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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 22438/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Terni Susanna Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 19/06/2024, assunta in decisione all'udienza del 30/01/2025 e discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dell'avv. De Morelli Monica presso il cui studio – sito in Milano, largo Rio de Janeiro n. 3 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...];
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento di
(C.F. ), Curatore speciale della minore Controparte_2 C.F._3
(nata il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minore ammessa al Persona_1 patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/5996 emessa dal Consiglio degli Avvocati di Milano in data 26/09/2024;
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 9 Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI per : conferma integrale della sentenza di separazione;
Parte_1
CONCLUSIONI per (Curatore speciale della minore): Controparte_2 confermare allo stato tutte le disposizioni attualmente vigenti in punto affidamento, collocamento e mantenimento di , sia in ordine agli incarichi demandati all'Ente Affidatario ed ai Servizi Persona_1
Specialistici territorialmente competenti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/06/2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra da in Cambiago CP_1 CP_1
(MI) in data 16/12/2011 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 9, parte I, anno
2011) e di confermare le statuizioni della sentenza di separazione n. 9541/2023 emessa dal Tribunale di
Milano in data 22/11/2023 e pubblicata in data 27/11/2023, passata in giudicato, che ha disposto l'affido della minore al Comune di Cambiago (MI), nonché confermato il collocamento della minore presso la Comunità “la Ghirandola” di Cernusco sul Naviglio (MI), con delega all'Ente affidatario per la regolamentazione delle frequentazioni genitori-figlia; stabilendo altresì l'obbligo di versare alla comunità la somma di euro 250,00 a carico del padre e di euro 200,00 a carico della madre, oltre al
50% delle spese straordinarie;
rappresentava, nel merito, il ricorrente che il suo rapporto con la figlia – che allo stato vede in spazio neutro con incontri a cadenza bisettimanale, era migliorato dopo il definitivo allontanamento della moglie;
Con memoria depositata in data 29/11/2024, si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore nominato contestualmente all'atto della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, avv. , che aderiva alle domande del ricorrente, chiedendo l'integrale conferma Controparte_2 delle condizioni separative, rappresentando nel merito il positivo andamento del percorso comunitario della minore e delle frequentazioni padre-figlia, secondo i servizi sociali suscettibili anche di progressiva liberalizzazione, mentre al contrario, vi erano ancora importanti criticità nella relazione madre-figlia.
All'udienza di prima comparizione del 30/01/2025, parte resistente non compariva né si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo eseguita nelle forme dell'art 140 cp.c. (con avviso di ricevimento ritirato personalmente dalla resistente); parte ricorrente confermava quanto esposto nel proprio atto introduttivo, precisando che erano stati avviati incontri liberi con la figlia a far data dal dicembre 2024; il curatore speciale della minore confermava, invece,
l'avvenuta sospensione degli incontri madre –figlia, atteso che la madre non ha avviato la presa in carico al NO. pagina 2 di 9 A questo punto il Giudice delegato, in assenza di elementi sopravvenuti di rilievo rispetto alla recente pronuncia di separazione, invitava le parti alla discussione orale della causa: le parti si riportavano alle rispettive conclusioni senza chiedere l'emissione di provvedimenti provvisori, in assenza di profili di urgenza e stanti le disposizioni vigenti;
quindi dichiarata la contumacia di parte convenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che gli elementi di aggiornamento sulla situazione del nucleo acquisiti nel corso del presente giudizio siano idonei e sufficienti per pervenire a una motivata decisione su tutte le domande svolte, in assenza peraltro di ulteriori richieste istruttorie della parte ricorrente e dal curatore speciale della minore.
Sulla domanda di divorzio
La domanda principale di scioglimento del matrimonio avanzata dal ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Cambiago (MI) in data 16/12/2011 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 9, parte I, anno 2011); si sono separati in virtù della sentenza n. 9541/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 22/11/2023 e pubblicata in data
27/11/2023 (già autorizzati a vivere separati in data 13/09/2022).
