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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4939 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8888/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa AN IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8888/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA Parte_1 C.F._1
BUCCELLA;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO nonché contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO TEDESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato, , premettendo di svolgere Parte_1
l'attività di Guardia Giurata per conto della Securitysat e ha evocato in CP_3 giudizio, davanti a questo Tribunale, la e la per Controparte_1 Controparte_2 sentirle condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni fisici subiti a causa dell'impatto della autovettura Fiat Punto tg. DG157ED, di proprietà della e Controparte_4 dallo stesso condotta, con un cinghiale che il giorno 06.05.2017 ha invaso la carreggiata che stava percorrendo.
1 L'attore ha limitato la quantificazione dei danni fisici occorsi entro la somma di euro
26.000,00.
In particolare, parte attorea ha dedotto che:
- in data 06.05.2017, alle ore 02,00 circa, dopo aver effettuato un'ispezione visiva presso l'officina meccanica Coppola Cars., sita in Serre (SA) alla Località Campo Fiorito SP 88, nel rimettersi in marcia con direzione Serre centro, l'autovettura da lui condotta veniva attinta da un cinghiale di grosse dimensioni che, improvvisamente, provenendo da una fitta boscaglia posta a margine della strada, attraversava la carreggiata;
- nulla poteva fare l'attore al fine di evitare l'impatto con l'animale, data la fuoriuscita del cinghiale dalla folta vegetazione, la mancanza di illuminazione della strada e il pessimo stato manutentivo della stessa;
- per effetto della suddetta collisione nella parte anteriore del veicolo, l'attore perdeva il controllo dell'autovettura terminando la marcia nella vegetazione, oltre il margine sinistro della carreggiata;
- a causa dell'incidente l'attore riportava lesioni personali di varia natura e entità, per le quali era stato trasportato al Presidio Ospedaliero di Eboli ove gli veniva diagnosticata la “frattura metaepifisisaria diastale del radio sinistro con parziale lussazione”.
Costituitasi in giudizio la , ha chiesto: 1) in via preliminare, Controparte_2
l'estromissione dal giudizio per la propria carenza di legittimazione passiva, essendo, eventualmente, responsabile, unicamente, la 2) nel merito, il rigetto Controparte_1 della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto;
ha, poi, dedotto che nessuna responsabilità è ascrivibile all'Ente essendo il sinistro imputabile unicamente al “caso fortuito”; nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della domanda avversaria, ha chiesto che venga dichiarato il concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro e, per l'effetto, la riduzione del quantum della pretesa risarcitoria.
All'udienza del 06.02.2019, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_1
La causa, istruita mediante produzione di documenti, l'escussione dei testi e con consulenza medico-legale, è stata rinviata all'udienza del 27.11.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'esito della predetta udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., il
Giudice ha riservato la decisione ex art 281-sexies c.p.c. ultimo comma.
***
1.Occorre dapprima esaminare la domanda di estromissione avanzata dalla CP_2 [...]
. CP_2
2 In primo luogo, occorre rilevare in diritto che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., in quanto, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dalla predetta norma si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette, ai sensi della legge n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
In particolare, la tutela e la gestione di dette specie, sempre secondo il suddetto dettato normativo, avvengono mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determinando una situazione equiparabile a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Da ciò ne consegue che è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva CP_1 responsabile dei danni causati dagli animali (Cass. Civ. sez. VI, sentenza n. 18454/2022).
Pertanto, nella relativa azione risarcitoria, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla quale titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, CP_1 nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica (Cass. Civ. ordinanza n. 22976/2025).
Secondo il predetto orientamento, tale legittimazione spetta alla anche se le CP_1 suddette funzioni sono eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri Enti, dato che è il soggetto che “utilizza” il patrimonio faunistico protetto (svolgendo le funzioni normative, amministrative, di programmazione, coordinamento e controllo) al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
La Corte ha, inoltre, precisato che la responsabile verso il danneggiato, una volta CP_1 risarcito il danno in favore di quest'ultimo, potrà, poi, rivalersi interamente in rivalsa nei confronti degli enti delegati ai quali sarebbe in concreto spettata, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. Civ. sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Cass. Civ. sentenze nn. 8384-8385 del 29/04/2020; Cass. Civ. sentenza n. 3023 del 09/02/2021; Cass.
Civ. sentenza n. 16550 del 23/05/2022).
Applicando i principi fin qui esposti al caso di specie, per quanto concerne la legittimazione passiva, la ha dedotto e documentato che la con la Controparte_2 Controparte_1
L.R. 14/2015 ha riallocato le funzioni precedentemente attribuite alla Provincia alla CP_1 medesima.
3 In particolare, l'art. 3 della stessa legge ha statuito: “sono riallocate alla Regione le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province…: a) agricoltura, caccia e pesca…”.
In applicazione a tale disposto, con delibera n. 616 del 30.11.2015, la Giunta della CP_1 ha approvato il riordino delle funzioni non fondamentali, con delibera n. 318 del
[...]
07.06.2016 ha approvato la disciplina per il trasferimento delle attività e dei servizi fondamentali e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziare e con delibera di G.R.
n. 318 del 26.06.2016 anche il personale afferente a tali funzioni è transitato nei ruoli della attuando, il trasferimento delle risorse relative alla gestione di tutte le Controparte_1 competenze relative alla “fauna selvatica” e dei fondi istituiti per la gestione dei sinistri e la liquidazione dei cd. indennizzi previsi dalla L.R. n. 26/2012 in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio dell'attività venatoria in Regione.
Pertanto, non vi è dubbio, alla luce dei principi sopra richiamati, che la legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria proposta, sia da ascriversi unicamente alla non sussistendo alcuna legittimazione concorrente della Controparte_1 CP_2
, benché il sinistro si sia verificato in una strada a quest'ultima appartenente.
[...]
2. Ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
La fattispecie in esame è sussumibile nell'invocato disposto normativo di cui all'art. 2052
c.c., ipotesi speciale di responsabilità per i danni da fauna selvatica, ossia nella responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale (in tal caso pubblico) che ha causato il danno ovvero del diverso soggetto che lo utilizza per trarne utilità (sempre in senso pubblicistico), superabile esclusivamente con la prova da parte di quest'ultimo del caso fortuito (Cass. Civ., sentenza n. 7969/2020; Cass. Civ., sentenza n. 12113/2020).
Da ciò derivano peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: sull'attore, che allega avere subito un danno cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta, ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra
4 l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 18454/2022).
Ancora di recente, la Corte di Cassazione, ha precisato che: “… la responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo 2052 codice civile (da ultimo Cass. 13848/ 2020)… come è noto, nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante.” (cfr. Cass. Sez. III Civ. Ord. n.
12714/2024).
Per quanto riguarda la prova liberatoria gravante sull'ente pubblico, essa deve consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”, ossia a causa della condotta dell'animale che si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno, e come tale sia dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (Cass. Civ., Ordinanza n. 16295/2019; Cass. Civ., sentenza n.
6326/2019; Cass. Civ., ordinanza 1725/2019).
5 Ebbene, dall'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame emerge che parte attrice ha assolto al suo onere probatorio, avendo dimostrato la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta tenuta dal cinghiale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge
157 del 1992.
Agli atti risulta allegata la relazione sull'incidente stradale dei Carabinieri della Stazione di
Castelcivita attestante lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro nonché le allegazioni fotografiche del veicolo coinvolto.
I Carabinieri hanno ricostruito la presunta dinamica sulla base degli elementi riscontrati sul luogo del sinistro e dalle dichiarazioni dell'attore, descrivendo che il veicolo Fiat Punto targato DG157ED condotto da era in marcia sul rettilineo della SP88, Parte_1
Località Campo Fiorito, direzione di marcia Altavilla Silentina verso il centro abitato di
Serre, impattava contro un animale selvatico di grosse dimensioni (probabilmente un cinghiale) che repentinamente attraversava la carreggiata. Dopo l'impatto, a causa del violento urto, il conducente perdeva il controllo del veicolo che dopo aver percorso alcune decine di metri terminava la sua corsa oltre il margine sinistro della carreggiata, nella vegetazione.
I Carabinieri hanno, poi, precisato che il sinistro è avvenuto in un tratto di strada non illuminato, tanto che non hanno potuto addentrarsi in condizioni di sicurezza nella vegetazione per la ricerca dell'animale selvatico causa del sinistro e che tale tratto di strada, posto in aperta campagna, è caratterizzato da una presenza assidua di animali selvatici autoctoni soprattutto nelle ore notturne.
In sostanza, a parere degli agenti intervenuti, essendo la strada un rettilineo circondato da campi, “non essendoci altri punti e/o ostacoli fissi nonché altri veicoli coinvolti, la Fiat
Punto interessata non avrebbe potuto riportare i danni visibili come da foto allegate al fascicolo, se non attraverso un impatto fortuito con un qualsiasi ostacolo mobile (animale di grosse dimensioni) che improvvisamente attraversasse la sede stradale”.
Il teste, , Comandante della Stazione di Castelcivita, escusso all'udienza del Testimone_1
16.09.2020, ha confermato l'intero contenuto della predetta relazione, redatta nell'immediatezza dell'incidente.
La dinamica del sinistro e le circostanze di fatto sono state confermate anche dai testi escussi.
Il teste , collega dell'attore, escusso all'udienza del 04.12.2019, ha Testimone_2 dichiarato: “…nel maggio del 2017 fui rintracciato dalla centrale operativa della società e fui esortato a raggiungere la volante del collega , che si trovava nella zona Serre, Pt_1
6 se non mi sbaglio in località Campofiorito… sul posto trovai la vettura del collega Pt_1 sull'area immediatamente adiacente il margine sinistro della strada, area caratterizzata da una vegetazione piuttosto folta… ho verificato che sulla parte anteriore dell'auto vi erano peli di animale… i peli mi sembrarono subito quelli di un cinghiale, anche perché quella è una zona frequentata da questo tipo di animali. Quando in secondo momento mi recai in ospedale dal , costui mi confermò che si trattava di un cinghiale… mentre Pt_1 ero sul posto arrivarono i Carabinieri… sia io che loro notammo l'assenza di segnaletica attestante il pericolo legato alla eventuale presenza di animali selvatici. Aggiungo che in quel tratto di strada non c'era all'epoca illuminazione pubblica… sul manto stradale non ho visto tracce di frenata”.
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha dichiarato: “ricordo che nel Testimone_3 periodo primaverile del 2017… forse intorno alle 1-1.30, stavo percorrendo la strada che porta a Serre e mi trovavo più precisamente nella zona di Campofiorito… ricordo che sorpassai una autovettura appartenente a un servizio di vigilanza… una Punto di colore chiaro… la zona di Campofiorito è notoriamente ricca di cinghiali… con riguardo al tratto di strada in cui ho sorpassato il veicolo… posso riferire che all'epoca non vi era illuminazione pubblica, né vi erano segnali attestanti pericoli, compreso quello legato alla presenza di animali…il manto stradale era piuttosto dissestato e lo è ancora oggi”.
I testi hanno, dunque, confermato che al momento del sinistro la strada non era illuminata, che era dissestata, e che era presente una folta vegetazione, tutte circostanze che fanno dedurre che l'impatto del conducente della Punto con il cinghiale era inevitabile, dato che l'animale, spuntato dalla folta vegetazione, ha attraversato improvvisamente la strada percorsa dall'attore, impedendogli qualsiasi manovra volta ad evitare l'impatto.
Le dichiarazioni assunte non sono del resto in contrasto con la dinamica ricostruita dai
Carabinieri i quali hanno accertato che il veicolo è stato urtato violentemente da “un animale selvatico sicuramente di grosse dimensioni (probabilmente un cinghiale) che attraversava improvvisamente la carreggiata”.
Diversamente, la non ha dimostrato né la prova liberatoria del caso fortuito né ha CP_2 provato la sussistenza di una condotta imprudente del conducente.
In ogni caso, non persuade, l'assunto della secondo cui non sembra che i danni CP_2 denunciati siano compatibili con un urto avvenuto alla velocità prescritta dalla legge, ma lasciano immediatamente ipotizzare che il sinistro sia avvenuto ad una velocità sicuramente più elevata, a tal punto che il conducente non abbia avuto neanche la possibilità e la prontezza di tentare l'arresto del veicolo.
7 In realtà, non vi è alcuna prova che la macchina condotta dall'attore viaggiasse ad elevata velocità e, comunque, oltre i limiti previsti dal codice della strada.
Anzi, il teste ha dichiarato di aver sorpassato quella sera la Fiat Punto Testimone_3
(probabilmente perché andava piano) e i testi Comandante della Stazione Testimone_1 di Castelcivita, e , hanno dichiarato di non aver rinvenuto tracce di Testimone_2 frenata, tutte circostanze che fanno desumere che l'attore procedesse a una velocità moderata.
Sussistono, invece, elementi di segno contrario che depongono per l'insussistenza di una condotta imprudente del conducente, come la condotta imprevedibile del cinghiale,
l'assenza lungo il tratto stradale di segnaletica di attraversamento della fauna selvatica (la ha provato solo che sussiste lungo la strada un segnale di pericolo generico e limite CP_2 di velocità di 40 km/h), l'assenza di illuminazione lungo il tratto stradale, la circostanza che lo scontro è avvenuto nelle ore notturne.
