Ordinanza cautelare 25 settembre 2023
Accoglimento
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 6099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6099 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06099/2025REG.PROV.COLL.
N. 06603/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6603 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 02843/2023, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione della cittadinanza;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 la Cons. Stefania Santoleri e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Lazio, il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9 comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in considerazione di un precedente penale a suo carico, consistente nella “ sentenza emessa in data -OMISSIS- dal Giudice di Pace di -OMISSIS-, divenuta irrevocabile -OMISSIS-, in ordine al reato di cui agli artt. 81 c.p., 582 comma 2 c.p. (lesioni personali continuate), 594 c.p. (ingiuria continuata), 612 comma 1 c.p. (minaccia continuata )”.
Con il ricorso di primo grado il ricorrente ha denunciato i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione rappresentando l'insufficienza di tale precedente penale per giustificare, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato, trattandosi di un fatto di lieve entità e comunque molto risalente nel tempo; ha quindi dedotto che sarebbe stato necessario un più approfondito giudizio circa la sua complessiva condotta tenuta nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente e regolarmente integrato nel tessuto economico e sociale.
Inoltre, in data -OMISSIS- il ricorrente ha prodotto copia dell’ordinanza -OMISSIS-, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Venezia gli ha concesso la riabilitazione dalla predetta condanna -OMISSIS-.
1.1 - L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
2. - Con la sentenza impugnata n. 2843/2023 il T.A.R., premessa la natura latamente discrezionale della valutazione amministrativa sulla concessione dello status civitatis , ha respinto il ricorso, ritenendo che la dimostrata integrazione nel tessuto socio-economico nazionale dovesse ritenersi recessiva rispetto alla gravità dei reati commessi e correttamente ritenuti ostativi dall’Amministrazione.
3. - Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello lamentando la mancata positiva considerazione, da parte del Ministero e del T.a.r., del suo comprovato grado di integrazione sociale e lavorativa, riproponendo le doglianze già respinte dal primo giudice.
3.1 – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
4. – All’udienza pubblica del 5 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. – L’appello è fondato e va, dunque, accolto.
6. - Ai fini della concessione della cittadinanza per residenza sul territorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, l'Amministrazione deve verificare, oltre al requisito della residenza legale continuata per almeno 10 anni, l'inserimento del soggetto richiedente nel contesto sociale del Paese, attraverso un insieme di ulteriori elementi, atti a dimostrare l'avvenuta stabile integrazione nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta, tra cui particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente nel rispetto delle regole della convivenza civile e non solo di quelle di rilevanza penale (Consiglio di Stato sez. I, 943/2022 e n. 1959/2020; sez. VI, 20/05/2011, n. 3006).
L'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego devono correlarsi alla tipologia di comportamento ritenuto ostativo, alla natura penale del fatto, alla gravità dello stesso, alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza viene proposta, allo stadio del procedimento.
Premessa l'autonomia del procedimento penale dalla valutazione discrezionale che compete all'Amministrazione, è necessario che questa si fondi su un'analisi circostanziata della condotta ed un esame dei requisiti necessari perché la cittadinanza possa essere concessa o negata, non potendosi fondare il provvedimento di diniego su un mero automatismo tra la sussistenza della notizia di reato e la reiezione dell'istanza. Proprio per il particolare rigore che caratterizza la concessione di cittadinanza, grava infatti sull'Amministrazione l'obbligo di una completa rappresentazione della realtà, tramite un'accurata ed estesa istruttoria, di cui la motivazione del provvedimento deve dare contezza, con trasparenza, coerenza, logicità e comprensibilità al fine di consentire il sindacato di legittimità sull'esercizio della discrezionalità stessa, che, per quanto ampia, non può sconfinare in arbitrio.
7. - Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso rappresentando che “ il Ministero ha motivato il diniego, seppure sinteticamente, ravvisando l’assenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana in ragione della predetta condanna irrevocabile -OMISSIS- in ordine al reato di cui agli artt. 81 c.p., 582 comma 2 c.p. (lesioni personali continuate), 594 c.p. (ingiuria continuata), 612 comma 1 c.p. (minaccia continuata).
