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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 13.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8243/2023
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1 mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Cesare Soriano, presso il quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via Renella n. 32
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località
San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 21.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: di aver in data 30.06.2022 presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori privati;
che in data
29.11.2022 l comunicava il rigetto della domanda non riconoscendolo CP_1
1 invalido in misura pari o superiore all'80%; che in data 28.12.2022 presentava ricorso amministrativo con esito negativo. Deduceva di essere affetto da infermità tali da compromettere la propria capacità lavorativa nella misura pari o superiore all'80%. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi che la propria capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in misura pari e/o superiore all'80%”, fin dall'epoca del compimento del requisito anagrafico o in subordine dall'epoca del riconoscimento giudiziario, e per l'effetto condannarsi 1'I. a CP_2
corrispondere in suo favore la richiesta pensione di vecchiaia anticipata nella misura e decorrenza stabiliti dal D.Lgs 503/92 con l'aggiunta degli interessi legali e moratori o in subordine dal riconoscimento giudiziario.
Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso del CP_1
quale chiedeva il rigetto.
Disposta ed espletata CTU medico-legale, all'udienza del 13.02.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa come da sentenza.
*****
Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito precisate.
Tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione vi è quello sanitario: invalidità pari o superiore all' 80%.
All'esito della consulenza tecnica sono stati riscontrati stati patologici tali da determinare, in riferimento alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, un'invalidità inferiore all' 80% (segnatamente il
65% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa) e comunque una capacità lavorativa non ridotta a meno di un terzo con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ne consegue, pertanto, che in assenza del requisito sanitario (invalidità dell'80%) come richiesto dall'art.1 del d.lgs. 503/92 la prestazione non può essere riconosciuta e la domanda, quindi, va respinta.
2 Le argomentazioni del consulente, che qui si intendono integralmente trascritte, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dalla giudicante. Parte ricorrente ha contestato, in sede di verbale, che la valutazione del consulente fosse stata superficiale e inidonea a valutare la patologia artrosica. Tale contestazione, ad avviso della giudicante, è inidonea a minare le risultanze della consulenza atteso che il ctu ha compiutamente valutato la patologia artrosica nella sua interezza e con riferimento alle mansioni specifiche dell'istante formulando anche una valutazione critica in relazione al supplemento diagnostico disposto in sede peritale. Peraltro non si comprende per quale ragione il calcolo operato sarebbe errato, con la conseguenza che, in assenza del requisito sanitario minimo e di evidenze scientifiche idonee a confutare la ricostruzione operata dal ricorrente la domanda non può che essere respinta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite stante la non rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza sono poste in solido e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa
Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 13.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8243/2023
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1 mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Cesare Soriano, presso il quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via Renella n. 32
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località
San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 21.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: di aver in data 30.06.2022 presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori privati;
che in data
29.11.2022 l comunicava il rigetto della domanda non riconoscendolo CP_1
1 invalido in misura pari o superiore all'80%; che in data 28.12.2022 presentava ricorso amministrativo con esito negativo. Deduceva di essere affetto da infermità tali da compromettere la propria capacità lavorativa nella misura pari o superiore all'80%. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi che la propria capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in misura pari e/o superiore all'80%”, fin dall'epoca del compimento del requisito anagrafico o in subordine dall'epoca del riconoscimento giudiziario, e per l'effetto condannarsi 1'I. a CP_2
corrispondere in suo favore la richiesta pensione di vecchiaia anticipata nella misura e decorrenza stabiliti dal D.Lgs 503/92 con l'aggiunta degli interessi legali e moratori o in subordine dal riconoscimento giudiziario.
Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso del CP_1
quale chiedeva il rigetto.
Disposta ed espletata CTU medico-legale, all'udienza del 13.02.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa come da sentenza.
*****
Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito precisate.
Tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione vi è quello sanitario: invalidità pari o superiore all' 80%.
All'esito della consulenza tecnica sono stati riscontrati stati patologici tali da determinare, in riferimento alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, un'invalidità inferiore all' 80% (segnatamente il
65% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa) e comunque una capacità lavorativa non ridotta a meno di un terzo con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ne consegue, pertanto, che in assenza del requisito sanitario (invalidità dell'80%) come richiesto dall'art.1 del d.lgs. 503/92 la prestazione non può essere riconosciuta e la domanda, quindi, va respinta.
2 Le argomentazioni del consulente, che qui si intendono integralmente trascritte, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dalla giudicante. Parte ricorrente ha contestato, in sede di verbale, che la valutazione del consulente fosse stata superficiale e inidonea a valutare la patologia artrosica. Tale contestazione, ad avviso della giudicante, è inidonea a minare le risultanze della consulenza atteso che il ctu ha compiutamente valutato la patologia artrosica nella sua interezza e con riferimento alle mansioni specifiche dell'istante formulando anche una valutazione critica in relazione al supplemento diagnostico disposto in sede peritale. Peraltro non si comprende per quale ragione il calcolo operato sarebbe errato, con la conseguenza che, in assenza del requisito sanitario minimo e di evidenze scientifiche idonee a confutare la ricostruzione operata dal ricorrente la domanda non può che essere respinta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite stante la non rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza sono poste in solido e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa
Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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