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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
(C.F. con sede legale in via Parte_1 P.IVA_1 D'Azeglio n. 3 Ravenna (RA) CAP 48121, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Silvestri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Carducci n. 5 Pt_1 con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ravenna viale G. Falcone n. 67 CAP
48124 Ravenna (RA)
Contro
C.F. ) con sede legale in Ravenna (RA) via Newton n. 30 CAP Controparte_1 P.IVA_2
48124, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avv. ti Fiorino Ruggio e Giuseppe Dario Bruno ed elettivamente domiciliata in Milano, via Ripamonti n.
66 presso lo studio dei predetti difensori
*****
Visto il ricorso in data 4.10.2024 con cui ha chiesto l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale di deducendo di esserle creditrice per l'importo di € Controparte_1
64.298,50, parzialmente fondato su titolo monitorio irrevocabile e pedissequo precetto;
Pa Visto il successivo intervento del P.M. in data 13.11.2024, che ha chiesto l'apertura della , rappresentando la sussistenza, nei confronti della debitrice, di altra ragione di credito scaturente da un contratto di appalto restato parzialmente ineseguito;
Vista la comparsa di costituzione della debitrice, in data 14.11.2024, nella quale essa ha eccepito: a) la pagina 1 di 5 violazione del termine a comparire in relazione al ricorso di;
b) la violazione dell'art. 19 ter Parte_1 delle specifiche tecniche del PCT, difettando nella relata di notifica l'attestazione di conformità del documento informatico relativo al decreto di fissazione udienza;
c) l'errato formato dei file allegati dalla ricorrente , PDF in luogo del corretto P7m, con conseguente nullità degli stessi;
d) il difetto Parte_1 di sottoscrizione della procura alle liti. si osserva
1.
Relativamente alle eccezioni sollevate dalla resistente, può rilevarsi, in primis, quanto ad a), che il vizio lamentato assume rilevanza solo nel caso in cui non sia stato sanato. Infatti, appare pacifico che qualora il giudice, alla prima udienza, non adotti alcun provvedimento pregiudizievole e si limiti a rinviare l'udienza, concedendo di fatto un termine più ampio per la difesa, tale da consentire il rispetto del termine a comparire, si determina una sanatoria del vizio (ex multis, Cass. Civ. n. 5892 del 24/03/2004), posto che in tal caso nessun pregiudizio alle prerogative difensive del resistente può essersi realizzato in ragione di una contrazione di termini dilatori, di fatto, non realizzatasi. Nel caso di specie, il giudice delegato alla trattazione ha disposto ben tre rinvii, posticipando l'udienza originariamente fissata per il 20.11.2024 fino al 22.01.2025, con ciò concedendo, all'evidenza, termine a difesa ben superiore a quello quindicinale prescritto dalla legge.
Relativamente a b) e c), trattasi di deduzioni inerenti mere e presunte irregolarità, a fronte delle quali – in assenza di deduzioni specifiche sul pregiudizio che le denunziate difformità formali avrebbero provocato – valga il richiamo all'art. 156 c. 1 c.p.c.; stesso dicasi relativamente a d): in realtà, come rilevato dal difensore del creditore ricorrente, l'unico difetto riscontratato riguarda l'assenza dell'autentica “minore” apposta dal legale di seguito alla firma apposta sulla procura alle liti;
sicché, in assenza di contestazioni sull'autenticità di quest'ultima, il riscontrato vizio deve ritenersi meramente formale.
2.
Ciò precisato, vista la documentazione allegata al ricorso e letti gli atti dell'istruttoria ufficiosa;
rilevato che il petitum è sostenuto pure, in via autonoma, dal ricorso del P.M., avverso il quale, nonostante il termine concesso per favorirne l'esame, la resistente nulla ha dedotto;
ritenuto conclusivamente che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Ravenna (RA) via Newton n. 30 e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale che svolge attività di costruzione di edifici residenziali ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI ed avendo altresì svolto, in proprio, attività difensiva;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, pagina 2 di 5 ultimo comma, CCDI;
a tal proposito si rileva, oltre a quanto dedotto dal ricorrente, come la totalità dei debiti già avviati all'Esattoria per la riscossione coattiva ammonti ad € 183.071,97;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria, dai seguenti fatti esteriori:
- dal valore dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, pari ad €
187.071,97, dei quali € 152.613,50 nei confronti dell'INPS ed € 30.207,71 ancora in fase amministrativa;
- dall'iscrizione nel Registro Generale Affari Contenziosi, nei tre anni antecedenti la data di proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui in oggetto, di ulteriori procedimenti per decreto ingiuntivo per crediti commerciali, diversi da quelli promossi dal ricorrente (si veda il d.i.
