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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3509/2024 promosso da:
nata il [...] a [...] e Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], entrambi rappresentati e difeso dall'avv. Parte_2
RICCETTI LORENZO;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi nato Parte_2
a LORETO (AN) il 12/09/1983 e residente a [...], codice fiscale C.F.
e nata in [...], il C.F._1 Parte_1
20/06/1992 e residente a [...] codice fiscale (C.F. ; C.F._2
2. ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di IR di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le medesime parti, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale;
4. ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di IR di procedere all'annotazione della sentenza;
- 1 -
5. dichiarare compensate le spese legali”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a IR (AN) il 2.10.2021, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, in assenza di figli.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a IR (AN) il 2/10/2021, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IR
(AN) al n. 29, parte 2, serie A dell'anno 2021; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
- 2 - rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3509/2024 promosso da:
nata il [...] a [...] e Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], entrambi rappresentati e difeso dall'avv. Parte_2
RICCETTI LORENZO;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi nato Parte_2
a LORETO (AN) il 12/09/1983 e residente a [...], codice fiscale C.F.
e nata in [...], il C.F._1 Parte_1
20/06/1992 e residente a [...] codice fiscale (C.F. ; C.F._2
2. ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di IR di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le medesime parti, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale;
4. ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di IR di procedere all'annotazione della sentenza;
- 1 -
5. dichiarare compensate le spese legali”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a IR (AN) il 2.10.2021, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, in assenza di figli.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a IR (AN) il 2/10/2021, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IR
(AN) al n. 29, parte 2, serie A dell'anno 2021; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
- 2 - rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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