Essendosi pertanto protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene - innanzitutto - che, in accoglimento delle concordi conclusioni delle parti, debba esser disposto l'affidamento di ai Servizi Sociali, con limitazione della responsabilità Per_1 genitoriale ex art. 333 c.c. e confermato l'attuale collocamento della minore presso la comunità “la
Girandola” di Cernusco sul Naviglio (MI), ove la minore è stata inserita dal mese di gennaio 2023; dovendo restare demandate ai Servizi Sociali, in assenza di un concreto progetto finalizzato pagina 3 di 9 all'inserimento della minore presso una famiglia affidataria, tutte le decisioni in merito ad educazione, istruzione, salute della minore, essendo allo stato invariate la situazione e le fatiche del nucleo – anche allargato di provenienza.
Parimenti devono esser proseguiti gli interventi a sostegno delle parti già demandati ai Servizi
Sociali, a fronte dei quali non sono stati riscontrati “significativi movimenti da parte dei genitori né rispetto al contenimento della conflittualità di coppia, né rispetto all'esercizio delle competenze della responsabilità genitoriale”.
Come risulta dalla relazione di aggiornamento trasmessa dai Servizi Sociali incaricati, sono infatti ancora attuali le fragilità delle parti e le pesanti ricadute sulle competenze genitoriali rilevate nel corso del giudizio di separazione che - in uno alle rispettive caratteristiche personologiche e alle difficoltà individuali, non consentono ai genitori di investire adeguatamente sul rapporto con la figlia e sulle sue esigenze di crescita, oltre che “di riflettere sulle esperienze traumatiche da lei attraversate durante la loro convivenza e di criticizzare le ricadute sul suo sviluppo” (laddove in particolare la minore, oltre ad esser stata esposta all'elevata conflittualità tra i genitori, ha patito le serie lacune genitoriali di ambo le parti, dall'abuso di alcolici a condotte scarsamente accudenti, ndr.); laddove, peraltro, entrambi i genitori hanno confermato agli operatori di ritenere al momento il collocamento in comunità la soluzione più idonea e tutelante per (cfr. relazione del 16/01/2025). Per_1
Mentre il padre risulta aver aderito in maniera collaborativa agli interventi dei Servizi sociali, proseguendo positivamente la propria presa in carico presso il NO (da cui è seguito già dal mese di maggio 2022, mantenendosi dall'avvio della presa in carico in condizione di astensione dall'uso di alcool); per contro, la presa in carico della madre è più discontinua (avendo peraltro la stessa interrotto la propria presa in carico presso il NO), così come la sua partecipazione agli incontri in spazio neutro con la figlia – allo stato sospesi dallo scorso dicembre.
– oggi 13enne – si è ad oggi inserita positivamente in Comunità, superando il suo iniziale Per_1 atteggiamento di chiusura e instaurando un rapporto di fiducia nei confronti degli operatori;
sta inoltre proseguendo il proprio percorso di supporto psicologico, che la sostiene nella rielaborazione delle proprie relazioni familiari.
Le frequentazioni con i genitori
Nel corso degli incontri in spazio neutro - che allo stato avvengono a cadenza quindicinale - il padre ha consolidato il proprio ruolo affettivo per la minore, che partecipa volentieri agli incontri con il genitore, con un andamento complessivamente positivo;
negli ultimi mesi sono stati avviati incontri padre-figlia al di fuori dallo spazio neutro, allo stato sempre mediati dall'educatore, nell'intento di procedere gradualmente alla loro liberalizzazione.
pagina 4 di 9 Al contrario, gli incontri madre-figlia in spazio neutro hanno avuto, come già si è accennato, un Pa andamento irregolare a causa delle disdette della si. , con ulteriore aggravio e affaticamento CP_1 per la minore e della situazione di disagio della madre, aggravatasi nel corso degli ultimi mesi;
da ottobre 2024 detti incontri sono stati pertanto sospesi, per evitare ulteriori situazioni di pregiudizio per la minore, legate soprattutto alle modalità relazionali della madre, che ancora necessita di lavorare sulle proprie problematiche - anche algologiche.
Si evidenzia, infine, che la minore frequenta la zia paterna (la sorella del padre, già Pt_3 collocataria della minore nel corso della separazione), con incontri che avvengono presso l'abitazione di quest'ultima, sempre alla presenza di un educatore;
la zia paterna rappresenta, invero, per , il Per_1 principale punto di riferimento sia affettivo, ancorchè permangono “.. fragilità nel dare risposte adeguate ai bisogni educativi e di crescita di , posizionandosi sempre in modo ingerente e Per_1 svalutante nei suoi confronti”.
