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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'1.12.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7791/2025 R.G. cui è riunito 8547/2024 (atp)
TRA
C.F.: , C.F.:
Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
C. F.: nella qualità di eredi di C. F.: Parte_3 C.F._3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Sequino presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.6.2025 i ricorrenti in epigrafe esponevano che il defunto aveva presentato domanda amministrativa per la fruizione dell'indennità di Persona_1 accompagnamento, che non aveva avuto esito favorevole;
di avere quindi proposto ricorso per
A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti in capo al de cuius i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedevano, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto del de cuius all'indennità di accompagnamento. Persona_1 CP_ L pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, e viene dichiarato contumace.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie le censure sono infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso, dando atto in perizia, per un verso, della documentazione presente agli atti di causa, delle varie affezioni patite dal defunto (cfr pag. 3, 4 della perizia). Persona_1
Ed invero, nella perizia si legge:” Il sig. era affetto da: artrosi polidistrettuale, Persona_1 spondilodiscoartrosi, vasculopatia cerebrale cronica, depressione endoreattiva, cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica, diabete mellito 2” (cfr. perizia).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare l'insufficienza delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Ed invero, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice – che si sofferma a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive – chiariscono che: “Il complesso menomativo del sig. Per_1 non realizza i presupposti per la concessione di suddetta indennità. Difatti, sulla base
[...] della documentazione agli atti si evince un complesso menomativo che, pur non sottovalutando i disagi sintomatologici associati, non è di entità tale da pregiudicare l'autonomia della marcia e degli spostamenti e/o da determinare particolari ripercussioni sull'autonomia. Non sono inoltre disponibili dati oggettivi adeguati (esami strumentali e/o visite specialistiche) a supporto di un giudizio favorevole al riconoscimento del beneficio richiesto. In sostanza, mancano gli elementi per sostenere tale giudizio in sede medico-legale e non vi è certificazione che con “rigorismo obiettivo” attesti la mancata autonomia del soggetto. Per tutti questi elementi ritengo il sig. Persona_1 invalido di grado grave, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”(cfr. pag. 6 della perizia).
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito.
Del resto parte ricorrente, limitandosi a richiamare le gravi patologie da cui il ricorrente era affetto – che, giova sottolinearlo, sono state puntualmente valutate dal ctu che infatti riconosce allo stesso una invalidità del 100% - non motiva né offre sufficienti spunti di prova circa le ripercussioni che avrebbero avuto dette affezioni in concreto sulla capacità del ricorrente di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Su tali aspetti non può che assegnarsi prevalenza alle considerazioni di cui alla ctu piuttosto che alle deduzioni di segno contrario contenute in ricorso, trattandosi di circostanze cadute sotto la percezione sensoriale dell'ausiliare del giudice nel corso dell'esame obiettivo.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3.- Nulla per le spese viste le dichiarazioni di esonero ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico di parte ricorrente.
Aversa, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'1.12.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7791/2025 R.G. cui è riunito 8547/2024 (atp)
TRA
C.F.: , C.F.:
Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
C. F.: nella qualità di eredi di C. F.: Parte_3 C.F._3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Sequino presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.6.2025 i ricorrenti in epigrafe esponevano che il defunto aveva presentato domanda amministrativa per la fruizione dell'indennità di Persona_1 accompagnamento, che non aveva avuto esito favorevole;
di avere quindi proposto ricorso per
A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti in capo al de cuius i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedevano, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto del de cuius all'indennità di accompagnamento. Persona_1 CP_ L pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, e viene dichiarato contumace.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie le censure sono infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso, dando atto in perizia, per un verso, della documentazione presente agli atti di causa, delle varie affezioni patite dal defunto (cfr pag. 3, 4 della perizia). Persona_1
Ed invero, nella perizia si legge:” Il sig. era affetto da: artrosi polidistrettuale, Persona_1 spondilodiscoartrosi, vasculopatia cerebrale cronica, depressione endoreattiva, cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica, diabete mellito 2” (cfr. perizia).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare l'insufficienza delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Ed invero, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice – che si sofferma a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive – chiariscono che: “Il complesso menomativo del sig. Per_1 non realizza i presupposti per la concessione di suddetta indennità. Difatti, sulla base
[...] della documentazione agli atti si evince un complesso menomativo che, pur non sottovalutando i disagi sintomatologici associati, non è di entità tale da pregiudicare l'autonomia della marcia e degli spostamenti e/o da determinare particolari ripercussioni sull'autonomia. Non sono inoltre disponibili dati oggettivi adeguati (esami strumentali e/o visite specialistiche) a supporto di un giudizio favorevole al riconoscimento del beneficio richiesto. In sostanza, mancano gli elementi per sostenere tale giudizio in sede medico-legale e non vi è certificazione che con “rigorismo obiettivo” attesti la mancata autonomia del soggetto. Per tutti questi elementi ritengo il sig. Persona_1 invalido di grado grave, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”(cfr. pag. 6 della perizia).
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito.
Del resto parte ricorrente, limitandosi a richiamare le gravi patologie da cui il ricorrente era affetto – che, giova sottolinearlo, sono state puntualmente valutate dal ctu che infatti riconosce allo stesso una invalidità del 100% - non motiva né offre sufficienti spunti di prova circa le ripercussioni che avrebbero avuto dette affezioni in concreto sulla capacità del ricorrente di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Su tali aspetti non può che assegnarsi prevalenza alle considerazioni di cui alla ctu piuttosto che alle deduzioni di segno contrario contenute in ricorso, trattandosi di circostanze cadute sotto la percezione sensoriale dell'ausiliare del giudice nel corso dell'esame obiettivo.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3.- Nulla per le spese viste le dichiarazioni di esonero ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico di parte ricorrente.
Aversa, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli