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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6527 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2390 del R.G. anno 2025 tra
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Parte_1
Rambone, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro con sede in in persona legale rappresentante Controparte_1 CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo, giusta procura depositata
[...] telematicamente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025 il ricorrente conveniva in giudizio la Controparte_1
esponendo:
[...]
- di essere dipendente dal 5.02.2009, inquadrato al livello 2 – area spazzamento, raccolta e decoro con mansioni di operatore ecologico presso il distretto C9;
- di aver lavorato per 6 giorni a settimana per 39 ore settimanali;
- di aver percepito la retribuzione di cui alle buste paga;
- di aver svolto dal mese di febbraio 2009 mansioni di autista addetto alla guida di automezzi di raccolta con sistema di compattazione dei rifiuti, c.d. “gasolone”;
- di aver condotto l'automezzo, caratterizzato da ulteriori funzionalità rispetto alla mera guida, in modo esclusivo e continuativo sin dall'assunzione;
- di non aver non aver sostituito le mansioni di alcuna maestranza in ferie o in malattia;
- di essersi occupato anche dello scarico dell'automezzo presso le centraline posizionate dalla resistente e di aver provveduto alla manutenzione e al lavaggio, effettuando controlli sulla sua funzionalità;
- che il cd. “gasolone” era composto da una vasca, ove venivano versati i rifiuti ed era dotato di un sistema automatizzato di compattazione del rifiuto comandato da una pulsantiera, con la quale si avvia il processo automatizzato per la raccolta;
- che tale pulsantiera di sicurezza era diretta a sbloccare e/o a bloccare il successivo processo di raccolta, anch'esso composto da una pulsantiera con la quale si avviava l'aggancio, il sollevamento del bidoncino e/o del cassonetto dei rifiuti, il ribaltamento dello stesso ed infine un ulteriore pulsantiera per l'avvio del sistema di compattazione dei rifiuti;
- che quindi i rifiuti erano caricati all'interno della vasca dell'automezzo attraverso l'attivazione di un meccanismo/sistema detto “alza-ribalta cassonetti” gestito dall'operatore;
- che in particolare, una volta stabilizzato l'automezzo attraverso l'attivazione della presa di forza di cui sopra, l'operatore procedeva a manovrare il meccanismo “alza-ribalta cassonetti” attraverso apposita pulsantiera che consentiva di agganciare i cassonetti, alzarli, svuotarli e riporli a terra;
- che inoltre all'atto in cui era stato consegnato l'automezzo sotto la propria responsabilità, in considerazione delle proprie capacità tecniche professionali acquisite, era tenuto a verificare la funzionalità dell'automezzo nonché il rispetto delle misure di sicurezza e a sottoscrivere idoneo modello c.d. check list controllo automezzi di servizio;
- di non aver percepito alcun superminimo né alcun trattamento economico corrispondente all'effettive mansioni svolte.
