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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2666/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 2666/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Di Maria
- attori
contro
P.I. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Gelpi, dall'Avv. Stefano Dalle Donne e dall'Avv. Graziana
Casarosa
- convenuta
e
(P.I. ), nella persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Cei, dall'Avv. Matteo Orlandini e dall'Avv. Silvia Carli
- convenuta
e
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), CP_4 C.F._4
(C.F. ), CP_5 C.F._5
1 in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Veronica Barzanti Persona_1
- terzi chiamati
e
(P.I. , nella persona del Controparte_6 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Poli
- terza chiamata
Oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni
Per gli attori: come da memorie conclusive del 26/4/2024, “- in via principale: - accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità professionale di tutti i resistenti, per quanto di ragione,
e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, o nella misura delle loro rispettive accertate responsabilità, per il fatto dei propri dipendenti e/o ausiliari, al pagamento di quanto dedotto in conclusionale , oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- in subordine ove la lesione del bene salute fosse predicabile in termini di incertezza eventistica, si chiede venga liquidato un danno da perdita di chances nella misura equitativa ritenuta di giustizia, ma, comunque, non inferiore al 50% di quanto richiesto in via principale. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge rifusione spese CTP, CTU e contributi unificati da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”; per la convenuta come da comparsa di costituzione, “in principalità: dato atto Controparte_1 dell'offerta banco iudicis di € 3.600,00= effettuata a mezzo assegno circolare n. 6079180568-06 emesso in data 11.11.2021, intestato a e tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Parte_1
Siena, dichiarare la congruità e adeguatezza dell'importo versato e per l'effetto assolvere CP_1
da ogni ulteriore pretesa;
in subordine: nel caso di rifiuto dell'offerta, liquidare in favore
[...]
della ricorrente i danni rigorosamente accertati quale conseguenza della condotta Parte_1
dei sanitari di , con rigetto di ogni ulteriore pretesa;
in via di ulteriore subordine: nella CP_1
denegata ipotesi di condanna di al risarcimento dei danni in misura eccedente quella CP_1 risultante dalla consulenza d'ufficio svolta nel procedimento di ATP, condannare i terzi chiamati
, e , quali eredi del dr. ed in rapporto Controparte_3 CP_5 CP_4 Persona_2
alle rispettive quote di eredità, a tenere manlevata ed indenne per le somme che fosse CP_1 condannata a versare a parte attrice in eccedenza all'importo di € 3.600,00. Spese del giudizio rifuse
o quanto meno compensate”;
2 per la convenuta come da memorie conclusive del 23/4/2024 Controparte_2
“- nel merito, in tesi, previo rinnovo integrale della C.T.U. esperita in sede di accertamento tecnico preventivo e integrata nel presente procedimento, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere posta a carico dell' e dei suoi sanitari e, per l'effetto, Controparte_2
rigettare tutte le domande avversarie;
- nel merito, in ipotesi, ove venga riconosciuta un'eventuale e qualsivoglia responsabilità dell' ridurre l'entità delle somme Controparte_2
richieste a titolo di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, in ragione del ruolo ravveduto nella condotta dei sanitari dell' nel sinistro in Controparte_2
oggetto e tenuto conto delle concorrenti condotte dei sanitari di altra struttura ovvero la Casa di cura Villa Erbosa di Bologna. In ogni caso, con condanna della controparte al pagamento dei compensi di fase, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di I.V.A. e C.P.A. (trattandosi di contenzioso gestito da avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti”; per i terzi chiamati eredi come da comparsa di costituzione, “ . In via CP_4 CP_7
principale: rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti, il ricorso promosso dai IG.ri . In via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento Pt_1 Pt_2
della responsabilità del Prof. ella causazione dei danni lamentati dai ricorrenti, condannare CP_4
in virtù ed esecuzione della polizza stipulata, a manlevare e tenere Controparte_6
indenne gli eredi del Prof. da quanto gli stessi dovessero essere condannati a rifondere ai CP_4
IG.ri e all'esito del presente giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese, Pt_1 Pt_2 competenze ed onorari di lite e con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria”; per la terza chiamata come da memorie conclusive del 24/4/2024, “rigettare la Controparte_6
domanda avanzata da parte ricorrente e dalla terza chiamata in quanto Controparte_8 infondate sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
Motivi della decisione
In fatto
1.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la IG.ra e il IG. hanno Parte_1 Parte_2
convenuto e al fine di ottenere la condanna Controparte_1 Controparte_2 delle convenute al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico di revisione dell'artoprotesi dell'anca destra cui la IG.ra si era sottoposta in data 16/2/2017 presso la Pt_1
Casa di cura ” e del successivo percorso di cura al quale la stessa era stata sottoposta CP_1
presso il Presidio a partire dal 21/3/2017. Controparte_9
A sostegno della propria domanda, gli attori hanno dedotto:
3 - la IG.ra affetta da coxalgia destra e già portatrice di protesi totale d'anca bilaterale, Pt_1 veniva ricoverata in data 15/2/2017 presso la Casa di cura ” di Bologna per l'esecuzione CP_1 programmata di un intervento di revisione dell'impianto protesico all'anca destra, effettuato il giorno successivo, 16/2/2017;
- a seguito di un periodo di riabilitazione intraospedaliera, la paziente veniva dimessa in data
10/3/2017;
- nei giorni successivi, durante la degenza domiciliare, si verificava un cedimento dell'impianto con lussazione protesica, evento per cui la IG.ra accedeva, in data 21/3/2017, al Pronto Pt_1
Soccorso del Presidio Ospedaliero “F. Lotti” di ove veniva diagnosticata la lussazione CP_9
della protesi e si procedeva a manovra di riduzione incruenta, che tuttavia non sortiva esito favorevole, determinando la necessità di un nuovo intervento di revisione protesica, eseguito il
28/3/2017;
- la paziente, dimessa in data 14/4/2017, manifestava un grave quadro infettivo con deiscenza della ferita chirurgica, che rendeva necessari ulteriori ricoveri presso diverse strutture sanitarie;
- le infezioni nosocomiali diagnosticate risultavano causalmente riconducibili a profili di imperizia e negligenza posti in essere sia durante il ricovero presso la Casa di cura “ ”, sia presso il CP_1
Presidio Ospedaliero “F. Lotti” di rendendo necessaria una nuova revisione chirurgica e CP_9
un trattamento prolungato del quadro settico;
- pertanto, in data 11/12/2018, gli attori adivano l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., chiedendo di “accertare, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza della responsabilità dei convenuti – ciascuno per quanto di ragione – in relazione ai fatti di causa”, nonché di “quantificare l'entità di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da parte ricorrente, da porre a carico di parte resistente esperendo, ove possibile, valide proposte di conciliazione tra le parti”.
Tanto premesso, sulla base delle risultanze emerse nel procedimento di A.T.P., gli attori hanno dedotto la responsabilità delle strutture convenute, allegando profili di negligenza e imperizia nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie durante i periodi di ricovero e degenza ospedaliera, nonché quantificato il danno risarcibile nelle seguenti voci: i) danno biologico permanente, determinato nel differenziale tra il 25% ed il 50%, con applicazione della massima personalizzazione;
ii) danno biologico temporaneo articolato in 35 giorni di inabilità temporanea totale (100%), 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% e 90 giorni al 60%; iii) danno riflesso subito dal coniuge IG.
, derivante dalla rilevante compromissione della vita familiare e di coppia;
iv) danno alla Pt_2
capacità lavorativa della IG.ra nello svolgimento della propria attività di casalinga;
v) Pt_1
4 danno patrimoniale futuro connesso alla necessità di assistenza personale domiciliare;
vi) spese sostenute nel procedimento di A.T.P.
1.2. Si è costituita in giudizio (di seguito, ”), la quale, aderendo alle Controparte_1 CP_1 le conclusioni formulate dal Collegio peritale in sede di A.T.P., ha presentato un'offerta banco iudicis pari a € 3.600,00; ha chiesto, inoltre, nell'eventualità di una condanna al risarcimento di danni in misura eccedente rispetto a quanto accertato in sede di c.t.u., di essere autorizzata alla chiamata in causa degli eredi del Dott. – medico che aveva indicato ed eseguito materialmente Persona_1
l'intervento – al fine di essere dagli stessi manlevata per l'eventuale eccedenza risarcitoria.
1.3. Si è costituita in giudizio (di seguito, ), chiedendo, Controparte_2 Pt_3
in via principale, il rigetto integrale del ricorso poiché infondato sia in punto di an della responsabilità dei sanitari, sia in ordine al quantum richiesto; in subordine, ha contestato la c.t.u. espletata in sede di A.T.P., con riferimento all'individuazione dei profili di responsabilità delle strutture convenute e alla quantificazione del danno, chiedendo pertanto la rinnovazione delle operazioni peritali ovvero la chiamata a chiarimenti del Collegio.
1.4. Con decreto del 17/11/2021, il Giudice Istruttore ha autorizzato la chiamata in causa degli eredi del Dott. CP_4
1.5. Si sono costituiti la IG.ra e i IG.ri e i quali hanno Controparte_3 CP_4 CP_5
preliminarmente chiesto la chiamata in causa di al fine di essere tenuti Controparte_6
indenni da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dalla presente controversia, in forza della polizza assicurativa stipulata dal de cuius per il periodo compreso tra il 27/12/2017 e il 27/12/2022 (docc. 6
e 7, fascicolo eredi;
nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande proposte nei loro CP_4
confronti, con condanna alle spese anche del procedimento di A.T.P.