183/2024 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG 270/2024 a favore di Parte_3
il d.i. 426/2023 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG 966/2023 a favore di
[...]
; il d.i. 331/2024 emesso nell'ambito del procedimento nr. Parte_4
RG 584/2024 a favore di il d.i. 771/2024 emesso nell'ambito del procedimento Parte_5 nr. RG 1870/2024 a favore di , Parte_6 [...] il d.i. 632/2024 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG Parte_7
1180/2024 a favore di il d.i. 1097/2023 emesso Controparte_3 nell'ambito del procedimento nr. RG 2975/2023 a favore di Parte_4
) che rivela la presenza di ulteriori creditori non soddisfatti nel medesimo periodo
[...] in cui sorgevano i debiti nei confronti dei creditori ricorrenti;
- dalla sussistenza di n. 2 procedimenti espropriativi mobiliari presso terzi promossi contro la debitrice da creditori diversi dall'odierno ricorrente (si veda RGE 211/2024 definita con ordinanza di assegnazione a favore di SEBACH S.P.A. ed RGE 477/2024 estinta per rinuncia il
24/09/2024) il che appare ulteriore sintomo di una diffusa e non circoscritta incapacità, della debitrice, di adempiere alle proprie obbligazioni;
pagina 3 di 5 - dalla sussistenza di n. 2 decreti ingiuntivi emessi contro la debitrice, per crediti di natura lavoristica, che risultano non opposti;
- dal mancato deposito di bilanci e dichiarazioni fiscali a partire dall'esercizio 2022 (vd. visura in atti), segno esteriore di un abbandono dell'attività amministrativa ed assembleare necessaria alla prosecuzione diligente dell'attività di impresa;
In ragione di ciò, ritiene il Collegio doversi dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L' Controparte_4
C.F. )
[...] P.IVA_2 con sede legale in Ravenna (RA) via Newton n. 30 CAP 48124
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. Persona_1 C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA pagina 4 di 5 in data 17.06.2025 ore 10:00 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, camera di consiglio del 21.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
(C.F. con sede legale in via Parte_1 P.IVA_1 D'Azeglio n. 3 Ravenna (RA) CAP 48121, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Silvestri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Carducci n. 5 Pt_1 con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ravenna viale G. Falcone n. 67 CAP
48124 Ravenna (RA)
Contro
C.F. ) con sede legale in Ravenna (RA) via Newton n. 30 CAP Controparte_1 P.IVA_2
48124, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avv. ti Fiorino Ruggio e Giuseppe Dario Bruno ed elettivamente domiciliata in Milano, via Ripamonti n.
66 presso lo studio dei predetti difensori
*****
Visto il ricorso in data 4.10.2024 con cui ha chiesto l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale di deducendo di esserle creditrice per l'importo di € Controparte_1
64.298,50, parzialmente fondato su titolo monitorio irrevocabile e pedissequo precetto;
Pa Visto il successivo intervento del P.M. in data 13.11.2024, che ha chiesto l'apertura della , rappresentando la sussistenza, nei confronti della debitrice, di altra ragione di credito scaturente da un contratto di appalto restato parzialmente ineseguito;
Vista la comparsa di costituzione della debitrice, in data 14.11.2024, nella quale essa ha eccepito: a) la pagina 1 di 5 violazione del termine a comparire in relazione al ricorso di;
b) la violazione dell'art. 19 ter Parte_1 delle specifiche tecniche del PCT, difettando nella relata di notifica l'attestazione di conformità del documento informatico relativo al decreto di fissazione udienza;
c) l'errato formato dei file allegati dalla ricorrente , PDF in luogo del corretto P7m, con conseguente nullità degli stessi;
d) il difetto Parte_1 di sottoscrizione della procura alle liti. si osserva
1.
Relativamente alle eccezioni sollevate dalla resistente, può rilevarsi, in primis, quanto ad a), che il vizio lamentato assume rilevanza solo nel caso in cui non sia stato sanato. Infatti, appare pacifico che qualora il giudice, alla prima udienza, non adotti alcun provvedimento pregiudizievole e si limiti a rinviare l'udienza, concedendo di fatto un termine più ampio per la difesa, tale da consentire il rispetto del termine a comparire, si determina una sanatoria del vizio (ex multis, Cass. Civ. n. 5892 del 24/03/2004), posto che in tal caso nessun pregiudizio alle prerogative difensive del resistente può essersi realizzato in ragione di una contrazione di termini dilatori, di fatto, non realizzatasi. Nel caso di specie, il giudice delegato alla trattazione ha disposto ben tre rinvii, posticipando l'udienza originariamente fissata per il 20.11.2024 fino al 22.01.2025, con ciò concedendo, all'evidenza, termine a difesa ben superiore a quello quindicinale prescritto dalla legge.