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo Giudice volesse:
a) In via principale, previo accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori così come indicate nella parte fattuale del presente ricorso, accertare e dichiarare a decorrere dalla data di assunzione del 05.02.2009 a tutt'oggi, ovvero in una diversa data che l'on.le Giudicante riterrà opportuna e giusta, il diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore livello e, precisamente, nel 3B livello per i primi cinque anni e successivamente al 3A livello - area spazzamento, raccolta e decoro- del ccnl Igiene Ambientale – aziende municipalizzate, ai sensi e per gli effetti del comma
10 art.15 del CCNL alle dipendenze della resistente in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. domiciliato per la carica nella sede legale della società sita in
80146 alla via Ponte Dei Francesi n.37/D all'immediato giusto inquadramento CP_1 con le decorrenze di cui sopra,;
b) conseguentemente, previo accertamento di cui al capo precedente, condannare, in via generica, la resistente in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 domiciliato per la carica nella sede legale della società sita in 80146 alla via CP_1
Ponte Dei Francesi n.37/D, al pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori e derivanti dalle differenze tra il livello 2 cui risulta essere stato inquadrato il ricorrente ed il livello 3° B entro i primi cinque anni
e successivamente al livello 3°A ai sensi del comma 10 art.15 del citato CCNL, cui risultano ascrivibili le mansioni svolte e da quantificarsi in separato e successivo giudizio;
c) condannare la resistente, al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 4.04.2025 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo:
− l'avvenuta prescrizione quinquennale, posto che la legge n. 92/2012 non aveva fatto venir meno la stabilità del rapporto di lavoro avendo mantenuto la sanzione reintegratoria;
− che in particolare erano prescritti i diritti maturati in epoca anteriore al 5 marzo 2020, data di notifica del ricorso;
− che comunque, anche aderendo all'orientamento, si era perfezionata la prescrizione dei crediti maturati prima del giugno 2007, poiché l'ipotetico metus comportava che i diritti sorti prima dei 5 anni precedenti il giugno 2012, dunque prima del giugno 2007, potevano essere esercitati;
− che quindi i diritti sorti negli ultimi 5 anni prima del giugno 2012 erano prescritti a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro;
− l'assenza di elementi di fatto idonei a chiarire la reale e concreta portata dell'attività effettivamente svolta;
e deducendo nel merito:
- che l'istante non aveva svolto sin dall'assunzione le mansioni di autista addetto alla guida di Pt_2
- che non ne era stata affidata la gestione, il controllo e la risoluzione di ogni problematica inerente trattandosi di un'attività svolta in maniera non sistematica e costante;
- di aver riconosciuto dal mese di aprile 2021 l'inquadramento nel terzo livello in base all'accordo sindacale del 17 febbraio 2016;
- che le parti sindacali a livello aziendale avevano previsto quale unico elemento discretivo giustificante l'inquadramento superiore la sola condizione di monoperatore su mezzi di piccola portata, a prescindere se questi ultimi fossero o meno dotati di sistemi di compattazione/costipazione, a dimostrazione del fatto che il quid pluris in tema di professionalità, competenza e autonomia su cui si fonda il passaggio di livello era la condizione di monoperatore e non il diverso sistema di funzionamento del mezzo di raccolta, trattandosi tutti (con o senza pala di costipazione) di strumenti di piccola portata, di semplice ed agevole utilizzo;
- che tale accordo aveva previsto anche un incentivo di 3 € in favore delle risorse che operano come monoperatori sui mezzi di piccola portata, in particolare mezzi
“costipatori” in gergo definiti “gasoloni” (inquadramento, parametro B); − che tali autoveicoli, di dimensioni contenute, cosiddetti "satelliti", avevano effettuato le operazioni di raccolta capillare sul territorio, travasando il contenuto in autoveicoli più grandi, cosiddetti "centralina", per poi recarsi presso gli impianti di scarico;
− che quindi non erano provvisti di un sistema di compattazione;
− che tuttavia era divenuto necessario incrementarne le prestazioni di carico mediante una minima azione di compressione per raggiungere un carico, in peso, tale da saturare la portata del mezzo, e ciò attraverso un'unica pala di costipazione;
− che i compattatori erano caratterizzati da maggiore complessità meccanica, elettronica ed elettromeccanica, con rapporto di compattazione almeno pari a 5:1, attraverso la presenza della paratia di espulsione dei rifiuti che assolve la duplice funzione di confinare i medesimi nella camera di compattazione (che risulta sempre chiusa) e di espellere i rifiuti compattati solo al termine della fase di compattazione ( sistema di compattazione con pressioni di esercizio sino a 280 bar);
