Decreto cautelare 5 luglio 2024
Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza breve 8 maggio 2025
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- 1. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
Leggi di più… - 3. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 08/05/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01577/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01550/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Pellicioli e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. -OMISSIS- emesso in data 30 aprile 2024 con il quale veniva rigettata l’istanza n. id. -OMISSIS- presentata in data 17 luglio 2020 dal datore di lavoro -OMISSIS- in favore del lavoratore signor -OMISSIS- volta all’emersione del rapporto di lavoro irregolare del ricorrente, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.977 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione ai fini del riesame;
Vista la rinunzia al ricorso depositata il 24 aprile 2025 da parte ricorrente;
Visto il provvedimento del 30 aprile 2025 di conferma del rigetto dell’istanza di parte ricorrente;
Visto l’art.84 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di essere cittadino marocchino titolare di passaporto valido dal 13 gennaio 2023 al 13 gennaio 2028, domiciliato in -OMISSIS- ove abita con il proprio nucleo familiare, dopo essere entrato in Italia il 30 agosto 2019 con visto d’ingresso per motivi di studio; dopo la pandemia sanitaria interrompeva gli studi e ricercava un’occupazione lavorativa. Il 17 luglio 2020 veniva presentata in suo favore dal sig. -OMISSIS- – quale legale rappresentante di -OMISSIS- in Milano - istanza di emersione ai sensi dell’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020, venendo assunto il 1° ottobre 2020 quale operaio agricolo e svolgendo attività regolarmente censita fino a febbraio 2022. Interveniva poi sentenza dichiarativa di fallimento della citata impresa e, dopo un primo preavviso diniego di accoglimento della domanda per incapacità reddituale che si riscontrava fornendo prova di assunzione dal 1° luglio 2022 presso -OMISSIS-, seguiva nuovo preavviso di diniego non notificato al ricorrente per elevato numero di richieste di emersione, di cui si aveva conoscenza soltanto con il definitivo provvedimento di rigetto oggetto di impugnazione, intervenuto dopo che il ricorrente era stato licenziato da -OMISSIS-. Si sono dedotti violazione degli artt.2, comma 2, 7 e 10-bis della Legge n.241/1990, dell’art.9, comma 4 del DM 27/5/2020, dell’art.5, comma 11-bis del D. Lgs. n.109/2012, dell’art.103 del DL n.34/2020, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso.
1.2 Con ordinanza del 12/9/2024, n.977 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione ai fini del riesame con la seguente motivazione:
“Ritenuto che, ad un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti in sede ricorsuale appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris tale da giustificare il riesame della posizione dell’istante, poiché non risulta valutata in maniera adeguata la disponibilità reddituale della -OMISSIS-;
Ritenuto, pertanto,
- di onerare la parte ricorrente della trasmissione alla Prefettura di Milano, all’indirizzo PEC indicato in dispositivo, di tutta la documentazione necessaria al riesame, anche quella già depositata in giudizio;
- di disporre che la Prefettura di Milano provveda con la massima possibile sollecitudine al suddetto riesame, che in ogni caso dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta documentazione;
- di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, c.p.a., precisando che la Prefettura di Milano è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- di fissare, per la prosecuzione della fase cautelare, la Camera di consiglio del 7 maggio 2025;
- di sospendere, nel contempo, l’efficacia del provvedimento impugnato;
- che le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento conclusivo della stessa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie la domanda cautelare proposta incidentalmente da parte ricorrente e, per l'effetto,
a) sospende ai fini del riesame, come in motivazione, l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la definizione della fase cautelare, anche quanto alle spese, la Camera di consiglio del 7 maggio 2025.”
2. Alla Camera di consiglio del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente improcedibile, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ai fini della estinzione del ricorso prende atto del deposito della rituale rinunzia depositata da parte ricorrente il 24 aprile 2025.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO