo punto da valutare la domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato in causa e tale domanda è da ritenersi fondata.
Pag. 16 Non è contestata tra le parti l'esistenza di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, stipulato tra il convenuto e la compagnia chiamata in causa.
Ciò che la compagnia contesta è che tale contratto sia divenuto operativo per violazione dell'art.
2.1 delle condizioni di assicurazioni, avendo l'assicurato nella propria comparsa di costituzione del presente giudizio riconosciuto la propria responsabilità.
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
Dalle condizioni generali della polizza allegata in copia dalla Compagnia risulta che l'art. 2.1., rubricato “obblighi in caso di sinistro” disciplina il comportamento che deve tenere l' assicurato che ha ricevuto una richiesta di risarcimento (obbligo di tempestiva denuncia, etc.) e, quindi, chiaramente, disciplina la fase stragiudiziale, nella quale un eventuale riconoscimento di responsabilità potrebbe privare la compagnia della possibilità di trattare liberamente il sinistro, cercando di liquidarlo, magari, su basi concorsuali;
tale articolo, invece, non contiene nessun riferimento espresso al comportamento che le parti sono chiamate a tenere in giudizio.
Inoltre, in tema di responsabilità professionale, sussiste l'obbligo di manleva in capo alla compagnia assicuratrice, anche se esiste una dichiarazione confessoria in cui il legale ammette il suo errore nei confronti del cliente.
L'assicurazione, infatti, non è litisconsorte nell'azione promossa dal cliente contro il proprio avvocato, ma parte di un diverso rapporto di garanzia assicurativa, nascente dal contratto di assicurazione. Pertanto nei rapporti tra assicuratore e assicurato valgono le regole convenzionali del contratto, che prevedono la denuncia del sinistro e, in base all'art. 1917 c.c., la garanzia del rischio da responsabilità professionale (ex multis, Cass., 17/3/2009, n. 6429).
Anche a voler verificare se il convenuto nella fase delle trattative stragiudiziali abbia violato l'art.
2.1. delle condizioni di contratto, la risposta
è negativa.
Pag. 17 Dalla documentazione allegata agli atti (doc. n. 14 fascicolo parte convenuta), risulta che, in seguito alla richiesta di risarcimento ricevuta, il convenuto si limitava a fornire i dati della polizza assicurativa e a dichiarare di avere presentato denuncia alla propria compagnia, senza entrare nel merito della richiesta e senza assumere responsabilità in proposito (comunicazione PEC del 14/01/2021).
La terza chiamata in causa, inoltre, non ha provato che in fase stragiudiziale il convenuto abbia ammesso la propria responsabilità, tutto questo non senza considerare che l'eccezione proposta dalla compagnia chiamata in causa è centrata esclusivamente sul contenuto della comparsa di costituzione, legando l'eccezione, quindi, al comportamento processuale del convenuto.
Occorre, altresì, soffermarsi sull'ulteriore eccezione della terza chiamata, ovvero quella relativa alla data di conferimento del mandato al legale da parte dell'attore.
La compagnia assicurativa evidenzia che dovrebbe farsi riferimento solo alla procura speciale allegata al ricorso per equa riparazione, datata 11/05/2017 e non alla precedente procura del 30 maggio 2016, non avendo detto ultimo atto data certa e, pertanto, non sarebbe opponibile ad La terza chiamata CP_3 in causa ritiene che l'incarico sarebbe stato conferito quando la decadenza era già maturata e, pertanto, nessun danno avrebbe subìto l'attore per l'avvenuto rigetto del ricorso.
Anche tale eccezione non può trovare accoglimento.
La stessa, invero, non riguarda tanto l'operatività della polizza ma lo stesso diritto dell'attore al risarcimento del danno. Infatti, se fosse provato che l'incarico è stato conferito al legale solo dopo il decorso dei due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, l'errore del professionista non avrebbe efficacia causale rispetto alla perdita della possibilità di ricevere l'indennizzo per ingiusta detenzione, con la conseguenza che anche il convenuto, e non solo la sua Compagnia di assicurazione, non sarebbe chiamato a risarcire tale danno.
Pag. 18 Tuttavia, nei rapporti tra legale e cliente valgono le scritture private depositate agli atti, scritture giammai disconosciute.
Rispetto ai terzi, l' art. 2704 c.c. stabilisce che “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
A questo proposito va osservato che la regola stabilita dall' art. 2704 c.c. circa la data della scrittura privata non autenticata non ha portata generale ed assoluta. Essa, invero, è stata dettata dal legislatore per la esclusiva tutela dei terzi quando dalla scrittura medesima, in relazione alla data in essa indicata, si vogliano conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione in essa contenuta.
Quando invece la scrittura privata non venga invocata nel giudizio per il suo contenuto negoziale, ma soltanto come semplice fatto storico, la regola dell'art. 2704 c.c. non è valida perché in tal caso la prova della data può essere offerta con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni (ex multis, Cass.,
24/11/2006, n.24955; Cass., 18/3/2003, n.3998; Cass., 1/3/2002, n.3024;
Cass., 9/5/1997, n .4058; Cass., 25/1/1995, n. 868).