Non può, dunque, rimproverarsi all'attore di non essere riuscito ad evitare l'impatto con l'animale che è sbucato nel tratto stradale percorso in un momento in cui il conducente non avrebbe potuto fare niente per evitarlo, trattandosi di tratto in cui vi era scarsa illuminazione, era buio, non era presente alcuna segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici e, in ogni caso, la non ha provato che erano state adottate le CP_2 misure necessarie per evitare l'attraversamento degli animali selvatici sulla strada.
Quanto ai danni fisici subiti dall'attore e al nesso causale tra questi e l'incidente, sono stati riscontrati anche dal CTU, il quale ha accertato la compatibilità dei predetti danni con la dinamica dell'incidente ovvero che i danni subiti dall'attore sono compatibili con l'impatto con un cinghiale.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto deve, allora, ritenersi che l'attore ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando la dinamica del sinistro e i danni riportati. Deve, pertanto, ritenersi accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo alla Controparte_1
3. Accertata l'esclusiva responsabilità della per i danni causati all'attore, Controparte_1 può passarsi alla valutazione delle conseguenze dannose di cui lo stesso ha chiesto il risarcimento.
Per quanto concerne il criterio di liquidazione da utilizzare, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard»
(Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 17018 del
8 28/06/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019 e Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del
06/05/2020, in origine Cass. Civ. n. 12408 del 2011).
Può farsi riferimento alla consulenza medico legale versata in atti, redatta dal dott. Per_1
logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati, onde non vi sono ragioni per
[...] discostarsene, dalla quale emerge che, in conseguenza del sinistro, l'attore ha subito
“postumi di frattura radio sin. trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi. Cicatrici al volto”, patendo: a) un danno biologico permanente in misura del 7%, con lieve incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
b) un periodo di inabilità temporanea parziale da determinarsi nella misura del 100% per 30 giorni;
c) un periodo di inabilità temporanea parziale da determinarsi nella misura del 50%, per un periodo di 30 giorni;
d) un periodo di inabilità temporanea parziale da determinarsi nella misura del 25%, per un periodo di 60 giorni.
Per la quantificazione del danno biologico patito trovano applicazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in ultimo aggiornate, pertanto, è liquidato il seguente importo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico € 2.089,20
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.069,00
Invalidità temporanea parziale al 100% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
€ 18.969,00
9 Totale generale:
3.1 Quanto alla personalizzazione del danno, vanno valutate tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, la sofferenza interiore soggettiva sul piano emotivo e il peggioramento delle condizioni e delle abitudini e della vita quotidiana.
Nella fattispecie, il CTU, nella sua relazione medico legale, ha evidenziato una lieve incidenza dei danni patiti sulla capacità lavorativa dell'attore, per cui si ritiene di riconoscere una personalizzazione del danno pari al 5% del danno biologico come innanzi liquidato, ovvero
€ 948,45, per un importo totale di € 19.917,45, comprensivo del danno estetico.
3.2 Pertanto, la deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore della somma di € 19.917,45 oltre interessi compensativi sulla predetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno, ossia il 06/05/2017, e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi ed ulteriori interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo.
4. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza della convenuta nei Controparte_1 confronti dell'attore e si liquidano al di sotto dei medi, ad esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del decisum, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività processuale effettivamente posta in essere.
4.1 Stante la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_2
, devono, poi, essere poste a carico dell'attore le spese di lite nei
[...] Parte_1 confronti della stessa che si liquidano ai minimi di ciascuna fase visto il minor sforzo difensivo relativo alla fase istruttoria.
5. Le spese di c.t.u. sono poste a totale carico della convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) dichiara la carenza di legittimazione passiva della e afferma la Controparte_2 legittimazione passiva esclusiva della in relazione alla domanda Controparte_1 risarcitoria proposta dall'attore;
B) accerta la responsabilità della convenuta ex art. 2052 c.c. per i fatti Controparte_1 indicati in motivazione e, per l'effetto, la condanna a pagare in favore dell'attore la somma
10 di € 19.917,45 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione come indicata in motivazione;
C) condanna, altresì, la a rifondere alla parte attorea le spese processuali, Controparte_1 che si liquidano in € 237,00 per spese vive, € 3.380,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
D) condanna l'attore a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_2 processuali, che si liquidano in € 2.550,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
E) pone definitivamente a carico della le spese della CTU, con Controparte_1 conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
03 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
AN IO
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa AN IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8888/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA Parte_1 C.F._1
BUCCELLA;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO nonché contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO TEDESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato, , premettendo di svolgere Parte_1
l'attività di Guardia Giurata per conto della Securitysat e ha evocato in CP_3 giudizio, davanti a questo Tribunale, la e la per Controparte_1 Controparte_2 sentirle condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni fisici subiti a causa dell'impatto della autovettura Fiat Punto tg. DG157ED, di proprietà della e Controparte_4 dallo stesso condotta, con un cinghiale che il giorno 06.05.2017 ha invaso la carreggiata che stava percorrendo.