1.6. Con decreto del 24/1/2022, il Giudice Istruttore ha autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
1.7. Si è costituita in giudizio (di seguito, ), chiedendo, in Controparte_6 CP_6
via preliminare, il mutamento del rito da sommario a ordinario;
nel merito, il rigetto del ricorso, aderendo alle difese spiegate dagli eredi ed eccependo che, in caso di accoglimento della CP_4
domanda nei confronti degli assicurati, la copertura sarebbe operante nei limiti e alle condizioni previste dal contratto assicurativo (doc. 2, fascicolo . CP_6
1.8. Con ordinanza del 24/10/2022, il Giudice Istruttore, “rilevato che in considerazione della complessità oggettiva e soggettiva della causa e delle formulate istanze di prova, la causa necessiti di un'istruttoria non sommaria”, ha disposto il mutamento del rito, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
1.9. All'udienza dell'1/12/2022, il Giudice Istruttore ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., nei seguenti termini: “Corresponsione in favore di parte ricorrente di euro
5 250.000,00 omnicomprensivi a titolo di risarcimento del danno, oltre spese di ctu, spese vive e spese di lite, per € 9.000 per compensi oltre spese generali 15%, cpa e IVA, a carico di Controparte_1
e in solido, impregiudicato ogni rapporto interno tra dette strutture sanitarie, e CP_10 impregiudicata altresì la posizione del medico e dell'assicurazione chiamata in causa”; la proposta non è stata accettata né da né da CP_1 Pt_3
1.10. Con ordinanza del 14/4/2023, il Giudice Istruttore ha disposto la chiamata a chiarimenti del
Collegio peritale (“chiariscano i CTU, indicando le fonti di conoscenza (guidelines e buone prassi ratione temporis vigenti, testi scientifici) delle loro inferenze: a) in base di quali ragioni, tenuto conto dello stato pregresso della paziente al momento della prima condotta riconducibile alla
[...]
attribuiscono esclusivamente a quest'ultima il differenziale a titolo di danno Parte_4
biologico permanente;
b) i parametri in virtù dei quali stimano la percentuale di invalidità pregressa della paziente e quella attuale, chiarendo analiticamente i singoli passaggi motivazionali”), nonché rigettato le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente.
1.11. All'udienza del 17/4/2025, depositati i chiarimenti richiesti da parte del Collegio nominato, le parti hanno discusso la causa dinnanzi al nuovo Giudice, assegnataria del fascicolo, la quale ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), applicabile, ai sensi dell'art. 7, co. 3 D.lgs. n. 164/2024, anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28/2/2023.
***********
In diritto
2. Questioni preliminari
Deve essere rigettata l'istanza di rinnovazione della c.t.u. espletata nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c., reiterata da anche in sede di discussione conclusiva. Pt_3
Al riguardo, giova richiamare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova C.T.U., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n. 22799/2017).
Ad ogni modo, la consulenza tecnica espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo risulta approfondita, coerente e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti sottoposti, avendo altresì garantito il pieno contraddittorio tra le parti mediante la formulazione di osservazioni, successivamente recepite e sviluppate nell'elaborato finale;
le integrazioni depositate in data 2/8/2023 hanno poi colmato le lacune rilevate dal precedente Giudice Istruttore, attestando l'utilizzo di criteri
6 scientifici aggiornati, l'adeguatezza metodologica dell'indagine peritale e la piena logicità argomentativa delle conclusioni raggiunte.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre il rinnovo della c.t.u., neppure alla luce delle specifiche deduzioni difensive della parte convenuta.
3. Nel merito
3.1. Sull'an debeatur
Venendo al merito della causa, per quanto concerne la domanda di parte attrice di accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dai sanitari delle strutture convenute sia risultata integrativa di colpa medica, con condanna di quest'ultime al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza di detta condotta, si osserva quanto segue.
3.1.1. Va premesso che la fattispecie dedotta in giudizio è da ricondursi esclusivamente all'ambito della responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., escludendo l'applicazione della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. È, infatti, principio pacifico in giurisprudenza che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente abbia natura contrattuale, derivante dalla conclusione fra le parti del c.d. contratto di spedalità, come espressamente previsto dall'art. 7
L. n. 24/2017 (ex multis Cass. civ. n. 9085/2006; n. 13953/2007; n. 18610/2015; n. 28987/2019; n.
10050/2022).
Da ciò consegue, quanto all'onere della prova, che sarà dovere del paziente provare l'esistenza del contratto di spedalità, allegare l'inadempimento, nonché provare l'esistenza del nesso di causalità tra il lamentato inadempimento e il danno subito, secondo il criterio del “più probabile che non”; mentre, sarà onere della struttura sanitaria dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa a essa non imputabile (ex multis, Cass. civ. n. 15993/2011; n.
29315/2017; n. 3704/2018; n. 10050/2022).
3.1.2. In primo luogo, occorre rilevare che non è in contestazione la sussistenza di un rapporto contrattuale di spedalità tra la IG.ra e le strutture sanitarie convenute, il quale risulta, del Pt_1
resto, dagli atti.
3.1.3. Occorre quindi procedere all'analisi dell'inadempimento lamentato da parte attrice e verificare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e il danno-evento subito.
La IG.ra a allegato le gravi lesioni riportate a seguito all'intervento chirurgico di revisione Pt_1 dell'artoprotesi dell'anca destra, eseguito il 16/2/2017 presso la Casa di Cura ” di CP_1
Bologna, e al successivo ricovero del 21/3/2017 presso il Presidio Ospedaliero “F. Lotti” di per la sostituzione integrale dell'apparecchio protesico, ritenute riconducibili alla CP_9
contrazione di infezioni nosocomiali determinate da una gestione sanitaria imperita e negligente da parte del personale delle strutture sanitarie coinvolte.
7 Le argomentazioni poste a sostegno della domanda attorea hanno trovato pieno ed effettivo riscontro nella relazione di c.t.u. svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., nella quale il Collegio peritale nominato ha rilevato che:
- “sussistono profili di responsabilità sanitaria di natura assistenziale (infezione del sito chirurgico) con riferimento all'operato dei sebbene gli scriventi non siano in grado Controparte_11
di individuare il momento della avvenuta infezione, in particolare se specificatamente intraoperatoria o meno, alla luce della natura del germe, tipicamente nosocomiale, è possibile ritenere maggiormente ascrivibile alla struttura che al diretto operato del chirurgo Dott. e CP_4
di natura vuoi tecnico-procedurale vuoi assistenziale in capo all' Controparte_2
stante sia la censurabile scelta terapeutica adottata sia il riscontro di plurimi quadri di
[...] infezione correlata all'assistenza” (cfr. p. 23, c.t.u.);
- “le conseguenze dell'operato dei sanitari della prima struttura sanitaria e Dott. Controparte_1
sono rappresentate pertanto da un transitorio peggioramento delle condizioni cliniche della CP_4
paziente, configurante un danno biologico iatrogenico di natura temporanea, mentre il comportamento tenuto dai Sanitari della seconda struttura sanitaria ( , Parte_4 CP_2
ha generato un prolungamento del periodo di ricovero e convalescenza (i.e. danno biologico temporaneo) ed un aggravamento del residuo complesso menomante (che ad oggi comporta, oltre che estesi esiti cicatriziali, deficit motori estremamente gravi, tali da necessitare l'uso della carrozzina per gli spostamenti), in soggetto già portatore di duplice protesi d'anca, con concorsuale insorgenza di deficit funzionale del ginocchio destro” (cfr. p. 23, c.t.u.).
Le suddette conclusioni, pienamente condivisibili per rigore logico e fondamento tecnico-scientifico
– specie alla luce delle integrazioni prodotte nel corso del presente giudizio –, appaiono idonee a superare in maniera convincente le osservazioni critiche formulate dai consulenti delle parti convenute. Esse convergono univocamente, se pur in misura significativamente diversa in punto di quantum di responsabilità delle diverse strutture convenute, nell'evidenziare profili di negligenza, imprudenza e imperizia, nelle modalità di gestione e assistenza sanitaria, che hanno determinato l'insorgenza delle infezioni nosocomiali, nonché di inadeguatezza – con esclusivo riferimento ad
– nelle modalità con le quali tali infezioni sono state trattate. Pt_3
3.1.4. Quanto al nesso causale, occorre accertare la c.d. causalità materiale, ovvero verificare la sussistenza del rapporto eziologico tra la condotta colposa della struttura sanitaria e il danno-evento rappresentato dalla lesione alla salute della paziente.
La c.d. causalità materiale, anche nel giudizio civile di danno, va analizzata alla stregua delle regole della condicio sine qua non ex artt. 40 e 41 c.p., a norma delle quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del
8 secondo, nonché alla stregua delle regole della c.d. adeguatezza causale, sulla base delle quali, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili a una valutazione ex ante, ferma restando, comunque, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (Cass. civ. n. 576/2008; n. 16123/2010; n. 12686/2011; n. 6698/2018; n. 8461/2019).
Nel caso di specie, il Collegio peritale ha formulato una valutazione chiara e coerente in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra le condotte censurate e l'evento lesivo, pervenendo all'accertamento della diversa incidenza causale riconducibile alle strutture sanitarie convenute.
Segnatamente:
- “Il fallimento della procedura di sostituzione protesica eseguita presso la prima struttura sanitaria
(i.e. ) si ascrive, come precisato nel precedente elaborato consulenziale, ad un evento CP_1 avverso di natura infettiva, occorso in sede peri-operatoria” (cfr. p. 10, integrazioni c.t.u.);
- “Nei confronti della seconda struttura sanitaria (i.e. ) ravvisiamo, al Controparte_12
contrario, molteplici profili di censura, vuoi di natura assistenziale-terapeutica (insorgenza di plurime infezioni di origine nosocomiale contratti in costanza di ricovero: MRSA, Corynebacterium
Striatum e Acinobacter Baumanii multi-R l'08/05/2017; Acinobacter Baumanii Multi-R e MRSA il
19/05/2017, peraltro non trattate correttamente: prescrizione di farmaco inadeguato al momento della dimissione del 10.04.2017; mancata prescrizione di terapia antibiotica alla dimissione del
10.06.17), vuoi di natura tecnico-procedurale (in particolare, inadeguata scelta terapeutica in occasione dell'intervento del 22.05.2017, laddove fu condotta una revisione con toilette chirurgica in raccolta purulenta che giungeva al piano osseo a 3 mesi dalla operazione del 16/02/2017, intervento chirurgico che non trova rispondenza alcuna nelle linee guida di settore)” (cfr. p. 12, integrazioni c.t.u.).
Deve, quindi, ritenersi dimostrato, secondo il parametro probatorio proprio del giudizio civile del
“più probabile che non”, che l'evento dannoso sofferto dal paziente risulti eziologicamente riconducibile all'inadempimento colposo delle strutture sanitarie convenute.
Diversamente, non emergono elementi idonei ad affermare responsabilità in capo al Dott. in CP_4
quanto il Collegio ha espressamente ritenuto che l'origine dell'infezione fosse “maggiormente ascrivibile alla struttura che al diretto operato del chirurgo”, con conseguente esclusione, alla luce del medesimo parametro probatorio, della responsabilità del sanitario.