Nel caso di specie, il mandato sottoscritto dall'attore recante la data 30 maggio 2016 e la convenzione per incarico professionale di pari data vengono invocati quali meri fatti storici (per verificare se alla data di conferimento dell'incarico professionale fosse già decorso o meno il termine di decadenza previsto per la richiesta di equa riparazione) e non certo per conseguire gli effetti propri delle convenzioni in esso contenute, per cui la prova della data può essere fornita nei confronti dei terzi con qualunque mezzo, anche per presunzioni.
Pag. 19 A ciò si aggiunga che, comunque, in materia di valutazione di una scrittura privata, l'assenza -nella previsione dell' art. 2704 c.c. - di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al Giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto - diverso dalla registrazione - che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata (C. App. Milano, sez. IV, 30/3/2022, n.1086). Inoltre, non vi è dubbio che in tale materia, ove manchino le situazioni tipiche di certezza di cui all'art. 2704, co. 1, c.c., per l'opponibilità della data ai terzi occorre che sia dedotto e provato un fatto idoneo a stabilire in maniera parimenti certa l'anteriorità della formazione del documento e tale dimostrazione può avvalersi di prove testimoniali o presunzioni, a condizione che evidenzino un fatto determinante e non si limitino a creare una mera apparenza sulla data del documento (Cass. civ. sez. trib., 26/4/2024, n.11220; Cass. civ. sez. trib., 19/7/2023, n.21446 Trib. Bari sez. III, 17/9/2024, n.3849; Cass., 1/7/2022, n. 21039).
Infine, l'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in una certa data possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso.
Nel presente giudizio, le scritture di cui occorre accertare la data non sono atti che richiedono la forma scritta ad substantiam, in quanto l'incarico per lo svolgimento di una prestazione d'opera professionale non necessita di forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti (C. App. Bari Sez.
II, 14/7/2021 n. 1355) con la conseguenza che la prova del contratto di prestazione d'opera intellettuale può essere fornita, da chi ne affermi
Pag. 20 l'esistenza, con ogni mezzo e potrà essere raggiunta anche mediante presunzioni (Trib. Firenze sez. III, 27/4/2022, n.1230; Trib. Ravenna,
11/5/2023, n.330; Trib. Milano, n. 261/19; Cass., n. 23104/17; Cass., n.
6143/2023).
La prova dell'anteriorità del conferimento dell'incarico rispetto alla data di deposito del ricorso risulta documentalmente, come evidenziato e documentato dal convenuto, dalla copia conforme della sentenza penale della
Corte d'Appello di Napoli, che veniva emessa il 6 settembre 2016 per uso ingiusta detenzione, così che la richiesta veniva avanzata quando ancora non era scaduto il termine dei due anni dal passaggio in giudicato. A conferma di tanto e di quanto affermato già in precedenza dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, occorre ribadire che il contratto d'opera intellettuale può essere provato attraverso la documentazione prodotta e non richiede la forma scritta a pena di nullità (ex multis, Trib. Nocera Inferiore, 18/2/2025, n. 598).
Il documento in questione non è stato contestato da nessuna delle parti in causa e dallo stesso risulta che nel settembre 2016 il legale già aveva ricevuto l'incarico di redigere il ricorso per equa riparazione, tanto è vero che acquisiva la documentazione da allegare allo stesso.
Per tale ragione, essendo già stata acquisita agli atti una prova documentale, si può confermare l'ordinanza resa in corso di causa che ha reputato superflua la prova orale articolata dall'attore e dal convenuto, che è stata, pertanto, correttamente rigettata, in base al principio per cui in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per
Pag. 21 ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (ex multis,
Cass., 9/5/2023, n.12395).
In definitiva, quindi, in considerazione dell'operatività della garanzia assicurativa nel caso di specie, deve affermarsi la fondatezza della domanda di garanzia rivolta dal convenuto al terzo chiamato in causa.
Trova applicazione, dunque, l'art. 1917 del codice civile, in base al quale nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (con esclusione dei soli danni derivanti da fatti dolosi) e l'assicuratore (che ha sempre facoltà di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta) è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Il convenuto, nelle conclusioni della comparsa di costituzione depositata il 5 novembre 2021, chiedeva espressamente che la compagnia venisse condannata al pagamento diretto nei confronti dell'attore, con conseguente applicabilità dell'art. 1917 c. 2, c.c..
A tale proposito, è stato chiarito che qualora l'assicurato convenuto con azione risarcitoria da fatto illecito, coperto da assicurazione sulla responsabilità civile, chiami in garanzia l'assicuratore ed avvalendosi della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 1917 c.c. chieda che il proprio assicuratore versi direttamente al danneggiato l'indennità dovuta, è legittima la pronuncia di condanna dell'assicuratore al pagamento diretto dell'indennità all'attore danneggiato, pur in difetto di una domanda in tal senso dell'attore medesimo
(Cass., 23/02/1979, n. 1213).