1 L'attore ha limitato la quantificazione dei danni fisici occorsi entro la somma di euro
26.000,00.
In particolare, parte attorea ha dedotto che:
- in data 06.05.2017, alle ore 02,00 circa, dopo aver effettuato un'ispezione visiva presso l'officina meccanica Coppola Cars., sita in Serre (SA) alla Località Campo Fiorito SP 88, nel rimettersi in marcia con direzione Serre centro, l'autovettura da lui condotta veniva attinta da un cinghiale di grosse dimensioni che, improvvisamente, provenendo da una fitta boscaglia posta a margine della strada, attraversava la carreggiata;
- nulla poteva fare l'attore al fine di evitare l'impatto con l'animale, data la fuoriuscita del cinghiale dalla folta vegetazione, la mancanza di illuminazione della strada e il pessimo stato manutentivo della stessa;
- per effetto della suddetta collisione nella parte anteriore del veicolo, l'attore perdeva il controllo dell'autovettura terminando la marcia nella vegetazione, oltre il margine sinistro della carreggiata;
- a causa dell'incidente l'attore riportava lesioni personali di varia natura e entità, per le quali era stato trasportato al Presidio Ospedaliero di Eboli ove gli veniva diagnosticata la “frattura metaepifisisaria diastale del radio sinistro con parziale lussazione”.
Costituitasi in giudizio la , ha chiesto: 1) in via preliminare, Controparte_2
l'estromissione dal giudizio per la propria carenza di legittimazione passiva, essendo, eventualmente, responsabile, unicamente, la 2) nel merito, il rigetto Controparte_1 della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto;
ha, poi, dedotto che nessuna responsabilità è ascrivibile all'Ente essendo il sinistro imputabile unicamente al “caso fortuito”; nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della domanda avversaria, ha chiesto che venga dichiarato il concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro e, per l'effetto, la riduzione del quantum della pretesa risarcitoria.
All'udienza del 06.02.2019, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_1
La causa, istruita mediante produzione di documenti, l'escussione dei testi e con consulenza medico-legale, è stata rinviata all'udienza del 27.11.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'esito della predetta udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., il
Giudice ha riservato la decisione ex art 281-sexies c.p.c. ultimo comma.
***
1.Occorre dapprima esaminare la domanda di estromissione avanzata dalla CP_2 [...]
. CP_2
2 In primo luogo, occorre rilevare in diritto che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., in quanto, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dalla predetta norma si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette, ai sensi della legge n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
In particolare, la tutela e la gestione di dette specie, sempre secondo il suddetto dettato normativo, avvengono mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determinando una situazione equiparabile a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Da ciò ne consegue che è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva CP_1 responsabile dei danni causati dagli animali (Cass. Civ. sez. VI, sentenza n. 18454/2022).
Pertanto, nella relativa azione risarcitoria, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla quale titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, CP_1 nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica (Cass. Civ. ordinanza n. 22976/2025).
Secondo il predetto orientamento, tale legittimazione spetta alla anche se le CP_1 suddette funzioni sono eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri Enti, dato che è il soggetto che “utilizza” il patrimonio faunistico protetto (svolgendo le funzioni normative, amministrative, di programmazione, coordinamento e controllo) al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
La Corte ha, inoltre, precisato che la responsabile verso il danneggiato, una volta CP_1 risarcito il danno in favore di quest'ultimo, potrà, poi, rivalersi interamente in rivalsa nei confronti degli enti delegati ai quali sarebbe in concreto spettata, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. Civ. sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Cass. Civ. sentenze nn. 8384-8385 del 29/04/2020; Cass. Civ. sentenza n. 3023 del 09/02/2021; Cass.
Civ. sentenza n. 16550 del 23/05/2022).
Applicando i principi fin qui esposti al caso di specie, per quanto concerne la legittimazione passiva, la ha dedotto e documentato che la con la Controparte_2 Controparte_1
L.R. 14/2015 ha riallocato le funzioni precedentemente attribuite alla Provincia alla CP_1 medesima.