Alla luce di quanto precede, devono essere confermati tutti gli incarichi già demandati ai Servizi
Sociali, quanto alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia - nelle modalità in atto valutandone altresì, nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, la progressiva liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento del rapporto padre-figlia e delle esigenze e delle condizioni psico-fisiche della minore;
nonché degli incontri madre-figlia in spazio neutro, riavviandone nei tempi opportuni la ripresa in base alle condizioni psico -fisiche della madre, valutato altresì l'effettivo andamento del percorso presso il NO competente, che la stessa si è detta disponibile a riprendere, nonché avuto riguardo ai bisogni della minore;
parimenti, i Servizi proseguiranno nel regolamentare i rapporti della minore con la zia paterna nei tempi e nelle modalità più rispondenti all'interesse di . Parte_4 Per_1
I Servizi affidatari proseguiranno gli altri incarichi in atto (monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare e sul percorso comunitario della minore, presa in carico psicologica di
), avviando ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno a sostegno delle capacità genitoriali delle Per_1 parti e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali ulteriori situazioni di pregiudizio per la minore.
Infine, come già disposto in sede di separazione, dati gli elementi di complessità ancora attuali della situazione del nucleo e della minore e la necessità di assicurare l'attuazione degli interventi disposti, dovrà proseguire la vigilanza del Giudice Tutelare sull'evolversi della situazione della minore e dei genitori e per l'avvio delle eventuali iniziative di competenza.
pagina 5 di 9 Sulle questioni economiche
Anche riguardo al mantenimento di , devono essere integralmente confermate, in Per_1 accoglimento peraltro della domanda del ricorrente, le statuizioni economiche vigenti, con l'obbligo a carico dei genitori di contribuire al mantenimento indiretto della figlia mediante versamento degli importi già previsti - di euro 250,00 a carico del padre e di euro 200,00 a carico della madre;
dette somme dovranno essere corrisposte in favore della Comunità che ospita la minore, al fine di coprire le necessità e le esigenze della minore - anche su indicazione o richiesta degli educatori/operatori sociali nonché per le spese della mensa scolastica, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee guida.
La situazione economico-patrimoniale delle parti è infatti sostanzialmente invariata rispetto all'epoca della recente separazione (2023): il padre, operatore ecologico, percepisce, oltre allo stipendio, il reddito derivante dalla locazione di un immobile di sua proprietà sito in Cambiago (MI), via Montello n. 14, con redditi complessivi di euro 30.331,00 nell'anno di imposta 2022, pari a un reddito mensile di euro 2.152,00, al netto Irpef: cfr. 730/2023); redditi rimasti sostanzialmente invariati nell'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024); vive in un ulteriore immobile di proprietà (lo stesso dove ha continuato ad abitare la resistente sino all'agosto 2023); quanto alla madre – pur non disponendosi di dati reddituali aggiornati – la stessa all'epoca della separazione lavorava con un contratto a tempo indeterminato come collaboratrice domestica, con una retribuzione mensile di circa euro 1.000,00 (oltre all'ulteriore attività svolta in nero, per euro 10,00 all'ora circa). Allo stato, dopo aver lasciato l'ex casa familiare, ha instaurato una nuova relazione.
Ciò posto, il contributo al mantenimento della minore posto a carico dei genitori in favore della
Comunità ove risulta attualmente collocata deve ritenersi tuttora adeguato rispetto alla situazione Per_1 economico- reddituale dalle parti, considerato peraltro che si tratta di un contributo minimo e che le parti non sostengono alcuna spesa di mantenimento diretto della minore in ragione delle attuali modalità di frequentazioni genitori-figli.
Sulle spese di lite
Nulla dev'essere disposto quanto alle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che la resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda del ricorrente.