3.1.5. Infine, con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, il Collegio ha ravvisato la presenza di un profilo di colpa grave nella condotta tenuta dal personale delle strutture
9 sanitarie convenute: in particolare, è stata evidenziata la violazione delle regole di perizia, sia sotto il profilo tecnico-procedurale sia sotto quello assistenziale, tenuto conto della natura del germe in questione – tipicamente nosocomiale –, nonché, con specifico riferimento ad della Pt_3
“inadeguata scelta terapeutica in occasione dell'intervento del 22.05.2017, laddove fu condotta una revisione con toilette chirurgica in raccolta purulenta che giungeva al piano osseo a 3 mesi dalla operazione del 16/02/2017, intervento chirurgico che non trova rispondenza alcuna nelle linee guida di settore” (cfr. p. 6, integrazioni c.t.u.).
3.1.6. Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi provata la grave violazione delle leges artis e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica posta in essere da parte dagli operatori dell' e di e, dunque, del colposo inadempimento ex artt. 1218 e 1228 Pt_3 CP_1
c.c. degli obblighi gravanti sulle strutture sanitarie, mentre nessuna responsabilità può essere ascritta al Dott. con il conseguente assorbimento di ogni domanda spiegata dai terzi chiamati nei CP_4
confronti della compagnia assicurativa CP_6
Del resto, non può condividersi la tesi difensiva prospettata da secondo cui l'evento lesivo Pt_3
sarebbe comunque da ritenersi inevitabile;
invero, la convenuta non provato – né, ancor prima, allegato in modo specifico –, l'esistenza di “complicanze non prevedibili o non prevenibili” connesse alla patologia trattata e genericamente richiamate nella comparsa di costituzione (“In tema di responsabilità medica per insorgenza di complicazioni vanno operate due ipotesi alternative: o il medico dimostra di aver tenuto una condotta conforme alle 'leges artis' ed in tal caso alcuna responsabilità potrà essergli addebitata ed alcuna rilevanza potrà avere il fatto che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle complicanze;
o, invece, il medico non riesce a fornire tale prova ed allora non rileverà la circostanza che il danno sia imprevedibile ed inevitabile, in quanto ciò che conta è la prevedibilità ed evitabilità nel caso concreto. In sostanza per superare la presunzione di cui all' art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che il danno patito dal paziente rappresenta una complicanza rilevabile nella statistica sanitaria, posto che la complicanza non rileva sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, così da integrare gli estremi della causa non imputabile”, cfr. Trib.
Milano, n. 1838/2023).
3.2. Sul quantum debeatur
, quindi, la sussistenza dell'an della responsabilità può ora procedersi all'accertamento della Pt_5
c.d. causalità giuridica, ossia all'individuazione delle conseguenze dannose effettivamente riconducibili all'evento lesivo della salute, derivante dall'inadempimento della condotta sanitaria.
10 3.2.1. Ebbene, se sotto il profilo eziologico il danno-evento lamentato dalla IG.ra risulta Pt_1
parimenti ascrivibile alla condotta colposa di entrambe le strutture convenute – non ravvisandosi alcuna interruzione del nesso causale alla stregua della teoria della causalità adeguata –, lo stesso non può dirsi del danno-conseguenza, il cui risarcimento va determinato in base alla gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze prodotte.
In proposito, la consulenza tecnica d'ufficio espletata si rivela dirimente, avendo distinto con chiarezza le conseguenze riconducibili all'operato delle diverse strutture convenute. In particolare:
- “l'entità dei danni relativi a è quantificabile in termini di danno biologico Controparte_1 temporaneo, per periodo di ricovero ospedaliero, stimabile in 24 (ventiquattro) giorni di totale” (cfr.
p. 24, c.t.u.); “Tutto ciò precisato, l'infezione contratta in costanza di ricovero presso , CP_1 per caratteri dell'agente microbico (Stafilococcus Hominis Oxacillino-R) e sue potenzialità di trattamento, per la tempestività di diagnosi (trattavasi all'epoca dei fatti di un'infezione ancora precoce - 40gg dall'intervento di revisione definibile “early-onset infection”4), per aspetti di ordine anatomo-patologico (assenza di tramiti fistolosi od altri reperti indicativi di un impegno lesivo di natura infettiva grave a carico del manufatto protesico impiantato), è giudicabile come pienamente responsiva e suscettibile di cure, quindi agevolmente esitante in una restitutio ad integrum, pur al prezzo di un transitorio peggioramento delle condizioni del paziente (necessità di ulteriore ricovero ospedaliero, ricorso ad intervento di revisione). Tale è la motivazione alla base dell'individuazione di un danno biologico iatrogenico di natura solo temporanea a carico della prima struttura sanitaria” (cfr. p. 10, integrazioni c.t.u.);
- “i danni attribuibili ad sono sintetizzabili in: 1) danno biologico Parte_4
temporaneo, pari a giorni 35 (trentacinque) di totale, giorni 90 (novanta) di parziale al 75%, giorni
90 (novanta) di parziale al 60%; 2) danno biologico permanente ascrivibile al globale peggioramento delle capacità motorie della perizianda, stimabile oggi nella misura intorno al 50%
(cinquanta per cento): v'è da precisare che, in ipotesi di corretta conduzione dei trattamenti previsti per il caso di specie, sarebbe ragionevolmente residuata una menomazione stimabile, orientativamente, non meno del 25% (venticinque per cento), alla luce della condizione di doppia protesi d'anca di cui era portatrice la perizianda (pertanto tale componente, in termini liquidativi, va necessariamente sottratta dal computo del danno permanente risarcibile precedentemente indicato); 3) con riferimento sempre all'operato dei sanitari di dal punto Parte_4
di vista lavorativo, può ammettersi un apprezzabile nocumento alla capacità lavorativa svolta, ma non per quella intellettuale (immodificata dalle conseguenze dei fatti qui narrati): a tale proposito, la perizianda riferisce che, dopo la vicenda per cui è causa, si sarebbe dedicata, comprensibilmente, esclusivamente a gestire la cassa del proprio esercizio commerciale, mansione che notoriamente non
11 comporta un gravoso impegno fisico, prevedendo in buona sostanza il mantenimento protratto della posizione assisa;
non vi sono spese documentate, né possono prevedersi spese future;
generica di tipo operaio (pressoché sub-totale); relativamente alle mansioni specificatamente svolte dalla perizianda (titolare di esercizio commerciale – ristorazione), possono ammettersi ripercussioni negative in forma sub-totale per la sola componente motoria relativa all'attività (cfr. pp. 24-25,
c.t.u.); “Nei confronti della seconda struttura sanitaria (i.e. Ospedale di ) (…) È facile CP_9
comprendere come le sequele di dette testé precisate inadempienze prevalgano in misura sostanziale rispetto a quelle individuate a carico della prima struttura, ritenendo, pertanto, l'infausta evoluzione degli eventi, esitante oggi in un apprezzabile quadro menomante algo-disfunzionale, configurante un permanente peggioramento del grado di invalidità del soggetto (i.e. “danno biologico permanente”), addebitabile all'operato della seconda struttura” (cfr. p. 12, integrazioni c.t.u.).
3.2.2. Quanto al danno biologico, mutuando la definizione normativa del danno alla salute derivante da sinistro stradale, esso consiste in una “lesione permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica incidenza negativa sulla attività quotidiane e su aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito” (cfr. art. 138 D.lgs. n. 209/2005).
Riguardo all'evoluzione giurisprudenziale in materia, occorre premettere che le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il principio in forza del quale “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972/2008).
Conseguentemente la liquidazione del danno alla salute deve essere integrale – cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell'illecito – ma al contempo deve evitare duplicazioni, cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
inoltre, deve anche evitare sperequazioni, cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di ciò il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c. e pertanto per poter liquidare un danno non patrimoniale da
12 lesione della salute, seguendo l'orientamento della Suprema Corte occorre fare riferimento al “metodo
c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. Tale valore poi “può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate
e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età
e condizione di salute” (cfr. Cass. civ. n. 27482/2018).
In tal senso si ritiene di applicare, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, che sono quelle a maggiore diffusione sul territorio nazionale, e quindi rappresentano la media dei precedenti giurisprudenziali, e consentono di meglio soddisfare le esigenze di integralità e non duplicazione del risarcimento sopra individuate (Cass. civ.
n. 12408/2011). Del resto, non si ravvisano, nella specie, ragioni per discostarsi dall'applicazione delle predette tabelle in favore di altri criteri liquidatori (quali le tabelle elaborate dal Tribunale di
Roma).
Deve poi rammentarsi che, secondo l'ormai consolidato orientamento ermeneutico di legittimità,
“allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile,
e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (Cass. civ. n. 21261/2024).
Ne consegue che l'individuazione del danno differenziale non può avvenire mediante semplice sottrazione aritmetica delle percentuali di invalidità, bensì attraverso la differenza tra i valori monetari corrispondenti.
3.2.2.1. Orbene, applicando i principi richiamati al danno cagionato da si perviene alla CP_1
seguente quantificazione:
- € 2.760,00 a titolo di danno biologico temporaneo, in relazione ad una invalidità quantificata in
24 giorni di invalidità temporanea totale.
A tale importo devono essere aggiunti interessi nella misura legale fino al soddisfo sulla sorte capitale, devalutata alla data del fatto (febbraio 2017), e poi via via annualmente rivalutata fino alla presente sentenza in base agli indici ISTAT del periodo di riferimento (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
13 Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Da tale credito deve essere detratto quanto già offerto banco iudicis da e accettata da CP_1
parte attrice come acconto sul maggior avere.
3.2.2.2. Applicando i principi richiamati al danno cagionato da si perviene, invece, alla Pt_3
seguente quantificazione:
- € 267.814,00 (€ 371.940,00 – € 104.126,00) a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto del punto di invalidità accertato pari al 50%, dell'età della IG.ra al momento del fatto (67 Pt_1 anni) e che “in ipotesi di corretta conduzione dei trattamenti previsti per il caso di specie, sarebbe ragionevolmente residuata una menomazione stimabile, orientativamente, non meno del 25%
(venticinque per cento)”, inclusivo dell'incremento del 25% per la sofferenza soggettiva come da predette tabelle;
- € 17.997,50 a titolo di danno biologico temporaneo, in relazione ad una invalidità quantificata in:
35 gg al 100%, 90 gg al 75% e 90 gg al 60%.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per procedere a un'ulteriore personalizzazione del danno biologico, in difetto sia di allegazioni specifiche che di prova idonea da parte della danneggiata circa l'esistenza di circostanze particolari – oggettive o soggettive – tali da rendere la lesione in concreto più gravemente pregiudizievole rispetto a quanto ordinariamente accade in presenza di postumi dello stesso grado, in soggetti della medesima età e con analoghe condizioni di salute preesistenti..