− che i gasoloni, invece, erano per lo più dei contenitori mobili, di portata di massa circa pari a 300 kg di rifiuto, portata paragonabile a quella di una utilitaria o di un ascensore per civile abitazione, e dotati di attrezzature che agevolano l'operazione di raccolta, quali il dispositivo alza-vuota contenitori (AVC), presente su tutti i veicoli a vasca
(anche se privi di pala di costipazione) e la pala di costipazione;
quest'ultima è spinta da attuatori oleodinamici soggetti a pressioni non superiori a 130 bar;
− che quindi la strumentazione presente su tali mezzi, necessaria allo svolgimento delle attività di carico dei rifiuti, era semplice e intuitiva e non richiedeva alcuna formazione specifica;
− che l'unica differenza rispetto ai mezzi a vasca consisteva nella presenza di un tasto verde sulla pulsantiera che attiva la pala di costipazione, la stessa avente un ciclo automatico secondo tempistiche standard e predefinite dal sistema meccanico;
− che il ricorrente aveva svolto attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli anche utilizzando quelli per i quali era richiesto il possesso della patente "B";
− che i mezzi guidati dal ricorrente non possono essere annoverati nella categoria dei mezzi con sistema di compattazione, ma in quella dei costipatori, in gergo definiti
“gasoloni”;
− che rispetto alla declaratoria il ricorrente si era limitato a condurre il veicolo a vasca con costipatore, ma mai o quasi mai aveva provveduto alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti mediante la pulsantiera, effettuata sempre dal secondo operatore del mezzo;
− che quindi il ricorrente aveva condotto il mezzo non comportando, di conseguenza, il riconoscimento del 3 livello;
− che pertanto lo svolgimento dell'attività di raccolta con l'utilizzo di mezzi conducibili dai titolari di patente B non era di per sé elemento sufficiente ai fini del riconoscimento della superiore categoria 3;
− che nella declaratoria del 2° livello era prevista l'attività dell'istante; − che quindi, ciò che rileva ai fini del riconoscimento del superiore livello rivendicato era la presenza di un più elevato grado di professionalità;
− che comunque era carente l'elemento della prevalenza e della continuità delle mansioni superiori rivendicate;
− che sul punto l'onere probatorio era in capo al dipendente.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
− rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto in ogni sua parte;
− in via subordinata, ridurre gli importi relativi alle differenze retributive asseritamente dovuti a parte ricorrente in considerazione dell'intervenuto termine di prescrizione quinquennale alla luce di tutte le argomentazioni ivi esposte;
− con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Alla udienza del 24/09/2025 questo Giudice pronunciava sentenza dando lettura delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Lo svolgimento di mansioni superiori deve essere provato in modo rigoroso secondo il metodo trifasico (cfr. Cass. n. 20272/2010; Cass. n. 18943/2016; Cass. n. 2972/2021): “… Detto procedimento logico-giuridico, secondo l'insegnamento di questa Corte, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi (cfr. ex aliis,
Cass. 27/9/2010 n.20272, Cass. 28/4/2015 n.589, Cass. 22/11/2019 n. 30580).
Inoltre, “… l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.”
Ebbene, secondo le declaratorie in atti (cfr. prod. parte ricorrente) emerge che all'area spazzamento, raccolta tutela e decoro del territorio (pag. 68 ss.) vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di categoria "B", con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari – e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato.
Tanto premesso, l'istante è stato inquadrato nell'area spazzamento al livello 2 al quale espressamente appartengono “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B", con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3°” e tra i profili esemplificativi “l'addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli”.
Viceversa, al livello 3, richiesto dall'istante, vi appartengono i “Lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi
d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B". Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi: - addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori;
Sul punto deve darsi atto che la stessa convenuta ha allegato nella memoria di costituzione (cfr. pag. 5 che: “… negli anni precedenti alla raccolta differenziata, gli autoveicoli di piccole dimensioni utilizzati per la raccolta rifiuti ricoprivano un ruolo marginale nell'organizzazione del servizio: in tale scenario i mezzi satelliti venivano essenzialmente utilizzati per andare a svuotare qualche cassonetto nelle strade più strette;
pertanto tali autoveicoli erano allestiti solo con un cassone di raccolta del rifiuto (vasca), senza nessun sistema di compattazione.