Il Collegio, inoltre, ritiene che le parti debbano essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto in favore del curatore speciale della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
pagina 6 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1 CP_1 da ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede: Pt_5
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e da in Parte_1 CP_1 Pt_5
Cambiago (MI) in data 16/12/2011 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 9, parte I, anno 2011);
2. Dispone l'affido ex art. 333 c.c. della figlia minore (nata il [...]) ai Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Cambiago (MI) con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza della minore, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza della minore ex art. 337ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario sentiti i genitori, e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
3. Dispone che i Servizi Sociali affidatari mantengano allo stato collocata la minore presso la
Comunità “La Girandola” di Cernusco sul Naviglio (MI);
4. Dispone che i Servizi Sociali, in stretta collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST, ciascuno per quanto di competenza:
- proseguano la presa in carico della minore e del nucleo familiare, mantenendo sullo stesso uno stretto monitoraggio;
- proseguano la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, valutandone la progressiva liberalizzazione, nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, tenuto conto dell'andamento del rapporto padre-figlia e delle esigenze della minore;
- proseguano altresì la regolamentazione degli incontri madre-figlia in spazio neutro, riavviandone nei tempi opportuni la ripresa, ove ne ricorrano in concreto le condizioni, valutati la situazione psico -fisica della madre e l'effettivo andamento del percorso presso il NO competente, che la stessa si è detta disponibile a riprendere, nonché avuto riguardo ai bisogni della minore;
- continuino a regolamentare altresì i rapporti della minore con la zia paterna nei Parte_4 tempi e nelle modalità ritenute più rispondenti all'interesse di;
Per_1
- proseguano il percorso di sostegno psicologico per la minore, segnalando altresì all'A.G. competente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
- diano avvio a ogni altro intervento ritenuto utile a sostegno delle capacità genitoriali delle parti, invitando le parti ad aderirvi nell'interesse della minore.
5. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della figlia Per_1 mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00 da parte del padre
[...] Pt_1
e di euro 200,00 da parte della madre (importi da rivalutarsi
[...] Controparte_1
pagina 7 di 9 annualmente secondo indici Istat- prima rivalutazione settembre 2023) da corrispondere alla
Comunità dove la minore si trova collocata per tutto il periodo dell'inserimento comunitario, al fine di coprire eventuali spese chieste dalla comunità stessa e/o per provvedere all'abbigliamento e alle ulteriori esigenze della minore anche su indicazioni degli educatori/operatori sociali nonché per pagare la mensa scolastica, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e pagina 8 di 9 lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6. Nulla sulle spese di lite;
7. Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR
115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cambiago (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi:
- alla parte costituita
- al Curatore speciale della minore
- ai Servizi Sociali del Comune di Cambiago (MI);
- al Giudice Tutelare di Milano competente per la vigilanza ex art. 337 c.c.
Così deciso in Milano, il 12/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Terni Susanna Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 19/06/2024, assunta in decisione all'udienza del 30/01/2025 e discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dell'avv. De Morelli Monica presso il cui studio – sito in Milano, largo Rio de Janeiro n. 3 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...];
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento di
(C.F. ), Curatore speciale della minore Controparte_2 C.F._3
(nata il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minore ammessa al Persona_1 patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/5996 emessa dal Consiglio degli Avvocati di Milano in data 26/09/2024;
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 9 Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI per : conferma integrale della sentenza di separazione;
Parte_1
CONCLUSIONI per (Curatore speciale della minore): Controparte_2 confermare allo stato tutte le disposizioni attualmente vigenti in punto affidamento, collocamento e mantenimento di , sia in ordine agli incarichi demandati all'Ente Affidatario ed ai Servizi Persona_1
Specialistici territorialmente competenti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/06/2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra da in Cambiago CP_1 CP_1
(MI) in data 16/12/2011 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 9, parte I, anno
2011) e di confermare le statuizioni della sentenza di separazione n. 9541/2023 emessa dal Tribunale di
Milano in data 22/11/2023 e pubblicata in data 27/11/2023, passata in giudicato, che ha disposto l'affido della minore al Comune di Cambiago (MI), nonché confermato il collocamento della minore presso la Comunità “la Ghirandola” di Cernusco sul Naviglio (MI), con delega all'Ente affidatario per la regolamentazione delle frequentazioni genitori-figlia; stabilendo altresì l'obbligo di versare alla comunità la somma di euro 250,00 a carico del padre e di euro 200,00 a carico della madre, oltre al
50% delle spese straordinarie;
rappresentava, nel merito, il ricorrente che il suo rapporto con la figlia – che allo stato vede in spazio neutro con incontri a cadenza bisettimanale, era migliorato dopo il definitivo allontanamento della moglie;
Con memoria depositata in data 29/11/2024, si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore nominato contestualmente all'atto della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, avv. , che aderiva alle domande del ricorrente, chiedendo l'integrale conferma Controparte_2 delle condizioni separative, rappresentando nel merito il positivo andamento del percorso comunitario della minore e delle frequentazioni padre-figlia, secondo i servizi sociali suscettibili anche di progressiva liberalizzazione, mentre al contrario, vi erano ancora importanti criticità nella relazione madre-figlia.