Il complessivo danno non patrimoniale liquidabile da ammonta, dunque, ad € 285.811,50, oltre Pt_3
interessi nella misura legale fino al soddisfo sulla sorte capitale, devalutata alla data del fatto (marzo
2017), e poi via via annualmente rivalutata fino alla presente sentenza in base agli indici ISTAT del periodo di riferimento (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
3.2.3. Per quanto concerne, invece, il danno patrimoniale, occorre procedere a una distinta disamina delle singole voci di danno allegate da parte attrice.
3.2.3.1. Non risulta meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto il c.d.
“danno riflesso” avanzata dal IG. , non avendo egli assolto all'onere probatorio gravante Pt_2
sul medesimo in ordine alle effettive ripercussioni che le lesioni subite dalla IG.ra Pt_1
avrebbero avuto sulla propria sfera personale.
14 È opportuno evidenziare, in proposito, come la sola esistenza di un rapporto familiare non costituisca, di per sé, presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto al risarcimento, essendo necessario valutare caso per caso la natura del vincolo affettivo e l'incidenza concreta che l'evento lesivo occorso alla vittima primaria ha avuto sulla relazione, sino a comprometterne la normale esplicazione (Cass.,
Sez. Un., n. 9556/2002). Invero, secondo tale consolidato orientamento giurisprudenziale, la convivenza rappresenta un dato esterno, talvolta transitorio, che non sempre è idoneo a rappresentare l'effettività e la profondità del legame familiare, potendo essa essere motivata da ragioni di mera convenienza o opportunità.
Ne consegue che l'indagine cui il Giudice è chiamato a compiere, ai fini dell'accertamento del danno da lesione del rapporto parentale, non può essere limitata al riscontro della esistenza della convivenza, tra il congiunto e la vittima, il che “potrebbe essere foriero di automatismi risarcitori sicuramente da bandire”, ma deve necessariamente riguardare il concreto atteggiarsi di quel rapporto affettivo che lega i due soggetti, tale da aver determinato nella vittima secondario un effettivo pregiudizio non patrimoniale.
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova né in merito all'effettiva consistenza del rapporto intercorrente tra le parti, né in ordine all'eventuale alterazione delle abitudini di vita del IG.
e alle conseguenti ricadute sul rapporto coniugale;
tale deficit probatorio non avrebbe potuto Pt_2 essere colmato neanche dall'ammissione delle richieste istruttorie formulate da parte attrice, risultando – come già rilevato dal precedente Giudice Istruttore nell'ordinanza del 14/4/2023 – inammissibili per genericità dei capitoli formulati.
Pertanto, la sola gravità dell'invalidità patita dal congiunto, unitamente alla mera condizione di convivenza, non può, in assenza di ulteriori e concreti elementi, costituire fondamento idoneo per il riconoscimento del danno richiesto;
ne consegue il rigetto della relativa domanda.
3.2.3.2. Parimenti, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno alla capacità lavorativa della IG.ra in relazione allo svolgimento dell'attività domestica. Pt_1
Se è vero, infatti, che costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “il soggetto che svolge attività lavorativa domestica, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare” (cfr. Cass. civ. n. 7604/2025), è altrettanto vero che tale voce di danno non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente.
15 Esso presuppone, infatti, la dimostrazione – fornita anche mediante presunzioni – di un'effettiva e continua attività domestica, che si assuma non più esercitabile a causa dell'evento lesivo, nonché della concreta idoneità di tale attività a generare utilità economicamente valutabile, e non meramente riconducibili a normali obblighi di solidarietà familiare.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che, al momento dell'intervento, la IG.ra svolgesse Pt_1
l'attività di titolare di esercizio commerciale nel settore della ristorazione, ricoprendo un ruolo operativo e gestionale all'interno del proprio esercizio. Successivamente all'evento la stessa si sarebbe dedicata – secondo quanto accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio – esclusivamente alla gestione della cassa, “mansione che notoriamente non comporta un gravoso impegno fisico, prevedendo in buona sostanza il mantenimento protratto della posizione assisa” (cfr. p. 25, c.t.u.).
Alla luce di tali circostanze e in assenza di specifici elementi probatori circa l'entità, le modalità e la rilevanza dell'attività domestica svolta, non è possibile attribuire a quest'ultima una valenza autonoma e qualificabile in termini di attività lavorativa economicamente apprezzabile. Deve quindi ritenersi che l'attività principale della IG.ra fosse quella imprenditoriale – peraltro tuttora Pt_1
in corso, ancorché con mansioni diverse – rispetto alla quale non risulta proposta alcuna domanda risarcitoria nel presente giudizio, né allegata una specifica compromissione.
Ne consegue, anche sotto questo profilo, il rigetto della domanda.
3.2.3.3. Quanto al danno connesso alla necessità di assistenza personale domiciliare, trattandosi di danno emergente futuro – consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante per spese di assistenza a persona invalida permanente – trova applicazione il principio consolidato secondo cui tale danno deve essere liquidato, ai sensi dell'art. 1223 c.c., stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui il danneggiato avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitto, rapportato alla durata presumibile dell'esborso e, quindi, per il numero di anni che lo stesso verrà sopportato (ex multis, Cass. civ. n. 31684/2024; n. 11393/2019; n. 16844/2023).
Applicando il principio richiamato al caso di specie, si può dunque ritenere che le menomazioni subite dalla IG.ra – oggi “invalida con grave limitazione delle capacità di deambulazione con Pt_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (cfr. doc. 1, fascicolo di parte attrice) –, determinando una significativa dipendenza per tutte le sue esigenze personali, richiedano un'assistenza personale specializzata e continuativa, il cui costo non è ragionevolmente probabile che possa essere coperto dal Sistema Sanitario Nazionale (“Se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare una condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale”; cfr. Cass. civ. n. 1637/2000).
16 Venendo al quantum trattandosi di esborso prevedibile per l'assistenza domiciliare, la liquidazione può essere fondato sulla retribuzione giornaliera degli assistenti domestici secondo quanto previsto CP_1 dall' (€ 8,00) per un orario giornaliero di 4 ore, per tutti i giorni dell'anno, per un totale di €
11.680,00 annui.
Tenuto conto della media dell'aspettativa di vita della IG.ra (85 anni), il predetto importo Pt_1
deve essere moltiplicato per 10, pari agli anni presumibili di sopravvivenza della danneggiata che oggi ha 75 anni (nata nel 1950), per un totale di € 116.800,00.
Trattandosi di liquidare in forma attuale un danno futuro, per evitare locupletazioni del danneggiato, occorre sottrarre da esso il c.d. montante di anticipazione (Cass. civ. n. 20615/2015): la somma pari ad € 116.800,00 è rideterminata nell'importo di € 99.280,00, cui si perviene applicando il tasso di sconto del 1,5%, ritenuto equo alla luce dell'attuale coefficiente di inflazione.
Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
3.2.3.4. Il risarcimento in oggetto deve essere posto a carico esclusivo di stante l'esclusiva Pt_3
riconducibilità del danno alla condotta di tale struttura sanitaria.
4. Sulle spese
4.1. Le spese di lite degli attori sono poste, in ragione della soccombenza, a carico di e CP_1
rispettivamente nella misura del 25% e del 75%, e sono liquidate come in dispositivo secondo Pt_3
i parametri di cui al DM 55/2014, per lo scaglione di riferimento, determinato secondo decisum e non secondo petitum, con riduzione della fase di trattazione e istruttoria, stante la limitata attività espletata.
Dette spese devono essere distratte in favore dell'Avv. Franco Di Maria che ha dichiarato di esserne antistatario.
Allo stesso modo sono poste a carico di e rispettivamente nella misura del 25% CP_1 Pt_3
e del 75%, le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam R.G.N. 5172/2019, per le spese di c.t.u., di c.t.p. e per i compensi del procuratore (liquidati in dispositivo) (cfr. Cass. civ. n.
9735/2020: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.”).
4.2. Le spese di lite degli eredi e di sono poste a carico di in ragione CP_4 CP_6 CP_1
del principio di causalità e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM
55/2014, per lo scaglione di riferimento, determinato secondo decisum e non secondo petitum, con
17 applicazione dei minimi alla fase di trattazione e istruttoria e decisionale, tenuto conto della concreta attività difensiva espletata.
Sempre in ragione del principio di causalità, sono poste a carico di le spese CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo ante causam R.G.N. 5172/2019, per le spese di c.t.p. e per i compensi del procuratore (liquidati in dispositivo) per gli eredi stante l'espressa domanda CP_4
della parte sul punto.
4.3. Le spese dell'integrazione della c.t.u. espletata nel presente giudizio e liquidate con decreto del
28/12/2023 sono poste interamente a carico di Pt_3
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso,
- accoglie la domanda di e per quanto di ragione e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, condanna al pagamento nei confronti della ricorrente della Controparte_1 somma di € 2.760,00, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, detratto l'acconto già versato;
- accoglie la domanda di e per quanto di ragione e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, condanna al pagamento nei confronti della Controparte_2 ricorrente della somma di € 285.811,50, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di € 99.280,00, oltre interessi come da parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- condanna , rispettivamente Controparte_1 Controparte_2
nella misura del 25% e del 75%, al rimborso in favore di e Parte_1 Parte_2
, delle spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, per spese di C.T.U., di
[...]
C.T.P. e di compensi del difensore, liquidati in € 3.500,00, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
- condanna rispettivamente Controparte_1 Controparte_2 CP_2
nella misura del 25% e del 75%, a rifondere a di e , Parte_1 Parte_2 le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 17.252,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Franco di Maria, che se ne è dichiarato antistatario;
- condanna rifondere a , Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, per spese di CP_5
C.T.U., di C.T.P. e di compensi del difensore, liquidati in € 3.500,00, oltre rimborso spese al 15%,
Iva e CPA, come per legge;
18 - condanna rifondere a , Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 14.170,00 per CP_5
compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
- condanna rifondere a Controparte_1 Controparte_6
e spese del presente giudizio che liquida in complessivi che liquida in complessivi € 14.170,00
[...]
per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. in Controparte_2
corso di causa, liquidate come da decreto del 28/12/2023.