Si tratta di un giudizio logicamente condivisibile, che non si appalesa frutto di un mero automatismo, come lamenta il ricorrente, in quanto non difetta la motivazione circa il carattere ostativo di tali condotte, che sono comunque sintomatiche di una mancata integrazione e volontà di adesione alle regole che informano la vita sociale dello Stato di cui il ricorrente chiede la cittadinanza, anche tenuto conto del disvalore delle condotte sanzionate che comportano la lesione di beni costituzionalmente tutelali della persona, quale il diritto all’integrità fisica altrui”.
Secondo il TAR si tratta di comportamenti criminosi correttamente valutati dall’Amministrazione come indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, all’esito di un giudizio prognostico che non risulta irragionevole o sproporzionato, in quanto volto ad assicurare preminente tutela ai principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
Il TAR ha quindi sottolineato che “la pluralità delle azioni commesse, avvinte dal vincolo della continuazione ex art. 81 co.2 c.p., vanno considerate non atomisticamente, bensì nel loro rapporto specifico a fini dell’espressione di un giudizio globale, in modo da assumere rilevanza, in tale prospettiva, sotto il profilo dell’indole e della personalità del richiedente”.
Secondo il TAR si tratterebbe di reati non lievi, per i quali non sarebbe possibile concedere neanche la cittadinanza per matrimonio.
Infine, il TAR ha ritenuto non dirimente l’intervenuta riabilitazione in quanto conseguita in data successiva al diniego impugnato.
8. - Nell’atto di appello il ricorrente ha contestato la ricostruzione effettuata dal TAR, rilevando, innanzitutto, che contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, le fattispecie di reato contestate rientrano nella competenza del Giudice di Pace e, dunque, si tratta di fattispecie penali minori per le quali è prevista la multa da 516,00 a 2.582,00 euro, o la pena della permanenza domiciliare da quindi a quarantacinque giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi.
La condanna è di molto risalente nel tempo e la pena applicata è di tipo pecuniario; l’appellante è stato, infatti, condannato nel -OMISSIS- alla pena di € 1.000,00 di multa; non ha ulteriori precedenti penali né carichi pendenti.
Si tratta quindi, di un caso isolato, che, al di là del titolo dei reati commessi in continuazione, per le modalità con le quali sono stati eseguiti, presentano scarso allarme sociale, come dimostra anche la natura e misura della pena applicata.
L’appellante svolge regolare attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato, come provato in giudizio dal deposito della certificazione unica (CU) relativa agli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025; risulta coniugato con una connazionale titolare del permesso di soggiorno.
Non emergono, dunque, a carico del richiedente particolari mende, ad eccezione del lontano precedente penale, risalente ormai a -OMISSIS- sanzionato con la pena pecuniaria.
8. - Questo Consiglio di Stato ha più volte ribadito come la valutazione sulla personalità del richiedente non possa essere effettuata sull’astratta tipologia del reato commesso, ma vada adeguata al caso concreto: più chiaramente, l’Amministrazione, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza, non può fondare il proprio giudizio di mancato inserimento sociale sull’astratta tipologia del reato e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto, delle sue modalità e dell’effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto (Cons. Stato, Sez. III, n. 5471/2023; id. n. 6898/2022; id. n. 6789/2022; id. n. 1837/2019).
Anche il quantum di pena in concreto applicata deve essere oggetto di valutazione, unitamente alla circostanza che si tratti di un unico episodio “ nel periodo di lungo soggiorno del ricorrente in Italia e che sia stato commesso a distanza di tempo […] dal momento in cui l’istanza è stata esaminata” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 00612/2023 del 27/04/2023).
8.1 - Rilevano anche, ai fini della valutazione in concreto demandata all’Amministrazione, l’intervenuta estinzione del reato o la riabilitazione conseguita dal richiedente.
Nel caso di specie, la riabilitazione è stata concessa con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia n. -OMISSIS-: tale fatto sopravvenuto dovrà essere valutato dalla P.A. in sede di riesame dell’istanza conseguente all’annullamento del diniego impugnato in questa sede, in quanto affetto dai vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, essendosi limitati il Ministero ed il TAR a valutare in modo solo astratto, le fattispecie di reato contestate all’appellante, senza esaminare in concreto la sua specifica condizione nei termini in precedenza indicati.
9. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado e va quindi annullato il provvedimento con esso impugnato.
10. - Quanto alle spese del doppio grado, in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata, sussistono i presupposti per disporre la loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.