3 In particolare, l'art. 3 della stessa legge ha statuito: “sono riallocate alla Regione le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province…: a) agricoltura, caccia e pesca…”.
In applicazione a tale disposto, con delibera n. 616 del 30.11.2015, la Giunta della CP_1 ha approvato il riordino delle funzioni non fondamentali, con delibera n. 318 del
[...]
07.06.2016 ha approvato la disciplina per il trasferimento delle attività e dei servizi fondamentali e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziare e con delibera di G.R.
n. 318 del 26.06.2016 anche il personale afferente a tali funzioni è transitato nei ruoli della attuando, il trasferimento delle risorse relative alla gestione di tutte le Controparte_1 competenze relative alla “fauna selvatica” e dei fondi istituiti per la gestione dei sinistri e la liquidazione dei cd. indennizzi previsi dalla L.R. n. 26/2012 in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio dell'attività venatoria in Regione.
Pertanto, non vi è dubbio, alla luce dei principi sopra richiamati, che la legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria proposta, sia da ascriversi unicamente alla non sussistendo alcuna legittimazione concorrente della Controparte_1 CP_2
, benché il sinistro si sia verificato in una strada a quest'ultima appartenente.
[...]
2. Ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
La fattispecie in esame è sussumibile nell'invocato disposto normativo di cui all'art. 2052
c.c., ipotesi speciale di responsabilità per i danni da fauna selvatica, ossia nella responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale (in tal caso pubblico) che ha causato il danno ovvero del diverso soggetto che lo utilizza per trarne utilità (sempre in senso pubblicistico), superabile esclusivamente con la prova da parte di quest'ultimo del caso fortuito (Cass. Civ., sentenza n. 7969/2020; Cass. Civ., sentenza n. 12113/2020).
Da ciò derivano peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: sull'attore, che allega avere subito un danno cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta, ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra
4 l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 18454/2022).
Ancora di recente, la Corte di Cassazione, ha precisato che: “… la responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo 2052 codice civile (da ultimo Cass. 13848/ 2020)… come è noto, nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante.” (cfr. Cass. Sez. III Civ. Ord. n.
12714/2024).
Per quanto riguarda la prova liberatoria gravante sull'ente pubblico, essa deve consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”, ossia a causa della condotta dell'animale che si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno, e come tale sia dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (Cass. Civ., Ordinanza n. 16295/2019; Cass. Civ., sentenza n.
6326/2019; Cass. Civ., ordinanza 1725/2019).
5 Ebbene, dall'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame emerge che parte attrice ha assolto al suo onere probatorio, avendo dimostrato la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta tenuta dal cinghiale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge
157 del 1992.
Agli atti risulta allegata la relazione sull'incidente stradale dei Carabinieri della Stazione di
Castelcivita attestante lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro nonché le allegazioni fotografiche del veicolo coinvolto.
I Carabinieri hanno ricostruito la presunta dinamica sulla base degli elementi riscontrati sul luogo del sinistro e dalle dichiarazioni dell'attore, descrivendo che il veicolo Fiat Punto targato DG157ED condotto da era in marcia sul rettilineo della SP88, Parte_1
Località Campo Fiorito, direzione di marcia Altavilla Silentina verso il centro abitato di
Serre, impattava contro un animale selvatico di grosse dimensioni (probabilmente un cinghiale) che repentinamente attraversava la carreggiata. Dopo l'impatto, a causa del violento urto, il conducente perdeva il controllo del veicolo che dopo aver percorso alcune decine di metri terminava la sua corsa oltre il margine sinistro della carreggiata, nella vegetazione.
I Carabinieri hanno, poi, precisato che il sinistro è avvenuto in un tratto di strada non illuminato, tanto che non hanno potuto addentrarsi in condizioni di sicurezza nella vegetazione per la ricerca dell'animale selvatico causa del sinistro e che tale tratto di strada, posto in aperta campagna, è caratterizzato da una presenza assidua di animali selvatici autoctoni soprattutto nelle ore notturne.
In sostanza, a parere degli agenti intervenuti, essendo la strada un rettilineo circondato da campi, “non essendoci altri punti e/o ostacoli fissi nonché altri veicoli coinvolti, la Fiat
Punto interessata non avrebbe potuto riportare i danni visibili come da foto allegate al fascicolo, se non attraverso un impatto fortuito con un qualsiasi ostacolo mobile (animale di grosse dimensioni) che improvvisamente attraversasse la sede stradale”.