Pisa, 27/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 2666/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Di Maria
- attori
contro
P.I. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Gelpi, dall'Avv. Stefano Dalle Donne e dall'Avv. Graziana
Casarosa
- convenuta
e
(P.I. ), nella persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Cei, dall'Avv. Matteo Orlandini e dall'Avv. Silvia Carli
- convenuta
e
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), CP_4 C.F._4
(C.F. ), CP_5 C.F._5
1 in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Veronica Barzanti Persona_1
- terzi chiamati
e
(P.I. , nella persona del Controparte_6 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Poli
- terza chiamata
Oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni
Per gli attori: come da memorie conclusive del 26/4/2024, “- in via principale: - accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità professionale di tutti i resistenti, per quanto di ragione,
e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, o nella misura delle loro rispettive accertate responsabilità, per il fatto dei propri dipendenti e/o ausiliari, al pagamento di quanto dedotto in conclusionale , oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- in subordine ove la lesione del bene salute fosse predicabile in termini di incertezza eventistica, si chiede venga liquidato un danno da perdita di chances nella misura equitativa ritenuta di giustizia, ma, comunque, non inferiore al 50% di quanto richiesto in via principale. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge rifusione spese CTP, CTU e contributi unificati da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”; per la convenuta come da comparsa di costituzione, “in principalità: dato atto Controparte_1 dell'offerta banco iudicis di € 3.600,00= effettuata a mezzo assegno circolare n. 6079180568-06 emesso in data 11.11.2021, intestato a e tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Parte_1
Siena, dichiarare la congruità e adeguatezza dell'importo versato e per l'effetto assolvere CP_1
da ogni ulteriore pretesa;
in subordine: nel caso di rifiuto dell'offerta, liquidare in favore
[...]
della ricorrente i danni rigorosamente accertati quale conseguenza della condotta Parte_1
dei sanitari di , con rigetto di ogni ulteriore pretesa;
in via di ulteriore subordine: nella CP_1
denegata ipotesi di condanna di al risarcimento dei danni in misura eccedente quella CP_1 risultante dalla consulenza d'ufficio svolta nel procedimento di ATP, condannare i terzi chiamati
, e , quali eredi del dr. ed in rapporto Controparte_3 CP_5 CP_4 Persona_2
alle rispettive quote di eredità, a tenere manlevata ed indenne per le somme che fosse CP_1 condannata a versare a parte attrice in eccedenza all'importo di € 3.600,00. Spese del giudizio rifuse
o quanto meno compensate”;
2 per la convenuta come da memorie conclusive del 23/4/2024 Controparte_2
“- nel merito, in tesi, previo rinnovo integrale della C.T.U. esperita in sede di accertamento tecnico preventivo e integrata nel presente procedimento, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere posta a carico dell' e dei suoi sanitari e, per l'effetto, Controparte_2
rigettare tutte le domande avversarie;
- nel merito, in ipotesi, ove venga riconosciuta un'eventuale e qualsivoglia responsabilità dell' ridurre l'entità delle somme Controparte_2
richieste a titolo di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, in ragione del ruolo ravveduto nella condotta dei sanitari dell' nel sinistro in Controparte_2
oggetto e tenuto conto delle concorrenti condotte dei sanitari di altra struttura ovvero la Casa di cura Villa Erbosa di Bologna. In ogni caso, con condanna della controparte al pagamento dei compensi di fase, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di I.V.A. e C.P.A. (trattandosi di contenzioso gestito da avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti”; per i terzi chiamati eredi come da comparsa di costituzione, “ . In via CP_4 CP_7
principale: rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti, il ricorso promosso dai IG.ri . In via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento Pt_1 Pt_2
della responsabilità del Prof. ella causazione dei danni lamentati dai ricorrenti, condannare CP_4
in virtù ed esecuzione della polizza stipulata, a manlevare e tenere Controparte_6
indenne gli eredi del Prof. da quanto gli stessi dovessero essere condannati a rifondere ai CP_4
IG.ri e all'esito del presente giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese, Pt_1 Pt_2 competenze ed onorari di lite e con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria”; per la terza chiamata come da memorie conclusive del 24/4/2024, “rigettare la Controparte_6
domanda avanzata da parte ricorrente e dalla terza chiamata in quanto Controparte_8 infondate sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
Motivi della decisione
In fatto
1.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la IG.ra e il IG. hanno Parte_1 Parte_2
convenuto e al fine di ottenere la condanna Controparte_1 Controparte_2 delle convenute al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico di revisione dell'artoprotesi dell'anca destra cui la IG.ra si era sottoposta in data 16/2/2017 presso la Pt_1
Casa di cura ” e del successivo percorso di cura al quale la stessa era stata sottoposta CP_1
presso il Presidio a partire dal 21/3/2017. Controparte_9
A sostegno della propria domanda, gli attori hanno dedotto:
3 - la IG.ra affetta da coxalgia destra e già portatrice di protesi totale d'anca bilaterale, Pt_1 veniva ricoverata in data 15/2/2017 presso la Casa di cura ” di Bologna per l'esecuzione CP_1 programmata di un intervento di revisione dell'impianto protesico all'anca destra, effettuato il giorno successivo, 16/2/2017;
- a seguito di un periodo di riabilitazione intraospedaliera, la paziente veniva dimessa in data
10/3/2017;
- nei giorni successivi, durante la degenza domiciliare, si verificava un cedimento dell'impianto con lussazione protesica, evento per cui la IG.ra accedeva, in data 21/3/2017, al Pronto Pt_1
Soccorso del Presidio Ospedaliero “F. Lotti” di ove veniva diagnosticata la lussazione CP_9
della protesi e si procedeva a manovra di riduzione incruenta, che tuttavia non sortiva esito favorevole, determinando la necessità di un nuovo intervento di revisione protesica, eseguito il
28/3/2017;
- la paziente, dimessa in data 14/4/2017, manifestava un grave quadro infettivo con deiscenza della ferita chirurgica, che rendeva necessari ulteriori ricoveri presso diverse strutture sanitarie;
- le infezioni nosocomiali diagnosticate risultavano causalmente riconducibili a profili di imperizia e negligenza posti in essere sia durante il ricovero presso la Casa di cura “ ”, sia presso il CP_1
Presidio Ospedaliero “F. Lotti” di rendendo necessaria una nuova revisione chirurgica e CP_9
un trattamento prolungato del quadro settico;
- pertanto, in data 11/12/2018, gli attori adivano l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., chiedendo di “accertare, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza della responsabilità dei convenuti – ciascuno per quanto di ragione – in relazione ai fatti di causa”, nonché di “quantificare l'entità di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da parte ricorrente, da porre a carico di parte resistente esperendo, ove possibile, valide proposte di conciliazione tra le parti”.
Tanto premesso, sulla base delle risultanze emerse nel procedimento di A.T.P., gli attori hanno dedotto la responsabilità delle strutture convenute, allegando profili di negligenza e imperizia nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie durante i periodi di ricovero e degenza ospedaliera, nonché quantificato il danno risarcibile nelle seguenti voci: i) danno biologico permanente, determinato nel differenziale tra il 25% ed il 50%, con applicazione della massima personalizzazione;
ii) danno biologico temporaneo articolato in 35 giorni di inabilità temporanea totale (100%), 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% e 90 giorni al 60%; iii) danno riflesso subito dal coniuge IG.
, derivante dalla rilevante compromissione della vita familiare e di coppia;
iv) danno alla Pt_2
capacità lavorativa della IG.ra nello svolgimento della propria attività di casalinga;
v) Pt_1
4 danno patrimoniale futuro connesso alla necessità di assistenza personale domiciliare;
vi) spese sostenute nel procedimento di A.T.P.
1.2. Si è costituita in giudizio (di seguito, ”), la quale, aderendo alle Controparte_1 CP_1 le conclusioni formulate dal Collegio peritale in sede di A.T.P., ha presentato un'offerta banco iudicis pari a € 3.600,00; ha chiesto, inoltre, nell'eventualità di una condanna al risarcimento di danni in misura eccedente rispetto a quanto accertato in sede di c.t.u., di essere autorizzata alla chiamata in causa degli eredi del Dott. – medico che aveva indicato ed eseguito materialmente Persona_1
l'intervento – al fine di essere dagli stessi manlevata per l'eventuale eccedenza risarcitoria.
1.3. Si è costituita in giudizio (di seguito, ), chiedendo, Controparte_2 Pt_3
in via principale, il rigetto integrale del ricorso poiché infondato sia in punto di an della responsabilità dei sanitari, sia in ordine al quantum richiesto; in subordine, ha contestato la c.t.u. espletata in sede di A.T.P., con riferimento all'individuazione dei profili di responsabilità delle strutture convenute e alla quantificazione del danno, chiedendo pertanto la rinnovazione delle operazioni peritali ovvero la chiamata a chiarimenti del Collegio.
1.4. Con decreto del 17/11/2021, il Giudice Istruttore ha autorizzato la chiamata in causa degli eredi del Dott. CP_4
1.5. Si sono costituiti la IG.ra e i IG.ri e i quali hanno Controparte_3 CP_4 CP_5
preliminarmente chiesto la chiamata in causa di al fine di essere tenuti Controparte_6
indenni da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dalla presente controversia, in forza della polizza assicurativa stipulata dal de cuius per il periodo compreso tra il 27/12/2017 e il 27/12/2022 (docc. 6
e 7, fascicolo eredi;
nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande proposte nei loro CP_4
confronti, con condanna alle spese anche del procedimento di A.T.P.