… Con il diffondersi della pratica della raccolta differenziata lo scenario si è evoluto. Gli autoveicoli di piccole dimensioni hanno acquisito un ruolo sempre più strategico e si è reso necessario incrementarne le prestazioni di carico, mediante una minima azione di compressione per raggiungere un carico, in peso, che saturi la portata del mezzo Tuttavia le ridotte dimensioni del mezzo hanno imposto la ricerca di soluzioni di compromesso, studiando sistemi "meccanici" alleggeriti e di funzionamento elementare che garantiscano una minima capacità di pressione del rifiuto: sono nati così quelli che in gergo vengono definiti "costipatori" o “gasoloni”…”
In altre parole, pur anche come sostenuto dalla convenuta, è pacifico che i cosiddetti gasoloni siano mezzi diversi da quelli di grandi dimensioni dotati di un sistema di compressione/compattazione più potente. Dunque, i costipatori nascono come sintesi tra gli autoveicoli a vasca, di cui ereditano le dimensioni ridotte ed i compattatori, di cui mutuano il sistema di compattazione, sia pure in una versione semplificata ed essenziale, sia per capacità di compressione che per strumentazione meccanica presente. A tale aggiornamento, secondo la prospettazione di parte istante, non è stato corrisposto un inquadramento contrattuale adeguato all'attività espletata, evidentemente più complessa della mera raccolta e spazzamento;
segnatamente, non è stato riconosciuto il transito da attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo ad attività esecutive richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro
(come da declaratoria).
Sul punto soccorre la prova testimoniale.
Il teste ha dichiarato: “Sono stato collega di lavoro del ricorrente lavorando Testimone_1 per la convenuta dal 2012 ed in pensione da febbraio 2025. Ho lavorato in coppia con il ricorrente dal 2019. Ci siamo occupati di raccolta differenziata ed in particolare il ricorrente guidava il gasolone. Dal 2019 abbiamo sempre lavorato utilizzando il gasolone. Il gasolone si guida con la patente B e aggancia i bidoncini della raccolta differenziata, li riversa nel compattatore che è sopra il gasolone. Per far salire il bidoncino si preme un pulsante e poi si preme altro pulsante per far scendere il bidoncino. Vi è poi un altro pulsante che fa muovere la pala meccanica sopra il cassone che spinge i rifiuti pressandoli. Se non c'è il ricorrente sono io che guido il gasolone.”
Il teste ha dichiarato: “Sono capo area del distretto Stella San Carlo Testimone_2 all'Arena della convenuta. Il ricorrente è stato mio collega di lavoro lavorando alle mie dipendenze. Lo stesso si occupava di raccolta rifiuti. Lo stesso ha guidato il da Pt_3 sempre. Normalmente lo guidava. Il mezzo ha due pulsanti: uno che alza e vuota il cassonetto
e poi lo fa riscendere, e poi un pulsante della costipazione. Con tale meccanismo una pala preme sui rifiuti da un solo lato per ridurne il volume. Di contro, con la compattazione, vi è una pala ed un piatto di espulsione che si avvicinano premendo così sui rifiuti per ridurne il volume.
Il mezzo a vasca, di contro, non ha alcuno strumento che prema sui rifiuti per ridurne il volume.
La differenza tra gasolone e mezzo a vasca è nella pala di costipazione. La pala fa diversi movimenti che sono automatici: il controllo dell'operatore è solo nel dare l'avvio premendo un pulsante.”
Dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge una obbiettiva differenza tra i due veicoli, e ciò a prescindere dalla semplicità di attivazione del meccanismo (“un semplice tasto”) come sostenuto dalla convenuta. Infatti, dalla documentazione tecnica emerge un sistema di tasti di vario colore i quali, secondo una specifica sequenza, avviano e completano la costipazione dei rifiuti (cfr. pag. 27 ss. del Manuale d'uso Gasolone in atti)
Ciononostante, le dichiarazione dei testi non hanno confutato l'asserzione secondo cui l'utilizzo delle descritte pulsantiere presenti sui mezzi non erano attività di competenza del ricorrente, essendo questi assegnato alla sola funzione di conduzione del mezzo, ovvero che la pulsantiera ubicata sul lato posteriore destro del veicolo, necessaria per il sollevamento del cassonetto e l'attivazione della pala di costipazione, veniva utilizzata nella maggior parte dei casi dall'operaio al seguito e non dal conducente dell'automezzo. In fattispecie analoga la Corte di Cassazione con Ord. n. 15611/2024 ha chiarito che “… alla stregua della declaratorie corrispondenti al formale livello di inquadramento degli odierni intimati ( 2° livello) ed a quello rivendicato (3° livello), quali trascritte in sentenza (sentenza, pag. 3), l'elemento discretivo fra l'uno e l'altro non è rappresentato, come sostiene
[...]
dalla utilizzazione di mezzi con particolari caratteristiche e complessità, tantomeno di CP_1 mezzi per la cui guida si richiede il possesso della patente C); invero, ciò che contraddistingue l'uno e l'altro livello è il diverso grado di qualificazione dell'attività espletata; secondo la declaratoria contrattuale corrispondente al 2° livello, tale attività ha carattere elementare e richiede conoscenze generiche del processo lavorativo utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
“B”…>>; l'attività corrispondente al 3° livello, secondo la relativa declaratoria contrattuale, risulta più complessa in quanto implica l'adibizione <
4. Il riferimento in entrambe le declaratorie all'utilizzo di mezzi implicanti il possesso della patente di Categoria “B” esclude poi che, come viceversa opina parte ricorrente, la preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro richiesta per il 3° livello possa esprimersi solo nella guida di mezzi cd. compattatori.”
Deve risolutivamente osservarsi che la declatoria del II livello prevede, come già detto, che siano così inquadrati i lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B", con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3°.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
…
La caratteristica è costituita dalla circostanza che l'utilizzo di veicoli per l'attività di spazzamento sia eventuale.
Di contro la declatoria del III livello prevede che siano così inquadrati i lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli
e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B".
Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori;
.. la differenza consiste nella possibilità per il solo III livello di lavorare in concorso con altri lavoratori e l'utilizzo di compattatori. Orbene qualificare il mezzo adoperato come un
“costipatore” è fuorviante, trattandosi di definizione assente nel CCNL. Il CNNL differenzia ai fini di cui è causa solo mezzi compattatori e non compattatori. Il “gasolone” con una sola pala spinge i rifiuti gli uni sugli altri ammassandoli, ovvero compattandoli ed infatti costipare significa rendere compatto.
Ne deriva che la domanda deve essere accolta, non emergendo dai manuali depositati alcuna significativa differenza nella attività che l'operatore debba svolgere nella effettuazione delle proprie mansioni sull'uno o sull'altro mezzo. Dunque l'istante ha diritto alle differenze retributive ex art 16 del CCNL dal 5.2.09 ed all'inquadramento superiore decorsi 4 mesi (art
16).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara che il ricorrente dal 05.02.2009 svolge mansioni inquadrabili nel livello 3° del ccnl
Igiene Ambientale – aziende municipalizzate;
2) dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 3A dal 5.6.09 per i primi cinque anni e successivamente al livello 3B - area spazzamento, raccolta e decoro- del ccnl Igiene
; Controparte_3
3) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle differenze retributive di cui al capo uno maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle singole differenze retributive ricapitalizzate di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuna differenza all'effettivo soddisfo;
4) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in
€. 2695,00 oltre rimborso spese legali, iva e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito.
NAPOLI, lì 24/09/2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)