All'udienza di prima comparizione del 30/01/2025, parte resistente non compariva né si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo eseguita nelle forme dell'art 140 cp.c. (con avviso di ricevimento ritirato personalmente dalla resistente); parte ricorrente confermava quanto esposto nel proprio atto introduttivo, precisando che erano stati avviati incontri liberi con la figlia a far data dal dicembre 2024; il curatore speciale della minore confermava, invece,
l'avvenuta sospensione degli incontri madre –figlia, atteso che la madre non ha avviato la presa in carico al NO. pagina 2 di 9 A questo punto il Giudice delegato, in assenza di elementi sopravvenuti di rilievo rispetto alla recente pronuncia di separazione, invitava le parti alla discussione orale della causa: le parti si riportavano alle rispettive conclusioni senza chiedere l'emissione di provvedimenti provvisori, in assenza di profili di urgenza e stanti le disposizioni vigenti;
quindi dichiarata la contumacia di parte convenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che gli elementi di aggiornamento sulla situazione del nucleo acquisiti nel corso del presente giudizio siano idonei e sufficienti per pervenire a una motivata decisione su tutte le domande svolte, in assenza peraltro di ulteriori richieste istruttorie della parte ricorrente e dal curatore speciale della minore.
Sulla domanda di divorzio
La domanda principale di scioglimento del matrimonio avanzata dal ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Cambiago (MI) in data 16/12/2011 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 9, parte I, anno 2011); si sono separati in virtù della sentenza n. 9541/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 22/11/2023 e pubblicata in data
27/11/2023 (già autorizzati a vivere separati in data 13/09/2022).
Essendosi pertanto protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene - innanzitutto - che, in accoglimento delle concordi conclusioni delle parti, debba esser disposto l'affidamento di ai Servizi Sociali, con limitazione della responsabilità Per_1 genitoriale ex art. 333 c.c. e confermato l'attuale collocamento della minore presso la comunità “la
Girandola” di Cernusco sul Naviglio (MI), ove la minore è stata inserita dal mese di gennaio 2023; dovendo restare demandate ai Servizi Sociali, in assenza di un concreto progetto finalizzato pagina 3 di 9 all'inserimento della minore presso una famiglia affidataria, tutte le decisioni in merito ad educazione, istruzione, salute della minore, essendo allo stato invariate la situazione e le fatiche del nucleo – anche allargato di provenienza.
Parimenti devono esser proseguiti gli interventi a sostegno delle parti già demandati ai Servizi
Sociali, a fronte dei quali non sono stati riscontrati “significativi movimenti da parte dei genitori né rispetto al contenimento della conflittualità di coppia, né rispetto all'esercizio delle competenze della responsabilità genitoriale”.
Come risulta dalla relazione di aggiornamento trasmessa dai Servizi Sociali incaricati, sono infatti ancora attuali le fragilità delle parti e le pesanti ricadute sulle competenze genitoriali rilevate nel corso del giudizio di separazione che - in uno alle rispettive caratteristiche personologiche e alle difficoltà individuali, non consentono ai genitori di investire adeguatamente sul rapporto con la figlia e sulle sue esigenze di crescita, oltre che “di riflettere sulle esperienze traumatiche da lei attraversate durante la loro convivenza e di criticizzare le ricadute sul suo sviluppo” (laddove in particolare la minore, oltre ad esser stata esposta all'elevata conflittualità tra i genitori, ha patito le serie lacune genitoriali di ambo le parti, dall'abuso di alcolici a condotte scarsamente accudenti, ndr.); laddove, peraltro, entrambi i genitori hanno confermato agli operatori di ritenere al momento il collocamento in comunità la soluzione più idonea e tutelante per (cfr. relazione del 16/01/2025). Per_1
Mentre il padre risulta aver aderito in maniera collaborativa agli interventi dei Servizi sociali, proseguendo positivamente la propria presa in carico presso il NO (da cui è seguito già dal mese di maggio 2022, mantenendosi dall'avvio della presa in carico in condizione di astensione dall'uso di alcool); per contro, la presa in carico della madre è più discontinua (avendo peraltro la stessa interrotto la propria presa in carico presso il NO), così come la sua partecipazione agli incontri in spazio neutro con la figlia – allo stato sospesi dallo scorso dicembre.