1.6. Con decreto del 24/1/2022, il Giudice Istruttore ha autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
1.7. Si è costituita in giudizio (di seguito, ), chiedendo, in Controparte_6 CP_6
via preliminare, il mutamento del rito da sommario a ordinario;
nel merito, il rigetto del ricorso, aderendo alle difese spiegate dagli eredi ed eccependo che, in caso di accoglimento della CP_4
domanda nei confronti degli assicurati, la copertura sarebbe operante nei limiti e alle condizioni previste dal contratto assicurativo (doc. 2, fascicolo . CP_6
1.8. Con ordinanza del 24/10/2022, il Giudice Istruttore, “rilevato che in considerazione della complessità oggettiva e soggettiva della causa e delle formulate istanze di prova, la causa necessiti di un'istruttoria non sommaria”, ha disposto il mutamento del rito, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
1.9. All'udienza dell'1/12/2022, il Giudice Istruttore ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., nei seguenti termini: “Corresponsione in favore di parte ricorrente di euro
5 250.000,00 omnicomprensivi a titolo di risarcimento del danno, oltre spese di ctu, spese vive e spese di lite, per € 9.000 per compensi oltre spese generali 15%, cpa e IVA, a carico di Controparte_1
e in solido, impregiudicato ogni rapporto interno tra dette strutture sanitarie, e CP_10 impregiudicata altresì la posizione del medico e dell'assicurazione chiamata in causa”; la proposta non è stata accettata né da né da CP_1 Pt_3
1.10. Con ordinanza del 14/4/2023, il Giudice Istruttore ha disposto la chiamata a chiarimenti del
Collegio peritale (“chiariscano i CTU, indicando le fonti di conoscenza (guidelines e buone prassi ratione temporis vigenti, testi scientifici) delle loro inferenze: a) in base di quali ragioni, tenuto conto dello stato pregresso della paziente al momento della prima condotta riconducibile alla
[...]
attribuiscono esclusivamente a quest'ultima il differenziale a titolo di danno Parte_4
biologico permanente;
b) i parametri in virtù dei quali stimano la percentuale di invalidità pregressa della paziente e quella attuale, chiarendo analiticamente i singoli passaggi motivazionali”), nonché rigettato le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente.
1.11. All'udienza del 17/4/2025, depositati i chiarimenti richiesti da parte del Collegio nominato, le parti hanno discusso la causa dinnanzi al nuovo Giudice, assegnataria del fascicolo, la quale ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), applicabile, ai sensi dell'art. 7, co. 3 D.lgs. n. 164/2024, anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28/2/2023.
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In diritto
2. Questioni preliminari
Deve essere rigettata l'istanza di rinnovazione della c.t.u. espletata nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c., reiterata da anche in sede di discussione conclusiva. Pt_3
Al riguardo, giova richiamare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova C.T.U., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n. 22799/2017).
Ad ogni modo, la consulenza tecnica espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo risulta approfondita, coerente e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti sottoposti, avendo altresì garantito il pieno contraddittorio tra le parti mediante la formulazione di osservazioni, successivamente recepite e sviluppate nell'elaborato finale;
le integrazioni depositate in data 2/8/2023 hanno poi colmato le lacune rilevate dal precedente Giudice Istruttore, attestando l'utilizzo di criteri
6 scientifici aggiornati, l'adeguatezza metodologica dell'indagine peritale e la piena logicità argomentativa delle conclusioni raggiunte.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre il rinnovo della c.t.u., neppure alla luce delle specifiche deduzioni difensive della parte convenuta.
3. Nel merito
3.1. Sull'an debeatur
Venendo al merito della causa, per quanto concerne la domanda di parte attrice di accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dai sanitari delle strutture convenute sia risultata integrativa di colpa medica, con condanna di quest'ultime al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza di detta condotta, si osserva quanto segue.
3.1.1. Va premesso che la fattispecie dedotta in giudizio è da ricondursi esclusivamente all'ambito della responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., escludendo l'applicazione della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. È, infatti, principio pacifico in giurisprudenza che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente abbia natura contrattuale, derivante dalla conclusione fra le parti del c.d. contratto di spedalità, come espressamente previsto dall'art. 7
L. n. 24/2017 (ex multis Cass. civ. n. 9085/2006; n. 13953/2007; n. 18610/2015; n. 28987/2019; n.
10050/2022).
Da ciò consegue, quanto all'onere della prova, che sarà dovere del paziente provare l'esistenza del contratto di spedalità, allegare l'inadempimento, nonché provare l'esistenza del nesso di causalità tra il lamentato inadempimento e il danno subito, secondo il criterio del “più probabile che non”; mentre, sarà onere della struttura sanitaria dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa a essa non imputabile (ex multis, Cass. civ. n. 15993/2011; n.
29315/2017; n. 3704/2018; n. 10050/2022).
3.1.2. In primo luogo, occorre rilevare che non è in contestazione la sussistenza di un rapporto contrattuale di spedalità tra la IG.ra e le strutture sanitarie convenute, il quale risulta, del Pt_1
resto, dagli atti.
3.1.3. Occorre quindi procedere all'analisi dell'inadempimento lamentato da parte attrice e verificare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e il danno-evento subito.
La IG.ra a allegato le gravi lesioni riportate a seguito all'intervento chirurgico di revisione Pt_1 dell'artoprotesi dell'anca destra, eseguito il 16/2/2017 presso la Casa di Cura ” di CP_1
Bologna, e al successivo ricovero del 21/3/2017 presso il Presidio Ospedaliero “F. Lotti” di per la sostituzione integrale dell'apparecchio protesico, ritenute riconducibili alla CP_9
contrazione di infezioni nosocomiali determinate da una gestione sanitaria imperita e negligente da parte del personale delle strutture sanitarie coinvolte.
7 Le argomentazioni poste a sostegno della domanda attorea hanno trovato pieno ed effettivo riscontro nella relazione di c.t.u. svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., nella quale il Collegio peritale nominato ha rilevato che:
- “sussistono profili di responsabilità sanitaria di natura assistenziale (infezione del sito chirurgico) con riferimento all'operato dei sebbene gli scriventi non siano in grado Controparte_11
di individuare il momento della avvenuta infezione, in particolare se specificatamente intraoperatoria o meno, alla luce della natura del germe, tipicamente nosocomiale, è possibile ritenere maggiormente ascrivibile alla struttura che al diretto operato del chirurgo Dott. e CP_4
di natura vuoi tecnico-procedurale vuoi assistenziale in capo all' Controparte_2
stante sia la censurabile scelta terapeutica adottata sia il riscontro di plurimi quadri di
[...] infezione correlata all'assistenza” (cfr. p. 23, c.t.u.);
- “le conseguenze dell'operato dei sanitari della prima struttura sanitaria e Dott. Controparte_1
sono rappresentate pertanto da un transitorio peggioramento delle condizioni cliniche della CP_4
paziente, configurante un danno biologico iatrogenico di natura temporanea, mentre il comportamento tenuto dai Sanitari della seconda struttura sanitaria ( , Parte_4 CP_2
ha generato un prolungamento del periodo di ricovero e convalescenza (i.e. danno biologico temporaneo) ed un aggravamento del residuo complesso menomante (che ad oggi comporta, oltre che estesi esiti cicatriziali, deficit motori estremamente gravi, tali da necessitare l'uso della carrozzina per gli spostamenti), in soggetto già portatore di duplice protesi d'anca, con concorsuale insorgenza di deficit funzionale del ginocchio destro” (cfr. p. 23, c.t.u.).
Le suddette conclusioni, pienamente condivisibili per rigore logico e fondamento tecnico-scientifico
– specie alla luce delle integrazioni prodotte nel corso del presente giudizio –, appaiono idonee a superare in maniera convincente le osservazioni critiche formulate dai consulenti delle parti convenute. Esse convergono univocamente, se pur in misura significativamente diversa in punto di quantum di responsabilità delle diverse strutture convenute, nell'evidenziare profili di negligenza, imprudenza e imperizia, nelle modalità di gestione e assistenza sanitaria, che hanno determinato l'insorgenza delle infezioni nosocomiali, nonché di inadeguatezza – con esclusivo riferimento ad
– nelle modalità con le quali tali infezioni sono state trattate. Pt_3
3.1.4. Quanto al nesso causale, occorre accertare la c.d. causalità materiale, ovvero verificare la sussistenza del rapporto eziologico tra la condotta colposa della struttura sanitaria e il danno-evento rappresentato dalla lesione alla salute della paziente.
La c.d. causalità materiale, anche nel giudizio civile di danno, va analizzata alla stregua delle regole della condicio sine qua non ex artt. 40 e 41 c.p., a norma delle quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del
8 secondo, nonché alla stregua delle regole della c.d. adeguatezza causale, sulla base delle quali, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili a una valutazione ex ante, ferma restando, comunque, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (Cass. civ. n. 576/2008; n. 16123/2010; n. 12686/2011; n. 6698/2018; n. 8461/2019).
Nel caso di specie, il Collegio peritale ha formulato una valutazione chiara e coerente in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra le condotte censurate e l'evento lesivo, pervenendo all'accertamento della diversa incidenza causale riconducibile alle strutture sanitarie convenute.
Segnatamente:
- “Il fallimento della procedura di sostituzione protesica eseguita presso la prima struttura sanitaria
(i.e. ) si ascrive, come precisato nel precedente elaborato consulenziale, ad un evento CP_1 avverso di natura infettiva, occorso in sede peri-operatoria” (cfr. p. 10, integrazioni c.t.u.);
- “Nei confronti della seconda struttura sanitaria (i.e. ) ravvisiamo, al Controparte_12
contrario, molteplici profili di censura, vuoi di natura assistenziale-terapeutica (insorgenza di plurime infezioni di origine nosocomiale contratti in costanza di ricovero: MRSA, Corynebacterium
Striatum e Acinobacter Baumanii multi-R l'08/05/2017; Acinobacter Baumanii Multi-R e MRSA il
19/05/2017, peraltro non trattate correttamente: prescrizione di farmaco inadeguato al momento della dimissione del 10.04.2017; mancata prescrizione di terapia antibiotica alla dimissione del
10.06.17), vuoi di natura tecnico-procedurale (in particolare, inadeguata scelta terapeutica in occasione dell'intervento del 22.05.2017, laddove fu condotta una revisione con toilette chirurgica in raccolta purulenta che giungeva al piano osseo a 3 mesi dalla operazione del 16/02/2017, intervento chirurgico che non trova rispondenza alcuna nelle linee guida di settore)” (cfr. p. 12, integrazioni c.t.u.).
Deve, quindi, ritenersi dimostrato, secondo il parametro probatorio proprio del giudizio civile del
“più probabile che non”, che l'evento dannoso sofferto dal paziente risulti eziologicamente riconducibile all'inadempimento colposo delle strutture sanitarie convenute.
Diversamente, non emergono elementi idonei ad affermare responsabilità in capo al Dott. in CP_4
quanto il Collegio ha espressamente ritenuto che l'origine dell'infezione fosse “maggiormente ascrivibile alla struttura che al diretto operato del chirurgo”, con conseguente esclusione, alla luce del medesimo parametro probatorio, della responsabilità del sanitario.