La giurisprudenza di merito ha precisato che riguardo alla garanzia richiesta nei confronti dell'assicuratore da responsabilità civile, la domanda dell'assicurato stabilisce un collegamento unitario con l'azione risarcitoria del danneggiato, riconosciuto normativamente dalla disciplina dell'art. 1917 c.c., che espone l'assicuratore anche all'obbligo di pagamento diretto al terzo, su
Pag. 22 richiesta dell'assicurato, così da configurare addirittura un'ipotesi di garanzia propria (ex multis, Trib. Padova, sez. II, 24/2/2006, n. 485).
Dunque, in ogni caso, alla luce della domanda proposta dal convenuto ex art. 1917 c. 2, c.c., il terzo chiamato in causa va condannato al pagamento diretto in favore dell'attore, benché lo stesso sia terzo rispetto al rapporto tra assicuratore ed assicurato e, in via sussidiaria, per l'ipotesi in cui la compagnia non adempia, va condannato il convenuto stesso, con diritto, però, di ripetere in via di regresso dall'assicuratore le somme eventualmente pagate alla danneggiata.
In merito alla franchigia di €.500,00, prevista nelle condizioni di assicurazione (circostanza pacifica in giudizio e risultante dalla documentazione allegata dalle parti), si osserva che le stesse condizioni di assicurazione al punto 3.10 prevedono espressamente che la suddetta franchigia non è opponibile nei confronti dei terzi danneggiati pertanto la
Società liquiderà i sinistri totalmente e direttamente al terzo danneggiato, ferma in ogni caso la facoltà di recuperare l'importo dall' assicurato.
Sussiste, dunque, il diritto della Compagnia assicurativa ad ottenere dal proprio assicurato il rimborso della somma corrispondente alla franchigia pattuita, subordinatamente all'effettivo esborso di tale somma in favore del terzo danneggiato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va riconosciuta la risarcibilità del danno per responsabilità professionale, danno da quantificare nella somma di €.382.655,70 oltre interessi legali dal 15 febbraio 2021 fino all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese tra attore e convenuto seguono la soccombenza nella misura di 2/3 e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del decisum pari ad
€.382.655,70 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Quanto alle spese di lite tra convenuto e compagnia assicurativa le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.,
Pag. 23 secondo il valore del decisum pari ad €.382.655,70 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. 1002/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda di e la domanda di manleva proposta Parte_1
dal convenuto avv. Michele Montuori nei confronti del terzo chiamato in causa e per effetto: Controparte_3
- dichiara il terzo chiamato in causa , in persona Controparte_3
del legale rapp.te p.t., tenuto a garantire e manlevare il convenuto avv.
Michele Montuori e pertanto condanna la in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento diretto in favore di
[...]
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €.382.655,70, Parte_1 oltre interessi legali dal 15 febbraio 2021 fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
al pagamento diretto in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida in €.545,00 per esborsi e in €.8.030,67 (già calcolati nella misura di 2/3) per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CNPA se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Elena Anna Gerardo dichiaratasi antistataria;
- condanna in via sussidiaria, per l'ipotesi in cui la Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., non adempia al pagamento in via
[...]
diretta, il convenuto avv. Montuori Michele al pagamento, in favore dell'attore della somma di €.382.655,70, oltre interessi Parte_1 legali dal 15 febbraio 2021 fino all'effettivo soddisfo;
- condanna in via sussidiaria, per l'ipotesi in cui per l'ipotesi in cui la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. non adempia in via Controparte_3
diretta, il convenuto avv. Montuori Michele al pagamento, in favore dell'attore , delle spese di lite che liquida in €.545,00 per Parte_1
Pag. 24 esborsi e in €.8.030,67 (già calcolati nella misura di 2/3) per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e
CNPA se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato
Elena Anna Gerardo dichiaratasi antistataria;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
a rimborsare al convenuto, avv. Montuori Michele, tutte le somme che lo stesso dovesse essere chiamato a versare all'attore, in caso di mancato adempimento della Compagnia, a titolo di risarcimento del danno e spese legali, in forza della presente sentenza, ad esclusione dell'importo di euro
500,00, da detrarsi a titolo di franchigia contrattualmente stabilita;
- condanna la in persona del legale rapp.te al Controparte_3
pagamento in favore del convenuto, avv. Montuori Michele, delle spese di lite che liquida in €.518,00 per esborsi e in €.12.046,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e
CNPA se dovute;
- condanna il convenuto, Montuori Michele, a rimborsare alla
[...]
subordinatamente al pagamento integrale, da parte della Controparte_3 stessa, dell'importo liquidato in favore dell'attore, la somma di euro 500,00, dovuta a titolo di franchigia contrattualmente stabilita.
Così deciso in Lagonegro il 9 aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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