– oggi 13enne – si è ad oggi inserita positivamente in Comunità, superando il suo iniziale Per_1 atteggiamento di chiusura e instaurando un rapporto di fiducia nei confronti degli operatori;
sta inoltre proseguendo il proprio percorso di supporto psicologico, che la sostiene nella rielaborazione delle proprie relazioni familiari.
Le frequentazioni con i genitori
Nel corso degli incontri in spazio neutro - che allo stato avvengono a cadenza quindicinale - il padre ha consolidato il proprio ruolo affettivo per la minore, che partecipa volentieri agli incontri con il genitore, con un andamento complessivamente positivo;
negli ultimi mesi sono stati avviati incontri padre-figlia al di fuori dallo spazio neutro, allo stato sempre mediati dall'educatore, nell'intento di procedere gradualmente alla loro liberalizzazione.
pagina 4 di 9 Al contrario, gli incontri madre-figlia in spazio neutro hanno avuto, come già si è accennato, un Pa andamento irregolare a causa delle disdette della si. , con ulteriore aggravio e affaticamento CP_1 per la minore e della situazione di disagio della madre, aggravatasi nel corso degli ultimi mesi;
da ottobre 2024 detti incontri sono stati pertanto sospesi, per evitare ulteriori situazioni di pregiudizio per la minore, legate soprattutto alle modalità relazionali della madre, che ancora necessita di lavorare sulle proprie problematiche - anche algologiche.
Si evidenzia, infine, che la minore frequenta la zia paterna (la sorella del padre, già Pt_3 collocataria della minore nel corso della separazione), con incontri che avvengono presso l'abitazione di quest'ultima, sempre alla presenza di un educatore;
la zia paterna rappresenta, invero, per , il Per_1 principale punto di riferimento sia affettivo, ancorchè permangono “.. fragilità nel dare risposte adeguate ai bisogni educativi e di crescita di , posizionandosi sempre in modo ingerente e Per_1 svalutante nei suoi confronti”.
Alla luce di quanto precede, devono essere confermati tutti gli incarichi già demandati ai Servizi
Sociali, quanto alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia - nelle modalità in atto valutandone altresì, nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, la progressiva liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento del rapporto padre-figlia e delle esigenze e delle condizioni psico-fisiche della minore;
nonché degli incontri madre-figlia in spazio neutro, riavviandone nei tempi opportuni la ripresa in base alle condizioni psico -fisiche della madre, valutato altresì l'effettivo andamento del percorso presso il NO competente, che la stessa si è detta disponibile a riprendere, nonché avuto riguardo ai bisogni della minore;
parimenti, i Servizi proseguiranno nel regolamentare i rapporti della minore con la zia paterna nei tempi e nelle modalità più rispondenti all'interesse di . Parte_4 Per_1
I Servizi affidatari proseguiranno gli altri incarichi in atto (monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare e sul percorso comunitario della minore, presa in carico psicologica di
), avviando ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno a sostegno delle capacità genitoriali delle Per_1 parti e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali ulteriori situazioni di pregiudizio per la minore.
Infine, come già disposto in sede di separazione, dati gli elementi di complessità ancora attuali della situazione del nucleo e della minore e la necessità di assicurare l'attuazione degli interventi disposti, dovrà proseguire la vigilanza del Giudice Tutelare sull'evolversi della situazione della minore e dei genitori e per l'avvio delle eventuali iniziative di competenza.
pagina 5 di 9 Sulle questioni economiche
Anche riguardo al mantenimento di , devono essere integralmente confermate, in Per_1 accoglimento peraltro della domanda del ricorrente, le statuizioni economiche vigenti, con l'obbligo a carico dei genitori di contribuire al mantenimento indiretto della figlia mediante versamento degli importi già previsti - di euro 250,00 a carico del padre e di euro 200,00 a carico della madre;
dette somme dovranno essere corrisposte in favore della Comunità che ospita la minore, al fine di coprire le necessità e le esigenze della minore - anche su indicazione o richiesta degli educatori/operatori sociali nonché per le spese della mensa scolastica, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee guida.