3.1.5. Infine, con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, il Collegio ha ravvisato la presenza di un profilo di colpa grave nella condotta tenuta dal personale delle strutture
9 sanitarie convenute: in particolare, è stata evidenziata la violazione delle regole di perizia, sia sotto il profilo tecnico-procedurale sia sotto quello assistenziale, tenuto conto della natura del germe in questione – tipicamente nosocomiale –, nonché, con specifico riferimento ad della Pt_3
“inadeguata scelta terapeutica in occasione dell'intervento del 22.05.2017, laddove fu condotta una revisione con toilette chirurgica in raccolta purulenta che giungeva al piano osseo a 3 mesi dalla operazione del 16/02/2017, intervento chirurgico che non trova rispondenza alcuna nelle linee guida di settore” (cfr. p. 6, integrazioni c.t.u.).
3.1.6. Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi provata la grave violazione delle leges artis e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica posta in essere da parte dagli operatori dell' e di e, dunque, del colposo inadempimento ex artt. 1218 e 1228 Pt_3 CP_1
c.c. degli obblighi gravanti sulle strutture sanitarie, mentre nessuna responsabilità può essere ascritta al Dott. con il conseguente assorbimento di ogni domanda spiegata dai terzi chiamati nei CP_4
confronti della compagnia assicurativa CP_6
Del resto, non può condividersi la tesi difensiva prospettata da secondo cui l'evento lesivo Pt_3
sarebbe comunque da ritenersi inevitabile;
invero, la convenuta non provato – né, ancor prima, allegato in modo specifico –, l'esistenza di “complicanze non prevedibili o non prevenibili” connesse alla patologia trattata e genericamente richiamate nella comparsa di costituzione (“In tema di responsabilità medica per insorgenza di complicazioni vanno operate due ipotesi alternative: o il medico dimostra di aver tenuto una condotta conforme alle 'leges artis' ed in tal caso alcuna responsabilità potrà essergli addebitata ed alcuna rilevanza potrà avere il fatto che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle complicanze;
o, invece, il medico non riesce a fornire tale prova ed allora non rileverà la circostanza che il danno sia imprevedibile ed inevitabile, in quanto ciò che conta è la prevedibilità ed evitabilità nel caso concreto. In sostanza per superare la presunzione di cui all' art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che il danno patito dal paziente rappresenta una complicanza rilevabile nella statistica sanitaria, posto che la complicanza non rileva sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, così da integrare gli estremi della causa non imputabile”, cfr. Trib.
Milano, n. 1838/2023).
3.2. Sul quantum debeatur
, quindi, la sussistenza dell'an della responsabilità può ora procedersi all'accertamento della Pt_5
c.d. causalità giuridica, ossia all'individuazione delle conseguenze dannose effettivamente riconducibili all'evento lesivo della salute, derivante dall'inadempimento della condotta sanitaria.
10 3.2.1. Ebbene, se sotto il profilo eziologico il danno-evento lamentato dalla IG.ra risulta Pt_1
parimenti ascrivibile alla condotta colposa di entrambe le strutture convenute – non ravvisandosi alcuna interruzione del nesso causale alla stregua della teoria della causalità adeguata –, lo stesso non può dirsi del danno-conseguenza, il cui risarcimento va determinato in base alla gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze prodotte.
In proposito, la consulenza tecnica d'ufficio espletata si rivela dirimente, avendo distinto con chiarezza le conseguenze riconducibili all'operato delle diverse strutture convenute. In particolare:
- “l'entità dei danni relativi a è quantificabile in termini di danno biologico Controparte_1 temporaneo, per periodo di ricovero ospedaliero, stimabile in 24 (ventiquattro) giorni di totale” (cfr.
p. 24, c.t.u.); “Tutto ciò precisato, l'infezione contratta in costanza di ricovero presso , CP_1 per caratteri dell'agente microbico (Stafilococcus Hominis Oxacillino-R) e sue potenzialità di trattamento, per la tempestività di diagnosi (trattavasi all'epoca dei fatti di un'infezione ancora precoce - 40gg dall'intervento di revisione definibile “early-onset infection”4), per aspetti di ordine anatomo-patologico (assenza di tramiti fistolosi od altri reperti indicativi di un impegno lesivo di natura infettiva grave a carico del manufatto protesico impiantato), è giudicabile come pienamente responsiva e suscettibile di cure, quindi agevolmente esitante in una restitutio ad integrum, pur al prezzo di un transitorio peggioramento delle condizioni del paziente (necessità di ulteriore ricovero ospedaliero, ricorso ad intervento di revisione). Tale è la motivazione alla base dell'individuazione di un danno biologico iatrogenico di natura solo temporanea a carico della prima struttura sanitaria” (cfr. p. 10, integrazioni c.t.u.);
- “i danni attribuibili ad sono sintetizzabili in: 1) danno biologico Parte_4
temporaneo, pari a giorni 35 (trentacinque) di totale, giorni 90 (novanta) di parziale al 75%, giorni
90 (novanta) di parziale al 60%; 2) danno biologico permanente ascrivibile al globale peggioramento delle capacità motorie della perizianda, stimabile oggi nella misura intorno al 50%
(cinquanta per cento): v'è da precisare che, in ipotesi di corretta conduzione dei trattamenti previsti per il caso di specie, sarebbe ragionevolmente residuata una menomazione stimabile, orientativamente, non meno del 25% (venticinque per cento), alla luce della condizione di doppia protesi d'anca di cui era portatrice la perizianda (pertanto tale componente, in termini liquidativi, va necessariamente sottratta dal computo del danno permanente risarcibile precedentemente indicato); 3) con riferimento sempre all'operato dei sanitari di dal punto Parte_4
di vista lavorativo, può ammettersi un apprezzabile nocumento alla capacità lavorativa svolta, ma non per quella intellettuale (immodificata dalle conseguenze dei fatti qui narrati): a tale proposito, la perizianda riferisce che, dopo la vicenda per cui è causa, si sarebbe dedicata, comprensibilmente, esclusivamente a gestire la cassa del proprio esercizio commerciale, mansione che notoriamente non
11 comporta un gravoso impegno fisico, prevedendo in buona sostanza il mantenimento protratto della posizione assisa;
non vi sono spese documentate, né possono prevedersi spese future;
generica di tipo operaio (pressoché sub-totale); relativamente alle mansioni specificatamente svolte dalla perizianda (titolare di esercizio commerciale – ristorazione), possono ammettersi ripercussioni negative in forma sub-totale per la sola componente motoria relativa all'attività (cfr. pp. 24-25,
c.t.u.); “Nei confronti della seconda struttura sanitaria (i.e. Ospedale di ) (…) È facile CP_9
comprendere come le sequele di dette testé precisate inadempienze prevalgano in misura sostanziale rispetto a quelle individuate a carico della prima struttura, ritenendo, pertanto, l'infausta evoluzione degli eventi, esitante oggi in un apprezzabile quadro menomante algo-disfunzionale, configurante un permanente peggioramento del grado di invalidità del soggetto (i.e. “danno biologico permanente”), addebitabile all'operato della seconda struttura” (cfr. p. 12, integrazioni c.t.u.).
3.2.2. Quanto al danno biologico, mutuando la definizione normativa del danno alla salute derivante da sinistro stradale, esso consiste in una “lesione permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica incidenza negativa sulla attività quotidiane e su aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito” (cfr. art. 138 D.lgs. n. 209/2005).
Riguardo all'evoluzione giurisprudenziale in materia, occorre premettere che le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il principio in forza del quale “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972/2008).
Conseguentemente la liquidazione del danno alla salute deve essere integrale – cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell'illecito – ma al contempo deve evitare duplicazioni, cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
inoltre, deve anche evitare sperequazioni, cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di ciò il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c. e pertanto per poter liquidare un danno non patrimoniale da
12 lesione della salute, seguendo l'orientamento della Suprema Corte occorre fare riferimento al “metodo
c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. Tale valore poi “può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate
e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età
e condizione di salute” (cfr. Cass. civ. n. 27482/2018).
In tal senso si ritiene di applicare, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, che sono quelle a maggiore diffusione sul territorio nazionale, e quindi rappresentano la media dei precedenti giurisprudenziali, e consentono di meglio soddisfare le esigenze di integralità e non duplicazione del risarcimento sopra individuate (Cass. civ.
n. 12408/2011). Del resto, non si ravvisano, nella specie, ragioni per discostarsi dall'applicazione delle predette tabelle in favore di altri criteri liquidatori (quali le tabelle elaborate dal Tribunale di
Roma).
Deve poi rammentarsi che, secondo l'ormai consolidato orientamento ermeneutico di legittimità,
“allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile,
e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (Cass. civ. n. 21261/2024).
Ne consegue che l'individuazione del danno differenziale non può avvenire mediante semplice sottrazione aritmetica delle percentuali di invalidità, bensì attraverso la differenza tra i valori monetari corrispondenti.
3.2.2.1. Orbene, applicando i principi richiamati al danno cagionato da si perviene alla CP_1
seguente quantificazione:
- € 2.760,00 a titolo di danno biologico temporaneo, in relazione ad una invalidità quantificata in
24 giorni di invalidità temporanea totale.
A tale importo devono essere aggiunti interessi nella misura legale fino al soddisfo sulla sorte capitale, devalutata alla data del fatto (febbraio 2017), e poi via via annualmente rivalutata fino alla presente sentenza in base agli indici ISTAT del periodo di riferimento (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
13 Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Da tale credito deve essere detratto quanto già offerto banco iudicis da e accettata da CP_1
parte attrice come acconto sul maggior avere.
3.2.2.2. Applicando i principi richiamati al danno cagionato da si perviene, invece, alla Pt_3
seguente quantificazione:
- € 267.814,00 (€ 371.940,00 – € 104.126,00) a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto del punto di invalidità accertato pari al 50%, dell'età della IG.ra al momento del fatto (67 Pt_1 anni) e che “in ipotesi di corretta conduzione dei trattamenti previsti per il caso di specie, sarebbe ragionevolmente residuata una menomazione stimabile, orientativamente, non meno del 25%
(venticinque per cento)”, inclusivo dell'incremento del 25% per la sofferenza soggettiva come da predette tabelle;
- € 17.997,50 a titolo di danno biologico temporaneo, in relazione ad una invalidità quantificata in:
35 gg al 100%, 90 gg al 75% e 90 gg al 60%.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per procedere a un'ulteriore personalizzazione del danno biologico, in difetto sia di allegazioni specifiche che di prova idonea da parte della danneggiata circa l'esistenza di circostanze particolari – oggettive o soggettive – tali da rendere la lesione in concreto più gravemente pregiudizievole rispetto a quanto ordinariamente accade in presenza di postumi dello stesso grado, in soggetti della medesima età e con analoghe condizioni di salute preesistenti..