Il teste, , Comandante della Stazione di Castelcivita, escusso all'udienza del Testimone_1
16.09.2020, ha confermato l'intero contenuto della predetta relazione, redatta nell'immediatezza dell'incidente.
La dinamica del sinistro e le circostanze di fatto sono state confermate anche dai testi escussi.
Il teste , collega dell'attore, escusso all'udienza del 04.12.2019, ha Testimone_2 dichiarato: “…nel maggio del 2017 fui rintracciato dalla centrale operativa della società e fui esortato a raggiungere la volante del collega , che si trovava nella zona Serre, Pt_1
6 se non mi sbaglio in località Campofiorito… sul posto trovai la vettura del collega Pt_1 sull'area immediatamente adiacente il margine sinistro della strada, area caratterizzata da una vegetazione piuttosto folta… ho verificato che sulla parte anteriore dell'auto vi erano peli di animale… i peli mi sembrarono subito quelli di un cinghiale, anche perché quella è una zona frequentata da questo tipo di animali. Quando in secondo momento mi recai in ospedale dal , costui mi confermò che si trattava di un cinghiale… mentre Pt_1 ero sul posto arrivarono i Carabinieri… sia io che loro notammo l'assenza di segnaletica attestante il pericolo legato alla eventuale presenza di animali selvatici. Aggiungo che in quel tratto di strada non c'era all'epoca illuminazione pubblica… sul manto stradale non ho visto tracce di frenata”.
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha dichiarato: “ricordo che nel Testimone_3 periodo primaverile del 2017… forse intorno alle 1-1.30, stavo percorrendo la strada che porta a Serre e mi trovavo più precisamente nella zona di Campofiorito… ricordo che sorpassai una autovettura appartenente a un servizio di vigilanza… una Punto di colore chiaro… la zona di Campofiorito è notoriamente ricca di cinghiali… con riguardo al tratto di strada in cui ho sorpassato il veicolo… posso riferire che all'epoca non vi era illuminazione pubblica, né vi erano segnali attestanti pericoli, compreso quello legato alla presenza di animali…il manto stradale era piuttosto dissestato e lo è ancora oggi”.
I testi hanno, dunque, confermato che al momento del sinistro la strada non era illuminata, che era dissestata, e che era presente una folta vegetazione, tutte circostanze che fanno dedurre che l'impatto del conducente della Punto con il cinghiale era inevitabile, dato che l'animale, spuntato dalla folta vegetazione, ha attraversato improvvisamente la strada percorsa dall'attore, impedendogli qualsiasi manovra volta ad evitare l'impatto.
Le dichiarazioni assunte non sono del resto in contrasto con la dinamica ricostruita dai
Carabinieri i quali hanno accertato che il veicolo è stato urtato violentemente da “un animale selvatico sicuramente di grosse dimensioni (probabilmente un cinghiale) che attraversava improvvisamente la carreggiata”.
Diversamente, la non ha dimostrato né la prova liberatoria del caso fortuito né ha CP_2 provato la sussistenza di una condotta imprudente del conducente.
In ogni caso, non persuade, l'assunto della secondo cui non sembra che i danni CP_2 denunciati siano compatibili con un urto avvenuto alla velocità prescritta dalla legge, ma lasciano immediatamente ipotizzare che il sinistro sia avvenuto ad una velocità sicuramente più elevata, a tal punto che il conducente non abbia avuto neanche la possibilità e la prontezza di tentare l'arresto del veicolo.
7 In realtà, non vi è alcuna prova che la macchina condotta dall'attore viaggiasse ad elevata velocità e, comunque, oltre i limiti previsti dal codice della strada.
Anzi, il teste ha dichiarato di aver sorpassato quella sera la Fiat Punto Testimone_3
(probabilmente perché andava piano) e i testi Comandante della Stazione Testimone_1 di Castelcivita, e , hanno dichiarato di non aver rinvenuto tracce di Testimone_2 frenata, tutte circostanze che fanno desumere che l'attore procedesse a una velocità moderata.
Sussistono, invece, elementi di segno contrario che depongono per l'insussistenza di una condotta imprudente del conducente, come la condotta imprevedibile del cinghiale,
l'assenza lungo il tratto stradale di segnaletica di attraversamento della fauna selvatica (la ha provato solo che sussiste lungo la strada un segnale di pericolo generico e limite CP_2 di velocità di 40 km/h), l'assenza di illuminazione lungo il tratto stradale, la circostanza che lo scontro è avvenuto nelle ore notturne.