Relativamente a b) e c), trattasi di deduzioni inerenti mere e presunte irregolarità, a fronte delle quali – in assenza di deduzioni specifiche sul pregiudizio che le denunziate difformità formali avrebbero provocato – valga il richiamo all'art. 156 c. 1 c.p.c.; stesso dicasi relativamente a d): in realtà, come rilevato dal difensore del creditore ricorrente, l'unico difetto riscontratato riguarda l'assenza dell'autentica “minore” apposta dal legale di seguito alla firma apposta sulla procura alle liti;
sicché, in assenza di contestazioni sull'autenticità di quest'ultima, il riscontrato vizio deve ritenersi meramente formale.
2.
Ciò precisato, vista la documentazione allegata al ricorso e letti gli atti dell'istruttoria ufficiosa;
rilevato che il petitum è sostenuto pure, in via autonoma, dal ricorso del P.M., avverso il quale, nonostante il termine concesso per favorirne l'esame, la resistente nulla ha dedotto;
ritenuto conclusivamente che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Ravenna (RA) via Newton n. 30 e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale che svolge attività di costruzione di edifici residenziali ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI ed avendo altresì svolto, in proprio, attività difensiva;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, pagina 2 di 5 ultimo comma, CCDI;
a tal proposito si rileva, oltre a quanto dedotto dal ricorrente, come la totalità dei debiti già avviati all'Esattoria per la riscossione coattiva ammonti ad € 183.071,97;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria, dai seguenti fatti esteriori:
- dal valore dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, pari ad €
187.071,97, dei quali € 152.613,50 nei confronti dell'INPS ed € 30.207,71 ancora in fase amministrativa;
- dall'iscrizione nel Registro Generale Affari Contenziosi, nei tre anni antecedenti la data di proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui in oggetto, di ulteriori procedimenti per decreto ingiuntivo per crediti commerciali, diversi da quelli promossi dal ricorrente (si veda il d.i.
183/2024 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG 270/2024 a favore di Parte_3
il d.i. 426/2023 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG 966/2023 a favore di
[...]
; il d.i. 331/2024 emesso nell'ambito del procedimento nr. Parte_4
RG 584/2024 a favore di il d.i. 771/2024 emesso nell'ambito del procedimento Parte_5 nr. RG 1870/2024 a favore di , Parte_6 [...] il d.i. 632/2024 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG Parte_7
1180/2024 a favore di il d.i. 1097/2023 emesso Controparte_3 nell'ambito del procedimento nr. RG 2975/2023 a favore di Parte_4
) che rivela la presenza di ulteriori creditori non soddisfatti nel medesimo periodo
[...] in cui sorgevano i debiti nei confronti dei creditori ricorrenti;
- dalla sussistenza di n. 2 procedimenti espropriativi mobiliari presso terzi promossi contro la debitrice da creditori diversi dall'odierno ricorrente (si veda RGE 211/2024 definita con ordinanza di assegnazione a favore di SEBACH S.P.A. ed RGE 477/2024 estinta per rinuncia il
24/09/2024) il che appare ulteriore sintomo di una diffusa e non circoscritta incapacità, della debitrice, di adempiere alle proprie obbligazioni;
pagina 3 di 5 - dalla sussistenza di n. 2 decreti ingiuntivi emessi contro la debitrice, per crediti di natura lavoristica, che risultano non opposti;
- dal mancato deposito di bilanci e dichiarazioni fiscali a partire dall'esercizio 2022 (vd. visura in atti), segno esteriore di un abbandono dell'attività amministrativa ed assembleare necessaria alla prosecuzione diligente dell'attività di impresa;
In ragione di ciò, ritiene il Collegio doversi dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L' Controparte_4
C.F. )
[...] P.IVA_2 con sede legale in Ravenna (RA) via Newton n. 30 CAP 48124
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. Persona_1 C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA pagina 4 di 5 in data 17.06.2025 ore 10:00 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, camera di consiglio del 21.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott.ssa Mariapia Parisi
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