Il complessivo danno non patrimoniale liquidabile da ammonta, dunque, ad € 285.811,50, oltre Pt_3
interessi nella misura legale fino al soddisfo sulla sorte capitale, devalutata alla data del fatto (marzo
2017), e poi via via annualmente rivalutata fino alla presente sentenza in base agli indici ISTAT del periodo di riferimento (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
3.2.3. Per quanto concerne, invece, il danno patrimoniale, occorre procedere a una distinta disamina delle singole voci di danno allegate da parte attrice.
3.2.3.1. Non risulta meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto il c.d.
“danno riflesso” avanzata dal IG. , non avendo egli assolto all'onere probatorio gravante Pt_2
sul medesimo in ordine alle effettive ripercussioni che le lesioni subite dalla IG.ra Pt_1
avrebbero avuto sulla propria sfera personale.
14 È opportuno evidenziare, in proposito, come la sola esistenza di un rapporto familiare non costituisca, di per sé, presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto al risarcimento, essendo necessario valutare caso per caso la natura del vincolo affettivo e l'incidenza concreta che l'evento lesivo occorso alla vittima primaria ha avuto sulla relazione, sino a comprometterne la normale esplicazione (Cass.,
Sez. Un., n. 9556/2002). Invero, secondo tale consolidato orientamento giurisprudenziale, la convivenza rappresenta un dato esterno, talvolta transitorio, che non sempre è idoneo a rappresentare l'effettività e la profondità del legame familiare, potendo essa essere motivata da ragioni di mera convenienza o opportunità.
Ne consegue che l'indagine cui il Giudice è chiamato a compiere, ai fini dell'accertamento del danno da lesione del rapporto parentale, non può essere limitata al riscontro della esistenza della convivenza, tra il congiunto e la vittima, il che “potrebbe essere foriero di automatismi risarcitori sicuramente da bandire”, ma deve necessariamente riguardare il concreto atteggiarsi di quel rapporto affettivo che lega i due soggetti, tale da aver determinato nella vittima secondario un effettivo pregiudizio non patrimoniale.
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova né in merito all'effettiva consistenza del rapporto intercorrente tra le parti, né in ordine all'eventuale alterazione delle abitudini di vita del IG.
e alle conseguenti ricadute sul rapporto coniugale;
tale deficit probatorio non avrebbe potuto Pt_2 essere colmato neanche dall'ammissione delle richieste istruttorie formulate da parte attrice, risultando – come già rilevato dal precedente Giudice Istruttore nell'ordinanza del 14/4/2023 – inammissibili per genericità dei capitoli formulati.
Pertanto, la sola gravità dell'invalidità patita dal congiunto, unitamente alla mera condizione di convivenza, non può, in assenza di ulteriori e concreti elementi, costituire fondamento idoneo per il riconoscimento del danno richiesto;
ne consegue il rigetto della relativa domanda.
3.2.3.2. Parimenti, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno alla capacità lavorativa della IG.ra in relazione allo svolgimento dell'attività domestica. Pt_1
Se è vero, infatti, che costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “il soggetto che svolge attività lavorativa domestica, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare” (cfr. Cass. civ. n. 7604/2025), è altrettanto vero che tale voce di danno non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente.
15 Esso presuppone, infatti, la dimostrazione – fornita anche mediante presunzioni – di un'effettiva e continua attività domestica, che si assuma non più esercitabile a causa dell'evento lesivo, nonché della concreta idoneità di tale attività a generare utilità economicamente valutabile, e non meramente riconducibili a normali obblighi di solidarietà familiare.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che, al momento dell'intervento, la IG.ra svolgesse Pt_1
l'attività di titolare di esercizio commerciale nel settore della ristorazione, ricoprendo un ruolo operativo e gestionale all'interno del proprio esercizio. Successivamente all'evento la stessa si sarebbe dedicata – secondo quanto accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio – esclusivamente alla gestione della cassa, “mansione che notoriamente non comporta un gravoso impegno fisico, prevedendo in buona sostanza il mantenimento protratto della posizione assisa” (cfr. p. 25, c.t.u.).
Alla luce di tali circostanze e in assenza di specifici elementi probatori circa l'entità, le modalità e la rilevanza dell'attività domestica svolta, non è possibile attribuire a quest'ultima una valenza autonoma e qualificabile in termini di attività lavorativa economicamente apprezzabile. Deve quindi ritenersi che l'attività principale della IG.ra fosse quella imprenditoriale – peraltro tuttora Pt_1
in corso, ancorché con mansioni diverse – rispetto alla quale non risulta proposta alcuna domanda risarcitoria nel presente giudizio, né allegata una specifica compromissione.
Ne consegue, anche sotto questo profilo, il rigetto della domanda.
3.2.3.3. Quanto al danno connesso alla necessità di assistenza personale domiciliare, trattandosi di danno emergente futuro – consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante per spese di assistenza a persona invalida permanente – trova applicazione il principio consolidato secondo cui tale danno deve essere liquidato, ai sensi dell'art. 1223 c.c., stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui il danneggiato avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitto, rapportato alla durata presumibile dell'esborso e, quindi, per il numero di anni che lo stesso verrà sopportato (ex multis, Cass. civ. n. 31684/2024; n. 11393/2019; n. 16844/2023).
Applicando il principio richiamato al caso di specie, si può dunque ritenere che le menomazioni subite dalla IG.ra – oggi “invalida con grave limitazione delle capacità di deambulazione con Pt_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (cfr. doc. 1, fascicolo di parte attrice) –, determinando una significativa dipendenza per tutte le sue esigenze personali, richiedano un'assistenza personale specializzata e continuativa, il cui costo non è ragionevolmente probabile che possa essere coperto dal Sistema Sanitario Nazionale (“Se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare una condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale”; cfr. Cass. civ. n. 1637/2000).
16 Venendo al quantum trattandosi di esborso prevedibile per l'assistenza domiciliare, la liquidazione può essere fondato sulla retribuzione giornaliera degli assistenti domestici secondo quanto previsto CP_1 dall' (€ 8,00) per un orario giornaliero di 4 ore, per tutti i giorni dell'anno, per un totale di €
11.680,00 annui.
Tenuto conto della media dell'aspettativa di vita della IG.ra (85 anni), il predetto importo Pt_1
deve essere moltiplicato per 10, pari agli anni presumibili di sopravvivenza della danneggiata che oggi ha 75 anni (nata nel 1950), per un totale di € 116.800,00.
Trattandosi di liquidare in forma attuale un danno futuro, per evitare locupletazioni del danneggiato, occorre sottrarre da esso il c.d. montante di anticipazione (Cass. civ. n. 20615/2015): la somma pari ad € 116.800,00 è rideterminata nell'importo di € 99.280,00, cui si perviene applicando il tasso di sconto del 1,5%, ritenuto equo alla luce dell'attuale coefficiente di inflazione.
Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
3.2.3.4. Il risarcimento in oggetto deve essere posto a carico esclusivo di stante l'esclusiva Pt_3
riconducibilità del danno alla condotta di tale struttura sanitaria.
4. Sulle spese
4.1. Le spese di lite degli attori sono poste, in ragione della soccombenza, a carico di e CP_1
rispettivamente nella misura del 25% e del 75%, e sono liquidate come in dispositivo secondo Pt_3
i parametri di cui al DM 55/2014, per lo scaglione di riferimento, determinato secondo decisum e non secondo petitum, con riduzione della fase di trattazione e istruttoria, stante la limitata attività espletata.
Dette spese devono essere distratte in favore dell'Avv. Franco Di Maria che ha dichiarato di esserne antistatario.
Allo stesso modo sono poste a carico di e rispettivamente nella misura del 25% CP_1 Pt_3
e del 75%, le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam R.G.N. 5172/2019, per le spese di c.t.u., di c.t.p. e per i compensi del procuratore (liquidati in dispositivo) (cfr. Cass. civ. n.
9735/2020: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.”).
4.2. Le spese di lite degli eredi e di sono poste a carico di in ragione CP_4 CP_6 CP_1
del principio di causalità e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM
55/2014, per lo scaglione di riferimento, determinato secondo decisum e non secondo petitum, con
17 applicazione dei minimi alla fase di trattazione e istruttoria e decisionale, tenuto conto della concreta attività difensiva espletata.
Sempre in ragione del principio di causalità, sono poste a carico di le spese CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo ante causam R.G.N. 5172/2019, per le spese di c.t.p. e per i compensi del procuratore (liquidati in dispositivo) per gli eredi stante l'espressa domanda CP_4
della parte sul punto.
4.3. Le spese dell'integrazione della c.t.u. espletata nel presente giudizio e liquidate con decreto del
28/12/2023 sono poste interamente a carico di Pt_3
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso,
- accoglie la domanda di e per quanto di ragione e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, condanna al pagamento nei confronti della ricorrente della Controparte_1 somma di € 2.760,00, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, detratto l'acconto già versato;
- accoglie la domanda di e per quanto di ragione e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, condanna al pagamento nei confronti della Controparte_2 ricorrente della somma di € 285.811,50, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di € 99.280,00, oltre interessi come da parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- condanna , rispettivamente Controparte_1 Controparte_2
nella misura del 25% e del 75%, al rimborso in favore di e Parte_1 Parte_2
, delle spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, per spese di C.T.U., di
[...]
C.T.P. e di compensi del difensore, liquidati in € 3.500,00, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
- condanna rispettivamente Controparte_1 Controparte_2 CP_2
nella misura del 25% e del 75%, a rifondere a di e , Parte_1 Parte_2 le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 17.252,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Franco di Maria, che se ne è dichiarato antistatario;
- condanna rifondere a , Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, per spese di CP_5
C.T.U., di C.T.P. e di compensi del difensore, liquidati in € 3.500,00, oltre rimborso spese al 15%,
Iva e CPA, come per legge;
18 - condanna rifondere a , Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 14.170,00 per CP_5
compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
- condanna rifondere a Controparte_1 Controparte_6
e spese del presente giudizio che liquida in complessivi che liquida in complessivi € 14.170,00
[...]
per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. in Controparte_2
corso di causa, liquidate come da decreto del 28/12/2023.
Pisa, 27/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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