Non può, dunque, rimproverarsi all'attore di non essere riuscito ad evitare l'impatto con l'animale che è sbucato nel tratto stradale percorso in un momento in cui il conducente non avrebbe potuto fare niente per evitarlo, trattandosi di tratto in cui vi era scarsa illuminazione, era buio, non era presente alcuna segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici e, in ogni caso, la non ha provato che erano state adottate le CP_2 misure necessarie per evitare l'attraversamento degli animali selvatici sulla strada.
Quanto ai danni fisici subiti dall'attore e al nesso causale tra questi e l'incidente, sono stati riscontrati anche dal CTU, il quale ha accertato la compatibilità dei predetti danni con la dinamica dell'incidente ovvero che i danni subiti dall'attore sono compatibili con l'impatto con un cinghiale.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto deve, allora, ritenersi che l'attore ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando la dinamica del sinistro e i danni riportati. Deve, pertanto, ritenersi accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo alla Controparte_1
3. Accertata l'esclusiva responsabilità della per i danni causati all'attore, Controparte_1 può passarsi alla valutazione delle conseguenze dannose di cui lo stesso ha chiesto il risarcimento.
Per quanto concerne il criterio di liquidazione da utilizzare, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard»
(Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 17018 del
8 28/06/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019 e Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del
06/05/2020, in origine Cass. Civ. n. 12408 del 2011).
Può farsi riferimento alla consulenza medico legale versata in atti, redatta dal dott. Per_1
logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati, onde non vi sono ragioni per
[...] discostarsene, dalla quale emerge che, in conseguenza del sinistro, l'attore ha subito
“postumi di frattura radio sin. trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi. Cicatrici al volto”, patendo: a) un danno biologico permanente in misura del 7%, con lieve incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
b) un periodo di inabilità temporanea parziale da determinarsi nella misura del 100% per 30 giorni;
c) un periodo di inabilità temporanea parziale da determinarsi nella misura del 50%, per un periodo di 30 giorni;
d) un periodo di inabilità temporanea parziale da determinarsi nella misura del 25%, per un periodo di 60 giorni.
Per la quantificazione del danno biologico patito trovano applicazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in ultimo aggiornate, pertanto, è liquidato il seguente importo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico € 2.089,20
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.069,00
Invalidità temporanea parziale al 100% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
€ 18.969,00
9 Totale generale:
3.1 Quanto alla personalizzazione del danno, vanno valutate tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, la sofferenza interiore soggettiva sul piano emotivo e il peggioramento delle condizioni e delle abitudini e della vita quotidiana.
Nella fattispecie, il CTU, nella sua relazione medico legale, ha evidenziato una lieve incidenza dei danni patiti sulla capacità lavorativa dell'attore, per cui si ritiene di riconoscere una personalizzazione del danno pari al 5% del danno biologico come innanzi liquidato, ovvero
€ 948,45, per un importo totale di € 19.917,45, comprensivo del danno estetico.
3.2 Pertanto, la deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore della somma di € 19.917,45 oltre interessi compensativi sulla predetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno, ossia il 06/05/2017, e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi ed ulteriori interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo.
4. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza della convenuta nei Controparte_1 confronti dell'attore e si liquidano al di sotto dei medi, ad esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del decisum, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività processuale effettivamente posta in essere.
4.1 Stante la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_2
, devono, poi, essere poste a carico dell'attore le spese di lite nei
[...] Parte_1 confronti della stessa che si liquidano ai minimi di ciascuna fase visto il minor sforzo difensivo relativo alla fase istruttoria.
5. Le spese di c.t.u. sono poste a totale carico della convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) dichiara la carenza di legittimazione passiva della e afferma la Controparte_2 legittimazione passiva esclusiva della in relazione alla domanda Controparte_1 risarcitoria proposta dall'attore;
B) accerta la responsabilità della convenuta ex art. 2052 c.c. per i fatti Controparte_1 indicati in motivazione e, per l'effetto, la condanna a pagare in favore dell'attore la somma
10 di € 19.917,45 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione come indicata in motivazione;
C) condanna, altresì, la a rifondere alla parte attorea le spese processuali, Controparte_1 che si liquidano in € 237,00 per spese vive, € 3.380,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
D) condanna l'attore a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_2 processuali, che si liquidano in € 2.550,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
E) pone definitivamente a carico della le spese della CTU, con Controparte_1 conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
03 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
AN IO
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