Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2701/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Benedetta Arcadipane Ciferri,
e
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Attinà;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 17.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 25.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 10.4.2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito
1
- con sentenza n. 298/2024, pubblicata il 23.9.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
all'udienza del 17.4.2025 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno precisato le condizioni di divorzio fra loro concordate e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale;
*** esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a ZO (AT) il 19.9.2015 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
298/2024 del 23.9.2024, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
2 pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
contratto a ZO (AT) il 19.9.2015;
prende atto dell'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati:
“Gli arredi e i mobili presenti nella casa ex coniugale sita in Genova, via Gavino 32/3 (la quale
è ora di proprietà esclusiva della sig.ra ) rimangono nella proprietà esclusiva di CP_1
quest'ultima”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 5, parte II, serie C, anno 2015), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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