La situazione economico-patrimoniale delle parti è infatti sostanzialmente invariata rispetto all'epoca della recente separazione (2023): il padre, operatore ecologico, percepisce, oltre allo stipendio, il reddito derivante dalla locazione di un immobile di sua proprietà sito in Cambiago (MI), via Montello n. 14, con redditi complessivi di euro 30.331,00 nell'anno di imposta 2022, pari a un reddito mensile di euro 2.152,00, al netto Irpef: cfr. 730/2023); redditi rimasti sostanzialmente invariati nell'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024); vive in un ulteriore immobile di proprietà (lo stesso dove ha continuato ad abitare la resistente sino all'agosto 2023); quanto alla madre – pur non disponendosi di dati reddituali aggiornati – la stessa all'epoca della separazione lavorava con un contratto a tempo indeterminato come collaboratrice domestica, con una retribuzione mensile di circa euro 1.000,00 (oltre all'ulteriore attività svolta in nero, per euro 10,00 all'ora circa). Allo stato, dopo aver lasciato l'ex casa familiare, ha instaurato una nuova relazione.
Ciò posto, il contributo al mantenimento della minore posto a carico dei genitori in favore della
Comunità ove risulta attualmente collocata deve ritenersi tuttora adeguato rispetto alla situazione Per_1 economico- reddituale dalle parti, considerato peraltro che si tratta di un contributo minimo e che le parti non sostengono alcuna spesa di mantenimento diretto della minore in ragione delle attuali modalità di frequentazioni genitori-figli.
Sulle spese di lite
Nulla dev'essere disposto quanto alle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che la resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda del ricorrente.
Il Collegio, inoltre, ritiene che le parti debbano essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto in favore del curatore speciale della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1 CP_1 da ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede: Pt_5
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e da in Parte_1 CP_1 Pt_5
Cambiago (MI) in data 16/12/2011 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 9, parte I, anno 2011);
2. Dispone l'affido ex art. 333 c.c. della figlia minore (nata il [...]) ai Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Cambiago (MI) con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza della minore, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza della minore ex art. 337ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario sentiti i genitori, e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
3. Dispone che i Servizi Sociali affidatari mantengano allo stato collocata la minore presso la
Comunità “La Girandola” di Cernusco sul Naviglio (MI);
4. Dispone che i Servizi Sociali, in stretta collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST, ciascuno per quanto di competenza:
- proseguano la presa in carico della minore e del nucleo familiare, mantenendo sullo stesso uno stretto monitoraggio;
- proseguano la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, valutandone la progressiva liberalizzazione, nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, tenuto conto dell'andamento del rapporto padre-figlia e delle esigenze della minore;
- proseguano altresì la regolamentazione degli incontri madre-figlia in spazio neutro, riavviandone nei tempi opportuni la ripresa, ove ne ricorrano in concreto le condizioni, valutati la situazione psico -fisica della madre e l'effettivo andamento del percorso presso il NO competente, che la stessa si è detta disponibile a riprendere, nonché avuto riguardo ai bisogni della minore;
- continuino a regolamentare altresì i rapporti della minore con la zia paterna nei Parte_4 tempi e nelle modalità ritenute più rispondenti all'interesse di;
Per_1
- proseguano il percorso di sostegno psicologico per la minore, segnalando altresì all'A.G. competente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
- diano avvio a ogni altro intervento ritenuto utile a sostegno delle capacità genitoriali delle parti, invitando le parti ad aderirvi nell'interesse della minore.
5. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della figlia Per_1 mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00 da parte del padre
[...] Pt_1
e di euro 200,00 da parte della madre (importi da rivalutarsi
[...] Controparte_1
pagina 7 di 9 annualmente secondo indici Istat- prima rivalutazione settembre 2023) da corrispondere alla
Comunità dove la minore si trova collocata per tutto il periodo dell'inserimento comunitario, al fine di coprire eventuali spese chieste dalla comunità stessa e/o per provvedere all'abbigliamento e alle ulteriori esigenze della minore anche su indicazioni degli educatori/operatori sociali nonché per pagare la mensa scolastica, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e pagina 8 di 9 lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6. Nulla sulle spese di lite;
7. Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR
115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cambiago (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi:
- alla parte costituita
- al Curatore speciale della minore
- ai Servizi Sociali del Comune di Cambiago (MI);
- al Giudice Tutelare di Milano competente per la vigilanza ex art. 337 c.c.
Così deciso in Milano, il 12/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
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